Ddl “Antisemitismo”: una ragion di stato filoisraeliana per reprimere il dissenso
MEMORIA STRUMENTALIZZATA, DISSENSO CRIMINALIZZATO: PERCHÉ LA DEFINIZIONE IHRA
MINACCIA LA DEMOCRAZIA ITALIANA
Negli ultimi mesi, l’Italia è diventata uno dei laboratori più avanzati in
Europa per la trasformazione dell’antisemitismo — reale e gravissimo fenomeno da
combattere — in strumento di repressione politica. Dietro la retorica della
“difesa della memoria”, si sta costruendo un impianto normativo e culturale che
equipara critica a Israele, solidarietà con il popolo palestinese occupato, e
attivismo per i diritti umani a forme di odio razziale. Al centro di questa
deriva c’è la definizione IHRA dell’antisemitismo: un testo non giuridico,
politicamente orientato, adottato nel 2016 dall’International Holocaust
Remembrance Alliance e da allora promosso con crescente aggressività da governi,
istituzioni e lobby legate allo Stato di Israele.
UNA LUNGA STORIA
La screditata definizione di antisemitismo dell’International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) è sempre più utilizzata come strumento per reprimere
le critiche alle politiche di Israele, inclusa l’occupazione illegale, la
discriminazione razziale e atti che equivalgono a genocidio, nonché l’attivismo
fondato sui diritti umani e sul diritto internazionale. L’IHRA si inserisce in
una lunga traiettoria di protezione di Israele dalle responsabilità legali
ogniqualvolta le sue politiche di spossessamento e oppressione siano oggetto di
scrutinio internazionale. Dalle prime manovre retoriche degli anni Sessanta, al
discorso sul “nuovo antisemitismo” emerso negli anni Settanta e Ottanta, fino
all’adozione formale della definizione IHRA nel 2016, tali sforzi hanno
costantemente confuso la critica legittima a Israele con l’antisemitismo.
> Le accuse di antisemitismo come strumento di diplomazia politica si sono
> storicamente intensificate nei momenti di maggiore pressione internazionale su
> Israele per violazioni dei diritti umani.
Negli anni Sessanta, il ministro degli Esteri Abba Eban paragonò la richiesta di
ritiro dai territori occupati ai confini di Auschwitz, inquadrando il dibattito
in termini emotivi e delegittimando la critica internazionale. Negli anni
Settanta e Ottanta, con l’aumento dello scrutinio sulle politiche israeliane, si
affermarono le narrazioni sul “nuovo antisemitismo”, inizialmente rivolte contro
la sinistra occidentale e successivamente, dagli anni Duemila, anche contro
organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Rights
Watch.
In questo contesto si sviluppò la definizione operativa di antisemitismo che
sarebbe stata adottata dall’IHRA nel 2016, attraverso processi di redazione
guidati da gruppi di advocacy filo-israeliani che equiparano antisionismo e
antisemitismo e sopprimono il diritto all’autodeterminazione palestinese. Dopo
il 2014, in seguito all’operazione “Margine Protettivo” su Gaza, le accuse di
“nuovo antisemitismo” si intensificarono, colpendo in particolare il movimento
BDS (Boycott Divest Sanctions), descritto dal governo israeliano come
“antisemitismo sotto nuove vesti”.
SOPPRIMERE LA CRITICA ALL’APARTHEID E AL GENOCIDIO SU SCALA INTERNAZIONALE
Un esempio centrale della definizione IHRA — che qualifica come antisemita il
sostenere che Israele si sia costituito e continui a reggersi attraverso
politiche di stampo razzista — ha reso la definizione uno strumento privilegiato
per attaccare i rapporti che, dal 2021, sulla scia dei rapporti e delle analisi
della società civile palestinese, hanno descritto Israele come un regime di
apartheid, tra cui quelli di B’Tselem, Human Rights Watch e Amnesty
International. Tali rapporti sono stati respinti come antisemiti dalle autorità
israeliane e da organizzazioni a esse allineate, richiamandosi esplicitamente
agli esempi IHRA relativi alla “demonizzazione” e ai “doppi standard”.
