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Melonellum: sfatiamo i miti che vengono usati per ingannare la cittadinanza
Giovedì 9 luglio alle ore 21 Lista Civica Italiana organizza un incontro Zoom con Sergio Bagnasco esperto di diritto costituzionale e sistemi elettorali. E’ il primo degli incontri della scuola politica di Lista Civica Italiana e inizia su un tema caldo e strategico: la legge elettorale. E’ da troppo tempo che si usano frasi ad effetto per condizionare la cittadinanza facendo passare in secondo ordine valori e procedure previsti dalla nostra Costituzione a tutela di tutti. Ci sono poche settimane. LCI invita tutti gli enti della società civile che sono impegnati per migliorare la società e l’ambiente a concentrare l’attenzione e parte delle energie su questo tema strategico. E’ infatti la legge elettorale che contiene il meccanismo con cui si forma il parlamento ed è solo in parlamento che si “può” decidere. Purtroppo da molti anni il sistema dei partiti insiste con leggi elettorali che permettono alle segreterie di stabilire chi debba entrare in parlamento e così molte energie della società civile rimangono escluse: uno spreco di risorse umane imperdonabile! Sarà possibile intervenire durante la riunione restando nell’ambito del tema trattato. Per avere il link di partecipazione compilare questo modulo: https://framaforms.org/giovedi-9-luglio-2026-ore-21-riunione-zoom-legge-elettorale-i-miti-usati-x-ingannare-le-persone Il link sarà spedito da questo mittente il 9 luglio. Sempre sullo stesso tema è previsto un incontro per il 14 luglio alle 21 per definire i passi successivi della campagna. Lista Civica Italiana per info 338 88 03 715 Lista Civica Italiana
July 8, 2026
Pressenza
La Costituzione è ancora sotto attacco!
La smagliante vittoria del NO nel referendum dello scorso 22-23 marzo ha inferto un duro colpo al progetto autoritario della destra fondato sui tre pilastri dell’autonomia differenziata, della riforma della giustizia e del premierato. Si trattava di tre riforme che … Leggi tutto L'articolo La Costituzione è ancora sotto attacco! sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Massimo Villone: riforma della legge elettorale, perchè NO
Pubblichiamo il testo dell’intervista a Massimo Villone, Professore Emerito  di Diritto costituzionale  dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II,  sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi: Perché questa riforma e perché ora? Massimo Villone: Il punto di partenza lo dà Meloni nella campagna elettorale 2022, in cui dichiara l’obiettivo di rivoltare il paese come un calzino. Un obiettivo che poggia su tre riforme, subappaltate ai componenti della maggioranza: giustizia, premierato, autonomia differenziata. Il referendum del 22-23 marzo infligge un colpo inatteso all’agenda. Cade la giustizia, e la destra capisce che è meglio mettere in soffitta la riforma costituzionale del premierato, perché sarebbe rischioso affrontare un secondo voto popolare. Quindi mette in primo piano la legge elettorale, l’AC 2822, cosiddetto Stabilicum o Melonellum, strumentale a un premierato di fatto. Una legge pensata per ottenere un risultato sostanzialmente analogo a quello perseguito con la riforma costituzionale: un premier investito dal voto popolare, un parlamento docile e subalterno con ampia maggioranza per il premier, un esecutivo dominante nell’assetto istituzionale. Con un benefit collaterale: costruire la legge per favorire il ritorno del Centrodestra a Palazzo Chigi. Anna Maria Bianchi: Come persegue questi obiettivi la riforma elettorale? Massimo Villone: Gli strumenti principali sono due: la correzione maggioritaria e le liste bloccate. Nel 2022 il Rosatellum prevedeva un proporzionale corretto con collegi uninominali maggioritari, in cui vince chi prende un voto in più. Ma i collegi uninominali nel 2022 diedero una ampia maggioranza al CDX perché il CSX vedeva separati PD e M5S. Questa separazione consegnò al CDX circa l’80% dei collegi. Se il CSX nel 2027 corresse unito le urne potrebbero dare il risultato opposto, come il voto referendario anche suggerisce. Rimanendo il Rosatellum con i collegi il CDX sa di poter perdere. Da qui la necessità della principale modifica dello Stabilicum rispetto al Rosatellum: cancellare i collegi passando a una correzione del proporzionale con un premio di maggioranza. In tal modo si prescinde dalla competizione ristretta nel territorio del collegio, e si assegna con un calcolo puramente aritmetico un certo numero di seggi aggiuntivi al soggetto vincente su scala nazionale. L’aggiunta sovrarappresenta il vincente e sottorappresenta lo sconfitto