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Processo alla resistenza palestinese,Annan condannato in primo grado,Alì e Mansour assolti
La Corte dell’Aquila ridimensiona, almeno in parte, l’impianto d’accusa costruito dalla procura: a fronte dei dodici, nove e sette anni chiesti per Anan, Ali e Mansour, restano “solo” i cinque anni e sei mesi inflitti ad Anan. Ali Irar e Mansour Dogmosh sono assolti per mancanza o non sufficienza della prova: è una formula che consente alla Corte di celare la strumentalità del loro coinvolgimento, utile solo per costruire la fattispecie associativa e mischiare le carte di un’indagine che, di fatto, si sovrapponeva alla precedente richiesta israeliana di estradizione per Yaeesh. Data la povertà del quadro probatorio emerso, la scelta della Corte di condannare comunque Anan rappresenta un precedente grave, che sembra tener poco conto del dibattimento e tanto del clima politico dentro cui questo processo è maturato. Un clima che vede una sempre più crescente criminalizzazione del movimento a sostegno del popolo palestinese ,la magistratura italiana ,lo vediamo anche con l’inchiesta di Genova,diventa la lunga mano dello stato sionista perseguitando la resistenza palestinese in Italia . Fin dalle prime udienze, inoltre, insieme agli atti, sono entrati in aula gli apparati di controllo e militari israeliani: la procura ha provato a introdurre verbali di interrogatori a prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri locali, redatti dalla polizia e dallo Shin Bet, raccolti senza alcuna garanzia difensiva e ricorrendo sistematicamente all’uso della tortura . Alla presenza, anche fisica, di Israele nel processo, si è accompagnato un costante lavoro di cooperazione da parte dell’Italia. Nella gestione del telefono cellulare sequestrato ad Anan, per esempio, inviato alle autorità israeliane che lo hanno utilizzato per localizzare e uccidere gli ultimi componenti delle brigate di resistenza a Tulkarem. Ne parliamo con un compagno che ha seguito il processo all’ Aquila.
Desde México: ¡Libertad para Anan Yaeesh!
«Nací en Palestina y eso no fue una elección mía. Resistir, en cambio, fue la mejor decisión de mi vida»  Anan Yaeesh, preso político El día 16 de enero nos enteramos que el Tribunal Penal de L’Aquila (Italia) ha condenado al preso político palestino Anan Yaeesh a una pena de 5 años y 6 meses … Continua la lettura di Desde México: ¡Libertad para Anan Yaeesh! →
Metix Flow – 16 gennaio 2026
E’ di oggi la sentenza del processo ad Anan, Alì e Mansour che ha visto l’assoluzione per Alì e Mansour, ma purtroppo la condanna a 5 anni e 6 mesi per Anan. Ad inizio puntata abbiamo quindi ascoltato due contributi audio: il primo di un compagno dei Giovani Palestinesi, presente al tribunale de L’aquila e il secondo dell’avvocato Albertini, difensore dei tre. Sulla falsariga di un articolo de Il Manifesto abbiamo poi analizzato i decreti legge e i disegni di legge che andranno a velocizzare la creazione di questo di stato di polizia. Abbiamo infine letto un estratto da un articolo di Nicola Lamri, uscito su Napoli Monitor il 7 gennaio, dal titolo :”La causa degli uomini liberi – Il caso Hannoun e la lotta contro il colonialismo israeliano”. Qui il link per leggerne la versione integrale: https://napolimonitor.it/la-causa-degli-uomini-liberi-il-caso-hannoun-e-la-lotta-contro-il-colonialismo-israeliano/ Il tutto condito dalla succulenta play-list: 01 – DJ Shadow feat. Run the Jewels – “Nobody Speak” 02 – Danger Mouse & Black Thought – “No Gold Teeth” 03 – Run The Jewels – “Yankee And The Brave” 04 – Apollo Brown feat. Black Milk, KetchPhraze & DJ Los – “God Help Me” 05 – DJ Shadow feat. Dave East – “Taxin’” (long version) 06 – Apollo Brown feat. Ro Spit, Nametag, & Ty Farris – “365” 07 – Tyler, The Creator feat. Frank Ocean – “She” 08 – Delinquent Habits – “It Could Be Round Two” 09 – Emanon – “Come One Come All” 10 – La Gale – “Petrodollars” 11 – Arrested Development, fenixprod. & Speech – “The Meek” 12 – Asian Dub Foundation feat. Primal Scream – “Free Satpal Ram” 13 – Colle der fomento – “Cuore più cervello” 14 – Little Simz feat. Chip & Ghetts – “King of Hearts” 15 – La Gale – “Salem City Rockers” 16 – Delinquent Habits – “La Voz” 17 – Asian Dub Foundation feat. Navigator – “Culture Move”
«Processo alla Resistenza Palestinese». Oggi la sentenza per Anan, Ali e Mansour. Intervista a Ludovica Formoso, parte del collegio difensivo
La vicenda processuale italiana di Annan Yaeesh inizia il 24 gennaio 2024 con la richiesta estradizione trasmessa al Ministero della Giustizia dallo Stato Israele. Come si sviluppano le fasi iniziali del procedimento? La vicenda processuale inizia a gennaio 2024 quando le autorità israeliane chiedono la consegna di Anan Yaesh alle autorità italiane. La richiesta di estradizione viene accolta, tant’è che procedono all’arresto ai fini estradizionali di Anan che viene sottoposto alla custodia cautelare in carcere. La decisione sull’estradizione viene tuttavia impugnata e la Corte di Appello dell’Aquila decide di liberare Anan, in quanto secondo la Corte non vi sono i presupposti per consegnarlo alle autorità israeliane, dato il rischio concreto che venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sulla base di quanto era stato prodotto dalla difesa citando rapporti delle principali organizzazioni internazionali, quali ad esempio Amnesty International, e relazioni dell’ONU che documentano come le autorità israeliane praticano in maniera sistematica la tortura su i prigionieri palestinesi. Questa decisione della Corte di Appello è molto importante poiché un organo istituzionale di questo paese afferma, nero su bianco, che Israele pratica sistematicamente la tortura nei confronti dei prigionieri palestinesi, al punto di negare l’estradizione. Tuttavia, cosa succede due giorni prima di questa decisione? Che la procura dell’Aquila decide di promuovere un procedimento “autonomo” (non quindi su diretta iniziativa, se così possiamo dire, dello Stato di Israele) sempre nei confronti di Anan con accuse praticamente sovrapponibili a quelle iniziali, in base alle quali richiede di nuovo la custodia cautelare in carcere. Morale della favola, Anan non viene mai liberato. Il capo di imputazione del nuovo procedimento è quello previsto dall’articolo 270 