Ancora sulla sentenza Birmingham-TrevaillonGLI ARTICOLI LA SENTENZA BIRMINGHAM-TREVAILLON. LEGGE, PSICOLOGIA E PEDAGOGIA DI
ANTONIO FISCARELLI E PERCHÉ QUANTO ACCADUTO ALLA “FAMIGLIA NEL BOSCO” RIGUARDA
TUTTI NOI DI ELISA LELLO, PUBBLICATI SU COMUNE, HANNO AFFRONTATO IN MODO MOLTO
APPROFONDITO ALCUNE QUESTIONI LEGATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE ALLA NOTA
VICENDA DELLA FAMIGLIA BIRMIGHAM-TREVAILLON. NEI GIORNI SCORSI IL TRIBUNALE HA
RIGETTATO IL RECLAMO PRESENTATO DAGLI AVVOCATI DIFENSORI. AL MOMENTO I GENITORI
E LE TRE BAMBINE RESTANO SEPARATI DALLA LEGGE. IN QUESTO NUOVO ARTICOLO ANTONIO
FISCARELLI, METTENDO DI NUOVO AL CENTRO IL NODO DELLA CARENZA DI UNO SGUARDO
PEDAGOGICO ADEGUATO, SPIEGA, COME E PERCHÉ LO STATO, MENTRE CERCA DI TUTELARE I
DIRITTI DELLE BAMBINE CONTRO EVENTUALI VIOLAZIONI DA PARTE DEI GENITORI, RISCHIA
ESSO STESSO DI VIOLARLI
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Giovedì 4 dicembre, ho appreso la notizia della decisione del tribunale dei
minori dell’Aquila di riservarsi nelle prossime ore la decisione sul destino
della famiglia Birmigham-Trevaillon. Il 16 dicembre il tribunale ha rigettato il
reclamo presentato dagli avvocati difensori. Tutto ciò a riprova di quanto avevo
supposto nel mio articolo uscito lo stesso giorno (La sentenza
Birmingham-Trevaillon. Legge, psicologia e pedagogia), in cui affermavo che
l’accettazione da parte dei genitori di vivere in una nuova casa non sarebbe
stata sufficiente a convincere i giudici a restituire loro la responsabilità
genitoriale «e forse neanche al ricongiungimento» con i loro bambini, in
considerazione della «pluralità» delle imputazioni a loro carico. Ancora prima
del 16, nelle poche dichiarazioni rilasciate ai giornali, i loro rappresentanti
legali esprimevano fiducia e speranza che i giudici prendessero in
considerazione non solo la scelta di abitare in una nuova casa, ma anche i
«nuovi elementi» che essi hanno proposto di esaminare e che mettono in
discussione le altre imputazioni che hanno motivato la «sospensione della
responsabilità genitoriale» e «l’allontanamento dei loro figli», fra le quali,
in soldoni, sono da annoverarsi le accuse di abbandono, isolamento, mancanza di
istruzione e di vita sociale.
Proprio in ragione di questi decisivi riferimenti all’educazione e alla vita
sociale di questi bambini che la sentenza impugna, avevo sottolineato la carenza
in essa di uno sguardo pedagogico e, inoltre, come da un ordine di discorso
legittimamente giuridico si passi a un altro, che è sì lecito, ma non è detto
che sia proprio legittimo, perché sembra prevalervi una «dottrina» (di
psicologia) e non più una «procedura giuridica» di tutela dei minori. Avevo
inoltre cercato di mostrare come questa dottrina (di psicologia) sembra dividere
drasticamente natura e società, cioè suppone una contrapposizione conflittuale
che, in sostanza, non esiste nella concreta realtà di questa famiglia, finendo
per ridurre (e in ciò senza troppo differenziarsi da una certa ricezione della
vicenda nei media e nei social network) la quotidianità stessa dei bambini a una
sorta di mito dell’enfant sauvage. Altrimenti detto, nella mia pur soggettiva
percezione, mi pare che una normalità sia stata trasformata in mito non solo dai
media e dai network, ma anche da questo tribunale (che, per questo, deve farsi
carico non solo degli aspetti meramente giuridici ma anche di quelli più
propagandistici, per così dire) e ciò a favore di una visione della vita sociale
in cui il rapporto dei bambini con la natura, piuttosto che essere recepito come
un valore pedagogico, una virtù pedagogicamente e ecologicamente corretta, è
percepito come un «rischio», un «pericolo» e, a un certo punto, come una vera e
propria «violazione» all’integrità fisica e morale dei minori (nella sentenza,
di fatto, ricordiamolo, si parla di «abbandono» e di «isolamento», di
trascuratezza materiale e morale e via discorrendo). Una decisione fondata su
una visione non dichiarata ma a sua volta sostenuta da autori classici di
psicologia piuttosto che da una osservazione de-ontologicamente e
pedagogicamente proporzionale ai vissuti concreti di questi bambini e al profilo
stesso dei loro genitori.
