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In ricordo di Nadège. Testimone n. 56 di Women State Trafficking
RR[X] 1 Il mare Mediterraneo viene spesso descritto come un cimitero. Ma un cimitero ha dei nomi, delle tombe, un posto dove tornare a portare dei fiori. Ci piace pensarlo come un luogo immenso e accogliente per tutte quelle persone che cercano di attraversarlo ma non ce la fanno, perché il mare se le ingoia. Secondo dati ufficiali dell’IOM, le persone disperse in mare nel Mediterraneo centrale, da gennaio a settembre 2026 sono 993 2 . Si tratta di una stima per difetto. Perché davvero non sappiamo quante persone si imbarchino e quante scompaiano tra le onde. Chi scompare senza che nessuno lo veda non entra in nessuna statistica. Questo è esattamente quanto è accaduto anche a Nadège ed è probabile che lei sia una di quelle che nessuna cifra conterà. Oggi abbiamo appreso della sua scomparsa. Ma nel Mediterraneo scomparsa e morte diventano sinonimi. Aveva 25 anni. La sua era l’intervista 56 di Women State Trafficking, la sua sigla era NDG, veniva dalla Costa d’Avorio. Dopo essere stata venduta alla frontiera dalla Guardia Nazionale Tunisina nel novembre del 2025, dopo un periodo di detenzione in Libia, abitava ora in un campo di migranti sulla costa vicino a Tripoli a Zouia. L’abbiamo conosciuta nel dicembre di quello stesso anno quando ha iniziato a collaborare con RRX raccontandoci la sua storia. Nadège, stanca di aspettare un’evacuazione verso un paese sicuro dove poter denunciare i trafficanti di Stato, ha deciso di prendere il mare nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Di lei e altre 55 persone, fra cui anche molti bambini, non sappiamo nulla. Non aveva detto nulla della sua partenza. Queste sono le sue parole per Women State Trafficking, parte di un’intervista molto più lunga e di una conversazione durata mesi, interrotta solo una decina di giorni fa: chi testimonia, di solito, continua a scriverci, a raccontarci i giorni che passano. «Dormivo negli zitounes, al km 18, sopra Sfax. La polizia è venuta, ci ha ammanettate, anche i bambini. Ci hanno picchiate, malmenate… Gli uomini, le donne, tutti picchiati. Dormivamo, erano le 4 del mattino. Non hanno risparmiato né le donne incinte, né i bambini. Erano in uniforme, era la Garde Nationale. Ci hanno messo su 3 bus, direzione Libia. Eravamo sedute a terra. Non potevamo guardare fuori. Eravamo traumatizzate, piangevamo. Come chiedevi, ti picchiavano per chiuderci la bocca, come piangevi, ti schiaffeggiavano. (…) Poi i tunisini ci fanno scendere (dai bus). Avevamo sempre il volto coperto, ci mettono a terra. Intorno c’è il deserto. C’è il vento, il rumore del vento. C’erano delle antenne lontano da noi. Eravamo ammanettati. Di notte sono venuti a prenderci. Ci hanno picchiato. Ci hanno detto… salite, salite… sulle auto. Non si vedeva nulla. Eravamo incappucciate (…) Nella prigione in Libia, dopo, di notte, tutte le notti le guardie venivano a prendere le donne, ci prendevano con violenza. Anche a me. Ti portano fuori, ti prendono in 3 o 4 persone. Poi ci rimettono nella cella. Ho passato 4 notti lì. Piangevo, gridavo. Mi hanno fatto uscire di nascosto. È stato un libico che lavorava nella prigione a farmi uscire. Era giovane. Non ha approfittato di me. Di giorno vengono e ti danno un telefono per chiamare la tua famiglia. Se non hai nessuno da chiamare, ti picchiano, è per questo che mi sono ammalata. C’è un nero che lavora per loro e fa da traduttore. Sono uscita di prigione due settimane fa». Rileggendo l’intervista nella sua interezza, vengono fuori altri elementi della sua breve biografia. Nata in un villaggio, obbligata a sposarsi con un uomo più grande di lei, fugge per liberarsi. Non sapeva leggere né scrivere. Ma sapeva parlare e sapeva dire con esattezza che cos’è un’ingiustizia. Attraversa a piedi l’Algeria e la Tunisia, finisce in Libia. Sulla sua strada, sempre qualche uomo, in uniforme o no, che abusa di lei e delle persone con cui viaggia. Non stava zitta Nadège, voleva che da questa parte del mare si sapesse; mandava molti video e molte foto al Giornale delle Rotte affinché il suo racconto arrivasse anche a noi. Era combattiva, determinata ad arrivare in Europa. Anche a costo di rischiare la vita. Aspettava un’evacuazione che non arrivava e il mare era rimasto l’unica strada aperta. Come spesso accade, non ha detto che sarebbe stata “lanciata”, come dicono gli avventurieri quando salgono su un’imbarcazione. All’inizio di settembre, da Zaouia, dal campo in cui abitava, si è spostata a Tripoli, raccontando che avrebbe passato un po’ di tempo lì. Ha chiesto dei soldi ad un’amica per comprare una coperta: ma quei soldi le sono forse serviti a saldare una parte del viaggio o a comprare acqua e crackers da portare a bordo. Sappiamo che è salita a bordo di un gommone. A bordo altre 55 persone che come lei volevano attraversare il mare. Non sappiamo cosa sia successo. Forse il gommone ha imbarcato acqua; forse il motore si è inceppato. Forse, il mare era agitato e ha fatto rovesciare l’imbarcazione. Forse è stata intercettata e riportata indietro, e adesso è in un luogo di detenzione da cui non puo contattarci; ma sono passati dieci giorni dalla sua partenza: un tempo troppo lungo di silenzio. Non vogliamo immaginare la scena di uomini e donne che in acqua si dibattono in preda al panico. Ma la conosciamo: l’abbiamo ascoltata dai racconti di chi si è