
Che fine ha fatto il monitoraggio indipendente sugli accertamenti e sulle procedure di frontiera?
Pressenza - Sunday, June 14, 2026Da domani si scatenerà l’inferno: sarà applicato il nuovo Patto UE sulla migrazione con modalità “flessibili”, dunque a discrezione della polizia
L’articolo 10 del Regolamento sugli accertamenti (Regolamento (UE) 2024/1356) e l’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento sulle procedure di asilo (Regolamento (UE) 2024/1348) impongono agli Stati membri di prevedere un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti dei nuovi arrivi e nella valutazione delle domande di asilo alle frontiere esterne.
Il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, regola lo screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. Per il Considerando 10, È opportuno che gli accertamenti siano effettuati in un luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del territorio, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, garantendo che gli accertamenti possano essere effettuati senza indugio. Gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, che vi sono entrati in modo non autorizzato attraverso una frontiera esterna e che non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro dovrebbero essere effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio.
Per il Considerando 11, Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano nel loro diritto nazionale disposizioni volte a garantire la presenza dei cittadini di paesi terzi interessati durante gli accertamenti, al fine di impedirne la fuga. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta agli accertamenti, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
Il trattenimento dovrebbe essere applicato solo come misura di ultima istanza conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere soggetto a un ricorso effettivo, in linea con il diritto nazionale, dell’Unione e internazionale. Durante gli accertamenti dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i richiedenti protezione internazionale, e le pertinenti norme sul trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE, per i cittadini di paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale.
Per il Considerando 22, È opportuno che gli accertamenti al confine esterno siano completati il prima possibile e che non durino più di sette giorni. È opportuno che gli accertamenti dopo il “rintraccio” nel territorio siano completati il prima possibile e che non durino più di tre giorni.
In base all’art.6 del Regolamento screening, Durante gli accertamenti, le persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi di cui all’articolo 8 per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga”.
E’ questa la norma che configura la cd. finzione di non ingresso, anche se nella successiva disposizione si fa riferimento al territorio nazionale, dato testuale che comunque preclude l’applicazione della normativa in esame al di fuori dei confini dello Stato membro, e dunque dell’Unione europea. Di solito questo concetto viene applicato nelle zone di transito negli aeroporti internazionali tra i gate di arrivo e il controllo dei passaporti, a significare che le persone che sono arrivate non sono ancora entrate nel territorio del paese di destinazione. Sebbene fisicamente presenti, non sono considerati legalmente entrati nel territorio ufficiale del paese fino a quando non hanno ricevuto l’autorizzazione necessaria.
Si tratta di una previsione che, a seconda della sua attuazione nel diritto nazionale, potrebbe risultare in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che prevede comunque, in favore dei richiedenti asilo, il diritto di accedere al territorio al fine di presentare una istanza di protezione ed afferma il divieto di respingimento (art.33), verso luoghi dove vita o libertà sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche. La finzione di non ingresso non si applica, comunque, ai cittadini di Paesi terzi richiamati nell’art. 7 del regolamento, ossia quelli sottoposti ad accertamenti dopo il “rintraccio” all’interno del territorio.
In base all’art.8 del Regolamento screening, gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio. Secondo la stessa norma, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso di accertamenti su persone rintracciate all’interno del territorio nazionale, Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo.
Le persone che si trovano sottoposte alla procedura di accertamento (screening) si trovano dunque nel territorio nazionale, ma vengono considerate come se si trovassero al di fuori di un immaginario limite di frontiera. Previsione che andrà considerata anche alla luce dell’art.10 della Costituzione italiana, e dunque le procedure di accertamento in frontiera si dovranno svolgere “secondo le condizioni stabilite dalla legge” ma “in conformità con i trattati internazionali”.
