Contro il dissenso di Stato

Jacobin Italia - Tuesday, February 3, 2026
Articolo di Tatiana Montella

Il 27 gennaio 2026, mentre fuori dalle aule parlamentari migliaia di donne e soggettività Lgbtq+ manifestavano con striscioni che recitavano «solo sì è sì», dentro il Senato si consumava un atto simbolico di grande portata: la cancellazione del consenso come fondamento del diritto sessuale. 

Con l’approvazione dell’emendamento Bongiorno — che stravolge il testo unanime già approvato alla Camera — la Commissione Giustizia del Senato ha scelto infatti di abbandonare il modello del consenso esplicito, già consolidato nella giurisprudenza italiana e richiesto dalla Convenzione di Istanbul (la Convenzione europea sulla lotta alla violenza contro le donne), per tornare a un impianto basato sul dissenso manifestato. Non si tratta ancora di legge definitiva, ma di una scelta politica che espone l’Italia a una violazione del diritto internazionale e a una regressione culturale senza precedenti negli ultimi vent’anni.

Non è un tecnicismo. È una scelta di potere. Perché decidere cosa conta come violenza sessuale significa decidere chi ha diritto al proprio corpo, chi può dire di no, e soprattutto: chi viene creduta o creduto.

Il dispositivo patriarcale dietro la parola «dissenso» 

Il posizionamento specifico da cui parte la mia riflessione non è la richiesta di più carcere o più punizione. Non perché esista una negazione della gravità della violenza sessuale, ma perché dopo anni di lavoro sul tema sappiamo che il sistema penale non libera dalla violenza: seleziona, punisce, umilia. Spesso, proprio chi denuncia la violenza finisce per subire una seconda violenza: quella del processo, delle domande insidiose, dello sguardo sospetto, della vittimizzazione secondaria e soprattutto del veder mettere sotto giudizio le proprie scelte di autodeterminazione. I numeri del rapporto Eures del 2024 sono impietosi: solo il 7% delle denunce per stupro sfocia in condanna; il 60% viene ritirato durante l’istruttoria, non per mancanza di «coraggio», ma per l’umiliazione strutturale del percorso giudiziario.

Il tentativo qui è fare qualcosa di diverso: smascherare il dispositivo patriarcale che si nasconde dietro la parola «dissenso». Ribadire con fermezza la necessità di rimettere al centro il consenso è un passaggio e una battaglia fondamentale, per proporre un’idea di giustizia femminista: che si ponga seriamente il tema che la giustizia penale non sia l’unica strada percorribile e che ponga l’accento su forme di giustizia trasformativa e comunitaria — consapevoli della tensione che attraversa il femminismo abolizionista: oggi, in assenza di infrastrutture di cura, il tribunale rimane l’unica risorsa per molte persone offese; subito dobbiamo però costruire un mondo in cui questa non sia più l’unica opzione.

L’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 27/2013, non lascia spazio a dubbi: «il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona». La relazione esplicativa chiarisce che i giudici devono effettuare «una valutazione sensibile al contesto delle prove» per riconoscere «l’ampia gamma di risposte comportamentali alla violenza sessuale» e non basarsi su «ipotesi di comportamento tipico». È un principio rivoluzionario: il corpo traumatizzato non deve recitare una parte per essere creduto.

L’emendamento Bongiorno compie invece un’operazione di semantica perversa. Riprende la parola «contesto» dalla Convenzione, ma ne capovolge radicalmente il senso. Mentre la legislazione europea chiede una valutazione sensibile al contesto per comprendere il trauma — la dipendenza affettiva, la paura, la paralisi psicofisica — l’emendamento usa il contesto per giudicare il dissenso («in quella situazione avrebbe potuto dire di no»). Non è un allineamento alla Convenzione: è il suo tradimento sistematico. Questo capovolgimento non è neutrale: assolve a una funzione di silenziamento e intimidazione preventiva. Non a caso, all’indomani del voto unanime del 25 novembre, Salvini dichiarava che il consenso attuale e libero avrebbe aperto la strada a denunce false e «vendette subdole» da parte di donne «maligne» contro «poveri uomini ingenui e in buona fede». Accogliere questa narrazione — come ha fatto Giulia Bongiorno — non è difesa dalla calunnia, ma vera e propria vendetta politica contro l’autodeterminazione delle donne e delle soggettività marginalizzate.

