Sintesi della relazione della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Genocidio di Gaza: un crimine collettivo
Complicità di stati terzi nel consentire e sostenere il genocidio di Gaza
Collaboratori: Yaman Midani, Polona Florijancic e Henriette Willberg
OTTOBRE 2025
PANORAMICA
Il 20 ottobre 2025, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei
territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, ha pubblicato il
suo ultimo rapporto intitolato “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”. Il
rapporto rileva che il genocidio in corso a Gaza costituisce un crimine
collettivo, reso possibile e sostenuto dalla complicità di influenti stati terzi
che da tempo sostengono e proteggono le violazioni sistematiche del diritto
internazionale da parte di Israele. Sostenuti da narrazioni coloniali, il loro
sostegno militare, economico e diplomatico ha facilitato queste atrocità,
portando a un crescente divario tra i governi e le loro popolazioni.
Il rapporto identifica ed esamina quattro settori chiave in cui i paesi terzi
forniscono aiuti e assistenza all’occupazione illegale di Israele e al genocidio
del popolo palestinese:
* Azioni diplomatiche e politiche: i paesi terzi hanno protetto Israele dalla
responsabilità internazionale, riproducendo le sue narrazioni, difendendo le
sue politiche nei forum multilaterali e omettendo di adottare misure
politiche concrete, al di là di gesti simbolici, necessarie per porre fine ai
crimini e alle violazioni di Israele.
* Legami militari: gli stati terzi hanno continuato a fornire a Israele armi,
intelligence e supporto operativo, cioè i mezzi di distruzione nella campagna
genocida di Israele a Gaza.
* Utilizzo degli aiuti umanitari come arma: gli stati terzi hanno facilitato il
deterioramento delle condizioni di vita a Gaza, consentendo o non impedendo
l’utilizzo degli aiuti come arma, gli attacchi alle infrastrutture e agli
attori umanitari e l’imposizione di un blocco che ha causato carestia,
vittime di massa e sfollamenti forzati.
* Relazioni economiche e commerciali: i paesi terzi hanno mantenuto, e in
alcuni casi intensificato, le relazioni commerciali, finanziarie e di
investimento con Israele, compresa la fornitura di beni a duplice uso,
tecnologie militari, combustibili e infrastrutture critiche, sostenendo così
la sua economia, l’occupazione e i continui atti di genocidio.
La Relatrice Speciale sottolinea che la credibilità dello stato di diritto
internazionale dipende ora dalla capacità degli stati di affrontare questa
complicità, adempiere ai propri obblighi giuridici e garantire responsabilità e
giustizia per gravi violazioni del diritto internazionale, compreso il genocidio
e la mancata prevenzione dello stesso. Il ripetuto fallimento dei paesi terzi
nel ritenere Israele responsabile rivela ciò che La Relatrice Speciale definisce
«il flagrante doppio standard della comunità internazionale» (paragrafo 4).
La Relatrice Speciale conclude che l’occupazione illegale di Israele e il
genocidio in corso a Gaza sono sostenuti dal totale fallimento degli stati terzi
nel rispettare i loro obblighi di lunga data, spesso combinato con il loro
sostegno diretto, rendendo queste atrocità un “crimine attuato a livello
internazionale” (paragrafo 2). Dall’ottobre 2023, la violenza israeliana si è
intensificata notevolmente, mentre gli stati potenti hanno continuato a fornire
sostegno diplomatico, militare, economico e umanitario che legittima, equipaggia
e sostiene finanziariamente il genocidio.
CONTESTO GIURIDICO E QUADRO NORMATIVO
La relazione inizia illustrando il quadro giuridico della responsabilità dello
stato ai sensi del diritto internazionale (paragrafi 6-12). Il diritto
internazionale impone a tutti gli stati l’obbligo vincolante di rispettare,
proteggere e attuare il diritto internazionale e di prevenire e porre fine alle
violazioni gravi dello stesso, tra cui il genocidio, l’apartheid e la negazione
del diritto all’autodeterminazione. La relazione suddivide tali obblighi in
quattro categorie (paragrafo 6):
* Obblighi diretti che tutti gli stati hanno nei confronti del popolo
palestinese e/o dello stato di Palestina;
* Obblighi erga omnes derivanti dalla violazione da parte di Israele delle
norme imperative, compreso l’obbligo positivo di porre fine, individualmente
e in modo cooperativo, a qualsiasi situazione illegale; e l’obbligo negativo
di non riconoscere come legittima una situazione derivante dalla loro
violazione o di fornire aiuto o assistenza per mantenere tale situazione.
