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Legge elettorale, una questione di democrazia e di partecipazione
Sono cominciate le audizioni in Commissione Affari Costituzionali relative ala riforma elettorale del centro destra ““Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, riforma che “cambia le carte in tavola” a un anno dalle prossime elezioni. Carteinregola ha aperto una sezione dedicata e seguirà l’iter della proposta di legge offrendo il suo contributo, come già sul Referendum sulla riforma della magistratura e sull’ Autonomia differenziata, con interviste, dossier e pubblicazioni. Uno dei pilastri fondamentali della democrazia, la rappresentanza politica delle cittadine e dei cittadini, è da tempo sotto attacco, e le conseguenze si possono constatare nella progressiva diminuzione dell’affluenza elettorale [1]. La grandissima partecipazione popolare al referendum sulla riforma della magistratura e la vittoria del NO alla modifica della Costituzione [2], dimostrano però che nel nostro Paese è ancora vivo e diffuso un sentimento profondamente democratico e che le persone sono pronte a mobilitarsi direttamente per difendere i valori fondativi della Repubblica. Ma dimostrano anche che si è progressivamente appannato il rapporto con la politica, sia per il progressivo ridimensionamento del ruolo del Parlamento, ridotto a passacarte dei decreti legge governativi, sia soprattutto per l’impossibilità per chi vota di scegliere la propria rappresentanza, con nomine calate dai vertici  sulla base di logiche di corrente e di fedeltà ai leader. A questo si aggiungono i premi elettorali che in nome della “governabilità” costruiscono maggioranze che spesso non corrispondono alle scelte del corpo elettorale. La riforma elettorale proposta dal centro destra è un’ulteriore degenerazione di un sistema che cambia le regole del gioco secondo le convenienze dei partiti di maggioranza. Calcoli misurati su contingenze di breve periodo che esautorano ulteriormente l’elettorato, per raggiungere prevalenze governative con poteri sempre più privi dei necessari contrappesi. Fallito il tentativo di sottomettere il potere giudiziario con la riforma della magistratura [3], archiviato – momentaneamente? – il cosiddetto “premierato”[4], il governo Meloni continua a portare avanti “sotto traccia” l’autonomia regionale differenziata[5] – il vero attentato all’unità della Repubblica e all’uguaglianza dei diritti dei cittadini – e ora si occupa del sistema elettorale, con l’evidente obiettivo di garantirsi la sopravvivenza al potere alle prossime consultazioni e oltre. L’iter dell’ Atto Camera: 2822, è stato definito dal costituzionalista Massimo Villone [6]“la scorciatoia verso un premierato di fatto, che darebbe alla maggioranza l’opzione di non rischiare un secondo referendum costituzionale” e “rimodula il Rosatellum [7] sulle convenienze della destra, puntando a un esito nelle urne simile al 2022″. Sempre Villone: “Nel 2022 un sistema integralmente proporzionale avrebbe dato ai vincenti circa 175 deputati. Con la correzione maggioritaria ottennero altri 60 seggi, e altrettanti ne furono tolti ai perdenti… Analogo effetto al Senato. Una enormità, dovuta nella specie ai collegi uninominali e alla scelta delle opposizioni di andare al voto in ordine sparso. Peggio sarebbe domani se un esito analogo venisse non dalla competizione nei collegi, ma dalla sola operazione aritmetica di regalare 70 seggi a chi vince, scippandone altrettanti a chi perde. È la prospettiva dell’AC 2822″ Va ricordato che per il cambiamento del sistema elettorale è sufficiente una legge ordinaria, che la maggioranza politica può approvare da sola, anche a pochi mesi dal prossimo appuntamento elettorale, quando, tra l’altro, non ci sarebbero tempi sufficienti per una espressione della Consulta su eventuali profili di incostituzionalità [7] E sono molti gli aspetti di assai dubbia legittimità costituzionale della legge sintetizzati dal costituzionalista Mauro Volpi [8], a partire da “...un premio di maggioranza, ribattezzato “di governabilità”, che può attribuire fino al 57,5% dei seggi e anche di più alla prima coalizione al di sopra del 40% dei voti (in rappresentanza di un numero esiguo di elettori); l’attribuzione di un premio nazionale anche al Senato; …le liste bloccate che tolgono agli elettori ogni possibilità di scelta degli eletti, non compensata dall’esistenza di collegi uninominali che sono aboliti…l’obbligo per ogni coalizione di indicare la persona che proporrà come Presidente del Consiglio dei ministri, quindi non di un semplice “capo” politico come avveniva con il Porcellum, ma del candidato alla guida del Governo, previsione che incide sulla forma di governo parlamentare, modificando il procedimento di formazione del Governo con la limitazione delle prerogative in materia del Presidente della Repubblica…” Ancora Villone: “La crisi delle democrazie cosiddette liberali dimostra che la manipolazione mirata del sistema elettorale e il controllo degli organi di garanzia sono tipici passi verso l’autocrazia“. Noi ci auguriamo che le forze politiche che hanno a cuore la democrazia si mobilitino per restituire alle elettrici e agli elettori il diritto di scegliere la propria rappresentanza e per valorizzare