Qualche lettore sbrigativo e qualche intellettuale non meno impaziente, dalle
mie riflessioni, hanno invece dedotto tre tipi di conclusioni molto generiche e
ingenue:
1) una critica indebita verso i giudici, e non solo a questi giudici, bensì ai
giudici in generale, annoverandomi, di conseguenza, fra i detrattori della
magistratura: certo – e per rispondere senza girarci troppo intorno – essa non
tiene conto che se l’operato di tutti i giudici fosse infallibile e ogni giudice
perfetto, non ci sarebbe mai stato un dibattito (che, si badi, non è di oggi)
sulla giustizia e sul ruolo dei giudici nella società (non solo in quella
italiana, per capirci), e ancor meno questa sentenza specifica ne avrebbe mai
scatenato uno così eclatante da prestarsi tanto alla strumentalizzazione
politica e ideologica, quanto alla critica da parte del senso comune, ancorché a
quella di esperti di diversi ambiti disciplinari, che di fatto interessano la
vicenda e che la stessa tutela dei diritti dei minori chiama in causa – o almeno
dovrebbe, appunto, chiamare in causa;
2) una indebita presa di posizione a favore dei genitori fondata su una
condivisione dei loro idee: senza considerare che se, da una parte è lecito
difendere anche idee che non si condividono (altrimenti neanche avrebbe senso
parlare di ‘tolleranza’, termine che, a quando pare, è diventato talmente
desueto che non lo si è sentito pronunciare una sola volta, in questo
dibattito); dall’altra, nel mio contributo, c’è la difesa dei diritti dei
genitori (entrambi indiscriminatamente e genericamente imputati di violazioni
gravi e pregiudizievoli): ma in soldoni, è forse la difesa tout court del
diritto dei minori e dei loro genitori di vivere così come stavano vivendo
contro un’accusa supportata più da una teoria psicologista dell’educazione che
da fatti concreti e giuriidcamente accertati;
3) una sorta di ingenuo naturalismo, in quanto ho usato – certo, non
ingenuamente – la formula «carica anti-naturalista»: e su questo possiamo
riaprire le danze, sperando di ottenere lo scopo per cui ancora oggi mi permetto
di dedicare del tempo a questa storia, ricca di contraddizioni e di spunti che
documentano la condizione pietosa in cui si trova oggi l’humanitas non solo di
fronte alla natura, alla società, a un problema genuinamente pedagogico, ma alle
sue proprie leggi, ai suoi variegati ordinamenti legislativi, a un problema di
interpretazione, ancorché di educazione all’interpretazione delle leggi, a un
dilemma riguardante il sentimento di giustizia e di ingiustizia, sentimento
naturale, senza il quale, evidentemente, nessun ordinamento giuridico, nessun
diritto, nessuna legge sarebbero possibili.
Cercavo, in effetti – e riprovo a farlo da un’altra prospettiva – di evidenziare
la carenza di uno sguardo pedagogico adeguato alla situazione, in una sentenza
che, non solo imputa ai genitori di trascurare l’istruzione dei loro figli
(poiché nella sentenza si parla di minori «privi di istruzione», l’equivalente
di ‘analfabeti’), ma, per di più, si serve della psicologia per accusarli di
trascurare anche la loro vita sociale: inizialmente, ponendo le due accuse
distinte e come ugualmente compromettenti (mancanza di istruzione e mancanza di
vita di relazione, isolamento e abbandono…), in un altro momento, facendo
derivare la carenza di vita di relazione dalla mancata frequentazione della
scuola: e in un ulteriore momento, sottolineando che non è l’istruzione il
problema ma perlopiù la vita sociale dei bambini; ugualmente, una volta, sembra
di stare di fronte a un pericolo o a un rischio di lesione e un momento dopo
siamo di fronte a una violazione vera e propria, ‘grave e pregiudizievole’; ma,
in questa ultima circostanza, piuttosto che fornire descrizioni di fatti
concreti e di una perizia conforme ai fatti, si preferisce chiudere la sentenza
con qualche riferimento legislativo e una bella dozzina di capoversi dedicati
alla psicologia contemporanea: come dicevamo, una sorta di dispensa per studenti
universitari a supporto di una sentenza che, non solo divide e contrappone
educazione naturale e educazione sociale (che in questa famiglia invece sono una
sola cosa, come ho concluso il mio contributo), ma – e a questo punto bisogna
proprio dirla in maniera spicciola – separa di fatto, con i mezzi della Legge,
una famiglia, contrapponendo fra loro genitori e figli (certo a tutela di questi
ultimi, anzi, soltanto a tutela dei loro diritti)! Evidentemente, siamo di
fronte non a una misurata e proporzionata valutazione del caso, ma a un invito
molto originale al credo quia absurdum. Tuttavia, nella concreta realtà – ed è
grosso modo la mia tesi – non sono le idee a essere o a dover essere imputate.
