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Spese militari italiane: mezzo “trilione” pagato dal 2010 e quasi 500 miliardi in più da qui al 2035
L’Osservatorio Mil€x sulle spese militari ha presentato oggi alla Camera dei Deputati il proprio Annuario 2026. La scelta della sede non è casuale: l’Annuario nasce come strumento di trasparenza rivolto in primis al Parlamento, perché oggi nessun documento ufficiale fornisce a Deputati e Senatori, nel momento del voto, gli elementi per decidere in modo consapevole su una partita sempre più rilevante del bilancio pubblico. La fotografia fornita dall’Annuario va oltre il singolo dato con respiro annuale, sul quale il nostro Osservatorio Mil€x – che compie 10 anni di attività di analisi al servizio dei cittadini – garantisce un monitoraggio continuo, offrendo una ricostruzione d’insieme, pluriennale e verificabile che nessuna fonte pubblica espone in forma unitaria. Quindici anni di spesa, un ventennio di acquisti di armi Integrando le stime annuali dal 2010 al 2026, si ottiene un totale di spesa militare sugli ultimi 17 bilanci che supera i 429 miliardi correnti (circa 503,6 miliardi, cioè mezzo “trilione” a valori costanti odierni. La lettura in euro costanti evidenzia come lo shock inflattivo del 2022-2023 abbia assorbito quasi per intero gli aumenti nominali post conflitto in Ucraina, con un vero “salto reale” del riarmo concentrato nel biennio 2025-2026. Ma è sugli acquisti di armi che la ricostruzione pluriennale è più netta: dai 3 miliardi annuali del 2006 si passa ai 13,2 del 2026 (dato più che quadruplicato e totale di circa 138 miliardi nel ventennio) con una concentrazione fortissima negli ultimi anni: i soli esercizi 2023-2026 valgono oltre 46 miliardi per il procurement militare. È la prova quantitativa della tesi già esposta da Mil€x: l’espansione della spesa militare passa quasi interamente dall’acquisto di armi, a vantaggio dell’industria, mentre le voci operative restano compresse. Dove porta la traiettoria: gli scenari futuri I più recenti Documenti Programmatici Pluriennali della Difesa proiettano a oltre 130 miliardi il costo di nuovi sistemi d’arma nei prossimi quindici anni, di cui 35 già definitivamente stanziati. E la nuova stima Mil€x dell’impegno decennale aggiuntivo per la traiettoria NATO al 5% del PIL entro il 2035 (confermata dal Governo dopo il vertice di Ankara di luglio 2026) è di circa 498 miliardi, più onerosa dei 445 calcolati un anno prima: il profilo di spesa scelto concentra gli aumenti già nel prossimo biennio. La prova del consuntivo: si spende più di quanto si vota Una delle novità più rilevanti dell’edizione 2026 dell’Annuario Mil€x è il confronto tra ciò che il Parlamento autorizza e ciò che si spende davvero. Dai Rapporto di Performance della Difesa e dal Rendiconto dello Stato emerge come gli stanziamenti definitivi superino sistematicamente la previsione di Legge di Bilancio, con una forbice di aumento tra il +9% e il +16% (ad esempio nel 2025 la Difesa è passata da 31.295 a 35.519 milioni, +13,5%). La discussione parlamentare che parte a ottobre avviene così ogni anno su una fotografia che può sottostimare tra i 2,7 e i 4,2 miliardi la spesa reale a consuntivo, e non per caso ma per un meccanismo che si ripete. Si stanzia perfino più di quanto il sistema riesca a spendere: nel 2025 si è avuto un disavanzo di cassa di quasi 2 miliardi sull’investimento e il debito commerciale è quadruplicato (da 97 a 361 milioni). La trasparenza arretra mentre i volumi esplodono Tutto ciò avviene nel momento di massima opacità informativa. Il DPP 2025 ha eliminato i costi complessivi dei singoli programmi ed è arrivato in ritardo; il “2% del PIL” certificato dalla NATO a marzo 2026 è una riclassificazione contabile che gonfia il perimetro da 31,3 a 45,3 miliardi senza spesa reale in più. Intanto nella sola XIX Legislatura sono stati approvati 78 programmi di riarmo per 36,4 miliardi, esaminati in poche sedute senza istruttorie indipendenti né analisi di alternative. La serie storica ricostruita da Mil€x sui DPP (che certifica l’accelerazione post 2022 anche sull’acquisto di armi) rischia di essere l’ultima compilabile su fonti esclusivamente ufficiali. Uno strumento per il controllo democratico «In una fase di riarmo senza precedenti, rafforzare il controllo democratico e la trasparenza non è meno urgente di prima: lo è molto di più» è l’indicazione chiara che l’Osservatorio Mil€x fa emergere da questa analisi approfondita e multilivello. L’Annuario 2026 si chiude con raccomandazioni al legislatore: contenuti minimi di legge e tempi certi per il DPP, superamento della frammentazione contabile tra ministeri, un parere parlamentare realmente vincolante sugli acquisti d’arma, un’autorità indipendente di controllo del procurement e una disciplina di controllo sull’influenza indebita dell’industria militare sulle scelte della politica in questo ambito. Il testo integrale dell’Annuario Mil€x 2026 è scaricabile a questo link, mentre qui è possibile scaricare un estratto con “Punti chiave” e “Raccomandazioni” MIL€X - Osservatorio sulle spese militari italiane
July 23, 2026
Pressenza
E’ scattato lo scudo “parlamentare” … per i politici della destra
Lo scudo penale nella sua versione parlamentare, a quanto pare è scattato per i politici della destra. Era dal 27 maggio che la Procura di Roma aveva chiesto alla Commissione per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire la chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, non indagato, e […] L'articolo E’ scattato lo scudo “parlamentare” … per i politici della destra su Contropiano.
July 23, 2026
Contropiano
Il fuoco amico manda sotto la Meloni sulla legge-truffa elettorale
La maggioranza di governo è stata sconfitta per un voto – 188 i contrari, 187 i favorevoli – sull’emendamento relativo alle preferenze che gli stessi partiti di maggioranza avevano voluto all’interno della nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio ma sul quale si erano registrate divergenze. Il partito della Meloni […] L'articolo Il fuoco amico manda sotto la Meloni sulla legge-truffa elettorale su Contropiano.
