
L’intoccabile Gianni De Gennaro
Jacobin Italia - Tuesday, July 28, 2026
In occasione del venticinquesimo anniversario dei fatti del G8 di Genova sono stati scritti centinaia di articoli che ricordano i principali fatti di quei tragici giorni e le loro conseguenze. Tuttavia, in nessuno di questi testi ci si è soffermati su uno degli accadimenti più sconcertanti che riguardarono gli sviluppi giudiziari del G8: il processo all’allora capo della Polizia, Gianni De Gennaro.
Il punto di partenza di questa storia è la settantesima udienza del processo Diaz, svoltasi nelle aule del Tribunale di Genova il 17 gennaio 2007. Durante questa seduta sarebbe dovuto iniziare il dibattimento riguardo alla questione delle molotov (che erano state piazzate all’interno della Diaz per decisione dei dirigenti delle Forze dell’ordine presenti sul campo), ma al momento di dover presentare i due reperti in aula, si scoprì che erano sparite. I pubblici ministeri avviarono subito un’indagine parallela per capire quale fosse stato il destino delle due bottiglie. Scoprirono che erano state distrutte per errore in un’ordinaria operazione di routine nel settembre del 2001, come affermò anche il poliziotto artificiere incaricato, Marcellino Melis. Il fatto che la scomparsa delle molotov fosse stata presentata come una distruzione erronea insieme ad altri reperti sembrò molto strano ai pm, considerando l’accuratezza con cui erano state conservate tutte le altre prove sequestrate quella sera e, soprattutto, tenendo conto dell’importanza che avevano trattandosi del corpo di un reato ascritto a 93 persone.
Al tempo della scoperta della sparizione delle molotov, Marcellino Melis era sottoposto a intercettazione per un’altra inchiesta condotta da Enrico Zucca, il pm incaricato anche del caso Diaz. In questa indagine l’imputato principale era Ahmad Fouzi Hadj, uomo d’affari siriano che operava tra Genova e Montecarlo e che aveva molti contatti all’interno della polizia del capoluogo ligure, tra cui, appunto, Melis. Quest’ultimo affermò in una telefonata con un collega di non poter dire ai pm che la distruzione era stata richiesta dalla Digos e disse poi a suo fratello, in sardo stretto, che in questura gli avevano «messo i cavalli in bocca», ovvero lo avevano indotto a sostenere la tesi della distruzione erronea anche se non ne era convinto. Inoltre, in una telefonata proprio con Fouzi Hadj, gli venne suggerito di incontrare Spartaco Mortola (il capo della Digos genovese) in merito alla questione delle molotov: grazie a queste intercettazioni, i pm ottennero l’autorizzazione per mettere sotto controllo anche il telefono di Mortola.
Alle 22.31 del 26 aprile 2007, Mortola ricevette una telefonata dall’ex questore di Genova Francesco Colucci; essendo a ridosso dell’interrogatorio che avrebbe dovuto sostenere per il processo Diaz, Colucci aveva telefonato a Mortola per riferirgli di un incontro con il capo, ovvero De Gennaro. La telefonata fu la seguente:
COLUCCI: Senti rapidamente poi domani mi chiami te. Io sono fuori a cena, sono stato… sono stato dal capo oggi.
MORTOLA: Ah, che dice, che dice?
COLUCCI: Che gli hanno convo… hanno convocato, hanno convocato, hanno convocato Manganelli il 2, a me il 3 e il capo il 9.
MORTOLA: Ah per… per…
COLUCCI: Sì, per Genova, sì. Il capo praticamente ha fatto marcia indietro… nelle sue dichiarazioni ha fatto marcia indietro in un secondo interrogatorio sul fatto del… sul fatto del… che m’ha preavvertito Colucci, non m’ha avvertito…
MORTOLA: Eh…
COLUCCI: …ha fatto marcia indietro e invece io devo rivedere un po’ il discorso del… di quello che ho dichiarato io di Sgalla, no?
