Per farla finita con gli stati nazionaliALLA LINEA DI RICERCA “STATO NAZIONALE-DIRITTO INTERNAZIONALE-NECESSITÀ DELLA
PACE CON LA GUERRA” BISOGNEREBBE SOSTITUIRE LA LINEA “ISTITUZIONI NON
STATALI-DIRITTO TRANSNAZIONALE-TUTELA DI VIVENTI E NON VIVENTI”. VERSO UN
DIRITTO TRANSNAZIONALE DAL BASSO ALTERNATIVA AL DIRITTO INTERNAZIONALE
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Roma, 3 ottobre 2025
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Di fronte al regime planetario di guerra, sfruttamento e distruzione è urgente
elaborare un’alternativa storico-politica. La rottura del diritto internazionale
ha posto la questione dell’estensione della forza come agente di non-diritto. La
scena del mondo è occupata da un potere senza diritto, che è un potere di guerra
esteso in aree sempre più vaste di dismissione dei diritti.
Di fronte alla liberalizzazione della forza, alla liberalizzazione degli atti di
guerra, si è fatta palese la crisi delle istituzioni internazionali. Questa
realtà è anche una realtà di guerra alla funzione normativa del diritto, guerra
alle libertà sancite dal diritto ed è una guerra che si estende in tutta la
lunghezza del piano del diritto, dalle libertà d’opinione e di dissenso alla
libertà di protesta e di critica, alle resistenze e alle manifestazioni di
contrasto all’oppressione.
La finta tregua a Gaza che prosegue il massacro di palestinesi in Cisgiordania,
il piano di “pace” di Trump per l’Ucraina in assenza di una proposta di
mediazione dell’Unione Europea che negozia mentre vuole proseguire la guerra e
si riarma, e le sessanta guerre sparse nel mondo, hanno prodotto una crisi
umanitaria epocale.
La guerra ibrida che è guerra di conquista, guerra genocida ed ecocida, guerra
per le risorse energetiche e le terre rare, fomenta la propaganda per il riarmo.
Gli investimenti in armi e in politiche di difesa contro i pericoli di invasione
del nemico, esterno ed interno, alimentano la propaganda.
La risalita al dominio e alla grandezza perduta, all’egemonia del dollaro e
all’equilibrio strategico degli interessi tra le potenze globali; l’identità
nazionale, le frontiere della patria e tutto l’armamentario corrotto dei “valori
dell’occidente” e della difesa comune europea, è brandito da governi e stampa
mainstream in una versione aggiornata della mobilitazione generale novecentesca.
Le 33 pagine del documento di Strategia di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca
di novembre esprimono “grande ottimismo per la crescita dei partiti
patriottici”, mentre l’Europa andrebbe ricondotta ad “operare come gruppo di
nazioni allineate”, dal momento che “l’unità politica fondamentale del mondo è e
rimarrà lo Stato-nazione”. La dimensione razziale implicita in questa retorica
proviene da un dispositivo di propaganda. I funzionari dell’amministrazione
Trump hanno ripetutamente dichiarato il loro sostegno all’estrema destra in
quasi tutti i paesi europei, celebrando il nazionalismo civilizzatore, l’enfasi
identitaria, i leader forti, i valori giudaico-cristiani e i ruoli di genere
tradizionali. La fine dell’ordine internazionale è l’effetto delle politiche
delle élite centriste liberali che hanno aperto la strada del potere alla destra
nazionalista.
La realtà secolare dell’occidente è stata il suo primato bellico, razziale,
coloniale, ereditato nella sovranità dello stato nazionale. Ma nella sequenza
storica del diritto interstatale e del diritto internazionale proveniente dalla
guerra, il potere di stato integrava il diritto di guerra nel diritto interno.
Nelle diverse epoche storiche l’imposizione della forza bilanciava la forza del
diritto che nell’antichità greca e latina dichiarava la costituzione della
natura nella realtà della polis e e della civitas. Nel Medioevo il diritto come
forza discorsiva del potere imperiale aveva generato lo stato di giustizia in
cui il diritto era esteso all’esterno dello stato e ne limitava il potere. In
epoca moderna il diritto interno allo stato istituiva il patto tra sudditi e
sovrano, mentre nella seconda metà del XVIII si affermavano la separazione dei
poteri e il diritto cosmopolitico.