July 15, 2026
Contropiano
Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico
L’intervista a Gaetano Azzariti Professore ordinario di Diritto costituzionale  – Università degli Studi di Roma La Sapienza, sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi La  riforma della legge elettorale è un tema che avrà  ricadute dirette sulla vita delle persone, sull’espressione dei propri diritti di elettori e della propria rappresentanza, ma che purtroppo sta passando in sordina, anche perché  percepito dai più come troppo tecnico e complesso. Oggi ne parliamo con il costituzionalista Gaetano Azzariti, a cui diamo il benvenuto. Per prima cosa le chiederei di raccontare quali sono i principali punti critici della proposta. Gaetano Azzariti Mi sembra che siano due i pilastri di questa legge elettorale. Da un lato, un tentativo di assicurare una maggioranza purchessia, anche qualora l’esito delle elezioni non dovesse in realtà far emergere nessuna maggioranza. D’altro lato – il secondo pilastro – la volontà di scegliere impropriamente, attraverso l’elezione del Parlamento, anche il presidente del Consiglio dei ministri. Un modo per conseguire lo stesso risultato che si voleva ottenere, cambiando la Costituzione, con l’elezione diretta del premier: una volta scomparsa dall’orizzonte la proposta di revisione costituzionale, ecco ora che si vuole raggiungere, in modo surrettizio, lo stesso scopo attraverso la legge ordinaria elettorale. Entrambi questi obiettivi rappresentano una forzatura rispetto al sistema costituzionale vigente. Credo che – se dovesse passare questa legge – la Corte costituzionale sarà chiamata ad intervenire. Ad essa spetterà alla fine l’ultima parola. E, a mio parere, la Consulta non potrà che dichiarare l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge, se approvate nell’attuale testo. Speriamo solo che ciò possa avvenire in tempo utile, ovvero prima delle prossime elezioni, poiché, altrimenti, queste rischiano di svolgersi in base a regole altamente sospette di incostituzionalità. Vediamo separatamente i due profili indicati. Per quanto riguarda il primo – garantire in modo assoluto una maggioranza purchessia – è il nome stesso che tradisce l’intenzione: “Stabilicum”. La stabilità a qualsiasi costo, da conseguire tramite un premio da garantire alla minoranza vincente, la “minore minoranza” diciamo così. Un grande premio di ben 70 deputati alla Camera e di 35 senatori al Senato. Non è il premio in sé a suscitare dubbi, ma l’entità e il meccanismo di assegnazione. Per comprendere dove si celano i vizi bisogna ricordare quanto ebbe a scrivere la Corte nelle due sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del Porcellum prima, dell’Italicum poi. In quell’occasione, nella prima delle due sentenze, la Corte costituzionale affermò che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta dei sistemi elettorali e diverse possono essere le modalità di composizione delle liste e delle preferenze. Il sistema di lista con preferenze, l’uninominale o anche – e questo è quello che a noi interessa – un sistema a liste bloccate; però in questo caso – dice espressamente la Corte – ci sono due condizioni che devono essere rispettate: che non tutto il sistema sia bloccato e che le lista siano assolutamente brevi, tali cioè da permettere all’elettore di riconoscere i candidati del suo collegio, di sapere in tal modo per chi vota. Tutte e due queste condizioni non sono presenti in questa proposta di legge elettorale. Non ci sono i requisiti richiesti perché i 70 parlamentari o i 35 senatori vengono eletti in blocco, e quindi ogni elettore, se avrà la fortuna di far parte della coalizione vincente, contribuirà a eleggere tutti i 70 deputati e tutti i 35 senatori: altro che liste brevi e candidati riconoscibili. Né questo vizio può essere sanato dal fatto che i candidati inseriti nel “listone” vengono artificialmente distribuiti nelle diverse circoscrizioni. Una crassa finzione, poiché una cosa è certa, ovvero che l’elettore di una qualunque circoscrizione – per esempio della Calabria – se avrà la fortuna di aver votata per la coalizione premiata, avrà contribuito ad eleggere tutti i 70 parlamentari, tanto quelli della sua circoscrizione quanto quelli di ogni altra parte del territorio italiano – per esempio quelli del Piemonte.   La Corte costituzionale ha, inoltre, stabilito che il premio può essere legittimo, ma a condizione che venga superata una certa soglia di consenso reale. Premi senza soglia sono certamente incostituzionali. Nell’attuale versione del disegno di legge tale soglia è stata fissata al 42%. Se non viene raggiunta? In tal caso la distribuzione dei seggi avviene in base ai criteri proporzionali. Sarebbe questo un esito che renderebbe inutile tutto lo sforzo e la ratio della legge. Ci si potrebbe rallegrare dell’eterogenesi dei fini, ma in fondo dimostra l’irragionevolezza e le difficoltà del sistema proposto. L’altro pilastro è l’obbligo di indicare il Presidente del consiglio della coalizione. Com’è noto la nostra costituzione stabilisce che spetta al capo dello Stato individuare e quindi nominare il Presidente del Consiglio dei ministri: dopo le elezioni, sulla base dei risultati elettorali, durante la legislatura (a seguito di eventuali crisi di governo) in base ai nuovi equilibri politico-parlamentari che si dovessero affermare. Pertanto, una procedura che può portare ad esiti diversi, in base alle valutazioni autonome del Capo dello Stato. La nomina del presidente del consiglio non può dunque essere predeterminata dalle forze politiche. Tanto è evidente questo che con un emendamento s’è scritto nella legge che l’indicazione, pur se definita dalle coalizioni al momento della presentazione delle liste, cionondimeno non contrasta con le prerogative del Capo dello Stato e con la Costituzione. La domanda che pongo è semplice, e credo che la risposta sia facile da darsi: “può una legge ordinaria autocertificare la propria costituzionalità?”