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Pacchetto sicurezza: un nuovo grave attacco allo Stato di diritto
Il Governo ha annunciato un nuovo pacchetto sicurezza composto da un decreto legge e un disegno di legge che, nel loro insieme, se sommati al precedente decreto sicurezza approvato definitivamente nel giugno scorso, configurano uno dei più gravi attacchi alla libertà di protesta e alle garanzie costituzionali della storia repubblicana recente. L’Esecutivo torna a intervenire con misure che rafforzano un approccio repressivo e securitario, riducendo in modo sistematico il ruolo del controllo giurisdizionale e comprimendo diritti fondamentali. Le due proposte, pur diverse per natura e funzione, si muovono nella stessa direzione: trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza. Nel disegno di legge emerge un marcato inasprimento delle pene, con un evidente stravolgimento del principio di proporzionalità. Per alcuni reati contro il patrimonio, come il furto in abitazione, si arriva a prevedere pene fino a dieci anni di reclusione, equiparabili a quelle previste per delitti di ben altra gravità. Una scelta che segna un arretramento culturale e giuridico profondo. Sempre nel DDL trovano spazio disposizioni rivolte alle persone migranti, tra cui l’ipotesi di blocco navale temporaneo deciso dall’Esecutivo, senza un adeguato controllo giurisdizionale. Una misura che solleva gravi profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto internazionale del mare. Il decreto legge interviene su più fronti, colpendo in particolare le persone straniere private della libertà nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Viene prevista una delega al Governo per la regolamentazione della vita nei centri, ma resta il rischio concreto che si consolidino regimi di trattenimento deteriori rispetto a quelli carcerari, in aperta violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale. Particolarmente preoccupante è l’impostazione riservata ai minorenni, trattati esclusivamente come un problema di ordine pubblico. Le norme sulla cosiddetta prevenzione della violenza giovanile si fondano quasi unicamente su strumenti di polizia, estendibili fino a ragazzi di dodici anni, cancellando qualsiasi approccio educativo, sociale e preventivo. Un capitolo centrale del pacchetto riguarda la limitazione della libertà di protesta. Sono previste perquisizioni straordinarie e fermi di polizia fino a dodici ore, senza controllo dell’autorità giudiziaria, solo per il fatto di essere una persona sospettata di costituire pericolo. Misure che superano per gravità anche le normative emergenziali adottate negli anni Settanta e che colpiscono direttamente il diritto costituzionale di manifestare. Infine, le nuove norme contribuiscono a delineare una figura di agente di polizia sostanzialmente sottratto al controllo della magistratura. In particolare, si prevede una limitazione dell’azione del pubblico ministero nei casi di uso delle armi in servizio o di presunta legittima difesa. Una scelta che mette in discussione l’obbligatorietà dell’azione penale e altera l’equilibrio tra poteri dello Stato. «Questo pacchetto sicurezza non aumenta la sicurezza dei cittadini – dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone – ma riduce le garanzie, indebolisce i controlli e colpisce diritti fondamentali. È una visione della sicurezza fondata sulla repressione, non sulla legalità costituzionale». «Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo con forza, la sicurezza non si crea rispondendo con il diritto penale a fenomeni sociali complessi, occorre invece che la politica affronti la complessità dei fenomeni offrendo risposte alle domande che emergono. Negli ultimi 18 anni – prosegue Gonnella – abbiamo visto approvati almeno sei pacchetti sicurezza eppure sembra che questa continui ad essere un problema. Evidentemente c’è qualcosa che, in questo approccio, non funziona». Antigone chiede al Parlamento di fermare questo percorso e di aprire un confronto pubblico serio, fondato sul rispetto della Costituzione, dei diritti umani e dello Stato di diritto.   Ufficio stampa Associazione Antigone Redazione Italia
Gran Bretagna: attivisti/e di Palestine Action interrompono lo sciopero della fame