* Obblighi di due diligence per prevenire specifiche violazioni del diritto
internazionale, compreso l’obbligo di prevenire il genocidio, che scatta
quando sorge un “grave rischio”; garantire il rispetto del diritto
internazionale umanitario, che scatta quando si verificano
violazioni “probabili o prevedibili”; e di cooperare per prevenire crimini e
attacchi contro persone protette a livello internazionale.
* Obblighi di astenersi dall’aiutare o assistere, o partecipare direttamente
agli atti internazionalmente illeciti di altri stati
Gli stati devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per adempiere a tali
obblighi, tenendo conto delle circostanze, della gravità delle violazioni e del
loro livello di influenza sullo stato che ha commesso la violazione, nonché dei
mezzi di cui dispongono per esercitare tale influenza (paragrafo 7). L’esame
degli obblighi e dei diritti discrezionali di cui dispongono gli stati in
specifici strumenti giuridici fornisce modalità chiare che sono rilevanti ai
fini della presente valutazione, tra cui (paragrafo 8):
* Misure coercitive ai sensi della Carta delle Nazioni Unite contro uno stato
che viola l’articolo 2, paragrafo 4, il divieto dell’uso della forza, gli
stati terzi possono intervenire e ricorrere alla forza su richiesta di uno
stato che agisce per legittima difesa; ai sensi di una risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite; o ai sensi della risoluzione “Uniti per la pace”;
* Valutazioni dei rischi ed embarghi sulle armi, compresi i divieti di transito
e trasbordo previsti dal Trattato sul commercio delle armi;
* Embargo commerciali, in particolare ai sensi della normativa dell’OMC e degli
accordi bilaterali di libero scambio e investimento, che consentono agli
stati di discostarsi dai principi fondamentali del commercio per adempiere
agli obblighi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di pace e
sicurezza;
* Negazione del passaggio sicuro nel quadro dell’UNCLOS per impedire il
“passaggio non innocente” e contrastare i rischi di complicità in crimini
internazionali e violazioni degli obblighi della Carta delle Nazioni Unite o
delle norme imperative;
* Il perseguimento e la punizione del genocidio, dei crimini contro l’umanità,
dei crimini di guerra e della tortura, come obbligo previsto dalle
Convenzioni di Ginevra e dal diritto consuetudinario.
Situazioni di “violazioni prolungate e incrociate di norme imperative” e nel
contesto del dovere di prevenire il genocidio, possono richiedere – e non
semplicemente consentire – che gli stati terzi intraprendano tali azioni per
adempiere ai loro obblighi diretti, erga omnes e di due diligence, a meno che
misure meno invasive non siano realmente sufficienti (paragrafo 9). E il mancato
adempimento di tali obblighi può costituire una partecipazione diretta o un
aiuto e assistenza ad atti internazionalmente illeciti di altri stati.
La complicità sussiste quando l’assistenza facilita materialmente atti illeciti
ed è fornita con piena conoscenza delle circostanze e, se del caso,
dell’intenzione specifica dell’autore (paragrafo 10). L’intenzione del terzo
stato di facilitare l’atto illecito può essere ragionevolmente dedotta dalle
«conseguenze prevedibili» delle azioni di tale stato (paragrafo 11).
Tale assistenza può includere la fornitura di fondi, armi, protezione
diplomatica, carburante, informazioni, pressioni diplomatiche o sanzioni, oppure
l’esecuzione di ordini e mandati di arresto.
La relazione afferma che, laddove la condotta dei paesi terzi sia “diretta,
indispensabile e costitutiva”, è necessario valutare se il coinvolgimento di uno
stato vada oltre l’aiuto e l’assistenza per costituire una partecipazione
congiunta a un atto internazionalmente illecito (paragrafo 12). La Relatrice
Speciale traccia un parallelo con il concetto di “impresa criminale comune”
nell’ambito della responsabilità penale individuale, osservando che, mutatis
mutandis, sarebbe sufficiente il contributo di uno stato che rappresenti un
elemento costitutivo del reato. Nel caso del genocidio, la responsabilità
diretta dello stato può sorgere quando la condotta attribuibile a uno stato è
“parte integrante della commissione di uno o più atti di genocidio” e quando lo
stato ha formato l’intenzione genocida “sulla base della totalità della condotta
ad esso attribuibile” (paragrafo 12).