Non sono loro a interessare la vicenda, ma le persone, i fatti che concernono
queste persone: né le idee dei genitori, né quelle degli psicologi, degli
assistenti sociali, dei giudici… e neanche le mie. A questa sentenza, invece,
così pregna di idee (di psicologia) sembra adattarsi la formula di Nietzsche:
«Non ci sono fatti, solo interpretazioni». Ma è chiaro che dobbiamo andare anche
oltre Nietzsche, se vogliamo essere realisti, e dire che nella realtà, poi,
contano solo i fatti: anche le interpretazioni contano come fatti.
La la vita sociale della natura
A rigor di logica, sul piano pedagogico, i fatti di questa famiglia sono
costituiti dalla quotidiana dedizione di genitori scrupolosi e bambini che
svolgono una vita sociale che non sembra inadeguata ai tempi che corrono, alla
comunità e al territorio in cui sono inseriti, in cui le loro capacità
relazionali sembrano svilupparsi quotidianamente nel rapporto con la natura e
nel loro stesso focolare. Rapporto? Rapporto con la natura? Queste espressioni
sono generiche. Andrebbero meglio circoscritte. Parliamo di esperienze concrete
che istruiscono questi bambini di determinati contenuti e modi di essere,
momenti empirici e pragmatici che essi assimilano in quanto corpi viventi (o
meglio sarebbe dire vissuti) e non in quanto astratti e vuoti soggetti di
diritto: esperienze vive che non sono limitate al gesto di «abbracciare un
albero» o accendere il «fuoco nel camino» insieme al padre (atto che per
Bachelard, per esempio, costituisce un vero complesso pedagogico, perché si
gioca sul piano della trasmissione dei saperi pratici e che egli definisce
«complesso di Prometeo», una sorta di «complesso di Edipo intellettuale»; ne ho
parlato in uno studio per la rivista francese Penser l’éducation, alcuni anni
fa, Regards transversaux sur le « complexe de Prométhée ». Technocentrisme,
instance institutionnelle et éducation); esperienze la cui pluralità di elementi
sociali implicata è una sola cosa con la quotidiana dedizione alla cura di
animali e cose (naturali e artificiali, se questa distinzione non è di troppo) e
con la quotidiana vita sociale nella comunità. Sono fatti questi che ne indicano
altri, che nella sentenza non sono presi in considerazione. Ma sono fatti anche
ciò che nella sentenza si afferma e ciò che non si afferma. È un fatto, ad
esempio, che nella sentenza non si illustrino esempi concreti di come i genitori
avrebbero «abbandonato», «isolato», lasciato i figli «privi di istruzione»,
tenuti separati da rapporti fra pari: in una parola, segregati! Momenti in cui,
insomma, sia chiaro in che senso tutto ciò sarebbe palesemente avvenuto e i
genitori, di conseguenza, avrebbero ‘violato’ la loro «integrità fisica e
morale», assunto comportamenti indiziari di «negligenza genitoriale» che possono
comportare «gravi e pregiudiziali rischi» e «conseguenze psicologiche e
educative» per i loro figli. Se sommiamo tutte queste accuse, infatti, ne
deriviamo che questi bambini sono stati del tutto privati di ogni contatto con
il mondo esterno, privati non solo della luce proveniente dall’energia elettrica
delle grandi società – poiché la famiglia si serviva di pannelli fotovoltaici –
e dal calore di buoni termosifoni in ghisa, allacciati alle grandi società del
gas, rimpiazzati da camino e cucina economica: a essi è stata soppressa anche la
luce del giorno, ancorché il suo calore.
