Una nuova sentenza condanna lo sfruttamento dei fattorini da parte di Glovo
Non finiscono i guai giudiziari per Foodinho, la società con cui Glovo opera in
Italia. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha infatti riconosciuto la natura
subordinata della prestazione di un rider assistito dall’Unione Sindacale di
Base (USB), ordinandone la reintegrazione dopo un licenziamento giudicato
illegittimo. Il lavoratore, inquadrato al sesto livello del contratto collettivo
del commercio, sarà così retribuito per tutte le consegne della giornata. Verrà
incluso anche il tempo delle attese tra un ordine e l’altro, escludendo i
periodi di inattività superiori ai 60 minuti. È una sentenza storica, destinata
a fare scuola tra le vertenze e le aule di tribunale. Nel giustificare il
controllo giudiziario a cui Foodinho-Glovo è sottoposto da febbraio, la Procura
di Milano aveva puntato il dito proprio contro l’opaca gestione delle consegne.
La decisione del Tribunale di Torino torna sui falsi lavoratori autonomi
riconoscendo, a partire dal 1° ottobre 2024, un rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno per un rider inquadrato come collaboratore occasionale. A convincere
i giudici è stato soprattutto il sistema di assegnazione delle consegne (abolito
da Foodinho-Glovo nel maggio del 2025) di natura premiale, giudicato espressione
di un certo potere direttivo dell’azienda. Il nuovo algoritmo adottato dal
colosso spagnolo del delivery non ha migliorato di molto la situazione — che da
febbraio è quella del controllo giudiziario. Per uscirne, Foodinho-Glovo aveva
sbandierato dei presunti aumenti salariali per i lavoratori. Tuttavia, le
indagini dei magistrati hanno dimostrato che si trattasse di un aumento
fittizio: facendo affidamento su un nuovo algoritmo basato sul “tempo effettivo
calmierato”, Foodinho-Glovo sarebbe riuscita a tagliare, in media, 3 ore di
retribuzione per ogni 10 ore di tempo effettivamente impegnate dal rider. In
altre parole, sulla base di non meglio specificati criteri statistici,
l’algoritmo calcola il tempo che il fattorino dovrebbe impiegare per effettuare
una consegna. Gli eventuali minuti eccedenti non vengono conteggiati e lasciati
dunque fuori dal compenso.
Il Tribunale del Lavoro di Torino ha contestato a Foodinho-Glovo anche il
licenziamento illegittimo, definendo carenti e contraddittorie le prove
presentate per giustificare la cessazione del rapporto lavorativo. «Ma c’è di
più: il Tribunale riconosce che il tempo trascorso dal rider loggato e a
disposizione della piattaforma, compresa l’attesa dell’ordine, è tempo di lavoro
e deve essere retribuito». Commenta così l’USB, che ha affiancato il lavoratore
in quest’anno e mezzo di battaglia legale, inserita in una più ampia
mobilitazione a tutela dei diritti dei rider. Il nodo principale — sostenuto da
diverse sentenze — è quello del superamento del sistema dei falsi lavoratori
autonomi, riconoscendo invece la subordinazione.
L’USB ha manifestato l’intenzione di portare l’ultima sentenza
torinese all’audizione della Commissione Lavoro della Camera sul recepimento
della direttiva UE 2024/2831, meglio nota come direttiva rider. L’atto europeo
disciplina il lavoro legato alle piattaforme digitali, imponendo maggiore
trasparenza degli algoritmi e soprattutto la corretta qualificazione
professionale.
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