bis, ovvero l’associazione con finalità di terrorismo, e non riguarda solo Anan, ma anche altre due persone, Ali Saji Rabhi Irar e Mansour Doghmosh, palestinesi anch’essi, che vivono a L’Aquila e sono legati ad Anna da rapporti di amicizia. Tutti e tre vengono arrestati e portati in carcere. Per mettere in risalto tutti gli aspetti problematici, preoccupanti e profondamente politici di questo procedimento, è necessario farne breve riassunto. La vicenda processuale può essere sostanzialmente divisa in due parti, la fase cautelare e il dibattimento. Nella fase cautelare, la Procura e il Tribunale hanno affrontato questo procedimento senza minimamente considerare il contesto nel quale si sarebbero svolti i fatti e il diritto che doveva essere applicato, ovvero il diritto internazionale umanitario. I tre sono accusati di aver fatto parte delle Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, in Cisgiordania, che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero un’articolazione delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, un’organizzazione della resistenza palestinese che ha operato principalmente nel corso del 2023 nella città di Turkarem e che ha come obiettivo principale quello di resistere alle incursioni dell’esercito israeliano all’interno del della città di Tulkarem e in particolar modo nei due campi profughi della città. I tre dall’Italia avrebbero fornito attività di finanziamento, di propaganda, di supporto all’organizzazione di appartenenza. La fase cautelare termina con la scarcerazione di due dei tre imputati, cioè di Ali e Mansour, mentre Anan rimane in carcere. La Cassazione riscontra infatti una totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due e sulla base di questi principi il Tribunale della Libertà libera Ali e Mansour. A processo, quindi, due dei tre imputati sono già liberi e la loro posizione dal punto di vista accusatorio è già messa fortemente in discussione. Essenzialmente, è l’intero teorema accusatorio a essere molto debole. Quello che succede ai tre imputati dopo la decisione del Tribunale della Libertà è emblematico riguardo al trattamento che lo Stato italiano riserva ai/alle cittadine/i palestinesi che lottano per la liberazione dall’occupazione israeliana. Nonostante sia un richiedente asilo, Mansour viene infatti prelevato direttamente dal carcere di Rossano e poi portato al CPR di Roma nell’espletamento di una procedura di espulsione che viene interrotta dal Tribunale Civile (di nuovo, un tribunale si pronuncia contro l’espulsione di cittadini palestinesi in Israele dato il rischio di trattamenti disumani e degradanti), ma successivamente la Commissione territoriale per il diritto d’asilo ha comunque deciso di rigettare la sua richiesta. Ad Annan e Ali, il permesso di soggiorno viene invece revocato (pende il ricorso contro questa decisione). Di fronte quindi a palestinesi che si attivano per l’autodeterminazione del proprio popolo, lo Stato utilizza tutto l’armamentario repressivo, non solo penale, ma anche amministrativo utilizzando la loro condizione di non cittadini di questo paese. Siamo quindi all’assurdo: palestinesi titolari di permesso, o di protezione, prima del 7 ottobre 2023, perdono il diritto di asilo nel mezzo di un genocidio … Inizia così il processo vero e proprio, in cui è centrale la discussione riguardo alla distinzione fra legittimità della lotta, anche armata, per l’autodeterminazione e la liberazione dei popoli dalla dominazione coloniale e terrorismo. Perché questa questione è il fulcro del processo? Il processo ruota attorno alla distinzione tra legittima lotta di autodeterminazione e terrorismo, perché la prima, anche armata, con alcune limitazioni è assolutamente legittima in base al diritto all’autodeterminazione dei popoli, sancito da diversi pronunciamenti di organismi internazionali. In particolare, esistono delle convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di New York, che stabiliscono come la definizione di terrorismo sia diversa a seconda che si operi in contesti di pace o di guerra. In questo secondo caso, l’attività di resistenza, in particolar modo nei confronti dell’esercito di uno Stato occupante viene considerata assolutamente legittima. L’unico limite è che le azioni di resistenza non debbano mai coinvolgere civili che non partecipano alle ostilità. Solo ed esclusivamente nel caso in cui le condotte contro lo Stato occupante mettano a rischio la vita dei civili non coinvolti nelle ostilità, possono essere considerate terrorismo. Questo concetto è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione in fase cautelare riaffermando il diritto e la legittimità della cosiddetta ribellione armata, con i limiti sopra citati. Il riconoscimento in un’aula di giustizia che si possa lottare, anche in armi, per la propria liberazione e autodeterminazione è, di per sé, già un risultato ottenuto dal procedimento. E’ un concetto che in un contesto di pacificazione avevamo dimenticato. Il punto centrale del procedimento sarebbe quindi dovuto essere stabilire se le azioni imputate ad Annan, Ali e Mansour fossero legittime o invece riconducibili alla categoria del terrorismo, tesi, quest’ultima, sostenuta dall’impianto accusatorio della Procura, anche in virtù dell’allargamento odierno del concetto di terrorismo. A tale scopo, sarebbe stato necessario sia ricostruire il contesto che considerare il diritto applicabile quello scenario di occupazione militare, ovvero il diritto internazionale umanitario. Ad esempio, descrivere la quotidianità dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi, come questa si esplica in tutte le forme, dalla demolizione delle case, alle punizioni collettive, alla detenzione amministrativa, all’esistenza delle colonie. Affrontare quindi questioni quali cosa sia il colonialismo di insediamento, come gli insediamenti vengono considerati nell’ambito del diritto internazionale (ad esempio il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del luglio 2024 che sancisce l’illegalità dell’occupazione della Cisogiordania, Gaza e Gerusalemme Est impartendo il ritiro israeliano e lo smantellamento delle colonie), qual è lo status dei coloni spesso in prima linea nelle aggressioni quotidiane ai villaggi palestinesi, soggetti armati e allo stesso tempo impuniti. Queste