. Si tratta del classico caso di excusatio non petita[i]: in qualche modo si vogliono mettere le mani avanti, perché si è assolutamente consapevoli che una volta che c’è un impegno (nella relazione si cerca di sminuire sottolineando che si tratta di un impegno solo “politico” ovvero di mera “trasparenza”), le forze politiche non potranno poi andare dal Capo dello Stato e non ritenersi vincolati a quello che hanno promesso agli elettori, rendendo vano ogni tentativo di mediazione e ogni eventuale diversa valutazione del nostro garante della Costituzione. Anna Maria Bianchi Guardiamo questa vicenda con sguardo più ampio.  Si invoca la stabilità a scapito del pluralismo,  ma il pluralismo è una garanzia democratica. Lei ha spesso  parlato della difficoltà del governare, che però non deve impedire il confronto tra forze politiche, che  fa parte delle regole democratiche. Gaetano Azzariti Governare nel rispetto delle logiche di una democrazia è difficile. In conformità con quelle di una democrazia pluralista è ancora più faticoso. È molto più facile governare in ordinamenti di natura autoritaria, al limite dittatoriale, perché lì decide tutto un capo senza bisogno di mediazioni e senza contraddittorio. In fondo il governo dell’uno semplifica al massimo le decisioni e le rende immediate. Questa è una banale, ma rivelatrice verità. Purtroppo per i nostri governanti, però, viviamo in società che ritengono sia la democrazia la migliore forma di Stato, in cui bisogna garantire che le decisioni siano assunte da molti, possibilmente da tutti. Per questo bisogna assicurare una rappresentanza politica plurale.  Questa è la ragione per cui il sistema di scelta dei propri rappresentanti più democratico è quello proporzionale; ciascuno elegge un proprio rappresentante e poi ci sarà un luogo – il Parlamento – in cui si raggiunge il “compromesso”, come scrivono tanti classici della democrazia, ad iniziare da Hans Kelsen[ii]. Se queste sono cose di senso comune, da molto tempo a questa parte – almeno da un quarto di secolo – si assiste ad una progressiva erosione del potere parlamentare e una concentrazione del potere nelle mani di un unico organo (il Governo). Se, nella nostra Costituzione, è scritto che il Parlamento è al centro del sistema costituzionale e che è necessario preservare un equilibrio nel rapporto tra i diversi poteri – questo ce l’ha insegnato Montesquieu[iii] – è evidente che oggi si assiste ad uno squilibrio, ad un predominio del Governo su ogni altro potere. È così che la dialettica parlamentare si riduce, e il “luogo del compromesso” diventa il Consiglio dei ministri, ovvero la volontà politica si forma in quei “luoghi” informali dove si riuniscono le varie componenti che danno vita ad una maggioranza, senza alcun ascolto di chi non ne fa parte. Un’alterazione profonda delle regole democratiche. Solo nel Parlamento – assicurando che sia questo l’organo dove si assumono le decisioni politiche generali – si può garantire che siano ascoltate e che si possa tener conto di tutte le voci o almeno di tutte le forze sociali che riescono ad ottenere una rappresentanza parlamentare. Che non si possa concentrare la decisone entro un unico organo ce lo dice la nostra carta costituzionale, ma lo ha ribadito anche la Corte costituzionale, nonché sempre più spesso il garante della nostra Costituzione. Il presidente della Repubblica più volte, nei suoi interventi di moral suasion[iv], ricorda infatti come ci sono dei limiti alle decisioni della maggioranza. Dei limiti a quella che molti definiscono la “tirannia della maggioranza”. Hans Kelsen diceva un’altra cosa, che a me pare molto significativa, anche se oggi può apparire eretica. Proprio considerando che spetta alla maggioranza la decisone finale, appare particolarmente rilevante il ruolo delle minoranze, perché sono esse che fanno da contrappeso. Sentire la voce delle minoranze – scriveva provocatoriamente Kelsen – è forse più importante di sentire quella delle maggioranze. Certo alla fine prevarrà l’indirizzo politico espresso dalla maggioranza, come è giusto e naturale in democrazia, però gli equilibri si creano nel rispetto delle opinioni di chi dissente da te. Questo è il cuore della democrazia pluralista. Un principio ormai dimenticato, almeno da quando si è affermata quella che viene chiamata la “democrazia maggioritaria”. Da allora, dal referendum del 1993 sui sistemi elettorali, si è diventati un po’ strabici, si guarda soltanto da una parte, ci si preoccupa solo di garantire e tutelare la solidità delle maggioranze. La governabilità è diventata un mito che tutto finisce per assoggettare. Non voglio con ciò dire che la stabilità non sia un obiettivo. Lo ha detto la Corte costituzionale: è un obiettivo costituzionalmente apprezzabile. Certo che sì. Chi, infatti, potrebbe negare che non sarebbe auspicabile che i governi durino a lungo? Si potrebbe aggiungere anche l’auspicio che “governino bene”, o almeno che rispettino rigorosamente le regole della democrazia pluralista. La durate dei governi è certamente uno obiettivo di pregio costituzionale. Ma poi c’è l’altro corno: quello della rappresentanza politica plurale. Ancora una volta sono le parole della Corte che ce lo ricordano: oltre la stabilità, ciò che è ancora più importante, perché si pone a fondamento della democrazia, è che nel momento delle elezioni sia assicurata la rappresentanza politica plurale, che non può essere ridotta alla rappresentanza dell’uno ma deve essere una rappresentanza dei molti. Dovremmo allora trovare un sistema elettorale che, anziché garantire la stabilità “costi quel che costi”, si proponga di raggiungere l’obiettivo “necessario” (non solo “legittimo”) di preservare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico. Questa sì che sarebbe un’inversione di tendenza estremamente opportuna, soprattutto oggi, quando si sta palesando una grave crisi della democrazia, che emerge in base ad un dato non contestabile, da un fatto statistico. La democrazia è in crisi se le persone non vanno a votare.  