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Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
La separazione non revoca automaticamente la Carta di soggiorno del familiare UE
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, riconosce il diritto alla Carta di soggiorno per familiare UE ad una cittadina cubana alla quale era stata revocata la Carta sulla base di mere dichiarazioni del marito, dal quale si era separata, che aveva detto alla polizia che la signora si era sposata solo per un permesso di soggiorno. Oltre ad eccepire che il marito comunque negli anni non si era mai attivato per il divorzio, sono stati ricostruiti gli indici di fittizietà del matrimonio individuati dalle linee guida della Commissione europea e sono stati tutti esclusi provando invece la continuità del vincolo matrimoniale e l’effettività. La Corte ribadisce che: 1. la separazione personale tra coniugi, promossa con ricorso giurisdizionale, non comporta l’automatica revoca della carta di soggiorno per il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, in quanto, pur interrompendo la convivenza, non scioglie il vincolo coniugale; 2. anche in caso di divorzio, il familiare non avente la cittadinanza in uno Stato membro può mantenere il diritto al soggiorno a determinate condizioni, previste dall’art. 12 del D.lgs 30/2007, il quale, in recepimento di quanto disposto dall’art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nel recare la disciplina sul “Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio”, 3. assumono rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso del diritto, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 13189/2024). Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2973 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
VENEZIA AFFITTATA PER IL MATRIMONIO DI LUSSO DEL PATRON DI AMAZON BEZOS. SABATO CORTEO DEI COMITATI.
In laguna veneziana stanno arrivando gli invitati VIP al matrimonio dell’ultramiliardario Jeff Bezos con Lauren Sanchez. Mega-yacht e jet privati stanno affollando le piste dell’aeroporto di Venezia e i canali di Venezia. Riunito in città il Comitato per l’ordine pubblico, anche a seguito delle proteste che comitati e cittadini stanno portando avanti nella citta lagunare contro il turismo di lusso che ha prenotato e privatizzato mezza Venezia. Affittata l’intera isola di San Giorgio. Il comitato No Space for Bezos, a cui hanno aderito realtà variegate che spaziano dai gruppi locali come il comitato No Grandi Navi, ai movimenti ambientalisti come Extinction Rebellion, ha lanciato per sabato 28 giugno una protesta diffusa per boicottare i festeggiamenti. L‘appuntamento con il corteo è fissato per le ore 17 alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Parteciperanno diverse realtà di movimento, in arrivo anche da altre città venete. Noi ne parliamo con Federica del CS Morion che è parte del comitato No Space for Bezos. Ascolta o scarica
June 25, 2025
Radio Onda d`Urto