Testo completo: Statuto del Consiglio di Pace di Trump
di Jacob Magid,
The Times of Israel, 18 gennaio 2026.
Nessun riferimento a Gaza, il che avvalora la notizia riportata dal Times of
Israel secondo cui gli Stati Uniti prevedono che il Consiglio contribuisca a
risolvere anche altri conflitti in tutto il mondo; i paesi membri devono versare
1 miliardo di dollari per ottenere un posto permanente.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (al centro) parla durante il
vertice di pace di Sharm El-Sheikh nella località turistica egiziana di Sharm
el-Sheikh sul Mar Rosso, il 13 ottobre 2025. (Foto di SAUL LOEB / AFP)
Di seguito è riportato il testo completo dello Statuto del Consiglio di Pace,
l’organismo internazionale guidato dal presidente degli Stati Uniti Donald
Trump.
Questo Statuto è stato allegato agli inviti inviati a decine di leader mondiali
a cui è stato chiesto di unirsi a Trump nel Consiglio incaricato di
supervisionare la gestione postbellica di Gaza.
Il testo dello Statuto è stato ottenuto e verificato dal Times of Israel.
In particolare, non fa alcun riferimento a Gaza, rafforzando la notizia
riportata dal Times of Israel secondo cui gli Stati Uniti vogliono che il Board
of Peace contribuisca alla risoluzione di altri conflitti in tutto il mondo.
Tuttavia, il mandato del comitato approvato a novembre dal Consiglio di
Sicurezza è limitato a Gaza e solo fino alla fine del 2027.
STATUTO DEL CONSIGLIO DI PACE
PREAMBOLO
Dichiarando che una pace duratura richiede un giudizio pragmatico, soluzioni di
buon senso e il coraggio di abbandonare approcci e istituzioni che troppo spesso
hanno fallito;
Riconoscendo che una pace duratura attecchisce quando le persone hanno la
possibilità di assumersi la responsabilità del proprio futuro;
Affermando che solo un partenariato duraturo e orientato ai risultati, fondato
sulla condivisione degli oneri e degli impegni, può garantire la pace in luoghi
dove essa si è dimostrata troppo a lungo irraggiungibile;
Deplorando che troppi approcci alla costruzione della pace favoriscono una
dipendenza perpetua e istituzionalizzano la crisi invece di condurre le persone
oltre essa;
Sottolineando la necessità di un organismo internazionale di costruzione della
pace più agile ed efficace; e
Determinati a costituire una coalizione di Stati disposti a impegnarsi in una
cooperazione pratica e in azioni efficaci,
Guidati dal giudizio e nel rispetto della giustizia, le Parti adottano con la
presente lo Statuto del Consiglio di Pace.
CAPITOLO I – SCOPI E FUNZIONI
Articolo 1: Missione
Il Consiglio di Pace è un’organizzazione internazionale che mira a promuovere la
stabilità, ripristinare un governo affidabile e legittimo e garantire una pace
duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Il Consiglio di Pace
svolgerà tali funzioni di costruzione della pace in conformità con il diritto
internazionale e come approvato in conformità con il presente Statuto, compreso
lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche applicabili da tutte le
nazioni e comunità che cercano la pace.
CAPITOLO II – MEMBRI
Articolo 2.1: Stati membri
L’adesione al Consiglio di Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal
Presidente e ha inizio al momento della notifica che lo Stato ha acconsentito a
essere vincolato dalla presente Carta, in conformità con il Capitolo XI.
Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri
(a) Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio di Pace dal proprio Capo
di Stato o di governo.
(b) Ciascuno Stato membro sostiene e assiste le operazioni del Consiglio di Pace
in conformità con le rispettive autorità giuridiche nazionali. Nessuna
disposizione della presente Carta può essere interpretata in modo da conferire
al Consiglio di Pace giurisdizione sul territorio degli Stati membri o da
richiedere agli Stati membri di partecipare a una particolare missione di
costruzione della pace senza il loro consenso.
(c) Ciascuno Stato membro resterà in carica per un periodo non superiore a tre
anni dall’entrata in vigore della presente Carta, salvo rinnovo da parte del
Presidente. Il mandato triennale non si applica agli Stati membri che
contribuiscono con oltre 1.000.000.000 di dollari USA in fondi contanti al
Consiglio di Pace entro il primo anno dall’entrata in vigore dello Statuto.
Articolo 2.3: Cessazione dell’adesione
L’adesione cessa al verificarsi della prima delle seguenti condizioni: (i)
scadenza del mandato triennale, fatto salvo l’articolo 2.2(c) e il rinnovo da
parte del Presidente; (ii) recesso, in conformità con l’articolo 2.4; (iii)
decisione di revoca da parte del Presidente, soggetta al veto di una maggioranza
dei due terzi degli Stati membri; oppure (iv) scioglimento del Consiglio di Pace
ai sensi del Capitolo X. Uno Stato membro la cui adesione cessa, cessa anche di
essere parte dello Statuto, ma tale Stato può essere nuovamente invitato a
diventare uno Stato membro, in conformità con l’articolo 2.1.