salvato. Invece, vorremmo che questa immagine disturbasse il sonno di chi firma gli accordi con Libia e Tunisia, di chi li finanzia, di chi li rinnova. Noi, che un po’ abbiamo conosciuto Nadège, vogliamo sperare che non abbia provato terrore né dolore, che non abbia sentito troppo freddo quando la morte è arrivata a prendersela. Ciao Nadège. Un abbraccio: quello che non siamo riusciti a darti di persona. -------------------------------------------------------------------------------- Comunicati stampa e appelli SOSTIENI CHI RACCONTA LE ROTTE Medicinali, cibo, cure, telefoni: un aiuto concreto ai/alle corrispondenti di The Routes Journal, perché possano continuare a testimoniare 8 Luglio 2026 1. RR[X] è il gruppo di ricerca internazionale autore dei rapporti State Trafficking e Women State Trafficking. Opera in forma anonima per garantire la sicurezza dei testimoni e la possibilità di continuare il lavoro di documentazione. Per informazioni: statetrafficking@onenetbeyond.org Ufficio stampa: redazione@meltingpot.org ↩︎ 2. Missing Migrants Project, dati aggiornati al 20 settembre ↩︎
September 22, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Riconosciuto lo status di rifugiato per motivi imperativi ai richiedenti ex minori vittima di maltrattamenti
Il Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, con due distinti decreti (causa R.G. n. 4509/2024 e causa R.G. n. 10360/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato a due cittadini della Costa d’Avorio, entrambi neo-maggiorenni, per i cd. motivi imperativi (compelling reasons).  Il nodo comune alle due decisioni è legato al fatto che entrambi i ricorrenti avevano subito, durante l’infanzia e l’adolescenza, gravi e reiterate violazioni dei diritti fondamentali – nel primo caso maltrattamenti, percosse e sfruttamento domestico da parte della famiglia paterna dopo la morte del padre e l’abbandono materno; nel secondo l’abbandono, lo sfruttamento lavorativo pluriennale e la discriminazione quale figlio “illegittimo” e cristiano. Il Tribunale valorizza la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e le Linee Guida UNHCR n. 8, secondo cui atti che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia persecutoria la superano invece nei confronti di un minore, e riconduce le vittime a un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d) d.lgs. 251/2007 (i minori orfani o abbandonati esposti a violenza domestica).  Il profilo più significativo attiene all’attualità del timore. Il fatto che i ricorrenti siano ormai maggiorenni e si siano allontanati dal contesto persecutorio non fa venir meno la tutela: proprio la gravità e la frequenza degli abusi subiti da minori dispiegano effetti perduranti sullo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cittadinanza. Le due pronunce offrono un modello argomentativo utile per i casi di persecuzioni sofferte nella minore età, affermando che il pieno status di rifugiato può essere riconosciuto anche a chi ha raggiunto la maggiore età, quando il trauma passato continua a produrre conseguenze attuali. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Tribunale di Torino, decreto del 27 aprile 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Costa d’Avorio – Vittima di persecuzioni durante l’infanzia: riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione delle “compelling reasons”
Il Tribunale di Bologna, con decreto 3505 del 15 maggio 2026, Giudice estensore dott.ssa Emanuela Romano, ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino della Costa d’Avorio, vittima durante l’infanzia di reiterate violenze fisiche e psicologiche, abusi sessuali, sfruttamento lavorativo, privazione dell’istruzione e condizioni di vita gravemente degradanti. La rilevanza del decreto risiede nell’applicazione delle compelling reasons: il Collegio, pur escludendo l’attualità del rischio di persecuzioni analoghe, ha ritenuto che la particolare atrocità delle violenze pregresse e il loro persistente impatto psicologico rendessero inesigibile il ritorno nel Paese d’origine. Il Tribunale osserva: “deve prendersi in considerazione l’eccezione delle c.d. compelling reasons, secondo cui il solo fatto di aver subito una persecuzione atroce costituisce una ragione convincente per il riconoscimento della protezione e ciò indipendentemente dalla sussistenza di ragioni valide per temere ulteriori persecuzioni. L’entità delle persecuzioni subite in passato, infatti, renderebbe di per sé il rientro del richiedente nel suo Paese d’origine intollerabile, se non un vero e proprio trattamento inumano e degradante“. Le compelling reasons costituiscono un’eccezione alla disciplina della cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra. La disposizione consente di rifiutare la protezione del Paese di cittadinanza in presenza di motivi gravi fondati sulle persecuzioni anteriori. Il medesimo principio è recepito dalla direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 9 e 15 del d.lgs. n. 251/2007 attraverso il riferimento ai “motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni“. Il Collegio ne propone un’applicazione non meramente formale, valorizzando il principio umanitario sotteso alla norma, che – secondo il Manuale UNHCR richiamato nel decreto – “riflette un principio umanitario più generale che potrebbe applicarsi anche a rifugiati diversi da quelli statutari“. La ratio dell’istituto risiede nella condizione psicologica