La nuova Delibera sul Piano Urbano Parcheggi che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina (con espunzioni e ripescaggi)
Da tempo sollecitiamo la Giunta e l’Assemblea Capitolina a prendere decisioni
sul destino degli interventi del Piano Urbano Parcheggi, visto che sono passati
più di 25 anni dall’approvazione di quello vigente (novembre 2008), molti
interventi sono stati nel frattempo espunti per il fallimento delle ditte
proponenti, molti interventi non hanno avuto alcun esito procedurale con la
stipula della Convenzione con il Comune, ma, più in generale, sono completamente
cambiati norme e criteri di affidamento a privati di opere pubbliche – i Pup lo
sono a tutti gli effetti, parola di ANAC – ed è cambiata anche la città, le
esigenze dei cittadini, la politica della mobilità e le necessità di tutela
dell’ambiente e del paesaggio urbano.
Dopo la deliberazione della Giunta Capitolina del giugno 2022 (e un successivo
aggiornamento del gennaio 2024) con cui sono state approvate le Linee Guida per
la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), non avevamo più avuto
notizie. Ora apprendiamo che la Giunta ha approvato una Proposta di
Deliberazione con la Ricognizione complessiva del Piano Parcheggi, definizione
degli indirizzi per la prosecuzione degli interventi, inserimento di nuovi
interventi ed espunzione di quelli improcedibili, quale fase preliminare alla
redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP) che andrà al voto
dell’Assemblea Capitolina.
Mercoledì 10 giugno alle 12 si riunirà la Commissione Capitolina Mobilità (si
può seguire sul sito istituzionale dedicato) con l’Ordine del Giorno “la
“Disamina ed eventuale espressione del parere” sulla Proposta.
Pubblichiamo la Proposta di Deliberazione (scaricata dal sito istituzionale,
sezione ODG e Proposte) e a breve pubblicheremo le nostre osservazioni. (AMBM)
77A PROPOSTA (D.G.C. N. 48 DEL 28 MAGGIO 2026) “RICOGNIZIONE COMPLESSIVA DEL
PIANO PARCHEGGI, DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DEGLI
INTERVENTI, INSERIMENTO DI NUOVI INTERVENTI ED ESPUNZIONE DI QUELLI
IMPROCEDIBILI, QUALE FASE PRELIMINARE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA URBANO
PARCHEGGI (PUP)”
Premesso che:
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è
stato adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989-1991, ai sensi
della Legge n. 122 del 24 marzo 1989;
detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della
Giunta Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 1132 del22 febbraio 1990, limitatamente
all’annualità 1989;
le revisioni relative alle successive annualità sono state approvate con
deliberazioni del Consiglio della Regione Lazio n.515/1992 (annualità 1990) e n.
443/1998 (annualità 1991 );
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato
approvato il “Patto per la Mobilità”;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006,
pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006, è stato dichiarato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo
stato di emergenza- fino al 31 dicembre 2008- per la situazione determinatasi
nel settore del traffico e della mobilità nel territoriodella città di Roma;
con Ordinanza n. 3543 del26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30
settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco
di Roma- fino al31 dicembre 2008- Commissario Delegato per l’attuazione degli
interventi volti a fronteggiare l’emergenza nei settori del traffico e della
mobilità, dichiarata nel territorio della Capitale;
con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il Piano
Parcheggi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06;
con le Ordinanze Commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13
febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma, Commissario
Delegato all’Emergenza Traffico e Mobilità, ha approvato la rimodulazione e
l’integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi
approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del17 dicembre 201 O è stato prorogato lo
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;
con Ordinanza Commissariale n. 436 del 16 aprile 2012 le competenze relative
alle funzioni emergenziali nel settore del traffico e della mobilità di cui alle
lettere a), b), c) e d), dell’articolo 1 dell’O.P.C.M. n. 3543/2006, fino ad
allora attribuite all’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità, sono state
ripartite tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti, l’Ufficio di supporto al
Commissario delegato – Programma Roma Capitale ed il Gabinetto del Sindaco, ed
in particolare le competenze relative al Piano Parcheggi sono state attribuite
al Dipartimento Mobilità e Trasporti;
con nota prot. UT n. 1843 del 15/05/2012 (prot. Ufficio Parcheggi
QG/20077/05/2012) l’Ufficio di supporto al Commissario delegato- Programma Roma
Capitale ha trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti l’elenco degli
interventi del Piano Parcheggi raggruppati per classi (indicate all’art. 1 comma
2 dell’O.P.C.M. 3543/2006) omogenee in base allo stato di avanzamento
dell’istruttoria:
* 1. interventi con conferenza di servizi aperta – predisposta bozza di
ordinanza commissariale di approvazione progetto;
* 2. interventi con conferenza di servizi aperta – in fase di conclusione;
* 3. interventi con conferenza di servizi aperta- con criticità;
* 4. interventi improcedibili o non procedibili nei tempi emergenziali;
in data 31 dicembre 2012, per effetto dell’art. 3, comma 2 del Decreto-legge
59/2012 convertito in Legge n. 100/2012, lo stato di emergenza di cui al
D.P.C.M. del4 agosto 2006, per effetto delle successive proroghe, è venuto a
cessare;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato
approvato il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato
approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
l’attuale Programma Urbano Parcheggi si compone del Programma Urbano Parcheggi
(PUP), approvato in prima istanza nel triennio 1989-91 – nell’ambito del quale
sono stati realizzati una pluralità di interventi – e del Piano Parcheggi
approvato mediante le citate Ordinanze Commissariali, il cui ultimo
aggiornamento pubblicato con la O.C. 129/2008, ha ricondotto in un quadro
unitario sia alcuni interventi già in corso di costruzione o programmati nel
PUP, sia nuove proposte ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza
traffico e mobilità della città di Roma;
(pag. 2)
in particolare, la già menzionata Ordinanza, ha ritenuto opportuno proseguire
l’iter procedimentale “al fine di consentire la continuità dell’azione
amministrativa” per una serie di interventi “in fase avanzata di istruttoria”
inseriti nel Pianoparcheggi;
Rilevato che
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 209 del17 giugno 2022, e successivo
aggiornamento approvato con D.G.C. n. 3 del18 gennaio 2024, sono state approvate
le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), alla
luce delle criticità emerse nel tempo e del lungo periodo trascorso
dall’approvazione del precedente programma, ormai non più coerente con l’attuale
quadro normativa, la cui vigenza non può essere protratta sine die;
al fine di superare le criticità riscontrate nella fase attuativa del PUP, si è
ritenuto necessario predisporre dette Linee Guida coerenti con le strategie
generali in materia di trasporti, urbanistica e ambiente. Tali Linee, partendo
dal Piano Regolatore Generale, dal vigente PUP, dal PGTU, dal PUMS e dagli
ulteriori strumenti di pianificazione successivi, hanno inteso costituire un
vero e proprio sistema di regole per trasformare i “programmi” in un Programma
Urbano dei Parcheggi unitario, efficace e coerente per la città di Roma;
Il documento in questione ha, dunque, definito obiettivi, criteri e modalità per
la redazione e l’attuazione del nuovo PUP, in coerenza con il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
21 del 16 aprile 2015, e con H Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS),
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio
2022;
relativamente agli interventi contenuti nell’ultimo Programma Urbano Parcheggi,
le Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024 hanno tra l’altro precisato
che:
• per gli interventi con convenzione stipulata e con progetti approvati ma non
avviati, dato il lungo tempo trascorso dalla stipula della convenzione e
dall’approvazione del relativo progetto, in ragione dei mutati scenari fattuali
regolamentari e normativi medio tempore intervenuti, le Linee Guida hanno
stabilito la necessità di procedere mediante apposite conferenze dei servizi ex
art. 14 e ss. per la conferma dei pareri espressi a suo tempo, con l’avvertenza
che gli elaborati progettuali dovranno essere adeguati agli approfondimenti
progettuali e agli elaborati minimi previsti dalla normativa attualmente
vigente;
• all’esito dell’istruttoria sugli atti e della verifica della fattibilità, per
gli interventi non attuati e ritenuti improcedibili sarà predisposta una
proposta di Deliberazione da sottoporre all’Assemblea Capitolina al fine di
procedere alla loro espunzione;
L’Assessore alla Mobilità, con Direttiva n. 8/2025 e successiva Direttiva n.
5/2026 – adottata all’esito di proprio studio. approfondito finalizzato alla
chiusura del vecchio Piano Parcheggi – ha rilevato da un lato la sussistenza
dell’interesse pubblico alla conservazione e prosecuzione di alcuni interventi
in ragione dell’ubicazione e degli impegni contrattuali in essere tra l’A.C. e i
soggetti proponenti, forieri di possibili contenzioni dall’esito incerto,
dall’altro si è determinato per l’espunzione dei restanti interventi;
in particolare, la Direttiva n. 8/2025 ha, tra l’altro, evidenziato,
l’opportunità verificare i presupposti giuridici e tecnici di delocalizzazione
di alcuni degli interventi, ove ritenuti non realizzabili nei siti
originariamente previsti, in quanto non confacenti all’interesse pubblico
attuale, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU, il PUMS e gli
ulteriori strumenti di pianificazione successivi, oltre che compatibili e
integrati con gli ulteriori interventi in corso o previsti nell’ambito urbano di
riferimento;
Atteso che
con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, in conformità a
quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida, la Direzione Sosta e
Accessibilità sta procedendo alla riattivazione dei procedimenti;
in particolare, per gli interventi di seguito elencati risultano avviate le
attività finalizzate alla loro realizzazione
* • Lungotevere Arnaldo da Brescia -cod. B1.4-011;
* • Piazza della Radio- B1.4-001;
* • Via Balsamo Crivelli -cod. B1.1-140;
* • Lungotevere Mellini – cod.B1.4-030;
* • Via dei Cessati Spiriti – cod. B1.4-097;
* • Largo di Vigna Stelluti- cod.B1.4-133;
* • Ettore Rolli – Via Portuense – B1.1-09
(pag.3)
per l’intervento B1.4-060 Mercato Via Catania, convenzionato e non avviato,
risultano in corso indagini strutturali propedeutiche alla riattivazione della
Conferenze dei Servizi ex art t. 14 e ss. L. 241 l 1990 e alle successive fasi
di progettazione, trattandosi di realizzazione di un parcheggio interrato, al di
sotto dell’esistente Mercato Italia, che necessita di verifiche atte ad
accertare lo stato delle strutture preesistenti;
per l’intervento B1.4-007 Project Financing Piazza Verdi, convenzionato e non
avviato, risultano in corso le indagini archeologiche integrative prescritte
dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma,
propedeutiche alla riattivazione della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 e ss.