Articolo 2.4: Recesso
Qualsiasi Stato membro può recedere dal Consiglio di Pace con effetto immediato
mediante comunicazione scritta al Presidente.
CAPITOLO III – GOVERNANCE
Articolo 3.1: Il Consiglio di Pace
(a) Il Consiglio di Pace è composto dai suoi Stati membri.
(b) Il Consiglio di Pace vota su tutte le proposte all’ordine del giorno,
comprese quelle relative ai bilanci annuali, alla costituzione di entità
sussidiarie, alla nomina di alti funzionari esecutivi e alle principali
decisioni politiche, quali l’approvazione di accordi internazionali e il
perseguimento di nuove iniziative di costruzione della pace.
(c) Il Consiglio di Pace convoca riunioni con diritto di voto almeno una volta
all’anno e in altri momenti e luoghi che il Presidente ritiene opportuni.
L’ordine del giorno di tali riunioni è stabilito dal Comitato Esecutivo, previa
notifica e commento da parte degli Stati membri e approvazione da parte del
Presidente.
(d) Ciascuno Stato membro ha diritto a un voto nel Consiglio di Pace.
(e) Le decisioni saranno prese a maggioranza degli Stati membri presenti e
votanti, previa approvazione del Presidente, che potrà anche esprimere un voto
in qualità di Presidente in caso di parità.
(f) Il Consiglio di Pace terrà inoltre riunioni periodiche senza diritto di voto
con il proprio Comitato Esecutivo, durante le quali gli Stati membri potranno
presentare raccomandazioni e orientamenti in merito alle attività del Comitato
Esecutivo e il Comitato Esecutivo riferirà al Consiglio di Pace in merito alle
proprie operazioni e decisioni. Tali riunioni saranno convocate almeno una volta
al trimestre, con data e luogo determinati dal direttore esecutivo del Comitato
Esecutivo.
(g) Gli Stati membri possono scegliere di essere rappresentati da un funzionario
di alto rango in tutte le riunioni, previa approvazione del presidente.
(h) Il presidente può invitare le organizzazioni regionali di integrazione
economica competenti a partecipare ai lavori del Consiglio di Pace secondo i
termini e le condizioni che ritiene opportuni.
Articolo 3.2: Presidente
(a) Donald J. Trump ricoprirà la carica di Presidente inaugurale del Consiglio
di Pace e ricoprirà separatamente la carica di rappresentante inaugurale degli
Stati Uniti d’America, soggetto esclusivamente alle disposizioni del Capitolo
III.
(b) Il Presidente avrà l’autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere
entità sussidiarie, se necessario o opportuno, per adempiere alla missione del
Consiglio di Pace.
Articolo 3.3: Successione e sostituzione
Il Presidente designerà in ogni momento un successore per il ruolo di
Presidente. La sostituzione del Presidente potrà avvenire solo a seguito di
dimissioni volontarie o a causa di incapacità, come determinato da voto unanime
del Comitato Esecutivo, momento in cui il successore designato dal Presidente
assumerà immediatamente la carica di Presidente e tutti i compiti e le autorità
ad essa associati.
Articolo 3.4: Sottocomitati
Il Presidente può istituire sottocomitati, se necessario o opportuno, e ne
stabilisce il mandato, la struttura e le regole di governance.
CAPITOLO IV – COMITATO ESECUTIVO
Articolo 4.1: Composizione e rappresentanza del Comitato Esecutivo
(a) Il Comitato Esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da leader
di fama mondiale.
(b) I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per due anni, salvo revoca
da parte del Presidente, e sono rinnovabili a sua discrezione.
(c) Il Comitato Esecutivo è guidato da un Amministratore delegato nominato dal
Presidente e confermato a maggioranza dal Comitato Esecutivo.
(d) L’amministratore delegato convoca il Comitato Esecutivo ogni due settimane
per i primi tre mesi successivi alla sua costituzione e successivamente con
cadenza mensile, con riunioni aggiuntive convocate secondo quanto ritenuto
opportuno dall’amministratore delegato.
(e) Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei membri
presenti e votanti, compreso l’amministratore delegato. Tali decisioni hanno
effetto immediato, salvo veto del presidente in qualsiasi momento successivo.
(f) Il Comitato Esecutivo stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 4.2: Mandato del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo:
(a) Esercita i poteri necessari e appropriati per attuare la missione del
Consiglio di Pace, in conformità con la presente Carta;
(b) Riferisce al Consiglio di Pace sulle sue attività e decisioni su base
trimestrale, in conformità con l’articolo 3.1(f), e in altri momenti stabiliti
dal Presidente.
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 5.1: Spese
Il finanziamento delle spese del Consiglio di Pace è assicurato da contributi
volontari degli Stati membri, di altri Stati, organizzazioni o altre fonti.
Articolo 5.2: Conti
Il Consiglio di Pace può autorizzare l’apertura dei conti necessari
all’adempimento della sua missione. Il Comitato Esecutivo autorizza
l’istituzione di controlli e meccanismi di supervisione in materia di bilanci,
conti finanziari ed esborsi, nella misura necessaria o opportuna per garantirne
l’integrità.