Ho affermato che, proprio in virtù della quotidiana vita in un contesto da
piccolo paese immerso nella natura, l’educazione impartita dai genitori a questi
figli risulta ricca di elementi di socialità e che il rapporto genuino che essi
stringono con la natura rafforza non solo la loro integrazione sociale ma anche
la vita sociale della comunità in cui sono inseriti. Questa famiglia
salvaguarda, ho sostenuto e ripeto, ciò che con molta evidenza nella società di
oggi si perde facilmente. Forse conviene sottolineare che questo punto di vista
non è proprio quello di Rousseau, citato dallo stesso ministro Nordio e da chi,
pur esente da motivi politici, vede in questa vicenda una specie di aut-aut: o
natura o società, o comunque un conflitto fra vita di campagna e vita in città
(identificando in quest’ultima la vita sociale, ancorché una vaga visione della
sicurezza, della salute e dell’igiene). Tocca dunque ribadire che la vita
quotidiana a contatto con la natura favorisce la formazione di comportamenti
genuinamente socievoli in virtù di condizioni esistenziali che essa richiede e
impone e che non si presentano in una quotidianità imbrattata dai ritmi della
vita urbanizzata. Non c’è da una parte la società e dall’altra la natura: c’è la
Natura e, in essa, la società, in cui il rapporto con la natura può essere
mediato da non pochi modelli educativi o diseducativi. Ne consegue che non c’è
società senza la natura: mentre, di fatto, la natura potrebbe sussistere lo
stesso senza la società (e su ciò potremmo chiaramente aprire un capitolo a
parte). Se questa è una ideologia, allora chi ne è persuaso scagli per primo
contro questa famiglia i suoi tomi di giurisprudenza, di psicologia e di
sociologia. Sta di fatto, che la società, o meglio i suoi membri effettivi, gli
esseri umani, godono sempre pienamente dei benefici che procura un rapporto
genuino con la natura, mentre non possono che patire disagi se con essa vivono
un rapporto malato.
Entro una cornice del genere, si comprenderà meglio perché le idee della madre
(di cui alcuni maldestri, lapidari e poco eleganti commentatori hanno pensato di
far bene a citare affermazioni contenute in alcuni video e interviste – ragione
per cui io ho citato un corso della giudice Angrisano, tenuto online), non
dovrebbero essere prese in considerazione, né rispetto al factum dell’educazione
dei suoi figli, né soprattutto rispetto al factum delle imputazioni ufficiali,
poiché questa madre non solo ha delle idee ma, come tutte le madri, per chi non
lo avesse ancora compreso, ha anche leidei diritti: e non solo in quanto madre,
naturale, a cui spettano i diritti di filiazione, ma anche in quanto persona:
diritti tutti che le sono riconosciuti indipendentemente dalle sue idee e
convinzioni, dalla nostra Costituzione e dalle restanti convenzioni
internazionali, fra cui quelle stesse che la sentenza ha menzionato contro le
sue presunte «violazioni» e a tutela dei diritti dei suoi figli: le quali
violazioni, si è accennato, sono imputate genericamente e senza distinzioni a
entrambi i genitori.
Ora, se questi genitori, che già subiscono le imputazioni dei giudici, si vuole
fustigarli anche per le loro idee, nessuno potrà impedirlo. Viceversa, da un
giudice non ci si aspetta altro che una oggettività tale per cui le sue
convinzioni e idee personali non influenzino il decorso della Legge! Si badi
bene: non possiamo chiedere ai comuni mortali la medesima oggettività che invece
esigiamo dai giudici, se non vogliamo che gli stessi imputati e tutti insomma si
facciano loro stessi giudici, e giudici dei giudici. Ma allorché una sentenza
sembra essere segnata da una «soggettività» (come ho sostenuto nel mio
precedente articolo), è logico che diventi non solo giusto ma anche costruttivo
giudicare criticamente il giudizio dei giudici.
