Fino a quando persiste l’obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori?
Torni a casa dopo una durissima giornata in fabbrichetta, coronata da una cena
al veleno con l’avvocato, dal quale hai appreso di non poter spiare liberamente
i tuoi dipendenti al fine di coglierli in fallo e licenziarli. Il freddo umido e
il traffico brianzolo hanno fatto il resto. Entri in salone e trovi Pier
Giorgio, l’erede al trono, che strepita coi suoi amici davanti a un qualunque
videogioco. In un attimo ti si chiude la vena e parte il miglior repertorio del
padre che sa farsi rispettare: «È mezzanotte che cosa ci fate ancora qui, questa
casa non è un albergo. Hai 24 anni e hai dato solo 7 esami, credi che ti possa
mantenere a vita parcheggiato alla facoltà di Economia anziché ringraziarmi? Io
alla tua età già lavoravo in officina». E lì, l’idea che equivale a
un’apparizione mariana: non posso licenziare i dipendenti, ma buttare mio figlio
fuori di casa sì, è maggiorenne! E invece.
PRINCIPIO GENERALE: IL MANTENIMENTO OLTRE LA MAGGIORE ETÀ
L’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli è un principio
cardine del diritto di famiglia, la cui durata non è legata al mero
raggiungimento della maggiore età. La giurisprudenza ha delineato con precisione
i presupposti e i limiti di tale obbligo, mutuati in parte dal regime di
mantenimento dei figli in caso di separazione, bilanciando il diritto del figlio
a completare il proprio percorso formativo con il principio di
autoresponsabilità.
L’obbligo di mantenimento dei figli, sancito dagli articoli 147, 148 e 316-bis
del Codice Civile, non cessa automaticamente al compimento del diciottesimo anno
di età. La legge, in particolare l’articolo 337-septies del codice civile,
prevede che il giudice possa disporre un assegno periodico in favore dei figli
maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. La giurisprudenza è unanime
nell’affermare che l’obbligo perdura fino a quando il figlio non abbia raggiunto
una propria indipendenza economica, e cioè fino a quando non sia stato messo
nelle concrete condizioni di poter essere autosufficiente senza averne tratto
profitto per propria colpa o scelta. L’obiettivo è consentire al figlio di
completare un percorso formativo e di inserirsi nel mondo del lavoro in base
alle proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Bene dai, puoi tagliargli i fondi per le rette universitarie, costringerlo a
trovarsi un qualunque lavoretto e fargli trovare le valigie fuori dalla porta. O
forse no.
LA NOZIONE DI INDIPENDENZA ECONOMICA
L’indipendenza economica non coincide con lo svolgimento di una qualsiasi
attività lavorativa. La giurisprudenza richiede un accertamento in concreto,
valutando se il reddito percepito sia adeguato a consentire un’esistenza
autonoma e dignitosa, in relazione alla formazione professionale acquisita e
alle condizioni del mercato del lavoro. Un lavoro precario, saltuario o con una
retribuzione esigua potrebbe non essere considerato sufficiente a determinare la
cessazione dell’obbligo.
Tuttavia, lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche a tempo determinato,
può essere un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi
un reddito adeguato. Se tale capacità è dimostrata, l’obbligo genitoriale cessa
e non può “risorgere” in caso di successiva perdita del lavoro (Cass. Civ., Sez.
6, n. 2344 del 25.1.2023).
La Corte di Cassazione ha precisato che «il mantenimento del figlio maggiorenne
è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa,
dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa
rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando
l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non
possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già
venuti meno» (Cass. Civ., Sez. 6, n. 3769 dell’8.2.2023).
LA CESSAZIONE DELL’OBBLIGO PER COLPA O INERZIA DEL FIGLIO
L’obbligo di mantenimento viene meno non solo al raggiungimento
dell’indipendenza economica, ma anche quando la mancata autosufficienza sia
imputabile a un comportamento colpevole del figlio. Questo concetto è
strettamente legato a due principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza:
* la “funzione educativa del mantenimento”, in forza del quale il mantenimento
stesso non è un’assistenza a tempo indeterminato, ma uno strumento per
consentire al figlio di completare il proprio percorso di studi e di
inserirsi nella società; una volta esaurita questa funzione, l’obbligo si
estingue;
* il “principio di autoresponsabilità”: il figlio maggiorenne ha il dovere di
attivarsi per raggiungere la propria autonomia, non può pretendere di essere
mantenuto a tempo indeterminato, specialmente quando la sua inattività è
frutto di negligenza, disinteresse o scelte irragionevoli.
CONCLUSIONI
In sostanza non esistono criteri definiti e universalmente applicabili per
determinare il momento in cui i figli perdono il diritto al mantenimento. A
completamento del quadro interpretativo, la Corte di Cassazione ha stabilito che
la valutazione circa l’indipendenza del figlio debba basarsi su un accertamento
complessivo che tenga conto di diversi fattori:
* l’età del figlio: quanto più questa supera la maggiore età, tanto più si
affievoliscono i vincoli per i genitori;
* l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e
tecnica, in base al percorso di studi intrapreso;
* l’impegno rivolto alla ricerca di un’occupazione lavorativa;
* la complessiva condotta personale tenuta dal figlio dopo il raggiungimento
della maggiore età.
Insomma, non è facile come pensi ma ci si può lavorare. Sali in camera da letto,
tua moglie medita nella penombra con una benda di seta rosa sugli occhi. Non la
abbassa neanche quando ti dice che devi portare Pier Fido a fare i bisogni.
Scendi, gli metti il guinzaglio, lo guardi negli occhi cisposi: ma quand’è che
diventi indipendente tu? Non posso mica assisterti tutta la vita, oh! Chissà
cosa ne pensa la Cassazione.
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