Referendum riforma magistratura, perchè la raccolta firme deve continuarePerchè continuare a firmare la richiesta di referendum se è già stata fissata la
data dal Governo? si chiedono in molti. Eppure è importante continuare a
raccogliere le firme, spieghiamo perchè.
Continua a crescere il numero delle firme delle cittadine e dei cittadini che
chiedono il referendum sul quesito depositato da 15 “volenterosi” promotori*, a
cui si sono aggiunti i comitati e i partiti del fronte del NO (1): alle 19 del
14 gennaio aveva raggiunto quota 453.000, il 90% delle 500.000 firme da
raccogliere entro il 30 gennaio. Intanto il 12 gennaio il Consiglio dei
Ministri, come già annunciato dalla premier in Conferenza stampa, ha fissato la
data del referendum il 22 e 23 marzo prossimi e il 13 gennaio il Presidente
Mattarella – scelta obbligata – ha firmato il DPR. Il Governo ha quindi deciso
di scongiurare un allungamento dei tempi, anche perchè i sondaggi, nei quali
continua a prevalere il SI alla riforma, dimostrano che con il passare dei
giorni il voto contrario continua a crescere (2).
Il motivo è abbastanza intuitivo: per far comprendere le controindicazioni della
modifica costituzionale, che si traduce in una serie di articoli molto tecnici
(3), di cui è difficile comprendere le conseguenze sulla collettività e sulla
quotidianità delle persone, c’è bisogno di tempo, mentre gli slogan farlocchi
della macchina comunicativa dei favorevoli, rilanciati dai principali media,
fanno facilmente presa su chi non ha la possibilità di informarsi e di essere
informato. Eppure un voto consapevole dei profondi cambiamenti che si vogliono
imprimere all’assetto costituzionale della Repubblica dovrebbe essere un
obiettivo condiviso, indipendentemente dalle appartenenze.
La richiesta di referendum supportata dalle 500.000 firme, prevista dalla
Costituzione, art. 138 (4) non ha solo l’obiettivo di ottenere più tempo per
informare gli elettori, ma anche quello di renderli più consapevoli dell’impatto
della riforma sulla Costituzione, riforma che si descrive falsamente come “per
la separazione delle carriere”, ma che in realtà modifica profondamente molti
articoli della Carta a tutela dell’autonomia della magistratura. Un impatto
evidente se si leggono i numerosi articoli modificati dalla riforma governativa
(5), che, contrariamente al quesito referendario dei parlamentari (6), sono
citati nel quesito oggetto della raccolta firme sul sito ministeriale (7).
Da non sottovalutare, su un piano più pratico, che se saranno raggiunte le
500.000 firme, i promotori avranno la possibilità di accedere a spazi
informativi sui media, condizione indispensabile per spiegare le proprie
ragioni.
Ma c’è un altro aspetto che riguarda più in generale, l’esercizio democratico.
Ricordiamo che la riforma costituzionale è stata presentata dal Governo e
approvata dalla maggioranza senza alcuna modifica delle Camere, addirittura il
Ministro della Giustizia Nordio si è sottratto al dibattito parlamentare, non
rispondendo alle domande delle opposizioni. E, come sottolineato dal prof.
Massimo Villlone, “quello sulla data non è un banale contenzioso per un giorno
in più o in meno. Si tocca un fondamentale momento di partecipazione
democratica” (8) .
Per questo i 15 promotori della raccolta delle firme il 13 gennaio 2026 hanno
depositato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera del Consiglio dei
Ministri che aveva fissato la data del referendum al 22 e 23 marzo, avanzando
due richieste: l’annullamento della Delibera del CDM e, in via d’urgenza, la
sospensione cautelare in sede monocratica, cioè decisa da un singolo giudice.
Contrariamente a quanto diffuso da alcune agenzie di stampa e alcuni
telegiornali, il Presidente del TAR, con il decreto emesso il 14 gennaio, NON ha
respinto il ricorso, ma ha ritenuto che la decisione dovesse essere sottoposta a
più giudici (9), e ha quindi rigettato SOLO l’istanza cautelare monocratica,
accogliendo invece quella dell’urgenza, dimezzando i tempi per l’esame e la
decisione e fissando la camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Notizia
positiva, perché, se a quella data sarà stata raggiunta la soglia delle 500 mila
firme, sarà ulteriormente rinforzata la scelta della raccolta e la necessità di
aspettare per indicare la data del referendum.
Per tutti questi motivi è importante che continuino a crescere le firme, anche
oltre la soglia prescritta, per rispondere a chi ha definito la partecipazione
dei cittadini “superflua” (10), e per far decollare la campagna per il NO con il
sostegno di centinaia di migliaia di cittadine e cittadini.
