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Ancora su Modifiche NTA e tutela del Paesaggio della Capitale
Tra le richieste che abbiamo di nuovo inviato alle Consigliere e ai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina riguardo la delibera delle controdeduzioni alle osservazioni sulle modifiche alle Norme Tecniche del Piano Regolatore, abbiamo aggiunto una richiesta di emendamento che riguarda sempre l’Art.16, Beni tutelati dalla Carta per la Qualità, a un comma, il 3 bis, inserito in sede di adozione della Delibera da parte dell’Assemblea Capitolina. Pur condividendo l’obiettivo di facilitare, incrementando, l’utilizzo di impianti più sostenibili dal punto di vista energetico, pensiamo che tale obiettivo debba armonizzarsi con quello, di rilievo costituzionale, della tutela del Paesaggio, un bene immateriale che è nostro dovere preservare. Il comma 3 bis recepisce la normativa per la realizzazione di pannelli solari, impianti fotovoltaici e relativi annessi. Non abbiamo obiezioni al fatto che, nel caso di edifici censiti in Carta per la qualità e nelle Morfologie, tali impianti possano essere installati anche sulle coperture in piano, purchè non visibili dall’esterno (luoghi pubblici e privati) senza acquisire il parere della Sovrintendenza: Riteniamo invece che non possa essere ammessa l’installazione di simili impianti sui tetti a falda inclinata e in particolare sui tetti in tegole e coppi che caratterizzano le coperture degli edifici storici (edifici cnsiti e morfologie) e che (ferme restando le indicazioni inserite “ad ogni buon fine” nel comma 3bis) debba essere comunque richiesto il parere preventivo della Sovrintendenza. Pena la perdita della visuale “storicizzata” dei “tetti di Roma” o lo scempio dei casali agricoli della Campagna Romana. In rosso le richieste avanzate EMENDAMENTO ART: 16 COMMA 3-bis. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d)*, gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle seguenti indicazioni: a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno essere installati su spazi diversi dalle coperture degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di stoccaggio e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; c. in caso di coperture inclinate andrà richiesto il parere della Sovrintendenza Capitolina di cui al comma 10 del presente articolo, e comunque: – i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili dall’esterno e dai punti di vista panoramici; – i pannelli dovranno essere installati in modalità parzialmente integrata, ovvero con la stessa inclinazione della falda, o in modalità totalmente integrata ovvero con il piano dei pannelli al di sotto del piano tegole; – i serbatoi di stoccaggio non possono essere posizionati sulle coperture; – i pannelli non potranno essere posizionati in maniera da compromettere il normale deflusso e raccolta delle acque meteoriche dal tetto; – il manto di copertura deve essere lasciato libero per almeno 1 metro in corrispondenza del colmo, della gronda e dei bordi laterali della falda del tetto; d. la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei già menzionati edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete interni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti non dovranno essere visibili dall’esterno e dai punti di vista panoramici o dovranno essere opportunamente schermati. vedi anche Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – Delibera controdeduzioni 12 giugno 2026 modificati comma 1 2. 3 5 lett. b) 6 8 9 10 (> Vai all’Art. 16 modificato dalla Proposta di deliberazione del 12 6 2026) Gruppo Urbanistica e Paesaggio Carteinregola Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 16 luglio 2026 NOTE (*)Art. 16 comma 1 Lett. a), c) e d) (TESTO 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026)) 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e  nei connessi sistemi informativi messi a disposizione da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.
July 17, 2026
carteinregola
Delibera modifiche NTA del PRG: colpo di scena (forse rientrato)
(MA SIAMO SEMPRE IN CAMPAGNA ELETTORALE) Il 13 luglio 2026 la Regione Lazio ha inviato una lettera al Comune di Roma, chiedendo di sospendere l’approvazione definitiva della Proposta di Deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni alla delibera adottata nel dicembre 2024 con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore (1). Il Comune le ha risposto sul sito istituzionale (2), senza pubblicare il testo della lettera regionale, annunciando che “continuerà secondo il calendario stabilito”, a partire dalla seduta del giorno successivo, cioè il 16 luglio. Poi però il 16 luglio l’Assemblea non ha trattato la delibera, rinviando a giovedì 23 luglio 2026. Sul sito istituzionale è quindi comparso un nuovo comunicato, che informa di un incontro tra le strutture tecniche di Roma Capitale e della Regione Lazio che si è tenuto la stessa mattina prima dell’Assemblea, e annuncia un “tavolo interistituzionale tra Comune e Regione”, convocato dall’Amministrazione regionale martedì 21 luglio, “per analizzare il testo delle Norme tecniche di attuazione controdedotte“ (3) La questione riguarda il ruolo regionale nell’approvazione delle varianti urbanistiche comunali(4): nel novembre 2022, pochi mesi prima delle elezioni regionali, la Regione Lazio, con alcuni commi della Legge di stabilità regionale (5), ha conferito a Roma Capitale funzioni urbanistiche in materia di approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale che non comportassero “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, nel qual caso sarebbe rimasta “ferma l’applicazione delle ordinarie procedure“, cioè l’approvazione regionale della variante. Il 4 marzo 2025 la Regione guidata dal centrodestra di Francesco Rocca, aveva dato “l’accertamento positivo” alla delibera adottata nel dicembre 2024 dall’Assemblea capitolina, ritenendo che non comportasse “modifiche della caratteristiche essenziali” delle NTA vigenti, nonostante tali modifiche riguardassero 62 articoli e circa 250 commi. Invece nella lettera del 13 luglio 2026 inviata ora al Comune, la Regione ha osservato che il testo destinato all’approvazione definitiva – quello della Proposta di deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni- è molto diverso da quello della delibera adottata. Gli articoli che sono stati modificati dopo l’adozione del 2024, in seguito alle osservazioni di soggetti terzi, ma in molti casi anche alle modifiche apportate dagli stessi uffici comunali (6) sono 44, per 103 commi, ma quasi tutte modifiche riguardano commi già precedentemente modificati. Per queste modifiche la Regione Lazio ha comunicato nella lettera che intende riservarsi una nuova valutazione sull’applicazione della legge del 2022 rispetto al perimetro delle prerogative urbanistiche trasmesse a Roma Capitale per le varianti, e nel frattempo ha chiesto al Comune di sospendere l’iter di approvazione, di sottoporre la nuova delibera all’ “obbligatorio procedimento di verifica regionale“, e di procedere alla ripubblicazione, cioè a una nuova a raccolta di osservazioni dei cittadini interessati riguardanti il testo ulteriormente modificato dalle controdeduzioni. Alcune considerazioni a margine. 