la grande mobilitazione democratica che si è mostrata in occasione del referendum. Oggi più che mai è il momento di un dibattito su valori e programmi per il futuro del nostro Paese. (AMBM) vedi Legge elettorale 2026- cronologia e materiali Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 30 aprile 2026 NOTE [1] VEDI Pagella politica 20 febbraio 2023 Tutto sul crollo dell’affluenza elettorale in quattro grafici [2] vedi Riforma della magistratura Cronologia e materiali [3] vedi Premierato- il testo in discussione al Senato 4 giugno 2024 [4] Vedi  Autonomia regionale differenziata- Cronologia e materiali [6] Massimo Villone PARLAMENTO IN PERICOLO PER LA LEGGE ELETTORALE da Il Fatto Quotidiano 7 aprile 2026 [7] L’attuale sistema elettorale Il Rosatellum (Legge 165/2017) è oggetto di dibattito sulla sua costituzionalità, pur essendo attualmente la legge elettorale vigente in Italia. Prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. L’obiettivo è disincentivare le cosiddette liste civetta. Un’importante caratteristica è che, sebbene preveda una quota maggioritaria, viene fornita una sola scheda per la Camera e una sola per il Senato e non è possibile operare voto disgiunto tra parte maggioritaria e parte proporzionale: in altri termini, è nullo il voto per un candidato uninominale e una lista se tra loro non sono collegati. LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 [8] Fa presente il costituzionalista Enrico Grosso* che “il Codice di Venezia** … ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata alle convenienze congiunturali. Da questo punto di vista, il codice auspica che non siano oggetto di modifica tre tipi di regole: le modalità dell’elezione, la composizione delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni”. (*) Le ragioni per contrastare un’ennesima riforma (incostituzionale) della legge elettorale Enrico Grosso Intervento al Webinar Una nuova legge elettorale? promosso da Costituzione e democrazia su Giustizia insieme ** Vedi COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA) CODICE DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA ELETTORALE* LINEE GUIDA E RAPPORTO ESPLICATIVO adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52ª sessione (Venezia, 18-19 ottobre 2002) scarica il Codice [9] Le anomalie del Melonellum di Mauro Volpi Intervento al Webinar Una nuova legge elettorale? promosso da Costituzione e democrazia 21 aprile 2026 su Giustizia insieme  
April 30, 2026
carteinregola
Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza
IL DECRETO SICUREZZA: L’AVVOCATO COME ESECUTORE DI POLITICHE DI PARTE
Meno strumenti per opporsi all’espulsione, più incentivi a favorire il rimpatrio: così si svuota in concreto il diritto di difesa. C’è una domanda che il decreto-legge n. 23/2026 pone, e che il dibattito pubblico ha finora eluso: cosa rimane del diritto di difesa quando lo Stato decide che alcune persone possono essere allontanate più facilmente, più velocemente, con meno possibilità di contestare la propria sorte davanti a un giudice? La risposta che il testo dà — nel testo emendato al Senato e ora all’esame della Camera con scadenza al 25 aprile — è inequivoca: rimane poco. E quel poco viene ulteriormente eroso da un meccanismo che trasforma il difensore in strumento del progetto di rimpatrio. Non è una lettura allarmistica. È la descrizione di due norme che, lette insieme, disegnano un sistema coerente: da un lato si restringe l’accesso al gratuito patrocinio per chi impugna un provvedimento di espulsione, dall’altro si condiziona il compenso dell’avvocato all’effettivo rimpatrio del proprio assistito. Il cerchio si chiude su una persona che ha sempre meno strumenti per restare e sempre più pressioni per andarsene — incluso il difensore che avrebbe dovuto tutelarla. Espellere senza essere fermati L’art. 29 co. 3 del decreto interviene sul gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. La norma introduce limitazioni all’accesso alla difesa a spese dello Stato per i cittadini stranieri che contestano giudizialmente un ordine di allontanamento. È una scelta che colpisce nel punto più fragile dell’intero sistema di garanzie: le procedure di espulsione sono già tra le più rapide, le meno garantite, le più esposte al rischio di errori e di violazioni procedurali. Sono i procedimenti in cui il controllo giurisdizionale sarebbe più necessario — e sono esattamente quelli in cui si decide di renderlo meno accessibile. Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione vale per tutti, compresi i migranti. Non può essere subordinato né alla nazionalità né alla convenienza politica del momento. La garantisce a tutti, il che significa che rimuovere sistematicamente gli strumenti concreti per esercitarla — il patrocinio gratuito, l’accesso a un difensore competente, il tempo sufficiente per costruire una strategia — equivale a svuotarla di contenuto pur lasciandola formalmente intatta. È la tecnica classica con cui i diritti vengono aboliti senza essere abrogati: si lascia la norma, si eliminano le condizioni per applicarla. Chi viene colpito non è una categoria astratta. Sono persone che si trovano in una procedura accelerata, spesso senza conoscere la lingua, senza reti di supporto, senza la capacità