L. 24111990 e alle successive fasi di progettazione,
occorre, pertanto, procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante
Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 per i seguenti interventi
convenzionati e non ancora avviati, in conformità a quanto stabilito dalle Linee
Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024:
* • Parcheggio Largo dei Fiorentini B1.4-037;
* • Parcheggio Viale Bruno Buozzi B1.4-048 (Municipio Il);
* • Parcheggio P.za Sabazio B1.4-044;
* • Parcheggio Via Oglio-Via Adige B1.1-069;
* • Parcheggio Via Francesco Compagna B1.4-075;
* • Parcheggio Via Taranto B1.1-081;
* • Parcheggio via Amedeo Sommovigo B1.4-078;
* • Parcheggio Viale dei Romagnoli-Canarie B1.4-123;
* • Parcheggio Piazza Ponte Umberto l B1.4-036;
* • Parcheggio Piazza Strozzi – cod. B1.4-127;
* • Parcheggio Via Franco Sacchetti – cod. B1.1-108;
* • Parcheggio Viale delle Milizie-Via della Giuliana – cod. B1.1-097
* • Project Financing Via Guido Reni -cod. B1.4-004;
la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo della città, con particolare
riferimento alle aree centrali e a quelle incluse nel perimetro delle Mura
Aureliane, può rappresentare una soluzione da utilizzare per garantire
interventi di tutela ambientale finalizzati al potenziamento dei livelli
complessivi di accessibilità collettiva alle predette aree a recuperare
superfici pubbliche da sottrarre alla sosta dei veicoli per essere riconsegnate
alla vivibilità pedonale della città;
per n.6 interventi non convenzionati ricompresi nello studio riportato nella
Direttiva n. 5/2026 e ivi elencati è intenzione dell’Amministrazione richiedere
apposito parere all’ ANAC sulla ammissibilità di proseguire l’iter con
l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento,
attesa l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione; mentre per i
restanti è stato dato mandato agli Uffici di avviare l’iter per la relativa
espunzione;
per n. 1 intervento convenzionato ma non ancora avviato, ricompreso nello studio
riportato nella Direttiva n. 5/2026, all’esito di una diversa valutazione circa
l’interesse pubblico alla realizzazione nel sito originario, si è necessario un
sito alternativo per la realizzazione;
successivamente, nello studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità di cui
alla Direttiva n. 5/2026, sono stati altresì individuati gli interventi non
convenzionati, la cui realizzazione è ritenuta di interesse attuale per
l’amministrazione, in quanto complementari agli interventi di mobilità e
infrastrutturazione in corso e/o programmati, nonché gli interventi
convenzionati per i quali è necessario valutare la proposizione di un sito
alternativo a quello originario per la loro realizzazione;
Tenuto conto che
con Determinazione n. 8 del13/10/2005, l’AVCP (oggi ANAC) ha fornito delle linee
guida sulla disciplina applicabile nel caso di cessione del diritto di
superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi, muovendo dalla
distinzione tra i parcheggi che i proprietari di immobili possono realizzare nel
sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati e i parcheggi
rientranti nel Programma Urbano Parcheggi che i comuni possono prevedere, previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta
dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche
cooperative;
in tale ultimo caso l’opera è realizzata ” … per essere asservita ad un’unità
immobiliare privata, la stessa è senz’altro un’opera di pubblico interesse
perché soddisfa esigenze di interesse generale (il decongestionamento del
traffico) e come tale è inserita in un atto di programmazione territoriale
(P.U.P.), è opera d’urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine della
durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale … “;
tali interventi sono, pertanto, qualificabili come opere pubbliche e ad essi è
applicabile la normativa sui contratti pubblici;
con Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012· , l’ ANAC è tornata sull’argomento,
evidenziando che, nonostante il mutamento del quadro normativa e la
determinazione dell’Autorità in materia, il Comune di Roma continuava a
realizzare parcheggi ” … da ritenersi rientranti nella nozione di opera
pubblica, sulla base delle semplici proposte presentate da privati oltre venti
anni fa, protraendo fino all’attualità l’effetto di procedure ormai non più
coerenti con l’attuale quadro normativa … “;
(pag.4)
l’ ANAC ha consigliato, nelle conclusioni, di eseguire “una ricognizione
complessiva degli interventi strettamente riconducibili al citato avviso
pubblico (con il quale nel 1990 e nel 1991 l’Amministrazione aveva provveduto
all’aggiornamento del P.U.P. mediante l’inserimento di interventi proposti dai
privati) ancora da realizzare e al completamento degli stessi in tempi limitati,
al fine di poter procedere, nel caso di nuovi ulteriori interventi, con modalità
coerenti all’attuale quadro normativa … “;
nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 16/11 /2017, avente ad
oggetto “Piano parcheggi. Espunzione interventiimprocedibili”, si è proceduto
all’individuazione di parte degli interventi improcedibili riconducibili ai
seguenti casi tipici:
* 1. l’espressione del parere negativo, necessario e vincolante da parte di
Enti preposti alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,
ambientale e idrogeologico;
* 2. per gli interventi inseriti nel Piano ai sensi dell’articolo 9, comma 4
della legge 122/1989 (parcheggi privati in area di proprietà comunale), la
mancanza del requisito della proprietà comunale;
* 3. l’espressione di parere negativo di enti titolari della gestione di
sottoservizi, in presenza di interferenze superabili con opere di entità non
compatibile con le caratteristiche dell’intervento previsto, e/o
l’interferenza con altri interventi programmati di interesse pubblico non
comparabile con quello dell’intervento previsto nel Piano Parcheggi;
* 4. per alcuni interventi non sono stati presentati dai proponenti i relativi
progetti;
con successiva Deliberazione n. 25 del 12/03/2019 si è proweduto ad espungere
ulteriori 15 interventi;
in attuazione di quanto previsto dalle richiamate Linee Guida aggiornate dalla
D.G.C. n. 3/2024, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto
alla disamina di ulteriori interventi risultati improcedibili, riconducibili sia
alle fattispecie individuate nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79
del 16 novembre 2017, sia ad altri casi analoghi, in ottemperanza a quanto
prescritto dall’ ANAC e nell’ottica di un più ampio processo di aggiornamento e
revisione complessiva del P. U. P.
l’attività istruttoria è stata finalizzata ad assicurare la coerenza del
Programma con i criteri e gli indirizzi stabiliti dal PGTU e dal PUMS, tenuto
conto, altresì, del mutato assetto generale determinatosi con la cessazione
dello stato di emergenza traffico;
in tale contesto l’Assessore alla Mobilità, con le direttive n. 8/2025 e n.
