Testo completo: Statuto del Consiglio di Pace di Trump

Assopace Palestina - Saturday, January 24, 2026

di Jacob Magid

The Times of Israel, 18 gennaio 2026.  

Nessun riferimento a Gaza, il che avvalora la notizia riportata dal Times of Israel secondo cui gli Stati Uniti prevedono che il Consiglio contribuisca a risolvere anche altri conflitti in tutto il mondo; i paesi membri devono versare 1 miliardo di dollari per ottenere un posto permanente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (al centro) parla durante il vertice di pace di Sharm El-Sheikh nella località turistica egiziana di Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso, il 13 ottobre 2025. (Foto di SAUL LOEB / AFP)

Di seguito è riportato il testo completo dello Statuto del Consiglio di Pace, l’organismo internazionale guidato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Questo Statuto è stato allegato agli inviti inviati a decine di leader mondiali a cui è stato chiesto di unirsi a Trump nel Consiglio incaricato di supervisionare la gestione postbellica di Gaza.

Il testo dello Statuto è stato ottenuto e verificato dal Times of Israel.

In particolare, non fa alcun riferimento a Gaza, rafforzando la notizia riportata dal Times of Israel secondo cui gli Stati Uniti vogliono che il Board of Peace contribuisca alla risoluzione di altri conflitti in tutto il mondo. Tuttavia, il mandato del comitato approvato a novembre dal Consiglio di Sicurezza è limitato a Gaza e solo fino alla fine del 2027.

STATUTO DEL CONSIGLIO DI PACE

PREAMBOLO

Dichiarando che una pace duratura richiede un giudizio pragmatico, soluzioni di buon senso e il coraggio di abbandonare approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito;

Riconoscendo che una pace duratura attecchisce quando le persone hanno la possibilità di assumersi la responsabilità del proprio futuro;

Affermando che solo un partenariato duraturo e orientato ai risultati, fondato sulla condivisione degli oneri e degli impegni, può garantire la pace in luoghi dove essa si è dimostrata troppo a lungo irraggiungibile;

Deplorando che troppi approcci alla costruzione della pace favoriscono una dipendenza perpetua e istituzionalizzano la crisi invece di condurre le persone oltre essa;

Sottolineando la necessità di un organismo internazionale di costruzione della pace più agile ed efficace; e

Determinati a costituire una coalizione di Stati disposti a impegnarsi in una cooperazione pratica e in azioni efficaci,

Guidati dal giudizio e nel rispetto della giustizia, le Parti adottano con la presente lo Statuto del Consiglio di Pace.

CAPITOLO I – SCOPI E FUNZIONI

Articolo 1: Missione

Il Consiglio di Pace è un’organizzazione internazionale che mira a promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legittimo e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Il Consiglio di Pace svolgerà tali funzioni di costruzione della pace in conformità con il diritto internazionale e come approvato in conformità con il presente Statuto, compreso lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche applicabili da tutte le nazioni e comunità che cercano la pace.


CAPITOLO II – MEMBRI

Articolo 2.1: Stati membri

L’adesione al Consiglio di Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e ha inizio al momento della notifica che lo Stato ha acconsentito a essere vincolato dalla presente Carta, in conformità con il Capitolo XI.

Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri

(a) Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio di Pace dal proprio Capo di Stato o di governo.

(b) Ciascuno Stato membro sostiene e assiste le operazioni del Consiglio di Pace in conformità con le rispettive autorità giuridiche nazionali. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata in modo da conferire al Consiglio di Pace giurisdizione sul territorio degli Stati membri o da richiedere agli Stati membri di partecipare a una particolare missione di costruzione della pace senza il loro consenso.

(c) Ciascuno Stato membro resterà in carica per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente Carta, salvo rinnovo da parte del Presidente. Il mandato triennale non si applica agli Stati membri che contribuiscono con oltre 1.000.000.000 di dollari USA in fondi contanti al Consiglio di Pace entro il primo anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 2.3: Cessazione dell’adesione

L’adesione cessa al verificarsi della prima delle seguenti condizioni: (i) scadenza del mandato triennale, fatto salvo l’articolo 2.2(c) e il rinnovo da parte del Presidente; (ii) recesso, in conformità con l’articolo 2.4; (iii) decisione di revoca da parte del Presidente, soggetta al veto di una maggioranza dei due terzi degli Stati membri; oppure (iv) scioglimento del Consiglio di Pace ai sensi del Capitolo X. Uno Stato membro la cui adesione cessa, cessa anche di essere parte dello Statuto, ma tale Stato può essere nuovamente invitato a diventare uno Stato membro, in conformità con l’articolo 2.1.

