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Basta argomenti “ex auctoritate” per giustificare la Riforma Nordio
Il Fronte del Sì al Referendum del 22-23 marzo 2026 ha riabilitato tutti i grandi nomi possibili per giustificare La Riforma Nordio. Fin da subito ovviamente, per attaccare il correntismo come qualcosa da bandire, ha ripreso la retorica contro le “toghe rosse” di Berlusconi, salvo poi fargli notare che il correntismo oggi riguarda solo il 23% dei magistrati iscritti all’ANM e che la maggioranza di loro sono aderenti a correnti di centro-destra. Allora si sono spostati sulle degenerazioni del correntismo che avrebbe creato un sistema scellerato e fuori controllo di spartizione delle poltrone; salvo poi fargli notare che la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il Fronte del Sì ha corretto il tiro dicendo che comunque la riforma ha l’obiettivo di togliere potere alle correnti della magistratura in generale nel Consiglio Superiore della Magistratura con il metodo del sorteggio. E’ a quel punto che molti magistrati – tra cui Nicola Gratteri e Nino Di Matteo -, da sempre fuori dal correntismo e favorevoli al sorteggio, alzano la voce e dicono, schierandosi per il NO, che questo sorteggio, in qualunque caso, è truccato poichè i membri laici verrebbero sorteggiati da una lista – senza un quantitativo preciso di nomi – scelta precedentemente dal Parlamento e dal governo. Inoltre gli si fa notare che questa Riforma, oltre a non parlare minimamente del fenomeno del correntismo, ha come fine proprio rendere dipendente la magistratura da ogni governo in carica. A tal proposito, il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Falcone”, perché favorevole alla separazione delle carriere, a tutti coloro che hanno riportato come argomentazioni per il NO a questa riforma proprio le citazioni e le teorie di Giovanni Falcone contro la subordinazione della magistratura alla politica. Il Fronte del Sì – nella figura del Ministro Nordio – ha riabilitato anche il grande giurista e partigiano socialista e antifascista Giuliano Vassalli come “padre spirituale” della Riforma Nordio, in quanto necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un “giudice terzo” con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda il nostro sistema di giustizia pensato proprio da Vassalli. Il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la separazione delle carriere della riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Giacomo Matteotti contro l’unitarietà dei magistrati voluta dal fascismo”. Quando però gli si è fatto notare che l’unitarietà dei magistrati in Italia risale al Regno d’Italia e che sotto il fascismo era stata minata proprio dal governo fascista stesso, il Fronte del Sì si è messo in pace con la storia preferendo non ribattere. I liberali più arditi del Fronte del Sì hanno addirittura citato il grande padre costituente Piero Calamandrei, sostenendo – a partire da un estratto del suo Elogio dei Giudici scritto da un avvocato (1959) – che anche lui avrebbe voluto la Riforma Nordio per la “separazione delle carriere”. Queste affermazioni ricorrono continuamente, quasi fosse diventata un argomento definitivo: se l’avessero voluta loro, allora non ci sarebbe più nulla da discutere. Allora ammettiamolo, è vero: Vassalli, Falcone, Matteotti e Calamandrei erano sostenitori o di una “separazione delle carriere” o di una “separazione delle funzioni” in modo molto diverso tra loro, ma lo erano con cognizione di causa ed avevano tutto il diritto di sostenerlo. Il problema non è essere contro o favorevole alla “separazione delle carriere”: quella è un’opinione legittima. Il problema si pone al massimo su come si vuole attuare la “separazione delle carriere”. Bisogna sottolineare che questo referendum ha un quesito unico e che il votante non ha la possibilità di sostenere una o più parti della riforma e di rigettarne altre: il cittadino votante ha la possibilità di prendere il pacchetto completo delle modifiche o rigettarlo in toto. In questa Riforma sono molti gli elementi che non convincono, ma soprattutto la modalità in cui sono stati pensati il sorteggio e la separazione delle carriere, oltre ad una divisione inusuale del CSM e l’introduzione inusuale di un terzo organo disciplinare (l’Alta Corte). Anche volendo essere d’accordo con la separazione delle carriere o delle funzioni, laddove la riforma è un unicum che prevede altri elementi deprecabili, il cittadino ha il diritto di rifiutare la riforma in toto e non votare a favore solo per un elemento potenzialmente condivisibile. Stando a questi presupposti mi domando: quando Falcone, Vassalli, Matteotti, Calamandrei avrebbero mai scritto o detto di essere favorevoli al sorteggio dei magistrati? Non si trova traccia da nessuna parte. Nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale. E ancora quando si sarebbero mai espressi a favore di un giudice speciale come l’Alta Corte prevista nella riforma? Anche qui: nulla. Non esiste alcun testo in cui sostengono che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo hanno mai scritto, mai detto, mai proposto, ma anzi possiamo dire il contrario. Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era, ha lavorato su norme fondamentali come il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, ma non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla Riforma Nordio, ma anzi da Presidente della Consulta nel 2000, con la Sentenza 37/2000, ribadì che la separazione delle carriere doveva essere introdotta con legge ordinaria dello Stato senza toccare la Costituzione. Giuliano Vassalli Il grande socialista, giurista e penalista, ucciso dalla squadracce fasciste Giacomo Matteotti, nel suo articolo Il pubblico ministero è parte, sosteneva con particolare vigore che il pubblico ministero (1) va decisamente considerato nella sostanza come “parte”, questa intesa come colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale. La tesi era sostenuta in aperto dissenso con l’opposta annotazione recata in proposito nella Relazione al Re – ancora oggi tralaticiamente ripetuta -, per la quale quella del pubblico ministero sarebbe, viceversa, una posizione “più nobile e imparziale al di sopra delle