Un impegno che il ministero dell’interno ha già tradito con la circolare del 9 giugno (Protocollo n. 0022024) che detta i “protocolli operativi” per l’attuazione del Regolamento screening (UE) 2024/1356, prevedendo ad esempio in materia di controlli preliminari di salute che questi si svolgano “preferibilmente presso le strutture di polizia”. Strutture che evidentemente non sono dotate delle attrezzature e dei sistemi di prima assistenza e accertamento delle vulnerabilità, basti pensare all’accertamento dell’età o dello stato di gravidanza, per non parlare delle vittime di tortura, richiesti per attività che devono essere svolte da personale medico specializzato, in luoghi idonei per questo tipo di accertamenti e non certo in un ufficio di questura.
Le autorità amministrative sono tenute a rispettare una tempistica precisa ed hanno anche oneri di informazione e documentazione, che risultano determinanti, se correttamente assolti, nelle fasi successive delle procedure in frontiera. Per l’art.17 del Regolamento screening deve essere compilato un modulo consuntivo.
Dunque, “le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni seguenti: a) nome, data e luogo di nascita e genere; b) indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue parlate; c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti; d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute; e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate; f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale; g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull’eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri; h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell’articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo; i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’articolo 9”.
Il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, istituisce una procedura di rimpatrio alle frontiere e modifica il regolamento (UE) 2021/1148. In base al nuovo Regolamento UE 2024/1349 sulle procedure di rimpatrio alla frontiera, da non confondere con il più ampio Regolamento sui rimpatri ancora oggetto di discussione a Bruxelles, che dovrebbe sostituire la vigente Direttiva “Rimpatri” 2008/115/CE, il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono quindi imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della vigente direttiva rimpatri 2008/115/CE, dunque con tempi più lunghi e con il trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri (CPR), che è stato recentemente prolungato fino a 24 mesi.
Il diritto eurounitario in materia d’asilo esige comunque che sia dimostrata la necessità e la proporzionalità del trattenimento rispetto a tutte le diverse finalità/motivazioni previste dalla normativa interna o sovranazionale. Gli articoli 6, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE impongono agli Stati membri di applicare i principi di necessità e proporzionalità e pertanto di garantire alternative effettive alle misure di trattenimento. Un indirizzo che il legislatore italiano non ha ancora accolto malgrado la crisi sistemica dei centri per i rimpatri (Cpr).
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anche in ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, e dunque si deve ritenere anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati.
Le procedure di screening in frontiera, e nelle aree assimilate, non possono essere piegate ad una generica funzione di trattenimento o di fermo amministrativo, in quanto in un termine molto breve (7 giorni alla frontiera o 3 giorni per i rintracci sul territorio) devono permettere di indirizzare la persona migrante verso la procedura di protezione, verso la ricollocazione o il trasferimento “Dublino” in un altro paese membro, o verso la procedura di rimpatrio in frontiera, che prevede un ulteriore termine di trattenimento fino a tre mesi.
Se questi canali “in uscita” si inceppano, perchè non funzionano i trasferimenti “Dublino” o si restringono le maglie per il riconoscimento della protezione internazionale o complementare, anche attraverso il ricorso automatico alla categoria dei “paesi di origine sicuri”, o non si riesce anche in questi casi ad eseguire le operazioni di rimpatrio con accompagnamento forzato ovvero mancano posti nei CPR, come è facilmente prevedibile, l’intero sistema di accoglienza/detenzione prefigurato dai Regolamenti europei si inceppa, e si produrrà una crescita esponenziale di persone straniere irregolari, censite, inserite in tutti i sistemi di controllo informatico, ma ormai prive di qualsiasi prospettiva di regolarizzazione successiva, con un ulteriore aumento dei cd. movimenti secondari verso altri Stati membri. Con la fine scontata dei già timidi tentativi di avvio dei meccanismi di solidarietà.
E’ il fallimento definitivo di una politica europea che da anni tende allo svuotamento del diritto di asilo ed alla chiusura delle frontiere per i migranti economici, altrimenti bene accetti se lavoratori “clandestini” ed esposti alle forme più bieche di sfruttamento.