Nota bene: fobia scolastica e fobia sociale
La sentenza ha evocato nell’immaginario pubblico anche gli scenari reali delle
scuole italiane, che sono zeppe di problemi riguardanti le capacità relazionali
e i diversi disagi dei minori. Uno di questi è ad esempio la “fobia scolastica”
che, dagli anni Settanta, almeno in qualche paese, è considerata una
problematica urgente della scuola, su cui si adottano pratiche che passano per
consigli interdisciplinari e che, oltretutto, valorizzano l’istruzione
parentale: in due parole, quando una équipe (che si suppone adeguatamente
interdisciplinare e deontologicamente corretta) ha gli elementi per
diagnosticare un disagio proveniente dai rapporti con i pari o in genere con le
altre figure della scuola, si cercherà in tutti i modi di garantire la
continuità didattica ma soprattutto di proteggere i minori dai climi scolastici
che sono alla base dei loro disagi. Come si può intuire, è un processo
all’inverso, che rivela una contraddizione dentro la scuola (e nella società di
cui è parte), se la scuola stessa deve giungere alla decisione di allontanare il
minore da sé stessa.
Nell’ultimo quarto di secolo, ho avuto a che fare con non pochi casi di questo
tipo: alcuni aspetti critici sono documentai in alcuni studi empirici pubblicati
su un paio di riviste specializzate nel settore. Parliamo sempre di minori e di
minori con seri problemi in famiglia e di inserimento nella scuola e inseriti
già in un più ampio contesto socio-educativo destinato a minori con
problematiche diverse. In sostanza, in questi studi, pubblicati in lingua
francese (Radu: Refus de l’école par l’enfant ou refus de l’enfant par l’école?
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 62(2), 55-65 e Phobie
scolaire : se fier ou ne pas se fier à l’école? Un dilemme socio-existentiel de
la société médico-scolarisée in Scholé: rivista di educazione e studi culturali
: LVII, 2, 2019, 152-162), affronto il fenomeno dell’adattamento scolastico sia
dal punto di vista del minore sia dal punto di vista dell’adulto. Detto per
sommi capi, mostro come determinati atteggiamenti di rifiuto della
scolarizzazione pubblica costituiscono perlopiù una reazione logica a un sistema
non adeguatamente attrezzato per soddisfare tutte le reali esigenze ed
aspettative delle famiglie dei nostri giorni. C’è una fobia sociale che deriva
dalla percezione di minacce provenienti dai climi sociali in cui si vive, non
una generale paura della società, bensì di specifici ambienti e modi di
concepire la stessa vita sociale. Se per i minori che di fatto vivono la
quotidianità di una scuola, il problema è circoscritto alla situazione
particolare della propria scuola (il rapporto con i pari, con i docenti e la
comunità scolastica nel suo insieme), per i loro genitori si traduce in una
preoccupazione riguardante la condizione del sistema di istruzione, cioè le
garanzie che esso offre per il futuro e l’inserimento sociale dei loro figli. In
altre parole, le condizioni imposte da una società che certo non si risparmia
nel produrre e riprodurre serissimi problemi nelle scuole e fuori, che
disattende le richieste concrete dei genitori al riguardo dell’istruzione e
dell’educazione dei loro figli, rendono, in generale ancora più auspicabile
un’educazione quanto più possibile a contatto con la natura e lontana dai climi
scolastici che sono all’origine stessa delle proprie delusioni. Certo, non per
questo dovremmo prendercela con la scuola in generale, visto che dentro ci
lavorano centinaia di migliaia di docenti, molti dei quali, loro stesso delusi e
per non poche ragioni, anche professionali; ma semmai con il sistema politico
che l’ha ridotta al rango di mera ‘agenzia sociale’ o ‘azienda formativa’,
generando le condizioni ottimali per l’adesione, da parte di sempre più numerosi
genitori, alla privatizzazione dell’istruzione, all’offerta privata, sia
mandando i figli in istituti privati, sia mediante i percorsi di istruzione
parentale.
La Legge contro la Legge
Nello stesso contesto cercavo di evidenziare la funzione di un certo uso del
linguaggio. L’aporia di fatti e il surplus di astratte teorie di psicologia
sembrano evocare un cortocircuito nella scelta delle forme più appropriate al
caso e la Legge sembra diventare una questione linguistica, le parole, le
formule astratte, i tecnicismi, azioni, come si direbbe in una certa filosofia
dell’attivismo di matrice idealistica (alla Fichte e alla Gentile, per
intendersi). Certo, azioni non rivoluzionarie, bensì reazionarie. Perché? Perché
le rivoluzioni implicano un certo investimento dell’humanitas verso l’humanitas:
e questo si applica – almeno per me… e Piero Calamandrei – anche ai giudici.