Nella sua relazione, la Relatrice Speciale definisce diversi indicatori chiave
per la responsabilità dei paesi terzi nel caso dei territori palestinesi
occupati. In primo luogo, per quanto riguarda il dovere di prevenire il
genocidio, osserva che per decenni le violazioni israeliane (tra cui, ma non
solo, l’occupazione, l’apartheid, il blocco e la violenza sistematica) sono
state formalmente riconosciute dalla Corte Internazionale di Giustizia e dagli
organi delle Nazioni Unite e che, anche il 6 ottobre, la situazione era “matura
per il genocidio” (paragrafo 13). Dopo il 7 ottobre 2023, i crimini di Israele
si sono intensificati e sono stati emessi numerosi avvertimenti di genocidio,
culminati nelle misure provvisorie iniziali emanate dalla Corte Internazionale
di Giustizia nel gennaio 2024. Ciò ha fornito la conferma del grave rischio di
genocidio a Gaza e ha confermato il dovere di prevenzione.
La seconda soglia segna la svolta verso la complicità nel genocidio. Ciò è
evidenziato dai successivi sviluppi giudiziari, tra cui ulteriori misure
provvisorie nel caso Sudafrica contro Israele, il commento giudiziario della
Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua contro Germania e la
decisione del procuratore della Corte Penale Internazionale di richiedere
mandati di arresto. Nel complesso, La Relatrice Speciale osserva che ciò
fornisce ai paesi terzi una “conoscenza effettiva o costruttiva” dei crimini
internazionali in corso (paragrafo 14), ovvero una conoscenza che ha determinato
una maggiore responsabilità di agire e ha suscitato preoccupazioni circa la
complicità di paesi terzi.
Successivamente, due ulteriori sviluppi hanno consolidato il quadro giuridico
entro il quale devono agire i paesi terzi. Il parere consultivo della Corte
Internazionale di Giustizia del luglio 2024 ha stabilito che la presenza di
Israele nei territori palestinesi occupati è illegale e deve cessare il più
rapidamente possibile. La conclusione della Commissione d’inchiesta delle
Nazioni Unite del settembre 2025, secondo cui Israele sta commettendo un
genocidio a Gaza, ha ulteriormente ribadito l’obbligo degli stati di prevenire
il genocidio, di cessare di aiutare e assistere o di essere complici del
genocidio e di punirne gli autori (paragrafo 16).
La Relatrice Speciale ritiene che questa situazione giuridica intricata abbia
due conseguenze significative per la comprensione della responsabilità dei paesi
terzi (paragrafo 17):
* Altri doveri degli stati devono essere valutati in modo olistico e dare luogo
a un imperativo per tutti gli stati di adottare misure per adempiere ai
propri obblighi
* È impossibile, sia dal punto di vista giuridico che pratico, distinguere tra
Israele e il Territorio Palestinese occupato. Poiché Israele stesso non è
disposto o non è in grado di operare tale distinzione, gli stati terzi devono
“presumere l’indistinguibilità”, il che significa che devono imporre un
boicottaggio totale di Israele.
Gli stati non possono più dichiararsi all’oscuro dell’aggressione di Israele,
dei crimini internazionali e della negazione del diritto all’autodeterminazione
del popolo palestinese. La Relatrice Speciale riconosce il ruolo degli stati
terzi, il cui mancato rispetto dei propri obblighi ha creato le “condizioni per
la loro complicità nei crimini israeliani in corso” (paragrafo 18).
ALTRE COMPONENTI DEL GENOCIDIO DI GAZA:
1. Genocidio sotto le spoglie di azioni diplomatiche e politiche
In questa sezione, La Relatrice Speciale esamina il nesso tra il genocidio
perpetrato da Israele a Gaza e la condotta di paesi terzi, al fine di
valutare in modo olistico la portata e l’estensione delle loro violazioni.