tematiche sono centrali visto che ad Anan, Ali e Mansour è contestata l’organizzazione di una non ben definita “azione” ad Avnei Hefetz, colonia in Cisgiordania, quindi illegale secondo il diritto internazionale. Prima di tutto, occorre sottolineare che la fantomatica azione non è mai stata circostanziata, cioè la Procura non è mai riuscita a sostenere che effettivamente qualcosa sia stato organizzato all’interno della colonia, al punto che il capo di imputazione è solo ed esclusivamente uno, la partecipazione all’associazione, mentre non viene contestato nessun reato-fine, cioè nessun attentato in cui viene indicato il luogo, l’orario, la data, le modalità di realizzazione … Non viene contestato proprio perché non è mai stata dimostrato che qualcosa sia realmente avvenuto, ma nonostante questo si viene processati per terrorismo. In secondo luogo, cos’è realmente Avnei Hefetz? E’ un obiettivo legittimo? Chi vi risiede? Civili? E le Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, cui sono accusati di parte i tre imputati, cosa sono? Grazie al materiale che è stato rinvenuto all’interno dei telefoni cellulari abbiamo capito che lo scopo di queste brigate era resistere alle incursioni dell’esercito israeliano in città, e che quindi le azioni compiute avevano sempre come obiettivi l’esercito israeliano. Nel corso del processo, abbiamo appreso come i membri noti delle Brigate siano stati tutti uccisi dall’IDF, e stiamo parlando di fatti precedenti il 7 ottobre 2023. Sono stati tutti uccisi con veri e propri attentati terroristici compiuti dall’esercito israeliano. Si parla di bombardamenti con droni per uccidere un solo appartenente alle brigate, oppure di vere e proprie esecuzioni eseguite nelle strade di Tulkarem. Il processo si è aperto con le immagini dell’esecuzione di alcuni militanti delle Brigate nella città di Tulkarem, uccisi dall’esercito israeliano in un agguato in cui soldati nascosti dentro una macchina con targa palestinese, hanno bloccato la macchina dei militanti e li hanno uccisi tutti a sangue freddo coinvolgendo anche dei civili, in particolar modo addirittura dei bambini, feriti. Il Tribunale ha però osteggiato la ricostruzione del contesto che come collegio avevate deciso di includere nella difesa degli imputati. Lo svolgimento del processo presenta infatti alcuni tratti preoccupanti, a partire dall’inammissibilità di 44 testimoni su 47 della difesa (fra cui Francesca Albanese). Quali altre violazioni dei principi del giusto processo avete riscontrato nel dibattimento? La strategia difensiva prevedeva chiaramente di riportare il contesto in cui si svolgono i fatti e avremmo voluto farlo attraverso la deposizione di testimoni assolutamente qualificati: esperti di diritto internazionale, persone che lavorano all’interno delle organizzazioni internazionali, persone che hanno vissuto sulla propria pelle, quella che è l’occupazione israeliana, professori universitari, eccetera. La Corte d’assise, alla prima udienza, ha ritenuto non ammissibili tutti i testi presentati dalla dalla difesa, privando il processo ma privandosi anche essa stessa di comprendere appieno qual era l’oggetto del dibattimento. Gli unici testi quindi ritenuti ammissibili sono quelli indicati dal pubblico ministero, sostanzialmente ed esclusivamente soggetti appartenenti alla Digos dell’Aquila che avevano svolto le indagini, che nel corso delle deposizioni hanno dimostrato enormi lacune storiche, giuridiche e amministrative (ammettendo anche di aver cercato di svolgere indagini utilizzando le cosiddette fonti aperte, ovvero non meglio precisati siti web!). L’altra grande questione sorta nelle nelle battute iniziali di questo processo riguardava la richiesta, da parte della procura dell’Aquila, di voler acquisire a dibattimento dei verbali di interrogatori di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Questo è stato uno dei momenti più gravi e problematici delle prime udienze, poiché appunto come difesa ci siamo battuti, vincendo, per far sì che questi verbali di interrogatorio non potessero essere acquisiti. Oltre al fatto che ci sono ragioni procedurali per cui non è possibile considerare quei verbali dei semplici documenti acquisibili al dibattimento, la prima questione è che sono dei verbali di dichiarazioni rese da prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, sentiti prima da dallo Shin Bet, poi dalla polizia israeliana, senza un difensore. Ma soprattutto c’è il comprovato elemento che i prigionieri palestinesi delle carceri israeliane vengono sistematicamente torturati, per cui pensare di poter ritenere valide tali dichiarazioni è assolutamente illegittimo. Un’altra stortura del dibattimento ha riguardato la discussione riguardo la natura, civile o militare, di Avni Hefez. La Corte ha infatti richiesto l’audizione dell’ambasciatore israeliano a Roma. Questa idea di poter di pensare di acquisire delle informazioni in questo processo attraverso l’audizione dell’ambasciatore dello Stato occupante è un altro fatto molto grave su cui la difesa si è opposta, poiché riteniamo che ovviamente non sia una parte oggettiva in questo processo. Inoltre, l’audizione dell’ambasciatore riconosce di fatto l’occupazione della Cisgiordania, violando quegli obblighi internazionali sanciti nel parere della Corte Internazionale di Giustizia del luglio del 2024. Tuttavia, questa eccezione veniva rigettata dalla Corte e quindi è stato sentito una funzionaria di collegamento dell’ambasciata israeliana a Parigi, che ovviamente si è limitata ad affermare che quello era un insediamento civile. Aver dato la possibilità a un rappresentante dello Stato israeliano di prendere parola in questo momento storico, con le accuse che tendono nei confronti di Israele, e poterlo ritenere un teste è un aspetto estremamente grave. Come controprova, alle difese viene concesso di audire il Professor Chiodelli, dell’Università di Torino, già inserito nella lista testi inizialmente rigettata con lo scopo di riferire sulla natura di Avni Hefez. La testimonianza del testd Chiodelli è stata dirompente all’interno del processo, sia per la professionalità che per le competenze. Inoltre, il fatto che lo stesso si fosse recato in Cisgiordania, lo rende il primo, e unico, testimone di questo processo che si era effettivamente recato nei luoghi. Il