Vogliono demolire la rivoluzione della giurisprudenza italiana

Mentre il dibattito politico si arena su tecnicismi, la giurisprudenza italiana ha compiuto, in questi anni, una rivoluzione silenziosa ma radicale. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce ormai consolidate, ha progressivamente spostato il baricentro del reato di violenza sessuale dalla violenza manifesta all’assenza di consenso. Non si tratta di un’opinione, ma di un principio di diritto vivente — pur con un limite strutturale: la giurisprudenza può interpretare la legge, ma non può creare ex novo elementi costitutivi del reato. Senza un testo legislativo che menzioni espressamente il consenso, ogni giudice può scegliere se seguire l’orientamento progressista o tornare a modelli basati sulla resistenza fisica.

La Suprema Corte ha chiarito con forza che il reato si consuma non solo quando c’è un dissenso manifesto, ma anche quando manca il consenso, neppure espresso in forma tacita. In un caso emblematico ha stabilito che lo stupro può avvenire «ai danni di una persona dormiente» perché in tale stato è impossibile prestare un consenso valido. Questo capovolge completamente la logica del «dissenso»: non è la persona offesa a dover provare di aver detto «no», ma l’aggressore a dover dimostrare di aver ottenuto un «sì».

La Corte ha inoltre affrontato casi complessi e di grande attualità. Ha riconosciuto come violenza sessuale il comportamento di chi prosegue un rapporto con modalità non accettate dal partner inquadrando questi atti come violenza sessuale per difetto di consenso condizionale. In questi casi, la violenza non è fisica, ma viola l’autodeterminazione sessuale, trasformando un atto lecito in uno illecito.

Forse l’apporto più importante riguarda la comprensione del trauma. La Cassazione ha esplicitamente riconosciuto lo stato di «tanatosi» o «agghiacciamento» — quella paralisi psicofisica che colpisce molte persone durante un’aggressione — come una reazione fisiologica alla violenza, non come un segno di consenso. Ha affermato che la passività della persona offesa, lungi dall’essere collaborazione, è «conseguenza evidente di una condotta violenta subita contro la propria volontà». Ha persino precisato che non si può desumere il consenso da comportamenti successivi alla violenza, come farsi riaccompagnare a casa dall’aggressore, riconoscendo questi gesti come «reazioni conseguenti alla portata traumatica dell’episodio».

In sintesi, la giurisprudenza ha costruito un modello in cui l’onere della prova del consenso grava sull’aggressore. Come ha scritto la dottrina citata dalla stessa Corte, è richiesto un «sì in grado di spazzare via ogni dubbio». È questa la vera innovazione culturale: la sessualità diventa un campo di relazione basato sul rispetto e sulla comunicazione, non sulla prevaricazione.

L’emendamento Bongiorno, con il suo ritorno al «dissenso manifestato» e alla valutazione del «contesto», non è solo un passo indietro. È un tentativo di demolire un intero edificio giurisprudenziale costruito per proteggere l’autodeterminazione dei corpi. È un atto di guerra contro la libertà sessuale, mascherato da tecnicismo legislativo — e tecnicamente fragile, perché espone l’Italia a nuove condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

La vittimizzazione secondaria

Uno degli effetti più gravi del nuovo impianto è il rischio di vittimizzazione secondaria. Oggi, nelle aule di tribunale, alle persone offese viene ancora chiesto: «Perché non hai gridato? Perché non sei scappata? Perché non hai denunciato subito?». Sono domande che non solo umiliano, ma capovolgono la logica del reato: non è l’aggressore a dover giustificare il proprio comportamento, ma la persona offesa a dover provare di essersi opposta in modo «adeguato». Il 43% delle sentenze analizzate dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo menzionava stereotipi di genere esattamente di questo tipo.