1) LA REGIONE SI ACCORGE SOLO ORA CHE SI TRATTA DI UNA  SOSTANZIALE REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE Come fin dall’inizio evidenziato da Carteinregola e altre associazioni, queste modifiche alle Norme tecniche non sono affatto, come sostenuto fino a poco tempo fa dai suoi promotori e sostenitori, semplici adeguamenti, semplificazioni o chiarimenti per scongiurare i contenziosi, ma un importante provvedimento urbanistico che cambia di molto l’impostazione del 2008, in alcuni casi migliorandone gli aspetti di interesse pubblico, in altri – per Carteinregola particolarmente rilevanti – peggiorandoli, a favore di una preoccupante estensione degli interventi ammissibili per favorire l’iniziativa privata a discapito dell’interesse pubblico.. Basti confrontare quanto descritto nella prima proposta approvata dalla Giunta nel 2023 (7) con le iperboliche definizioni utilizzate dal Sindaco Gualtieri nella presentazione della Proposta di Delibera definitiva organizzata dal Partito Democratico il 13 luglio in Campidoglio alla vigilia del suo approdo in Aula: “Nuove NTA, per una città più giusta e più moderna“ (8). Laddove la relazione del 2023 evidenziava che “…occorre, pertanto, procedere ad una attualizzazione e revisione mirata dell’impianto normativa del vigente Piano, al fine di correggerne ed aggiornarne i riferimenti di legge in esso contenuti e al fine di restituire un testo delle NTA vigenti di diretta ed univoca interpretazione aggiornato secondo ai nuovi principi disciplinari della rigenerazione urbana …” il Sindaco ha più volte parlato di una “grande riforma” che prosegue nel solco della stagione urbanistica del PRG del Sindaco Veltroni. Difficile sostenere a questo punto che la delibera non comporti la “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, anche se l’intervento regionale è sicuramente tardivo, rispetto all’inspiegabile catalogazione delle modifiche precedenti come “poco rilevanti”. 2) SE ERA UN RIFORMA URBANISTICA, ROMA CAPITALE AVREBBE DOVUTO VARARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E PARTECIPAAZIONE DEI CITTADINI Da questo punto di vista appare ancora più evidente l’inadeguatezza della comunicazione e della condivisione con la cittadinanza di tale riforma, che fin dall’inizio come Carteinregola avevamo più volte chiesto che fosse oggetto di una campagna informativa, con assemblee pubbliche portate avanti insieme ai Municipi (9). Invece non c’è stato nessun dibattito pubblico, all’infuori delle numerose riunioni della Commissione Urbanistica, che tuttavia sono rimaste nel ristretto abito degli addetti ai lavori, non fosse altro che per le competenze tecniche necessarie a comprendere le problematiche affrontate in quella sede e soprattutto le ricadute delle scelte in atto. Nell’happening in Campidoglio, come in una sorta di rimozione collettiva, si è detto che la Delibera è stata oggetto di un processo condiviso e partecipato con i cittadini e con i Municipi. Facciamo presente che sulla prima proposta di modifica delle NTA del 2023 i Consigli dei Municipi II, III, IX, X, XII e XIV non hanno espresso alcun parere (10), e che in ogni caso la delibera licenziata dalla Giunta è poi stata profondamente modificata in sede di Assemblea capitolina: circa 80 commi modificati, senza contare le ulteriori modifiche su quelle della Giunta.A breve faremo una verifica di quante osservazioni inviate dai Municipi siano state effettivamente recepite nella Delibera definitiva in approvazione, ma a una prima sommaria ricognizione risultano ben poche. A partire dalle richieste avanzate dal I Municipio, che ci sembrano per lo più ignorate, nonostante i ringraziamenti della Presidente al citato evento. 3) COSA HA FATTO DELL’URBANISTICA QUESTA MAGGIORANZA REGIONALE Stupisce l’iniziativa della Regione Lazio, visto che, come detto, nel marzo 2025 ha dato il via libera alla Delibera adottata nonostante le consistenti modifiche alle NTA, ma soprattutto stupisce che manifesti la preoccupazione per il mancato “rinnovato adempimento partecipativo”  in quanto “la pubblicazione e la facoltà di osservare [cioè di mandare osservazioni NDR] costituiscono l’unico canale di emersione degli interessi dei privati e della collettività“. Noi teniamo a ricordare la strenua e perdente battaglia che abbiamo portato avanti contro la Proposta di legge regionale 171 (11), oggi Legge LR 12/2025, che ha sdoganato moltiplicazioni di cubature, cambi di destinazione, abitabilità di soffitte e cantine, approvata dell’attuale maggioranza di centrodestra ignorando le obiezioni poste dalla società civile e dalle opposizioni (12), forse uno dei peggiori provvedimenti urbanistici del Lazio, insieme allo sciagurato precedente del Piano Casa della Presidente Polverini e del suo assessore Ciocchetti. Una legge cementifera contro il Paesaggio e l’ambiente, alla quale, va riconosciuto alla Giunta Gualtieri e all’Assemblea capitolina, Roma ha tempestivamente posto i limiti che erano stati concessi ai comuni (13). Quindi l’iniziativa regionale non è detto che vada nella direzione di un miglioramento per l’interesse pubblico. Anzi. 4) CHI DECIDE IL GOVERNO DEL TERRITORIO Il Presidente Rocca ha già espresso dei dubbi sull’ avvalersi della legge che ha introdotto l’autonomia regionale differenziata, che riconosce alle Regioni che ne facciano richiesta poteri legislativi esclusivi su materie oggi concorrenti stato -regioni, tra cui il Governo del territorio, cioè l’urbanistica (14). Contemporaneamente il Presidente ha fatto parte di un tavolo Governo- Roma Capitale – Regione Lazio che ha lavorato sul Disegno di legge “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale”, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 aprile scorso, con l’astensione del Partito Democratico (15), nonostante la riforma fosse fortemente voluta dal Sindaco Gualtieri. Tale riforma costituzionale prevede il passaggio dei poteri legislativi su 11 materie, in cui è compreso il governo del territorio, da materie concorrenti Stato/Regione Lazio a materie concorrenti Stato/Roma Capitale, per quanto concerne il territorio comunale. Non è chiaro a questo punto quale sia l’obiettivo della maggioranza regionale, o perchè abbia fatto questo repentino voltafaccia. 