rispetto ai seggi che ciascuno otterrebbe con una distribuzione proporzionale. Anna Maria Bianchi: Quali sono i profili di incostituzionalità della proposta? Massimo Villone: Le audizioni in I Commissione hanno messo in luce molteplici profili di incostituzionalità. Il primo è la disproporzionalità data dal premio a cifra fissa: 70 deputati e 35 senatori. Un maxipremio. Perché 70, e non 60 o 50 o una misura variabile, in ragione dei voti conseguiti nel proporzionale? Perché è la misura che consente a una coalizione vincente con il 43-45% dei voti di avvicinare il risultato del 2022. È questa la scommessa della destra. Ma proprio la cifra fissa determina la possibile disproporzionalità, perché rompe il nesso tra rappresentatività delle assemblee e risultato elettorale. Poi le liste completamente bloccate, sia nel proporzionale che per il premio. Elettrici ed elettori non scelgono nemmeno uno dei propri rappresentanti. Ancora, c’è l’aggancio del premio di maggioranza all’esito nazionale anche per il Senato, lesivo dell’art. 57 Cost., che prevede un senato eletto a base regionale. Accade infatti che il premio di maggioranza sia assegnato alla coalizione vincente nazionalmente anche nelle regioni in cui quella coalizione perde. Infine, c’è il tentativo di condizionare le prerogative del capo dello stato, prevedendo l’obbligo per le forze politiche di coalizione di indicare nella documentazione elettorale la persona che sarà proposta al Presidente della Repubblica per l’incarico di formare il governo. L’obiettivo non dichiarato è mettere il CSX in difficoltà, obbligandolo a scegliere formalmente il leader di coalizione. Anna Maria Bianchi: Ma la Corte costituzionale non aveva già assolto le liste bloccate, purché brevi, e il premio di maggioranza? Massimo Villone: È vero. Un premio di maggioranza che scatta sopra una soglia del 42%, come lo Stabilicum (nel nuovo testo base) prevede somiglia certo a quello che la Corte salvò nell’Italicum, con la sentenza 35 del 2017. Ma la differenza è in quello che lo Stabilicum aggiunge, e che l’Italicum non aveva: il premio agganciato all’esito nazionale anche al Senato, lesivo dell’art. 57 della Costituzione, e le liste interamente bloccate, là dove l’Italicum lasciava in parte le preferenze, bloccando il solo capolista. È un effetto cumulativo che rende l’impianto chiaramente incostituzionale, anche non volendo considerare eccessiva e incostituzionale già la misura del premio di per sé. Per chi volesse approfondire rinvio all’analisi dettagliata che ho pubblicato su ASTRID Rassegna 8/2026, e che si legge anche sulla mia pagina Facebook. Anna Maria Bianchi: Come possiamo contrastare una riforma incostituzionale? Massimo Villone: Dobbiamo sapere che non ci sono argini insuperabili. Abbiamo due custodi della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il Capo dello Stato può rinviare la legge alle Camere ai sensi dell’art. 74, ma è obbligato a promulgare in caso di riapprovazione. Inoltre, il Presidente si richiama per prassi alla “manifesta incostituzionalità”. Non basta un mero dubbio sulla conformità alla Costituzione, è necessaria una evidenza indiscutibile. E qui incrociamo la Corte costituzionale, con due sentenze principali, la 1/2014, sul Porcellum, e la 35/2017, sull’Italicum. Sono pronunce che colgono in parte i profili che oggi emergono per lo Stabilicum. Ma la Corte lascia al legislatore uno spazio di discrezionalità molto ampio, cui pone il limite di una “manifesta irragionevolezza”. È una giurisprudenza a maglie molto larghe, forse troppo larghe. Manifesta incostituzionalità e manifesta irragionevolezza concorrono nel lasciare al legislatore confini molto ampi ed elastici per quanto riguarda la legge elettorale. Inoltre, la Corte ci dice nella sentenza 1/2014 che la incostituzionalità della legge elettorale non impedisce al Parlamento già eletto in precedenza di rimanere in carica con pienezza di poteri. Esattamente quello che è successo. La sentenza 1/2014 dichiara la incostituzionalità della legge in base alla quale nel 2013 è eletto il parlamento, che però rimane regolarmente in carica fino al 2018. Ed è oggi molto improbabile che i tempi consentano alla Corte di pronunciarsi sullo Stabilicum prima del prossimo voto. Soprattutto considerando che i tempi del lavoro parlamentare sono gestiti dalla maggioranza secondo le sue convenienze. Anna Maria Bianchi: Quindi è inutile pensare di attaccare la riforma con le armi del diritto? Massimo Villone: Non è inutile. Ma certo può accadere che la nuova legge elettorale sia dichiarata incostituzionale dalla Corte dopo il voto, e il parlamento già eletto rimanga in carica così