
Sintesi della relazione della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Genocidio di Gaza: un crimine collettivo
Assopace Palestina - Thursday, October 30, 2025Complicità di stati terzi nel consentire e sostenere il genocidio di Gaza
Collaboratori: Yaman Midani, Polona Florijancic e Henriette Willberg

Ottobre 2025

Panoramica
Il 20 ottobre 2025, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, ha pubblicato il suo ultimo rapporto intitolato “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”. Il rapporto rileva che il genocidio in corso a Gaza costituisce un crimine collettivo, reso possibile e sostenuto dalla complicità di influenti stati terzi che da tempo sostengono e proteggono le violazioni sistematiche del diritto internazionale da parte di Israele. Sostenuti da narrazioni coloniali, il loro sostegno militare, economico e diplomatico ha facilitato queste atrocità, portando a un crescente divario tra i governi e le loro popolazioni.
Il rapporto identifica ed esamina quattro settori chiave in cui i paesi terzi forniscono aiuti e assistenza all’occupazione illegale di Israele e al genocidio del popolo palestinese:
- Azioni diplomatiche e politiche: i paesi terzi hanno protetto Israele dalla responsabilità internazionale, riproducendo le sue narrazioni, difendendo le sue politiche nei forum multilaterali e omettendo di adottare misure politiche concrete, al di là di gesti simbolici, necessarie per porre fine ai crimini e alle violazioni di Israele.
- Legami militari: gli stati terzi hanno continuato a fornire a Israele armi, intelligence e supporto operativo, cioè i mezzi di distruzione nella campagna genocida di Israele a Gaza.
- Utilizzo degli aiuti umanitari come arma: gli stati terzi hanno facilitato il deterioramento delle condizioni di vita a Gaza, consentendo o non impedendo l’utilizzo degli aiuti come arma, gli attacchi alle infrastrutture e agli attori umanitari e l’imposizione di un blocco che ha causato carestia, vittime di massa e sfollamenti forzati.
- Relazioni economiche e commerciali: i paesi terzi hanno mantenuto, e in alcuni casi intensificato, le relazioni commerciali, finanziarie e di investimento con Israele, compresa la fornitura di beni a duplice uso, tecnologie militari, combustibili e infrastrutture critiche, sostenendo così la sua economia, l’occupazione e i continui atti di genocidio.
La Relatrice Speciale sottolinea che la credibilità dello stato di diritto internazionale dipende ora dalla capacità degli stati di affrontare questa complicità, adempiere ai propri obblighi giuridici e garantire responsabilità e giustizia per gravi violazioni del diritto internazionale, compreso il genocidio e la mancata prevenzione dello stesso. Il ripetuto fallimento dei paesi terzi nel ritenere Israele responsabile rivela ciò che La Relatrice Speciale definisce «il flagrante doppio standard della comunità internazionale» (paragrafo 4).
La Relatrice Speciale conclude che l’occupazione illegale di Israele e il genocidio in corso a Gaza sono sostenuti dal totale fallimento degli stati terzi nel rispettare i loro obblighi di lunga data, spesso combinato con il loro sostegno diretto, rendendo queste atrocità un “crimine attuato a livello internazionale” (paragrafo 2). Dall’ottobre 2023, la violenza israeliana si è intensificata notevolmente, mentre gli stati potenti hanno continuato a fornire sostegno diplomatico, militare, economico e umanitario che legittima, equipaggia e sostiene finanziariamente il genocidio.
Contesto giuridico e quadro normativo
La relazione inizia illustrando il quadro giuridico della responsabilità dello stato ai sensi del diritto internazionale (paragrafi 6-12). Il diritto internazionale impone a tutti gli stati l’obbligo vincolante di rispettare, proteggere e attuare il diritto internazionale e di prevenire e porre fine alle violazioni gravi dello stesso, tra cui il genocidio, l’apartheid e la negazione del diritto all’autodeterminazione. La relazione suddivide tali obblighi in quattro categorie (paragrafo 6):
- Obblighi diretti che tutti gli stati hanno nei confronti del popolo palestinese e/o dello stato di Palestina;
- Obblighi erga omnes derivanti dalla violazione da parte di Israele delle norme imperative, compreso l’obbligo positivo di porre fine, individualmente e in modo cooperativo, a qualsiasi situazione illegale; e l’obbligo negativo di non riconoscere come legittima una situazione derivante dalla loro violazione o di fornire aiuto o assistenza per mantenere tale situazione.