5/2026 e n. 6/2026, anche alla luce delle istanze dei comitati dei residenti del
centro storico, ha rappresentato l’esigenza di procedere ad una pianificazione
di carattere più organico e complessivo, idonea a tenere conto dell’insieme
delle situazioni emerse e non soltanto di quelle relative alle espunzioni; per
tali ragioni, all’esito dell’istruttoria di cui sopra, pur essendo stata
predisposta una proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina volta
all’espunzione degli interventi ritenuti improcedibili, il relativo iter di
approvazione non si è concluso;
in particolare, in ossequio alle predette Direttive Assessorili, nelle more
dell’acquisizione del parere ANAC, è stato ritenuto opportuno considerare
congiuntamente gli interventi convenzionati e non per i quali permane
l’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione, come da elenco riportato
nella Direttiva n. 5/2026 e integrato nella successiva Direttiva n. 6/2026,
all’esito di approfondito studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità, al
fine di definire un quadro aggiornato e coerente per la revisione complessiva
del Piano Urbano Parcheggi, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU,
il PUMS e gli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, compatibile e
integrato con la programmazione degli ulteriori interventi (Giubilari, PNRR
ecc.) in corso o previsti nell’ambito urbano di riferimento, sentiti anche i
comitati dei residenti del centro storico e di completare le istruttorie dei
rimanenti interventi volte all’espunzione;
Considerato inoltre che
con deliberazione n. 73/2023 l’A.C. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma
4, del D.Lgs. n. 38/2021 (ex art. 1, comma 304, della Legge n. 14712013 e art.
62 del Decreto-legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.
96/2017), il Pubblico Interesse della proposta di realizzazione di un nuovo
stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, con le
prescrizioni e condizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi preliminare,
come da verbale conclusivo approvato con Determinazione Dirigenziale del
Dipartimento PAU prot. Ql/8808 del 17 gennaio 2023 e successiva Determinazione
di integrazione prot. Ql/18555 del 1 febbraio 2023, che per quanto di interesse
hanno riguardato la necessità di reperimento ed implementazione di parcheggi
aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della linea metropolitana B
(Ponte Mammolo, S. Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini);
(pag. 5)
si rende, pertanto, necessario in prima istanza, mitigare ulteriormente i
potenziali effetti critici sulle aree limitrofe al futuro stadio e sui nodi di
scambio attraverso il un potenziamento del parcheggio di scambio a partire da
Rebibbia, in considerazione della elevata percentuale di livello medio di
occupazione rilevata dall’ente gestore e della sua caratteristica di porta di
accesso alla città posta sulla direttrice est, in qualità di primo nodo di
scambio intercettato;
nell’ambito del processo di revisione complessiva del Piano Parcheggi e quale
fase preliminare alla redazione del nuovo PUP, si ritiene ulteriormente
opportuno procedere, anche dare impulso ai seguenti ulteriori interventi
ritenuti coerenti con gli strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti
all’attuale interesse pubblico in materia di mobilità e sosta riportati nella
richiamata D.A.C. n. 73/2023, da destinare a parcheggi di interscambio in
coerenza con la ripartizione modale prevista per garantire sia parte della quota
“ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito
urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici criticità
in termini di offerta di sosta;
la ripartizione modale prevista comporta la necessità di realizzare parcheggi di
interscambio; nelle aree limitrofe risultano individuati i seguenti interventi,
inclusi nel Piano Parcheggi e non attuati o parzialmente attuati, da destinare a
funzione scambiatrice, come di seguito elencati:
* • 61.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest (non attuato);
* • 62.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia (attuato con
incremento p.a. inferiore a quanto previsto dall’ ldS n. 129/2008);
Tenuto conto, altresi, che
con riferimento agli interventi da espungere all’esito di una prima attività
istruttoria effettuata, la Direzione Sosta e Accessibilità ha avviato e concluso
i procedimenti di espunzione dal Piano Parcheggi per gli interventi elencati
nella tabella di seguito riportata:
(pag.6)
(pag. 7)
(pag.8)
i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine
di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti
elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la presa d’atto della
conclusione dei procedimenti finalizzati all’espunzione dal Piano Parcheggi
degli interventi interessati, in quanto improcedibili;
per gli interventi di seguito elencati:
* • B4- 058 Via Pietro Raimondi;
* • B1-131 Piazza Dalmazia;
* • B1-045 Via Carabelli;
* • B1-132 Via Bandello (angolo Via Franco Sacchetti);
a seguito di ricorso proposto avverso le Determinazioni Dirigenziali di
espunzione dal Piano Parcheggi, il TAR, rispettivamente con Sentenze nn.
1004/2025, 989/2025, 22630/2024 e 986/2025, ha dichiarato inammissibili i
gravami trattandosi di atto endoprocedimentale prodromico alla definizione del
procedimento con delibera A.C.;
il TAR, in disparte la pronuncia in rito, ha comunque anticipato un possibile
scrutinio anche nel merito dei programmati interventi sotto un triplice profilo:
* • in ragione del tempo trascorso, in quanto le ricorrenti hanno dimostrato
disinteresse nella realizzazione dell’intervento per mancata trasmissione
dell’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione capitolina o per
non aver adeguatamente coltivato la richiesta di delocalizzazione del
parcheggio attraverso il tempestivo esperimento del rimedio giurisdizionale
del silenzio;
* • per via dell’avvenuta cessazione (31 dicembre 2012) della gestione affidata
al Commissario Straordinario emergenza traffico in relazione al quale
l’intervento era stato inserito, al di fuori della programmazione ordinaria;
* • poiché l’inserimento costituisce “solo una mera previsione di
localizzazione, inidoneo a conferire alcuna aspettativa o diritto alla
società proponente, atteso, che solamente a seguito della sottoscrizione
della convenzione per la concessione del diritto di superficie la società
concessionaria matura il diritto alla realizzazione dell’intervento (in tal
senso, questo T.A.R., Sezione Il bis, n. 8551 /2018)”;
con riferimento ai medesimi interventi risultano proposti appelli avverso le
sentenze n.1004/2025 (Via Pietro Raimondi) e n. 989/2025 (piazza Dalmazia),
attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, la cui definizione
costituisce presupposto per l’assunzione delle successive determinazioni da
parte dell’Amministrazione;
con riferimento all’intervento Via Fermi cod. 61.4-027, risultano parimenti
pendenti contenziosi dinanzi al TAR Lazio e al Tribunale Civile di Roma la cui
definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive
determinazioni da parte dell’Amministrazione;
(pag.9)
analoga situazione si registra per l’intervento Mercato Via Chiana cod.