E oggi, come ben noto, metà degli aventi diritto non esercita il proprio diritto al voto. Ed è per questo che, anziché adottare una legge elettorale che forza ulteriormente gli esiti del voto, volendo garantire purchessia una maggioranza ad un governo di minoranza, sarebbe opportuno adottare una legge elettorale che convinca la maggioranza degli elettori a tornare alle urne. Saranno poi i rappresentanti del popolo, come dice la nostra Costituzione, in base al loro libero mandato, ad individuare le maggioranze di volta in volta in grado di governare entro un sistema di democrazia parlamentare. Anna Maria Bianchi Dal suo punto di vista quale sistema sarebbe il sistema elettorale adatto secondo lei ad essere battezzato Democraticum?  Perché il Rosatellum vigente non è esente da difetti e critiche… Gaetano Azzariti L’attuale sistema elettorale – il Rosatellum – è tutt’altro che esente da difetti. La proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento è però peggiore: è il peggio del peggio. Premesso che le leggi elettorali sono strumenti e non esiste un modello perfetto che risolve tutti i problemi, voglio comunque rispondere alla domanda. A mio modo di vedere il sistema migliore in questo contesto potrebbe essere quello usato dal 1948 sino al 1993 per le elezioni del Senato. Una legge di natura proporzionale, con collegi uninominali e con una soglia di sbarramento, che in Germania è del 5%. La soglia deve essere calibrata in base al numero dei parlamentari da eleggere, che in Germania è elevato e variabile. In Italia i parlamentari sono molti meno, quindi una soglia adeguata dovrebbe essere quella del 3%. La soglia di sbarramento serve a evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti, poi si procede ad un’assegnazione proporzionale dei seggi, ciascuna forza politica deve trovare una rappresentanza in proporzione ai suffragi realmente ottenuti. Ciò andrebbe a sanare anche un vizio degli attuali sistemi che assegnano un premio alla coalizione. Paradossalmente fornendo una super-rappresentanza alle forze minori che finiscono per essere decisive per far vincere la coalizione. È così che i vari Vannacci, Renzi, Calenda, etc., se faranno parte di una coalizione potranno esercitare quel che normalmente si dice un “potere di ricatto”. Il termine è certamente eccessivo, ma non v’è dubbio che potranno contrattare da una posizione di forza la formazione delle liste bloccate di ben 70 o 35 seggi. La cui composizione è il frutto di una contrattazione tra le forze politiche. E chi si ritiene decisivo per vincere, anche se poco rappresenta, si farà valere, pretendendo più seggi rispetto alla sua effettiva forza. In un sistema proporzionale, invece, superata la soglia (3%, abbiamo detto), ciascuno conterà per quel che riesce a rappresentare. Perché collegi uninominali? Non solo perché in questo modo si risolverebbe l’annosa questione del voto di lista (e il rischio di voto di scambio o di cordate che esso trascina con sé) o della lista bloccata (che espropria l’elettore di ogni scelta dei suoi rappresentati), ma perché rappresenta un sistema in grado di rafforzare una doppia responsabilità.  Dal lato quella dei partiti, i quali si devono assumere la responsabilità del candidato da presentare agli elettori, dall’altro però anche quella dell’elettore che deve scegliere responsabilmente sia il partito ma anche il proprio rappresentante. Un sistema di equilibrio tra la responsabilità del partito che presenta un unico candidato per ciascun collegio; peraltro, anche quest’ultimo ne trarrà beneficio, poiché non dovrà più la sua elezione solo al partito e alla sua collocazione dentro una lista, ma anche al territorio e agli elettori che lo hanno scelto; l’elettore, infine, che dovrà valutare non solo la forza politica ma anche la persona che viene proposta come candidato, scegliendo così il “suo” parlamentare. Il legame del candidato al territorio (purché le circoscrizioni siano di ridotte dimensioni) permetterebbe, inoltre, di ridurre il tasso eccessivo di leaderizzazione del nostro sistema politico. Oltre al capo carismatico del partito, l’elettore sarà legato anche al candidato che si è presentato e si è fatto conoscere in quel territorio. Anna Maria Bianchi Cosa succede adesso? Quali sono le prospettive di questo disegno di legge, se verrà approvato, e soprattutto cosa si può fare, cosa possono fare i partiti di opposizione e cosa può fare anche la cittadinanza? Gaetano Azzariti La speranza è l’ultima a morire: quindi speriamo che il Parlamento non approvi per le ragioni più diverse, magari non tutte nobili (la paura di Vannacci?). Se questa legge elettorale non fosse approvata, dal punto di vista dei cittadini, sarebbe comunque una vittoria. Anche se ciò avvenisse, ricordo quello che ho detto prima: noi non ci troveremo in una buona situazione perché il Rosatellum è un’altra legge che dovrebbe essere modificata. Quindi quello che possiamo fare è, in ogni caso, cominciare a riflettere su come cambiare sostanzialmente la rotta, cambiare direzione, riscoprire le virtù della rappresentanza politica a fianco a quella della stabilità dei governi. Come si può fare ciò? Due sono le vie da seguire, quella sociale e quella giuridica. Oltre ovviamente continuare a contrastare la legge in ambito politico parlamentare. Con riferimento a quest’ultimo è però da dire che i regolamenti parlamentari non lasciano molto spazio. Come vediamo infatti in parlamento la maggioranza sta andando avanti senza ascoltare l’opposizione. L’opposizione invece fa un ostruzionismo che può valere fintanto che non verrà approvata la legge. Vediamo allora cosa si può fare in ambito più propriamente sociale e in quello strettamente giuridico. Quello che può fare la società civile