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Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiata
Due pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27 febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali. COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA: RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in Tunisia. La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza qualsiasi forma di protezione. Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione, evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è, quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“. Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in contesti rurali e di grave povertà. Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche estreme. In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“, imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio. Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale. Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta, consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“. Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero, esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta. Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale. La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF all’interno della società segreta Bondo. La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto, ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di una specifica prova della mutilazione subita. Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045). Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine. Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria. La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una “prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla ricorrente“. Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere – di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di rifugiato“. La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione“. In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007. Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo il parto. La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […] possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che la odierna ricorrente possa evitarlo“. Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica subita durante l’infanzia. Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che, attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”. Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione: * da parte di cittadini/e della Sierra Leone; * da parte di cittadini/e della Costa D’Avorio. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
[Semilla] Costa d'Avorio #2
Scaletta della puntata: - Senoufo - Choruses of Young Diula Girls - Yelemba d'Abidjan - Yérémou - Sidiki Dembélé - Simaya (feat. Mamichou Kouyate) - Okoi Seka - Melokon Mebun Ou - Kungo Sogoni - Nà Hawa Doumbia - Dobet Gnahoré - Pygmées - Dobet Gnahoré - Palea - Manou Gallo - Nanan - Dobet Gnahoré - yekiyi - Alpha Blondy - Brigadier Sabari - Tiken Jah Fakoly - Is It Because I'm Black - Tiken Jah Fakoly - Nazara - Tiken Jah Fakoly - Kuma  
May 5, 2026
Radio Onda Rossa