professore ha riferito di come all’entrata di questo insediamento vi sia una grandissima base base militare, assolutamente visibile sia dalle mappe di Google Maps che da altre fonti ONU e quindi obiettivo legittimo di eventuali azioni di resistenza contro l’occupazione. Inoltre, Chiodelli descriveva con precisione la vita dei palestinesi sotto occupazione, cosa fossero le colonie, come erano inserite all’interno del progetto di colonialismo di insediamento israeliano e chi fossero i coloni stessi. Ha reso una chiara relazione sui sistemi di sicurezza delle colonie, sul fatto che le colonie ovviamente siano posti iper sorvegliati dall’esercito israeliano con le armi. Nonostante tutti questi elementi e la mancanza di prove circostanziali riguardo la cosiddetta “azione” terroristica con obiettivo Avni Hefez, la richiesta di condanna è stata elevatissima, 12 anni per Anan, 9 per Ali e 7 per Mansour. Cosa ci dice l’andamento del processo riguardo alla complicità dell’Italia con lo Stato di Israele nella repressione del popolo palestinese e nei confronti delle garanzie processuali all’interno del nostro sistema giudiziario? Siamo di fronte all’israelizzazione del nostro sistema penale, vedi anche la vicenda di Hannoun? Fin dal primo momento si è cercato di mantenere alta l’attenzione su questo procedimento perché poteva rappresentare chiaramente un precedente molto grave, sin dall’inizio, nella decisione di accogliere la richiesta di estradizione nei confronti di Anan. Sappiamo infatti che le decisioni sull’estradizione sono politiche e accogliere la richiesta dello Stato di Israele, sarebbe stato già problematico in un altro momento storico, figuriamoci a gennaio del 2024 quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva accolto la causa per genocidio intentata dal Sud Africa. Inoltre, l’altra grande problematica emersa era il fatto vi fosse una repressione della resistenza palestinese non solo in Palestina ma anche nei paesi europei dove risiede e vive la diaspora. Sempre dal primo momento è emerso chiaramente come questo fosse anche un procedimento utilizzato nel tentativo di reprimere qualsiasi tipo di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, movimento che poi abbiamo visto esplodere a settembre del 2025 dopo anni di faticoso lavoro. Repressione che stiamo vedendo soprattutto a seguito della fine della parte più partecipata della mobilitazione. Sono infatti tantissimi i procedimenti che stanno iniziando proprio adesso in quasi tutte le procure d’Italia. Dal punto di vista poi strettamente processuale come detto ci sono stati una serie di passaggi avvenuti all’interno del processo che appunto hanno segnato l’idea che Israele, cioè uno Stato accusato di compiere ora in diretta un genocidio, potesse essere ritenuta una fonte attendibile. Ma anche la stessa idea, poi respinta, di utilizzare delle informative dei servizi segreti israeliani, ovviamente in contatto con quelli italiani, in dibattimento. Infine la decisione della Corte d’Assise di poter ritenere coome testimone valido l’ambasciatore israeliano. Quindi tutte valutazioni che ritengono che soggetti rappresentanti le varie istituzioni israeliane, o informazioni che provengono dalle autorità israeliane, possano essere considerate valide all’interno delle aule di tribunale. E questo segna un tratto problematico e si lega alla vicenda di Hanoun, in cui probabilmente è stato fatto un pericolosissimo salto in avanti perché, come hanno denunciato gli avvocati difensori, quell’indagine si fonda sostanzialmente e principalmente su vere e proprie informative dei servizi o su materiale di intelligence proveniente da un contesto di conflitto armato in corso e quindi, nemmeno dall’autorità giudiziaria israeliana. Questo è di una gravità incredibile. La copertina è di Marta D’Avanzo SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo «Processo alla Resistenza Palestinese». Oggi la sentenza per Anan, Ali e Mansour. Intervista a Ludovica Formoso, parte del collegio difensivo proviene da DINAMOpress.
Torino laboratorio di repressione: dagli arresti di giovani minorenni alle novità della Procura si anticipano le tendenze del nuovo ddl sicurezza@1
I giovani minorenni arrestati per aver contestato un volantinaggio razzista e xenofobo davanti alla loro scuola sono ancora sottoposti a misure cautelari quali gli arresti domiciliari da dicembre scorso. Per recarsi a scuola devono essere accompagnati dai loro genitori, per tornare a casa la stessa cosa. In prima battuta era stato loro negato il diritto allo studio. Un colpo all’autonomia, alla socialità, alla formazione di giovani ragazzi e ragazze che stanno pagando preventivamente una “responsabilità” che un processo dovrà ancora stabilire. Nei fatti ciò che si vuole colpire è la volontà e la vivacità di giovanissimi che non hanno voluto lasciare passare sotto silenzio una provocazione fascista condita da propaganda “anti-maranza”. Questo è ciò che viene proposto dal governo Meloni per le giovani generazioni e, a Torino, in queste settimane e mesi si sono verificati moltissimi episodi di questo genere, sono molte infatti le segnalazioni da parte di diverse scuole della città di volantinaggi di Gioventù Nazionale davanti all’ingresso. Insieme a una mamma di una ragazzo agli arresti domiciliari diamo spazio alla vicenda e condividiamo l’urgenza di mobilitarsi in maniera unita per tenere alta l’attenzione su un fatto come questo, anche in vista dell’udienza del riesame del 20 gennaio. Qui un estratto del testo scritto dalla rete di genitori del Liceo Einstein: “Come genitori degli studenti del Liceo Einstein di Torino riteniamo che le misure cautelari (permanenza in casa o detenzione domiciliari per minorenni) disposte dalla Procura ed operate dalle Forze dell’Ordine all’alba del 30.12.2025 nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni (oggi indagati per i fatti avvenuti il 27.10.2025 al momento dell’ingresso per la frequenza della prima ora di lezione, presso la sede di via Bologna e per gli eventi svoltisi a Torino nello scorso autunno), rappresentino strumenti sproporzionati e stigmatizzanti che non contribuiscono in alcun modo alla costruzione di una società migliore, né alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli: ne chiediamo pertanto e sin d’ora l’immediata