MORTOLA: Eh, eh, eh.
COLUCCI: Questo essendo [incomprensibile]… Sgalla, stampa, eccetera. Questo serve per aiutare i colleghi…
MORTOLA: Eh…
COLUCCI: …che sono inquisiti là a Genova.
MORTOLA: Ma scusa un attimo una cosa, tu il 2, ma perché Manganelli pure l’hanno convocato?
COLUCCI: E infatti ho chiesto al capo che c’entra Manganelli? Moh, ha detto. Comunque siamo stati un’oretta, un’oretta insieme stasera. […]
MORTOLA: Ma il capo com’era, tranquillo? Sì sì.
COLUCCI: Tranquillo, sì sì.
MORTOLA: Quindi l’8 maggio viene a Genova?
COLUCCI: Il 9, il 9.
MORTOLA: Il 9 maggio. Ho capito.
COLUCCI: Un abbraccio.
MORTOLA: Grazie, ciao Franco.
COLUCCI: Ciao bello, ciao ciao.
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A questa telefonata ne seguirono altre, nelle quali Colucci esplicitò meglio le sue intenzioni sul cambio di versione in seguito all’incontro con De Gennaro e in cui disse di aver letto i verbali di tutte le dichiarazioni fornite da De Gennaro ai pm, in modo da formulare una storia pienamente concordante con quella del capo. Egli, come preannunciato al telefono, cambiò versione in aula nell’interrogatorio del 3 maggio 2007 e nei giorni seguenti iniziò a vantarsi dell’esito positivo della sua deposizione e dei complimenti ricevuti dai colleghi, da De Gennaro e dagli avvocati.
Tuttavia, grazie al materiale raccolto e alle intercettazioni, la procura genovese decise di aprire ufficialmente il fascicolo per l’indagine nei confronti di Francesco Colucci per falsa testimonianza e, soprattutto, nei confronti di Gianni De Gennaro e Spartaco Mortola per istigazione a commettere falsa testimonianza. L’avviso di garanzia arrivò al capo della polizia il 10 giugno 2007 e il governo, guidato in quel momento da Romano Prodi e dal centrosinistra, lo rimosse dal suo incarico dieci giorni dopo. De Gennaro non venne immediatamente allontanato da cariche governative, ma venne nominato capo di gabinetto al Viminale; il ministro dell’Interno in quel momento era Giuliano Amato, che era presidente del Consiglio quando De Gennaro era stato messo a capo delle forze di polizia.
La notizia che De Gennaro fosse indagato dalla procura di Genova suscitò molto scalpore, non essendo semplicemente il capo della polizia ma una figura quasi intoccabile nel panorama istituzionale italiano. Tra gli anni Ottanta e Novanta era stato uno dei principali «superpoliziotti» che avevano contribuito nella lotta alla mafia e per anni aveva lavorato a stretto contatto con Giovanni Falcone e con la Commissione antimafia presieduta da Luciano Violante. Inoltre, era stato per decenni il riferimento dell’Fbi in Italia, con cui aveva collaborato per il pentimento di Tommaso Buscetta; nel 2006 divenne il primo ufficiale di polizia non statunitense a cui l’Fbi consegnò la «medal of meritorious achievement».