- Obblighi di due diligence per prevenire specifiche violazioni del diritto internazionale, compreso l’obbligo di prevenire il genocidio, che scatta quando sorge un “grave rischio”; garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario, che scatta quando si verificano violazioni “probabili o prevedibili”; e di cooperare per prevenire crimini e attacchi contro persone protette a livello internazionale.
- Obblighi di astenersi dall’aiutare o assistere, o partecipare direttamente agli atti internazionalmente illeciti di altri stati
Gli stati devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per adempiere a tali obblighi, tenendo conto delle circostanze, della gravità delle violazioni e del loro livello di influenza sullo stato che ha commesso la violazione, nonché dei mezzi di cui dispongono per esercitare tale influenza (paragrafo 7). L’esame degli obblighi e dei diritti discrezionali di cui dispongono gli stati in specifici strumenti giuridici fornisce modalità chiare che sono rilevanti ai fini della presente valutazione, tra cui (paragrafo 8):
- Misure coercitive ai sensi della Carta delle Nazioni Unite contro uno stato che viola l’articolo 2, paragrafo 4, il divieto dell’uso della forza, gli stati terzi possono intervenire e ricorrere alla forza su richiesta di uno stato che agisce per legittima difesa; ai sensi di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; o ai sensi della risoluzione “Uniti per la pace”;
- Valutazioni dei rischi ed embarghi sulle armi, compresi i divieti di transito e trasbordo previsti dal Trattato sul commercio delle armi;
- Embargo commerciali, in particolare ai sensi della normativa dell’OMC e degli accordi bilaterali di libero scambio e investimento, che consentono agli stati di discostarsi dai principi fondamentali del commercio per adempiere agli obblighi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza;
- Negazione del passaggio sicuro nel quadro dell’UNCLOS per impedire il “passaggio non innocente” e contrastare i rischi di complicità in crimini internazionali e violazioni degli obblighi della Carta delle Nazioni Unite o delle norme imperative;
- Il perseguimento e la punizione del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e della tortura, come obbligo previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dal diritto consuetudinario.
Situazioni di “violazioni prolungate e incrociate di norme imperative” e nel contesto del dovere di prevenire il genocidio, possono richiedere – e non semplicemente consentire – che gli stati terzi intraprendano tali azioni per adempiere ai loro obblighi diretti, erga omnes e di due diligence, a meno che misure meno invasive non siano realmente sufficienti (paragrafo 9). E il mancato adempimento di tali obblighi può costituire una partecipazione diretta o un aiuto e assistenza ad atti internazionalmente illeciti di altri stati.
La complicità sussiste quando l’assistenza facilita materialmente atti illeciti ed è fornita con piena conoscenza delle circostanze e, se del caso, dell’intenzione specifica dell’autore (paragrafo 10). L’intenzione del terzo stato di facilitare l’atto illecito può essere ragionevolmente dedotta dalle «conseguenze prevedibili» delle azioni di tale stato (paragrafo 11).
Tale assistenza può includere la fornitura di fondi, armi, protezione diplomatica, carburante, informazioni, pressioni diplomatiche o sanzioni, oppure l’esecuzione di ordini e mandati di arresto.
