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Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza
Genere, razzializzazione e violenza di stato tra Tunisia e Libia
Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell’UE. di Roberta De Rosas (*) Frontiere, linee. Spezzate. Interrotte. Contigue. Luoghi come sequenza di passaggi: arresto, trasporto, attesa, compravendita, e poi di nuovo detenzione, minacce, riscatti, vendite, prostituzione. Percorsi che hanno tempi talvolta lunghissimi. Che segnano perdite. Delle
Guerra alle donne: in Afghanistan e Iraq…
… fra orrori e resistenze. Due testi ripresi dal CISDA (*). Un’analisi dettaglata del nuovo codice penale talebano e l’assassinio di Yanar Mohammed che ha salvato migliaia di donne. Belqis Roshan: “Questo codice chiude ogni porta alla giustizia” di Beatrice Biliato Nel gennaio 2026 in Afghanistan è stato introdotto un nuovo codice penale che ridefinisce in profondità l’assetto giuridico e
Il patriarcato armato: Epstein, Fuentes e Trump
Epstein Files, suprematismo bianco e la nuova teologia del dominio. di Mario Sommella (*). Abbiamo rubato 4 vgnette alla geniale Ellekappa. «Qualsiasi suggerimento che sia il momento di voltare pagina sugli Epstein Files è inaccettabile. Rappresenta un fallimento di responsabilità verso le vittime.» Con queste parole, nove esperti indipendenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno posto
February 27, 2026
La Bottega del Barbieri
Stupri: NO al ddl versione Bongiorno
– Da DinamoPress l’inquadramento di Giada Sarra sul DDL Consenso – il lancio del Laboratorio Permanente “Consenso-Scelta-Libertà” – Confederazione Cobas – Cesp – Cobas Scuola: adesione alla manifestazione del 28 -lettera della Casa Internazionale delle Donne sul 15, il 28 e le mobilitazioni 8 e 9 marzo   di Giada Sarra Ddl “Consenso”: quando il “dissenso” serve a proteggere lo
February 21, 2026
La Bottega del Barbieri
Senza consenso è stupro: Napoli in Piazza del Plebiscito
Mobilitazione in Piazza del Plebiscito contro il ddl Bongiorno e per la centralità del consenso nella tutela delle vittime di violenza sessuale. Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 11.00, Napoli è scesa in Piazza del Plebiscito con una mobilitazione pubblica lanciata dal Comitato “Senza consenso è stupro – Napoli e Campania”, costituito dopo la manifestazione delle donne davanti al Senato del 27 gennaio scorso, organizzata a sostegno delle parlamentari di opposizione contro l’emendamento Bongiorno. La data non è casuale: il 15 febbraio ricorre l’anniversario della Legge 66/1996, la riforma che ha riconosciuto la violenza sessuale come delitto contro la persona, sottraendola alla logica arcaica dei reati contro la morale. Oggi, denunciano le promotrici e i promotori, quella conquista storica è sotto attacco. Nel mirino della protesta c’è il ddl della senatrice Bongiorno, che rappresenta un pericoloso arretramento e rischia di indebolire la centralità del consenso, riportando indietro di decenni la tutela delle vittime. Il messaggio è netto: senza consenso, lo stupro torna a diventare un processo alla vittima. Senza consenso, alle donne viene chiesto di dimostrare di aver resistito, di aver urlato, di aver lottato “abbastanza”. Senza consenso, la responsabilità si sposta da chi commette violenza a chi la subisce. La piazza napoletana risponde con una parola chiara e non negoziabile: Senza consenso è stupro. In piazza, accanto alle realtà femministe, ai centri antiviolenza, ai collettivi, ai sindacati e alle associazioni democratiche — tra cui Anpi collinare Aedo Violante e IoCiSto Presidio di Pace — sono intervenuti anche Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo ed esponenti delle istituzioni, tra cui Roberto Fico e Valeria Valente. L’appuntamento del 15 febbraio è stato un momento di resistenza civile e partecipazione collettiva: un segnale forte da Napoli e dalla Campania contro ogni tentativo di arretramento culturale e giuridico. Redazione Napoli
February 16, 2026
Pressenza
Epstein Files e la banalità del patriarcato
