Tag - cpr di gjader

Terza condanna per il Viminale: il “registro degli eventi critici” del CPR di Gjadër va reso pubblico
CON UNA DECISIONE LAMPO – A QUATTRO GIORNI DALL’UDIENZA – IL 30 OTTOBRE IL TAR DEL LAZIO HA RICONFERMATO QUANTO DETTO MENO DI UN ANNO FA: NUOVAMENTE RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ALTRECONOMIA A CONSULTARE E FAR CONOSCERE ALL’OPINIONE PUBBLICA IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO. Assistita dagli avvocati Anna Pellegrino, Salvatore Fachile e Federica Remiddi, Altreconomia ha impugnato il nuovo diniego della prefettura di Roma che aveva impedito di consultare il documento che racconta la sofferenza quotidiana nel centro di detenzione in Albania. Un ostacolo paradossale considerato che prima il Tar del Lazio e poi il Consiglio di Stato ne avevano già stabilito l’illegittimità. Per la terza volta in meno di un anno il ministero dell’Interno è stato condannato per non aver consentito l’accesso al “registro degli eventi critici” del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjadër in Albania. Il 30 ottobre il Tribunale amministrativo del Lazio ha nuovamente riconosciuto con una decisione lampo – a quattro giorni dall’udienza – il nostro diritto a poterlo consultare e farne conoscere il contenuto all’opinione pubblica. Un contenuto scomodo perché descrive la sofferenza quotidiana all’interno di quelle strutture presentate come “modello” dal governo di Giorgia Meloni. Forse proprio per questo il Viminale aveva fatto orecchie da mercante. Nonostante prima il 13 novembre 2025 e poi in appello il 26 marzo 2026, il Consiglio di Stato avesse già chiarito che non c’erano ragioni valide per non far conoscere ai giornalisti il contenuto di quel documento. In particolare si paventava un pericolo di violazione della privacy, anche se nomi e cognomi delle persone all’interno del registro possano essere agevolmente cancellati. “L’Amministrazione non è stata in grado di dimostrare per quale ragione la copia del registro, con oscuramento selettivo dei nominativi, ovvero dei codici identificativi, avrebbe potuto ciononostante esporre gli aventi diritto all’identificazione, escludendo tout-court la possibilità di un accesso parziale, risultante al contrario possibile e doveroso”, aveva scritto la massima autorità amministrativa nella sentenza. Nonostante questo, una volta ottenuta copia del registro per il quale era stato presentato ricorso, abbiamo avanzato una nuova richiesta per poter visionare quello relativo al periodo compreso tra l’11 aprile 2025 e il 24 marzo 2026. Anche questa volta però la prefettura di Roma ha negato l’accesso al documento. In una nota a firma del prefetto Giannini tornava a essere sollevata la questione della privacy, già censurata in due gradi di giudizio, alla quale si aggiungevano ulteriori motivazioni. Il primo riguardava possibili accertamenti investigativi in corso che richiedevano “un’apposita istruttoria presso gli uffici giudiziari ai fini dell’acquisizione delle previste autorizzazioni” e quindi la conoscibilità di quei documenti avrebbe ostacolato “il corso di possibili indagini di polizia”. Il secondo “la possibilità di rivelare punti di debolezza dell’infrastruttura e le modalità con cui i sistemi di protezione possono essere elusi, con evidenti pregiudizi delle esigenze di sicurezza”. E poi il terzo con cui addirittura si minava la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica perché il documento contiene informazioni “concernenti gli interventi delle forze di polizia con annotazione dei tempi di reazione, del numero di unità impiegate per sedare le criticità e delle tecniche operative utilizzate per ripristinare la sicurezza. Altreconomia ha impugnato questo diniego difesa da Salvatore Fachile, Federica Remiddi e Anna Pellegrino di fronte (nuovamente) al Tar del Lazio che, dopo l’udienza del 27 ottobre, ha deliberato in appena tre giorni. Il testo è un “copia e incolla” di quanto deciso un anno fa e poi di quanto scritto dal Consiglio di Stato, ribadendo che non vi sono ragioni “per discostarsi da tale posizione, considerato che questo caso è identico a quello già deciso, cosicché anche il ricorso in esame va considerato e pertanto accolto”. “In