La relazione afferma che, laddove la condotta dei paesi terzi sia “diretta, indispensabile e costitutiva”, è necessario valutare se il coinvolgimento di uno stato vada oltre l’aiuto e l’assistenza per costituire una partecipazione congiunta a un atto internazionalmente illecito (paragrafo 12). La Relatrice Speciale traccia un parallelo con il concetto di “impresa criminale comune” nell’ambito della responsabilità penale individuale, osservando che, mutatis mutandis, sarebbe sufficiente il contributo di uno stato che rappresenti un elemento costitutivo del reato. Nel caso del genocidio, la responsabilità diretta dello stato può sorgere quando la condotta attribuibile a uno stato è “parte integrante della commissione di uno o più atti di genocidio” e quando lo stato ha formato l’intenzione genocida “sulla base della totalità della condotta ad esso attribuibile” (paragrafo 12).
Nella sua relazione, la Relatrice Speciale definisce diversi indicatori chiave per la responsabilità dei paesi terzi nel caso dei territori palestinesi occupati. In primo luogo, per quanto riguarda il dovere di prevenire il genocidio, osserva che per decenni le violazioni israeliane (tra cui, ma non solo, l’occupazione, l’apartheid, il blocco e la violenza sistematica) sono state formalmente riconosciute dalla Corte Internazionale di Giustizia e dagli organi delle Nazioni Unite e che, anche il 6 ottobre, la situazione era “matura per il genocidio” (paragrafo 13). Dopo il 7 ottobre 2023, i crimini di Israele si sono intensificati e sono stati emessi numerosi avvertimenti di genocidio, culminati nelle misure provvisorie iniziali emanate dalla Corte Internazionale di Giustizia nel gennaio 2024. Ciò ha fornito la conferma del grave rischio di genocidio a Gaza e ha confermato il dovere di prevenzione.
La seconda soglia segna la svolta verso la complicità nel genocidio. Ciò è evidenziato dai successivi sviluppi giudiziari, tra cui ulteriori misure provvisorie nel caso Sudafrica contro Israele, il commento giudiziario della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua contro Germania e la decisione del procuratore della Corte Penale Internazionale di richiedere mandati di arresto. Nel complesso, La Relatrice Speciale osserva che ciò fornisce ai paesi terzi una “conoscenza effettiva o costruttiva” dei crimini internazionali in corso (paragrafo 14), ovvero una conoscenza che ha determinato una maggiore responsabilità di agire e ha suscitato preoccupazioni circa la complicità di paesi terzi.
Successivamente, due ulteriori sviluppi hanno consolidato il quadro giuridico entro il quale devono agire i paesi terzi. Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del luglio 2024 ha stabilito che la presenza di Israele nei territori palestinesi occupati è illegale e deve cessare il più rapidamente possibile. La conclusione della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite del settembre 2025, secondo cui Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, ha ulteriormente ribadito l’obbligo degli stati di prevenire il genocidio, di cessare di aiutare e assistere o di essere complici del genocidio e di punirne gli autori (paragrafo 16).
La Relatrice Speciale ritiene che questa situazione giuridica intricata abbia due conseguenze significative per la comprensione della responsabilità dei paesi terzi (paragrafo 17):
- Altri doveri degli stati devono essere valutati in modo olistico e dare luogo a un imperativo per tutti gli stati di adottare misure per adempiere ai propri obblighi
- È impossibile, sia dal punto di vista giuridico che pratico, distinguere tra Israele e il Territorio Palestinese occupato. Poiché Israele stesso non è disposto o non è in grado di operare tale distinzione, gli stati terzi devono “presumere l’indistinguibilità”, il che significa che devono imporre un boicottaggio totale di Israele.
Gli stati non possono più dichiararsi all’oscuro dell’aggressione di Israele, dei crimini internazionali e della negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. La Relatrice Speciale riconosce il ruolo degli stati terzi, il cui mancato rispetto dei propri obblighi ha creato le “condizioni per la loro complicità nei crimini israeliani in corso” (paragrafo 18).
Altre componenti del genocidio di Gaza:
- Genocidio sotto le spoglie di azioni diplomatiche e politiche
In questa sezione, La Relatrice Speciale esamina il nesso tra il genocidio perpetrato da Israele a Gaza e la condotta di paesi terzi, al fine di valutare in modo olistico la portata e l’estensione delle loro violazioni.