Il prolungato sostegno diplomatico da parte di potenti stati terzi e la loro
riproduzione delle menzogne israeliane hanno permesso l’aggressione di Israele
al popolo palestinese, la sua oppressione, dominazione e cancellazione, e hanno
messo a tacere gli urgenti appelli all’azione, oscurando gli interessi politici,
finanziari e militari in gioco (paragrafo 19). Dal 7 ottobre 2023, molti governi
occidentali hanno adottato e amplificato le narrazioni israeliane, basate su
affermazioni screditate, inquadrando il genocidio come autodifesa e cancellando
la distinzione tra civili palestinesi e combattenti (paragrafo 20).
La Relatrice Speciale rileva come gli sforzi diplomatici successivi al 7 ottobre
abbiano evitato di invocare un cessate il fuoco permanente, cercando invece di
“gestire” la “crisi umanitaria” e promuovendo misure temporanee che hanno
permesso il protrarsi delle violenze, proteggendo al contempo Israele dalla
responsabilità internazionale (paragrafo 21). Il comportamento degli stati
all’ONU ha fornito una “copertura diplomatica” al genocidio israeliano, dall’uso
del veto da parte degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU alle
astensioni, ai ritardi e alla retorica diluita, che hanno ostacolato l’azione
creando al contempo un'”illusione di progresso” (paragrafo 22). Lo stesso
effetto è stato ottenuto dall’uso di sanzioni mirate e limitate, che hanno
diluito e deviato l’attenzione su azioni isolate, prendendo di mira individui,
coloni e organizzazioni piuttosto che affrontare il sistema statale israeliano
(paragrafo 23). Sebbene alcuni stati arabi e musulmani abbiano intrapreso alcune
azioni, queste non sono state decisive e molti stati, come il Qatar e l’Egitto,
mantengono relazioni significative con gli Stati Uniti e Israele (paragrafo 24).
Sebbene alcuni stati non occidentali abbiano cercato di ottenere giustizia per
le azioni di Israele attraverso i tribunali internazionali, in particolare la
Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Sudafrica e del Nicaragua, la
maggior parte delle nazioni occidentali ha negato le accuse di genocidio, ha
evitato di sostenere i casi correlati, ha minato i mandati di arresto emessi
dalla Corte Penale Internazionale e ha adottato misure per indebolire o eludere
i meccanismi giuridici internazionali (paragrafo 25). Israele è riuscito a
ripulire la propria reputazione continuando a partecipare a eventi sportivi e
culturali (paragrafo 26).
La Relatrice Speciale osserva che, nonostante la storica opinione consultiva
della Corte Internazionale di Giustizia che dichiara illegale la presenza di
Israele nei Territori Palestinesi Occupati, non è stata intrapresa alcuna azione
(paragrafo 27). Sebbene l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia approvato
l’opinione nella risoluzione ES-10/24 e abbia delineato le misure che Israele e
gli altri stati devono adottare per porre fine all’occupazione, tali misure
rimangono inattuate. Il riconoscimento della sovranità statale, spesso
subordinato a condizioni che minano l’autodeterminazione, ha avuto
principalmente uno scopo simbolico senza modificare la situazione sul campo
(paragrafo 28). Pochi stati hanno interrotto le relazioni diplomatiche con
Israele (paragrafo 29), mentre molti hanno approvato il “Piano Trump” del 2025,
nonostante esso non affronti la questione dell’occupazione illegale, non
garantisca la responsabilità né assicuri la giustizia. Il piano rafforza invece
il controllo esterno su Gaza, minando ulteriormente l’autodeterminazione e la
sovranità palestinese (paragrafo 31). Di conseguenza, la condotta diplomatica
post-ottobre 2023 riflette una complicità sistemica a livello globale, che
sostiene il genocidio e ostacola soluzioni politiche legittime ai sensi del
diritto internazionale.
B. LEGAMI MILITARI: FORNIRE I MEZZI DI DISTRUZIONE
Nonostante decenni di appelli delle Nazioni Unite a favore di un embargo sulle
armi nei confronti di Israele, molti stati continuano a fornire armi, tecnologia
militare e supporto logistico, consentendo direttamente l’uso illegale della
forza e le atrocità di massa da parte di Israele (paragrafo 31). Il dominio
militare di Israele dipende in larga misura dalle importazioni di armi
straniere, la cui fornitura è continuata nonostante le prove crescenti di
genocidio (paragrafo 32). Gli Stati Uniti, la Germania e l’Italia sono i
contributori più significativi, mentre altri stati facilitano trasferimenti
indiretti e di prodotti a duplice uso che sostengono la capacità militare di
Israele a Gaza (paragrafi 32-39).
