La separazione non revoca automaticamente la Carta di soggiorno del familiare UE
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma,
riconosce il diritto alla Carta di soggiorno per familiare UE ad una cittadina
cubana alla quale era stata revocata la Carta sulla base di mere dichiarazioni
del marito, dal quale si era separata, che aveva detto alla polizia che la
signora si era sposata solo per un permesso di soggiorno.
Oltre ad eccepire che il marito comunque negli anni non si era mai attivato per
il divorzio, sono stati ricostruiti gli indici di fittizietà del matrimonio
individuati dalle linee guida della Commissione europea e sono stati tutti
esclusi provando invece la continuità del vincolo matrimoniale e l’effettività.
La Corte ribadisce che:
1. la separazione personale tra coniugi, promossa con ricorso
giurisdizionale, non comporta l’automatica revoca della carta di soggiorno
per il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di un
Paese membro dell’Unione Europea, in quanto, pur interrompendo la
convivenza, non scioglie il vincolo coniugale;
2. anche in caso di divorzio, il familiare non avente la cittadinanza in uno
Stato membro può mantenere il diritto al soggiorno a determinate condizioni,
previste dall’art. 12 del D.lgs 30/2007, il quale, in recepimento di quanto
disposto dall’art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nel recare la
disciplina sul “Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso
di divorzio e di annullamento del matrimonio”,
3. assumono rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea,
contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso
del diritto, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante,
invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (cfr.
Cass. Civ. ordinanza n. 13189/2024).
Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2973 del 24 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.