Kamran Ahmed, Heba Muraisi e Lewie Chiaramello annunciano la loro decisione di porre fine allo sciopero della fame, poiché a Elbit Sytems UK è stato negato un contratto governativo cruciale: è stata quindi accolta una richiesta fondamentale degli scioperanti. I tre attivisti di Palestine Action erano a rischio imminente di morte poiché in sciopero della fame rispettivamente da 73, 66 e 52 giorni. Gli attivisti hanno iniziato a rialimentarsi in conformità con le linee guida sanitarie. Tra i motivi principali dell’interruzione della protesta, come riportato dal sito Prisoners for Palestine, l’annuncio che Elbit Systems ha perso un contratto da 2 miliardi di sterline, che le avrebbe consentito di addestrare 60.000 soldati britannici ogni anno. Dal 2012, la filiale britannica dell’azienda di armi israeliana Elbit si è aggiudicata oltre 10 appalti pubblici. Il contratto da 2 miliardi di sterline, che avrebbe visto Elbit fornire addestramento all’esercito britannico per un periodo di dieci anni, è andato perso nonostante gli sforzi dei funzionari del Ministero della Difesa e dell’esercito britannico, che erano in combutta sia con Elbit Systems UK che con la sua società madre Elbit Systems in riunioni riservate e “tour” nella capitale della Palestina, Gerusalemme. Di seguito il comunicato dei prigionieri di Palestine action che hanno deciso di porre fine allo sciopero della fame: Le richieste degli scioperanti della fame soddisfatte al 73° giorno, mentre tre di loro interrompono lo sciopero. Oggi Kamran Ahmed, Heba Muraisi e Lewie Chiaramello annunciano la loro decisione di porre fine allo sciopero della fame, poiché a Elbit Systems UK è stato negato un importante contratto governativo, una delle richieste chiave degli scioperanti. Heba Muraisi, Kamran Ahmed, Lewie Chiaramello, Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah e Amu Gib hanno ora iniziato a reintegrare il loro apporto calorico in conformità con le linee guida sanitarie. È stato annunciato oggi che Elbit Systems ha perso un contratto da 2 miliardi di sterline, che avrebbe previsto l’addestramento di 60.000 soldati britannici ogni anno. Dal 2012, Elbit ha vinto oltre 10 appalti pubblici, segnando un cambiamento nella sua popolarità tra i funzionari. Il contratto da 2 miliardi di sterline, che avrebbe visto Elbit fornire addestramento all’esercito britannico per dieci anni, è stato perso nonostante gli sforzi dei funzionari del Ministero della Difesa e dell’esercito britannico, che, secondo quanto rivelato, avevano collaborato con Elbit Systems UK e la sua società madre Elbit Systems in incontri segreti e “tour” nella capitale della Palestina, Gerusalemme. Venerdì 9 gennaio 2026, in un importante passo avanti, i leader nazionali dell’assistenza sanitaria carceraria hanno finalmente incontrato i rappresentanti dei detenuti in sciopero della fame, su richiesta del Ministero della Giustizia, per discutere delle condizioni carcerarie e delle raccomandazioni terapeutiche. La decisione arriva mentre il gruppo Prisoners for Palestine ha dichiarato una serie di vittorie dello sciopero della fame, descrivendole in una dichiarazione: Oltre al soddisfacimento di questa richiesta fondamentale, vogliamo cogliere l’occasione per rivelare le varie vittorie ottenute durante lo sciopero della fame: Solo nelle ultime settimane, 500 persone si sono impegnate in azioni dirette contro il complesso militare-industriale genocida, più del numero di persone che hanno partecipato alla campagna quinquennale di Palestine Action. Durante quella campagna quinquennale, sono state chiuse 4 fabbriche di armi israeliane. Elbit Systems sta vivendo un tempo rubato: la vedremo chiudere definitivamente, non per merito del governo, ma grazie al popolo. Il trasferimento di Heba all’HMP Bronzefield è stato accettato dall’HMP Newhall, dove attualmente è detenuta in isolamento intenzionale dalla sua famiglia e dai suoi amici. A T. Hoxha è stato offerto un incontro con il capo della JEXU (Joint Extremism Unit) nella sua prigione, la stessa organizzazione che orchestra il trattamento dei prigionieri come “terroristi”. Nonostante la crudele e costante negligenza medica nei confronti dei detenuti in sciopero della fame, che ha comportato il mancato registro del rifiuto del cibo, il rifiuto di ambulanze in emergenze potenzialmente letali e trattamenti degradanti in ospedale, i responsabili nazionali dell’assistenza sanitaria carceraria ci hanno incontrato su richiesta del Ministero della Giustizia. Durante lo sciopero della fame, alcuni detenuti hanno iniziato a ricevere pacchi contenenti la posta trattenuta e in un caso hanno ricevuto le scuse del personale carcerario per una lettera che era stata