parti”. Invero, «La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi». Il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità in tema di disciplinamento dei diversi organi statuali di giustizia, il pubblico ministero e il giudice, parlando di disciplinamento delle diverse funzioni. Parlando di separazioni delle “funzioni” e non delle carriere, Matteotti, nel suo ruolo di giurista e studioso di procedura penale, criticò con fermezza l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, vedendola come un presidio essenziale dello Stato di diritto contro l’arbitrio del potere esecutivo. Matteotti criticò aspramente il tentativo del regime fascista di assoggettare l’ordine giudiziario al controllo del governo, difendendo l’indipendenza dei giudici come garanzia per i cittadini. Nel suo pensiero, emergeva una visione del processo penale come strumento nomofilattico (di garanzia dell’esatta osservanza della legge), criticando eccezioni come l’Alta Corte di giustizia, che riteneva di carattere meramente politico e non giurisdizionale. Le riflessioni di Matteotti (1917-1919) anticipavano moderni scenari sulla disciplina degli organi di giustizia, fermo restando il suo fermo rifiuto di qualsiasi interferenza politica nella magistratura. Giacomo Matteotti Che dire di Falcone, il quale parlava di efficienza della giustizia, di coordinamento tra procure, di modernizzazione degli strumenti investigativi, di collaborazioni internazionali, concentrato sul funzionamento concreto del sistema, non sulla creazione di organi speciali né sul sorteggio dei componenti del CSM. L’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha dichiarato a La Repubblica in merito al presunto sostegno di questa separazione delle carriere da parte del grande pm: “Falcone si sta rivoltando nella tomba” – ha detto – “lo sport più diffuso è quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte idee che non lo avevano nemmeno sfiorato”. A confermare questo inciso è stato Alfredo Morvillo, cognato del grande pm antimafia: “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero”. Si tratta di una differenza abissale rispetto all’attuale Riforma Nordio(2). Giovanni Falcone Sulla stessa linea, anni addietro, era stato proprio il padre costituente Piero Calamandrei a esprimersi nei suoi Scritti e discorsi politici: “Il pubblico ministero è un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, non la vittoria; ed è per questo che egli deve essere pronto a chiedere l’assoluzione quando si accorge che l’imputato è innocente.” Secondo Calamandrei un PM con una carriera separata e gerarchizzata verrebbe valutato in base alle “vittorie” (condanne), perdendo questa funzione di garanzia. Per Calamandrei, il PM non è un semplice “avvocato dell’accusa” o un organo di polizia, bensì un “promotore della giustizia” con l’obbligo di cercare la verità, anche a favore dell’imputato. Questa è cultura della giurisdizione: solo chi è cresciuto professionalmente con la mentalità del giudice può avere l’umiltà intellettuale di chiedere un’assoluzione. Nel dibattito sull’articolo 112 (poi approvato), Calamandrei sostenne fermamente l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di uguaglianza, vietando al PM di sospenderla o ritardarla arbitrariamente. Nel discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Siena, tenuto il 13 novembre 1921, Piero Calamandrei, allora docente di “diritto giudiziario”, individuava quattro “tortuose vie …che la politica segue per far sentire il suo influsso sull’amministrazione della giustizia” mettendo in pericolo la separazione dei poteri, in particolare fra giustizia e politica “che di quella separazione costituisce il cuore pulsante”. In un suo discorso alla Costituente, Calamandrei disse: “La magistratura deve essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa indipendenza è la condizione suprema perché la giustizia non diventi strumento di fazione o di vendetta politica.” Ad accompagnare questa convinzione, una sua famosa citazione: “Quando per la porta del tribunale entra la politica, la giustizia esce dalla finestra.” La posizione di Calamandrei e di gran parte dei padri e delle madri costituenti fu contraria alla proposta di far dipendere il PM dal potere esecutivo (Governo), per evitare la politicizzazione dell’azione penale. Calamandrei si oppose alla separazione delle carriere tra giudici e PM, sostenendo che entrambi dovessero far parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (come poi sancito dall’art. 104 della Costituzione). In sintesi, per Calamandrei il PM è un magistrato a tutti gli effetti, inamovibile e indipendente, distinguendosi dai giudicanti non per appartenenza a un corpo diverso, ma solo per la diversità di funzioni: ciò che sostiene in Elogio dei Giudici scritto da un avvocato del 1959. Piero Calamandrei Di fronte a tutto questo, perché allora il Fronte del Sì continua a tirare in ballo i loro nomi? Pensa che i cittadini siano così ignoranti a tal punto da dagli in pasto delle mezze verità, senza contestualizzazione, su questi illustri uomini di cultura istituzionale e politica? Evidentemente sì. Le argomentazioni ex auctoritate – come ha scritto Gustavo Zagrebelsky nell’introduzione alla guida al Referendum di Marco Travaglio – sono proprio funzionali a questo: dare in pasto mezze verità dando l’illusione ai cittadini di essere informati, dando l’illusione di sapere senza conoscere niente. Far passare il messaggio che “lo volevano loro (n.d.a: Falcone, Matteotti, Calamandrei, Vassalli)” significa chiudere la discussione prima ancora che inizi, come se bastasse evocare alcune figure importantissime della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità di questa riforma pasticciata. Attribuire le volontà contorte della Riforma Nordio a Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei non è solo storicamente falso, ma una scorciatoia retorica, una fallacia logica, un enorme sofisma laddove la falsificazione dell’argomentazione è intenzionale. Il Fronte del Sì e la destra sono in malafede quando usano queste strategie di comunicazione distorta: sono un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il pensiero di Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non hanno mai espresso. La Riforma