Ma perché De Gennaro aveva chiesto a Colucci di cambiare la sua versione? Durante il blitz alla Diaz e nei minuti successivi, moltissimi giornalisti si erano recati all’esterno dell’edificio convocati da Roberto Sgalla, responsabile delle relazioni esterne per la polizia. Quest’ultimo aveva comunicato alla stampa che gli arrestati erano probabilmente membri del Black Bloc, che gli agenti erano entrati in base all’articolo 41 Tulps per il sospetto che ci fossero delle armi, che un poliziotto era stato ferito con una coltellata e che le persone uscite in barella riportavano ferite precedenti ed erano stati soccorsi dalla polizia. Sgalla non era a disposizione del questore di Genova ma rispondeva a una gerarchia nazionale che faceva capo a De Gennaro; nonostante Colucci avesse confermato questo fatto nelle udienze preliminari e negli interrogatori precedenti, De Gennaro gli disse di affermare in aula che in realtà era a disposizione della questura di Genova. Sostenendo ciò, le difese volevano spostare le responsabilità dell’operazione su un piano più ristretto e che non vedesse al centro i vertici nazionali della polizia. Inoltre, De Gennaro aveva sempre negato di essere stato messo a conoscenza dei dettagli dell’operazione, affermando di essere stato informato solo della perquisizione. Ma se davvero fosse stato lui a mandare Sgalla sul posto, questa teoria non reggerebbe. In ogni caso, questo episodio rivela un evidente schema di coperture messo in moto dalle massime cariche della polizia, al fine di escludere i vertici da ogni tipo di coinvolgimento.
De Gennaro, Mortola e Colucci vennero sentiti dai pm nell’aula bunker del Tribunale di Genova. In questa occasione, De Gennaro non negò né il colloquio con Colucci prima della sua testimonianza, né i complimenti fattigli in seguito alla deposizione in aula: egli descrisse questi colloqui come un «avanzamento verso una ricostruzione dei fatti improntata a verità», sembrando ammettere con un eufemismo di averlo indotto a cambiare versione. Alla luce delle prove acquisite, i pm decisero di procedere e portare gli indagati in aula. Si diramarono così due diversi processi: uno nei confronti di Colucci per falsa testimonianza e uno nei confronti di De Gennaro e Mortola per istigazione a falsa testimonianza. Quest’ultimo processo, considerando la delicatezza della posizione dell’ormai ex capo della polizia, si svolse a porte chiuse con la formula del rito abbreviato.
La sentenza di primo grado, formulata il 7 ottobre 2009, assolse De Gennaro e Mortola per non aver commesso il fatto. Nelle motivazioni si legge che la condotta mantenuta dagli imputati nell’aver parlato con Colucci prima della sua testimonianza potesse essere considerata «inopportuna, rischiosa, moralmente criticabile» ma «non di per sé illecita». Il ruolo di Mortola venne considerato come «passivo» rispetto alle telefonate di Colucci, che era un suo superiore. De Gennaro, invece, venne scagionato in quanto non presente in alcuna delle intercettazioni, ma soltanto menzionato dalle parole di Colucci: la giudice Carparini accertò che il cambio di versione da parte di quest’ultimo fosse in realtà scaturito dalla lettura dei verbali degli interrogatori che De Gennaro aveva sostenuto con i pm nelle indagini preliminari del processo Diaz, ma ciò non implicava che fosse stato l’ex capo della polizia a indurlo a dire il falso.
I pm e il procuratore generale della Corte di Appello di Genova scelsero di appellarsi, e in secondo grado la sentenza della corte ribaltò il verdetto: De Gennaro e Mortola furono entrambi giudicati colpevoli. Nello specifico, De Gennaro venne ritenuto responsabile del cambio di versione di Colucci su Sgalla proprio in virtù della posizione che ricopriva al momento del colloquio con l’ex questore di Genova. Secondo la corte, il fatto che un superiore diretto avesse suggerito di rivedere la propria testimonianza a un suo sottoposto, pur sapendo che la nuova versione suggerita fosse un falso storico, implicava un velato ordine a commettere falsa testimonianza: nella sentenza si sottolineò infatti che De Gennaro operò «abusando anche della funzione pubblica esercitata e connessa al suo ruolo di Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza». La corte si rivelò molto severa nel giudicare l’operato di De Gennaro, tanto che nelle motivazioni della sentenza venne sottolineata la sua responsabilità nell’intera operazione:
traspare con evidenza l’interesse del De Gennaro a non far trapelare un suo diretto coinvolgimento nella vicenda Diaz che, se pur non oggetto diretto di accertamento giudiziale nel procedimento in cui il Colucci depose in qualità di teste, rivestiva la sua rilevanza per la sua idoneità ad alterare l’accertamento dei fatti, delle loro modalità e delle responsabilità, politiche e penali, dei fatti posti in essere durante la «operazione Diaz».