revoca, anche al fine di garantire loro il diritto allo studio, al momento formalmente negato.” Anche i docenti del liceo Giordano Bruno hanno scritto una lettera per una scuola inclusiva e aperta, in risposta a un ulteriore volantinaggio di Gioventù Nazionale davanti alla loro scuola di qualche giorno fa. La lettera è stata pubblicata dalla Cub Scuola Università e Ricerca. Torino è per molti versi un laboratorio che anticipa le tendenze generali in ambito repressivo. In queste settimane si sono verificati diversi episodi che vanno nella direzione di una stretta repressiva. In particolare, ci si riferisce alle misure cautelari per altri 8 giovani minorenni arrestati a seguito delle manifestazioni per la Palestina del 3 ottobre 2025. In questo caso le maglie repressive si chiudono intorno a una composizione specifica, scegliendo di condurre un’operazione chiamata “riot” nei confronti di ragazzi di seconda generazione, isolandoli da principio rispetto al resto di chi si è mobilitato in quelle date di sciopero generale. Questo genere di approccio è in linea con il nuovo pacchetto sicurezza che sta venendo definito dal governo: il pacchetto sicurezza bis individua dei soggetti be precisi contro i quali condurre un accanimento puntuale. In primis, le persone non bianche, ormai soprannominate da governo e media “maranza” senza alcuna difficoltà nel riprodurre una narrazione razzista e stigmatizzante, e in secondo luogo le persone che si mobilitano in manifestazioni di piazza e quindi chi dissente. Lo scudo penale per gli agenti è solo una parte di questo decreto e le nuove misure prendono ispirazione da alcuni episodi delle ultime settimane come il tentativo di espulsione di Mohamed Shahin, l’inchiesta nei confronti di Hannoun, le manifestazioni per la Palestina. Zone Rosse, rafforzamento di presidi di polizia, aumento dei poteri per la polizia penitenziaria, operazioni sotto copertura soprattutto in carcere. Aumento dei reati per cui il questore può ammonire ragazzi tra i 12 e i 14 anni, con un’estensione del decreto Caivano. E’ previsto inoltre il divieto di ingresso in determinate zone del centro per chi ha anche solo una denuncia per reati di piazza, vengono liberalizzati i controlli e le perquisizioni preventive con la possibilità di fermi per prevenzione fino a 12 ore disposti direttamente dalla polizia per chi si pensa possa pregiudicare lo svolgimento dei cortei. Si inaspriscono le sanzioni amministrative, quindi escludendole dal diritto penale e dalle minime garanzie, indicando nelle deviazioni, disobbedienza civile, manifestazioni non autorizzate motivo di salassi fino a 20 mila euro. In questo contesto, si iscrive anche un ulteriore fatto inedito come quello per cui la Procura torinese vorrebbe creare un precedente, ossia la richiesta del carcere e dunque l’aggravamento delle misure per Giorgio Rossetto, all’oggi ai domiciliari, a seguito di una sua intervista su Radio Onda d’Urto, in cui il compagno aveva espresso alcune considerazioni in seguito allo sgombero dell’Askatasuna (come viene raccontato qui). Alla redazione di Radio Onda d’Urto va la nostra solidarietà per contrastare il tentativo di intimidire compagni e compagne che svolgono lavoro di informazione dal basso puntuale e lucido. Rispetto a tutti questi temi abbiamo chiesto un commento all’ex magistrato Livio Pepino
Torino laboratorio di repressione: dagli arresti di giovani minorenni alle novità della Procura si anticipano le tendenze del nuovo ddl sicurezza@0
I giovani minorenni arrestati per aver contestato un volantinaggio razzista e xenofobo davanti alla loro scuola sono ancora sottoposti a misure cautelari quali gli arresti domiciliari da dicembre scorso. Per recarsi a scuola devono essere accompagnati dai loro genitori, per tornare a casa la stessa cosa. In prima battuta era stato loro negato il diritto allo studio. Un colpo all’autonomia, alla socialità, alla formazione di giovani ragazzi e ragazze che stanno pagando preventivamente una “responsabilità” che un processo dovrà ancora stabilire. Nei fatti ciò che si vuole colpire è la volontà e la vivacità di giovanissimi che non hanno voluto lasciare passare sotto silenzio una provocazione fascista condita da propaganda “anti-maranza”. Questo è ciò che viene proposto dal governo Meloni per le giovani generazioni e, a Torino, in queste settimane e mesi si sono verificati moltissimi episodi di questo genere, sono molte infatti le segnalazioni da parte di diverse scuole della città di volantinaggi di Gioventù Nazionale davanti all’ingresso. Insieme a una mamma di una ragazzo agli arresti domiciliari diamo spazio alla vicenda e condividiamo l’urgenza di mobilitarsi in maniera unita per tenere alta l’attenzione su un fatto come questo, anche in vista dell’udienza del riesame del 20 gennaio. Qui un estratto del testo scritto dalla rete di genitori del Liceo Einstein: “Come genitori degli studenti del Liceo Einstein di Torino riteniamo che le misure cautelari (permanenza in casa o detenzione domiciliari per minorenni) disposte dalla Procura ed operate dalle Forze dell’Ordine all’alba del 30.12.2025 nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni (oggi indagati per i fatti avvenuti il 27.10.2025 al momento dell’ingresso per la frequenza della prima ora di lezione, presso la sede di via Bologna e per gli eventi svoltisi a Torino nello scorso autunno), rappresentino strumenti sproporzionati e stigmatizzanti che non contribuiscono in alcun modo alla costruzione di una società migliore, né alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli: ne chiediamo pertanto e sin d’ora l’immediata revoca, anche al fine di garantire loro il diritto allo studio, al momento formalmente negato.” Anche i docenti del liceo Giordano Bruno hanno scritto una lettera per una scuola inclusiva e aperta, in risposta a un ulteriore volantinaggio di Gioventù Nazionale davanti alla loro scuola di qualche giorno fa. La lettera è stata pubblicata dalla Cub Scuola Università e Ricerca. Torino è per molti versi un laboratorio che anticipa le tendenze generali in ambito repressivo. In queste settimane si sono verificati diversi episodi che vanno nella direzione di una stretta repressiva. In particolare, ci si riferisce alle misure cautelari per altri 8 giovani minorenni arrestati a seguito delle manifestazioni per