Ma al di sotto di questa storia di costituzione dei poteri ne scorre un’altra,
quella dei rapporti tra territori e popolazioni che Michel Foucault ha indagato
nelle trasformazioni delle diverse tecnologie di governo. In questa storia della
governamentalità, la relazione binaria del popolo e dello stato, dei diritti e
dei doveri, che è l’eredità negativa del rapporto dei sudditi con il sovrano,
del rapporto di comando e obbedienza, si manifesta una relazione più necessaria,
che è la relazione tra territorio e popolazione. A differenza del concetto
giuridico-politico di popolo, che è tale in rapporto allo stato, la popolazione
eccede il rapporto allo stato. La popolazione non è il popolo. Le popolazioni,
sempre più sottratte al potere pubblico sono assoggettate a una governamentalità
sociale, economica, razziale e di genere in rapporto a dispositivi burocratici e
amministrativi che rientrano sempre meno nelle prerogative dello stato. Queste
relazioni sono regolate da tecnologie di sicurezza su larga scala e la sicurezza
viene esposta come principio di governo di fronte alle condizioni attuali di
insicurezza, precarietà, esposizione al rischio, che sono condizioni reali delle
popolazioni di fronte alle guerre, alle epidemie e alla catastrofe climatica.
La tecnologia planetaria di sicurezza non include la sfera del diritto
all’interno del potere pubblico come all’epoca del primo liberalismo, ma produce
zone di extradiritto da normare, amministrare e disciplinare. Il potere
giuridico di controllo e la stessa legalità sono assunti in una microfisica
dell’azione legale che moltiplica i contenziosi. La sfera del diritto che
regolava i rapporti tra popolo e stato e tra stato e cittadini non è più spazio
di mediazione dei conflitti, delle controversie e dell’evoluzione dei diritti;
piuttosto le potenti agenzie finanziarie, tecnologiche e belliche, sono
contropoteri che dissolvono le prerogative dei poteri pubblici e producono una
condizione di extradiritto in cui vige una forma residuale di diritto
interstatale.
Questa zona virtuale di extradiritto si estende a territorialità autonome,
indipendenti e di autonomia relativa che il diritto pubblico statale comprendeva
o come aree di conflitto o come regioni autonome all’interno dei confini dello
stato: zone di transito, municipalità e comunità regionali, esperienze
territoriali di costituzione di un diritto “dal basso”.
Nell’esodo dalle istituzioni, le marginalità, le precarietà, le povertà, le
fragilità e il disagio diffuso, abitano dunque zone esistenziali di extradiritto
catturate in dispositivi di sfruttamento integrale della vita.
La crisi dell’universalismo del diritto su cui insiste la crisi del globalismo
politico-economico si era affermata nel primo decennio degli anni 2000. La
progressiva dissolvenza del diritto internazionale si manifestava alla fine del
XX secolo con le guerre “umanitarie” e con la guerra al terrorismo che dopo l’11
settembre diventava guerra permanente secondo la dottrina statunitense del
“nuovo secolo americano”. La crisi accelerata del globalismo neoliberale ha
prodotto in circa trent’anni l’impoverimento del mondo, l’estensione cosmica
della ricchezza e del potere tecnologico delle grandi piattaforme e ha promosso
autoritarismi, razzismi e discriminazioni sociali e di genere. Il fallimento
della democrazia liberale, il tramonto delle istituzioni europee di welfare, il
fallimento del progetto di costituzione politica dell’Unione Europea e la
dismissione della transizione ecologica, inficiata dalle politiche di
“greenwashing”, hanno alimentato la crisi da cui gli stati cercano di uscire
investendo a debito sull’industria bellica, la difesa strategica e la
cybersicurezza.