ritardata di 6 mesi. Dopo mesi di attesa sono stati consegnati anche libri su Gaza e sul femminismo. Alla ricerca di un processo equo, i partecipanti allo sciopero della fame hanno chiesto la divulgazione delle licenze di esportazione degli ultimi cinque anni da parte di Elbit Systems. Dopo ripetute richieste, queste informazioni sono state divulgate a un ricercatore indipendente dal Dipartimento del Commercio durante lo sciopero della fame. Gli scioperanti della fame hanno fatto la storia britannica, partecipando al più grande e lungo sciopero della fame coordinato in Gran Bretagna, durato in totale 73 giorni, con Heba Muraisi che ha concluso dopo 73 giorni. Il gruppo di attivisti Prisoners for Palestine ha sottolineato che la vittoria più preziosa dello sciopero della fame è stata la forte crescita dell’impegno nell’azione diretta: “Lo sciopero della fame dei nostri prigionieri sarà ricordato come un momento storico di pura sfida, un imbarazzo per lo Stato britannico. Ha rivelato al mondo che la Gran Bretagna ha prigionieri politici al servizio di un regime straniero genocida e ha visto centinaia di persone impegnarsi a intraprendere azioni dirette seguendo le orme dei prigionieri. Sebbene questi prigionieri abbiano concluso il loro sciopero della fame, la resistenza è appena iniziata. Vietare un gruppo e imprigionare i nostri compagni si è rivelato controproducente per lo Stato britannico: l’azione diretta è viva e il popolo caccerà Elbit dalla Gran Bretagna per sempre”. Amu Gib ha dichiarato: “Non abbiamo mai affidato le nostre vite al governo e non inizieremo a farlo ora. Saremo noi a decidere come dedicare le nostre vite alla giustizia e alla liberazione”. Lewie ha detto: “È sicuramente un momento di festa. Un momento per gioire e abbracciare la nostra gioia come rivoluzione e come liberazione. Lo facciamo per la Palestina, perché siamo stati ispirati, perché siamo stati autorizzati ad agire e a cercare di realizzare i nostri sogni per una Palestina libera, per un mondo emancipato”. (Traduzione a cura di Enzo Ianesi Osservatorio Repressione
Referendum riforma magistratura, perchè la raccolta firme deve continuare
Perchè continuare a firmare la richiesta di referendum se è già stata fissata la data dal Governo? si chiedono in molti. Eppure è importante continuare a raccogliere le firme, spieghiamo perchè. Continua a crescere il numero delle firme delle cittadine e dei cittadini che chiedono il referendum sul quesito depositato da 15 “volenterosi” promotori*, a cui si sono aggiunti i comitati e i partiti del fronte del NO (1): alle 19 del 14 gennaio aveva raggiunto quota 453.000, il 90% delle 500.000 firme da raccogliere entro il 30 gennaio. Intanto il 12 gennaio il Consiglio dei Ministri, come già annunciato dalla premier in Conferenza stampa, ha fissato la data del referendum il 22 e 23 marzo prossimi e il 13 gennaio il Presidente Mattarella – scelta obbligata – ha firmato il DPR. Il Governo ha quindi deciso di scongiurare un allungamento dei tempi, anche perchè i sondaggi, nei quali continua a prevalere il SI alla riforma, dimostrano che con il passare dei giorni il voto contrario continua a crescere (2). Il motivo è abbastanza intuitivo: per far comprendere le controindicazioni della modifica costituzionale, che si traduce in una serie di articoli molto tecnici (3), di cui è difficile comprendere le conseguenze sulla collettività e sulla quotidianità delle persone, c’è bisogno di tempo, mentre gli slogan farlocchi della macchina comunicativa dei favorevoli, rilanciati dai principali media, fanno facilmente presa su chi non ha la possibilità di informarsi e di essere informato. Eppure un voto consapevole dei profondi cambiamenti che si vogliono imprimere all’assetto costituzionale della Repubblica dovrebbe essere un obiettivo condiviso, indipendentemente dalle appartenenze. La richiesta di referendum supportata dalle 500.000 firme, prevista dalla Costituzione, art. 138 (4) non ha solo l’obiettivo di ottenere più tempo per informare gli elettori, ma anche quello di renderli più consapevoli dell’impatto della riforma sulla Costituzione, riforma che si descrive falsamente come “per la separazione delle carriere”, ma che in realtà modifica profondamente molti articoli della Carta a tutela dell’autonomia della magistratura. Un impatto evidente se si leggono i numerosi articoli modificati dalla riforma governativa (5), che, contrariamente al quesito referendario dei parlamentari (6), sono citati nel quesito