la Palestina del 3 ottobre 2025. In questo caso le maglie repressive si chiudono intorno a una composizione specifica, scegliendo di condurre un’operazione chiamata “riot” nei confronti di ragazzi di seconda generazione, isolandoli da principio rispetto al resto di chi si è mobilitato in quelle date di sciopero generale. Questo genere di approccio è in linea con il nuovo pacchetto sicurezza che sta venendo definito dal governo: il pacchetto sicurezza bis individua dei soggetti be precisi contro i quali condurre un accanimento puntuale. In primis, le persone non bianche, ormai soprannominate da governo e media “maranza” senza alcuna difficoltà nel riprodurre una narrazione razzista e stigmatizzante, e in secondo luogo le persone che si mobilitano in manifestazioni di piazza e quindi chi dissente. Lo scudo penale per gli agenti è solo una parte di questo decreto e le nuove misure prendono ispirazione da alcuni episodi delle ultime settimane come il tentativo di espulsione di Mohamed Shahin, l’inchiesta nei confronti di Hannoun, le manifestazioni per la Palestina. Zone Rosse, rafforzamento di presidi di polizia, aumento dei poteri per la polizia penitenziaria, operazioni sotto copertura soprattutto in carcere. Aumento dei reati per cui il questore può ammonire ragazzi tra i 12 e i 14 anni, con un’estensione del decreto Caivano. E’ previsto inoltre il divieto di ingresso in determinate zone del centro per chi ha anche solo una denuncia per reati di piazza, vengono liberalizzati i controlli e le perquisizioni preventive con la possibilità di fermi per prevenzione fino a 12 ore disposti direttamente dalla polizia per chi si pensa possa pregiudicare lo svolgimento dei cortei. Si inaspriscono le sanzioni amministrative, quindi escludendole dal diritto penale e dalle minime garanzie, indicando nelle deviazioni, disobbedienza civile, manifestazioni non autorizzate motivo di salassi fino a 20 mila euro. In questo contesto, si iscrive anche un ulteriore fatto inedito come quello per cui la Procura torinese vorrebbe creare un precedente, ossia la richiesta del carcere e dunque l’aggravamento delle misure per Giorgio Rossetto, all’oggi ai domiciliari, a seguito di una sua intervista su Radio Onda d’Urto, in cui il compagno aveva espresso alcune considerazioni in seguito allo sgombero dell’Askatasuna (come viene raccontato qui). Alla redazione di Radio Onda d’Urto va la nostra solidarietà per contrastare il tentativo di intimidire compagni e compagne che svolgono lavoro di informazione dal basso puntuale e lucido. Rispetto a tutti questi temi abbiamo chiesto un commento all’ex magistrato Livio Pepino
Rigo-Montella: «Per la Procura di Genova la società civile in Palestina non esiste»
Trascorse alcune settimane dopo l’inchiesta contro le attività in solidarietà alla Palestina, abbiamo intervistato due giuriste, Enrica Rigo, della Clinica Legale Migrazioni di Roma Tre, e Tatiana Montella, del Legal Team della delegazione italiana Global Sumud Flotilla, per comprendere assieme a loro la portata e il significato dell’azione della magistratura. L’inchiesta della procura di Genova contro l’Associazione Palestinesi in Italia ha visto l’utilizzo di informative provenienti direttamente dal governo israeliano, incluse informative dei servizi segreti e delle forze armate. È un fatto ricorrente nell’ambito di questo tipo di iniziative giudiziarie? Che conseguenze può avere sul rispetto delle garanzie processuali l’uso di informazioni raccolte o trasmesse da un governo come quello israeliano? Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni, diverse inchieste penali in Italia, soprattutto quelle che coinvolgono movimenti politici, attivismo internazionale o accuse legate al “terrorismo”, hanno fatto affidamento su fonti estere, spesso provenienti da servizi di intelligence di Paesi con cui l’Italia collabora in materia di sicurezza. Il caso genovese rientra in questa prassi: qui, le indagini si basano in parte su documenti forniti direttamente dal governo israeliano, inclusi rapporti dei suoi servizi segreti e delle forze armate. Questa pratica solleva quanto meno due ordini di problemi strettamente intrecciati. Il primo è di natura politica. Israele non è un osservatore neutrale: è una parte diretta nel conflitto israelo-palestinese, con un interesse strategico ben preciso nel definire come “terroristiche” anche organizzazioni che svolgono attività del tutto legittime. Il secondo problema è squisitamente processuale. Le informative dei servizi segreti sono spesso anonime, prive di indicazioni sulle fonti primarie e non verificabili. Ciò rende impossibile per la difesa esercitare il diritto al contraddittorio, principio fondamentale del giusto processo, garantito dalla Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se un’accusa si fonda su prove che l’indagato non può conoscere, contestare né verificare, il processo perde ogni carattere di equità A ciò si aggiunge un ulteriore rischio: l’allineamento completamente acritico a narrazioni politiche esterne. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che gli Stati non possono fare uso, in sede penale, di informazioni ottenute da governi coinvolti in conflitti o da sistemi che non rispettano gli standard democratici, soprattutto se tali informazioni sono state raccolte senza garanzie procedurali. L’uso di informative provenienti da un attore direttamente coinvolto in un conflitto armato – per giunta senza trasparenza né possibilità di verifica – non solo svuota di senso il diritto al contraddittorio, ma legittima una deriva autoritaria del diritto penale: quella per cui le idee scomode vengono neutralizzate non nel dibattito pubblico, ma nelle aule di tribunale, con la complicità silenziosa di un sistema che confonde sicurezza con repressione. Da quello che avete potuto comprendere, cosa differenzia l’inchiesta attuale da quelle che precedentemente avevano coinvolto le associazioni di solidarietà operanti in Palestina? L’ordinanza del 26 dicembre si basa su una diversa interpretazione di un quadro che era già stato oggetto di precedenti valutazione da parte dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Genova che, nel 2006, aveva rigettato la richiesta di misure cautelari. A fare la differenza rispetto a precedenti indagini, più che il quadro indiziario