62.4-004, per il quale è pendente ricorso al TAR Lazio;
diversamente, l’intervento Mercato Via Magna Grecia 6.1.4-021 risulta inserito
nell’ elenco dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa Cattolica, di cui al D.P.C.M. dell’8 giugno 2023 e
successivamente confermato con DPCM 11/06/2024, avente ad oggetto la
riqualificazione integrale dell’immobile di proprietà comunale, attualmente in
corso di realizzazione da parte della Società Giubileo 2025 che agisce in
qualità di soggetto attuatore, con il Municipio VII Struttura referente;
per tale intervento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n.
2383/2026, che ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca
dell’approvazione del progetto proposto in sede di conferenza di servizi,
tuttavia la l’operatore economico ha presentato ricorso in Cassazione e
pertanto, si rende attendere l’esito del relativo contenzioso al fine di
assumere ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, come riportato
nella Direttiva assessorile n. 6/2026;
inoltre, per i seguenti interventi inseriti nel Piano Parcheggi approvato con le
Ordinanze commissariali sopracitate e da ultimo con O.C. n. 129/2008, è
intervenuta la risoluzione giudiziale della convenzione:
* • Parcheggio Via dei Noci cod. 61.1-033 -sentenza TAR Lazio n. 903/2020;
* • Parcheggio Via Mascagni – Via Leoncavallo cod. 61.4-053 – sentenza
Tribunale Civile di Roma n. 9492/2023;
* • Parcheggio Viale Giulio Agricola 6 cod, 61.4-022- sentenza TAR Lazio n.
8046/2014;
nel suddetto Piano sono altresì inseriti i seguenti interventi convenzionati per
i quali il Dipartimento Mobilità Sostenibile Trasporti ha comunicato l’avvio del
procedimento di decadenza o di risoluzione di diritto delle rispettive
convenzioni:
* • Parcheggio Via Martignano/Parco Virgiliano 61.4-013;
* • Parcheggio Viale Leonardo da Vinci 61.1-013;
* • Parcheggio Via Francesco Negri 61.1- 083;
* • Parcheggio Via di Santa Costanza 61 .4 – 015;
* • Parcheggio Corso Francia 61.1 -103;
i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine
di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti
elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la decadenza o la
risoluzione di diritto dalle rispettive convenzioni;
in particolare, relativamente all’intervento Via di Santa Costanza 61.4-015, si
rileva che la Concessionaria ha proposto in data 14 aprile 2026 ricorso al TAR
Lazio per l’accertamento negativo dell’inadempimento contestato con riferimento
alla Convenzione del19/06/2009, nonché per l’accertamento dell’insussistenza
della risoluzione/decadenza della convenzione; pertanto, in ragione della
pendenza del relativo contenzioso e di quanto previsto dalla Direttiva
assessorile n.6/2026, si rende necessario attendere l’esito del relativo
contenzioso al fine di assumere le ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione;
(pag.10)
per i seguenti interventi la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento
Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto a comunicare l’avvio del
procedimento di revoca delle rispettive convenzioni, ai sensi dell’art. 25 delle
convenzioni medesime:
* Parcheggio Piazza Tuscolo/Via Soana cod. B1.4-099
* Parcheggio Piazza Trento- cod. B1.4-043;
* Parcheggio Via delle Betulle – cod. B1.4- 096;
* Parcheggio Viale Giulio Agricola A – cod. B1.4-022;
i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine
di almeno 30 giorni di preavviso previsto in convenzione, con i provvedimenti
elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la revoca delle
rispettive convenzioni;
inoltre, con nota prot. QG/39269 del 28/09/2023, la Direzione Sosta e
Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato
l’avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi degli artt. 7 e 8
della L. 241/1990 e s.m. i., per Liquidazione, Scioglimento e Cancellazione
d’ufficio dal registro delle imprese della società concessionaria, per il
seguente intervento: Parcheggio Via di Grotta Perfetta-Via dell’ Automobilismo,
cod. B 1. 1-124 – soc. Mida Park. s.r.l.;
il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il termine
di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con Determinazione
Dirigenziale rep. n. QG1281 del 30/10/2023, avente ad oggetto la revoca della
convenzione medesima;
Rilevato che
con nota prot. QG/43961 del 30/12/2020 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha
comunicato l’avvio del procedimento, a norma dell’art. 7 della legge n.
241/1990, finalizzato all’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento
B1.1-067- Piazza San Saturnino, in quanto il Tar Lazio con sentenza n. 6678/2016
ha annullato la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 133/2013 di
approvazione del progetto del parcheggio interrato, poiché quest’ultimo
risultava sostanzialmente e funzionalmente diverso dal progetto presentato in
Conferenza dei Servizi permanente; in particolare, il progetto:
* estendendosi verso via Tapino, non corrispondeva né alle previsioni del PRG
né a quelle del PUP;
* pur comportando modifiche incidenti sulla viabilità della zona, non teneva
conto delle dovute valutazioni del “traffico urbano” e delle “esigenze della
sosta”;
inoltre, la soppressione dei posti a rotazione previsti al primo piano nel
progetto sottoposto a Conferenza dei Servizi e il diverso posizionamento almeno
di un ascensore, rappresentavano un superamento di quanto previsto nei progetti
iniziali, come riportato nella richiamata Sentenza TAR Lazio n. 6678/2016, e di
tale entità da configurarlo quale nuovo intervento e nuova localizzazione
rispetto a quello presentato in Conferenza dei Servizi;
(pag.11)
stante quanto sopra, in linea con gli indirizzi dell’ANAC (Determinazione n. 8
del 13/10/2005 e Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012), trattandosi nella
sostanza di un nuovo intervento, qualunque affidamento non potrà che discendere
dall’esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, non ricorrendo i
presupposti giuridici per procedere in via diretta;
pertanto, il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il
termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della Legge n. 241/1990, con
Determinazione Dirigenziale n. 188 del 22/02/2021 (prot. QG/6899/2021 ), con la
quale si è preso atto della Sentenza del TAR Lazio n. 6678/2016, secondo cui le
modifiche apportate al progetto nel 2012 costituiscono varianti sostanziali, e
si è altresì stabilito che con successivo provvedimento dell’Assemblea
Capitolina l’intervento di Piazza San Saturnino sarebbe stato espunto dal Piano
Parcheggi;
con nota acquisita al prot. QG/7600/2021, avente ad oggetto la convocazione
della Conferenza dei Servizi inerente all’intervento nodo di Scambio Colle
Mattia, codice 81.3.012, inserito nell’Ordinanza n. 129/2008 – allegato A (”
Nodo di attestamento metropolitano e urbano”), si evidenziava che con nota prot.