La Relatrice Speciale dedica diversi paragrafi della relazione all’esame del
sostegno finanziario, operativo e militare fornito dagli Stati Uniti nel corso
di decenni di accordi di cooperazione, aiuti militari ed economici e accesso
preferenziale alle vendite militari statunitensi (paragrafo 33). Dal 7 ottobre
2023, tale sostegno è aumentato in modo sostanziale, anche grazie
all’approvazione di un pacchetto di difesa da 26,4 miliardi di dollari
(paragrafo 34) e alla consegna di centinaia di spedizioni di armi (paragrafo
35).
La Germania è stata il secondo maggiore esportatore di armi verso Israele
durante il genocidio, autorizzando licenze di esportazione per un valore di 489
milioni di euro tra ottobre 2023 e luglio 2025, un sostegno giustificato sulla
base degli obblighi post-Olocausto nei confronti di Israele (paragrafo 37). Il
Regno Unito ha facilitato le linee di rifornimento degli Stati Uniti dalle sue
basi militari a Cipro e ha condotto oltre 600 missioni di sorveglianza su Gaza,
condividendo informazioni di intelligence che sembrano andare oltre lo scopo
dichiarato di “salvataggio degli ostaggi” (paragrafo 38).
Altri stati hanno fornito parti, componenti e armi, spesso nell’ambito del
sistema di trasferimento militare che oscura certi trasferimenti, compresi
quelli “a duplice uso” o indiretti (paragrafo 39). La Relatrice Speciale cita il
programma del jet da combattimento F-35, che coinvolge 19 stati, come un esempio
di questo sistema di trasferimento militare opaco che ha fornito a Israele parti
utilizzate massicciamente nella distruzione genocida di Gaza (paragrafo 40). Le
argomentazioni secondo cui tali armi sono “difensive” o “non letali” sono
distinzioni che non sono riconosciute dal Trattato sul Commercio delle Armi, che
richiede una valutazione olistica di come tutte le armi, le parti e i componenti
saranno utilizzati in ultima analisi. Poiché l’occupazione stessa è illegale,
nulla di ciò che Israele fa nei territori occupati può essere inteso come
“difensivo” (paragrafo 41).
Pur riconoscendo le preoccupazioni, gli stati hanno continuato ad autorizzare le
esportazioni e il transito di armi verso Israele, mantenendo gli accordi
esistenti e facilitando i trasferimenti in un modo che suggerisce la complicità
nei crimini israeliani (paragrafo 42). Il sostegno ha assunto anche la forma di
partnership militari e manovre di difesa congiunte (paragrafo 43), assenza di
indagini e procedimenti giudiziari nei confronti dei cittadini che hanno
prestato servizio nell’esercito israeliano dall’ottobre 2023 (paragrafo 44) e
acquisto di tecnologie militari e di sorveglianza israeliane “collaudate in
combattimento” (paragrafi 45-46).
C. L’USO DEGLI AIUTI COME ARMA: CREARE LE CONDIZIONI PER L’ESISTENZA DEL
GENOCIDIO
In questa sezione della relazione, La Relatrice Speciale esamina come i paesi
terzi abbiano “facilitato” il deterioramento delle condizioni di vita della
popolazione palestinese a Gaza, in particolare nel contesto della fornitura di
aiuti, sospendendo i finanziamenti all’UNRWA, istituendo la micidiale Fondazione
Umanitaria di Gaza, che ha facilitato lo sfollamento, partecipando a iniziative
volte a placare l’opinione pubblica mentre la carestia peggiorava, come il
lancio di aiuti con paracadute su Gaza, e attraverso il loro silenzio e la loro
inazione quando gruppi della società civile che tentavano di rompere l’assedio
sono stati illegalmente intercettati da Israele in acque internazionali
(paragrafi 51-54), rendendosi così complici dei gravi danni inflitti ai civili
(paragrafo 55).