nuovo, è soprattutto la diversa valutazione di contesto delle ipotesi accusatorie. Molte analisi che sono circolate sulla stampa e sui social hanno messo in evidenza questo aspetto, anche in maniera efficace (penso ai post di Lorenzo D’Agostino). Per arrivare alle stesse conclusioni basterebbe però leggere i passaggi chiave dell’ordinanza; possibilmente, senza farsi prendere dal panico morale che generano le accuse di terrorismo. Sulla questione del finanziamento alle organizzazioni terroristiche, in particolare, non viene contestato che i fondi raccolti siano stati deviati da attività caritatevoli per finanziare, invece, attività direttamente connesse ad attentati o attacchi terroristici, bensì viene letto diversamente il ruolo che svolgono le associazioni caritatevoli. Per giustificare questo slittamento nell’interpretare i fatti, la giudice richiama una sentenza di una corte di appello statunitense del 2011 (Circuito del Texas, Louisiana e Mississippi) secondo la quale, seppure le organizzazioni caritatevoli svolgano legittime funzioni di supporto ai civili, vengono considerate funzionali agli obiettivi di Hamas «facendone crescere la popolarità tra i palestinesi e assicurando loro una risorsa di finanziamento». In un altro passaggio, si legge che l’ala sociale è cruciale poiché aiuta Hamas «a conquistare i cuori e le menti dei palestinesi mentre promuove il suo programma anti-Israele indottrinando la popolazione nella sua ideologia». Sospendendo il giudizio sui toni stereotipati e orientalisti di simili affermazioni, è evidente che l’ordinanza riconosce la natura complessa di Hamas. Da qui a considerare le organizzazioni caritatevoli, operanti sia a Gaza che in Cisgiordania, come il braccio economico assistenziale di un’organizzazione terroristica unitaria si compie, però, un passaggio che, dal punto di vista del diritto penale, è molto problematico. > La condotta di partecipazione a un gruppo terroristico viene infatti estesa al > di là della presenza di un qualsivoglia elemento materiale dell’organizzazione > e di qualunque offensività delle condotte. Si pensi se un analogo schema interpretativo venisse applicato alla criminalità organizzata: qualunque attività che indirettamente ne favorisca l’operatività diventerebbe una condotta di fiancheggiamento. Si tratta di un salto di scala che dal punto di vista del diritto penale risulta estremamente pericoloso. C’è poi un aspetto più tecnico, sul quale l’ordinanza non si sofferma. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’inserimento di un’organizzazione nell’elenco delle entità terroristiche non costituisce di per sé una prova incontrovertibile, ma soltanto una presunzione semplice. Ciò significa che, in sede processuale, l’accusa non può limitarsi a richiamare semplicemente tale presunzione: deve comunque dimostrare con elementi concreti e specifici il contribuito alle attività dell’organizzazione. Sebbene l’ordinanza richiami diverse intercettazioni ambientali e telefoniche, il significato che viene loro attribuito dalla Procura è ricostruito a posteriori, attraverso un’interpretazione già orientata dall’assunto che ogni forma di solidarietà verso la Palestina sia necessariamente funzionale a Hamas.  Cosa rivela questa inchiesta sul modo in cui il contesto palestinese viene percepito e trattato oggi in Italia? Un passaggio rilevante e molto critico dell’ordinanza è quello che considera il sostegno alle famiglie dei detenuti e dei “martiri” (termine che, peraltro, viene inopinatamente fatto coincidere con “attentatore”) come attività direttamente connesse al terrorismo, seppure mediate dal sostegno delle organizzazioni caritatevoli. Chiunque in questi due anni di distruzione e genocidio si sia preso la briga di informarsi sul contesto, sa che lo strumento della carcerazione, inclusa la detenzione amministrativa che prescinde da accuse formali, è una prassi delle politiche di aparthaid di Israele, tanto che l’antropologa e criminologa palestinese Nadera Shalhoub Kevorkian parla di un regime “necropenologico”. Successivamente al 7 ottobre, le condizioni di isolamento dei detenuti sono drammaticamente peggiorate e, con la scusa del fiancheggiamento al terrorismo, nelle carceri e nei centri di detenzione non vengono fatte entrare le organizzazioni per i diritti umani, né quelle che offrono altre forme di sostegno. L’esperienza della carcerazione è notoriamente parte del vissuto di ogni famiglia palestinese, poichè in carcere ci finisce chiunque: uomini e donne, studenti, lavoratori e lavoratrici, ragazzini e ragazzine giovanissime. Allo stesso modo il termine martire viene ampiamente utilizzato per chiunque cada vittima delle politiche di occupazione, dalle vittime ai check point, ai ferimenti degli studenti nei campus, fino a chi muore a Gaza sotto i bombardamenti. Considerare terrorismo il supporto alle famiglie dei detenuti e dei martiri equivale a criminalizzare l’intera società. > Ma il punto è proprio questo: così come a Gaza per l’esercito Israeliano non > esistono vittime civili, perché nessuno viene considerato civile, la chiave > narrativa dell’ordinanza disconosce qualunque possibilità che in Palestina ci > siano reti di solidarietà, organizzazioni o gruppi informali espressione della > società civile. Il non detto sul quale si regge questa impostazione retorica non è neppure la connivenza con Hamas. Ancor prima del sostegno ad Hamas, la “colpa” che viene implicitamente imputata (ed esplicitamente fatta pagare) ai civili palestinesi è quella di non collaborare con la potenza occupante – nel caso degli atti genocidiari a Gaza – o con chi arroga a sé la missione di “liberarli” da Hamas – nel caso dell’ordinanza cautelare, così come di tutti coloro che ritengono di portare lo scettro del liberatore. Mi pare che sia una retorica nella quale sono cadute anche alcune delle reazioni scomposte all’inchiesta genovese. Per evitare questi inciampi, sarebbe necessaria una discussione franca, che fino a oggi è mancata. Un conto è l’immaginario (nostro) che auspica il sostegno a movimenti di liberazione laici, internazionalisti o addirittura in grado di superare l’idea di Stato nazionale; un altro è disconoscere la complessità dei contesti e di anni di occupazione. La tentazione di romanticizzare i movimenti di liberazione è da evitare tanto quanto l’atteggiamento orientalista con cui guardiamo Hamas e che trasliamo, inevitabilmente, sulla società palestinese. Non è un caso che, nell’ordinanza genovese, il contesto dell’occupazione sia pressoché assente, poichè questo è funzionale ad assumere a-problematicamente la narrazione che abbiamo descritto. Ci sembra, tuttavia, che questa assenza di contesto non sia sfuggita neppure alla Procura, visto che si è sentita in dovere di specificare nel comunicato stampa che l’inchiesta non fa venir meno le responsabilità di Israele.  