di orientarsi in un sistema giuridico complesso. Sono persone per le quali il difensore non è un optional ma l’unico punto di contatto reale con le garanzie che l’ordinamento formalmente offre. Togliere o rendere più difficile quel punto di contatto non è una misura di efficienza amministrativa. È una scelta politica precisa: rendere le espulsioni più difficilmente contestabili, e quindi più facili da eseguire. Il compenso condizionato: quando il difensore lavora per il rimpatrio L’art. 30 bis completa il quadro con una logica che, una volta capita, non si presta ad alcuna lettura benevola. La norma prevede un meccanismo di compenso per gli avvocati che assistono cittadini stranieri nell’ambito dei programmi di rimpatrio assistito — ma il compenso scatta soltanto se il proprio assistito presenta domanda di rimpatrio volontario e viene effettivamente rimpatriato. Non si paga la difesa. Si paga il risultato. E il risultato è la partenza. Esiste una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito, tra l’avvocato che serve lo Stato come istituzione — figura ordinamentale del tutto legittima, presente in ogni amministrazione pubblica — e l’avvocato privato trasformato in esecutore di un indirizzo politico di parte. Il primo difende le posizioni giuridiche dell’ente che rappresenta nel quadro di un sistema di garanzie che vale per tutti. Il secondo, in questo schema, viene pagato per orientare le scelte del proprio cliente nella direzione voluta da una maggioranza parlamentare. Non dallo Stato come istituzione. Da chi, in questo momento, governa lo Stato e ha deciso che i migranti devono partire. La deontologia forense esiste proprio per impedire questa torsione. L’avvocato deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza, senza che il proprio compenso dipenda dall’esito ottenuto nell’interesse di terzi. Quando invece il compenso dipende da quell’esito — e quell’esito è il rimpatrio — il mandato fiduciario si inverte: il difensore non lavora per il cliente, lavora contro di lui, nell’interesse di chi ha scritto la norma. La persona assistita cessa di essere il soggetto della difesa e diventa il suo oggetto. La geometria di un progetto Le due norme non sono incidenti di percorso. Sono i tasselli di un disegno che ha una propria coerenza interna. Si riduce la possibilità di contestare l’espulsione davanti a un giudice. Si crea un incentivo economico perché il difensore convinca il proprio assistito ad andarsene volontariamente. Si costruisce così un percorso a imbuto in cui la resistenza giuridica è scoraggiata a ogni livello — dall’accesso limitato al patrocinio gratuito fino alla presenza di un avvocato il cui interesse economico è allineato con quello del governo e non con quello del cliente. Il termine remigration, che circola da anni negli ambienti della destra europea per indicare l’obiettivo politico di inversione dei flussi migratori, descrive esattamente questa logica: non gestire la presenza di stranieri sul territorio, ma ridurla attraverso ogni strumento disponibile, inclusi quelli giuridici. Il decreto sicurezza non è una misura emergenziale nata da un’urgenza specifica. È un tassello di quel progetto, tradotto in norme tecniche sufficientemente presentabili da superare il vaglio parlamentare senza troppo rumore. Il rumore, però, c’è stato. L’Unione delle Camere Penali ha parlato di previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l’eliminazione immediata delle norme contestate — e lo ha fatto dopo aver appreso dell’inserimento del CNF nel testo del decreto dal giornale, non da alcuna comunicazione istituzionale: un dettaglio che dice molto sul rapporto di questo governo con le istituzioni che dovrebbe consultare. Anche dalla magistratura sono arrivate posizioni di sconcerto. Quando avvocatura e magistratura convergono nello stesso allarme, di solito c’è una ragione. Cosa resta del diritto di difesa La risposta onesta è che resta la forma. Resta l’art. 24 della Costituzione, formalmente intatto. Resta il codice, la procedura, il vocabolario della garanzia. Quello che si smonta è la sostanza: la possibilità concreta, per una persona vulnerabile e senza risorse, di trovare un difensore indipendente, di accedere a un giudice, di contestare una decisione che può cambiare radicalmente la propria vita. Uno stato di diritto non si misura dalle norme che scrive ma dalle condizioni che crea perché quelle norme siano effettive. Un diritto che esiste sulla carta ma non nella pratica non è un diritto: è una promessa non mantenuta, usata per legittimare un sistema che ha già deciso l’esito prima che il procedimento cominci. La Camera deve convertire il decreto entro il 25 aprile. Il Parlamento sa cosa significa quella data. Sarebbe utile che lo ricordasse prima di votare. Redazione Napoli
April 19, 2026
Pressenza
Il genocidio nel cervello
Per comprendere appieno l’abisso in cui è precipitato il “pensiero” israeliano consigliamo sempre la lettura di quest’altro articolo, Teologia dello sterminio. Quello che qui vi  presentiamo vale come esemplificazione concreta. Non possiamo augurarvi buona lettura, ma solo una sacrosanta indignazione senza limiti. ***** “Anche le madri di tutti i palestinesi […] L'articolo Il genocidio nel cervello su Contropiano.