è anzitutto manifestare il proprio dissenso, nelle forme proprie di una comunità impegnata e consapevole dei propri diritti. Ricordando che il consenso è alla base della democrazia e che questa è una legge che non è condivisa, forse neppure capita, dai cittadini italiani. La strada giuridica è un’altra, è quella che conduce alla Consulta. Se sarà approvata questa legge, prima o poi arriverà alla Corte. Già due volte si è arrivati alla Corte, e… “non c’è due senza tre”. Qui si aprono una serie di problemi. Il primo è quello dei tempi. Si legge sui giornali che c’è intenzione da parte dell’attuale maggioranza di approvare la legge e andare immediatamente alle elezioni. Non so se questo sia vero. Non so neppure se questo si potrà fare: ricordo, in proposito, che lo scioglimento spetta non al governo, per nostra fortuna, ma al Presidente della Repubblica. Dunque, non è detto che le Camere possano essere sciolte, neppure se dovesse dimettersi l’attuale Governo. Certo è che se ciò dovesse avvenire in tempi rapidi sarebbe elevato il rischio di andare a votare, nelle more del processo costituzionale, con una legge elettorale che poi rischia di venir dichiarata incostituzionale. Vorrei allora suggerire al legislatore illuminato, al buon governo – semai ci fosse in Italia – che, se anche dovesse essere approvata questa legge, con le sue criticità costituzionale abbastanza evidenti, sarebbe opportuno che prima di indire nuove elezioni si aspettasse almeno la decisione di chi ha il diritto all’ultima parola, ossia la Corte costituzionale. Sarebbe opportuno che non si facessero le elezioni prima di sentire quello che dirà la Consulta. Certo anche questo passaggio, pur decisivo, non sarà però risolutivo. Vedremo quello che dirà la Corte costituzionale ovviamente se e quando ci arriveremo, però ricordo che non spetta alla Corte fare buone leggi. I giudici non sono legislatori. La Corte costituzionale eventualmente dovrà dichiarare l’illegittimità costituzionale – per la terza volta – di una legge approvata da questo Parlamento. Ma poi “la palla” tornerà necessariamente al legislatore che dovrà, prima o poi, riuscire ad approvare una legge elettorale costituzionalmente conforme. L’ultima osservazione è la seguente. Credo ovviamente che l’attuale maggioranza abbia la responsabilità maggiore con riferimento all’ultima legge elettorale in discussione. Ma è anche vero che in passato il Parlamento non ha dato buone prove. È allora il sistema politico-parlamentare nel suo complesso che si dovrebbe render conto che una terza bocciatura della legge elettorale rappresenterebbe un colpo inferto alla legittimazione della attuale maggioranza, ma anche alla politica in quanto tale, al sistema dei partiti, alla democrazia parlamentare. Se dovesse esserci una terza bocciatura da parte della Corte sarebbe come se il garante giurisdizionale della nostra costituzione dicesse al Parlamento: “non sai nemmeno in grado di trovare un sistema per farti eleggere”. Questo in tempi di anti-politica, di anti-partiti, di anti-parlamentarismo sarebbe un esito che dovremmo cercare di schivare tutti e dovrebbero evitare soprattutto tutti i partiti politici che hanno l’ambizione di governare il Paese, senza distinzione alcuna. Forse l’attuale classe dirigente del nostro Paese non si rende conto che sta segando il ramo su cui siede, su cui fonda la propria legittimazione. Qualunque persona che ha a cuore la nostra democrazia parlamentare, il nostro sistema dei partiti democratici, dovrebbe temere questo esito. Rivolgendomi al Parlamento e non solo all’attuale maggioranza, mi verrebbe da dire: “Fermatevi prima che sia troppo tardi”. (L’intervista è stata registrata e pubblicata il 18 giugno 2026) Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e pubblicata on line il 19 giugno 2026 – trascrizione e editing a cura di Isabella Pierantoni ) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] È l’inizio della celebre locuzione latina “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, che si traduce letteralmente con “scusa non richiesta, accusa manifesta” [1] Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) è stato un giurista e filosofo austriaco, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il maggior esponente del normativismo. (Wikipedia) [1] Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755), è stato un celebre filosofo, giurista e storico francese. È considerato uno dei padri dell’Illuminismo e il teorizzatore del liberalismo politico moderno (Treccani) [1] “persuasione morale” o “pressione morale” è un’opera di convincimento e pressione autorevole, non vincolante per legge
June 27, 2026
carteinregola
Massimo Villone: riforma della legge elettorale, perchè NO
Pubblichiamo il testo dell’intervista a Massimo Villone, Professore Emerito  di Diritto costituzionale  dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II,  sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi: Perché questa riforma e perché ora? Massimo Villone: Il punto di partenza lo dà Meloni nella campagna elettorale 2022, in cui dichiara l’obiettivo di rivoltare il paese come un calzino. Un obiettivo che poggia su tre riforme, subappaltate ai componenti della maggioranza: giustizia, premierato, autonomia differenziata. Il referendum del 22-23 marzo infligge un colpo inatteso all’agenda. Cade la giustizia, e la destra capisce che è meglio mettere in soffitta la riforma costituzionale del premierato, perché sarebbe rischioso affrontare un secondo voto popolare. Quindi mette in primo piano la legge elettorale, l’AC 2822, cosiddetto Stabilicum o Melonellum, strumentale a un premierato di fatto. Una legge pensata per ottenere un risultato sostanzialmente analogo a quello perseguito con la riforma costituzionale: un premier investito dal voto popolare, un parlamento docile e subalterno con ampia maggioranza per il premier, un esecutivo dominante nell’assetto