Nordio va discussa nel merito senza pregiudizi e non giustificata ex auctoritate. Si sta parlando di questa riforma con le sue scelte precise: il sorteggio, l’Alta Corte, la nuova composizione degli organi disciplinari, il diverso equilibrio tra politica e magistratura di cui la “separazione delle carriere” – positiva o negativa che sia – è solo lo sfondo dei contenuti di questa riforma… e nemmeno così troppo trasparente. Per concludere è interessante che la destra oggi non citi Paolo Borsellino, grande magistrato antimafia nonchè fondatore e membro di Magistratura Indipendente – corrente di destra moderata e conservatrice dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) – , il quale invece era un oppositore convinto della separazione delle carriere. Nel suo libro Oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino) Borsellino affermava: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i ‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni”. Come ha dichiarato suo fratello, Slavatore Borsellino: “Il timore di Paolo Borsellini era che venisse alterata l’indipendenza della magistratura: pensava che una separazione delle carriere avrebbe potuto portare i magistrati sotto l’inflluenza del potere politico”. Ai votanti l’ardua sentenza…   (1) Nel sistema processuale penale e nell’esercizio dei poteri assegnatigli in particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913. (2) In una intervista che rilasciò a Mario Pirani de La Repubblica il 3 ottobre 1991, in cui si parlava della riforma Vassalli e del nuovo Codice di Procedura Penale, Giovanni Falcone dichiarò: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.   Altre fonti: https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3393-la-magistratura-e-lindipendenza-in-memoria-di-giacomo-matteotti-introduzione-paola-filippi https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3264-indipendenza-dei-giudici-e-riforme-della-giustizia-ai-tempi-dellomicidio-matteotti-uno-sguardo-alle-pagine-di-cento-anni-fa-della-rivista-la-magistratura-simone-pitto Lorenzo Poli
March 20, 2026
Pressenza
L’unitarietà dei magistrati non è stata voluta dal fascismo
La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro. Sebbene sia stata divulgata come uno dei punti focali della Riforma Nordio, la separazione delle carriere è solo un punto marginale della riforma. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente. Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi. Ad oggi i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.500 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possano cambiare ben 7 articoli della Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. Nonostante l’inconsistenza della modifica, è interessante ripercorrere la bufala narrativa di chi afferma – oggi – che l’unitarietà dei magistrati era stata voluta dal fascismo, tacciando di incoerenza la sinistra per la sua opposizione alla separazione delle carriere. iniziamo col dire che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri in Italia sono unite dal 1865, oltre 60 anni prima dell’avvento del fascismo. Già nello Stato liberale, l’ordinamento giudiziario del 1865 (Regio Decreto n. 2626) inquadrava giudici e pubblici ministeri come appartenenti allo stesso ordine, sebbene le loro carriere venivano definite “parallele e distinte” tra giudici e pubblici ministeri con possibilità di passaggio tra le funzioni. Con l’arrivo del fascismo, tutto cambiò. Il regime intervenne soprattutto sul piano politico, puntando a subordinare ogni istituzione allo Stato. L’ascesa di Benito Mussolini si accompagnò fin dall’inizio all’attacco contro le forme di aggregazione sociale: lo squadrismo colpì sindacati, cooperative, case del popolo e organizzazioni democratiche. Questa strategia venne poi tradotta in norme, con la repressione delle associazioni e delle libertà collettive. In questo clima, nel 1925 l’Associazione Generale Magistrati Italiani (AGMI), antenata dell’attuale ANM, si sciolse per evitare di essere trasformata in un organismo controllato dal governo. Meno di dieci anni dopo, nel 1934, l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista divenne obbligatoria anche per i magistrati. In questo contesto, comunque, la magistratura non era indipendente, già da prima dell’avvento di Mussolini e delle sue camicie nere. Giudici e pubblici ministeri erano parte dell’apparato statale, funzionari sottoposti al potere del ministro della giustizia. Se è vero che già nel 1907, il CSM non era un organo autonomo, ma operava sotto il controllo del Guardasigilli, e dunque del governo, è altrettanto vero che il fascismo rafforzò questa impostazione, coerentemente con una concezione autoritaria dello Stato. Se nel 1921 si era introdotta una parziale elettività del CSM, con alcuni dei componenti votati dai magistrati tra i magistrati, appena due anni dopo, nel 1923, il governo fascista da poco insediato ripristinò la nomina governativa di tutti i membri del Consiglio superiore della magistratura (con l’art. 151 del R.D. 2786/1923). L’ordinamento giudiziario fascista si fonda nella soggezione della magistratura al potere politico. Solo trascurando questo fatto può nascere l’equivoco che oggi alimenta la narrazione del Fronte del Sì secondo cui “l’unità delle carriere sarebbe un’eredità del fascismo”: una bufala che arriva da una lettura estremamente superficiale delle parole del ministro fascista Dino Grandi. Quando, nel 1941, venne approvata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, il governo fascista quindi non inventò l’unificazione delle carriere, si limitò a conservare la disciplina dell’Italia postunitaria. Gli articoli 4 e 69 del Regio decreto n. 12 del 1941, infatti, rispecchiano gli articoli 6 e 129 del Regio decreto n. 2626 del 1865. La legge sull’ordinamento giudiziario del 1865 li qualificava come funzionari dello Stato, e poneva il pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo: questo assetto non fu introdotto, né cambiato, dal fascismo con la riforma del 1941. In altre parole, non si tratta di una rottura, ma di una continuità con l’impianto precedente. Per capire da dove nasce l’equivoco sulle dichiarazioni di Dino Grandi, e sull’attribuzione al fascismo dell’unificazione