Ql/24186/2021 la Società proponente DDM Sud S. R. L. aveva espresso in “modo
inoppugnabile” la volontà di rinuncia all’intervento stesso;
sulla stessa area, a nome dello stesso proponente, è inoltre in corso l’iter di
approvazione del progetto di rigenerazione urbana ai sensi dell’art.2 della L.R.
7/2017 e s.m. i. avente ad oggetto il c.d. nodo di scambio, intervento per il
quale è stato espresso parere favorevole nella Conferenza dei Servizi
preliminare con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento PAU rep. Ql/1303
del 30/07/2021, acquisita dalla Scrivente con prot. QG/30470 del 6/08/2021;
per le suddette motivazioni l’intervento nodo di Scambio Colle Mattia si ritiene
improcedibile e pertanto da espungere dal Piano Parcheggi;
con nota prot. QG/43406 del 22/11/2022 la Direzione Sosta e Accessibilità del
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato, ai sensi dell’art.
7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m. i., l’avvio del procedimento per
l’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento codice 81.4-026 sito in
Località “Tenuta della Chiavichetta” – Municipio Roma Xl, per il quale è stata
verificata l’improcedibilità in seno alla Conferenza dei Servizi indetta ex art.
14 della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona,
dichiarata definitivamente chiusa con esito negativo con Determinazione
Dirigenziale rep. QG/515/2022 (prot. QG/19921 del 01 /06/2022);
l’intervento di cui sopra, con Direttiva n. 6/2026 è stato in ultima istanza
incluso tra quelli per i quali permane l’ interesse dell’amministrazione alla
realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC sull’ammissibilità
di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la
realizzazione dell’intervento,
nel Piano Parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008 è inserito,
inoltre, all’allegato “B” l’intervento di Circonvallazione Cornelia – codice
81.4-157- per la realizzazione di 660 posti auto;
con Ordinanza Commissariale n. 442/2012 sono stati riallocati all’interno del
parcheggio “Cornelia” i posti auto inizialmente previsti in “via Trionfale-
Mercato dei fiori” (8.2-004) e Via Montesanto – Mercato Vittoria (8.1.2-002),
oltre che i previsti in Piazza C. Mazzaresi – Mercato Belsito, localizzazione
già espunta con OdS n. 128/2008;
gli elaborati progettuali presentati all’esito della predetta Ordinanza sono
stati ritenuti dagli uffici non conformi alle richieste formulate, pertanto,
successivamente, con Ordine del giorno n. 121 del16/11/2017 l’Assemblea
Capitolina impegnava la Sindaca e l’Assessore competente a valutare la
possibilità di modificare con apposito atto di Giunta l’Ordinanza n. 442/2012
nonché a dare apposito mandato agli uffici di predisporre un nuovo atto per la
riqualificazione e riconversione del parcheggio Cornelia maggiormente
rispondente alle esigenze di mobilità e sostenibilità economico-finanziaria
rispetto ai precedenti;
con nota prot. n. QG/251 07/2018 l’Assessorato alla Città in Movimento, vista la
progettualità già avviata da Atac S.p.A. sul parcheggio Cornelia, ha richiesto
al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di valutare la possibilità di
un intervento dell’Azienda in merito alla fattibilità di fruizione di detta
struttura e con nota prot. QG/37656 del31/10/2018 ATAC S.p.A. ha trasmesso due
ipotesi di trasformazione del parcheggio da automatizzato a tradizionale;
con Direttiva n. 3 del18/01 /2019l’ Assessore alla Città in Movimento conferiva
mandato al Direttore di Dipartimento Mobilità e Trasporti di individuare
l’ipotesi percorribile fra quelle indicate nell’Ordine del Giorno n. 121
del16/11 /2017, sopra citato;
con la Relazione di fattibilità pro t . QG/ 49997/2019 il Dipartimento Mobilità
e Trasporti ha vagliato la possibilità di ricorrere alla procedura di
affidamento a operatori privati della concessione di lavori pubblici e gestione,
ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.lgs 50/2016 ss.mm;
in data 11 dicembre 2020, con nota prot. QG/41505, è pervenuta da parte
dell’operatore economico No Problem Parking S.p.A. una proposta, ai sensi
dell’art. 183, comma 15, del Decreto Legislativo n. 50/2016, avente ad oggetto
“Progetto, di funzionalzzazione e gestione in concessione dell’esistente
parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia”;
(pag.12)
con Direttiva n. 2 del 24/05/2022 l’Assessorato alla Mobilità dava mandato al
Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di avviare l’iter
amministrativo volto a realizzare il Project Financing Cornelia;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 12 luglio 2022 è stato
dichiarato l’interesse pubblico e approvata la fattibilità tecnica ed economica
della proposta di project financing “Progettazione, rifunzionalizzazione e
gestione in concessione dell’esistente parcheggio al di sotto della
Circonvallazione Cornelia”;
con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Dipartimento
Centrale Appalti rep. n. SU/735/2022 del 9/11/2022 è stata indetta, ai sensi
degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, la gara mediante procedura aperta
con. contestuale approvazione del bando e del disciplinare di gara;
la suddetta gara è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n.