Il prolungato sostegno diplomatico da parte di potenti stati terzi e la loro riproduzione delle menzogne israeliane hanno permesso l’aggressione di Israele al popolo palestinese, la sua oppressione, dominazione e cancellazione, e hanno messo a tacere gli urgenti appelli all’azione, oscurando gli interessi politici, finanziari e militari in gioco (paragrafo 19). Dal 7 ottobre 2023, molti governi occidentali hanno adottato e amplificato le narrazioni israeliane, basate su affermazioni screditate, inquadrando il genocidio come autodifesa e cancellando la distinzione tra civili palestinesi e combattenti (paragrafo 20).
La Relatrice Speciale rileva come gli sforzi diplomatici successivi al 7 ottobre abbiano evitato di invocare un cessate il fuoco permanente, cercando invece di “gestire” la “crisi umanitaria” e promuovendo misure temporanee che hanno permesso il protrarsi delle violenze, proteggendo al contempo Israele dalla responsabilità internazionale (paragrafo 21). Il comportamento degli stati all’ONU ha fornito una “copertura diplomatica” al genocidio israeliano, dall’uso del veto da parte degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU alle astensioni, ai ritardi e alla retorica diluita, che hanno ostacolato l’azione creando al contempo un'”illusione di progresso” (paragrafo 22). Lo stesso effetto è stato ottenuto dall’uso di sanzioni mirate e limitate, che hanno diluito e deviato l’attenzione su azioni isolate, prendendo di mira individui, coloni e organizzazioni piuttosto che affrontare il sistema statale israeliano (paragrafo 23). Sebbene alcuni stati arabi e musulmani abbiano intrapreso alcune azioni, queste non sono state decisive e molti stati, come il Qatar e l’Egitto, mantengono relazioni significative con gli Stati Uniti e Israele (paragrafo 24).
Sebbene alcuni stati non occidentali abbiano cercato di ottenere giustizia per le azioni di Israele attraverso i tribunali internazionali, in particolare la Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Sudafrica e del Nicaragua, la maggior parte delle nazioni occidentali ha negato le accuse di genocidio, ha evitato di sostenere i casi correlati, ha minato i mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale e ha adottato misure per indebolire o eludere i meccanismi giuridici internazionali (paragrafo 25). Israele è riuscito a ripulire la propria reputazione continuando a partecipare a eventi sportivi e culturali (paragrafo 26).
La Relatrice Speciale osserva che, nonostante la storica opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia che dichiara illegale la presenza di Israele nei Territori Palestinesi Occupati, non è stata intrapresa alcuna azione (paragrafo 27). Sebbene l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia approvato l’opinione nella risoluzione ES-10/24 e abbia delineato le misure che Israele e gli altri stati devono adottare per porre fine all’occupazione, tali misure rimangono inattuate. Il riconoscimento della sovranità statale, spesso subordinato a condizioni che minano l’autodeterminazione, ha avuto principalmente uno scopo simbolico senza modificare la situazione sul campo (paragrafo 28). Pochi stati hanno interrotto le relazioni diplomatiche con Israele (paragrafo 29), mentre molti hanno approvato il “Piano Trump” del 2025, nonostante esso non affronti la questione dell’occupazione illegale, non garantisca la responsabilità né assicuri la giustizia. Il piano rafforza invece il controllo esterno su Gaza, minando ulteriormente l’autodeterminazione e la sovranità palestinese (paragrafo 31). Di conseguenza, la condotta diplomatica post-ottobre 2023 riflette una complicità sistemica a livello globale, che sostiene il genocidio e ostacola soluzioni politiche legittime ai sensi del diritto internazionale.