delle carriere, basta leggere la relazione illustrativa alla legge sull’ordinamento giudiziario, presentata nel 1941. Spiegando il motivo per cui si è scelto di conservare l’unitarietà dell’ordine giudiziario, il ministro Dino Grandi fascista sottolineava infatti come una scelta diversa non sarebbe stata politicamente concepibile, alla luce del superamento “della distinzione, fondamentalmente erronea, tra i poteri dello Stato”. Il tema centrale, allora, era la separazione delle carriere (cioè una scelta tecnica sul modello processuale), quanto la negazione della separazione dei poteri. Dino Grandi afferma esplicitamente che l’autogoverno della magistratura è incompatibile con lo Stato fascista, perché non possono esistere organi indipendenti dal potere sovrano. Nel fascismo, nessuno deve poter fermare il governo dalla sua volontà, nemmeno il potere giudiziario, che invece in democrazia è chiamato ad applicare la legge nei confronti di chiunque (governanti compresi). L’eredità del fascismo è il desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la Costituzione antifascista ha rifiutato. Nel 1946, prima ancora della nascita della Repubblica: con il Regio decreto legislativo 511 del 1946 si iniziò a ridurre il potere governativo sulla magistratura e, in particolare, sul pubblico ministero. La modifica è terminologica e decisiva: il pubblico ministero non agì più sotto la “direzione” (un concetto che implica obbedienza) del Ministro ma sotto la sua “vigilanza”. Il dibattito nell’Assemblea Costituente proseguì nella costruzione dell’indipendenza del potere giudiziario e, più in generale, nel delineare un sistema istituzionale incardinato sulla separazione dei poteri. Nel definire la magistratura come un “ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri”, l’articolo 104 della Carta non si limita quindi alla dichiarazione di principio, ma mira a rendere effettiva questa promessa attraverso l’istituzione di un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che, pur mantenendo lo stesso nome del passato, diverge in maniera determinante dall’esperienza fascista. Non è infatti un organo soggetto al Ministero della Giustizia, ma è un organo autonomo, indipendente dagli altri poteri dello Stato: tutto l’opposto del modello autoritario e corporativista previsto dal fascismo.   Per ulteriori info: Revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura A.S. n. 1353, 30 gennaio 2025: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1443762.pdf Lorenzo Poli
March 17, 2026
Pressenza
Referendum #2 | Tre finalità perverse di una controriforma costituzionale – di Luigi Ferrajoli
Questa campagna referendaria sta svelando l’intima essenza di questo governo: la sua straordinaria capacità di imbrogliare l’elettorato raccogliendone il consenso nei confronti di finalità totalmente non dichiarate. Quella che viene proposta al referendum è una riforma sgangherata – lo smembramento insensato in tre organi diversi del Consiglio Superiore della Magistratura – e proprio per [...]
March 12, 2026
Effimera
NO, NO, NO e poi NO! (Il referendum del 22 marzo) – di Effimera
La raccolta delle firme promossa da 15 persone libere da ogni soggezione a partiti o a organizzazioni politiche istituzionali ha segnato una svolta in questa vicenda, cogliendo di sorpresa non solo l’arrogante governo in carica e la sua opposizione assopita, ma anche la comunicazione in tutti i suoi variegati segmenti (stampa, televisione, network, ogni [...]
March 10, 2026
Effimera
Referendum giustizia, un NO per salvare e ristabilire la democrazia contro le derive autoritarie
Premesse Secondo quanto disposto dall’art. 138 Cost., le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (nella prima è sufficiente la maggioranza semplice, come per tutte le leggi). Qualora nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3, alcune minoranze – 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 Consigli regionali, 500.000 elettori – possono richiedere che sia il popolo, tramite “referendum straordinario” senza quorum, a decidere se la legge entrerà effettivamente in vigore. Dato che nel processo di approvazione parlamentare non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna Camera, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione italiana, sono state raccolte le firme necessarie alla richiesta di indizione del referendum costituzionale. Dopo una petizione ufficiale che ha superato il quorum delle 500.000 firme, il Governo ha stabilito che il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ordinaria si terrà domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026. Si tratta del quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana che ha come oggetto il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, noto nel dibattito pubblico come “Riforma Nordio”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 2025. Il testo della riforma, presentato il 13 giugno 2024, avente come oggetto la revisione del Titolo II e del Titolo IV della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana, mira a introdurre due elementi chiave: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). I punti salienti sono: – Carriere separate: i magistrati saranno divisi in due ordini, giudicante e requirente, con percorsi distinti e senza possibilità di interscambio, salvo eccezioni limitate. – Doppio CSM: nasceranno due organi di autogoverno – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. – Metodo del sorteggio: un terzo dei componenti dei due CSM sarà selezionato tramite sorteggio da liste di professori di diritto e avvocati con oltre 15 anni di attività; i restanti due terzi saranno estratti tra magistrati giudicanti e requirenti. – Funzioni del nuovo CSM: gestione di assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali. La competenza disciplinare sarà invece affidata a un nuovo organismo. – Introduzione nuovo organo denominata Alta Corte Disciplinare: composta da 15 membri (magistrati, avvocati e professori di diritto), avrà il compito di giudicare sulle condotte disciplinari dei magistrati. Una riforma costituzionale della giustizia a colpi di “maggioranza” Dal punto di vista formale il percorso di approvazione della legge costituzionale di riforma