oggetto della raccolta firme sul sito ministeriale (7). Da non sottovalutare, su un piano più pratico, che se saranno raggiunte le 500.000 firme, i promotori avranno la possibilità di accedere a spazi informativi sui media, condizione indispensabile per spiegare le proprie ragioni. Ma c’è un altro aspetto che riguarda più in generale, l’esercizio democratico. Ricordiamo che la riforma costituzionale è stata presentata dal Governo e approvata dalla maggioranza senza alcuna modifica delle Camere, addirittura il Ministro della Giustizia Nordio si è sottratto al dibattito parlamentare, non rispondendo alle domande delle opposizioni. E, come sottolineato dal prof. Massimo Villlone, “quello sulla data non è un banale contenzioso per un giorno in più o in meno. Si tocca un fondamentale momento di partecipazione democratica” (8) . Per questo i 15 promotori della raccolta delle firme il 13 gennaio 2026 hanno depositato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera del Consiglio dei Ministri che aveva fissato la data del referendum al 22 e 23 marzo, avanzando due richieste:  l’annullamento  della Delibera del CDM e, in via d’urgenza, la sospensione  cautelare in sede monocratica, cioè decisa da un singolo giudice. Contrariamente a quanto diffuso da alcune agenzie di stampa e alcuni telegiornali, il Presidente del TAR, con il decreto emesso il 14 gennaio, NON ha respinto il ricorso, ma ha ritenuto che la decisione dovesse essere sottoposta a più giudici (9),  e ha quindi rigettato  SOLO l’istanza cautelare monocratica, accogliendo invece quella dell’urgenza, dimezzando i tempi  per l’esame e la decisione e fissando  la camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Notizia positiva, perché, se a quella data sarà stata raggiunta la soglia delle 500 mila firme, sarà ulteriormente rinforzata la scelta della raccolta e la necessità di aspettare per indicare la data del referendum. Per tutti questi motivi è importante che continuino a crescere le firme, anche oltre la soglia prescritta, per rispondere a chi ha definito la partecipazione dei cittadini “superflua” (10), e per far decollare la campagna per il NO con il sostegno di centinaia di migliaia di cittadine e cittadini. FIRMA E FAI FIRMARE Vai al sito ministeriale per firmare la richiesta di referendum dei 15 cittadini Anna Maria Bianchi Missaglia vai a Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO (in sintesi) dal documento di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma  Vai al documento completo Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, i motivi del No 27 dicembre 2025 Vai a Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali 14 gennaio 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a : laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Tra i promotori anche chi scrive NOTE (1) Hanno rilanciato la raccolta firme i due comitati del NO, i partiti (PD, M5S, AVS e altri) e molte realtà della società civile a partire da CGIL, ANPI, ACLI, ARCI e molti altri (2) La rilevazione Ipsos per DiMartedì del 13 gennaio: se si votasse oggi i Sì sarebbero al 54%, i no al 46. Un mese fa i Sì erano al 57,9%, i No al 42,1% (3) Il CDM ha utilizzato una lettura della legge ordinaria ( art. 15 della l.352\1970**) che risulta in contraddizione con il testo della norma della Costituzione ( art. 138* ) che parla del termine di tre mesi dalla promulgazione della legge costituzionale per poter proporre il referendum. La Costituzione Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo VI Garanzie costituzionali Sezione II Revisione della costituzione. Leggi costituzionali. *Articolo 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. **LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/09/2021) (GU n.147 del 15-06-1970) Art. 15 Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso. ((13)) La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. ————–AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l’art. 81, comma 1) che “In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, (ecc) (4) il 18 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha accolto  con un’ordinanza le quattro richieste di referendum sulla riforma costituzionale, due richieste presentate da deputati e senatori dei partiti della maggioranza, e due da deputati e senatori dei partiti all’opposizione. (5) La legge modifica gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione Vai al testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare con le note di Carteinregola: (in grassetto  le aggiunte degli articoli del Testo di legge costituzionale  Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU n.253 del 30-10-2025)– in barrato  le cancellazioni del testo costituzionale vigente) Titolo II Il Presidente della Repubblica Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. (…) comma 10 Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2]. giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente (aggiunto da Art. 1 ) Titolo IV La Magistratura Art. 102 comma 1 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti (aggiunto da Art. 2 ) (…) Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10]. Ne fanno parte di diritto,rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Ciascun Consiglio elegge il proprio un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I membri elettivi componenti designati mediante sorteggio del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. (Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 3 ) Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107]. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita’. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non puo’ essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». (Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 4 ) Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. comma 3 Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. (Articolo così modificato dall’Art. 5 ) Art. 107 comma 1 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. (Articolo così modificato dall’Art. 6 ) Art. 110 comma 1 Ferme le competenze del di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. (Articolo così modificato dall’Art. 7 ) Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. (6) Il Quesito depositato dai parlamentari e approvato dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione il 18 novembre 2025: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?» (7) Il Quesito presentato da 15 cittadini oggetto della raccolta firme sul sito ministeriale: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione? “ (8) Il Fatto quotidiano 13 gennaio 2026 Data del referendum: meno si parla, meglio è di Massimo Villone Rileva Villone nell’articolo citato che secondo l’art. 138,leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. L’interpretazione governativa che i tre mesi partono dalla data dell’ordinanza della Cassazione che ammette la richiesta di referendum delle forze politiche parlamentari, comporta che chi dei tre soggetti – parlamentari, Regioni, elettori – chiede per primo il referendum preclude ogni successiva richiesta, vanificando il diritto degli altri soggetti? Conclude Villone che “Se prevalesse l’interpretazione data dal governo, i parlamentari – di fatto in grado di chiedere il referendum prima di qualsiasi altropotrebbero rendere inutile e vanificare l’iniziativa altrui. In specie, la maggioranza che ha approvato la legge costituzionale potrebbe sempre precludere a chiunque, incluse le opposizioni, una raccolta firme e la mobilitazione popolare e di opinione pubblica che in tal modo si rende possibile“ (9). “la pluralità, l’eterogeneità e la peculiare natura degli interessi coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale , nel pieno contraddittorio delle parti , delle questioni relative all’ammissibilità ed alla fondatezza del gravame” (10) Il fatto Quotidiano 2 gennaio 2026 Referendum, già 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così”
Accanimento del governo contro i palestinesi arrestati, trasferiti e isolati nelle carceri speciali
Dopo le comunicazioni del ministro degli Interni Piantedosi al Senato, è arrivata puntuale la vendetta del governo Meloni contro i palestinesi in Italia. È arrivata infatti la comunicazione che sono stati trasferiti in carceri di massima sicurezza. Mohammad Hannoun a Terni, Raed e Yaser a Ferrara e Albustanji in Calabria […] L'articolo Accanimento del governo contro i palestinesi arrestati, trasferiti e isolati nelle carceri speciali su Contropiano.
Firmare e fermare – di Gianni Giovannelli
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate Queste parole di colore oscuro Vid’io scritte al sommo d’una porta; Per ch’io: “Maestro il senso lor m’è duro”. Ed elli a me, come persona accorta: “Qui si convien lasciare ogni sospetto Ogni viltà convien che qui sia morta”. Dante, Inferno, Canto III, 9-15   La maggioranza parlamentare che sostiene [...]