B. Legami militari: fornire i mezzi di distruzione
Nonostante decenni di appelli delle Nazioni Unite a favore di un embargo sulle armi nei confronti di Israele, molti stati continuano a fornire armi, tecnologia militare e supporto logistico, consentendo direttamente l’uso illegale della forza e le atrocità di massa da parte di Israele (paragrafo 31). Il dominio militare di Israele dipende in larga misura dalle importazioni di armi straniere, la cui fornitura è continuata nonostante le prove crescenti di genocidio (paragrafo 32). Gli Stati Uniti, la Germania e l’Italia sono i contributori più significativi, mentre altri stati facilitano trasferimenti indiretti e di prodotti a duplice uso che sostengono la capacità militare di Israele a Gaza (paragrafi 32-39).
La Relatrice Speciale dedica diversi paragrafi della relazione all’esame del sostegno finanziario, operativo e militare fornito dagli Stati Uniti nel corso di decenni di accordi di cooperazione, aiuti militari ed economici e accesso preferenziale alle vendite militari statunitensi (paragrafo 33). Dal 7 ottobre 2023, tale sostegno è aumentato in modo sostanziale, anche grazie all’approvazione di un pacchetto di difesa da 26,4 miliardi di dollari (paragrafo 34) e alla consegna di centinaia di spedizioni di armi (paragrafo 35).
La Germania è stata il secondo maggiore esportatore di armi verso Israele durante il genocidio, autorizzando licenze di esportazione per un valore di 489 milioni di euro tra ottobre 2023 e luglio 2025, un sostegno giustificato sulla base degli obblighi post-Olocausto nei confronti di Israele (paragrafo 37). Il Regno Unito ha facilitato le linee di rifornimento degli Stati Uniti dalle sue basi militari a Cipro e ha condotto oltre 600 missioni di sorveglianza su Gaza, condividendo informazioni di intelligence che sembrano andare oltre lo scopo dichiarato di “salvataggio degli ostaggi” (paragrafo 38).
Altri stati hanno fornito parti, componenti e armi, spesso nell’ambito del sistema di trasferimento militare che oscura certi trasferimenti, compresi quelli “a duplice uso” o indiretti (paragrafo 39). La Relatrice Speciale cita il programma del jet da combattimento F-35, che coinvolge 19 stati, come un esempio di questo sistema di trasferimento militare opaco che ha fornito a Israele parti utilizzate massicciamente nella distruzione genocida di Gaza (paragrafo 40). Le argomentazioni secondo cui tali armi sono “difensive” o “non letali” sono distinzioni che non sono riconosciute dal Trattato sul Commercio delle Armi, che richiede una valutazione olistica di come tutte le armi, le parti e i componenti saranno utilizzati in ultima analisi. Poiché l’occupazione stessa è illegale, nulla di ciò che Israele fa nei territori occupati può essere inteso come “difensivo” (paragrafo 41).
Pur riconoscendo le preoccupazioni, gli stati hanno continuato ad autorizzare le esportazioni e il transito di armi verso Israele, mantenendo gli accordi esistenti e facilitando i trasferimenti in un modo che suggerisce la complicità nei crimini israeliani (paragrafo 42). Il sostegno ha assunto anche la forma di partnership militari e manovre di difesa congiunte (paragrafo 43), assenza di indagini e procedimenti giudiziari nei confronti dei cittadini che hanno prestato servizio nell’esercito israeliano dall’ottobre 2023 (paragrafo 44) e acquisto di tecnologie militari e di sorveglianza israeliane “collaudate in combattimento” (paragrafi 45-46).
C. L’uso degli aiuti come arma: creare le condizioni per l’esistenza del genocidio
In questa sezione della relazione, La Relatrice Speciale esamina come i paesi terzi abbiano “facilitato” il deterioramento delle condizioni di vita della popolazione palestinese a Gaza, in particolare nel contesto della fornitura di aiuti, sospendendo i finanziamenti all’UNRWA, istituendo la micidiale Fondazione Umanitaria di Gaza, che ha facilitato lo sfollamento, partecipando a iniziative volte a placare l’opinione pubblica mentre la carestia peggiorava, come il lancio di aiuti con paracadute su Gaza, e attraverso il loro silenzio e la loro inazione quando gruppi della società civile che tentavano di rompere l’assedio sono stati illegalmente intercettati da Israele in acque internazionali (paragrafi 51-54), rendendosi così complici dei gravi danni inflitti ai civili (paragrafo 55).