Diciamolo con parole semplici, da un’altra angolazione: nessuna sentenza di un
tribunale si presta a critica finché essa riflette un sentimento di giustizia
che concilia in un solo atto il diritto e il buonsenso, perché il primo non ha
senso senza il secondo, i principi del diritto naturale e del diritto positivo,
a cui il primo fa da orizzonte come originario criterio da cui sono
imprenscindibili tutti i diritti civili e sociali, della persona, della famiglia
e della communitas. Tutto ciò, se non si è capito, ha un valore sociale e
politico inestimabile, valore che va ben oltre le nostre posizioni di principio
perché deriva da una attualità che, per quanto, possa sembrare – appunto –
trasformata e alienata dalla sua stessa storia e dalle sue tradizioni a causa
delle trasformazioni tecniche subentrate nei secoli e soprattutto di quelle
dell’ultimo, ne è ancora profondamente pregna. Ma proprio in ciò la Legge stessa
– con l’iniziale maiuscola, insomma – che è in sé un fatto storico, sociale e
politico, si rivela anche come un fatto esistenziale: il rapporto vivente del
legislatore in carne e ossa ai codici del diritto e alle legislazioni che
servono da guida a ogni caso specifico con cui si confronta. La Legge non è mai
indiscutibile: ma non perché ciascuno è libero di crederla tale, bensì perché i
suoi stessi rappresentanti devono mettersi in discussione per coglierne lo
spirito con il buonsenso, virtù che cresce e si coltiva nello studio e
nell’esperienza (in questo caso nell’esperienza stessa con la Legge, in quanto
legislatori) e sono forse i primi ad essere a rischio di errore: di errore di
fronte alla Legge.
Ora, per ritornare all’attualità, i corpi legislativi contemporanei con cui i
giudici si confrontano oggi, salvaguardano non solo la natura intesa come
ambiente, ma anche la naturale espressione e il naturale sviluppo della
personalità, principi impliciti nelle medesime convenzioni menzionate nei
riferimenti legislativi della nota sentenza. Parliamo di ordinamenti legislativi
che fanno tesoro della tradizione del diritto naturale, della ius naturalis che,
a rigor di logica, precede il diritto civile e che anzi fa da sfondo, come si
accennato, alla storia stessa del diritto. Qui, insomma, non c’è un conflitto
fra genitori e figli in cui questi ultimi risultino violati in qualche modo
nella loro integrità fisica e morale, ma un conflitto di interpretazione della
legge. Se non si percepisce una indebita dicotomia fra modi diversi di concepire
società e natura, fra una visione poco naturalista (se non anti-naturalista)
implicita nella visione (personale?) dei giudici e una visione iper-naturalista
attribuibile ai genitori, c’è senza dubbio un conflitto del diritto contro il
diritto, dello Stato contro se stesso, della Legge contro la Legge. Solo che
questo conflitto è tutto interno a chi la Legge la rappresenta e la applica
direttamente, per il ruolo che ricopre nella formulazione oggettiva del giudizio
e non in virtù della toga che indossa: toga che, appunto, veste un giudice, non
uno psicologo.
Lo stato entra in conflitto con se stesso, perché mentre cerca di tutelare i
diritti dei minori contro eventuali violazioni da parte dei loro genitori,
rischia lui stesso di violarli in quanto stato! Rischia di violare i diritti
della persona non solo dei minori, ma anche dei genitori. Inoltre, se è vero che
diamo senso e significato ai diritti sociali e civili, al valore della famiglia
come originario focolare, habitat naturale per la crescita dei suoi membri, se
per il buonsenso, per la letteratura pedagogica e per la stessa giurisprudenza,
la famiglia è intesa come una sorta di prima istituzione educativa, lo stato
rischia di violare quelli che si sono voluti chiamare i diritti della famiglia.