Dopo il 2016, la definizione IHRA è stata adottata da numerosi governi e
istituzioni come strumento per limitare l’attivismo non violento, accademico e
studentesco in solidarietà con la Palestina. Nell’Unione Europea, la definizione
è stata approvata nel 2017 come risposta al “nuovo antisemitismo”, suscitando
però forti critiche da parte di ONG e reti per i diritti umani.
> Durante il genocidio a Gaza, la strumentalizzazione dell’IHRA è emersa con
> particolare chiarezza, anche attraverso il ruolo del Coordinatore UE per la
> lotta all’antisemitismo, che ha contribuito a proteggere Israele da sanzioni.
In Germania, la definizione è stata adottata come criterio per l’accesso ai
finanziamenti pubblici per cultura e scienza, nonostante l’opposizione di
giuriste e giuristi e intellettuali ebree ed ebrei, rafforzando un approccio di
Staatsräson che restringe lo spazio del dissenso politico. Negli Stati Uniti e
nel Regno Unito, l’IHRA è stata incorporata in quadri normativi statali o
universitari, suscitando allarmi sul suo effetto dissuasivo sul discorso
politico protetto.
Sono stati compiuti tentativi analoghi di promuovere l’adozione della
definizione IHRA nel sistema delle Nazioni Unite. Studiosi ed esperti hanno
avvertito che ciò rischierebbe di trasformare la definizione in uno strumento
per delegittimare organismi ONU, come l’UNRWA o la Corte Penale Internazionale.
Nel 2023, oltre cento organizzazioni della società civile hanno scritto al
Segretario Generale dell’ONU mettendo in guardia contro l’uso dell’IHRA per
sopprimere la libertà di espressione e impedire la critica di crimini come
l’apartheid.
IL CONTESTO ITALIANO
In Italia, la strumentale sovrapposizione tra antisemitismo e antisionismo si è
sviluppata a partire dagli anni Duemila e ha portato, nel 2020, all’adozione
formale della definizione IHRA e alla creazione di una strategia nazionale
contro l’antisemitismo. La strategia, pubblicata nel 2022, confonde
l’antisemitismo con i boicottaggi di Israele e include l’antirazzismo e
l’anticolonialismo tra le possibili manifestazioni di antisemitismo, attribuendo
alla definizione IHRA una rilevanza giuridica autonoma.
Dopo l’ottobre 2023, Israele ha intensificato campagne diplomatiche e
comunicative che, facendo leva sull’IHRA, etichettano come antisemite la difesa
dell’UNRWA, le accuse di apartheid e il BDS. In questo contesto, il Coordinatore
Nazionale italiano ha ridefinito l’antisemitismo come una minaccia alla
sicurezza nazionale, equiparandolo al terrorismo, con il rischio di
securitizzare e criminalizzare ogni forma di critica alle politiche israeliane.
L’edizione 2025 della “Strategia Nazionale contro l’antisemitismo”
(aggiornamento della versione del 2021) ribadisce questa impostazione,
presentando la definizione IHRA come chiave interpretativa centrale del
cosiddetto “nuovo antisemitismo”.
La definizione IHRA è diventata il fondamento della strategia. In questo modo la
lotta all’antisemitismo del governo italiano criminalizza il dissenso,
militarizza il dibattito pubblico e cancella la distinzione tra antisionismo —
posizione politica legittima — e antisemitismo — odioso pregiudizio contro ebree
ed ebrei. Peggio, alla luce dei disegni di legge presentati nell’ultimo anno,
essa rischia di mettere in pericolo la Costituzione italiana. Essa rischia di
essere incardinata nel codice penale attraverso disegni di legge come quello di
Maurizio Gasparri (ddl s. 1627/2025), che punisce con pene fino a sei anni di
carcere chi critica il “diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua
distruzione”. Nel frattempo, il ddl Delrio propone controlli preventivi sulle
università e online, anticipando un clima di autocensura già documentato in
altri paesi. Più che difesa della memoria, quello in corso sembra una sorta di
sequestro della memoria dello sterminio europeo del popolo ebraico — di cui il
popolo palestinese non ha responsabilità—a fini geopolitici.