Articolo 2.4: Recesso

Qualsiasi Stato membro può recedere dal Consiglio di Pace con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Presidente.


CAPITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 3.1: Il Consiglio di Pace

(a) Il Consiglio di Pace è composto dai suoi Stati membri.

(b) Il Consiglio di Pace vota su tutte le proposte all’ordine del giorno, comprese quelle relative ai bilanci annuali, alla costituzione di entità sussidiarie, alla nomina di alti funzionari esecutivi e alle principali decisioni politiche, quali l’approvazione di accordi internazionali e il perseguimento di nuove iniziative di costruzione della pace.

(c) Il Consiglio di Pace convoca riunioni con diritto di voto almeno una volta all’anno e in altri momenti e luoghi che il Presidente ritiene opportuni. L’ordine del giorno di tali riunioni è stabilito dal Comitato Esecutivo, previa notifica e commento da parte degli Stati membri e approvazione da parte del Presidente.

(d) Ciascuno Stato membro ha diritto a un voto nel Consiglio di Pace.

(e) Le decisioni saranno prese a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti, previa approvazione del Presidente, che potrà anche esprimere un voto in qualità di Presidente in caso di parità.

(f) Il Consiglio di Pace terrà inoltre riunioni periodiche senza diritto di voto con il proprio Comitato Esecutivo, durante le quali gli Stati membri potranno presentare raccomandazioni e orientamenti in merito alle attività del Comitato Esecutivo e il Comitato Esecutivo riferirà al Consiglio di Pace in merito alle proprie operazioni e decisioni. Tali riunioni saranno convocate almeno una volta al trimestre, con data e luogo determinati dal direttore esecutivo del Comitato Esecutivo.

(g) Gli Stati membri possono scegliere di essere rappresentati da un funzionario di alto rango in tutte le riunioni, previa approvazione del presidente.

(h) Il presidente può invitare le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti a partecipare ai lavori del Consiglio di Pace secondo i termini e le condizioni che ritiene opportuni.

Articolo 3.2: Presidente

(a) Donald J. Trump ricoprirà la carica di Presidente inaugurale del Consiglio di Pace e ricoprirà separatamente la carica di rappresentante inaugurale degli Stati Uniti d’America, soggetto esclusivamente alle disposizioni del Capitolo III.

(b) Il Presidente avrà l’autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere entità sussidiarie, se necessario o opportuno, per adempiere alla missione del Consiglio di Pace.

Articolo 3.3: Successione e sostituzione

Il Presidente designerà in ogni momento un successore per il ruolo di Presidente. La sostituzione del Presidente potrà avvenire solo a seguito di dimissioni volontarie o a causa di incapacità, come determinato da voto unanime del Comitato Esecutivo, momento in cui il successore designato dal Presidente assumerà immediatamente la carica di Presidente e tutti i compiti e le autorità ad essa associati.

Articolo 3.4: Sottocomitati

Il Presidente può istituire sottocomitati, se necessario o opportuno, e ne stabilisce il mandato, la struttura e le regole di governance.


CAPITOLO IV – COMITATO ESECUTIVO

Articolo 4.1: Composizione e rappresentanza del Comitato Esecutivo

(a) Il Comitato Esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da leader di fama mondiale.

(b) I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per due anni, salvo revoca da parte del Presidente, e sono rinnovabili a sua discrezione.

(c) Il Comitato Esecutivo è guidato da un Amministratore delegato nominato dal Presidente e confermato a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

(d) L’amministratore delegato convoca il Comitato Esecutivo ogni due settimane per i primi tre mesi successivi alla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, con riunioni aggiuntive convocate secondo quanto ritenuto opportuno dall’amministratore delegato.

(e) Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti, compreso l’amministratore delegato. Tali decisioni hanno effetto immediato, salvo veto del presidente in qualsiasi momento successivo.

(f) Il Comitato Esecutivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 4.2: Mandato del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

(a) Esercita i poteri necessari e appropriati per attuare la missione del Consiglio di Pace, in conformità con la presente Carta;

(b) Riferisce al Consiglio di Pace sulle sue attività e decisioni su base trimestrale, in conformità con l’articolo 3.1(f), e in altri momenti stabiliti dal Presidente.


CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 5.1: Spese

Il finanziamento delle spese del Consiglio di Pace è assicurato da contributi volontari degli Stati membri, di altri Stati, organizzazioni o altre fonti.

Articolo 5.2: Conti

Il Consiglio di Pace può autorizzare l’apertura dei conti necessari all’adempimento della sua missione. Il Comitato Esecutivo autorizza l’istituzione di controlli e meccanismi di supervisione in materia di bilanci, conti finanziari ed esborsi, nella misura necessaria o opportuna per garantirne l’integrità.