Parliamo degli Epstein Files con la giornata de Il fatto quotidiano Antonella Zangaro che ne ha scritto molto. Sta uscendo fuori un materiale immenso e siamo solo all'inizio, materiale che non ha però scaturito al momento nessun procedimento penale. E' dal 1996 che alcune ragazze hanno cominciato a parlare degli stupri che avvenivano da parte di uomini potenti amici di Epstein. Fino al libro di Virginia Giuffrè che si è poi suicidata poco dopo non potendo più a vivere con la violenza subita dal Principe Andrew Windsor. Una confraternita di maschi che suggellano la propria appartenenza patriarcale violalndo i corpi altrui. Parliamo anche con Nina Ferrante, artista terrona a partire da una sua riflessione (https://substack.com/home/post/p-187403480). Vedere nel buoi cosa vuol dire per una donna in questa momento? Che mondo è quello che non protegge le sue figlie dalle violenza della cricca di Epstein fino al genocidio in Palestina? Una cerchia è di eletti sicuramente dotata delle eccezionali capacità di decidere sui corpi, la vita e la morte di intere popolazioni, una cerchia di eletti maschi che non dovranno mai vedere nel buio e a cui basta girarsi dall'altra parte per sentirsi fuori dai cattivi.  Epstein files rilasciati soltanto a partire dal 2024 quindi dopo 40 anni dalle prime denunce delle ragazze rappresentano proprio uno spaccato radicale e inquietante del patriarcato e della sua banalità, intesa come la sistematica e normale routine con cui il potere maschile oggettivizza e sfrutta i corpi femminili.  Importante anche l'articolo di Carlotta Cossutta uscito su Il manifesto https://ilmanifesto.it/epstein-files-i-corpi-delle-donne-nella-macchina-del-capitalismo  
February 14, 2026
Radio Onda Rossa
15 febbraio in piazza per ribadire che senza consenso è stupro
Con il CAV Centro Donna Lisa continuiamo a parlare del DDL Bongiorno che vuole cambiare la legge contro la violenza sulle donne approvato dopo 20 anni di dibattito nel 1996. Allora e anche grazie alla Convenzione di Istambul la legge considerava stupro qualsiasi atto che andasse contro il consenso dell'altra persona. Oggi invece si vuole sostituire il termine consenso con il dissenso, cioè è stupro solo se dici no. Sappiamo quanto sia difficile spesso riuscire a respingere chiaramente un partner violento che ad oggi si sentirà sempre più autorizzato a praticare la sua volontà di portare a compimento un atto sessuale perchè non si sente dire no. Anziché sentire la donna che ha davanti ed entrare in relazione con essa perchè si è in due ad avere un atto sessuale, si riporta alla non corporeità delle donne che devono essere sempre disponibile.   Per questo in tutta Italia i CAV, i collettivi femministi, transfemministi le varie soggettività si stanno mobilitando per fermare in maniera determinata questo disegno di legge. Parliamo anche del 21 febbraio e del corteo per Valerio Verbano che sarà attraversato anche da interventi sul disegno di legge.  APPUNTAMENTI Il 15 febbraio in tante piazza italiane a Roma l'appuntamento è alle 16 a piazza santi apostoli 28 FEBBRAIO corteo nazionale a roma. Per info senzaconsensoèstupro.com Di seguito la seduta e le parole di Bongiorno Nella seduta del 22 gennaio 2026, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato in qualità di relatrice un emendamento che riformula l’art. 609 bis c.p. rispetto alla versione approvata dalla Camera. Per il resoconto della seduta della Commissione Giustizia, clicca qui.  Rispetto al testo del disegno di legge A.S. 1715, approvato alla Camera all’unanimità il 19 novembre 2025, l’emendamento Bongiorno: a) abbandona il modello del consenso (“assenza di consenso” libero e attuale) in favore del modello del dissenso (“contro la volontà”, espressione che ricorre anche nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.). Il modello del dissenso è adottato ad es. nel codice penale tedesco (§ 177); b) precisa il concetto di “volontà contraria” stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti). Tale precisazione riprende il modello del § 177 del codice penale tedesco, pure improntato al modello del dissenso. Da notare che non si fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza; c) precisa – in linea con quanto prevede l’art. 36 della Convenzione di Istanbul per l’accertamento dell’assenza del consenso – che la volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”; d) prevede non più la stessa pena per condotte dal differente disvalore (in particolare, quelle propriamente violente – per l’uso di forza fisica o minaccia –  e quelle non violente), ma - in linea con il principio costituzionale di proporzionalità della pena - modula la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà (reclusione da 4 a 10 anni), da un lato, e, dall’altro lato, per i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità psicofisica (reclusione da 6 a 12 anni, cioè la stessa pena comminata oggi dall’art. 609 bis c.p.). Da notare che, rispetto alla vigente cornice edittale, (una volta tanto) non viene aumentato il massimo ma diminuito il minimo per i fatti privi di particolari modalità della condotta (con effetti di retroattività della lex mitior, che sarebbe limitata ex art. 2, co. 4 c.p. ai procedimenti in corso e non anche a quelli definiti con sentenza irrevocabile) e) abbandona il (non privo di problemi) riferimento all’abuso di non meglio precisate condizioni di “particolare vulnerabilità” della persona offesa (diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica); f) modifica l’attenuante dei casi di minore gravità facendola dipendere dalle modalità della condotta dallecircostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa (che sembra invero assai difficile da dimostrare); g) non fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona (con effetto di abolitio criminis in rapporto a un'ipotesi non frequente ma non assente nella prassi: es., chi si finga medico o millanti di essere un agente nel settore del cinema, della moda o della musica, in grado di avviare la persona offesa a una promettente carriera).
February 14, 2026
Radio Onda Rossa
14 febbraio a Montorio (Teramo) per cacciare il vicesindaco
  Il corteo partirà alle 15 e nasce come risposta alle mancate dimissioni del vicesindaco di Montorio al Vomano, Francesco Ciarrocchi, condannato in primo grado per violenza sessuale a 5 anni, violenza consumata durante quella che doveva essere una normale visita ginecologica ad una diciannovenne.   "Quest'anno l'8 marzo arriva prima, arriva il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, con un corteo organizzato dal basso a Montorio al Vomano.  Scendiamo in piazza perché siamo stufə del clima di silenzio e di paura che si è generato con la giunta guidata da Altitonante e i suoi compari. Lo facciamo per dare voce a chi ha subito la violenza da parte del ginecologo e vicesindaco Ciarrocchi. Una violenza di cui moltə sentono parlare solo adesso che la notizia ha straripato, ma che era già emersa 6 anni fa quando la vittima era stata costretta a subire vittimizzazione secondaria da parte della comunità".  "Noi non pensiamo che la soluzione siano nuovi pacchetti sicurezza in cui si commisurano pene sempre più inasprite o esemplari. Noi crediamo che solo una rivoluzione sociale e culturale possa essere l'antidoto a tutto questo, una rivoluzione che distrugga la cultura patriarcale e dello stupro nella quale siamo immerse. Le dimissioni di Ciarrocchi non ci bastano: ridurre tutto a una questione individuale significa rifiutare di mettere in discussione questo sistema che alimenta abusi e soffoca chi prova ad alzare la voce. Il corteo del 14 febbraio è una chiamata collettiva che parte da questa piazza ma che deve arrivare a tuttə: LA VERGOGNA DEVE CAMBIARE LATO!",  
February 14, 2026
Radio Onda Rossa
La cultura dello stupro come tecnica di potere
