Una Carta a difesa dei Popoli: il cinquantesimo anniversario della promulgazione della Carta di Algeri
Ricorre il 4 luglio il cinquantesimo anniversario della promulgazione della
Carta di Algeri, la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, la cui
elaborazione vide cimentarsi diverse personalità del mondo giuridico e politico
internazionale, unite dalla comune volontà di definire un quadro di riferimento
per le legittime istanze e rivendicazioni dei popoli e dalla comune aspirazione
di dare una cornice e un compimento a quella che era stata (ma, per alcuni versi
e in alcune circostanze, continuava e continua ad essere, basti pensare al caso
di un perdurante esempio di colonialismo tradizionale, quello sul popolo
saharawi, nonché a quella specifica e peculiare forma di colonialismo di
insediamento cui è sottoposto il popolo palestinese) la lotta anticoloniale,
riunite intorno alla figura che più di tutte si era fatta interprete di queste
aspirazioni, quella di Lelio Basso.
I tratti della vicenda umana e politica di Lelio Basso sono indicativi dello
sfondo storico e del retroterra culturale alla base di un’elaborazione di così
ampio spessore e di così vasta portata come quella del riconoscimento universale
dei diritti dei popoli. Giurista, politico, antifascista, Lelio Basso
(1903-1978) è stato una figura di primissimo piano del socialismo italiano e
internazionale, studioso e conoscitore del pensiero di Karl Marx come di tutte
le più avanzate elaborazioni dei socialismi del XX secolo, animatore di giornali
e riviste quali Critica Sociale, Il Quarto Stato, Avanti!, segretario del PSI
tra il 1947 e il 1948, presidente del PSIUP dal 1965 al 1968, animatore infine
della Sinistra Indipendente tra il 1972 e il 1978, membro dell’Assemblea
Costituente, deputato nelle prime cinque legislature, tra il 1948 e il 1972, e
senatore tra il 1972 e il 1978. Fu, in particolare, membro del Tribunale
Russell, il tribunale istituito per giudicare i crimini di guerra statunitensi
nella guerra del Vietnam, e ispiratore del Tribunale Permanente dei Popoli, un
tribunale internazionale d’opinione finalizzato alla promozione dei diritti
umani e legato in particolare alle tematiche dei diritti dei popoli.
A questo richiamo, così vasto dal punto di vista storico e così potente sotto il
profilo politico, fa riferimento l’elaborazione della Dichiarazione Universale
dei Diritti dei Popoli. Si tratta di una dichiarazione che, in quanto mossa
dall’elaborazione di una serie di personalità internazionali nell’ambito della
cultura del diritto, della storia e della politica, e in quanto risultante del
ciclo storico del movimento anticoloniale e della lotta dei popoli contro il
colonialismo e per l’indipendenza, e non risultato di un accordo di natura
pattizia tra Stati, non è un testo di natura cogente e di carattere vincolante,
non è cioè un testo avente forza di legge, ma ha tuttavia profondo valore
politico-giuridico proprio perché, pur non essendo norma di per sé, ricapitola e
codifica diritti dei popoli storicamente consolidati. In altri termini, se il
suo presupposto storico è senza dubbio il movimento di liberazione coloniale (la
prima fase, tra i Quaranta e i Cinquanta, porta all’indipendenza di vasti
territori in Asia, la liberazione dell’India nel 1947 e la decolonizzazione del
mondo arabo; la seconda fase, negli anni Sessanta, porta all’indipendenza di
diversi Paesi in Africa sub-sahariana, sino alla liberazione dell’Algeria nel
1962; la terza fase, dai Settanta agli Ottanta, porta alla liberazione, a
seguito della Rivoluzione di Aprile in Portogallo, di Angola e Mozambico nel
1975, e poi la fine del regime di apartheid in Sudafrica), il suo presupposto
giuridico è il principio di autodeterminazione così come codificato nei due
Patti Internazionali del 1966, che riconoscono (art. 1) che «tutti i popoli
hanno il diritto di autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono
liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo
economico, sociale e culturale».
Perché dunque la Carta di Algeri è così importante, non solo sotto il profilo
politico, ma anche dal punto di vista strettamente giuridico? In estrema
sintesi, se ne potrebbero indicare almeno tre ragioni. La prima: accerta per la
prima volta in maniera completa ed esaustiva l’esistenza di diritti dei popoli,
di diritti che cioè appartengono ai popoli in quanto tali, che rappresentano
loro prerogative non eludibili e che meritano tutela e protezione, ma anche
promozione e sviluppo, come tutti i diritti in generale. Con questa fondamentale
evoluzione, di conseguenza, si vengono completando le generazioni dei diritti,
in riferimento anche a quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948, la quale assicura in premessa che «i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza
dei diritti dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una più ampia libertà». Non solo,
dunque, diritti di prima (diritti civili e politici) e di seconda (diritti
economico-sociali e culturali), ma anche di terza (diritti dei popoli e degli
ecosistemi) e, oggi a maggior ragione, di quarta (diritti digitali e
dell’infosfera) generazione.
La seconda: fornisce uno straordinario strumento, giuridico e politico nel senso
sin qui delineato, per le lotte dei popoli per la propria autodeterminazione,
indipendenza, sovranità, benessere, sviluppo. Ed è questo un compito che,
proprio a partire da tali presupposti, motiva tuttora il lavoro di alcune
articolazioni del sistema delle Nazioni Unite, in primo luogo la Quarta
Commissione dell’Assemblea Generale (Commissione Politiche Speciali e
Decolonizzazione) e il Comitato Speciale incaricato della situazione relativa
all’applicazione della Dichiarazione sull’indipendenza dei Paesi e dei popoli
coloniali, con specifico riferimento a ben diciassette casi tuttora vigenti di
territori non autonomi, ancora amministrati da potenze coloniali a tutti gli
effetti, colonialiste nel senso novecentesco del termine, tra cui Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia, con territori sottoposti a regime coloniale quali il
Sahara Occidentale, le Isole Falkland (Malvinas), le Isole Vergini britanniche e
americane e, con le sue caratteristiche peculiari e tragiche e una portata che
esula ovviamente dal mandato specifico del Comitato Speciale, la Palestina, vale
a dire i Territori Palestinesi Occupati.
La terza ragione: codifica i diritti e le lotte di liberazione per i quali
sempre, storicamente, i popoli si sono battuti. E così la Carta di Algeri
riconosce esplicitamente i diritti dei popoli al rispetto della propria identità
nazionale e culturale (art. 2), il diritto imprescrittibile e inalienabile
all’autodeterminazione (art. 5), a un governo democratico che rappresenti la
totalità dei cittadini (art. 7), il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e
risorse naturali (art. 8) e di darsi il sistema economico e sociale liberamente
scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e
senza ingerenze esterne (art. 11). E poi ancora, il diritto di parlare la
propria lingua e di preservare e sviluppare la propria cultura (art. 13), i
diritti delle minoranze (artt. 19-21), e il riconoscimento del diritto alla
lotta di resistenza e di liberazione nazionale, dal momento che, come recita
l’art. 28, «Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti
ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o
sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza». È un
testo di un’attualità indiscutibile, una pietra miliare delle istanze di
liberazione ed emancipazione dei popoli.
Il testo della Carta di Algeri è qui:
https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=algeri .
Gianmarco Pisa