istituzionale. Con un benefit collaterale: costruire la legge per favorire il ritorno del Centrodestra a Palazzo Chigi. Anna Maria Bianchi: Come persegue questi obiettivi la riforma elettorale? Massimo Villone: Gli strumenti principali sono due: la correzione maggioritaria e le liste bloccate. Nel 2022 il Rosatellum prevedeva un proporzionale corretto con collegi uninominali maggioritari, in cui vince chi prende un voto in più. Ma i collegi uninominali nel 2022 diedero una ampia maggioranza al CDX perché il CSX vedeva separati PD e M5S. Questa separazione consegnò al CDX circa l’80% dei collegi. Se il CSX nel 2027 corresse unito le urne potrebbero dare il risultato opposto, come il voto referendario anche suggerisce. Rimanendo il Rosatellum con i collegi il CDX sa di poter perdere. Da qui la necessità della principale modifica dello Stabilicum rispetto al Rosatellum: cancellare i collegi passando a una correzione del proporzionale con un premio di maggioranza. In tal modo si prescinde dalla competizione ristretta nel territorio del collegio, e si assegna con un calcolo puramente aritmetico un certo numero di seggi aggiuntivi al soggetto vincente su scala nazionale. L’aggiunta sovrarappresenta il vincente e sottorappresenta lo sconfitto rispetto ai seggi che ciascuno otterrebbe con una distribuzione proporzionale. Anna Maria Bianchi: Quali sono i profili di incostituzionalità della proposta? Massimo Villone: Le audizioni in I Commissione hanno messo in luce molteplici profili di incostituzionalità. Il primo è la disproporzionalità data dal premio a cifra fissa: 70 deputati e 35 senatori. Un maxipremio. Perché 70, e non 60 o 50 o una misura variabile, in ragione dei voti conseguiti nel proporzionale? Perché è la misura che consente a una coalizione vincente con il 43-45% dei voti di avvicinare il risultato del 2022. È questa la scommessa della destra. Ma proprio la cifra fissa determina la possibile disproporzionalità, perché rompe il nesso tra rappresentatività delle assemblee e risultato elettorale. Poi le liste completamente bloccate, sia nel proporzionale che per il premio. Elettrici ed elettori non scelgono nemmeno uno dei propri rappresentanti. Ancora, c’è l’aggancio del premio di maggioranza all’esito nazionale anche per il Senato, lesivo dell’art. 57 Cost., che prevede un senato eletto a base regionale. Accade infatti che il premio di maggioranza sia assegnato alla coalizione vincente nazionalmente anche nelle regioni in cui quella coalizione perde. Infine, c’è il tentativo di condizionare le prerogative del capo dello stato, prevedendo l’obbligo per le forze politiche di coalizione di indicare nella documentazione elettorale la persona che sarà proposta al Presidente della Repubblica per l’incarico di formare il governo. L’obiettivo non dichiarato è mettere il CSX in difficoltà, obbligandolo a scegliere formalmente il leader di coalizione. Anna Maria Bianchi: Ma la Corte costituzionale non aveva già assolto le liste bloccate, purché brevi, e il premio di maggioranza? Massimo Villone: È vero. Un premio di maggioranza che scatta sopra una soglia del 42%, come lo Stabilicum (nel nuovo testo base) prevede somiglia certo a quello che la Corte salvò nell’Italicum, con la sentenza 35 del 2017. Ma la differenza è in quello che lo Stabilicum aggiunge, e che l’Italicum non aveva: il premio agganciato all’esito nazionale anche al Senato, lesivo dell’art. 57 della Costituzione, e le liste interamente bloccate, là dove l’Italicum lasciava in parte le preferenze, bloccando il solo capolista. È un effetto cumulativo che rende l’impianto chiaramente incostituzionale, anche non volendo considerare eccessiva e incostituzionale già la misura del premio di per sé. Per chi volesse approfondire rinvio all’analisi dettagliata che ho pubblicato su ASTRID Rassegna 8/2026, e che si legge anche sulla mia pagina Facebook. Anna Maria Bianchi: Come possiamo contrastare una riforma incostituzionale? Massimo Villone: Dobbiamo sapere che non ci sono argini insuperabili. Abbiamo due custodi della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il Capo dello Stato può rinviare la legge alle Camere ai sensi dell’art. 74, ma è obbligato a promulgare in caso di riapprovazione. Inoltre, il Presidente si richiama per prassi alla “manifesta incostituzionalità”. Non basta un mero dubbio sulla conformità alla Costituzione, è necessaria una evidenza indiscutibile. E qui incrociamo la Corte costituzionale, con due sentenze principali, la 1/2014, sul Porcellum, e la 35/2017, sull’Italicum. Sono pronunce che colgono in parte i profili che oggi emergono per lo Stabilicum. Ma la Corte lascia al legislatore uno spazio di discrezionalità molto ampio, cui pone il limite di una “manifesta irragionevolezza”. È una giurisprudenza a maglie molto larghe, forse troppo larghe. Manifesta incostituzionalità e manifesta irragionevolezza concorrono nel lasciare al legislatore confini molto ampi ed elastici per quanto riguarda la legge elettorale. Inoltre, la Corte ci dice nella sentenza 1/2014 che la incostituzionalità della legge elettorale non impedisce al Parlamento già eletto in precedenza di rimanere in carica con pienezza di poteri. Esattamente quello che è successo. La sentenza 1/2014 dichiara la incostituzionalità della legge in base alla quale nel 2013 è eletto il parlamento, che però rimane regolarmente in carica fino al 2018. Ed è oggi molto improbabile che i tempi consentano alla Corte di pronunciarsi sullo Stabilicum prima del prossimo voto. Soprattutto considerando che i tempi del lavoro parlamentare sono gestiti dalla maggioranza secondo le sue convenienze. Anna Maria Bianchi: Quindi è inutile pensare di attaccare la riforma con le armi del diritto? Massimo Villone: Non è inutile. Ma certo può accadere che la nuova legge elettorale sia dichiarata incostituzionale dalla Corte dopo il voto, e il parlamento già eletto rimanga in carica così com’è. Se la