FIRMA E FAI FIRMARE Vai al sito ministeriale per firmare la richiesta di
referendum dei 15 cittadini
Anna Maria Bianchi Missaglia
vai a Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura
bisogna convintamente votare e far votare NO (in sintesi) dal documento di
Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma
Vai al documento completo Referendum sulla riforma costituzionale della
magistratura, i motivi del No 27 dicembre 2025
Vai a Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali
14 gennaio 2025
Per osservazioni e precisazioni scrivere a : laboratoriocarteinregola@gmail.com
(*) Tra i promotori anche chi scrive
NOTE
(1) Hanno rilanciato la raccolta firme i due comitati del NO, i partiti (PD,
M5S, AVS e altri) e molte realtà della società civile a partire da CGIL, ANPI,
ACLI, ARCI e molti altri
(2) La rilevazione Ipsos per DiMartedì del 13 gennaio: se si votasse oggi i Sì
sarebbero al 54%, i no al 46. Un mese fa i Sì erano al 57,9%, i No al 42,1%
(3) Il CDM ha utilizzato una lettura della legge ordinaria ( art. 15 della
l.352\1970**) che risulta in contraddizione con il testo della norma della
Costituzione ( art. 138* ) che parla del termine di tre mesi dalla promulgazione
della legge costituzionale per poter proporre il referendum.
La Costituzione Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo VI Garanzie
costituzionali Sezione II Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
*Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
**LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo. (Ultimo aggiornamento all’atto
pubblicato il 30/09/2021) (GU n.147 del 15-06-1970)
Art. 15
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso. ((13))
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70°
giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di
un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge
costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi
oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione
del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano
contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
————–AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l’art. 81, comma
1) che “In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, (ecc)
(4) il 18 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha accolto con un’ordinanza le
quattro richieste di referendum sulla riforma costituzionale, due richieste
presentate da deputati e senatori dei partiti della maggioranza, e due da
deputati e senatori dei partiti all’opposizione.
(5) La legge modifica gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma
3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione Vai al testo della legge
costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione
della Corte disciplinare con le note di Carteinregola:
(in grassetto le aggiunte degli articoli del Testo di legge costituzionale
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare». (25A05968) (GU n.253 del 30-10-2025)– in barrato le
cancellazioni del testo costituzionale vigente)
Titolo II Il Presidente della Repubblica
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
(…)
comma 10 Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104
c.2]. giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
(aggiunto da Art. 1 )
Titolo IV La Magistratura
Art. 102
comma 1 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] le
quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e
requirenti
(aggiunto da Art. 2 )
(…)
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera
requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107
c.1 ] giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono
presieduti è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].
Ne fanno parte di diritto,rispettivamente, il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di
professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con
almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi,
rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel
numero e secondo le
procedure previsti dalla legge. sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Ciascun Consiglio elegge il proprio un vicepresidente tra i componenti
designati dal Parlamento mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento
in seduta comune.
I membri elettivi componenti designati mediante sorteggio del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I durano in
carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva.
I componenti Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
(Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 3 )
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr.
artt. 106, 107].
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e
requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal
Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie
giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte
da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione,
nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli
appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle
funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della
Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta
comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del
Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con
l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa
impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta
Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la
composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le
norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i
magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
(Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 4 )
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
comma 3 Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno
quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni
d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
(Articolo così modificato dall’Art. 5 )
Art. 107
comma 1 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
(Articolo così modificato dall’Art. 6 )
Art. 110
comma 1 Ferme le competenze del di ciascun Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2]
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
(Articolo così modificato dall’Art. 7 )
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento
giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni
della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano
a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale.
(6) Il Quesito depositato dai parlamentari e approvato dall’Ufficio centrale per
il referendum della Corte di Cassazione il 18 novembre 2025: “Approvate il testo
della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento
giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»
(7) Il Quesito presentato da 15 cittadini oggetto della raccolta firme sul sito
ministeriale: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme
in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma
10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della
Costituzione? “
(8) Il Fatto quotidiano 13 gennaio 2026 Data del referendum: meno si parla,
meglio è di Massimo Villone Rileva Villone nell’articolo citato che secondo
l’art. 138,leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. L’interpretazione
governativa che i tre mesi partono dalla data dell’ordinanza della Cassazione
che ammette la richiesta di referendum delle forze politiche parlamentari,
comporta che chi dei tre soggetti – parlamentari, Regioni, elettori – chiede per
primo il referendum preclude ogni successiva richiesta, vanificando il diritto
degli altri soggetti? Conclude Villone che “Se prevalesse l’interpretazione data
dal governo, i parlamentari – di fatto in grado di chiedere il referendum prima
di qualsiasi altropotrebbero rendere inutile e vanificare l’iniziativa altrui.
In specie, la maggioranza che ha approvato la legge costituzionale potrebbe
sempre precludere a chiunque, incluse le opposizioni, una raccolta firme e la
mobilitazione popolare e di opinione pubblica che in tal modo si rende
possibile“
(9). “la pluralità, l’eterogeneità e la peculiare natura degli interessi
coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale , nel pieno
contraddittorio delle parti , delle questioni relative all’ammissibilità ed alla
fondatezza del gravame”
(10) Il fatto Quotidiano 2 gennaio 2026 Referendum, già 200mila firme contro la
riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così”