1154/2023 del 3/10/2023 (prot. QG/40036/2023, esecutiva prot. QG/42080 del
16/10/2023) all’operatore economico costituendo R.T.I. No Problem Parking S.p.A.
con Si.Ge.A. Costruzioni S.r.l.;
a seguito del complesso iter tecnico-amministrativo avviato e concluso con
l’aggiudicazione della concessione e con il quale si è peraltro consolidata la
diversa valutazione dell’interesse pubblico, l’intervento codice 61.4-157 si
ritiene improcedibile e quindi da espungere dal Piano Parcheggi di cui
all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008, e per effetto sono da ritenersi espunti
gli interventi previsti in “via Trionfale – Mercato dei fiori” (cod. 61.2-004) e
Via Montesanto – Mercato Vittoria (cod. 6.1.2-002), ivi ricollocati con la
predetta Ordinanza n. 422/2012;
infine, per l’intervento 6.1-4.086 sito in viale della Serenissima, inizialmente
rientrante tra gli interventi improcedibili, si rende necessario un ulteriore
approfondimento istruttorio alla luce della richiamata Direttiva n. 6/2026 che
ha lo ha incluso tra quelli per i quali permane l’interesse dell’amministrazione
alla realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC
sull’ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il
progetto per la realizzazione dell’intervento;
Tenuto conto, altresi, che
il mutato quadro economico, sociale e normativa, rispetto alle esperienze
pregresse, rende indispensabile e non più procrastinabile definire nuovi
obiettivi e criteri per l’avvio di un rinnovato PUP, che recepisca le attuali
esigenze della città, sia più attento alle dinamiche legate alla salute pubblica
e alla tutela ambientale, e valorizzi gli strumenti offerti dalla più recente
produzione normativa nazionale ed europea;
la peculiarità del quadro normativo vigente rende altresì necessario che il
nuovo PUP preveda un periodo transitorio atto ad integrare interventi e
procedure derivanti dal precedente impianto legislativo con nuove iniziative
pubblico-private da svilupparsi secondo le disposizioni del vigente Codice dei
Contratti Pubblici ;
l’obiettivo del nuovo Programma è superare le rigidità e le criticità del PUP
originario, elaborato in un periodo emergenziale, migliorandone funzionalità,
efficacia e integrazione con il sistema della mobilità urbana, in coerenza con
le evoluzioni normative, economiche, sociali, ambientali e con le politiche di
mobilità sostenibile; nella revisione del PUP, sarà necessario effettuare una
ricognizione dello stato di attuazione degli interventi , tenuto conto delle
Direttive assessorili che danno indirizzo affinchè si proceda all’espunzione, in
ragione del tempo trascorso, delle mutate condizioni normative e
socio-economiche, nonché della compatibilità con il PGTU e gli scenari delineati
dal PUMS, oltre che degli interventi realizzati ed in corso negli ambiti di
riferimento;
Ritenuto che
con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, ricompresi nelle
Direttive n.5/2026 e 6/2026, occorre procedere alla riattivazione dei
procedimenti mediante l’indizione di apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi
degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, finalizzate alla conferma dei pareri già
espressi, subordinatamente alla presentazione di elaborati aggiornati, ivi
inclusi i Piani Economico-Finanziari, gli studi di traffico, nonché la
valutazione della domanda di sosta attuale e prospettica, secondo quanto
previsto dalle Linee Guida approvate con DGC n. 3/2024 e in conformità alla
normativa vigente;
con riferimento agli interventi convenzionati non attuabili in sede propria,
ricompresi nelle Direttive n. 5/2026 e n. 6/2026, in quanto interferenti con i
progetti in corso o realizzati e considerato il lungo lasso di tempo trascorso
dalla stipula, non si ravvisa l’interesse pubblico alla loro realizzazione, e
conseguentemente potrà essere valutata la possibilità di una delocalizzazione
dell’intervento, senza pregiudizio per la trasparenza, correttezza e legittimità
del procedimento, nonché all’esito della verifica della ricorrenza dei
presupposti giuridici e tecnici necessari;
in particolare, nella Direttiva n. 5/2026 è ricompreso l’intervento denominato
viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) non attuabile in sede
propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l e dai cittadini e
commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio n. 4/2012 e Mozione
del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta n. 8/2021;
(pag.13)
inoltre, nella Direttiva n. 6/2026, successivamente alle interlocuzioni occorse
tra l’Assessorato e i comitati di cittadini, è stato dato ulteriore indirizzo
volto al completamento dell’intervento di via Giulia-largo Perosi-vicolo della
Moretta (cod. 81 .1.01) per la parte non realizzata nella porzione di area
delimitata tra via Bravaria-vicolo della Scimia e via del Gonfalone (n . 39
posti auto) , proponendo, in caso di documentata indisponibilità del sito, una
diversa localizzazione all’esito di una diversa valutazione dell’interesse
pubblico;
per gli interventi non ancora convenzionati ma da realizzarsi in sede propria,
ricompresi nella Direttiva n. n. 5/2026 e n. 6/2026, in linea con le
raccomandazioni dell’ ANAC per il completamento, in tempi limitati, degli
interventi strettamente riconducibili alle procedure originarie, occorre
chiedere preventivamente all’ ANAC un parere sulla possibilità di proseguire
l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell
‘intervento; subordinatamente all’esito favorevole di tale parere, completare
l’iter originario mediante approvazione dei progetti e stipula delle
convenzioni, previa presentazione di elaborati progettuali aggiornati e conformi
alla normativa vigente, comprensivi di piani economico-finanziari attuali e di
studi di traffico idonei a dimostrare la persistente utilità dell’intervento, in
coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
contrattualistica pubblica;
è necessario, altresì , procedere all’espunzione dal Piano Parcheggi di cui
all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06, degli interventi per i
quali è stata verificata l’improcedibilità per i motivi sopra delineati, e per
tutti quegli interventi per i quali non è stato confermato l’interesse pubblico
alla loro esecuzione come da Direttive Assessorili n. 8/2025 e n. 5/2026;
Dato atto che
stante l’ampiezza e l’elevato numero dei procedimenti, si rende necessario un
supplemento istruttorio, al fine di procedere, nel più breve tempo possibile,
alla verifica di fattibilità e di attualità di ulteriori interventi, non ancora
esaminati, ed il cui esito costituisce presupposto per la redazione del Nuovo
PUP, in ossequio alle predette Direttive Assessorili e in coerenza con il PGTU
approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022,
oltre che in linea con le vigenti normative in materia di affidamento dei
contratti pubblici;
parimenti si rende necessario avviare una ricognizione volta all’ individuazione
di interventi sia ricompresi nel Piano Urbano Parcheggi che ulteriori , da
destinare a parcheggi di interscambio nelle aree limitrofe al nuovo stadio, in
coerenza con la ripartizione modale prevista, sia per garantire sia parte della
quota “ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso
ambito urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici
criticità in termini di offerta di sosta, da realizzare in coerenza con gli
strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti all’attuale interesse pubblico
in materia di mobilità e sosta riportati nella richiamata D.A.C. n. 73/2023,
secondo la vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica;
Preso atto che
con nota prot. QG 21019 del29 aprile 2026, la Direzione Sosta e Accessibilità
del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha predisposto la relazione
tecnico-amministrativa, conservata in atti, formulata in coerenza con le Linee
Guida approvate con D.G.C. n. 3/2024 e con gli indirizzi di cui alle Direttive
assessorili n. 8/2025, n. 5/2026 e n. 6/2026;
Visti:
* la Legge n. 122/1989 e ss.mm e ii;
* il D . Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii;
* le Ordinanze Commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n.
436/2012; la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16/04/2015;
* la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del16/1112017; la
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022; la Deliberazione
di Giunta Capitolina n. 209 del 17 /06/2022;
* lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e ss.me e ii.;
(pareri dei dirigenti preposti)
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
1. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli
interventi di cui all’allegato sub A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per i quali è stata sottoscritta la convenzione, e, in
coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Capitolina con deliberazione
n. 3/2024, di dare mandato agli uffici di procedere alla riattivazione dei
procedimenti mediante Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990
nonché allo svolgimento delle attività tecniche/amministrative previste per la
conclusione dei procedimenti medesimi;
2. di non confermare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento
viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) di cui all’allegato sub
B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto non
attuabile in sede propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l
e dai cittadini e commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio
n. 4/2012 e Mozione del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta
n. 8/2021 di manifestare l’interesse dell’Assemblea Capitolina a valutare con
successivo e specifico provvedimento, nel rispetto della normativa vigente la
delocalizzazione;
3. di dare atto che l’intervento sito in via Giulia – largo Perosi -vicolo della
Moretta (cod. 61.1.01 ), di cui all’allegato sub B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, risulta in esercizio, giusta
Determinazione Dirigenziale rep. n. QG234/2022 di approvazione del certificato
di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. QG/6024/2022, ma non integralmente
completato, in quanto non risultano realizzati i n. 39 posti auto previsti nella
porzione di area delimitata tra via Bravaria, vicolo della Scimia e via del
Gonfalone e pertanto, ove sia documentata l’indisponibilità
dell’area,l’Assemblea Capitolina manifesta l’interesse a valutare, con
successivo e specifico provvedimento, nel rispetto dellanormativa vigente nonché
dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convenzione in essere, la
delocalizzazione delle opere non realizzate;
4. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla attuazione degli
interventi di cui all’allegato sub C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per i quali non risulta sottoscritta la convenzione e di
dare mandato agli uffici, previa richiesta di parere all’ ANAC, di verificare la
possibilità che gli interventi siano realizzati da parte del proponente
originario;
5. di dare atto che per gli interventi di cui all’allegato sub D, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono pendenti contenziosi
la cui definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive
determinazioni da parte dell’Amministrazione;
6. di espungere dal Piano Parcheggi di Roma Capitale, per le motivazioni
tecniche rappresentate dagli uffici gli interventi di cui all’ allegato sub E,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare mandato ai competenti Uffici di completare l’attività istru tnria
finalizzata all’espunzione per tutti gli interventi non ricompresi nei punti
sopra richiamati, al fine delle successive determinazioni dell’Amministrazione;
(pag. 15)
8. in coerenza con la D.A.C. n. 73/2023 di dichiarazione di Pubblico Interesse
della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e
di opere infrastrutturali connesse, di dare mandato al Dipartimento competente
di avviare l’iter per la realizzazione, nell’ambito del Piano Parcheggi dei
seguenti interventi, coerenti gli strumenti di programmazione esistenti, da
attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente:
* • B1.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest;
* • B.2.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia; (NOTA : quest’ultim
riga è stata copiata dal PDF ma nell’originale è cancellata con un tratto
nero)
8. (nel testo, NDR) di dare mandato agli Uffici di procedere, all’esito della
predetta attività istruttoria, alla redazione del Nuovo PUP, in coerenza con il
PGTU approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022,
oltre che nel rispettodelle vigenti normative in materia di affidamento dei
contratti pubblici.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
Allegato sub A- Interventi convenzionati da realizzare in sede propria ma non
avviati
(pag.16)
(pag.17)
(pag.18)
(pag.19)
(pag.20)
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> 7 Parcheggi: il P.U.P. attuale e prossimo venturo, le modifiche alle NTA
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> Parcheggi 2008 aggiornato con le espunzioni della Proposta di delibera 2024 e
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Guarda il webinar dell’ 11 marzo 2026 Parcheggi: il P.U.P. attuale e prossimo
venturo, le modifiche alle NTA
per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
7 giugno 2026