com’è. Se la destra vincesse, con i numeri garantiti dallo Stabilicum potrebbe avere a disposizione un’altra legislatura per riprendere il disegno originario: scrivere la propria Costituzione stravolgendo in alcuni punti nodali la Costituzione antifascista del 1948. A dire il vero, ci sarebbe una possibilità: uno scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, perché la pronuncia della Corte sulla illegittimità costituzionale della legge elettorale determinerebbe a mio avviso la “manifesta incostituzionalità” a lui richiesta per agire. Ma sarebbe una prima volta in assoluto, e la via non si mostra agevole. In realtà, il contesto e i tempi prevedibili ci dicono che la battaglia contro la riforma elettorale è oggi primariamente politica, e non giuridica. Anna Maria Bianchi: Una battaglia politica da combattere senza se e senza ma? Massimo Villone: Dobbiamo avere una consapevolezza: siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia, perché con lo Stabilicum si realizza l’obiettivo di avvicinare la coalizione vincente alle maggioranze di garanzia, che toccano l’elezione parlamentare del Capo dello stato, di cinque giudici della Corte costituzionale e dei componenti laici del CSM. Sia chiaro: quelle maggioranze restano qualificate — due terzi o tre quinti a seconda dei casi, e maggioranza assoluta per il Quirinale dal quarto scrutinio — e salvo che per il Capo dello stato lo Stabilicum di per sé non le consegna. Ma l’avvicinamento c’è, la distanza si accorcia, e i pochi voti che mancano un governo in carica probabilmente non avrebbe difficoltà a trovarli. Per non dire che con una legislatura a disposizione quelle stesse maggioranze qualificate potrebbero essere riviste al ribasso. È uno scenario che ci colloca nella crisi – in atto in molti paesi – della democrazia cd liberale, in difficoltà nell’affrontare le sfide di un mondo che cambia. Anna Maria Bianchi: Ma cosa si può davvero fare in politica contro la riforma? Massimo Villone: Che le opposizioni ottengano in parlamento correzioni significative è del tutto improbabile, perché per regolamento e prassi parlamentari non dispongono di strumenti efficaci. Contro una maggioranza che rimane compatta le opposizioni non hanno armi decisive. La prospettiva è che la maggioranza mantenga l’impianto dello Stabilicum perché è servente alle sue esigenze. Ad esempio, ha bisogno di un megapremio e di liste completamente bloccate perché il passaggio al proporzionale con premio favorisce FdI rispetto ai partner di coalizione, e quindi c’è bisogno di molti posti sicuri da distribuire per accontentare tutti e mantenere l’accordo. Si è manifestato un problema Vannacci. Ma, a parte il teatrino su chi è la destra che più a destra non si può, dovranno venire a patti, perché Vannacci ha lo swing vote, il voto indispensabile a vincere. Se non c’è, la coalizione di destra perde. Quindi possiamo scommettere che, a meno che Vannacci non si riveli un fenomeno passeggero di folklore politico, si metteranno d’accordo. Al più, in specie se il campo largo non riuscisse a compattarsi, la destra potrebbe scegliere di abbandonare lo Stabilicum e votare con il Rosatellum. Il momento decisivo sarà comunque nelle urne, e voteremo con la legge elettorale che la destra riterrà più conveniente per sé, quale che sia. Rimane quindi indispensabile che il CSX risponda trovando unità e progetto politico. Anna Maria Bianchi: Quale potrebbe essere questo progetto politico? Massimo Villone: Ne indico due punti, a mio avviso suggeriti dalla storia degli ultimi 30 anni. Il primo. Rafforzare la partecipazione democratica e la messa in sicurezza della Costituzione, in rapporto a qualsiasi maggioranza il futuro ci riservi. Si può ad esempio pensare a qualche modifica per ampliare il ricorso ai referendum ex art. 75 e 138, a un ritocco verso l’alto delle maggioranze di garanzia, a un accesso preventivo alla Corte costituzionale per determinate leggi, come la stessa legge elettorale. Il secondo punto. Trovare il coraggio di abbandonare il mantra della stabilità e governabilità date dai numeri farlocchi di una correzione maggioritaria che consegna una ampia maggioranza di seggi a chi ha un ridotto consenso reale nel paese. La lezione che viene dai governi dell’ultimo trentennio, incluso quello in carica, è che alla fine non funziona. Stabilità forse e non sempre, governabilità no. Tornare invece al proporzionale, preferibilmente di collegio come il Senato pre-1993, consentirebbe il radicamento territoriale dei candidati nella dimensione del collegio, e una assegnazione dei seggi che riflette il consenso effettivo di ciascuna forza politica e favorisce il recupero di