della magistratura è stato sostanzialmente corretto, anche se va segnalata come un’anomalia il fatto che la proposta sia venuta dal governo, anziché dal Parlamento, e che nemmeno una virgola di tale proposta sia stata cambiata nel corso del dibattito parlamentare, che dunque è risultato sostanzialmente inutile. L’anomalia consiste in ciò: poiché la Costituzione contiene le regole che disciplinano le basi del vivere comune, la sua modifica dovrebbe essere discussa 7dall’organo che rappresenta l’insieme del popolo italiano, il Parlamento, e non decisa dal governo che è espressione solo di una parte. Purtroppo, è stata ignorata la saggezza con cui statisti come Calamandrei o De Gasperi, solo per fare due nomi, invitavano con le parole e con i fatti a far sì che il governo non interferisse nelle vicende costituzionali. Oltretutto, oggi la parte governativa, che pure gode dell’appoggio della maggioranza assoluta dei parlamentari in entrambe le Camere, non è tale in forza della maggioranza dei voti espressi dagli elettori. Per essere più precisi, a causa della legge elettorale, l’attuale maggioranza ha il 59% dei seggi alla Camera e il 56% dei seggi al Senato. Ma alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 aveva ottenuto, nel suo complesso, il 44% dei voti, corrispondenti grosso modo a 12 milioni di votanti, a fronte di 14 milioni di voti per l’opposizione e circa 17 milioni di astenuti. In parole povere, un governo che rappresenta meno del 23% degli elettori, ha cambiato la Costituzione a colpi di maggioranza e lo ha fatto tramite di un disegno di legge presentato non dal Parlamento, ma dalla presidente del Consiglio. Se dal punto formale il procedimento è legittimo, dal punto di vista sostanziale una minoranza ha imposto uno stravolgimento costituzionale. Una riforma ispirata alla “separazione delle carriere” del Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli, “venerabile” della P2  Nel 1994, l’attuale Ministro Carlo Nordio firmava un appello per difendere l’indipendenza della magistratura, diceva no alla separazione delle carriere, sì all’unicità della giurisdizione come garanzia di giustizia eguale per tutti. Oggi, da ministro della Giustizia, firma la riforma che introduce proprio quella separazione. Il suo è un cambio di idea, ma anche un cambio di fronte. La sua “riforma” non è né tecnica né tantomeno neutrale, ma l’attuazione strategico-politica di un progetto eversivo, partorito oltre 40 anni fa nelle stanze opache della Loggia P2. Nel Piano della P2 c’erano tutti gli ingredienti: indebolire il Parlamento, addomesticare la stampa, normalizzare i sindacati, sottomettere la magistratura al controllo governativo. Una contraddizione in termine anche solo pensare che un piano politico scritto da massoni aspiranti golpisti nel 1977 possa essere il moto regolativo di una riforma costituzionale della magistratura di un governo di un Paese, come l’Italia, che si presuppone essere una democrazia. In realtà sembra proprio così. Il Piano di Rinascita Democratica – rinvenuto il 4 luglio 1981 in un doppiofondo della valigia di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio Gelli, scritto nel lontano 1977 – è il documento di carattere politico in cui Gelli e la P2 esplicitano gli interventi che vorrebbero fare su ogni parte della Costituzione dopo un eventuale colpo di Stato militare contro la Repubblica italiana. Sebbene si autodefinisca “democratico”, nulla ha di democratico e, tra gli obiettivi a medio e lungo termine, vengono citati i suggerimenti sull’ordinamento giudiziario, tra cui compare la separazione delle carriere. A pagina 3 si legge: ” Provvedimenti istituzionali a1) Ordinamento giudiziario I. Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione – articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici); Riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile”.  Separare per comandare: come se Gelli fosse ancora vivo oggi, a dettare l’agenda. La separazione delle carriere e dei Csm ritorna nel programma elettorale di Forza Italia del 2001 (partito fondato dal piduista Silvio Berlusconi), del 2006 e del 2008 (Pdl), nella controriforma della giustizia Alfano del 2009, nel governo guidato da Giorgia Meloni. Affermava Licio Gelli nel 1981: “Il punto fondamentale è il controllo del potere esecutivo sulla magistratura da raggiugere con la separazione delle carriere”. La riforma del Ministro Nordio sembra proprio realizzare il sogno del massone golpista Licio Gelli. Chi giura di servire la giustizia non può servire un altro padrone: il progetto piduista della restaurazione dell’autorità va a scapito delle libertà. Quella libertà che la Costituzione ha costruito con le cicatrici del fascismo, ora viene erosa articolo dopo articolo. In nome della sicurezza, della rapidità, della guerra alle “toghe rosse”. Un copione vecchio, scritto nei sotterranei dell’eversione, e oggi messo in scena da un governo post-fascista. La separazione delle carriere è l’atto finale di una strategia golpista. La classe politica di oggi non sopporta più i magistrati che indagano sul potere. E allora li divide, li isola, li rende dipendenti con la scusa del contrasto alla politicizzazione della magistratura. Oggi, con la scusa dell’efficienza, della meritocrazia, della “fine delle correnti”, si tagliano i nervi alla magistratura. La magistratura – come voluto prima da Gelli, poi dai tentativi della destra berlusconiana e in seguito da Nordio – deve diventare impotente, addomesticata, prona (ovviamente con i potenti). Un giudice senza un Pm libero è un giudice zoppo; mentre Pm sotto gerarchia politica è un Pm asservito. Questa è la verità. E il cittadino, che già non è uguale davanti alla legge, è più esposto davanti al potere. Nordio è la persona perfetta per presentare questa riforma: non è un ministro qualsiasi il volto rassicurante di una controriforma autoritaria. Chi meglio di un ex magistrato – che critica ferocemente i colleghi – può scardinare la magistratura? Chi meglio di un uomo che ha indossato la toga per decenni per toglierla, sputarci sopra e consegnarla al potere politico? Il suo mantra – “rendere la magistratura indipendente da se stessa” – è la formula perfetta per consegnarla all’esecutivo: una colonizzazione istituzionale e un’interferenza sistematica dell’esecutivo nel potere giudiziario. Obiettivo della riforma non è la separazione delle carriere, ma indebolire la magistratura La riforma è stata divulgata come separazione delle carriere in sè, ma questo è non il suo obiettivo principale. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente. Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi. Ciò fa sì che i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.000 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possa cambiare la Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro. Stiamo parlando di un’assurdità in termine logici: una persona studia 6 anni giurisprudenza e, pur avendo la possibilità di provare l’esperienza sia come PM sia come giudici – in quanto i percorsi di studi rimangono uguali – non potrebbero più farlo. Se fosse una riforma seria con fondamenta solide, Nordio dovrebbe avere la decenza almeno di spiegare il senso e infine spingere per una riforma delle facoltà di giurisprudenza, pensando percorsi di studi diversi per giudici e PM. Ma questo non solo è illogico e ulteriormente assurdo, ma francamente stupido essendo che la giurisprudenza è una materia unica: chiunque viene formato in tale settore, scegli per forza ed inevitabilmente il suo percorso, pur sapendo come funziona l’intera macchina giudiziaria. L’obiettivo principale della riforma costituzionale di Nordio è bene altro. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha denuncia il rischio di “indebolimento dell’indipendenza della magistratura”, sostenendo che la riforma possa isolare i pubblici ministeri e aumentare l’influenza della politica sull’organo di autogoverno. Per la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati: “La riforma costituzionale approvata oggi toglierà garanzie ai cittadini, questa è la nostra principale preoccupazione. Ed è chiaro che l’intento di questa riforma sia quello di avere una magistratura addomesticata e subalterna, che rinunci al proprio compito di controllo di legalità”.  “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero” – ha dichiarato Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone. Se Falcone e Borsellino fossero vivi, caro Ministro Nordio, oggi denuncerebbero il nuovo Piano. Il ridimensionamento dell’indipendenza del potere giudiziario attuata mediante l’indebolimento della magistratura, divisa in due corpi separati e gestita da due Consigli superiori ridotti a organi meramente burocratici, è un cambiamento di assetto giudiziario. La modifica della disciplina costituzionale della magistratura non accelera il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, non rende la giurisdizione più efficiente, né più resistente nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini a fronte dei possibili abusi di poteri pubblici o privati. In conclusione, siamo in presenza di un mutamento istituzionale profondo, una vera “riforma epocale” che concorre con altre riforme a demolire i tratti salienti dell’ordinamento repubblicano cancellando i lasciti della resistenza. Il sogno di Licio Gelli si potrebbe avverare da un momento all’altro. In un periodo in cui già fatichiamo a guardare al nostro Paese come democrazia – ma piuttosto come una post-democrazia che pur mantenendo gli aspetti formali viene spogliata dei suoi aspetti sostanziali – è fondamentale fare argine contro le continue derive autoritarie in nome dei valori della nostra Costituzione antifascista e contro ogni sopruso.   Per informazioni per il NO alla Riforma costituzionale della giustizia: Separazione carriere e nuovo Csm. Cosa prevede la riforma costituzionale – Opuscolo ANM Vademecum per il No alla riforma della magistratura PICCOLO VADEMECUM SULLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» 25 DOMANDE & RISPOSTE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – opuscolo ANPI Lorenzo Poli
January 29, 2026
Pressenza
Firmiamo per fermare Meloni – di Effimera
È partita la raccolta firme promossa da un comitato autonomo di giuristi e attivisti sindacali perché si tenga un referendum per cancellare la legge di modifica costituzionale in tema di giustizia varata dal governo Meloni (si veda n. 295 del 20 dicembre 2025: la Cassazione ha comunicato di avere ricevuto in data 19 dicembre 2025 [...]
December 23, 2025
Effimera
La riforma della giustizia: un attacco alla democrazia e alla separazione dei saperi
Disabituatə a capire cosa sia la politica, rimaniamo disorientatə di fronte alle scelte che dall’alto irrompono sulla nostra realtà sociale. Il coinvolgimento della cittadinanza è minimo e la politica appare distante, come se le decisioni restassero chiuse nei palazzi istituzionali. Tuttavia le cittadine e i cittadini sono portatori di diritti e di interessi legittimi e comprendere che la realtà è eminentemente politica significa riconoscere i rischi e i pericoli legati a determinate riforme, leggi o scelte politiche. > Per esercitare davvero questo ruolo serve un’educazione politica di base, > radicata nei luoghi della formazione, per evitare che la politica diventi un > surrogato burocratico. Infatti una politica ridotta a mera amministrazione > genera apatia e distanza. Mentre fare politica significa occuparsi dei bisogni > delle persone e assumersi la responsabilità etica di decisioni orientate al > bene comune. Possiamo affermare ciò per chi ha promosso la riforma della giustizia? Il disegno di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa, intitolato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, rispecchia ciò che può essere definito agire in nome della responsabilità pubblica? La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 30 ottobre scorso, e la Corte di Cassazione ha accolto le quattro richieste di referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Da cittadine e cittadini è importante comprendere cosa si andrà a votare e le conseguenze di questa riforma sulla tenuta democratica dello Stato, sulla Magistratura e più in generale sulla Costituzione. I rischi e le minacce che oggi gravano sulla nostra forma di governo ci chiamano ad assumerci la responsabilità di difendere e preservare l’impianto costituzionale. IL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA Il