destra vincesse, con i numeri garantiti dallo Stabilicum potrebbe avere a disposizione un’altra legislatura per riprendere il disegno originario: scrivere la propria Costituzione stravolgendo in alcuni punti nodali la Costituzione antifascista del 1948. A dire il vero, ci sarebbe una possibilità: uno scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, perché la pronuncia della Corte sulla illegittimità costituzionale della legge elettorale determinerebbe a mio avviso la “manifesta incostituzionalità” a lui richiesta per agire. Ma sarebbe una prima volta in assoluto, e la via non si mostra agevole. In realtà, il contesto e i tempi prevedibili ci dicono che la battaglia contro la riforma elettorale è oggi primariamente politica, e non giuridica. Anna Maria Bianchi: Una battaglia politica da combattere senza se e senza ma? Massimo Villone: Dobbiamo avere una consapevolezza: siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia, perché con lo Stabilicum si realizza l’obiettivo di avvicinare la coalizione vincente alle maggioranze di garanzia, che toccano l’elezione parlamentare del Capo dello stato, di cinque giudici della Corte costituzionale e dei componenti laici del CSM. Sia chiaro: quelle maggioranze restano qualificate — due terzi o tre quinti a seconda dei casi, e maggioranza assoluta per il Quirinale dal quarto scrutinio — e salvo che per il Capo dello stato lo Stabilicum di per sé non le consegna. Ma l’avvicinamento c’è, la distanza si accorcia, e i pochi voti che mancano un governo in carica probabilmente non avrebbe difficoltà a trovarli. Per non dire che con una legislatura a disposizione quelle stesse maggioranze qualificate potrebbero essere riviste al ribasso. È uno scenario che ci colloca nella crisi – in atto in molti paesi – della democrazia cd liberale, in difficoltà nell’affrontare le sfide di un mondo che cambia. Anna Maria Bianchi: Ma cosa si può davvero fare in politica contro la riforma? Massimo Villone: Che le opposizioni ottengano in parlamento correzioni significative è del tutto improbabile, perché per regolamento e prassi parlamentari non dispongono di strumenti efficaci. Contro una maggioranza che rimane compatta le opposizioni non hanno armi decisive. La prospettiva è che la maggioranza mantenga l’impianto dello Stabilicum perché è servente alle sue esigenze. Ad esempio, ha bisogno di un megapremio e di liste completamente bloccate perché il passaggio al proporzionale con premio favorisce FdI rispetto ai partner di coalizione, e quindi c’è bisogno di molti posti sicuri da distribuire per accontentare tutti e mantenere l’accordo. Si è manifestato un problema Vannacci. Ma, a parte il teatrino su chi è la destra che più a destra non si può, dovranno venire a patti, perché Vannacci ha lo swing vote, il voto indispensabile a vincere. Se non c’è, la coalizione di destra perde. Quindi possiamo scommettere che, a meno che Vannacci non si riveli un fenomeno passeggero di folklore politico, si metteranno d’accordo. Al più, in specie se il campo largo non riuscisse a compattarsi, la destra potrebbe scegliere di abbandonare lo Stabilicum e votare con il Rosatellum. Il momento decisivo sarà comunque nelle urne, e voteremo con la legge elettorale che la destra riterrà più conveniente per sé, quale che sia. Rimane quindi indispensabile che il CSX risponda trovando unità e progetto politico. Anna Maria Bianchi: Quale potrebbe essere questo progetto politico? Massimo Villone: Ne indico due punti, a mio avviso suggeriti dalla storia degli ultimi 30 anni. Il primo. Rafforzare la partecipazione democratica e la messa in sicurezza della Costituzione, in rapporto a qualsiasi maggioranza il futuro ci riservi. Si può ad esempio pensare a qualche modifica per ampliare il ricorso ai referendum ex art. 75 e 138, a un ritocco verso l’alto delle maggioranze di garanzia, a un accesso preventivo alla Corte costituzionale per determinate leggi, come la stessa legge elettorale. Il secondo punto. Trovare il coraggio di abbandonare il mantra della stabilità e governabilità date dai numeri farlocchi di una correzione maggioritaria che consegna una ampia maggioranza di seggi a chi ha un ridotto consenso reale nel paese. La lezione che viene dai governi dell’ultimo trentennio, incluso quello in carica, è che alla fine non funziona. Stabilità forse e non sempre, governabilità no. Tornare invece al proporzionale, preferibilmente di collegio come il Senato pre-1993, consentirebbe il radicamento territoriale dei candidati nella dimensione del collegio, e una assegnazione dei seggi che riflette il consenso effettivo di ciascuna forza politica e favorisce il recupero di rappresentatività delle assemblee elettive. È quella la sede per perseguire la stabilità e la governabilità che l’assetto sociale prima che politico realisticamente consente. Non sono invece convinto di un ripristino delle preferenze, perché nessun soggetto politico è oggi in grado di gestirle, e si rischiano le truppe cammellate, le derive clientelari, i cacicchismi locali. Del resto, dall’avvio dei lavori in I Commissione mi pare che nessuno le voglia davvero. Due mosse per affrontare un tornante che comunque si avvicina nella storia del paese. Guarda la registrazione dell’intervista Vai a Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e inserita on line il 19 giugno) Per osservaizoni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
June 27, 2026
carteinregola
L’Italia va a infilarsi nel vespaio di Hormuz. I parlamentari votino no
L’eventuale missione navale militare europea nello Stretto di Hormuz vede coinvolta anche l’Italia. Il governo ha fatto sapere che il via libera alla missione verrà dato solo con l’autorizzazione del Parlamento (anche se alcuni navi militari già sono a Gibuti). Si prevede dunque a breve la convocazione alla Camera per […] L'articolo L’Italia va a infilarsi nel vespaio di Hormuz. I parlamentari votino no su Contropiano.