Emilio Ricci: i buoni motivi per votare No al referendum sui magistrati e la vera essenza della riforma
l’avvocato Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI, Marina Pierlorenzi, presidente ANPI provinciale Roma Da Patria indipendente l’intervento dell’avv. Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI,   al Convegno tenutosi a Roma il 14 novembre scorso su “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” Le norme introdotte dal governo vengono presentate nella propaganda come soluzione per rendere il processo più trasparente e veloce, ma è un falso. In realtà l’elemento fondamentale che entra in gioco è l’equilibrio dei poteri dello Stato. Se si volessero davvero velocizzare i procedimenti in tribunale, si dovrebbero adottare ben altri strumenti, come la depenalizzazione dei “reati da cortile”. E non a caso preoccupano al contempo le misure approvate in materia di ordine pubblico. Intervento al convegno “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” organizzato dall’Associazione nazionale dei partigiani Siamo tutti qui per ragionare su questa questione molto complessa e delicata che va approfondita anche perché la battaglia che noi intendiamo fare, la battaglia referendaria, è una battaglia che ci vede impegnati come ANPI in prima fila, affiancati all’Associazione Nazionale Magistrati che ha organizzato un proprio comitato per il No. Vorrei spiegare rapidamente per quale ragione oggi noi abbiamo ritenuto di organizzare un incontro che parli della separazione delle carriere da un lato e della legge sicurezza dall’altro: sembrerebbero due questioni tecnicamente tra di loro molto diverse, ma in realtà sono strettamente collegate da un filo comune. La separazione delle carriere incide sull’ordinamento giudiziario, sul rapporto tra magistratura requirente e giudicante e sugli aspetti di rilevanza costituzionale della giurisdizione. La nuova legge sulla sicurezza pubblica incide su ambiti diversi (sull’immigrazione, sull’ordine pubblico, sulle misure prevenzione, sui poteri delle forze dell’ordine) ma, in realtà, io ritengo che queste due riforme debbano essere osservate con un’attenzione comune: secondo me, il motivo politico fondamentale e strutturale per il quale questo governo oggi si muove su questi terreni, è perché ritiene che il sistema vigente, munito di contrappesi significativi sia troppo garantista, troppo complicato, troppo lento, per cui è necessario “semplificare” per rendere più efficienti i meccanismi decisionali e ridurre gli spazi di conflitto e di controllo sul suo operato. La separazione delle carriere in realtà viene presentata come un modo per rendere il processo più trasparente. “Chi accusa accusa… Chi giudica giudica” … uno slogan semplicistico che colpisce la fantasia delle persone in maniera mediatica, non in maniera sostanziale, perché in realtà l’elemento che entra in gioco fondamentale è quello dell’equilibrio dei poteri dello Stato. Nello stesso modo anche la legge sicurezza viene presentata come una risposta a emergenze reali: criminalità, terrorismo e gestione flussi migratori. Quando vengono sollevati dubbi sul sistema normativo che si vuole introdurre con la riforma costituzionale, coloro i quali pongono dubbi e prospettano i rischi insiti nelle modifiche vengono additati come nemici dell’ordine, come persone che in realtà non vogliono una gestione più garantista, più serena delle questioni legate all’ordine pubblico, e che vogliono condizionare lo sviluppo della sicurezza nel nostro Paese. Quindi il profilo che valuterei è quello della necessità di comprendere se le nuove disposizioni in qualche modo rafforzano o se indeboliscono quelli che sono i contrappesi costituzionali. Abbiamo intanto una valutazione di tipo generale su questo profilo. Sulla separazione delle carriere credo di essere uno dei pochi avvocati in Italia che è contrario alla separazione delle carriere. Vi sono molti, come le associazioni di categoria e, in particolare, la Camera penale che sono favorevoli alla riforma, con un orientamento dal quale dissento. La mia opinione è che oggi l’ordinamento costituzionale prevede un unico Consiglio Superiore della Magistratura, quindi con un’unica garanzia di indipendenza dei magistrati sia per quanto riguarda la funzione del pubblico ministero sia in relazione alla funzione del giudicante: noi, infatti, abbiamo di fronte una garanzia di tipo generale nel senso che i magistrati sono garantiti da una ormai sostanziale separazione delle carriere realizzata progressivamente nel tempo e confermata anche dalla ulteriore riduzione della possibilità di passare da una funzione all’altra sancita nell’ultima riforma Cartabia. La voce di chi, invece, è favorevole è quella di sostenere che la imparzialità del giudice sarebbe garantita maggiormente da una diversa cultura rispetto a quella del pubblico ministero: quindi, la separazione dovrebbe garantire da un lato l’autonomia del pubblico ministero rispetto al giudice, quando – al contrario noi riteniamo, e anch’io ritengo – che la attuale unità delle