Ostacoli normativi e amministrativi per il decreto legge “Migrazione ed Asilo”

Pressenza - Sunday, June 28, 2026

Le audizioni al Senato confermano ostacoli amministrativi e normativi per il Decreto legge 100/2026 sul Patto UE “migrazione ed asilo”

Le Commissioni riunite prima (Affari costituzionali) e seconda (giustizia) del Senato, con la relazione della senatrice Stefani e del senatore Lisei, martedì 23 giugno hanno avviato l’esame del disegno di legge n. 1939 di conversione in legge del decreto legge n. 100/2026 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia e Patto europeo migrazione e asilo, per il quale è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 1° luglio alle 18. 

Un termine eccessivamente ravvicinato che anche a fronte della eterogeneità del provvedimento, che riguarda pure norme in materia di giustizia, conferma l’intenzione del governo di considerare come meramente formale il passaggio parlamentare in vista della conversione definitiva del decreto legge che dovrebbe adeguare la normativa interna ai diversi Regolamenti introdotti dall’Unione europea in attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024.

Sono passati due anni prima che il governo arrivasse a formulare la sua proposta e il procedimento di adeguamento alle nuove normative europee si è avviato senza alcun confronto preventivo con le associazioni, come invece era imposto da Bruxelles. Le più recenti audizioni al Senato appaiono un espediente formale che non colma certo due anni di mancati rapporti tra le autorità di governo e tutti coloro che a vario titolo, come associazioni, come avvocati o magistrati, o come studiosi, sono chiamati quotidianamente a confrontarsi su questi temi. Sul provvedimento ormai all’esame del Senato, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno svolto una serie di audizioni “informali”.

Di particolare interesse l’audizione del dott. Luca Perilli, Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale di Brescia, che ha posto in evidenza le criticità già riscontrate nelle procedure di frontiera obbligatorie, che saranno ancora più gravi con le modifiche apportate dal decreto legge 100/2026 al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (riguardante le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ivi incluse le norme sul trattenimento).

Un lavoro immenso attende le Commissioni territoriali deputate ad esaminare le domande di protezione, tenendo anche conto della possibilità di riconoscere la Protezione complementare in attuazione del’art.10 della Costituzione italiana, ed appare certo che i ritardi delle procedure comporteranno in molti casi l’obbligo di passare dalla procedura accelerata in frontiera (PAF) alla procedura ordinaria, con ricorsi dall’immediato effetto sospensivo delle decisioni negative adottate dalle Commissioni, anche nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti (spesso a torto) come paesi “sicuri”. Non ci sono del resto al momento le condizioni legali e materiali per l’attivazione dei cd. hub di rimpatrio nei paesi terzi, né si possono ritenere come hub di rimpatrio i centri in Albania che ricadono sotto la giurisdizione italiana.

Non si tratta comunque solo di maggiori risorse da assegnare agli uffici competenti, alle Commissioni territoriali, ai Tribunali. L’intero impianto normativo del Decreto legge n.100/2026, pur richiamando doverosamente in sede di adeguamento nazionale i Regolamenti europei (e neanche tutti) attuativi del Patto sulla migrazione e l’asilo, non è immediatamente applicabile, anche considerando che i rimpatri non potranno certo aumentare prima dell’entrata in vigore e della messa a regime del nuovo Regolamento rimpatri, che deve ancora essere deliberato (come scontato) dal Consiglio UE e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione.

Anche dopo questa data, il nuovo regolamento non abrogherà del tutto la Direttiva rimpatri 2008/115/CE tuttora vigente, che se all’epoca della sua approvazione fu definita come la “Direttiva della vergogna” oggi, in materia di detenzione amministrativa e rimpatri con accompagnamento forzato, contiene ancora norme di stampo garantista che permetteranno di bloccare i rimpatri previsti con le nuove procedure accelerate di frontiera (PAF). Sempre che un avvocato arrivi in tempo a fare valere il diritto al ricorso, importante per questo il ruolo di monitoraggio delle associazioni indipendenti, e sempre che le autorità di polizia non eseguano i rimpatri prima della scadenza dei termini previsti per ricorrere contro i provvedimenti di allontanamento forzato e di trattenimento amministrativo, prassi che rimane vietata proprio in base alla Direttiva rimpatri del 2008.

Intanto il governo ha già emanato in via amministrativa tramite i suoi uffici periferici le nuove Procedure operative standard (SOP) per lo screening (accertamenti) sulle persone “vulnerabili” dopo i “rintracci sul territorio” e gli sbarchi di naufraghi soccorsi dalle ONG nei porti considerati come zone di frontiera, con una serie di disposizioni che andranno verificate sotto il profilo della loro concreta attuazione e nel quadro normativo vincolante fissato dall’Unione europea. Ma la realtà rimane ancora segnata dal tentativo di concludere le procedure di screening, anche sotto il profilo degli accertamenti sanitari, presso uffici di polizia del tutto inadeguati.

E non si comprende bene quale sia ancora la residua applicazione dei criteri pluridisciplinari di valutazione dell’età introdotti dalla legge Zampa nel 2017 (legge 47/2017). Come risultano del tutto opache le nuove figure di rappresentanti legali che dovrebbero essere assegnati ai minori non accompagnati. La trasformazione dei centri di accoglienza in “centri chiusi” dove eseguire lo screening (in frontiera), applicare la cd. finzione di non ingresso, e avviare le procedure accelerate in frontiera (PAF), e dai cui eseguire successivamente i “rimpatri in frontiera”, rimane ancora priva di basi legali coerenti con le normative cogenti dettate dai Regolamenti europei che danno attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024, che soprattutto in materia di rimpatri non entreranno immediatamente in vigore.

Il Decreto legge n.100/2026 non può dare copertura a prassi di polizia in contrasto con fonti normative di rango superiore alle quali la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’Unione europea attribuiscono valore cogente anche per il legislatore nazionale.

Occorre che le forze politiche che si definiscono ancora oggi di opposizione pratichino tutti gli strumenti che ancora concede la democrazia parlamentare per impedire la conversione in legge del Decreto 100/2026. Si deve ottenere almeno la moratoria di un anno nell’attuazione di tutti i provvedimenti nazionali connessi all’adeguamento normativo richiesto dall’Unione europea per dare attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024.

In questo anno, a seguire, dovrà essere costruito un confronto serio tra il governo, le associazioni e le ONG impegnate nei soccorsi in mare, senza tentare, come si sta facendo, di coinvolgere il “terzo settore” nella implementazione di una normativa che, nella sua attuale formulazione e nei tempi che prevede, mantiene una indubbia connotazione discriminatoria e punitiva.

Fulvio Vassallo Paleologo