I miliardi stanziati per il riarmo saranno sottratti alla sanità territoriale,
alla tutela del territorio, agli asili pubblici, alle politiche attive del
lavoro e a politiche di inclusione per le disabilità, ai servizi sociali e di
assistenza, alle politiche per la cultura e per l’incremento strutturale
dell’istruzione.
Le promesse di sicurezza, benessere diffuso, libertà degli scambi, persone e
merci, si sono infrante nelle cosiddette identità nazionali, che oggi
riverberano in concetti tossici come patria, nazione, sovranità. Questa realtà
copre la lunga distanza tra la propaganda della Nazione chiusa da confini
invalicabili e da frontiere armate e i processi reali di esodo, disappartenenze,
diserzione.
La guerra rovescia la geopolitica e il suo armamentario teorico, scompone mappe
e cartine, ipotesi e prospettive e fa emergere i rapporti reali tra territori e
popolazione, realtà impreviste e fuori scala, molteplici geografie del diritto
in luoghi, terre e autonomie, e soprattutto, estende la provvidenziale volontà
di diserzione delle popolazioni.
Il gesto di diserzione non è individuale, e non è in primo luogo diserzione dal
fronte di guerra. É diserzione di popolazioni che abbandonano le istituzioni,
abbandonano l’appartenenza agli stati nazionali, destituiscono la sfera
pubblica. La doppia diserzione, di chi manca e di chi esercita un potere
planetario, è un moto centrifugo, in terre deserte e naufragi, torture e
deportazione e verso Marte e oltre.
Mentre la geopolitica tiene conto solo delle traduzioni dei rapporti di forze
tra stati e continenti in posizioni di diritto e strategie di dominazione,
un’analisi storico-politica dei rapporti tra diritto, territori e popolazioni
consente di includere nella ricerca istituzioni e culture non statali.
Dunque, al realismo della geopolitica, che nega le alternative alla crisi delle
forme di dominio tradotta nella guerra, proviamo a sostituire un’analitica dei
rapporti tra diritto e popolazioni in cui considerare le rivendicazioni di
diritti che provengono dalle reali condizioni di vita delle popolazioni. Al
racconto geopolitico dello “status quo” del mondo, delle strategie di difesa e
di riarmo e delle necessità di alleanze nel gioco dei grandi interessi, proviamo
a sostituire l’analisi di una possibile costituzione transnazionale delle
popolazioni.
Alla linea di ricerca “stato nazionale-diritto internazionale-necessità della
pace con la guerra” sostituiamo la linea “istituzioni non statali-diritto
transnazionale-tutela di viventi e non viventi”.
La crisi mondiale di governo della vita ha fatto emergere altri mondi, con
storie politiche, istituzioni e tradizioni di autogoverno, di indipendenza, di
territorialità comunitarie, di localismi indigeni e culture alternative alle
costituzioni liberal-democratiche e autoritarie degli stati nazionali.
Questa emergenza viene scoperta e rivendicata oggi, pur avendo tradizioni e
culture storico-politiche millenarie, come la Cina, l’India e l’Oriente
Pacifico, o una storia indigena nel continente amerindio, che è lontana dalla
tradizione del sovrano e del diritto, ed è sostenuta da istituzioni ibride,
imperiali, regionali, municipali, federali, claniche, tribali, in cui si
articolano rapporti reali tra territorio e popolazione.
Questi processi inaugurano una realtà storica di trasformazione che, mentre
riduce le prerogative dello stato e intensifica le rivendicazioni della
2nazione”, lascia emergere nazioni indigene autonome, non costituite in stati
nazionali ma in territori che sono terre abitate con costituzioni locali e
regionali e che sono terre di resistenza, di difesa degli ambienti, e terre di
esodo, di deportazione e di sterminio. In questi spazi, nei luoghi disertati,
nelle zone di esilio permanente, nelle realtà estese di non-diritto, non è
questione di ripristinare un diritto cosmopolitico, né un diritto
internazionale, – ma di osservare l’esaurirsi del potere di sanzione delle Corti
internazionali e di immaginare un modo alternativo di porre la questione del
diritto, non più come vigenza universale dei rapporti tra stati, tra aree
continentali o regionali più o meno coincidenti con le mappe geopolitiche, ma
come insieme delle connessioni transnazionali di luoghi e aree di extradiritto.