Prima del 7 ottobre 2023, il blocco imposto da Israele ed Egitto ha reso l’80% della popolazione di Gaza dipendente dagli aiuti, con 1,1 milioni di persone che dipendono dall’UNRWA, che distribuisce assistenza attraverso oltre 400 siti locali (paragrafo 48). Da ottobre 2023, Israele ha trasformato gli aiuti umanitari a Gaza in un’arma, imponendo un blocco totale che ha ridotto le consegne a meno di un terzo dei livelli prebellici, contribuendo alla carestia e a centinaia di morti per malnutrizione (paragrafo 49).
Gli stati, con le loro azioni, hanno aiutato e assistito Israele mentre violava palesemente i propri obblighi di garantire alla popolazione palestinese di Gaza mezzi di sussistenza adeguati, attraverso una campagna genocida che prendeva deliberatamente di mira il sistema umanitario, compresi attacchi alle strutture e al personale dell’UNRWA, diffamazione dell’agenzia e promozione di agenzie pseudo-umanitarie (paragrafi 50, 53-54).
D. Relazioni economiche e commerciali: il carburante e i profitti del genocidio
In questa sezione, La Relatrice Speciale esplora come il commercio internazionale e la cooperazione economica sostengono e legittimano il regime di apartheid e l’occupazione illegale di Israele.
Le importazioni israeliane, compresi i beni a duplice uso, forniscono i beni necessari per sostenere la sua occupazione illegale e le sue politiche illegittime (paragrafo 57). Le esportazioni israeliane, per un totale di 474 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2024, alimentano l’economia e potenziano la capacità di produzione di armi attraverso l’esportazione di prodotti a duplice uso, come i circuiti integrati, essenziali per i sistemi militari israeliani che “sorvegliano, controllano e uccidono” i palestinesi (paragrafo 58).
La cooperazione economica con Israele va oltre il commercio, con l’UE che fornisce 2,1 miliardi di euro in sovvenzioni e finanziamenti a enti israeliani che si occupano di scienza e innovazione, molti dei quali sviluppano tecnologie militari e a duplice uso; la Banca Europea per gli Investimenti finanzia enti israeliani con 2,7 miliardi di euro; la cooperazione economica si estende a diversi altri accordi (paragrafi 60-61).
Anziché sospendere gli accordi commerciali ed economici per adempiere ai propri obblighi giuridici, molti stati hanno di fatto aumentato i propri scambi commerciali con Israele durante il genocidio (paragrafo 62). E questo avviene nonostante il fatto che gli obblighi di agire contro le violazioni del diritto internazionale sono spesso incorporati nei trattati bilaterali, come l’accordo di associazione UE- Israele (paragrafo 63). La sospensione dovrebbe applicarsi anche al commercio di prodotti a duplice uso, che nel 2024 rappresentavano il 38 % degli scambi commerciali tra l’UE e Israele (17,5 miliardi di dollari USA) (paragrafo 64).
La maggior parte degli stati continua a fornire a Israele combustibile e materie prime o ad assicurargli l’accesso a porti strategici, mentre l’UE e l’Egitto importano gas attraverso il gasdotto del Mediterraneo orientale, che attraversa illegalmente le acque palestinesi. L’Egitto ha rafforzato questi legami con un accordo sul gas naturale del valore di 35 miliardi di dollari nell’agosto 2025, mentre a Gaza imperversava la fame (paragrafo 65). Le infrastrutture di trasporto di stati terzi consentono il commercio e la fornitura di materiali e armi da parte di Israele, compresi componenti dell’F-35, carburante e altri beni, attraverso i porti di Turchia, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Marocco e stati Uniti, nonché gli aeroporti di Irlanda, Belgio e stati Uniti. Sebbene i lavoratori portuali di diversi paesi abbiano bloccato le spedizioni illecite, Israele spesso nasconde i trasferimenti disattivando i transponder, reindirizzando le spedizioni o utilizzando commercianti di paesi terzi, con alcuni stati, tra cui il Belgio e la Spagna, che facilitano il transito (paragrafo 66).