fascismo, proseguendo la tradizione dello Stato monarchico aveva concepito la Magistratura come un organo controllato dal potere politico, prevedendo che il Pubblico ministero dipendesse dal Governo. Oggi l’obiettivo è devitalizzare la Costituzione e attribuire alle maggioranze politiche il potere di indicare discrezionalmente alle procure quali procedimenti trattare e quali accantonare per farli cadere in prescrizione. Il disegno di legge Nordio vorrebbe modificare la Costituzione nella parte dedicata alla Magistratura intaccando alcuni principi cardini che l’Assemblea Costituente pose come inderogabili. Tuttavia uno degli obiettivi dichiarati dalla destra, dai governi Berlusconi fino a oggi, è stato quello di riportare il potere giudiziario sotto il controllo governativo. La caccia alle toghe “rosse” è sempre stato un obiettivo di queste forze reazionarie che non hanno mai accettato la Costituzione. > Il disegno di legge vuole impedire alla Magistratura di intromettersi nelle > questioni del potere e suggerirle quali reati perseguire e quali no. La riforma è l’ultimo tassello di una serie di interventi volti a porre sotto controllo il potere giudiziario: dal decreto sicurezza che introduce 19 nuovi reati, orientati contro specifiche categorie, all’eliminazione del reato di abuso d’ufficio, ai limiti alle intercettazioni preventive che rende più difficile perseguire reati gravissimi o attivare nuovi percorsi d’indagine, come ad esempio quelli inerenti le stragi avvenute in Italia, comprese quelle del 1992-1993 su cui nuovi filoni d’inchiesta sono in atto. I temi su cui ruota la proposta sono: la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e l’istituzione di una nuova Corte disciplinare che assumerà gran parte delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura attuale. La Costituzione ne uscirebbe pesantemente rimodulata per quanto riguarda l’indipendenza e l’autonomia del potere giudiziario con la conseguenza di mettere in serio pericolo lo Stato di diritto, la separazione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. PIANI DI RINASCITA DEMOCRATICA «Il punto fondamentale è il controllo del potere esecutivo sulla magistratura, da raggiungere con la separazione delle carriere». Così si leggeva nel Piano di Rinascita Democratica della loggia massonica P2. Il fine era spezzare l’indipendenza della magistratura e trasformare i Pubblici ministeri in strumenti del potere politico. Oggi, a più di 40 anni di distanza, quello stesso disegno ritorna ripulito, ma uguale nella sostanza. Il sogno di Gelli e Berlusconi sembra avverarsi. Infatti il ministro degli esteri Antonio Tajani ha affermato che: «con la riforma della giustizia si compie un grande sogno perseguito con tenacia dal Presidente Berlusconi e da Forza Italia. Un sogno di libertà e di garanzie per i cittadini». Su questo versante è nota la battaglia di Berlusconi, tessera numero 1816 della Loggia massonica P2, che screditò a più riprese l’operato della Magistratura, facendo della legge uno strumento di difesa privata. Secondo il governo un Pubblico ministero, come magistrato indipendente sottoposto solo alla legge per principio costituzionale, è pericoloso, perché ha la stessa cultura giuridica dei magistrati giudicanti. L’insofferenza nei confronti della Magistratura risponde a una necessità politica: ridurre l’autonomia dell’azione penale e avvicinare la magistratura requirente al potere politico. Che la riforma della Magistratura sia un tema caro alla destra è risaputo; che il potere esecutivo vuole essere libero di operare senza limiti è invece alquanto pericoloso per la tenuta democratica dello Stato e per l’impianto costituzionale. L’impianto normativo delineato rappresenta l’ennesimo esempio di come il governo Meloni voglia tagliare i fili con l’antifascismo, la Resistenza, la Costituzione e la cultura democratica; elementi imprescindibili a cui ancorarsi di fronte a una deriva autoritaria che si sta diffondendo nel Paese. LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E IL CSM Punto fondamentale della riforma è la separazione delle carriere tra organi giudicanti (giudici che emettono sentenza) e organi requirenti (Pubblici ministeri e i procuratori che coordinano le indagini e rappresentano l’accusa). I promotori affermano che la riforma garantirebbe maggiore imparzialità, perché verrebbe meno la vicinanza di categoria che influenza le decisioni dei magistrati giudicanti. Chi si oppone, denuncia un tentativo di limitare l’autonomia dei magistrati rispetto al potere politico. In verità le carriere di Pm e giudice sono già separate: la riforma Cartabia del 2022 ha imposto che il passaggio da una funzione all’altra possa accadere soltanto una volta entro nove anni dalla prima assegnazione; a oggi i magistrati che hanno scelto di farlo sono meno dell’1%. La separazione delle carriere è uno specchietto per le allodole utile a concretizzare lo smembramento dell’organo giudiziario. > Il dato rilevante è che nei Paesi dove le carriere sono separate, i Pm sono > quasi sempre sottoposti al controllo politico e di conseguenza viene meno > l’obbligatorietà dell’azione penale. La separazione delle carriere come prevista dalla riforma sarà funzionale a sdoppiare l’organo di autogoverno della Magistratura: il Consiglio Superiore della Magistratura. Dato che verrebbero a crearsi due carriere separate, esse finirebbero per dipendere da organi direttivi differenti, con il risultato di minare l’indipendenza e l’autonomia, oltre a generare due percorsi opposti e potenzialmente conflittuali all’interno dell’amministrazione della giustizia. Così facendo controllare l’azione dei Pm e dei giudici sarà più semplice e di conseguenza gli organi requirenti potranno essere sottoposti più facilmente a una pressione esterna. Inoltre per gli organi requirenti e giudicanti si prevede l’abrogazione del sistema elettivo e la sua sostituzione con un sistema di estrazione a sorte. Questo metodo potrebbe condurre al sorteggio di tutti o quasi tutti giudici e PM vicini o iscritti a una singola corrente oppure quasi tutti giudici e PM provenienti dallo stesso territorio o da uno stesso ufficio. Infine l’aumento dei componenti laici (eletti dal Parlamento), da un terzo fino al 