CAPITOLO VI – STATUS GIURIDICO

Articolo 6

(a) Il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie possiedono personalità giuridica internazionale. Essi hanno la capacità giuridica necessaria per il perseguimento della loro missione (inclusa, ma non limitata a, la capacità di stipulare contratti, acquisire e disporre di beni immobili e mobili, avviare procedimenti legali, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi privati e pubblici e assumere personale).

(b) Il Consiglio di Pace garantisce la concessione dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle funzioni del Consiglio di Pace, delle sue entità sussidiarie e del suo personale, da stabilirsi in accordi con gli Stati in cui il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie operano o attraverso altre misure che possono essere adottate da tali Stati in conformità con i loro requisiti giuridici interni. Il Consiglio può delegare l’autorità di negoziare e concludere tali accordi o intese a funzionari designati all’interno del Consiglio di Pace e/o delle sue entità sussidiarie.


CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 7

Le controversie interne tra i membri, gli enti e il personale del Consiglio di Pace in merito a questioni relative al Consiglio di Pace devono essere risolte attraverso una collaborazione amichevole, in conformità con le autorità organizzative stabilite dallo Statuto, e a tal fine il Presidente è l’autorità finale per quanto riguarda il significato, l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.


CAPITOLO VIII – EMENDAMENTI ALLO STATUTO

Articolo 8

Gli emendamenti allo Statuto possono essere proposti dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli Stati membri del Consiglio di Pace che agiscono congiuntamente. Gli emendamenti proposti devono essere distribuiti a tutti gli Stati membri almeno trenta (30) giorni prima della votazione. Tali emendamenti sono adottati previa approvazione da parte della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Pace e conferma da parte del Presidente. Le modifiche ai capitoli II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio di Pace e la conferma da parte del Presidente. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, le modifiche entreranno in vigore alla data specificata nella risoluzione di modifica o immediatamente se non è specificata alcuna data.


CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE

Articolo 9

Il Presidente, agendo per conto del Consiglio di Pace, è autorizzato ad adottare risoluzioni o altre direttive, in conformità con il presente Statuto, per attuare la missione del Consiglio di Pace.


CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE

Articolo 10.1: Durata

Il Consiglio di Pace rimane in carica fino al suo scioglimento in conformità con il presente Capitolo, momento in cui anche il presente Statuto cesserà di avere efficacia.

Articolo 10.2: Condizioni per lo scioglimento

Il Consiglio di Pace si scioglierà nel momento in cui il Presidente lo riterrà necessario o opportuno, o alla fine di ogni anno solare dispari, a meno che non venga rinnovato dal Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno solare dispari. Il Comitato Esecutivo stabilirà le norme e le procedure relative alla liquidazione di tutte le attività, passività e obbligazioni al momento dello scioglimento.


CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11.1: Entrata in vigore e applicazione provvisoria

(a) Il presente Statuto entrerà in vigore al momento dell’espressione del consenso a essere vincolati da parte di tre Stati. (b) Gli Stati tenuti a ratificare, accettare o approvare il presente Statuto attraverso procedure interne accettano di applicare in via provvisoria i termini del presente Statuto, a meno che tali Stati non abbiano informato il Presidente al momento della firma che non sono in grado di farlo. Gli Stati che non applicano in via provvisoria il presente Statuto possono partecipare in qualità di membri senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Pace in attesa della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione dello Statuto in conformità con i loro requisiti giuridici interni, previa approvazione del Presidente.

Articolo 11.2: Depositario

Il testo originale del presente Statuto e qualsiasi suo emendamento saranno depositati presso gli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come depositari del presente Statuto. Il depositario fornirà tempestivamente una copia certificata del testo originale del presente Statuto e di qualsiasi emendamento o protocollo aggiuntivo ad essa relativo a tutti i firmatari del presente Statuto.


CAPITOLO XII RISERVE

Articolo 12

Non possono essere formulate riserve al presente Statuto.


CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13.1: Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Consiglio di Pace sarà l’inglese.

Articolo 13.2: Sede

Il Consiglio di Pace e le sue entità sussidiarie possono, in conformità con lo Statuto, istituire una sede centrale e uffici sul campo. Il Consiglio di Pace negozierà un accordo sulla sede centrale e accordi che regolano gli uffici sul campo con lo Stato o gli Stati ospitanti, se necessario.

Articolo 13.3: Sigillo

Il Consiglio di Pace avrà un sigillo ufficiale, che sarà approvato dal Presidente.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.

https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace

Traduzione a cura di AssopacePalestina

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