Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere
discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente
nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto,
ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua
inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore.
Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla
selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non
superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla
valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica:
evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter
stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco
pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi
prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo.
Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità
penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso –
se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede
assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso
del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione.
Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez
Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza
CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura
apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma
sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta,
salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la
responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata,
poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e
ugualmente idonei.
Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di
adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto
della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando
la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre
ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale.
Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026