rappresentatività delle assemblee elettive. È quella la sede per perseguire la stabilità e la governabilità che l’assetto sociale prima che politico realisticamente consente. Non sono invece convinto di un ripristino delle preferenze, perché nessun soggetto politico è oggi in grado di gestirle, e si rischiano le truppe cammellate, le derive clientelari, i cacicchismi locali. Del resto, dall’avvio dei lavori in I Commissione mi pare che nessuno le voglia davvero. Due mosse per affrontare un tornante che comunque si avvicina nella storia del paese. Guarda la registrazione dell’intervista Vai a Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e inserita on line il 19 giugno) Per osservaizoni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
June 27, 2026
carteinregola
Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis”
di Isabella Pierantoni La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche sollevate dai costituzionalisti intervenuti alle audizioni e la totale contrarietà delle opposizioni per il disegno di legge soprannominato “Bignami”, ha approvato l’adozione della proposta “Bignami bis” come testo base della riforma elettorale[1], con il voto contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Più Europa). Il testo è atteso in aula alla Camera il 26 giugno e entro quella data sono raccolti gli emendamenti. La seconda proposta di legge elettorale ha mantenuto l’impostazione di fondo della prima proposta, salvo un cambiamento del perimetro normativo[2] e alcuni aspetti segnalati dagli esperti auditi nella Commissione I Affari costituzionali della Camera in sede referente come di dubbia costituzionalità. Le principali caratteristiche del sistema elettorale detto Bignami bis sono: * Il meccanismo elettorale: sistema proporzionale con premio di maggioranza, in ununico turno di votazione. Dal totale dei 400 seggi alla Camera e dei 200 al Senato, sono sottratti rispettivamente 70 seggi e 35 seggi, da attribuire come premio fisso per la coalizione-lista che vince, secondo alcuni requisiti. I seggi restanti sono attribuiti con un sistema proporzionale, ossia in proporzione alle percentuali di voti ottenuti. Sono escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo dei seggi per il premio di maggioranza. * La soglia minima per l’accesso ai seggi è del 3% per il partito che corre da solo, del 10% per le coalizioni di liste. Per le coalizioni alla Camera è previsto per ciascuna il recupero del miglior perdente[3]. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione. * Condizioni di accesso al premio. Il premio è costituito da 70 seggi fissi alla Camera e 35 fissi al Senato, che sono assegnati alla coalizione o lista “che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionalein entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse”.  In assenza di queste condizioni i seggi sono ripartiti tutti con il metodo proporzionale. Questa soglia è stata modificata rispetto alla prima proposta, che indicava il 40%, poiché in questo caso, nonostante il premio, il vincitore non riusciva ad avere una maggioranza[4] e questa condizione rendeva meno   lo strumento del premio. Al Senato potrebbero non ricorrere le stesse condizioni che si verificano nella Camera. Se il 42% assicura alla Camera una maggioranza (202 seggi), al Senato il 42% corrisponde a 100 seggi (65 + 35), che non sono la metà più uno. Quindi il premio di governabilità consente, con quella percentuale, la maggioranza assoluta in un solo ramo del Parlamento e non nell’altro (secondo audit di Morrone alla Commissione I)[5]. * Natura del premio. Il premio, nell’accezione adottata dalla proposta di legge, è un premio di maggioranza, dato per garantire al vincitore la maggioranza dei seggi in ciascuna camera. Il premio di governabilità è quello dato a coalizioni/liste che hanno già la maggioranza assoluta in seggi (50% più uno) con l’esito elettorale, ai quali si aggiunge un premio per la governabilità. * Tetto alla maggioranza: è previsto un tetto massimo di 220 deputati (55% di 400 oppure 57% di 380) e 113 senatori (56,5% di 200) per la coalizione vincitrice; questa condizione serve a evitare maggioranze nelle quali il vincitore si trovi nella condizione di votare da solo per esempio le leggi costituzionali, di eleggere il Presidente della Repubblica, di nominare da solo i giudici nella Corte costituzionale. * Liste Bloccate: i candidati al premio sono inseriti in un “listone” separato[6] che deve essere presentato a livello di circoscrizione e che è deciso dalle coalizioni/liste. La coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio.Le liste sono bloccate (cioè non permettono agli elettori