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Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza
IL DECRETO SICUREZZA: L’AVVOCATO COME ESECUTORE DI POLITICHE DI PARTE
Meno strumenti per opporsi all’espulsione, più incentivi a favorire il rimpatrio: così si svuota in concreto il diritto di difesa. C’è una domanda che il decreto-legge n. 23/2026 pone, e che il dibattito pubblico ha finora eluso: cosa rimane del diritto di difesa quando lo Stato decide che alcune persone possono essere allontanate più facilmente, più velocemente, con meno possibilità di contestare la propria sorte davanti a un giudice? La risposta che il testo dà — nel testo emendato al Senato e ora all’esame della Camera con scadenza al 25 aprile — è inequivoca: rimane poco. E quel poco viene ulteriormente eroso da un meccanismo che trasforma il difensore in strumento del progetto di rimpatrio. Non è una lettura allarmistica. È la descrizione di due norme che, lette insieme, disegnano un sistema coerente: da un lato si restringe l’accesso al gratuito patrocinio per chi impugna un provvedimento di espulsione, dall’altro si condiziona il compenso dell’avvocato all’effettivo rimpatrio del proprio assistito. Il cerchio si chiude su una persona che ha sempre meno strumenti per restare e sempre più pressioni per andarsene — incluso il difensore che avrebbe dovuto tutelarla. Espellere senza essere fermati L’art. 29 co. 3 del decreto interviene sul gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. La norma introduce limitazioni all’accesso alla difesa a spese dello Stato per i cittadini stranieri che contestano giudizialmente un ordine di allontanamento. È una scelta che colpisce nel punto più fragile dell’intero sistema di garanzie: le procedure di espulsione sono già tra le più rapide, le meno garantite, le più esposte al rischio di errori e di violazioni procedurali. Sono i procedimenti in cui il controllo giurisdizionale sarebbe più necessario — e sono esattamente quelli in cui si decide di renderlo meno accessibile. Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione vale per tutti, compresi i migranti. Non può essere subordinato né alla nazionalità né alla convenienza politica del momento. La garantisce a tutti, il che significa che rimuovere sistematicamente gli strumenti concreti per esercitarla — il patrocinio gratuito, l’accesso a un difensore competente, il tempo sufficiente per costruire una strategia — equivale a svuotarla di contenuto pur lasciandola formalmente intatta. È la tecnica classica con cui i diritti vengono aboliti senza essere abrogati: si lascia la norma, si eliminano le condizioni per applicarla. Chi viene colpito non è una categoria astratta. Sono persone che si trovano in una procedura accelerata, spesso senza conoscere la lingua, senza reti di supporto, senza la capacità di orientarsi in un sistema giuridico complesso. Sono persone per le quali il difensore non è un optional ma l’unico punto di contatto reale con le garanzie che l’ordinamento formalmente offre. Togliere o rendere più difficile quel punto di contatto non è una misura di efficienza amministrativa. È una scelta politica precisa: rendere le espulsioni più difficilmente contestabili, e quindi più facili da eseguire. Il compenso condizionato: quando il difensore lavora per il rimpatrio L’art. 30 bis completa il quadro con una logica che, una volta capita, non si presta ad alcuna lettura benevola. La norma prevede un meccanismo di compenso per gli avvocati che assistono cittadini stranieri nell’ambito dei programmi di rimpatrio assistito — ma il compenso scatta soltanto se il proprio assistito presenta domanda di rimpatrio volontario e viene effettivamente rimpatriato. Non si paga la difesa. Si paga il risultato. E il risultato è la partenza. Esiste una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito, tra l’avvocato che serve lo Stato come istituzione — figura ordinamentale del tutto legittima, presente in ogni amministrazione pubblica — e l’avvocato privato trasformato in esecutore di un indirizzo politico di parte. Il primo difende le posizioni giuridiche dell’ente che rappresenta nel quadro di un sistema di garanzie che vale per tutti. Il secondo, in questo schema, viene pagato per orientare le scelte del proprio cliente nella direzione voluta da una maggioranza parlamentare. Non dallo Stato come istituzione. Da chi, in questo momento, governa lo Stato e ha deciso che i migranti devono partire. La deontologia forense esiste proprio per impedire questa torsione. L’avvocato deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza, senza che il proprio compenso dipenda dall’esito ottenuto nell’interesse di terzi. Quando invece il compenso dipende da quell’esito — e quell’esito è il rimpatrio — il mandato fiduciario si inverte: il difensore non lavora per il cliente, lavora contro di lui, nell’interesse di chi ha scritto la norma. La persona assistita cessa di essere il soggetto della difesa e diventa il suo oggetto. La geometria di un progetto Le due norme non sono incidenti di percorso. Sono i tasselli di un disegno che ha una propria coerenza interna. Si riduce la possibilità di contestare l’espulsione davanti a un giudice. Si crea un incentivo economico perché il difensore convinca il proprio assistito ad andarsene volontariamente. Si costruisce così un percorso a imbuto in cui la resistenza giuridica è scoraggiata a ogni