June 17, 2026
Contropiano
Legge elettorale, una questione di democrazia e di partecipazione
Sono cominciate le audizioni in Commissione Affari Costituzionali relative ala riforma elettorale del centro destra ““Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, riforma che “cambia le carte in tavola” a un anno dalle prossime elezioni. Carteinregola ha aperto una sezione dedicata e seguirà l’iter della proposta di legge offrendo il suo contributo, come già sul Referendum sulla riforma della magistratura e sull’ Autonomia differenziata, con interviste, dossier e pubblicazioni. Uno dei pilastri fondamentali della democrazia, la rappresentanza politica delle cittadine e dei cittadini, è da tempo sotto attacco, e le conseguenze si possono constatare nella progressiva diminuzione dell’affluenza elettorale [1]. La grandissima partecipazione popolare al referendum sulla riforma della magistratura e la vittoria del NO alla modifica della Costituzione [2], dimostrano però che nel nostro Paese è ancora vivo e diffuso un sentimento profondamente democratico e che le persone sono pronte a mobilitarsi direttamente per difendere i valori fondativi della Repubblica. Ma dimostrano anche che si è progressivamente appannato il rapporto con la politica, sia per il progressivo ridimensionamento del ruolo del Parlamento, ridotto a passacarte dei decreti legge governativi, sia soprattutto per l’impossibilità per chi vota di scegliere la propria rappresentanza, con nomine calate dai vertici  sulla base di logiche di corrente e di fedeltà ai leader. A questo si aggiungono i premi elettorali che in nome della “governabilità” costruiscono maggioranze che spesso non corrispondono alle scelte del corpo elettorale. La riforma elettorale proposta dal centro destra è un’ulteriore degenerazione di un sistema che cambia le regole del gioco secondo le convenienze dei partiti di maggioranza. Calcoli misurati su contingenze di breve periodo che esautorano ulteriormente l’elettorato, per raggiungere prevalenze governative con poteri sempre più privi dei necessari contrappesi. Fallito il tentativo di sottomettere il potere giudiziario con la riforma della magistratura [3], archiviato – momentaneamente? – il cosiddetto “premierato”[4], il governo Meloni continua a portare avanti “sotto traccia” l’autonomia regionale differenziata[5] – il vero attentato all’unità della Repubblica e all’uguaglianza dei diritti dei cittadini – e ora si occupa del sistema elettorale, con l’evidente obiettivo di garantirsi la sopravvivenza al potere alle prossime consultazioni e oltre. L’iter dell’ Atto Camera: 2822, è stato definito dal costituzionalista Massimo Villone [6]“la scorciatoia verso un premierato di fatto, che darebbe alla maggioranza l’opzione di non rischiare un secondo referendum costituzionale” e “rimodula il Rosatellum [7] sulle convenienze della destra, puntando a un esito nelle urne simile al 2022″. Sempre Villone: “Nel 2022 un sistema integralmente proporzionale avrebbe dato ai vincenti circa 175 deputati. Con la correzione maggioritaria ottennero altri 60 seggi, e altrettanti ne furono tolti ai perdenti… Analogo effetto al Senato. Una enormità, dovuta nella specie ai collegi uninominali e alla scelta delle opposizioni di andare al voto in ordine sparso. Peggio sarebbe domani se un esito analogo venisse non dalla competizione nei collegi, ma dalla sola operazione aritmetica di regalare 70 seggi a chi vince, scippandone altrettanti a chi perde. È la prospettiva dell’AC 2822″ Va ricordato che per il cambiamento del sistema elettorale è sufficiente una legge ordinaria, che la maggioranza politica può approvare da sola, anche a pochi mesi dal prossimo appuntamento elettorale, quando, tra l’altro, non ci sarebbero tempi sufficienti per una espressione della Consulta su eventuali profili di incostituzionalità [7] E sono molti gli aspetti di assai dubbia legittimità costituzionale della legge sintetizzati dal costituzionalista Mauro Volpi [8], a partire da “...un premio di maggioranza, ribattezzato “di governabilità”, che può attribuire fino al 57,5% dei seggi e anche di più alla prima coalizione al di sopra del 40% dei voti (in rappresentanza di un numero esiguo di elettori); l’attribuzione di un premio nazionale anche al Senato; …le liste bloccate che tolgono agli elettori ogni possibilità di scelta degli eletti, non compensata dall’esistenza di collegi uninominali che sono aboliti…l’obbligo per ogni coalizione di indicare la persona che proporrà come Presidente del Consiglio dei ministri, quindi non di un semplice “capo” politico come avveniva con il Porcellum, ma del candidato alla guida del Governo, previsione che incide sulla forma di governo parlamentare, modificando il procedimento di formazione del Governo con la limitazione delle prerogative in materia del Presidente della Repubblica…” Ancora Villone: “La crisi delle democrazie cosiddette liberali dimostra che la manipolazione mirata del sistema elettorale e il controllo degli organi di garanzia sono tipici passi verso l’autocrazia“. Noi ci auguriamo che le forze politiche che hanno a cuore la democrazia si mobilitino per restituire alle elettrici e agli elettori il diritto di scegliere la propria rappresentanza e per valorizzare la grande mobilitazione democratica che si è mostrata in occasione del referendum. Oggi più che mai è il momento di un dibattito su valori e programmi per il futuro del nostro Paese. (AMBM) vedi Legge elettorale 2026- cronologia e materiali Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 30 aprile 2026 NOTE [1] VEDI Pagella politica 20 febbraio 2023 Tutto sul crollo dell’affluenza elettorale in quattro grafici [2] vedi Riforma della magistratura Cronologia e materiali [3] vedi Premierato- il testo in discussione al Senato 4 giugno 2024 [4] Vedi  Autonomia regionale differenziata- Cronologia e materiali [6] Massimo Villone PARLAMENTO IN PERICOLO PER LA LEGGE ELETTORALE da Il Fatto Quotidiano 7 aprile 2026 [7] L’attuale sistema elettorale Il Rosatellum (Legge 165/2017) è oggetto di dibattito sulla sua costituzionalità, pur essendo attualmente la legge elettorale vigente in Italia. Prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. L’obiettivo è disincentivare le cosiddette liste civetta. Un’importante caratteristica è che, sebbene preveda una quota maggioritaria, viene fornita una sola scheda per la Camera e una sola per il Senato e non è possibile operare voto disgiunto tra parte maggioritaria e parte proporzionale: in altri termini, è nullo il voto per un candidato uninominale e una lista se tra loro non sono collegati. LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 [8] Fa presente il costituzionalista Enrico Grosso* che “il Codice di Venezia** … ritiene non conforme a un’aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata alle convenienze congiunturali. Da questo punto di vista, il codice auspica che non siano oggetto di modifica tre tipi di regole: le modalità dell’elezione, la composizione delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni”. (*) Le ragioni per contrastare un’ennesima riforma (incostituzionale) della legge elettorale Enrico Grosso Intervento al Webinar Una nuova legge elettorale? promosso da Costituzione e democrazia su Giustizia insieme ** Vedi COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA) CODICE DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA ELETTORALE* LINEE GUIDA E RAPPORTO ESPLICATIVO adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52ª sessione (Venezia, 18-19 ottobre 2002) scarica il Codice [9] Le anomalie del Melonellum di Mauro Volpi Intervento al Webinar Una nuova legge elettorale? promosso da Costituzione e democrazia 21 aprile 2026 su Giustizia insieme  
April 30, 2026
carteinregola
Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza