Il Ministro della Giustizia e l’Alta Corte disciplinare
“I magistrati se sbagliano vengono comunque assolti”. È una frase che viene
pronunciata senza che l’autore si preoccupi di dimostrarla. In realtà, i dati
ufficiali sui provvedimenti disciplinari proposti e adottati nei confronti dei
magistrati inducono ad una valutazione assai diversa.
La Costituzione (art. 107) e le norme vigenti (Decreto Legislativo 109/2006)
consentono al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
I dati a disposizione mostrano che le azioni disciplinari sono state avviate dal
Ministro in 24 casi nel 2023 (27%) e in 27 nel 2024 (34%). Quelle proposte dal
Procuratore sono state 66 nel 2023 (73%) e 53 nel 2024 (66%). Queste percentuali
dimostrano come la magistratura di fatto sia più severa del ministero della
giustizia nel proporre l’apertura di un procedimento nei confronti dei giudici o
dei pubblici ministeri.
La valutazione dei vari casi segnalati e la decisione di stabilire eventuali
sanzioni spettano alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura (art. 105 Costituzione). In questo caso sono disponili i dati dal
febbraio 2023 al dicembre 2025: sono state emesse 199 sentenze, di cui 23 con
l’esclusione dal procedimento per decesso o per cessata appartenenza
dell’incolpato all’ordine giudiziario. Delle 176 sentenze effettive, sono state
comminate 82 condanne (47%) e 94 assoluzioni (53%).
Ovviamente è impossibile entrare nel merito di queste sentenze, ma si conoscono
i dati delle impugnazioni. Sia il Procuratore sia il Ministro, oltre al
magistrato incolpato, hanno la facoltà di ricorrere in Cassazione qualora
ritengano che la sentenza sia ingiusta. La Procura Generale ha impugnato 13
sentenze (7%), mentre il Ministro ne ha impugnate 9 (5%). Quest’ultimo dato
dimostra che il Ministro della Giustizia ha condiviso il 95% delle sentenze
emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi 3 anni.
A questo punto resta da spiegare perché lo stesso Ministro abbia presentato
(insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri) la proposta di revisione
costituzionale che prevede di sottrarre l’azione disciplinare al Consiglio
Superiore della Magistratura per attribuirla all’Alta Corte disciplinare, che
verrebbe istituita se al referendum del 22-23 marzo vincessero i favorevoli.
Occorre notare che l’Alta Corte si differenzia per diversi aspetti dall’attuale
Consiglio Superiore. In particolare, attualmente del Consiglio possono fare
parte magistrati sia di merito sia di legittimità. Invece, nell’Alta Corte
potranno essere sorteggiati e insediati soltanto magistrati di Cassazione.
Questa scelta si pone in contraddizione con quanto stabilisce la Costituzione
vigente, che prescrive che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni” (Art. 107). Ma soprattutto è evidente il rischio che la
mancanza di magistrati di merito in seno all’Alta Corte possa determinare una
valutazione oggettivamente parziale dei comportamenti dei magistrati di ogni
funzione sottoposti a giudizio disciplinare.
Inoltre, se nell’Alta Corte disciplinare possono essere presenti pubblici
ministeri soltanto di Cassazione, si crea un problema almeno di opportunità per
le azioni disciplinari promosse dal Procuratore Generale di Cassazione, poiché
quest’ultimo di fatto è il “capo” di quei pubblici ministeri. In questo caso la
tanto sbandierata terzietà del giudice, su cui insistono i promotori della
riforma costituzionale, è finita tranquillamente nel dimenticatoio.
Infine, oggi il Procuratore Generale è tenuto per legge ad affiancare il
Ministro della Giustizia nel promuovere l’azione disciplinare, in quanto è
membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con
l’approvazione della riforma il Procuratore sarà membro di diritto soltanto del
Consiglio Superiore dei pubblici ministeri. Di conseguenza non è ragionevole che
il Procuratore sia poi anche titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei
giudici di fronte all’Alta Corte, poiché si creerebbe un’asimmetria interna
all’ordine giudiziario. Perché per i provvedimenti disciplinari la separazione
delle carriere non conta più nulla?
Rocco Artifoni