Prima del 7 ottobre 2023, il blocco imposto da Israele ed Egitto ha reso l’80%
della popolazione di Gaza dipendente dagli aiuti, con 1,1 milioni di persone che
dipendono dall’UNRWA, che distribuisce assistenza attraverso oltre 400 siti
locali (paragrafo 48). Da ottobre 2023, Israele ha trasformato gli aiuti
umanitari a Gaza in un’arma, imponendo un blocco totale che ha ridotto le
consegne a meno di un terzo dei livelli prebellici, contribuendo alla carestia e
a centinaia di morti per malnutrizione (paragrafo 49).
Gli stati, con le loro azioni, hanno aiutato e assistito Israele mentre violava
palesemente i propri obblighi di garantire alla popolazione palestinese di Gaza
mezzi di sussistenza adeguati, attraverso una campagna genocida che prendeva
deliberatamente di mira il sistema umanitario, compresi attacchi alle strutture
e al personale dell’UNRWA, diffamazione dell’agenzia e promozione di agenzie
pseudo-umanitarie (paragrafi 50, 53-54).
D. RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI: IL CARBURANTE E I PROFITTI DEL
GENOCIDIO
In questa sezione, La Relatrice Speciale esplora come il commercio
internazionale e la cooperazione economica sostengono e legittimano il regime di
apartheid e l’occupazione illegale di Israele.
Le importazioni israeliane, compresi i beni a duplice uso, forniscono i beni
necessari per sostenere la sua occupazione illegale e le sue politiche
illegittime (paragrafo 57). Le esportazioni israeliane, per un totale di 474
miliardi di dollari tra il 2022 e il 2024, alimentano l’economia e potenziano la
capacità di produzione di armi attraverso l’esportazione di prodotti a duplice
uso, come i circuiti integrati, essenziali per i sistemi militari israeliani che
“sorvegliano, controllano e uccidono” i palestinesi (paragrafo 58).
La cooperazione economica con Israele va oltre il commercio, con l’UE che
fornisce 2,1 miliardi di euro in sovvenzioni e finanziamenti a enti israeliani
che si occupano di scienza e innovazione, molti dei quali sviluppano tecnologie
militari e a duplice uso; la Banca Europea per gli Investimenti finanzia enti
israeliani con 2,7 miliardi di euro; la cooperazione economica si estende a
diversi altri accordi (paragrafi 60-61).
Anziché sospendere gli accordi commerciali ed economici per adempiere ai propri
obblighi giuridici, molti stati hanno di fatto aumentato i propri scambi
commerciali con Israele durante il genocidio (paragrafo 62). E questo avviene
nonostante il fatto che gli obblighi di agire contro le violazioni del diritto
internazionale sono spesso incorporati nei trattati bilaterali, come l’accordo
di associazione UE- Israele (paragrafo 63). La sospensione dovrebbe applicarsi
anche al commercio di prodotti a duplice uso, che nel 2024 rappresentavano il 38
% degli scambi commerciali tra l’UE e Israele (17,5 miliardi di dollari USA)
(paragrafo 64).
La maggior parte degli stati continua a fornire a Israele combustibile e materie
prime o ad assicurargli l’accesso a porti strategici, mentre l’UE e l’Egitto
importano gas attraverso il gasdotto del Mediterraneo orientale, che attraversa
illegalmente le acque palestinesi. L’Egitto ha rafforzato questi legami con un
accordo sul gas naturale del valore di 35 miliardi di dollari nell’agosto 2025,
mentre a Gaza imperversava la fame (paragrafo 65). Le infrastrutture di
trasporto di stati terzi consentono il commercio e la fornitura di materiali e
armi da parte di Israele, compresi componenti dell’F-35, carburante e altri
beni, attraverso i porti di Turchia, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi,
Grecia, Marocco e stati Uniti, nonché gli aeroporti di Irlanda, Belgio e stati
Uniti. Sebbene i lavoratori portuali di diversi paesi abbiano bloccato le
spedizioni illecite, Israele spesso nasconde i trasferimenti disattivando i
transponder, reindirizzando le spedizioni o utilizzando commercianti di paesi
terzi, con alcuni stati, tra cui il Belgio e la Spagna, che facilitano il
transito (paragrafo 66).