Ora, nella misura in cui lo Stato interviene e interferisce nella vita della
famiglia deve farlo non solo garantendo la tutela dei minori nei confronti dei
loro genitori e di altri soggetti esterni, ma anche nei confronti di se stesso,
delle proprie prerogative, delle pratiche e delle procedure adottate da chi
rappresenta la Legge. Lo stato deve farsi garante oggettivo dell’integrità
totale della persona in tutte le sue condizioni e manifestazioni, guidato da un
principio immateriale di non ingerenza. Al riguardo delle eventuali
contraddizioni con cui la Legge può avere a che fare, citerei, per questo caso,
proprio l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU),
menzionato nella stessa sentenza fra i diversi riferimenti legislativi (con
l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE a cui è giuridicamente
correlato), certo a tutela de diritti dei loro figli ma contro i loro genitori
(che hanno ugualmente dei diritti). Questo articolo ha per titolo «Diritto al
rispetto della vita privata e familiare»:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Senza dubbio, un tribunale per i minorenni è costituito da figure qualificate
per fare il loro lavoro, da cui dipende de jure e de facto la sorte dei minori e
anche il senso e il significato che bisogna dare a parole e formule altrimenti
vuote come ‘diritti dei minori’, ‘tutela dei minori’ e simili. Nel problema
esistenziale implicito nella quotidianità dei giudici, c’è anche un bella
questione linguistica caratterizza da districare. In sostanza, in ogni atto
giuridico, dei tanti che costellano la vita quotidiana di una società, fino a
che punto è possibile capire se le tutela dei diritti di una persona tutela
davvero la persona in carne e ossa? Detto altrimenti, se si tutela più l’idea
della persona o l’esistenza in carne e ossa della persona. Siamo sempre di
fronte al dilemma dell’esistenza come fatto e interpretazione. È difficile
capire se o quando i linguaggi giuridici sono davvero in sintonia con la
condizione reale degli esseri umani verso cui si rivolgono concretamente, in
termini di tutela, se i principi leciti e legittimi sanciti da ordinamenti
legislativi conciliano con costumi, tradizioni e un pluralismo di culture di cui
l’Italia è una sorta di madrepatria e che la nostra costituzione tutela,
appunto, da diverse angolazioni – certo non solo attraverso l’articolo 2 della
Costituzione. Ma, a prescindere, nella viva realtà dei nostri giorni, quando
applaudiamo e esultiamo per una sentenza che ha portato giustizia a una persona,
a una famiglia, a più persone, non è forse perché non si percepisce alcun
conflitto fra fatti e interpretazioni? E non stiamo forse celebrando anche il
buon operato dei giudici e non perché hanno fatto ciò che piace a noi ma perché
percepiamo, in un solo atto, il buonsenso, la perspicacia, la sagacia di persone
che, dentro la toga, hanno valutato l’humanitas e i fatti secondo ragione
(l’altro elemento senza cui nessuna ordine giuridico sarebbe possibile),
rivelando che la natura stessa della Legge, la sua implicita ratio, che è anche
morale, è conforme a dei principi impliciti nell’humanitas (nel bene e nel
male): che, insomma il de legibus e il de rerum natura camminano sempre insieme
nella retta via della giustizia. In tutte le circostanze, dalle più alle meno
gravi, si tratta sempre di adattare gli ordinamenti ai vissuti reali delle
persone, di cui i linguaggi giuridici sono atti a interpretare gesti, azioni,
scelte di vita e professionali, comportamenti non necessariamente consapevoli,
modi di vivere e di concepire la vita stessa. Quando la lex trova un equilibrio,
una sintonia con l’humanitas che ogni caso esprime, anche nelle peggiori
situazioni, senza dubbio, non troverà difficoltà a fare il suo corso e noi
avremmo poco quanto niente da ridire neanche contro la massima pena e la
peggiore condanna che dei giudici possano emettere, bensì, semmai solo accodarci
a un motivo classico e pertanto sempre valido perché in qualche modo riflette il
buonsenso implicito nella Legge stessa: dura lex sed lex!
Secoli e secoli di teorie e pratiche pedagogiche nell’evoluzione delle società e
delle civiltà hanno anticipato le più moderne scienze psicologiche, secoli e
secoli di filosofia hanno preparato il terreno alle più audaci visioni,
concezioni e teorie del diritto, dello stato, del governo, del controllo, della
punizione, del castigo, della correzione. I linguaggi contano sempre, in ogni
ambito, figurarsi quelli della giurisprudenza che si applicano ai casi concreti.
Ci sono problemi di linguaggio nell’interazione fra i garanti della legge e i
destinatari dei loro atti legislativi e giuridici: ma questa difficoltà è tipica
delle odierne maniere di comunicare. Non è solo un problema di competenze, ma di
capacità di interazione con la diversità, di modalità di comunicare che
favoriscono muri più che ponti, rivelano sordità più che ascolto. Non è solo un
problema di modelli culturali contrapposti (come è stato proposto da qualcuno
che ha letto criticamente il mio contributo, su Micromega, una rivista per tutti
e per nessuno, per parafrasare Nietzsche), perché di qualunque modello si parli,
sono sempre le persone in carne e ossa a interessare, realtà viventi, soggette –
sin dalla nascita e proprio perché non c’è separazione reale fra natura e
società, ma ideologie che le separano idealmente e pratiche che ne conseguono –
alla pressione di una pluralità di modelli. La tutela dei diritti deve essere
tutela delle persone, altrimenti che tutela è?