livello — dall’accesso limitato al patrocinio gratuito fino alla presenza di un avvocato il cui interesse economico è allineato con quello del governo e non con quello del cliente. Il termine remigration, che circola da anni negli ambienti della destra europea per indicare l’obiettivo politico di inversione dei flussi migratori, descrive esattamente questa logica: non gestire la presenza di stranieri sul territorio, ma ridurla attraverso ogni strumento disponibile, inclusi quelli giuridici. Il decreto sicurezza non è una misura emergenziale nata da un’urgenza specifica. È un tassello di quel progetto, tradotto in norme tecniche sufficientemente presentabili da superare il vaglio parlamentare senza troppo rumore. Il rumore, però, c’è stato. L’Unione delle Camere Penali ha parlato di previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l’eliminazione immediata delle norme contestate — e lo ha fatto dopo aver appreso dell’inserimento del CNF nel testo del decreto dal giornale, non da alcuna comunicazione istituzionale: un dettaglio che dice molto sul rapporto di questo governo con le istituzioni che dovrebbe consultare. Anche dalla magistratura sono arrivate posizioni di sconcerto. Quando avvocatura e magistratura convergono nello stesso allarme, di solito c’è una ragione. Cosa resta del diritto di difesa La risposta onesta è che resta la forma. Resta l’art. 24 della Costituzione, formalmente intatto. Resta il codice, la procedura, il vocabolario della garanzia. Quello che si smonta è la sostanza: la possibilità concreta, per una persona vulnerabile e senza risorse, di trovare un difensore indipendente, di accedere a un giudice, di contestare una decisione che può cambiare radicalmente la propria vita. Uno stato di diritto non si misura dalle norme che scrive ma dalle condizioni che crea perché quelle norme siano effettive. Un diritto che esiste sulla carta ma non nella pratica non è un diritto: è una promessa non mantenuta, usata per legittimare un sistema che ha già deciso l’esito prima che il procedimento cominci. La Camera deve convertire il decreto entro il 25 aprile. Il Parlamento sa cosa significa quella data. Sarebbe utile che lo ricordasse prima di votare. Redazione Napoli
April 19, 2026
Pressenza
Il genocidio nel cervello
Per comprendere appieno l’abisso in cui è precipitato il “pensiero” israeliano consigliamo sempre la lettura di quest’altro articolo, Teologia dello sterminio. Quello che qui vi  presentiamo vale come esemplificazione concreta. Non possiamo augurarvi buona lettura, ma solo una sacrosanta indignazione senza limiti. ***** “Anche le madri di tutti i palestinesi […] L'articolo Il genocidio nel cervello su Contropiano.
April 13, 2026
Contropiano
NERVOSISMO E VITTIMISMO. LA SOLITA MELONI DIFENDE IL GOVERNO SENZA PORTARE SOLUZIONI AL CARO ENERGIA
Dopo settimane di assenze, Meloni si è finalmente presentata in Parlamento e ha riferito su come il suo governo intenda proseguire dopo la debacle referendaria. “Abbiamo perso un’occasione storica – afferma in merito la premier – ma non ci saranno dimissioni o rimpasti”. “La maggioranza è solida e lavoreremo fino all’ultimo”, assicura la leader dell’esecutivo di destra. Meloni si è poi difesa dalle accuse di subalternità al governo Usa di Trump sulle questioni internazionali ripetendo il ritornello già proposto da Crosetto martedì: “la posizione italiana è la stessa da ottant’anni”. “Un discorso come sempre spocchioso e orgoglioso, basato su un uso sistematico della menzogna applicata ai dati“, sottolinea Roberto Ciccarelli, giornalista economico de Il Manifesto, ai microfoni di Radio Onda d’Urto. Sulle conseguenze economiche della guerra imperialista, poi, Meloni assicura: “rimoduleremo le politiche sui prezzi dei carburanti in base agli sviluppi del negoziato di pace”. Intanto, secondo i dati dello stesso Ministero del Made in Italy i prezzi continuano a salire nonostante le misure sbandierate dal governo. “Da Meloni un discorso di autoconvincimento”, commenta dal Pd Elly Schlein. Il commento alle parole di Meloni di Roberto Ciccarelli, giornalista della pagina economica de Il Manifesto, intervistato a Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.
April 9, 2026
Radio Onda d`Urto
ITALIA: SOSPESI 32 DEPUTATI DI OPPOSIZIONE, IMPEDIRONO AI NEOFASCISTI DI ENTRARE A MONTECITORIO
Sospesi 32 deputati di opposizione: cinque giorni a 22 deputati (10 del PD, 8 di M5sSe 4 di AVS). Quattro giorni a 10 senatori (5 M5S e 5 PD. Ha deciso così l’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, a maggioranza, di sanzionare 32 deputati-e delle opposizioni per i fatti avvenuti lo scorso 30 gennaio. In quell’occasione,  un gruppo di parlamentari aveva occupato la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa di esponenti neofascisti di Casapound e Veneto Fronte Skinhead sulla Remigrazione – leggasi “deportazione”, di tutti i migranti (anche regolari) presenti in Italia. All’evento, organizzato dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, avrebbero dovuto partecipare esponenti neofascisti e di movimenti di estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Giacomo Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l’ex esponente di Forza Nuova Massetti e Ferrara della Rete dei Patrioti. Tra i deputati sospesi c’è Gilda Sportiello, del M5S, intervenuto ai microfoni di Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.