Negli scorsi anni è stato proposto un diritto della terra che tuteli i diritti
di viventi, ecosistemi, ambienti, risorse e beni comuni. Ma l’insieme dei saperi
giuridici e dei saperi provenienti dalle diverse esperienze di costituzione del
diritto continuano a disfarsi nel perimetro ridotto del potere pubblico. Si
tratterebbe invece di considerare la rottura del diritto internazionale non
dalla parte del potere sovrano e dalla parte del potere di sanzione delle Corti,
ma dalla parte del contrasto delle popolazioni alla guerra e alla forza.
C’è un diritto che proviene dalla decolonizzazione, il diritto dei popoli che
comprende il diritto all’autodeterminazione, che in una certa misura è stato
iscritto all’interno del diritto internazionale post-bellico. Di questo diritto
si può fare la genealogia, dalla Conferenza di Bandung alla lotta di liberazione
algerina, dalla fine della dittatura dei colonnelli in Grecia alla liberazione
del Vietnam. Questo diritto si è realizzato in larga parte nell’orbita dello
stato nazionale e ha contribuito a produrre il potere nazionale di stato e i
nazionalismi post-coloniali.
Ma, parallela a questa genealogia, ne corre una post-coloniale che non ha in
vista lo stato nazionale, che si oppone alla forza senza diritto degli stati e
che rivela un profilo transnazionale. Si tratta dei diritti, delle resistenze e
delle costituzioni delle popolazioni indigene amerindie, dei diritti
municipalisti acquisiti in Chiapas, della costituzione federale curda in Rojava,
del diritto all’autodeterminazione della popolazione palestinese. Questi diritti
fanno del principio territoriale un principio di estensione oltre lo stato.
In stati che contano per la forza di frontiere armate più che per le prerogative
del potere pubblico, più per l’intensità delle guerre in corso che per la
costituzione del libero mercato e più per le politiche di riarmo che per la loro
costituzione continentale, un diritto transnazionale potrebbe costituire
un’alternativa al diritto internazionale. Un’alternativa in cui operano norme di
non confinamento e presidi transfrontalieri disarmati.
Si tratterebbe insomma di decolonizzare il diritto e creare le condizioni per un
diritto di diserzione, di resistenza e di destituzione della forza. E si
tratterebbe di creare lungo questa direzione e nei luoghi di residenza, di
transito e di abitazione temporanea, un diritto nomade, locale e generale. Un
diritto meticcio che proviene da saperi, culture, soggettività e pratiche.
Questa costituzione dovrebbe passare per un’elaborazione che riscriva alla
radice la nozione, la pratica e l’esercizio del diritto. La nozione di un
diritto che sia slegato dal potere, che sia praticato dalle e nelle realtà dei
territori e che sia esercitato nella cura. Si tratterebbe di una pratica del
diritto non fondata né sulla consuetudine, né sulla natura pattizia dei diritti,
ma sull’estensione dei diritti della terra e dei diritti del mondo in rapporto
alla biosfera e su tempi, spazi, ambienti, relazioni, desideri, interessi e
passioni in aree non più statali. Si tratterebbe, infine, di un esercizio del
diritto come presa di parola e come presa di posizione sullo stato del mondo,
sulle condizioni del presente, sulle disponibilità di liberazione.
In questa forma la possibilità del diritto risiederebbe nell’immaginazione.
Risiederebbe in un movimento dell’immaginario, in un confronto tra la situazione
concreta e un’invenzione del diritto. Dal momento che la società punitiva
sanziona il mondo qualora ritorni alla terra, l’invenzione del diritto potrebbe
essere il movimento inverso, il movimento di un diritto che revochi il potere.
Perché sarebbe il diritto a una vita altra e a un mondo altro. Un diritto
nell’esperienza di un respiro ritrovato.
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