Oggi, che migliaia di famiglie, passando per modalità di applicazione delle
leggi particolarmente specializzate, quindi ‘culturalmente’ evolute, non hanno e
non avranno la possibilità di ricongiungersi, oggi che le politiche sociali
hanno difficoltà sul piano della quantità e della qualità e che un caso come
questo solleva un tal dibattito, in tutto ciò non si vedono davvero i tratti di
una materializzazione serena della tutela delle persone in carne e ossa, almeno
non più di quanto non si veda, come cerco di sostenere già nel mio primo
intervento, un conflitto di interpretazione della Legge, delle leggi.
Ma a questo punto, da filosofi, da pedagogisti, da psicologici, da studiosi e
insegnanti di scienze umane e sociali, è forse meglio tacere? Lasciando la
Legge, le leggi, ai legislatori?
E le persone?
Due genitori e tre bambini sono separati, come è in sorte ad altri genitori e
figli (per motivazioni che possono essere tanto svariate, ma la cui varietà è
sintetizzata in leggi particolari e leggi universali).
Ma anche i legislatori sono persone (con i medesimi diritti delle persone che
giudicano), perché sono esseri umani e se tutti gli esseri umani sono persone,
anche loro lo sono. Per questo dobbiamo tutelare anche loro come tuteliamo tutte
le persone. Ma se sono davvero persone in carne e ossa – e se la persona,
dopotutto, non è solo carne e ossa, ma anche qualcos’altro (emozioni, istinti,
intelligenza, volontà, passioni, vita sociale e culturale, bisogni, desideri,
primari secondari terziari, naturali, spontanei, indotti ecc.) – tutto ciò,
certo, un sillogismo aristotelico non basterà a confermarlo: bisognerà
dimostrarlo nell’atto pratico. In questo, lo statuto sociale non è sufficiente a
infirmare la benché minima differenza fra giudici e imputati: entrambi sono
condannati a dimostrare di essere persone in carne ed ossa, o meglio, in
sentimenti e ragioni. Se minimamente c’è armonia su questo piano, come si è già
accennato, c’è rispettabile giustizia o, il che è lo stesso, risarcimento morale
proporzionato a un’intollerabile ingiustizia. Equilibrio di giustizia naturale e
positiva. Legge.
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Post Scriptum: la legge ai legislatori e ai profani i dubbi
Alla conferenza della Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo, il 3 dicembre,
la giudice Angrisano ha affermato:
L’occhio con cui noi decidiamo questioni di diritto è quello di quei diritti che
a tutti i minori sono garantiti a partire, se non vogliamo fare riferimento
soltanto all’ordinamento nazionale, dalla Convenzione dell’Onu del 1989, che ha
un articolo, il 29, che indica in modo estremamente chiaro i limiti della
libertà educativa genitoriale nei confronti dei diritti dei loro figli. […]
Noi abbiamo applicato delle regole giuridiche dopo aver fatto dei tentativi di
un bilanciamento tra interessi e diritti sempre volto nell’ottica degli
interessi del minore, quindi cercando la collaborazione dei genitori perché loro
stessi riescano ad attuare quei diritti […] Se questa collaborazione viene, se
la disponibilità di migliorare c’è, si cerca di trarre la via che è quella
più vicina a quel diritto principale, universale che è quello del bambino alla
felicità, che prevederebbe il poter vivere serenamente con i suoi diritti
garantiti all’interno della sua famiglia di origine”.
Riportiamo di seguito l’art. 29, evidenziando in neretto qualche passo, su cui
il lettore può comodamente riflettere, comparandoli con le sopraddette
affermazioni e con le accuse reali attribuite ai genitori, se a questi bambini
non stati garantiti i diritti «all’interno della [loro] famiglia di origine»:
1. Gli Stati Parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutte le loro
potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei princìpi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e
delle civiltà diverse dalla sua;
d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche a condizione che i princìpi enunciati al
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita
in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
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Antonio Fiscarelli, ricercatore e docente di Filosofia, Storia e Scienze umane,
ha pubblicato articoli in riviste italiane e francesi – riguardanti in
particolare la scuola e l’educazione – ed è autore di diversi libri
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