eccezionale della persona che abbia subito persecuzioni di particolare gravità. Riprendendo l’interpretazione dell’EUAA, il Tribunale evidenzia che esso “è rivolto alla situazione psicologica eccezionale di persone che hanno subito persecuzioni di particolare gravità, con effetti postumi a lungo termine, e dalle quali non si può, per tale ragione, ragionevolmente attendere che facciano ritorno nello Stato in cui le persecuzioni hanno avuto luogo, anche molto tempo dopo o malgrado le circostanze siano cambiate“. Infine, il Collegio nota come, seppure l’EUAA applichi le compelling reasons prettamente a coloro già precedentemente riconosciuti quali rifugiati, vi sia una diversa giurisprudenza, anche europea, di segno più ampio, alla quale con questo decreto il Tribunale di Bologna si associa. Nel caso concreto, il richiedente non risultava più esposto alle medesime persecuzioni, strettamente connesse alla sua precedente condizione di minore. Ciò nonostante, la gravità, la durata e la reiterazione delle violenze subite hanno consentito al Tribunale di riconoscere la protezione maggiore: “Pur non sussistendo in capo al ricorrente il rischio di subire atti di persecuzione in caso di rimpatrio, il Collegio ritiene che il solo fatto di aver subito per anni gravi e reiterati atti di persecuzione, giustifichi il riconoscimento della protezione maggiore” e “considerata l’entità delle persecuzioni subite ed il relativo impatto psicologico, da ricollegarsi anche al fatto che il ricorrente era soltanto un bambino all’epoca dei fatti, il rientro nel Paese d’origine, dove tali fatti si sono verificati, sarebbe per lui in effetti intollerabile“. L’assenza di legami familiari, risorse economiche e reti di sostegno nel Paese d’origine concorre, secondo il Collegio bolognese, ad aggravare tale condizione di intollerabilità. Il provvedimento afferma così che, dinanzi a persecuzioni pregresse di eccezionale gravità, l’assenza di un rischio attuale di reiterazione non esclude automaticamente lo status di rifugiato. Le compelling reasons impediscono che la persona sia costretta a ritornare nel luogo delle persecuzioni quando il rimpatrio, per gli effetti durevoli del trauma subito, risulti incompatibile con la tutela effettiva della sua dignità e integrità psicofisica. Tribunale di Bologna, decreto del 15 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiata
Due pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27 febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali. COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA: RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in Tunisia. La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza qualsiasi forma di protezione. Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione, evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è, quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“. Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in contesti rurali e di grave povertà. Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche estreme. In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“, imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio. Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale. Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta, consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“. Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero, esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta. Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale. La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF all’interno della società segreta Bondo. La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto, ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di una specifica prova della mutilazione subita. Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045). Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine. Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria. La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una “prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla ricorrente“. Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere – di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di rifugiato“. La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione“. In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007. Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo il parto. La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […] possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che la odierna ricorrente possa evitarlo“. Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica subita durante l’infanzia. Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che, attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”. Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione: * da parte di cittadini/e della Sierra Leone; * da parte di cittadini/e della Costa D’Avorio. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
[Semilla] Costa d'Avorio #2
Scaletta della puntata: - Senoufo - Choruses of Young Diula Girls - Yelemba d'Abidjan - Yérémou - Sidiki Dembélé - Simaya (feat. Mamichou Kouyate) - Okoi Seka - Melokon Mebun Ou - Kungo Sogoni - Nà Hawa Doumbia - Dobet Gnahoré - Pygmées - Dobet Gnahoré - Palea - Manou Gallo - Nanan - Dobet Gnahoré - yekiyi - Alpha Blondy - Brigadier Sabari - Tiken Jah Fakoly - Is It Because I'm Black - Tiken Jah Fakoly - Nazara - Tiken Jah Fakoly - Kuma  
May 5, 2026
Radio Onda Rossa