Conclusione
La Relatrice Speciale conclude che il genocidio a Gaza è il risultato di un sistema di complicità globale, in cui molti stati, in particolare occidentali, continuano a perpetrare pratiche coloniali e razziali-capitalistiche e forniscono sostegno militare, diplomatico, economico e ideologico a Israele, anche quando quest’ultimo ha trasformato la carestia e gli aiuti umanitari in armi (paragrafo 67).
La Relatrice Speciale ritiene che gli “atti, le omissioni e i discorsi” degli stati terzi che sostengono il regime genocida e di apartheid di Israele siano tali da poter essere ritenuti responsabili di “aiuto, assistenza o partecipazione congiunta ad atti internazionalmente illeciti”, ovvero che costituiscano complicità in tali atti (paragrafo 68). Gli stati devono sospendere immediatamente e rivedere “tutte le relazioni militari, diplomatiche ed economiche con Israele”, in quanto tale sostegno potrebbe costituire aiuto, assistenza o partecipazione diretta alla guerra crimini, crimini contro l’umanità e genocidio (paragrafo 68).
La Relatrice Speciale ritiene che molti stati terzi abbiano agito nell’impunità e che il loro disprezzo per il diritto internazionale minacci le fondamenta dell’ordine multilaterale e l’idea di un’umanità comune (paragrafo 69). La responsabilità deve andare oltre i procedimenti penali e includere riparazioni quali la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la soddisfazione e le garanzie di non ripetizione, dovute non solo da Israele ma anche dagli stati che hanno permesso i suoi crimini (paragrafo 69).
Le conclusioni della Relatrice Speciale sono definitive: le strutture coercitive globali devono essere smantellate, il sostegno militare e politico deve essere sospeso e la complicità nel genocidio deve finire (paragrafo 70).
Raccomandazioni
La Relatrice Speciale ricorda agli stati i loro obblighi giuridici di «non partecipare o essere complici delle violazioni israeliane» e di prevenire e affrontare le gravi violazioni del diritto internazionale (paragrafo 71). La Relatrice Speciale esorta gli stati a non causare ulteriori danni al popolo palestinese e a:
- Esercitare pressioni affinché venga raggiunto un cessate il fuoco completo e permanente e venga effettuato il ritiro totale delle truppe israeliane;
- Adottare misure immediate per porre fine all’assedio di Gaza, compreso il dispiegamento di convogli navali e terrestri per garantire l’accesso sicuro degli aiuti umanitari e alloggi mobili prima dell’inverno;
- Sostenere la riapertura dell’aeroporto internazionale e del porto di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti.
La Relatrice Speciale sottolinea inoltre che gli stati hanno l’obbligo di sostenere l’autodeterminazione e la giustizia palestinese, poiché ciò è fondamentale per una pace e una sicurezza durature, e pertanto dovrebbero:
- Sospendere tutte le relazioni militari, commerciali e diplomatiche con Israele;
- Indagare e perseguire tutti i funzionari, le aziende e gli individui coinvolti o che facilitano il genocidio, l’incitamento, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, nonché altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;
- Garantire il risarcimento, compresa la ricostruzione completa e il ritorno;
- Cooperare pienamente con la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia;
- Riaffermare e rafforzare il sostegno all’UNRWA e al sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso;
- Sospendere Israele dalle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 6 della Carta delle Nazioni Unite;
- Agire in base al principio “Uniti per la pace”, in linea con la risoluzione 377(V) dell’Assemblea Generale, per garantire che Israele ponga fine alla sua occupazione.
Infine, La Relatrice Speciale invita i sindacati, gli avvocati, la società civile e i cittadini a chiedere conto agli stati, alle istituzioni e alle società, sostenendo boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni, fino a quando Israele non porrà fine alla sua occupazione illegale e ai relativi crimini.