Quello che stiamo osservando oggi non è una semplice somma di casi di violenza sessuale, né una nuova emergenza morale. È qualcosa di più profondo: la piena visibilità politica della cultura dello stupro come tecnica di potere, esercitata senza più bisogno di nascondimento da uomini che occupano posizioni centrali nei rapporti di dominio globali. Per cultura dello stupro non intendiamo una predisposizione individuale o una devianza psicologica. Intendiamo un sistema di norme, pratiche, silenzi e impunità che rende la violenza sessuale uno strumento legittimo di controllo, punizione e annientamento simbolico. Uno strumento che non riguarda il desiderio, ma la gerarchia. Non il sesso, ma il potere. Se guardiamo insieme Palestina, Iran e Libia, questa grammatica appare con chiarezza. Nei territori palestinesi occupati, nelle carceri e nei centri di detenzione, la violenza è parte di un apparato repressivo che non mira solo a contenere, ma a spezzare: il corpo come luogo di dominio. In Iran, la repressione delle proteste esplose dopo l’uccisione di Mahsa Amini ha mostrato come la violenza sui corpi – inclusa quella sessuale – venga usata come strumento di intimidazione politica. In Libia, nei centri di detenzione per persone migranti, la violenza sessuale è parte di un’economia della cattura: serve a disciplinare, disumanizzare, rendere i corpi definitivamente disponibili. Colonialismo, imperialismo e militarismo condividono questa logica. La violenza sessuale non è un effetto collaterale della guerra, è uno dei suoi linguaggi. DALLA GUERRA AL DIRITTO INTERNAZIONALE Questa consapevolezza è stata messa a fuoco dalla letteratura femminista e postcoloniale che ha analizzato la violenza sessuale come strumento di conquista e riorganizzazione violenta dei rapporti sociali. Ma diventa patrimonio esplicito del diritto internazionale negli anni Novanta, con le guerre nella ex Jugoslavia. Durante il conflitto bosniaco, l’esistenza dei cosiddetti campi di stupro rese impossibile continuare a considerare la violenza sessuale come un “eccesso” della guerra. Le inchieste internazionali e i processi del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia segnarono una svolta storica: lo stupro venne riconosciuto come crimine di guerra e crimine contro l’umanità, strumento intenzionale della strategia bellica e della pulizia etnica. Nel 1995, la Conferenza mondiale delle donne di Pechino recepisce questa svolta, riconoscendo la violenza sessuale come violazione dei diritti umani e come dispositivo strutturale del potere. È dentro questo nuovo paradigma internazionale che molti ordinamenti nazionali vengono messi sotto pressione. Anche l’Italia arriva a riformare la propria legislazione solo nel 1996, riconoscendo la violenza sessuale come reato contro la persona e non più contro la morale. Una riforma tardiva, frutto di decenni di lotte femministe, ma resa ormai inevitabile dal mutamento del quadro internazionale dei diritti umani. LE DENUNCE: LA VIOLENZA SUI CORPI DETENUTI Questa grammatica della violenza non appartiene solo al passato né ai conflitti lontani. La ritroviamo oggi nei contesti di detenzione, repressione e controllo delle popolazioni. Negli ultimi anni sono emerse denunce di violenze sessuali subite anche da uomini in questi contesti. Non episodi isolati, ma pratiche ricorrenti documentate da testimonianze di ex detenuti e sopravvissuti. Nel caso dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, uomini rilasciati dopo lunghi periodi di detenzione amministrativa hanno raccontato percosse, umiliazioni sistematiche, strip search coercitive [perquisizioni personali obbligatorie, ndr], minacce di stupro e violenze a sfondo sessuale durante interrogatori e detenzione. Queste testimonianze sono state rilanciate anche dalla stampa italiana, attraverso inchieste e traduzioni. In questo quadro si colloca anche la denuncia dell’attivista italiano Antonio La Piccirella, membro della Global Sumud Flotilla, che ha presentato un esposto alla Procura di Roma dopo l’abbordaggio dell’imbarcazione e la detenzione dell’equipaggio. Nella denuncia si parla di percosse, ammanettamenti, perquisizioni degradanti e trattamenti inumani e degradanti. Denunce analoghe emergono con forza anche nel contesto iraniano. Dopo la repressione delle proteste del 2022–2023, uomini e ragazzi arrestati dalle forze di sicurezza hanno raccontato di essere stati torturati e sottoposti a stupri e violenze sessuali durante la detenzione, utilizzati come strumenti di punizione e intimidazione. Tutto questo è documentato da Amnesty International e Human Rights