L’emendamento Bongiorno aggrava questo meccanismo. Introduce infatti un criterio che sposta il carico della prova sulla persona offesa: non basta che non abbia voluto, deve averlo fatto sapere. Ma come si fa a «far sapere» il proprio dissenso in un contesto di dipendenza affettiva, economica o lavorativa? Come si fa quando si teme per la propria vita, per la propria famiglia, per il proprio lavoro? La Cassazione ha riconosciuto queste dinamiche, ma l’emendamento le rende irrilevanti: se la legge non menziona il consenso, il giudice potrà sempre esigere una «prova» del dissenso — e il corpo traumatizzato, per definizione, non recita copioni.

E qui entra in gioco una verità scomoda: il sistema penale non è neutrale. È uno strumento di controllo sociale che funziona meglio quando colpisce i corpi di persone marginalizzate — donne, migranti, trans, povere — e protegge i corpi privilegiati. Lo vediamo nei processi: chi denuncia la violenza sessuale da parte di un uomo potente, di un datore di lavoro, di un poliziotto, spesso non viene creduta. Anzi, viene punita per aver parlato. Questo non è un «difetto» del sistema. È il suo funzionamento normale. 

Il diritto non è solo norma. È linguaggio, narrazione, costruzione di realtà. E il linguaggio conta.

Quando si parla di «vittima», si fissa una persona in un ruolo passivo, immobile, senza agency. Quando si parla di «dissenso», si presuppone che il corpo sia disponibile finché non dice «no». Quando si parla di «volontà contraria», si trasforma il trauma in un atto razionale, misurabile, giudicabile.

Il femminismo radicale ha sempre saputo che il linguaggio è politico. Per questo chiede di usare termini come «persona offesa», «parte civile», o semplicemente il nome. Per questo rifiuta la retorica del «mostro» o del «branco»: non perché neghi la violenza, ma perché sa che demonizzare l’aggressore serve a nascondere la normalità della violenza sessuale.

La violenza sessuale non è un’eccezione. È la regola in un sistema che vede il corpo femminile (e non binario, e trans) come proprietà, oggetto, territorio da conquistare.

L’emendamento Bongiorno non è un incidente. È la traduzione giuridica di questa visione del mondo. Ed è coerente con altre scelte del governo Meloni: la limitazione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole; la promozione di una narrazione moralista sulla famiglia; l’uso strumentale del termine «femminicidio» per isolare la violenza maschile da ogni contesto sociale, riducendola a un fatto psicologico o criminale, mai politico.

Questo governo non vuole prevenire la violenza: vuole regolarla, incanalarla, renderla compatibile con un ordine patriarcale che vede nel corpo femminile un oggetto da controllare, non un soggetto autodeterminato.

La sfida del femminismo abolizionista

Qui si apre una riflessione più radicale. Il femminismo non può accontentarsi di chiedere leggi penali più tutelanti delle persone offese, seppur si tratti di un passaggio necessario.  Perché il sistema penale, da solo, non libera. Spesso, anzi, punisce chi denuncia e protegge chi ha potere.

Come scrive Angela Davis: «Dobbiamo spostare lo sguardo da un’istituzione in particolare alla società nel suo insieme. Non possiamo occuparci di femminismo lasciando tutto il resto intatto. Abbiamo bisogno di costruire una società in cui non ci sia più bisogno del carcere e della polizia». Il femminismo abolizionista, di cui Davis è una delle voci più autorevoli, non chiede di riformare il carcere, ma di immaginare un mondo oltre il carcere — un mondo in cui la sicurezza non si costruisce con le sbarre, ma con relazioni di responsabilizzazione, di cura, solidarietà, reciprocità.