di scegliere i propri rappresentanti secondo le proprie preferenze ma solo di indicare la lista di nominativi selezionati dal partito) sia le liste di circoscrizione che assegnano i seggi del premio, sia quelle dei collegi plurinominali che assegnano i seggi del proporzionale nell’ordine deciso dai partiti[7]. Un candidato al proporzionale può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, un candidato nel “listone del premio” può candidarsi in una sola lista circoscrizionale ma può candidarsi in più collegi plurinominali: il risultato delle pluricandidature è che l’elettore non conosce il candidato eletto con il suo voto e che il candidato/eletto non ha interesse a convincere gli elettori del suo territorio, quindi non farà una campagna elettorale, poiché la sua candidatura dipende da altri fattori. Nel caso in cui con i risultati del voto si sia superata la soglia alla Camera dei 220 seggi e al Senato di 112, si sottraggono, per rientrare entro il limite, i seggi assegnati con il proporzionale. * Indicazione del Premier: Nella legge elettorale vigente i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Nella proposta di legge elettorale, nella prima e nella seconda versione, si introduce, in sede di deposito del programma elettorale[8] (art. 14-bis, c. 3) l’indicazione del nome per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; nel testo dell’articolato si cita l’esistenza di un obbligo per le liste collegate, più precisamente “nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome che deve essere lo stesso per tutte le liste collegate”. Naturalmente la suddetta dichiarazione non inficia le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione. A legge vigente, in sede di deposito del programma elettorale da parte dei partiti (art. 14-bis, comma 3 vigente)[9] si chiede di dichiarare nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.   * Suddivisione degli elettori sul territorio. La suddivisione degli elettori sul territorio dipende dal sistema elettorale adottato. Con questa proposta elettorale il territorio è organizzato in circoscrizioni (28 per la Camera e 20 per il Senato) nelle quali sono presentate le liste per i candidati al premio, e in collegi plurinominali per l’elezione di più candidati al proporzionale (49 per la Camera e 26 per il Senato). Collegi uninominali, nei quali si vota uno solo tra più candidati afferenti a diverse coalizioni/liste nel collegio, sono previsti per le sole regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto-Adige, che sono esplicitamente considerate fuori della proposta di riforma elettorale. I collegi uninominali nei sistemi maggioritari classici (per esempio il Mattarellum del 1993) garantiscono l’effetto maggioritario nei risultati.Nei sistemi con premio l’effetto maggioritario è dato dallo stesso premio, quindi il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni e all’interno di queste in collegi plurinominali (che eleggono più vincitori con metodo proporzionale) [10]. (si veda l’allegato 1 per la Camera [11]). * Distribuzione dei seggi. I seggi totali della Camera sono 400. Un premio del 17,5% significa 70 seggi al vincitore (lista o coalizione) che ottiene almeno il 42% dei voti alle urne. Il premio è detratto dai seggi totali da assegnare con il proporzionale (ossia con liste di collegio plurinominale) e sono assegnati alle liste presentate a livello circoscrizionale. Dai 400 seggi vanno sottratti i 16 seggi “extra tetto” (ossia delle circoscrizioni che non partecipano alla formazione del premio: Valle D’Aosta 1 uninominale, Trentino Alto Adige 4 uninominali e 3 proporzionali, Estero 8 proporzionali) e i 70 che costituiscono il premio. Si ottiene 314 seggi, che sono seggi da attribuire con criterio proporzionale nei collegi plurinominali, in caso di assegnazione del premio. I seggi al lordo del premio sono 384, (ossia 400 al netto dei 16 seggi extra tetto), e sono anche i seggi che, in caso di mancata assegnazione del premio, sono assegnati tutti con criterio proporzionale (e attribuiti interamente ai collegi plurinominali con liste bloccate). * Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questo è un passaggio delicato della proposta di legge, che modifica l’art. 3 del testo vigente, comma 1, nel quale è previsto che l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (quella che si trova nell’allegato A) [12] sia fatta sulla base  “… dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”. Poiché il censimento Istat è divenuto ad aggiornamento continuo, questo articolo è stato modificato, nel Bignami1 lasciando il riferimento all’Istituto nazionale di statistica[12]. Nel Bignami