April 13, 2026
Contropiano
NERVOSISMO E VITTIMISMO. LA SOLITA MELONI DIFENDE IL GOVERNO SENZA PORTARE SOLUZIONI AL CARO ENERGIA
Dopo settimane di assenze, Meloni si è finalmente presentata in Parlamento e ha riferito su come il suo governo intenda proseguire dopo la debacle referendaria. “Abbiamo perso un’occasione storica – afferma in merito la premier – ma non ci saranno dimissioni o rimpasti”. “La maggioranza è solida e lavoreremo fino all’ultimo”, assicura la leader dell’esecutivo di destra. Meloni si è poi difesa dalle accuse di subalternità al governo Usa di Trump sulle questioni internazionali ripetendo il ritornello già proposto da Crosetto martedì: “la posizione italiana è la stessa da ottant’anni”. “Un discorso come sempre spocchioso e orgoglioso, basato su un uso sistematico della menzogna applicata ai dati“, sottolinea Roberto Ciccarelli, giornalista economico de Il Manifesto, ai microfoni di Radio Onda d’Urto. Sulle conseguenze economiche della guerra imperialista, poi, Meloni assicura: “rimoduleremo le politiche sui prezzi dei carburanti in base agli sviluppi del negoziato di pace”. Intanto, secondo i dati dello stesso Ministero del Made in Italy i prezzi continuano a salire nonostante le misure sbandierate dal governo. “Da Meloni un discorso di autoconvincimento”, commenta dal Pd Elly Schlein. Il commento alle parole di Meloni di Roberto Ciccarelli, giornalista della pagina economica de Il Manifesto, intervistato a Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.
April 9, 2026
Radio Onda d`Urto
ITALIA: SOSPESI 32 DEPUTATI DI OPPOSIZIONE, IMPEDIRONO AI NEOFASCISTI DI ENTRARE A MONTECITORIO
Sospesi 32 deputati di opposizione: cinque giorni a 22 deputati (10 del PD, 8 di M5sSe 4 di AVS). Quattro giorni a 10 senatori (5 M5S e 5 PD. Ha deciso così l’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, a maggioranza, di sanzionare 32 deputati-e delle opposizioni per i fatti avvenuti lo scorso 30 gennaio. In quell’occasione,  un gruppo di parlamentari aveva occupato la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa di esponenti neofascisti di Casapound e Veneto Fronte Skinhead sulla Remigrazione – leggasi “deportazione”, di tutti i migranti (anche regolari) presenti in Italia. All’evento, organizzato dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, avrebbero dovuto partecipare esponenti neofascisti e di movimenti di estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Giacomo Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l’ex esponente di Forza Nuova Massetti e Ferrara della Rete dei Patrioti. Tra i deputati sospesi c’è Gilda Sportiello, del M5S, intervenuto ai microfoni di Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.
April 2, 2026
Radio Onda d`Urto
Come l’Italia si ritrova sempre in guerra… a sua insaputa
Occorre ammettere che quando Giorgia Meloni in Parlamento ha richiamato la complicità dei governi di centro-sinistra nei bombardamenti Usa e Nato degli anni precedenti, ha avuto, purtroppo, ragioni da vendere. Il richiamo all’aggressione Nato alla Jugoslavia nel 1999 (governo D’Alema-Mattarella) e poi al bombardamento mirato contro il generale iraniano Sulemaini […] L'articolo Come l’Italia si ritrova sempre in guerra… a sua insaputa su Contropiano.
March 14, 2026
Contropiano