5) QUALCHE DOMANDA Non è nostra consuetudine esercitarci in dietrologie, ma la battaglia senza esclusione di colpi in vista delle prossime elezioni nazionali e comunali si è annunciata da tempo a sta entrando sempre più nel vivo. Si è visto anche nella kermesse capitolina sulla Delibera delle NTA con la regia del Partito Democratico (8), dove le regole urbanistiche che incidono sulla vita della città e dei cittadini, e sulla tutela del nostro patrimonio collettivo, sono diventate essenzialmente una medaglia da appuntarsi al petto e una chiamata a raccolta della maggioranza di governo della città per serrare i ranghi in vista della sfida elettorale, mentre sul fronte regionale e nazionale la collaborazione del Modello Giubileo pare svaporata dall’avvcinarsi della primavera del 2027. Ecco, campagna elettorale permettendo, vorremmo una classe politica – nazionale, regionale, comunale, municipale – che si preoccupasse dei cittadini facendo scelte di merito e non di convenienza politica. Roma e i romani se lo meriterebbero. 16 luglio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinrgeola@gmail.com vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali NOTA (1) VEDI Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni al voto dell’Assemblea Capitolina (2) (dal sito di Roma Capitale 14 luglio 2026(> vai alla pagina) Norme Tecniche Attuazione PRG: Roma Capitale invia risposta tecnica a Regione Roma Capitale ha trasmesso alla Regione Lazio una nota di risposta alla richiesta di sospendere la trattazione della proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Nella risposta l’Amministrazione Capitolina ribadisce la correttezza dell’iter seguito e conferma la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa per la prosecuzione dell’esame della delibera da parte dell’Assemblea Capitolina, che continuerà secondo il calendario stabilito, a partire dalla seduta di domani. Nella nota di risposta l’Amministrazione capitolina evidenzia in particolare che: •    la Regione Lazio si è già espressa sulla variante in sede di adozione, ritenendo che essa non incidesse sulle caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale. Le modifiche intervenute nel corso dell’iter non hanno alterato quell’impianto né le finalità della variante, che restano quelle di aggiornare e coordinare le Norme Tecniche di Attuazione alla normativa sopravvenuta, senza modificare le scelte pianificatorie già assunte;  •    le osservazioni formulate dagli uffici costituiscono un ordinario strumento istruttorio finalizzato al coordinamento normativo, all’adeguamento tecnico, alla correzione di errori materiali e al miglioramento della chiarezza del testo, senza introdurre nuove scelte urbanistiche né incidere sull’assetto sostanziale del Piano;  •    le integrazioni derivanti dal confronto con la Soprintendenza recepiscono prescrizioni e indicazioni connesse alla tutela del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico della città, assicurando la piena conformità della variante al quadro normativo vigente, senza modificare l’impianto sostanziale del provvedimento. (3) vedi sito istituzionale 16 luglio: Norme tecniche attuative PRG: incontro Roma Capitale e Regione Lazio (4) ASKA NEWS Roma, Regione Lazio a Campidoglio: stop a voto su Norme tecniche. Si chiede di valutare la ripubblicazione dell’atto (5) LR n. 19/2022 – art. 9, commi 61 e seguenti) VEDI SITO REGIONE LAZIO Funzioni urbanistiche attribuite ai comuni Le funzioni che vengono conferite, ai sensi della suddetta legge, a seguito della sottoscrizione della convenzione riguardano: * l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, inclusa l’approvazione di progetti di opere che costituiscono variante agli strumenti urbanistici; * l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 22/1997 * l’approvazione delle varianti di cui agli artt. 4, commi 1 e 5, e 6 bis della l.r. 36/1987 * l’approvazione delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017 * l’approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli artt. 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 * l’approvazione delle deliberazioni previste agli artt. 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017 * l’approvazione della variazione dello strumento urbanistico di cui all’art. 8, comma 1, del d.P.R. 160/2010 * l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del d.P.R. 327/2001 * l’approvazione dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’art. 71 della l.r. 38/1999 * l’approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all’art. 6 della legge 122/1989 * l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R. 380/2001. ART.19 commi da 61 a 68      Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti 61.  Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63. 62.  Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, garantendo idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate per trenta giorni presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso; nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.(14) 63.  Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. 64.  Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione: a)  dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione; b)  delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987; c)  della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall’assenso della Regione; d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50 bis della l.r. 38/1999; e)  dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); f)  del programma urbano dei parcheggi di cui all’articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); g)  delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 65.  Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione. 66.  Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.(15) 67.  L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse. 67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.(16) 67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dall’articolo 49 dello Statuto.(16) 67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite: a)  qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite; b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma 67 ter, in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.(16) 68.  Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull’ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare: * a)  separazione di funzioni rispetto all’autorità procedente; * b)  adeguato grado di autonomia; * c)  competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. 9 novembre 2022 Il Consiglio regionale del Lazio approva il collegato alla legge di stabilità 2022 con 32 voti favorevoli e 11 contrari, che contiene le norme che riguardano l’urbanistica, che attribuiscono a Roma Capitale nuove competenze in materia di pianificazione e sulla valutazione ambientale strategica. Stesse competenze in materia di pianificazione urbanistica sono attribuite ai Comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore a 50mila abitanti. 