De Gennaro venne condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, mentre a Mortola vennero comminati un anno e due mesi; furono anche condannati a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e a risarcire di 16.000 euro le parti civili.
L’anno successivo la Corte di cassazione, dopo aver riesaminato il caso su volontà degli imputati e dei loro avvocati difensori, pronunciò la sua sentenza, dichiarando nuovamente De Gennaro e Mortola innocenti. Tra le motivazioni di questa decisione venne menzionato il principio per cui la Corte d’appello non può ribaltare una sentenza di primo grado semplicemente introducendo una diversa interpretazione, ma deve esserci una spiegazione comprovata della colpevolezza degli imputati. Oltre a questo principio, la Corte suprema si appellò anche alla rilevanza della falsa testimonianza di Colucci al fine dell’eventuale condanna di chi l’avesse istigata o indotta. Cosa presupponeva questo principio? Indipendentemente dall’aver commesso o no il reato di istigazione a falsa testimonianza, la Corte ritenne che l’episodio su cui De Gennaro aveva suggerito di cambiare idea, ovvero chi fosse veramente il mandante di Sgalla in quella notte di luglio del 2001, non fosse rilevante ai fini del processo Diaz e dunque non fosse punibile; come scrissero i giudici della Cassazione, «occorre anche che tale falsità dichiarativa abbia la possibilità di produrre un siffatto esito decisorio fuorviato». Dunque, per la Corte presieduta da Adolfo Di Virginio, i giudici in Appello non avevano sufficientemente provato la rilevanza testimoniale dei fatti falsificati da Colucci, e dunque la sentenza di colpevolezza per De Gennaro non era accettabile.
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L’unicum di questa sentenza fu proprio l’aver assolto due imputati per l’irrilevanza e non l’insussistenza del fatto: compiendo questa operazione la Corte di cassazione aveva chiarito un precedente, e la prassi prevederebbe di rimandare il caso alla Corte d’appello, che avrebbe dovuto rivedere il materiale probatorio alla luce di questo nuovo principio. Tuttavia, la Corte chiuse il caso senza possibilità di revisione. Il precedente introdotto fu così formulato nel massimario della Cassazione:
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l’oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all’accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione, mentre la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall’obiettivo dell’autentica e genuina verità processuale.
La singolarità di questo principio espresso risulta ancora più evidente se si osserva come la stessa Corte giudicò due casi analoghi del 2013:
È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche quando le dichiarazioni mendaci sono rese in risposta a domande dirette a sondare l’attendibilità del teste, poiché le stesse sono dotate dei caratteri della pertinenzialità, sia pur mediata, rispetto ai temi del processo e della rilevanza ai fini di giudizio [Sentenza n. 41572 del 8 maggio 2013].
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice [sentenza n. 51032 del 5 dicembre 2013].
Nella richiesta di appello per il processo a Colucci, il pm Zucca ritornò su questa quantomeno peculiare sentenza della Cassazione e ne evidenziò altre fallacie. Ad esempio, la decisione sulla rilevanza o meno della testimonianza non sarebbe scaturita da una lettura approfondita, o anche solo sommaria, degli atti del processo Diaz, ma da un singolo accenno contenuto nell’atto di appello del pm; proseguendo, Zucca sottolineò che tale rilevanza era invece stata accertata fin dall’udienza preliminare:
Nel passo citato la Cassazione dimentica, infatti, com’è desumibile dalla lettura dell’intera pronuncia, che il processo Diaz non è solo costituito dalla «inusitata violenza», che non si manca di stigmatizzare, ma anche, come pochi giorni dopo il deposito di questa motivazione, accerterà la stessa Cassazione, dalla «scellerata operazione mistificatoria» […], perpetrata proprio dai comandanti alle dirette dipendenze del prefetto De Gennaro, che con lo Sgalla pensano anche di organizzare in loco «a cose fatte» una improvvisata conferenza stampa. .