carriere, la presenza di un unico Consiglio Superiore sia proprio una garanzia della indipendenza della Magistratura da qualsiasi potere esterno. Quindi, anche se ovviamente nella proposta di legge costituzionale non è esplicitamente detto, noi sappiamo bene quali siano i rischi inseriti in una riforma di questo tipo. Noi sappiamo oggi e lo sanno bene coloro i quali svolgono l’ufficio di Procura, quale sia il carico di lavoro che i PM hanno, carico che determina che molte attività di indagini siano delegate alla polizia giudiziaria nelle sue varie articolazioni: nel caso in cui la riforma costituzionale venisse approvata in sede referendaria e la funzione del Pubblico ministero venisse separata da quella del giudice, la dipendenza della polizia giudiziaria dal potere esecutivo potrebbe portare ad un significativo condizionamento dell’attività di indagine da parte delle procure. Questo ve lo dico anche per una mia lunghissima esperienza personale come avvocato: vi è, infatti, la necessità di individuare le priorità ed è proprio questo il profilo che noi temiamo perché leggiamo che dietro a queste idee vi è il rischio che il Pubblico ministero possa un domani, (anche se – l’ho detto e lo ripeto – non è oggi esplicitamente previsto dalla norma costituzionale) essere condizionato dal potere esecutivo sulla individuazione dei reati da perseguire e che di fatto si giunga alla cosiddetta rinunciabilità dell’azione penale che sarebbe, per noi cittadini, una violazione importante, significativa e molto compromettente di quello che è invece il fondamento democratico sul quale si basa l’esercizio dell’azione penale obbligatoria. Tenete presente che tutte queste modifiche vengono contrabbandate come norme di riforma per la velocizzazione dei processi, ma non è così. In realtà, il problema è assolutamente diverso, ed è fondato esclusivamente sul fatto che noi non siamo in grado di gestire la quantità dei processi che pendono, problema che mai nessuno ha voluto affrontare: sono più di 50 anni che svolgo questo lavoro, e non solo io ma tanti colleghi e amici che con me lavorano nei Tribunali si rendono conto che la vera riforma della Giustizia, l’unica vera riforma della Giustizia penale significativa, sia una importante depenalizzazione dei reati, quelli che io definisco i reati da cortile, che però intasano gli uffici giudiziari e non consentono lo svolgimento, invece, di attività di indagine più importanti e anche di carattere più pregnante per quanto riguarda la coltivazione della legalità nel nostro Paese. È chiaro che il problema della depenalizzazione pone un problema importante dal punto di vista della gestione poi di tutte queste situazioni depenalizzate. Noi abbiamo purtroppo un sistema per cui tutte le sanzioni amministrative che sono migliaia e migliaia, decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaia, non vengono discusse. Vi dò un dato che ho avuto appunto in relazione allo svolgimento dell’attività professionale: Equitalia Giustizia che è delegata la raccolta delle sanzioni, riscuote il 2% delle spese di giustizia che vengono comminate dai Tribunali. Voi capite bene che con questo sistema non è possibile pensare a una riforma che non sia anche una riforma del sistema di esazione delle sanzioni o di gestione di quelle che potrebbero essere domani le sanzioni amministrative per quelle legate ai reati eventualmente depenalizzati. Ma io non sto parlando di una parte di depenalizzazione del 10%: io parlo del 60-65% dei reati poi non giungono a processo. La magistratura giudicante riesce a smaltire meno del 50% dei reati che vengono portati dalle Procure all’attenzione dei giudici per la fase dibattimentale: quindi sotto questo profilo il problema è che, di fatto, si determina una sorta di depenalizzazione indotta alla quale si associa il problema fondamentale della certezza della giustizia, del diritto e della pena, che sono questioni che a livello sociale impattano significativamente sull’immagine della giustizia perché noi non stiamo parlando qui dei grandi processi, delle grandi indagini che hanno una loro corsia preferenziale, un loro modo di essere oggetto di interesse sia da parte dei giudici inquirenti che della parte giudicante, ma parlo di quella enorme quantità di procedimenti che non vedono una fine se non attraverso la prescrizione, determinando quindi una sostanziale fondamentale incertezza del diritto che causa una serie di problemi e di disvalori di carattere sociale. Vi sono processi che durano 10 – 11 – 12 anni e che determinano, come potete immaginare, danni in tutte le situazioni e articolazioni: pensate ai dipendenti pubblici che vengono inquisiti per anni e che non possono avere avanzamenti di carriera; pensate alle persone che subiscono processi per cui devono pagarsi avvocati, devono provvedere a una serie di questioni che sicuramente li condizionano pesantemente nel corso della vita. Queste sono le questioni che io pongo in maniera generale, in maniera politica perché l’obiettivo che abbiamo non è quello ovviamente di fare una o, quantomeno, non