CAPITOLO VI – STATUS GIURIDICO
Articolo 6
(a) Il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie possiedono personalità
giuridica internazionale. Essi hanno la capacità giuridica necessaria per il
perseguimento della loro missione (inclusa, ma non limitata a, la capacità di
stipulare contratti, acquisire e disporre di beni immobili e mobili, avviare
procedimenti legali, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi privati e
pubblici e assumere personale).
(b) Il Consiglio di Pace garantisce la concessione dei privilegi e delle
immunità necessari all’esercizio delle funzioni del Consiglio di Pace, delle sue
entità sussidiarie e del suo personale, da stabilirsi in accordi con gli Stati
in cui il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie operano o attraverso
altre misure che possono essere adottate da tali Stati in conformità con i loro
requisiti giuridici interni. Il Consiglio può delegare l’autorità di negoziare e
concludere tali accordi o intese a funzionari designati all’interno del
Consiglio di Pace e/o delle sue entità sussidiarie.
CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 7
Le controversie interne tra i membri, gli enti e il personale del Consiglio di
Pace in merito a questioni relative al Consiglio di Pace devono essere risolte
attraverso una collaborazione amichevole, in conformità con le autorità
organizzative stabilite dallo Statuto, e a tal fine il Presidente è l’autorità
finale per quanto riguarda il significato, l’interpretazione e l’applicazione
del presente Statuto.
CAPITOLO VIII – EMENDAMENTI ALLO STATUTO
Articolo 8
Gli emendamenti allo Statuto possono essere proposti dal Comitato Esecutivo o da
almeno un terzo degli Stati membri del Consiglio di Pace che agiscono
congiuntamente. Gli emendamenti proposti devono essere distribuiti a tutti gli
Stati membri almeno trenta (30) giorni prima della votazione. Tali emendamenti
sono adottati previa approvazione da parte della maggioranza dei due terzi del
Consiglio di Pace e conferma da parte del Presidente. Le modifiche ai capitoli
II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio di Pace
e la conferma da parte del Presidente. Una volta soddisfatti i requisiti
pertinenti, le modifiche entreranno in vigore alla data specificata nella
risoluzione di modifica o immediatamente se non è specificata alcuna data.
CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE
Articolo 9
Il Presidente, agendo per conto del Consiglio di Pace, è autorizzato ad adottare
risoluzioni o altre direttive, in conformità con il presente Statuto, per
attuare la missione del Consiglio di Pace.
CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE
Articolo 10.1: Durata
Il Consiglio di Pace rimane in carica fino al suo scioglimento in conformità con
il presente Capitolo, momento in cui anche il presente Statuto cesserà di avere
efficacia.
Articolo 10.2: Condizioni per lo scioglimento
Il Consiglio di Pace si scioglierà nel momento in cui il Presidente lo riterrà
necessario o opportuno, o alla fine di ogni anno solare dispari, a meno che non
venga rinnovato dal Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno
solare dispari. Il Comitato Esecutivo stabilirà le norme e le procedure relative
alla liquidazione di tutte le attività, passività e obbligazioni al momento
dello scioglimento.
CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE
Articolo 11.1: Entrata in vigore e applicazione provvisoria
(a) Il presente Statuto entrerà in vigore al momento dell’espressione del
consenso a essere vincolati da parte di tre Stati. (b) Gli Stati tenuti a
ratificare, accettare o approvare il presente Statuto attraverso procedure
interne accettano di applicare in via provvisoria i termini del presente
Statuto, a meno che tali Stati non abbiano informato il Presidente al momento
della firma che non sono in grado di farlo. Gli Stati che non applicano in via
provvisoria il presente Statuto possono partecipare in qualità di membri senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Pace in attesa della ratifica,
dell’accettazione o dell’approvazione dello Statuto in conformità con i loro
requisiti giuridici interni, previa approvazione del Presidente.
Articolo 11.2: Depositario
Il testo originale del presente Statuto e qualsiasi suo emendamento saranno
depositati presso gli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come
depositari del presente Statuto. Il depositario fornirà tempestivamente una
copia certificata del testo originale del presente Statuto e di qualsiasi
emendamento o protocollo aggiuntivo ad essa relativo a tutti i firmatari del
presente Statuto.
CAPITOLO XII RISERVE
Articolo 12
Non possono essere formulate riserve al presente Statuto.
CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13.1: Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Consiglio di Pace sarà l’inglese.
Articolo 13.2: Sede
Il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie possono, in conformità con lo
Statuto, istituire una sede centrale e uffici sul campo. Il Consiglio di Pace
negozierà un accordo sulla sede centrale e accordi che regolano gli uffici sul
campo con lo Stato o gli Stati ospitanti, se necessario.
Articolo 13.3: Sigillo
Il Consiglio di Pace avrà un sigillo ufficiale, che sarà approvato dal
Presidente.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato
il presente Statuto.
https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace
Traduzione a cura di AssopacePalestina
Non sempre AssopacePalestina condivide gli articoli che pubblichiamo, ma
pensiamo che opinioni anche diverse possano essere utili per capire.