DALLA PROPAGANDA ALLA REPRESSIONE
L’antisemitismo è già ampiamente sanzionato in Italia. L’articolo 604-bis del
codice penale, introdotto con la legge Mancino nel 1993 e più volte rafforzato,
punisce con pene severe chi incita all’odio o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, inclusa la negazione della Shoah. La
giurisprudenza ha chiarito che non ogni parola è reato: servono concretezza
dell’offesa, pericolosità sociale e finalità propagandistica. La critica
storica, politica o giuridica — anche aspra — è protetta dall’articolo 21 della
Costituzione. Eppure, i nuovi disegni di legge vogliono stravolgere questo
equilibrio. Il ddl Gasparri non si limita a inasprire pene esistenti: crea una
nuova categoria penale ideologica, fondata non su fatti, ma su “percezioni” e
“esempi” ambigui tratti dall’IHRA. Tra questi, spicca l’equazione tra “sostenere
che l’esistenza dello Stato di Israele è un’impresa razzista” e l’antisemitismo.
> Una formulazione che compie un’opera di revisionismo storico e negazione della
> pulizia etnica della Palestina nel 1948, e che colpisce al cuore il diritto
> d’inchiesta, la libertà accademica e il dissenso internazionalista.
Per capire la portata della minaccia, secondo la logica IHRA, tutti gli attori
della società civile palestinese, israeliana e internazionale che lottano contro
l’apartheid coloniale e per punire il genocidio di Gaza, così come le Corti
internazionali che hanno dichiarato l’occupazione d’Israele un sistema di
discriminazione razziale illegale, potrebbero essere considerati “antisemiti”.
Non per aver espresso odio contro il popolo ebraico, ma per aver denunciato
politiche statali di discriminazione razziale. Qui sta il paradosso: in nome
della lotta a una forma di razzismo (l’antisemitismo), se ne legittima un’altra
(l’apartheid coloniale israeliana), blindandola da ogni scrutinio.
IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ TRADITO
I disegni di legge in discussione violano frontalmente il principio di
tassatività, pilastro del diritto penale democratico (art. 25 Cost.). Questo
principio esige che le norme penali siano chiare, precise e prevedibili,
affinché nessuno possa essere punito per condotte non esplicitamente vietate
dalla legge. La definizione IHRA, invece, è deliberatamente vaga: si basa su
“percezioni”, “esempi” soggettivi e categorie psicologiche (“odio”) non
oggettivabili. Come può un cittadino sapere se una frase come “Israele pratica
l’apartheid” configuri reato? E come può un giudice applicare una norma che non
definisce un comportamento, ma un’opinione?
La Corte di Cassazione (Sez. I, n. 39243/2024) ha ribadito che la propaganda di
cui all’art. 604-bis richiede una “concreta offensività” e una “idoneità sociale
a produrre effetti di consenso”. Ma i ddl IHRA aggirano questa garanzia:
puniscono non l’atto, ma il pensiero. In questo modo, si torna a un diritto
penale ideologico, tipico dei regimi autoritari, dove la legge serve non a
proteggere beni giuridici, ma a difendere narrazioni politiche.
IL RUOLO DEL CDEC E LA FABBRICA DEL “NUOVO ANTISEMITISMO”
L’Italia non agisce nel vuoto. La sua deriva è guidata da un attore chiave: il
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC). Da almeno sei anni, il
CDEC produce rapporti annuali sull’antisemitismo in Italia utilizzando
esclusivamente la definizione IHRA. I suoi documenti classificano come
“antisemitismo” qualsiasi critica strutturale a Israele: il boicottaggio delle
merci israeliane, la commemorazione della Nakba, la denuncia dell’uccisione di
Shireen Abu Akleh, perfino la richiesta di rispettare la Risoluzione ONU 194 sul
diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi.
Nel 2024, il CDEC si è spinto oltre: definire il conflitto israelo-palestinese
come “due tragedie inumane” — una comparazione etica, non equiparazione storica
— è stato bollato come “antisemitismo”. Anche il sostegno a UNRWA, l’agenzia ONU
per i rifugiati palestinesi, è stato presentato come atto ostile a ebree ed
ebrei. E il processo per genocidio intentato dal Sudafrica contro Israele alla
Corte internazionale di giustizia è stato descritto come “trigger”
dell’antisemitismo.
Queste distorsioni non restano sulla carta. Sono diventate fonte primaria per i
Coordinatori nazionali contro l’antisemitismo, nominati da governi di ogni
colore politico. Nel 2025, il generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto —
attuale Coordinatore — ha definito l’antisemitismo una “minaccia alla sicurezza
nazionale”, equiparandolo implicitamente al terrorismo. La sua strategia prevede
georeferenziazione delle manifestazioni pro-Palestina e presidio preventivo da
parte delle forze dell’ordine. Non si tratta più di contrastare reati, ma di
sorvegliare opinioni.
AUTOCENSURA MEDIATICA E CONTROLLO UNIVERSITARIO
La deriva si estende ai media e alle università. Nel 2023, l’Ordine dei
Giornalisti ha adottato la definizione IHRA come criterio deontologico, aprendo
la strada a sanzioni disciplinari per chi usi termini come “apartheid”,
“colonialismo” o “genocidio” riferiti a Israele — perfino quando supportati da
sentenze internazionali. Il risultato è un giornalismo sempre più cauto, che
evita analisi strutturali per timore di essere accusato di “antisemitismo”.
Parallelamente, il ddl Delrio prevede figure di controllo nelle università per
monitorare corsi e seminari “antisemiti” secondo l’IHRA. Il rapporto
BRISMES/ELSC (British Society for Middle Eastern Studies/European Legal Support
Centre, 2024) mostra che nel Regno Unito, dove l’IHRA è stata adottata dalle
università, si è creato un “effetto paralizzante”: docenti e studenti evitano
temi “scomodi” pur in assenza di condanne. In Italia, con un generale dei
Carabinieri a capo della Strategia antisemitismo, il rischio è ancora più grave:
la ricerca critica viene trattata come minaccia alla sicurezza nazionale.
CONFRONTO EUROPEO: L’ITALIA VERSO UNA STAATSRÄSON FILOISRAELIANA
L’Italia non è sola, ma la sua deriva è particolarmente rapida. In Germania, il
Bundestag ha reso l’IHRA condizione per l’accesso a finanziamenti pubblici,
nonostante le proteste di intellettuali ebree ed ebrei. In Gran Bretagna,
l’adozione dell’IHRA ha portato a cancellazioni di eventi e autocensura, senza
però introdurre reati penali. In Italia, invece, si va oltre: si punta a
inserire l’IHRA direttamente nel codice penale, con pene carcerarie. Si tratta
di una vera e propria Staatsräson filoisraeliana, dove la difesa di Israele
prevale sui diritti costituzionali.
DAL CARCERE ALLA DEPORTAZIONE: I CORPI DEL DISSENSO
La repressione non è solo proiettata nel futuro: è già in atto. Nel novembre
2025, Mohamed Shahin, imam di Torino residente in Italia da 21 anni, è stato
arrestato e trattenuto in un CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) in attesa
di espulsione. Il motivo? Durante una manifestazione, aveva definito l’attacco
di Hamas del 7 ottobre “una reazione” all’occupazione. La Procura ha archiviato
il caso per insussistenza del reato — le sue parole non costituivano incitamento
all’odio — ma il ministero dell’Interno ha comunque emesso un decreto di
espulsione, motivandolo con vaghe accuse di “radicalizzazione” e “ideologia
antisemita”. Il ricorso è stato poi accolto dai giudici contro il trattenimento.