Come se non bastasse, gli errori della Cassazione dettati dalla superficialità non si limitarono a questo, e ce ne fu uno ben più grave. Nella sentenza della Corte Suprema del processo Mortola-De Gennaro venne scritto che non fosse un caso che nessuno si fosse preoccupato di «domandare al teste […] da chi sia stato deciso l’ordine o l’invito a portarsi sul posto». Tuttavia, questa affermazione è incorretta e dettata da una mancata lettura degli atti processuali, in quanto non solo il pubblico ministero chiese riguardo a questo aspetto a Sgalla, ma si soffermò a lungo sull’argomento anche con Colucci, proprio per far emergere la discordanza tra le dichiarazioni rese dal teste. Zucca commentò così quest’altra svista della Cassazione:
È spiacevole dover evidenziare come il supremo organo di legittimità abbia omesso di attingere ad un dato probatorio a sua disposizione, cioè la trascrizione dell’esame dibattimentale dell’8.02.2007 in cui, contrariamente alle affermazioni rese ex cathedra, le domande in questione sono state in realtà poste al teste Sgalla (chi lo avesse informato e se su altrui indicazione, in quella o in altre occasioni); il contrasto tra le versioni sul punto, ben prima che deponesse il Colucci a sua volta il 25.06.2007, è stato parimenti contestato allo stesso teste.
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Dunque, ricapitolando brevemente: il capo della Polizia di Stato ha indotto un suo sottoposto a mentire sotto giuramento in tribunale al fine di essere scagionato completamente dalla gestione dell’operazione Diaz, è stato scoperto finendo in tribunale e nonostante una chiara colpevolezza è stato assolto per irrilevanza del fatto (un precedente unico per la Cassazione) per altro inesistente e dettata da una lettura superficiale degli atti da parte della Corte Suprema del Diritto.
De Gennaro ha così proseguito tranquillamente la sua carriera, venendo messo a capo dei servizi segreti durante il processo e poi ricoprendo le cariche di sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Monti, presidente di Finmeccanica-Leonardo dal 2013 al 2020 e presidente della Banca popolare di Bari. Dal 2023 De Gennaro è presidente di Eurolink, il gruppo incaricato della progettazione del ponte sullo Stretto di Messina, ed è stato scelto per la sua «esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il Paese».
Tutti i processi scaturiti dagli eventi del G8 hanno visto un’evidente prosecuzione da parte dalle forze dell’ordine italiane della «scellerata operazione mistificatoria» che venne invocata dalla stessa Corte di Cassazione e ricordata dal pm Zucca. Tuttavia, in nessun altro caso è così tanto evidente il tentativo di far cadere nel nulla un’imputazione inattaccabile e accertata al fine di salvaguardare l’integrità del Corpo. Corpo che, se avesse cercato di riconoscere i propri errori anziché insabbiare tutto, avrebbe fatto quantomeno una figura migliore. «Provate a immaginare – scrisse Zucca dopo la machiavellica sentenza della Cassazione – un datore di lavoro che chiama il suo subordinato che sarà testimone in un processo per infortunio sul lavoro e gli chiede di allinearsi alla sua versione, sapendo di avere detto cosa diversa, o testimoni in un processo a carico di sfruttatori e spacciatori che parlano con gli imputati che gli spiegano come sono andate le cose. E immaginate lo stesso aplomb della Suprema Corte».
*Francesco Berto, nato il 19 luglio del 2001, è laureato in Scienze Storiche presso l’Università di Torino e si occupa di storia giudiziaria e storia italiana dal secondo Novecento a oggi.
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