Non è detto che proprio queste inchieste e questi processi non aprano degli spazi di discussione e di contraddizione. Sicuramente quello dell’Aquila, oltre ad aver mobilitato solidarietà, ha stimolato una riflessione su alcune riviste specializzate che ha investito più di un aspetto della fattispecie di terrorismo contro uno stato estero, incluso cosa vada considerato come resistenza armata e cosa come terrorismo nel contesto di un’occupazione. Le reazioni all’inchiesta fanno emergere una volontà di strumentalizzazione politica e di criminalizzazione del movimento di solidarietà per la Palestina? Sicuramente c’è un rischio di strumentalizzazione, tuttavia la criminalizzazione dei movimenti di solidarietà con la Palestina è evidente da molto prima di questa inchiesta. Si vede nella gestione dell’ordine pubblico e nell’utilizzo sproporzionato della forza nelle piazze di Roma, Milano o Napoli; nelle perquisizioni domiciliari contro le e gli attivisti; nei procedimenti per “istigazione a delinquere” fondati su post social; ma anche nell’utilizzo del diritto dell’immigrazione in chiave repressiva, dalla revoca della protezione internazionale alle cittadine e ai cittadini di origine palestinese o araba, alle espulsioni per motivi di sicurezza. La vicenda di Mohamed Shahin trasferito nel Cpr di Caltanissetta è eloquente; ma sono moltissimi i provvedimenti analoghi che, quando colpiscono le persone migranti che non sono inseriti in reti di sostegno, non arrivano neppure ai giornali. > In Francia, negli ultimi due anni, decine di attivisti sono stati condannati > per “apologia del terrorismo” solo per aver esposto bandiere palestinesi o > scritto slogan contro l’occupazione. In Germania, organizzazioni come Samidoun > sono state messe fuori legge e partecipare a loro eventi può costare multe o > denunce. Mentre parliamo, nell’indifferenza quasi completa della stampa mainstream, nel Regno Unito Heba Muraisi e Kamran Ahmed, attivist3 di Palestine Action, sono in fin di vita perché in sciopero della fame rispettivamente da 70 e 63 giorni. Si trovano in carcere in attesa di processo, per aver attivamente boicottato le fabbriche di armi complici del genocidio. Se Heba Muraisi e Kamran Ahmed morissero vorrebbe dire che una nuova soglia di disprezzo della vita è stata oltrepassata; ma anche di disprezzo del diritto, azionato ormai dagli Stati solo in chiave repressiva a difesa della proprietà, dell’industria e del commercio di guerra, e dunque per distruggere la vita.  Che connessione vedete tra questa inchiesta e la proibizione alle Ong internazionali di operare a Gaza? Che legame c’è tra questa inchiesta e altre inchieste contro la solidarietà internazionale, ad esempio quelle contro chi aiuta le persone migranti? La connessione non è evidente solo per la coincidenza temporale tra l’inchiesta genovese e l’estromissione delle Ong da parte di Israele, ma anche per la logica sottintesa a entrambe. Le Ong bannate da Gaza includono nomi che hanno una reputazione solidissima a livello transnazionale, come Oxfam, Action Aid, Save the Children e Msf. Il criterio è stato il rifiuto a fornire i nomi di lavoratrici e lavoratori locali, ovvero il rifiuto di collaborare con l’apparato repressivo di Israele. Si tratta di una richiesta che sarebbe considerata illiberale e altamente lesiva dei diritti di lavoratrici e lavoratori in ogni ordinamento democratico, ma il rovesciamento per cui si punisce chi invoca il rispetto dei diritti, invece di chi li viola, è ormai una consuetudine. Un rapporto dell’organizzazione Adalah dello scorso novembre fa il punto sulle decine di leggi approvate dalla Knesset negli ultimi due anni per limitare la libertà di espressione, di associazione, i diritti sindacali, i diritti sociali e familiari dei palestinesi. Tra le leggi attualmente in via di approvazione, c’è anche il divieto di ogni attività di documentazione volta a supportare cause sulla violazione dei diritti umani di fronte alle giurisdizioni internazionali. Ogni critica al regime di oppressione è, dunque, non solo impedita attraverso il bando alle Ong, ma anche criminalizzata. > Questo dovrebbe farci riflettere anche sui ddl in discussione in Italia che > propongono di adottare la definizione di antisemitismo dell’International > Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), la cui matrice non è il contrasto > all’antisemitimo ma la repressione di ogni dissenso verso Israele. Hai perfettamente ragione a indicare un legame tra la repressione delle Ong da parte di Israele e la criminalizzazione della solidarietà internazionalista contro chi aiuta le persone migranti. Anche in questo caso non si tratta solo di una coincidenza (si pensi che Msf e Save the Children erano tra le Ong messe sotto accusa nel processo alla Juventa per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare), bensì di una comune matrice per cui la solidarietà va repressa nella misura in cui rappresenta un intralcio alla sopraffazione. Renee Nicole Good è stata uccisa perché, con la sua auto, era di intralcio alle operazioni delle milizie anti immigrati dell’ICE; proprio come le Ong nel Mediterraneo sono di intralcio alle operazione di cattura e respingimento dei migranti da parte delle milizie libiche finanziate e equipaggiate dall’Italia e dall’Europa. E anche nel Mediterraneo sembra che ormai vi sia licenza di sparare apertamente contro le Ong del soccorso in mare, come è accaduto contro Mediterranea, Sos Mediterranée e Sea Watch e contro le imbarcazioni dei migranti in fuga. La copertina è di Luca Mangiacotti SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo Rigo-Montella: «Per la Procura di Genova la società civile in Palestina non esiste» proviene da DINAMOpress.
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