CONCLUSIONE
La Relatrice Speciale conclude che il genocidio a Gaza è il risultato di un
sistema di complicità globale, in cui molti stati, in particolare occidentali,
continuano a perpetrare pratiche coloniali e razziali-capitalistiche e
forniscono sostegno militare, diplomatico, economico e ideologico a Israele,
anche quando quest’ultimo ha trasformato la carestia e gli aiuti umanitari in
armi (paragrafo 67).
La Relatrice Speciale ritiene che gli “atti, le omissioni e i discorsi” degli
stati terzi che sostengono il regime genocida e di apartheid di Israele siano
tali da poter essere ritenuti responsabili di “aiuto, assistenza o
partecipazione congiunta ad atti internazionalmente illeciti”, ovvero che
costituiscano complicità in tali atti (paragrafo 68). Gli stati devono
sospendere immediatamente e rivedere “tutte le relazioni militari, diplomatiche
ed economiche con Israele”, in quanto tale sostegno potrebbe costituire aiuto,
assistenza o partecipazione diretta alla guerra crimini, crimini contro
l’umanità e genocidio (paragrafo 68).
La Relatrice Speciale ritiene che molti stati terzi abbiano agito nell’impunità
e che il loro disprezzo per il diritto internazionale minacci le fondamenta
dell’ordine multilaterale e l’idea di un’umanità comune (paragrafo 69). La
responsabilità deve andare oltre i procedimenti penali e includere riparazioni
quali la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la soddisfazione e le
garanzie di non ripetizione, dovute non solo da Israele ma anche dagli stati che
hanno permesso i suoi crimini (paragrafo 69).
Le conclusioni della Relatrice Speciale sono definitive: le strutture coercitive
globali devono essere smantellate, il sostegno militare e politico deve essere
sospeso e la complicità nel genocidio deve finire (paragrafo 70).
RACCOMANDAZIONI
La Relatrice Speciale ricorda agli stati i loro obblighi giuridici di «non
partecipare o essere complici delle violazioni israeliane» e di prevenire e
affrontare le gravi violazioni del diritto internazionale (paragrafo 71). La
Relatrice Speciale esorta gli stati a non causare ulteriori danni al popolo
palestinese e a:
1. Esercitare pressioni affinché venga raggiunto un cessate il fuoco completo e
permanente e venga effettuato il ritiro totale delle truppe israeliane;
2. Adottare misure immediate per porre fine all’assedio di Gaza, compreso il
dispiegamento di convogli navali e terrestri per garantire l’accesso sicuro
degli aiuti umanitari e alloggi mobili prima dell’inverno;
3. Sostenere la riapertura dell’aeroporto internazionale e del porto di Gaza
per facilitare la consegna degli aiuti.
La Relatrice Speciale sottolinea inoltre che gli stati hanno l’obbligo di
sostenere l’autodeterminazione e la giustizia palestinese, poiché ciò è
fondamentale per una pace e una sicurezza durature, e pertanto dovrebbero:
1. Sospendere tutte le relazioni militari, commerciali e diplomatiche con
Israele;
2. Indagare e perseguire tutti i funzionari, le aziende e gli individui
coinvolti o che facilitano il genocidio, l’incitamento, i crimini contro
l’umanità e i crimini di guerra, nonché altre gravi violazioni del diritto
internazionale umanitario;
3. Garantire il risarcimento, compresa la ricostruzione completa e il ritorno;
4. Cooperare pienamente con la Corte Penale Internazionale e la Corte
Internazionale di Giustizia;
5. Riaffermare e rafforzare il sostegno all’UNRWA e al sistema delle Nazioni
Unite nel suo complesso;
6. Sospendere Israele dalle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 6 della Carta
delle Nazioni Unite;
7. Agire in base al principio “Uniti per la pace”, in linea con la risoluzione
377(V) dell’Assemblea Generale, per garantire che Israele ponga fine alla
sua occupazione.
Infine, La Relatrice Speciale invita i sindacati, gli avvocati, la società
civile e i cittadini a chiedere conto agli stati, alle istituzioni e alle
società, sostenendo boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni, fino a quando
Israele non porrà fine alla sua occupazione illegale e ai relativi crimini.
https://law4palestine.org/summary-of-the-un-special-rapporteurs-report-on-gaza-genocide-a-collective-crime-third-state-complicity-in-enabling-and-sustaining-the-gaza-genocide/