Ruth Wilson Gilmore lo dice con chiarezza: «L’abolizionismo non è assenza, ma presenza». Non si tratta di distruggere, ma di costruire infrastrutture di giustizia trasformativa, dove la riparazione, il riconoscimento, la comunità e l’impegno ad abolire la violenza, sostituiscano sia l’assoluzione sistemica che la punizione. Ma questa prospettiva va articolata con onestà: come ricorda Beth Richie in Arrested Justice, il femminismo punitivista ha spesso criminalizzato proprio le donne più vulnerabili — migranti, povere, nere. E come scrive Mariame Kaba in We Do This ‘Til We Free Us, la giustizia trasformativa richiede «reti di sicurezza comunitarie» capaci di rispondere alla violenza senza consegnare le persone al sistema penale.

Silvia Federici ci ricorda che il corpo è il primo luogo di produzione e di lotta. Nel suo Punto zero della rivoluzione, mostra come il controllo del corpo femminile sia stato centrale nella costruzione del capitalismo. Oggi, quel controllo si esprime anche attraverso il diritto penale, che pretende di «proteggere» i corpi mentre li sottopone a interrogatori umilianti, a processi traumatici, a una logica di sospetto permanente.

Un femminismo realmente liberatorio deve allora pensare oltre il sistema penale e le leggi che lo regolano — senza per questo abbandonare chi oggi ha bisogno del tribunale come ultima risorsa. Deve chiedere un’educazione sessuale laica, scientifica e antipatriarcale fin dalle scuole; servizi di supporto accessibili, gratuiti, non medicalizzati; spazi sicuri di ascolto, fuori dalla logica del tribunale; cultura del consenso diffusa, non solo penale.

Questo non significa rinunciare alla giustizia. Ma significa capire che la giustizia non è solo quella penale. Può essere riparativa, comunitaria, trasformativa, e soprattutto deve partire da chi subisce la violenza, non da chi la interpreta.

Questa battaglia è globale, non è solo italiana. In Argentina, il movimento #NiUnaMenos, nato nel 2015, ha posto al centro la violenza sessista come fenomeno strutturale, legato al neoliberismo, al colonialismo, al patriarcato. Ha rifiutato la narrazione individualistica dello «stupratore folle» e ha chiesto cambiamenti sistemici: aborto legale, educazione sessuale, fine della militarizzazione della vita.

In Italia, il transfemminismo ha dato voce a chi è spesso escluso anche dai femminismi mainstream. Autrici come Porpora Marcasciano hanno ricordato che la violenza sessuale colpisce in modo specifico le persone trans, spesso private di riconoscimento giuridico, di accesso ai servizi, di credibilità nei processi. Per loro, il modello del dissenso è ancora più letale: perché il loro corpo è già visto come «ambiguo», «ingannevole», «non conforme». Lo stesso vale per le persone migranti, che in questo periodo vedono particolarmente compromessa non solo la possibilità di accedere ai servizi essenziali, ma anche quella di rivolgersi al sistema penale senza esporsi a rischi concreti — tra cui l’espulsione, la detenzione amministrativa o la criminalizzazione. 

Anche in Spagna, la cosiddetta Ley del «Solo Sí es Sí» ha aperto dibattiti cruciali. Sebbene criticata da alcune voci abolizioniste per non aver sufficientemente decostruito il sistema penale, ha comunque rappresentato un punto di svolta culturale: ha messo al centro il consenso come pratica etica, non solo come norma giuridica.

Da queste esperienze possiamo imparare che la lotta per il consenso è una lotta per l’autodeterminazione — non solo sessuale, ma esistenziale. È una lotta che unisce chi rifiuta di essere oggetto di potere, chi chiede di essere creduto, chi sogna un mondo in cui la libertà non è concessa, ma riconosciuta.

Questa non è solo una battaglia legislativa. È una battaglia per il futuro dei nostri corpi, delle nostre relazioni, dell’idea di società che immaginiamo. Perché un paese che non riconosce il diritto al consenso non è un paese libero. 

*Tatiana Montella, avvocata del team legale della Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza dell’Università Roma Tre. 

L'articolo Contro il dissenso di Stato proviene da Jacobin Italia.