Watch con rapporti molto chiari del 2023 e 2024. Sappiamo che proprio in questi giorni la repressione in Iran sta uccidendo, incarcerando, torturando ancora. Anche nei centri di detenzione per migranti in Libia, sopravvissuti uomini hanno denunciato violenze sessuali sistematiche subite durante la prigionia. Le testimonianze raccolte negli ultimi anni parlano di stupri, abusi a sfondo sessuale e torture utilizzate come strumenti di controllo e ricatto. Un altro caso emblematico è quello di Mazen Al-Hamada, attivista e artista siriano sopravvissuto alle carceri del regime di Assad. Durante la detenzione ha subito torture sistematiche, comprese violenze a sfondo sessuale, che ha poi denunciato pubblicamente. Queste denunce non producono simmetria tra le esperienze di violenza, né mettono in discussione il carattere strutturale della violenza maschile contro le donne. Rendono però visibile un dato politico decisivo: la violenza sessuale è una tecnologia di dominio, impiegata contro tutti i corpi resi vulnerabili da guerra, detenzione e repressione. LA SCUOLA: CONSENSO, VIOLENZA E DISCIPLINAMENTO Questa cultura non resta confinata ai contesti di guerra o di detenzione. Il militarismo, come forma di organizzazione del potere, produce una pedagogia della violenza che filtra nei contesti civili, normalizzando la gerarchia, il controllo dei corpi e l’impunità. La scuola è uno dei luoghi in cui questa pedagogia si rende oggi più visibile. Negli ultimi anni, in diversi istituti italiani, ragazzine hanno denunciato l’esistenza di vere e proprie “liste dello stupro”, elenchi informali in cui i loro nomi vengono associati a giudizi sessuali, disponibilità presunte, minacce e fantasie di violenza. Non si tratta di episodi isolati né di “ragazzate”, ma di pratiche di potere che riproducono precocemente la cultura dello stupro: il corpo come oggetto di valutazione, il consenso come irrilevante, l’umiliazione come forma di controllo sociale. Questo clima convive con un machismo diffuso, raramente nominato come tale, che viene spesso rimosso o spostato altrove attraverso il panico sociale contro figure come i cosiddetti “maranza”. Una retorica razzializzante e classista che consente di esternalizzare la violenza, attribuendola a soggetti “altri”, mentre si evita di interrogare le dinamiche di dominio maschile che attraversano quotidianamente le scuole, le relazioni tra pari e le istituzioni educative. A questo si affianca un processo crescente di militarizzazione degli spazi scolastici, denunciato da tempo dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole: presenza delle forze armate nei percorsi di orientamento, progetti di educazione alla “difesa”, normalizzazione del linguaggio bellico e securitario. Un immaginario che rafforza l’idea dell’autorità come comando e della forza come soluzione, invece di promuovere pratiche di responsabilità, cura e conflitto non violento. > In questo quadro, il contrasto sistematico all’educazione sessuale, affettiva > e di genere, portato avanti dall’attuale governo, non è un dettaglio culturale > ma una scelta politica precisa. Rifiutare strumenti che permettono a ragazze e ragazzi di nominare il consenso, il limite, il desiderio e la responsabilità significa lasciare campo libero alle forme più brutali e informali di apprendimento: quelle fondate sul dominio, sull’umiliazione e sulla paura. Ciò che accade nelle scuole non è separato da ciò che vediamo agire su scala globale. È la stessa struttura di potere che si riproduce in forme diverse: la violenza come linguaggio, il corpo come territorio, il silenzio come condizione dell’impunità. CONSENSO, DIRITTO E PERCHÉ IL DDL BONGIORNO VA FERMATO La legge del 1996 ha segnato una svolta storica, spostando la violenza sessuale dal terreno della morale a quello della tutela della persona. Ma negli anni successivi è stata soprattutto la giurisprudenza a spingersi più avanti, chiarendo che il consenso non è una formula astratta né un atto isolato, bensì un processo situato: deve essere libero, continuo, revocabile, privo di costrizione. Le sentenze hanno riconosciuto che il silenzio, la