Strage di via D’Amelio, la Cassazione conferma il più grave depistaggio della storia italiana
La Corte di Cassazione ha ufficialmente certificato il depistaggio delle
indagini sulla strage di via D’Amelio, che già otto anni fa lo storico verdetto
del processo “Borsellino Quater” aveva identificato come «il più grave» della
storia repubblicana. La Suprema Corte ha infatti messo il timbro sulla sentenza
di secondo grado pronunciata nel giugno del 2024 nei confronti di tre poliziotti
che sono stati portati a processo con l’accusa di avere “costruito a tavolino”
collaboratori di giustizia e di averli costretti a rendere dichiarazioni false
sotto l’egida dell’ex questore di Palermo Arnaldo La Barbera. Il depistaggio,
per quanto macroscopico, non porterà a condanne definitive e all’applicazione di
pene nei confronti dei suoi responsabili: La Barbera è deceduto, mentre i
poliziotti alla sbarra sono stati prescritti, essendo caduta l’aggravante del
favoreggiamento mafioso.
IL DEPISTAGGIO
Il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio è iniziato pochi
minuti dopo lo scoppio della bomba che uccise il magistrato Paolo Borsellino e i
membri della sua scorta con il furto dell’agenda rossa, strumento che il
magistrato aveva continuamente utilizzato dalla strage di Capaci fino a quel
tragico 19 luglio 92. L’agenda era contenuta in una borsa di cuoio collocata sul
sedile posteriore della macchina guidata da Borsellino nell’ultimo viaggio della
sua vita, che lo aveva condotto davanti al palazzo in cui abitava l’anziana
madre. Lo stesso pomeriggio, dopo la devastazione prodotta dalla bomba, la borsa
passò dalle mani di Rosario Farinella, carabiniere e membro della scorta
dell’allora deputato (e precedentemente pm al Maxiprocesso) Giuseppe Ayala, il
quale la prelevò dall’auto e la consegnò a una persona non meglio identificata;
poi, tra le 17.20 e le 17.30, fu nelle mani del capitano dei Carabinieri,
Giovanni Arcangioli, immortalato dalle telecamere mentre la portava all’uscita
di via D’Amelio. La borsa ritornò poi nell’auto da cui era stata prelevata, per
poi essere presa dall’agente Francesco Paolo Maggi, che la portò in Questura,
nell’ufficio del capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera.
Il depistaggio proseguì poi con il cosiddetto “impupamento” del falso pentito
Vincenzo Scarantino, il quale, pur senza avervi mai avuto nulla a che fare, si
auto-accusò davanti ai magistrati di essere stato l’esecutore materiale della
strage. Il falso pentito fu costretto attraverso pressioni e violenze da parte
dei poliziotti finiti a processo (e ora dunque definitivamente prescritti) a
fornire una ricostruzione falsata delle responsabilità sul delitto, pur
inserendo nel suo racconto «elementi di verità» ai magistrati che lo
ascoltarono, inducendoli a credere alla sua versione e contribuendo a sviare le
indagini. Sulla base delle dichiarazioni di Scarantino, sette persone innocenti
furono mandate all’ergastolo e poi scagionate nel processo di revisione: a
sconfessare Scarantino fu infatti, dal 2009, Gaspare Spatuzza, killer che agiva
per conto dei boss di Brancaccio Giuseppe e Filippoi Graviano, reale esecutore
della strage.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Già in primo grado, il Tribunale aveva dichiarato prescritto il reato di
calunnia per due imputati, il funzionario di polizia Mario Bo e l’ispettore
Fabrizio Mattei, essendo per loro caduta l’aggravante di aver favorito Cosa
Nostra, e assolto Michele Ribaudo. Sulla sparizione dell’agenda rossa, i giudici
hanno scritto che «può ritenersi certo» che essa «non è riconducibile a una
attività materiale di Cosa nostra». Secondo il Tribunale, ciò proverebbe
«l’appartenenza istituzionale di chi ebbe a sottrarre materialmente l’agenda»,
essendo «che può essersi trattato solo di chi, per funzioni ricoperte, poteva
intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale e per
conoscenze pregresse sapeva cosa era necessario e opportuno sottrarre»,
aggiungendo che «l’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una
serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione
(morale e materiale) alla strage di Via D’Amelio di altri soggetti (diversi da
Cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all’eliminazione di Paolo
Borsellino».
Insomma, corpi estranei a Cosa Nostra non si sarebbero solo limitati a depistare
le indagini, ma avrebbero direttamente preso parte, tanto «nella fase ideativa»
quanto in quella «esecutiva», all’attentato. Soffermandosi sulla sottrazione
dell’agenda rossa, i giudici hanno inoltre asserito che «un intervento così
invasivo, tempestivo (e purtroppo efficace) nell’eliminazione di un elemento
probatorio così importante per ricostruire – non oggi, ma già 1992 – il movente
dell’eccidio di Via D’Amelio certifica la necessità per soggetti esterni a Cosa
Nostra di intervenire per alterare il quadro delle investigazioni, evitando che
si potesse indagare efficacemente sulle matrici non mafiose della strage (che si
aggiungono, come già detto a quella mafiosa) e, in ultima analisi, disvelare il
loro coinvolgimento nella strage di Via D’Amelio».
IL VERDETTO DI APPELLO
Parole pesantissime si leggono poi nella sentenza di appello, appena confermata
dalla Cassazione. «Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli
imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera consapevoli di stare
instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui
un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose», si
legge nelle motivazioni, «né si può discutere del fatto che essi potessero avere
dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate». Secondo i
giudici, «si tratta di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che
dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie
di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si
adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o misticarli e
lo inducevano a riferire circostanze della cui veridicità non potevano avere
contezza».
Sulla figura di La Barbera, invece, «è emersa la capacità di coltivare relazioni
e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell’ordine e degli uffici
giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche
tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o alle articolazioni più
opache degli stessi servizi di sicurezza». Secondo la Corte, se si devono
«ricostruire le finalità che volle perseguire La Barbera con la sua azione nel
depistare le indagini», le evidenze acquisite permettono di concludere che il
poliziotto volle «agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di
potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette
all’esecuzione dell’attentato». Infatti, egli «certamente sapeva che stava
coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di Cosa Nostra», ma
«mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva
minimalista ma funzionale ad agevolare gli apparati più che l’organizzazione; o
meglio ad agevolare alcuni esponenti di Cosa Nostra laddove accomunati da
responsabilità con esponenti degli apparati».
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