bis è sparito questo riferimento e il testo è diventato: “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: …”[14]. Il riferimento all’Istat è una garanzia per gli elettori e per il paese perché è un ente indipendente che produce le statistiche ufficiali su popolazione, economia e ambiente. (*) Già dirigente di ricerca in Ispe e Istat Vedi anche Proposta di legge elettorale: il nuovo testo base Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali 14 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] Il Bignami-bis è stato proposto dai relatori Nazario Pagano (FI), Angelo Rossi (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Nm) come testo base. [2] L’AC 2822 (cosiddetto Bignami 1) è stato presentato presso la Commissione I Affari costituzionali insieme alle proposte per il voto ai fuori sede e per la raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste. Nella proposta di legge Bignami bis sono esclusi questi temi mentre entrano i principi per una riforma del voto degli italiani all’estero (tema incluso nella discussione generale ma escluso dalla precedente proposta). [3] Il miglior perdente è quella lista che non ha raggiunto la soglia minima per l’assegnazione dei seggi, ma è quella che è più vicina a quella soglia: per es. X ha ottenuto il 2% dei voti e Y ha ottenuto il 2,5%: in questo caso Y è il miglior perdente rispetto alla soglia del 3%. [4] Il vincitore infatti con il 40% di voti ottiene 126 seggi (=0,40*314 seggi) con il proporzionale che sommati con il premio portano i seggi a 196 sul totale di 400 alla Camera. Con il 42% di voti il vincitore ottiene una maggioranza di 202 seggi (di cui 132 con il proporzionale). Il costituzionalista Morrone ha dichiarato, nella seconda audizione nella Commissione I, che al Senato nemmeno con la soglia del 42% il vincitore raggiunge una maggioranza come sopra. [5] Morrone Andrea, audizione del 3 giugno 2026, Commissione I Affari Costituzionali della Camera. [6] La lista dei candidati al premio è presentata a livello circoscrizionale, è decisa dai partiti della coalizione/lista e la coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio. Se gli esiti dell’elezione portano a superare la soglia della maggioranza possibile (220 seggi nel Bignami2) la sottrazione dei seggi in eccesso è fatta sulla lista dei candidati eletti nel proporzionale nei collegi plurinominali. [7] Le circoscrizioni sono ampie zone in cui è suddiviso il territorio per organizzare le operazioni di voto, di conteggio e di assegnazione dei seggi. I collegi plurinominali sono unità territoriali di riferimento più piccole, all’interno di ciascuna circoscrizione, nelle quali si eleggono più candidati con il metodo proporzionale. A seconda dei sistemi elettorali adottati, con i sistemi maggioritari classici per esempio, si hanno anche i collegi uninominali (più piccoli dei collegi plurinominali) nei quali si attribuisce un solo seggio, eleggendo uno solo tra più candidati di diverse liste e coalizioni. Con i sistemi a premio, di norma non si hanno collegi uninominali. Nella proposta, collegi uninominali si hanno solo in Valle D’Aosta e Trentino AA che non partecipano al premio.    [8] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 e successive modifiche: “3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.” (Bignami1 confermato da Bignami bis) (Nel testo di cui sopra il barrato è il testo eliminato dalla proposta, il testo in rosso è quello inserito dal Bignami1 e Bignami-bis). [9] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 vigente: c. 3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [10] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto. [11] Allegato 1.  Circoscrizioni e collegi plurinominali Fonte: Dossier XIX Legislatura, n. 666 vol. 1, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vol. 1, Edizione aggiornata, Servizio Studi [12] L’Allegato A (Tabella A) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, indicando contestualmente il comune sede di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. La Tabella A è stata successivamente modificata per adeguare la suddivisione elettorale alle riforme del sistema di voto. La versione aggiornata è definita dall’Allegato 1 della Legge 3 novembre 2017, n. 165. [13]“Art. 3. Comma 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono effettuate: ..” [14] Segue nel Bignami bis, nell’Art. 3, comma 1: “a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.” Nel comma 2, dell’art. 3  del Bignami bis è scritto: “2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).” [1] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto.
June 14, 2026
carteinregola