Ancora più grave il caso di Seif Bensouibat, cittadino algerino a cui nel maggio
2024 è stato revocato lo status di rifugiato, riconosciutogli nel 2013, sulla
base di due post su Instagram e un’immagine su WhatsApp. Amnesty International
ha denunciato la decisione come “immotivata” e in violazione del principio di
non-refoulement, che vieta di rimpatriare chi rischia persecuzioni. Ma a
contare, ancora una volta, è stata l’etichetta “antisemitismo”, applicata in
modo discrezionale per legittimare misure eccezionali. Questi casi mostrano una
tendenza inquietante: il diritto penale non serve più a punire atti, ma a
espellere corpi indesiderati. La soglia del reato si abbassa: basta un sospetto,
un’associazione ideologica, una critica fuori dal coro.
MEMORIA ANTIFASCISTA VS. MEMORIA SECURITARIA
La Costituzione italiana è nata dalla Resistenza, dall’esperienza del fascismo e
della Shoah. Ma mentre si invoca la memoria della Shoah per giustificare nuove
pene, si cancella quella del fascismo italiano — che introdusse leggi razziali,
occupò territori e represse il dissenso. Oggi, quell’eredità andrebbe
rivendicata: non per opporre tragedie, ma per ricordare che ogni regime di
oppressione va contrastato, ovunque si manifesti. La vera memoria antifascista
non è securitaria: è emancipatrice. Non punisce il dissenso: lo protegge. Non
difende Stati: difende persone. E sa che la lotta all’antisemitismo non può mai
giustificare la complicità con l’apartheid.
ABOLIZIONISMO CRITICO
Da una prospettiva penalistica critica, va ribadito che non serve un nuovo reato
per proteggere Israele. Serve, piuttosto, un impegno per smantellare le
strutture di oppressione — sia in Palestina, sia nelle nostre istituzioni.
L’abolizionismo penale non nega la realtà dell’odio, ma rifiuta di rispondere
con la repressione. Propone educazione, responsabilizzazione e pluralismo. E
ricorda che il diritto penale, quando diventa strumento di politica estera,
tradisce finanche la sua funzione costituzionale.
> I disegni di legge in discussione non proteggono le persone di religione
> ebraica. Proteggono un modello di Stato: coloniale, discriminatorio, immune da
> scrutinio.
E minano le fondamenta della nostra democrazia: la libertà di espressione,
l’eguaglianza di fronte alla legge, il primato del diritto internazionale. La
Costituzione italiana — antifascista, repubblicana, internazionalista — offre
già tutti gli strumenti per contrastare ogni forma di odio. Non servono nuovi
reati. Serve coraggio politico: per dire che la memoria non è proprietà di
nessuno, e che nessuno Stato è al di sopra dei diritti umani.
Come scriveva Primo Levi, “se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario”. Oggi, conoscere significa anche rifiutare che la memoria diventi
uno scudo per le violazioni del diritto internazionale. La solidarietà alle e ai
palestinesi non è antisemitismo: è antirazzismo. E la vera lotta
all’antisemitismo comincia quando smettiamo di usarla per coprire l’ingiustizia.
Tatiana Montella è parte del Legal Team della delegazione italiana Global Sumud
Flotilla
Nicola Perugini è docente di Relazioni Internazionali all’Università di
Edimburgo
La copertina è tratta da Flickr
SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS
Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps
Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per
sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le
redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno
L'articolo Ddl “Antisemitismo”: una ragion di stato filoisraeliana per reprimere
il dissenso proviene da DINAMOpress.