solo quello di fare una battaglia tecnica nei confronti di questa legge costituzionale ma anche quello di assumere posizioni rispetto alle involuzioni autoritarie sanzionatorie della legge sicurezza. Io credo che questo sia un profilo che si lega (e l’ANPI, diciamo, nelle ultime riunioni anche del Comitato nazionale di questo ne ha parlato e ne ha discusso) anche all’esercizio delle proprie libertà, dei propri diritti, della libertà di parola, della libertà di associazione, di tutte quelle che sono le libertà garantite costituzionalmente e che devono essere rafforzate piuttosto che indebolite. Quindi l’ANPI su questo tema è contro la riforma costituzionale e contro la legge sicurezza e ritiene che sia un vulnus significativo all’interno del comparto della struttura costituzionale che da anni ci governa e che, a parte qualche deviazione, esistente in tutti i Paesi, ha garantito una forte presenza democratica, all’interno della quale noi riusciamo comunque a gestire la libertà in maniera autonoma, tale da farci pensare che questo sia comunque, al di là delle varie involuzioni, un Paese dove si vive bene e dove, proprio per questo, bisogna contrastare in maniera forte ogni involuzione di tipo antidemocratico. Mi soffermo rapidissimamente su due questioni che caratterizzano questa riforma costituzionale, tenendo conto che del sorteggio dei magistrati parleranno altri meglio e più di me. Farò quindi riferimento ancora a due punti: il referendum (di cui dirò alla fine) e l’Alta Corte di Giustizia. Noi oggi abbiamo un Consiglio Superiore della Magistratura che giudica attraverso una propria sezione disciplinare e poi eroga le sanzioni a tutti i magistrati: pubblici ministeri e giudici. Il magistrato che viene sanzionato ha la possibilità di ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione. È una garanzia molto importante, di rilevanza costituzionale in quanto il magistrato, per la delicatezza dell’attività che svolge, deve essere tutelato al massimo quando viene sottoposto a procedimento disciplinare. La riforma prevede un organo ibrido che non si comprende bene cosa sia. L’Alta Corte di Giustizia è caratterizzata da una “trazione politica”: inoltre emerge un evidente problema di costituzionalità in quanto, qualora il magistrato venisse condannato in primo grado dall’Alta Corte di Giustizia, si prevede che l’appello debba essere fatto di fronte allo stesso organo senza alcuna previsione del ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Mi ricordo un po’ del medesimo problema, quando mi sono occupato delle questioni legate alla revoca degli emolumenti dei parlamentari dei senatori: anche lì, l’Autodichia è in primo e secondo grado sostanzialmente dinanzi allo stesso organo. Questa è una cosa molto, molto grave e molto delicata sulla quale noi dobbiamo batterci perché lì sta, a mio avviso, uno degli aspetti involutivi sostanziali e fondamentali della riforma. Cioè, se noi non garantiamo il doppio grado di giudizio dinanzi a organi diversi e al di sopra delle valutazioni politiche delle parti, noi corriamo il rischio di andare verso un degrado del quale non conosciamo la fine. Questione referendum. Noi ovviamente siamo per il No deciso e rispetto a ciò la mancanza del quorum potrebbe rappresentare una garanzia importante. Io personalmente sono convinto di una cosa: in realtà, credo che sia più la società civile, quella che è qui e che è fuori, che debba, in qualche modo, contrastare questo disegno autoritario e debba andare a votare per il No. Il Sì secondo me è legato a una percentuale limitata, non dimentichiamo che il governo che millanta il favore della maggioranza dei cittadini, è stato eletto grazie anche a una legge elettorale demenziale dal 14% dei votanti, con una tensione pari al 50%… Quindi io ritengo che debba condursi una battaglia culturale e intellettuale che non coinvolga, almeno per quanto riguarda l’ANPI, soltanto il profilo tecnico (di difficile comprensione da parte della maggioranza della popolazione), ma che venga condotta come una battaglia fatta per i diritti, con parole semplici e comprensibili. Perché dietro a questa questione della separazione delle carriere vi sono in agguato tutta una serie problemi che minerebbero in maniera sostanziale la nostra libertà e la nostra Costituzione: parlo della difesa dei diritti fondamentali che attualmente vengono garantiti e che potrebbero essere compromessi. Avvocato Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI. Trascrizione della introduzione al Convegno tenutosi a Roma il 14 novembre scorso su “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” 30 dicembre 2025 > Vai alla registrazione del Convegno del 14 novembre 2025 “Separazione delle > carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” su > Radio Radicale > > Vai a Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali Per osservazioni e precisazioni sulla pubblicazione del testo di Patria Indipendente scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
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