50%, all’interno degli organi divisi per funzioni condurrebbe a un preoccupante sconfinamento del potere politico sulla Magistratura. > L’ultimo punto controverso della riforma è l’istituzione di un organo > disciplinare: l’Alta Corte. Questa andrà a sottrarre la funzione disciplinare > al CSM. I rischi riguardano anche la sua composizione interna poiché potrebbe > riservare posti esclusivamente a magistrati di legittimità (come i componenti > della Corte Suprema di Cassazione), rischiando di minare il principio di > autonomia della magistratura. LA STORIA CI INSEGNA A DUBITARE DEL POTERE La riforma sulla separazione delle carriere odierna riprende uno dei punti centrali del Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli. Questa analogia non può essere derubricata come dettaglio tecnico poiché la riforma appare una prosecuzione di quella visione di rinascita che la P2 voleva imporre per rovesciare lo Stato. Nordio stesso ha dichiarato che: «l’opinione di Gelli era giusta». Detto ciò, vale la pena ricordare che Licio Gelli e la Loggia Massonica P2 sono stati riconosciuti dalle ricostruzioni storiche e dalle indagini giudiziarie come i finanziatori e i soggetti responsabili dei piani eversivi e delle stragi che hanno caratterizzato l’Italia nel dopoguerra, almeno fino a quella della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Dire che la riforma non è un problema significa ignorare da dove arrivano certe idee e cosa volevano davvero produrre. Vuol dire trattare come neutrale ciò che neutrale non è mai stato, perché influenzato da una visione antidemocratica. Sottovalutare questi segnali significa non conoscere la storia del Paese. Disegni come questi somigliano troppo a quelli di chi voleva un Paese più controllato e meno libero. È in atto un colpo di mano spacciato per riforma tecnica, che tende a riscrivere i rapporti tra la magistratura e il potere che essa esercita e gli altri poteri dello Stato. Il serio rischio di compromettere l’autonomia e l’indipendenza dell’organo giudiziario e l’equilibrio dei poteri, secolare principio della nostra democrazia, è più che una realtà. Come la storia ci insegna, l’opera di degenerazione della democrazia è un processo che fa apparire come legittima la progressiva erosione dello Stato di diritto e l’equilibrio dei poteri. L’elemento preoccupante è che in primavera si voterà su una questione tanto delicata, ma di cui le forze politiche, che dovrebbero difendere la Costituzione, non si stanno occupando. Questo Paese ha un grave problema con la memoria. E senza memoria, non c’è democrazia. Non c’è giustizia. Non c’è futuro. La copertina è di Massimiliano Calamelli (Flickr) SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo La riforma della giustizia: un attacco alla democrazia e alla separazione dei saperi proviene da DINAMOpress.
December 12, 2025
DINAMOpress
FOCUS GIUSTIZIA: LA RIFORMA, LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, IL REFERENDUM. ANALISI, COMMENTI E PUNTI DI VISTA
Il 30 ottobre 2025 il Senato ha approvato – con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni – la riforma costituzionale della giustizia proposta dal ministro Nordio e fortemente voluta dal governo Meloni. Dopo il quarto e ultimo passaggio parlamentare, il testo ha quindi ottenuto il via libera auspicato dalla maggioranza, tuttavia per essere approvato in via definitiva, visto il mancato raggiungimento di una maggioranza dei due terzi, occorre passare per un referendum popolare confermativo. Sarà la Suprema Corte a indicare i termini e i contorni precisi di questo quesito referendario che, con tutta probabilità, già in primavera chiederà a cittadine e cittadini italiani di esprimersi su un tema, quale quello della giustizia, tutt’altro che semplice in assoluto e, nello specifico, molto tecnico. Al centro della riforma, infatti, spicca la proposta di separazione delle carriere tra giudici e magistrati e la conseguente creazione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) con membri sorteggiati. Proposte che stanno già facendo molto discutere. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, a emergere sono due piani, tanto distinti quanto compenetrati: da un lato, quello che afferisce alla forma e alla sostanza giuridica di questa proposta di riforma, dall’altro un piano strettamente politico e sociale. Proprio per sviscerarli, e per capire di più su quella che già si preannuncia una lunga campagna referendaria, Radio Onda d’Urto sta raccogliendo opinioni, commenti, posizionamenti e punti di vista da parte di addetti ai lavori e non. Le interviste verranno mandate in onda, due a due, ogni lunedì mattina, alle ore 12, all’interno dello spazio approfondimenti con un focus dedicato. Di seguito le puntate già trasmesse: * 24 NOVEMBRE 2025: le interviste a Domenico Gallo, già magistrato e già presidente di sezione di corte Cassazione e a Gianluca Vitale, co-presidente del Legal Team italia e del neonato Gap – Giuriste e giuristi, Avvocate e avvocati per la Palestina Ascolta o scarica * 17 NOVEMBRE 2025: gli interventi di Mirko Mazzali, avvocato e membro del direttivo delle Camera Penale di Milano e di Nicola Cannestrini, avvocato penalista e refente italiano dell’ong Fair Trials International Ascolta o scarica * 10 NOVEMBRE 2025: le interviste a Fabio Marcelli, Giurista di diritto internazionale e co-presidente del CRED – Centro di Ricerca ed elaborazione per la democrazia e a Davide Steccanella, avvocato del foro di Milano Ascolta o scarica Tutti gli interventi in ordine alfabetico: * Nicola Cannestrini, avvocato penalista e refente italiano dell’ong Fair Trials International Ascolta o scarica * Domenico Gallo, già magistrato e già presidente di sezione di corte Cassazione Ascolta o scarica * Fabio Marcelli, Giurista di diritto internazionale e co-presidente del CRED – Centro di Ricerca ed elaborazione per la democrazia Ascolta o scarica * Mirko Mazzali, avvocato e membro del direttivo delle Camera Penale di Milano Ascolta o scarica * Davide Steccanella, avvocato del foro di Milano Ascolta o scarica * Gianluca Vitale, co-presidente del Legal Team Italia e del neonato Gap – Giuriste e giuristi, Avvocate e avvocati per la Palestina Ascolta o scarica
November 24, 2025
Radio Onda d`Urto