paralisi, la paura, lo shock o l’asimmetria di potere non possono essere letti come consenso e che la violenza può manifestarsi anche in assenza di una resistenza fisica esplicita. Il ddl Bongiorno interviene su questo impianto in un contesto politico segnato da attacchi all’educazione di genere, ai diritti riproduttivi e agli spazi di autodeterminazione. Il rischio non è astratto: è quello di riportare la violenza sessuale su un terreno prevalentemente probatorio, rafforzando l’idea che spetti alla persona che denuncia dimostrare attivamente la propria non volontà. In termini concreti, questo significa moltiplicare le domande, gli interrogatori, i passaggi processuali, aumentando il carico su chi già oggi attraversa percorsi giudiziari spesso lunghi e traumatici. Non è un’ipotesi teorica. È un problema strutturale già presente: i processi si trasformano frequentemente in esperienze di esposizione, sospetto e colpevolizzazione per le vittime. In questo quadro, una riforma che indebolisce l’asse interpretativo costruito negli anni dalla giurisprudenza rischia di aggravare una situazione già critica, scoraggiando ulteriormente le denunce. I dati sull’accesso alla giustizia, infatti, sono incompleti e preoccupanti: oltre 4,6 milioni di donne italiane tra i 16 e i 75 anni hanno subito violenza sessuale nella vita, mentre le denunce registrate ogni anno sono solo poche migliaia: il confronto tra questi numeri rende evidente un sommerso enorme, in cui la stragrande maggioranza delle violenze non entra mai nel circuito giudiziario. Ma anche questa fotografia è parziale: restano fuori persone trans, bambine e adolescenti, donne senza cittadinanza italiana e l’intero universo maschile, a causa di un sistema di raccolta dati che non disaggrega, non integra e produce invisibilità, come denunciato dalle reti femministe e dai centri antiviolenza, nonostante la legge 53/2022. Le conseguenze diventano ancora più evidenti se guardiamo ai corpi che il diritto fatica storicamente a riconoscere. Cosa accadrà a quelle persone con disabilità, che possono non essere in grado di esprimere o dimostrare una “non volontà” secondo criteri normativi astratti? A chi è stat* drogat* o sedat*? A chi, per paura, shock o trauma, si “paralizza”? A chi si trova dentro relazioni di potere – familiari, lavorative, educative, sanitarie – in cui reagire apertamente significa esporsi a ritorsioni o a danni ulteriori? Quante volte dovranno raccontare la propria esperienza? Quante domande dovranno subire? In quante sedi? > È per questo che questa riforma non è un dettaglio tecnico né una semplice > modifica normativa. È emblematica. Dice molto del tempo politico che stiamo > attraversando e del modo in cui si intendono governare i corpi: non ampliando > le tutele, ma spostando il peso della prova su chi subisce violenza. Per questo oggi è necessario fermarsi e fermarla. La campagna “No sui nostri corpi” nasce da questa consapevolezza: dal rifiuto di una riforma calata dall’alto, in questo clima politico, su una materia che riguarda direttamente libertà, sicurezza e autodeterminazione. Aderire alle iniziative del 15 e del 28 febbraio, che mettono in rete D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, i centri antiviolenza e Non Una Di Meno, significa riconoscere che la difesa del consenso non è solo una questione giuridica, ma un terreno di conflitto politico. Queste mobilitazioni guardano allo sciopero femminista e transfemminista dell’8 e 9 marzo non come a una ricorrenza simbolica, ma come a un passaggio necessario. Perché la violenza non è un’emergenza da gestire, ma una struttura da smontare. E questa riforma, oggi, è uno dei suoi nodi. Come ricorda Bell Hooks, il femminismo non è un recinto identitario, ma una pratica di liberazione per tutt*. Oggi questa pratica passa anche dalla capacità di dire no: non ora, non così, non sui nostri corpi. La copertina è di Margherita Caprili SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo La cultura dello stupro come tecnica di potere proviene da DINAMOpress.
February 12, 2026
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