April 2, 2026
Radio Onda d`Urto
Come l’Italia si ritrova sempre in guerra… a sua insaputa
Occorre ammettere che quando Giorgia Meloni in Parlamento ha richiamato la complicità dei governi di centro-sinistra nei bombardamenti Usa e Nato degli anni precedenti, ha avuto, purtroppo, ragioni da vendere. Il richiamo all’aggressione Nato alla Jugoslavia nel 1999 (governo D’Alema-Mattarella) e poi al bombardamento mirato contro il generale iraniano Sulemaini […] L'articolo Come l’Italia si ritrova sempre in guerra… a sua insaputa su Contropiano.
March 14, 2026
Contropiano
Montecitorio dentro e fuori. L’automatismo della guerra e la pace in piazza
Mentre la premier Meloni riferiva in Parlamento sulla crisi internazionale, davanti a Montecitorio il Comitato per il NO sociale al referendum del 22/23 marzo spiegava ai giornalisti le ragioni della manifestazione nazionale del prossimo 14 marzo sulla quale stanno aumentando le adesioni. Fin troppo evidente il contrasto di visione e […] L'articolo Montecitorio dentro e fuori. L’automatismo della guerra e la pace in piazza su Contropiano.
March 11, 2026
Contropiano
Il Parlamento ridotto a tappetino del Governo
La fine di un anno è un tempo di bilanci. Bene ha fatto Angelo Greco nel sito laggepertutti.it a riportare e commentare i dati delle norme approvate nella legislatura corrente, verificandone la provenienza. Il risultato dell’analisi è già chiarissimo nel titolo dell’articolo: “Parlamento esautorato: il Governo comanda e le Camere obbediscono”. I dati del servizio studi di Montecitorio rivelano che – dall’inizio dell’attuale legislatura (13 ottobre 2022) ad oggi – il Parlamento ha approvato 269 leggi. Il Governo Meloni ha firmato 200 di questi provvedimenti, che corrispondono al 74,3% del totale: 98 sono leggi di conversione di decreti-legge governativi e 102 disegni di legge di iniziativa ministeriale. Le proposte presentate dai parlamentari che sono riuscite a completare l’iter legislativo sono appena 65, ovvero il 24,2%. Soltanto 4 sono leggi di iniziativa popolare o mista. È evidente che siamo in presenza di un ribaltamento delle funzioni dei poteri sancite dalla Costituzione. Il potere legislativo è per lo più esercitato dal Governo, mentre il Parlamento è spesso ridotto a mero esecutore. A confermare questa prevaricazione governativa sono i tempi dell’iter legislativo: un progetto di legge di iniziativa parlamentare richiede mediamente 384 giorni per essere approvato, mentre i testi presentati dal Governo viaggiano su una corsia preferenziale con una media di 239 giorni. Di fatto in Italia non esiste più il bicameralismo parlamentare, perché il Governo è diventato la prima Camera. Infatti, oltre il 90% delle leggi approvate non subisce alcuna modifica nel secondo passaggio parlamentare: un dato clamoroso che riguarda 97 decreti-legge su 98 e ben 96 leggi di iniziativa governativa su 102. Il confronto tra deputati e senatori è stato sostituito da un sistema “alternato”, dove a turno una delle due Camere viene totalmente esautorata della sua funzione di revisione legislativa. «Si tratta – scrive giustamente Angelo Greco – di una violazione sostanziale dello spirito costituzionale, che richiederebbe una doppia deliberazione meditata». A peggiorare la situazione si possono indicare due questioni: l’abuso dei decreti-legge e della questione di fiducia. La Costituzione prevede la possibilità che il Governo emani decreti-legge, ma soltanto “in casi straordinari di necessità e d’urgenza” (art. 77 Cost.). Spesso i decreti presentati non mostrano queste caratteristiche. Inoltre, durante l’iter parlamentare subiscono un incremento del numero di commi pari al 61,9% durante la loro conversione in legge, trasformandosi in provvedimenti “omnibus”. Infine, va segnalato che 54 dei 98 decreti-legge sono stati approvati con la questione di fiducia posta dal Governo, di fatto un diktat ai parlamentari che devono ratificare le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri. Questa impostazione distorce la dialettica parlamentare, in particolare quando si tratta della legge di bilancio, che non è più relativa al merito delle norme in discussione, ma viene trasformata in un test di fedeltà alla coalizione di maggioranza, pena la caduta del Governo stesso. In questo scenario, nel quale il decisionismo governativo ha sostituito la democrazia parlamentare, è opportuno ricordare il monito di Montesquieu: «Se il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perché i due poteri sarebbero uniti, le stesse persone avendo talvolta parte, e sempre potendola avere, nell’uno e nell’altro». Rocco Artifoni
December 31, 2025
Pressenza