23 novembre 2022 La giunta Gualtieri approva la Deliberazione n. 433 Funzioni in materia urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 comma 61 e seguenti. Presa d’atto del conferimento a Roma Capitale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. Scarica la delibera 22 dicembre 2022 La Giunta capitolina approva la delibera Funzioni in materia urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 comma 61 e seguenti. Presa d’atto del conferimento a roma capitale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. (Protocollo N. 38485 del 22/12/2022) scarica 28 dicembre 2022 La Giunta regionale approva la delibera con la convenzione scarica Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1249 Funzioni in materia urbanistica attribuite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19. Approvazione dello schema di convenzione con Roma capitale. 4 marzo 2025 con una nota la Direzione Regionale Urbanistica del Lazio conferma che l’iter di approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma potrà proseguire con modalità semplificata: l’atto firmato dai dirigenti della Pisana è stato protocollato il 12 febbraio, praticamente subito dopo essere stato ricevuto dal Comune, stabilendo che la variante non comporta modifiche alle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale e quindi non sarà necessario applicare le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, in particolare l’articolo 66 bis della Legge Regionale 38/1999. vedi anche Roma Roday 5 marzo 2025 Piano regolatore di Roma, neanche la Regione è più un ostacolo. Rocca dà l’ok alle modifiche di Gualtieri di Valerio Valeri (6) sepre Aska News: …Secondo la Regione Lazio, il testo oggi in Aula “differisce in misura estesa e diffusa da quello adottato con la Dac n. 169/2024 e a suo tempo trasmesso a questa Direzione, per effetto sia del recepimento di osservazioni accolte o parzialmente accolte, sia di numerosissime osservazioni d’ufficio (che si sostanziano in ripensamenti di codesta amministrazione sul contenuto della variante), queste ultime neppure riconducibili all’apporto partecipativo dei soggetti interessati”. IL nuovo passaggio in Regione, prima dell’approvazione finale, sarebbe, così, determinato da il dato stesso, obiettivo e incontestabile, della sopravvenuta difformità tra il testo verificato e il testo che si intende approvare”. (7)PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione Relazione 13 giugno 2023 Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione Allegato A alla Proposta di Deliberazione 13 giugno 2023 (8) (9) vedi i nostri articoli/letteree: Modifiche al PRG: no all’approvazione senza informazione e partecipazione 2 aprile 2024 Minimo Sindacale (modifiche al Piano Regolatore senza dibattito con la città) 25 novembre 2024 (10) i Consigli dei Municipi VII, VIII, XI, XIII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole; il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario i Consigli dei Municipi I, IV e V, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni; (11) VEDI 26 settembre 2024 Carteinregola invia alla Commissione Urbanistica regionale Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte 10 giugno 2025 Carteinregola invia ai consiglieri regionali del Lazio le osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica (scarica il PDF )vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025 (12) 16 /17 luglio 2025 All’alba del 17 luglio la PL 171 è definitivamente approvata con 26 voti favorevoli e 8 contrari. (vedi Nell’indifferenza generale il centrodestra del Lazio cambia – in molto peggio – le regole dell’urbanistica (ma salva i cinema chiusi) Il centro destra fa marcia indietro sulle norme che permettevano trasformazioni delle sale cinematografiche chiuse in strutture commerciali e quant’altro, e sulle prerogative urbanistiche di Roma e dei capoluoghi di provincia (ferma restando l’incognita della versione finale della Legge dopo le modifiche introdotte dagli emendamenti, restano tutte le altre modifiche normative devastanti, a cui si aggiunge un emendamento last minute della Giunta che inserisce le normative sulla trasformazione dei seminterrati in abitazioni, negozi e uffici. scarica il resoconto stenografico 31 luglio 2025 La Proposta di legge 171 è pubblicata sul BUR – N 63 con la denominazione Legge LR 12/2025 ed è pubblicata sul sito regionale Scarica LR 12/2025 Legge 12/2025 Art. 1    Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana) Vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 (pubblicate il 2 dicembre 2025) (13) vedi 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina approva la 230ª Proposta (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025 Scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata l’approvazione arriva dopo un animato confronto con le opposizioni di centro destra con i voti, oltre che dalla maggioranza, anche dei consiglieri di alcune opposizioni, Azione, Italia Viva e M5S (vedi L’Assemblea Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana ) Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 prima parte Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 seconda parte (14) vedi 23 agosto 2025 Intervenendo al Meeting di Rimini che ha al centro il tema dell’autonomia differenziataAutonomia l presidente del Lazio Rocca è intervenuto sollevando dubbi sull’autonomia differenziata «Mantenere il principio di solidarietà nel Paese» (15) vedi La Lettera/appello della società civile alle istituzioni affinchè non sia approvata la modifica costituzionale in materia di Roma Capitale 4 giugno 2026
July 17, 2026
carteinregola
Di chi è Torino? Al Sereno Regis, un incontro per parlarne
Un nuovo Piano Regolatore che non promuove i servizi pubblici né tutela il verde pubblico ma densifica ancora le aree già sature di abitanti, indifferente all’emergenza abitativa ma che prevede nuovi milioni di metri cubi di cemento quando esistono invece migliaia di alloggi vuoti. E che rinuncia al potere di governo del territorio da parte del Comune in favore del potere dei privati. Le parole prevalenti nel nuovo Piano sono investimenti, privato, messa a valore: non una parola su servizi per la cittadinanza, sulla città degli ultimi e su quella tra le più inquinate d’Europa. Come avevamo già messo in rilievo il 20 maggio https://torino2027.blogspot.com/2026/05/scriviamo-un-milione-di-osservazioni.html e l’8 maggio scorsi https://torino2027.blogspot.com/2026/05/il-piano-va-veloce-ma-senza-i-cittadini.html per l’ennesima volta la Giunta e il Consiglio comunali di Torino prendono in modo non trasparente decisioni importanti che impattano su noi cittadin*, sul nostro diritto a una buona qualità della vita, al verde, alla salute. Torino 2027 ritiene che i cittadini e le cittadine di Torino devono essere mess* a conoscenza del disegno di città che va concretizzarsi come conseguenza delle decisioni del Comune sul nuovo Piano Regolatore, quello di una città distante dai bisogni degli abitanti e invece vicina a chi cerca investimenti lucrosi. L’incontro pubblico del 1 luglio vuole contribuire a rendere consapevole la cittadinanza di cosa sta accadendo o accadrà e per farlo sono state invitate persone che, dal punto di vista delle rispettive esperienze, possono evidenziare aspetti e problemi non semplici da rinvenire nella voluminosa e difficile da comprendere documentazione di cui il piano è composto. Ma come sempre la consapevolezza non è sufficiente, occorre anche agire. Torino 2027 condivide e sostiene le iniziative dal basso che comitati, movimenti, gruppi, associazioni e cittadin* singol* stanno portando avanti sollecitando dall’esterno l’amministrazione comunale a confrontarsi pubblicamente sul nuovo Piano Regolatore e a fornire risposta pubblica alle numerose osservazioni arrivate al suo progetto preliminare. Sarà però anche importante che le istanze emerse dal basso sulle questioni contenute nel nuovo Piano possano essere rappresentate direttamente nel Comune: per questo vogliamo impegnarci affinché alle prossime elezioni amministrative del 2027, alle quali vogliamo prendere parte, una rappresentanza possa essere eletta nel Consiglio Comunale, portando al suo interno le istanze della cittadinanza e riportando al suo esterno quanto succede “nella stanza dei bottoni”. L’incontro Di chi è Torino? il nuovo Piano Regolatore, tra bene comune e speculazione è organizzato per mercoledì 1 luglio 2026, ore 17.30 presso il Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 Torino. Interverranno: Maria Teresa ROLI (Italia Nostra) Cosa nasconde il nuovo Piano Regolatore di Torino Alessandro VOLPI (Università di Pisa), in collegamento video Le mani della grande finanza sulle città Paolo BERDINI (Urbanista), in collegamento video Trasformazioni urbane e consumo di suolo Sarà possibile seguire i lavori dell’incontro anche da remoto: https://us06web.zoom.us/j/87947687589?pwd=vwUSSzHHewuSuxb0Ym1HxK2JflFULz.1 Redazione Torino
June 30, 2026
Pressenza
Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina
Il 12 giugno 2026 la Giunta Gualtieri ha approvato la Proposta di delibera di controdeduzioni relative alla variante delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008 (1). Le Norme Tecniche di Attuazione contenute nel PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. L’11 dicembre 2024 l‘Assemblea Capitolina aveva adottato la variante con le modifiche alle Norme Tecniche (2), che riguardava circa 62 articoli e un totale di circa 250 commi modificati, abrogati o aggiunti al PRG vigente. Modifiche che Carteinregola aveva analizzato sollevando numerose obiezioni, alcune che erano state oggetto di emendamenti approvati dall’Assemblea Capitolina, altre ignorate (3) e poi diventate oggetto delle osservazioni che la nostra associazione ha inviato agli uffici comunali (4). In questo anno e mezzo tutte le “1.075 osservazioni provenienti da associazioni, comitati, ordini professionali, gruppi consiliari, uffici di Roma Capitale, altri enti e singoli cittadini” sono state esaminate dagli uffici comunali per valutarne l’ammissibilità. Riferisce il comunicato comunale (1) che “si sono tenuti tavoli di confronto tecnico con tutti gli enti e le istituzioni competenti, in particolare con la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina, al fine di garantire un maggiore equilibrio e coerenza del testo, armonizzando le Norme con la normativa vigente e con le esigenze di tutela del patrimonio storico e paesaggistico della città“, uno dei temi su cui si erano addensate le critiche di molte associazioni e su cui faremo degli approfondimenti. La Delibera con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute approvata dalla Giunta è stata ora “trasmessa ai Municipi ed alla Commissione Urbanistica, per l’espressione del parere di competenza” in vista della “prossima approvazione in Aula Giulio Cesare” che “chiuderà l’iter amministrativo iniziato a fine 2024 e le nuove Norme Tecniche saranno pienamente attuative“. Sono stati ora inseriti nella sezione del sito comunale alla voce “ODG e Proposte dell’Assemblea Capitolina” gli atti approvati dalal Giunta, che si possono scaricare in calce. (AMBM) 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Deliberazione di A.C. n.169/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e dell’art.9 comma 61- 62 della L.R. n.19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI RC.2026.18126 1. RELAZIONE ALLE CONTRODEDUZIONI – ALLEGATI RC.2026.18126.A1 * 1.1 Quadro riepilogativo osservazioni * 1.2 Schede sintetiche delle osservazioni e delle controdeduzioni scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI 2. RELAZIONE OSSERVAZIONI D’UFFICIO RC.2026.18126.A2 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio RC.2026.18126.A3 scarica Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 18 giugno 2026 Vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia e materiali NOTE (1) Vedi sul sito istituzionale 12 giugno 2026 Piano Regolatore Generale, Giunta approva nuove norme tecniche attuative (2) Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vai alla sezione (in progress) con il confronto tra il testo delle NTA del 2008, quello della Delibera di Giunta del 13 giugno 2023, e quello adottato dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024 dopo l’approvazione di decine di emendamenti) (3) Norme tecniche del PRG: le modifiche da bocciare (per 7 e più buoni motivi) 8 aprile 2025 (4) Vai a Modifiche alle NTA del PRG: le osservazioni di Carteinregola 2025
June 18, 2026
carteinregola
Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
carteinregola
Milano e Torino sempre più vicine….@2
In Italia la crisi abitativa è strutturale: mancano case popolari, gli sfratti restano elevati e il governo come risposta ha introdotto nel Decreto Sicurezza un nuovo reato di occupazione arbitraria oltre che procedure di sgombero più veloci. In questo contesto abbiamo preso come esempio la Milano post Olimpiadi e Torino che è in procinto di vedere approvato il nuovo Piano Regolatore Generale. Dal capoluogo lombardo abbiamo sentito un compagno di OffTopic. Questa è l’intervista che ci ha concesso: https://www.offtopiclab.org/la-questione-san-siro-oltre-i-processi-un-discorso-politico-sullo-scontro-in-corso/ https://effimera.org/cartografie-del-potere-sulla-citta-a-proposito-del-terremoto-urbanistico-a-milano-di-elio-catania/ Per Torino invece abbiamo l’intervista di Andrea dell’Assemblea “Un altro piano per Torino”. A seguire tutta la puntata di Metix Flow, compresa la seguente play list: 01 – A certain ratio – “Always In Love” 02 – A place to bury strangers – “You got me” 03 – Bad dreems – “Cuffed & collared” 04 – The Clash – “Junco Partner” 05 – Bench press – “Baby Steps” 06 – Butthole surfers – “Jet Fighter” 07 – Black Lips – “Modern Art” 08 – Black Lips – “Sx Sx Sx Men” 09 – Interpol – “No Big Deal” 10 – Jake o’s farm – “Minimal Network” 11 – Jay Retard – “I know a place”
April 19, 2026
Radio Blackout - Info
Milano e Torino sempre più vicine….@0
In Italia la crisi abitativa è strutturale: mancano case popolari, gli sfratti restano elevati e il governo come risposta ha introdotto nel Decreto Sicurezza un nuovo reato di occupazione arbitraria oltre che procedure di sgombero più veloci. In questo contesto abbiamo preso come esempio la Milano post Olimpiadi e Torino che è in procinto di vedere approvato il nuovo Piano Regolatore Generale. Dal capoluogo lombardo abbiamo sentito un compagno di OffTopic. Questa è l’intervista che ci ha concesso: https://www.offtopiclab.org/la-questione-san-siro-oltre-i-processi-un-discorso-politico-sullo-scontro-in-corso/ https://effimera.org/cartografie-del-potere-sulla-citta-a-proposito-del-terremoto-urbanistico-a-milano-di-elio-catania/ Per Torino invece abbiamo l’intervista di Andrea dell’Assemblea “Un altro piano per Torino”. A seguire tutta la puntata di Metix Flow, compresa la seguente play list: 01 – A certain ratio – “Always In Love” 02 – A place to bury strangers – “You got me” 03 – Bad dreems – “Cuffed & collared” 04 – The Clash – “Junco Partner” 05 – Bench press – “Baby Steps” 06 – Butthole surfers – “Jet Fighter” 07 – Black Lips – “Modern Art” 08 – Black Lips – “Sx Sx Sx Men” 09 – Interpol – “No Big Deal” 10 – Jake o’s farm – “Minimal Network” 11 – Jay Retard – “I know a place”
April 19, 2026
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Milano e Torino sempre più vicine….@1
In Italia la crisi abitativa è strutturale: mancano case popolari, gli sfratti restano elevati e il governo come risposta ha introdotto nel Decreto Sicurezza un nuovo reato di occupazione arbitraria oltre che procedure di sgombero più veloci. In questo contesto abbiamo preso come esempio la Milano post Olimpiadi e Torino che è in procinto di vedere approvato il nuovo Piano Regolatore Generale. Dal capoluogo lombardo abbiamo sentito un compagno di OffTopic. Questa è l’intervista che ci ha concesso: https://www.offtopiclab.org/la-questione-san-siro-oltre-i-processi-un-discorso-politico-sullo-scontro-in-corso/ https://effimera.org/cartografie-del-potere-sulla-citta-a-proposito-del-terremoto-urbanistico-a-milano-di-elio-catania/ Per Torino invece abbiamo l’intervista di Andrea dell’Assemblea “Un altro piano per Torino”. A seguire tutta la puntata di Metix Flow, compresa la seguente play list: 01 – A certain ratio – “Always In Love” 02 – A place to bury strangers – “You got me” 03 – Bad dreems – “Cuffed & collared” 04 – The Clash – “Junco Partner” 05 – Bench press – “Baby Steps” 06 – Butthole surfers – “Jet Fighter” 07 – Black Lips – “Modern Art” 08 – Black Lips – “Sx Sx Sx Men” 09 – Interpol – “No Big Deal” 10 – Jake o’s farm – “Minimal Network” 11 – Jay Retard – “I know a place”
April 19, 2026
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Il nuovo piano regolatore di Torino
il 16 marzo è stato approvato il progetto preliminare del nuovo piano regolatore di Torino che introduce un cambiamento radicale: riduce il potere decisionale del consiglio comunale sull’uso del suolo, favorendo accordi diretti tra giunta comunale e privati. Alessandro Mancuso, insegnante e studioso di urbanistica, ci aiuta a ragionare su questi cambiamenti rispondendo ad alcune domande. Trovate qui sotto la diretta e la trascrizione dell’intervista. 1) A che punto si è della approvazione del nuovo Piano regolatore della città e che spazio viene dato per la coprogettazione civica? E le osservazioni? Quali sono le direttrici attorno cui si sviluppa il piano? Il 16 marzo 2026 è stato approvato il progetto preliminare del nuovo piano regolatore di Torino che introduce un cambiamento radicale: riduce il potere decisionale del consiglio comunale sull’uso del suolo, favorendo accordi diretti tra giunta comunale e privati. Questo rischia di limitare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, che potrebbero essere esclusi dalle decisioni.  La cosiddetta “regia pubblica” è evocata, ma senza strumenti chiari, e soprattutto il baricentro del processo sembra spostato verso la negoziazione tra amministrazione e operatori privati piuttosto che verso forme di partecipazione ampia dei cittadini. Anche il tema delle osservazioni non è trattato, e questo rafforza l’impressione che il piano, pur dichiarandosi inclusivo, sia costruito più come dispositivo tecnico-strategico che come processo realmente aperto, dove la partecipazione incide in modo sostanziale sulle scelte. Il piano si sviluppa attorno a una serie di direttrici che non sono più quelle tradizionali della zonizzazione rigida, ma piuttosto sistemi strategici e narrativi che organizzano la città per ambiti e vocazioni. Emergono chiaramente alcune linee forti: da un lato il ruolo dell’accessibilità come criterio guida della densificazione, dall’altro la costruzione di grandi sistemi urbani tematici-ambientali, sportivi, produttivi e dell’innovazione  che si appoggiano a infrastrutture e polarità già esistenti o previste. A queste si affianca l’uso delle Figure di Ricomposizione Urbana e delle aree di trasformazione, che funzionano come dispositivi flessibili per attivare processi di rigenerazione selettiva, insieme a un forte richiamo al mix funzionale e alla produzione di valore pubblico. 2)Molti commenti indicano il nuovo piano regolatore come necessario dopo il precedente che ha guidato la città nella transizione post-industriale. Possiamo parlare di questo processo come qualcosa di davvero concluso? Il piano mostra chiaramente che quel processo è ancora in corso, ma si è trasformato. Non siamo più nella fase in cui la città deve semplicemente riconvertire aree dismesse o uscire dalla crisi industriale; siamo piuttosto in una fase successiva, in cui la città viene riorganizzata attraverso logiche di valorizzazione, attrattività e competizione. Le grandi strategie su Mirafiori, Porta Susa o corso Marche indicano che la riconversione produttiva non è finita, ma continua sotto nuove forme legate all’innovazione, alla tecnologia e ai servizi avanzati, come quello legato alla società dell’”Aerospace” di Leonardo. Inoltre, la transizione appare tutt’altro che omogenea. Alcune parti della città sono fortemente investite da processi di trasformazione e valorizzazione, mentre altre restano ai margini, con il rischio di una crescente polarizzazione. In questo senso, più che conclusa, la transizione post-industriale sembra essersi evoluta in una nuova fase in cui la questione centrale non è più solo il riuso degli spazi, ma la distribuzione dei benefici e dei valori generati da queste trasformazioni. Ed è proprio su questo punto che il piano appare più debole. 3) La questione dell’uso transitorio sembra centrale e sembra preannunciare continui processi di rivalorizzazione dello spazio pubblico. Ci spieghi nel dettaglio cosa significa? L’uso transitorio, pur non essendo esplicitamente tematizzato nel testo, è implicito nell’impostazione generale del piano e diventa quasi una conseguenza naturale della sua flessibilità. Si tratta, in sostanza, della possibilità di utilizzare temporaneamente spazi e aree in attesa della loro trasformazione definitiva. In un sistema in cui le trasformazioni non sono rigidamente determinate a priori ma si costruiscono nel tempo attraverso negoziazioni e progetti, l’uso transitorio diventa uno strumento per attivare questi spazi, renderli produttivi e inserirli in circuiti urbani anche prima che si definisca il loro assetto finale. Questa logica prefigura una città in continuo divenire, in cui lo spazio pubblico non è più una condizione stabile ma qualcosa che può essere ridefinito progressivamente. Tuttavia, proprio questa dimensione processuale introduce alcune criticità. Gli usi temporanei possono essere precari, reversibili e non garantiti nel lungo periodo, e spesso funzionano come strumenti di valorizzazione anticipata: rendono attrattive aree che poi vengono trasformate in modo più strutturato, talvolta con effetti di aumento dei valori immobiliari e di selezione sociale. In questo senso, l’uso transitorio non è solo una pratica innovativa, ma anche un dispositivo che può accompagnare processi di gentrificazione e di progressiva trasformazione economica e sociale degli spazi urbani. 4) Come si realizza la perequazione urbanistica in questo piano e come i privati entrano nella gestione dei servizi? La perequazione urbanistica, o meglio detta urbanistica convenzionata/contrattata è uno dei pilastri del piano e si basa sul principio di separare i diritti edificatori dalla proprietà fondiaria, redistribuendoli tra i proprietari in modo formalmente equo. Questo consente di trasferire e concentrare i diritti edificatori all’interno di determinati ambiti, entro i limiti della capienza urbanistica, introducendo un sistema molto più flessibile rispetto alla pianificazione tradizionale. Tuttavia, questa equità è soprattutto procedurale: garantisce una certa indifferenza tra proprietari, ma non affronta in modo efficace la questione della redistribuzione del valore generato dalle trasformazioni. È proprio qui che si inserisce il ruolo dei privati nella gestione dei servizi. Il piano affida in larga misura ai meccanismi perequativi e negoziali la realizzazione delle dotazioni pubbliche. I privati partecipano costruendo servizi, cedendo aree o contribuendo economicamente attraverso la monetizzazione, ma tutto ciò avviene all’interno di operazioni che devono essere economicamente sostenibili per loro. Inoltre, una parte dei servizi può essere realizzata su aree private ma assoggettate all’uso pubblico tramite convenzioni, introducendo una forma di ibridazione tra pubblico e privato. Questo sistema ha il vantaggio di ridurre il ricorso all’esproprio e di attivare risorse private, ma comporta anche rischi significativi. La produzione dei servizi diventa dipendente dalle dinamiche di mercato, con possibili squilibri tra le diverse parti della città, e lo spazio pubblico può assumere caratteri sempre più condizionati da logiche privatistiche. In assenza di meccanismi forti di controllo e di redistribuzione della rendita, la perequazione rischia quindi di funzionare più come strumento di legittimazione della valorizzazione immobiliare che come reale dispositivo di equità urbana.
Con la Fontana di Trevi a pagamento un altro pezzo di città pubblica diventa una merce  per i turisti
dall’opuscolo scaricabile dal sito di Roma Capitale Scriveva Tomaso Montanari nel 2017 a proposito dell’introduzione del pagamento del  biglietto per visitare il Pantheon: “Ha scritto Kant: «Tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito da qualcos’altro a titolo equivalente; al contrario, ciò che è superiore a quel prezzo e che non ammette equivalenti, è ciò che ha una dignità ». Il Pantheon deve avere un prezzo, o può continuare ad avere una dignità?” (1) Parole ancora più attuali ora che apprendiamo dal sito di Roma Capitale (2) che da febbraio si potrà accedere alla Fontana di Trevi pagando un biglietto di due euro (ma sarà gratis per residenti della città metropolitana).   L’iniziativa viene  giustificata con il sovraffollamento, i costi di manutenzione ecc (3)  dall’opuscolo scaricabile dal sito di Roma Capitale Così si introduce  un ulteriore tassello della mercificazione della città pubblica e della sua trasformazione a uso e consumo dell’iperturismo. Perché la Fontana di Trevi non è un museo chiuso, il cui accesso l’amministrazione può scegliere di rendere libero o a pagamento. E’ una piazza, uno spazio pubblico, un monumento che ci è stato lasciato in eredità da chi ci ha preceduto e che  è patrimonio dell’umanità, sito UNESCO come tutto il contorno del centro storico. E l’ esiguità  del biglietto – 2 euro – non riesce  a rendere meno odiosa l’operazione, perchè  è inaccettabile proprio  il concetto di fondo, che un bene collettivo e uno spazio pubblico possano essere trasformati in  una qualsiasi merce/servizio  con un  prezzo per accedervi. Oltretutto è anche un pericoloso precedente, che speriamo non venga esteso ad altri spazi pubblici monumentali da trasformare in spazi turistici a pagamento. Scelte che purtroppo trovano spesso consensi molto ampi ,per la mentalità sempre più diffusa che tutto quello che porta risorse alle casse pubbliche, in questo caso comunali, “sia cosa buona e giusta”, come se la tutela del patrimonio storico dovesse autofinanziarsi e non fosse uno dei più alti compiti a cui è chiamata la nazione, con l’articolo 9 della Costituzione: “la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione”. PI Piazza di Spagna 27 9 2025 foto ambm Ancora è aperta la ferita del cassone di vetro e metallo piazzato sui gabinetti pubblici di  Piazza di Spagna – a nulla è servito l’appello di associazioni e cittadini (4)  –  che ha dimostrato come nella scala di valori  di questa Amministrazione  troppo spesso il ricavo economico venga  prima della condivisione gratuita della bellezza. E proprio due giorni fa è stato approvato dal consiglio del I Municipio  il  Piano del Commercio, dove sono inserite anche le cosiddette “PIF”,  Postazioni Isolate Fisse, cioè le bancarelle degli ambulanti. Un lavoro senz’altro imponente e complesso, ma ci duole constatare che alcune delle postazioni inserite nel Piano erano  in zone di pregio del centro storico, nonostante, da quanto riferito dalla consigliera Naim, avessero avuto parere negativo delle Soprintendenze . Alcuni emendamenti proposti in extremis dalla consigliera Naim e dal consigliere Paluello per stralciare delle postazioni sono poi stati  approvati dalla maggioranza municipale, altri invece sono stati bocciati, compreso quello che eliminava la postazione di un banco alimentare a  Piazza dei Crociferi altezza civico 47,  proprio a pochi metri dalla  Fontana di Trevi (5).  PIF Piazza dei crociferi da Google maps Il combinato disposto di queste e altre iniziative, come il progetto di portare le navi da crociera a Fiumicino e milioni di turisti nella Capitale (con decine di pullman giornalieri) inserito dal Sindaco nel DPCM Giubileo (6),  il quadruplicamento della superficie massima di vendita (e di somministrazione) – da  250 mq a 1000 mq – nella città storica, compresi i tessuti medievali e rinascimentali, introdotto dalle modifiche alle Norme tecniche del Piano regolatore adottate  un anno fa dall’Assemblea Capitolina che spalanca le porte ai mega negozi (7), il nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico approvato sempre dall’Assemblea,  con  un consistente aumento della superficie occupata da tavolini e dehors (8),  i Fori Imperiali e un ampio perimetro circostante chiusi al pubblico per  sfilate di moda esclusive (9), dipingono un quadro assai fosco del destino della Capitale, e umiliano la dignità della sua storia. Anna Maria Bianchi Missaglia per osservazioni e precisazioni scrivere a laboraatoriocarteinregola@gmail.com 22 dicembre 2025 NOTE (1) vedi Tomaso Montanari su Pantheon a pagamento 14 gennaio 2017 (2) vedi comunicato in calce dal sito di Roma Capitale 19 12 2025 Nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti (3) vedi FONTANA DI TREVI il progetto di gestione 2026. (4) vedi L’appello: Nessuna nuova costruzione in Piazza di Spagna – Chi ama Roma non la ferisce 12 maggio 2025 vedi Per Gualtieri la bellezza di Piazza di Spagna non conta nulla 11 settembre 2025 (5) Vedi registrazione Consilgio Municipale del 18 dicembre 2025 (intervento consigliera Naim inizio penultimo video e successivamente in illustrazione emendamenti) (6) vedi Il porto crocieristico di Fiumicino, implicazioni per il sistema di mobilità di Roma di Pietro Spirito 5 dicembre 2025 vai a Progetto Porto turistico crocieristico di Fiumicino cronologia materiali (7) Vedi Modifiche NTA del PRG: una vittoria e una sconfitta (entrambe amare) 11 dicembre 2024 (8) vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 (9) vedi Sfilate di moda nei luoghi iconici della Capitale: Roma sempre più città dei ricchi e degli affari 17 luglio 2025 DAL SITO DI ROMA CAPITALE 19 12 2025 NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER I MUSEI E I MONUMENTI Roma introduce un nuovo sistema tariffario con l’obiettivo di favorire la tutela, sostenere la valorizzazione e promuovere l’accessibilità ai propri Musei Civici e ad alcuni dei suoi luoghi monumentali più iconici.  Questo nuovo sistema renderà gratuito l’accesso ai musei civici e ai monumenti di competenza di Roma Capitale per tutti i residenti della Città Metropolitana introducendo al contempo un ingresso a pagamento a due euro per turisti e non residenti alla Fontana di Trevi, con l’obiettivo di governarne i flussi, tutelare il monumento e migliorare la qualità della fruizione. La misura, che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2026, introduce un modello più equo, sostenibile e accessibile, rafforzando la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale capitolino, sempre più al centro dell’attenzione internazionale.  Oltre alla gratuità per la cittadinanza romana, il nuovo sistema tariffario ha l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità economica del sistema museale destinando le risorse aggiuntive alla manutenzione delle sedi e alla conservazione delle collezioni: il contributo richiesto ai visitatori diventa così anche uno strumento di corresponsabilità e di miglioramento complessivo dell’esperienza di fruizione Oltre alla Fontana di Trevi, diventeranno a pagamento altri cinque siti museali e monumentali fino ad oggi gratuiti. IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO  Ecco le novità del nuovo regime di tariffe, presentato oggi nella Sala Esedra del Marco Aurelio alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore al Turismo Alessandro Onorato, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e del sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce. * Musei attualmente gratuiti che diventano a pagamento per i non residenti *  Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco * Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese * Museo Pietro Canonica  Villa Borghese * Museo Napoleonico * Villa di Massenzio * Musei attualmente a pagamento che diventano gratuiti per i residenti di Roma e della Città Metropolitana * Musei Capitolini * Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali * Museo dell’Ara Pacis * Centrale Montemartini * Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio) * Area Sacra di Largo Argentina * Area archeologica del Circo Massimo * Museo di Roma a Palazzo Braschi * Museo di Roma in Trastevere * Galleria d’Arte Moderna * Musei di Villa Torlonia * Museo Civico di Zoologia * Musei che restano gratuiti per tutti * Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina * Museo di Casal de’ Pazzi * Museo delle Mura * Casa Museo Alberto Moravia ESCLUSIONI DALLA GRATUITÀ Restano esclusi dalla gratuità: eventi speciali e mostre temporanee in specifici spazi (Ara Pacis, Villa Caffarelli ai Musei Capitolini, sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi); spettacoli del Planetario; visite al bunker di Villa Torlonia; Circo Maximo Experience. FONTANA DI TREVI Qui il progetto di gestione 2026. L’introduzione della tariffa di accesso all’invaso della Fontana di Trevi deriva dalla sperimentazione avviata durante i lavori di manutenzione conclusi nel dicembre 2024, che ha consentito di raccogliere dati fondamentali sugli afflussi e di testare nuove modalità di fruizione per contrastare il sovraffollamento e tutelare il monumento.  La modalità sperimentata diventa ora permanente con l’introduzione di una tariffa di 2 euro per l’accesso al perimetro interno della fontana. Il sito registra una media di 30.000 accessi al giorno, con punte di 70.000, per un totale di oltre 9 milioni di visitatori l’anno. Gratuità e agevolazioni  L’accesso resterà gratuito per: residenti a Roma e nella Città Metropolitana (con documento di riconoscimento valido); possessori di MIC Card; persone con disabilità e accompagnatore; minori fino a 5 anni. L’orario di pagamento del ticket sarà dalle 9 alle 22. La tariffazione resterà in vigore anche la prima domenica del mese. Per migliorare la gestione dei flussi e la tutela del monumento saranno realizzati interventi migliorativi sulla recinzione, condivisi tra Sovrintendenza Capitolina e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. I lavori inizieranno il 2 gennaio e si svolgeranno esclusivamente in orario notturno. Biglietti I biglietti saranno acquistabili: presso 10 postazioni SmartPOS all’ingresso; online su fontanaditrevi.roma.it; nelle biglietterie del Sistema Musei, nei Tourist Infopoint e nei punti vendita convenzionati. Il biglietto è open, senza maggiorazioni di prevendita. Gli introiti saranno reinvestiti nella conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, anche in sinergia con gli interventi del programma Caput Mundi (Pnrr). MIC CARD Resta in vigore la Mic Card che verrà potenziata e diventerà sempre di più uno strumento per promuovere la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città. * Residenti non possessori di MIC Card * Accesso gratuito ai Musei Civici con documento di riconoscimento (senza saltafila). * Accesso gratuito e saltafila alla Fontana di Trevi con documento valido. *   Tariffa ordinaria per mostre temporanee ed eventi speciali. * Possessori di MIC Card * Accesso illimitato e gratuito ai Musei Civici. * Saltafila e preacquisto tramite app. * Tariffa ridotta per mostre temporanee ed eventi speciali.
December 22, 2025
carteinregola