tre diversi giudizi il ministero non è mai riuscito a dimostrare nulla di quello che sosteneva: prima la privacy, poi le indagini in corso, infine la sicurezza. Tutto questo è stato paventato come rischio ma mai ‘provato’. Evidentemente le ragioni erano altre ma giuridicamente insostenibili: non far conoscere che cosa succede in Albania”, sottolinea l’avvocata Pellegrino. Leggendo il contenuto di quello che accade nel Cpr di Gjadër (come in tutti gli altri dieci attivi in Italia) si capisce il perché: dall’11 aprile al 28 maggio 2025 il bilancio, come detto, è di 54 annotazioni in 48 giorni, la maggior parte per autolesionismo (22), tentativi di suicidio (12) e proteste dei reclusi (11). Il Tar ha dato trenta giorni alla prefettura di Roma per inviare il documento. Salvo un nuovo -e a questo punto improponibile- appello del ministero.     altreconomia
November 6, 2026
Pressenza
Il governo italiano manca l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione. Non si hanno ancora notizie della partecipazione dell’Italia, mentre in parlamento il dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 26 giugno si incentra sul problema della “difesa dei confini meridionali”. Non basterà certo la pubblicazione di un raffazzonato decreto legge in Gazzetta Ufficiale per dimostrare che l’Italia ha adempiuto agli obblighi di adeguamento imposti dai nove Regolamenti europei che dovevano garantire normative nazionali uniformi ed efficaci. Dopo mesi di martellante propaganda sul ruolo decisivo dell’Italia nella formulazione definitiva degli atti legislativi previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con l’implementazione dei nove Regolamenti prevista per la scadenza del 12 giugno, il governo Meloni batte in ritirata, nasconde notizie sulle prossime scadenze europee, e si imbatte nelle consuete difficoltà istituzionali e organizzative, con un decreto legge “attuativo” , da fare approvare al Parlamento ad agosto, secondo un copione ormai abituale, alla vigilia delle ferie estive. Nel frattempo, senza clamori mediatici, continua il conflitto a bassa intensità contro le ONG che operano soccorsi in mare, con provvedimenti di fermo amministrativo puntualmente sospesi o annullati dalla magistratura, e si inasprisce il trattamento delle persone detenute nei centri per i rimpatri, mentre la regolamentazione per legge dei modi del trattenimento, richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025, richiamata anche dalla più recente sentenza della Consulta n. 40/2026, rimane ancora affidata ad un disegno di legge per cui si prevedono diversi mesi prima della definitiva approvazione. Intanto l’apertura di nuovi centri di detenzione sta incontrando una opposizione sempre più forte sui territori, e non si vede dove e quando potranno essere avviate nuove strutture hotspot o centri di “confinamento” in frontiera. Sembra funzionare soltanto la politica degli accordi bilaterali con paesi terzi per bloccare le partenze, o le traversate, ma questo “successo”, oltre alle vittime in mare, sta determinando un degrado senza precedenti della condizione dei migranti intrappolati nei paesi di transito (Libia e Tunisia). Fino a quando a Bruxelles continueranno a chiudere gli occhi su abusi sempre più gravi sui quali si dovranno pronunciare la Corte Penale internazionale e la Corte europea dei diritti dell’Uomo? Il sistema dei centri di detenzione in Italia è allo sbando, e non contribuisce certo all’aumento delle espulsioni effettivamente eseguite, mentre il Disegno di legge 1869/2026, che dovrebbe disciplinare le modalità di trattenimento procede a rilento al Senato, malgrado i richiami della Corte costituzionale (sentenza n.96/2025). Per non parlare del centro per i rimpatri di Gjader, che funziona solo a scopo dimostrativo, con persone già trattenute in Italia e trasferite in Albania, per essere poi ricondotte in Italia, in vista del rimpatrio, solo perché qualche precedente penale, o la dichiarazione di pericolosità sociale, sembrano più utili per giustificare all’opinione pubblica, ed agli elettori, uno spreco senza precedenti di risorse, un modello propagandistico che non avrà basi legali neppure con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Perché i cd. hub di rimpatrio previsti dall’Unione europea, con il trasferimento della giurisdizione in vista dei rimpatri ai paesi terzi “sicuri”, non hanno nulla in comune con i centri di detenzione in Albania che rimangono sottoposti alla giurisdizione italiana. Il “decreto legge”, approvato in Consiglio dei ministri come “schema” lo scorso 4 giugno, va in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, mentre l’Italia è in ritardo nell’applicazione effettiva del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che dovrebbe scattare in questo stesso giorno. Il Viminale ed i suoi organi periferici pensano soltanto a moltiplicare i casi di detenzione amministrativa, con l’estensione illimitata del “rischio di fuga” ed a ridurre le garanzie per i richiedenti asilo nelle procedure in frontiera. Si profilano becere “soluzioni innovative”, per fare quello che l’Unione Europea non prevede, e “sperimentazioni” illegali sulla base di provvedimenti amministrativi in contrasto con la Costituzione, con il diritto internazionale, e con il diritto euro-unionale. In ogni caso sarà un decreto inapplicabile che naufragherà per la mancanza di strutture, procedure, personale e risorse economiche. In pochi giorni non sembra davvero realizzabile l’istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, finalizzate all’esame dei ricorsi arretrati. E appare una violazione del principio costituzionale del giudice naturale previsto per legge (art.25 Cost.) il coinvolgimento, anche in funzione monocratica, dei giudici di pace, magistrati onorari non di ruolo, e dunque maggiormente condizionabili dagli indirizzi di governo, in una materia tanto delicata come quella che riguarda il riconoscimento di uno status di protezione. Non vi è neppure traccia degli organi di “monitoraggio indipendente” sulle procedure in frontiera previsti dall’Unione europea per compensare la delimitazione dei controlli giurisdizionali. Secondo quanto si riesce ad apprendere, il decreto legge adegua solo in parte, e nella parte peggiore, la normativa interna ai nuovi Regolamenti europei. Si prevede soprattutto un nuovo tipo di fermo amministrativo per tre giorni, durante il cd. screening (accertamento) in frontiera, e poi “l’applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, e nelle zone assimilate, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico” in quasi tutti i casi. Infatti, “il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”. Questo nuovo tipo di confinamento sarà obbligatorio per chi verrà sottoposto alle procedure accelerate di frontiera e anche in tutti i casi nei quali le autorità di polizia accerteranno il “rischio di fuga“. Perché ricorra il “rischio di fuga”, possono riscontrarsi “una o più” di queste circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver “in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”. Praticamente tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle condizioni che legittimano l’accertamento del “rischio di fuga” e le conseguenti misure amministrative di limitazione della libertà personale, per le quali non è chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, su un numero tanto elevato di persone sulle quali si deciderà soltanto in base alla discrezionalità di polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione, oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La previsione che sarebbe contenuta nel nuovo decreto legge, secondo cui “Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera”, non gioverà certo al funzionamento dei centri di detenzione in Albania che non possono essere considerati “territorio nazionale” o alla stessa stregua dei cd. “Return hub”, previsti peraltro dal nuovo Regolamento UE sui rimpatri che ancora non è entrato in vigore, prima del voto finale del Parlamento europeo, e che non sarà applicabile neppure dopo il 12 giugno. L’Unione europea sembra passare agli Stati membri la responsabilità (con gli ingenti oneri economici) di negoziare con i paesi terzi per la istituzione di questi centri di detenzione e l’Italia su questo fronte non riuscirà neppure a mantenere con le necessarie modifiche il cd. modello Albania, che fin dall’origine appare in netto contrasto con la normativa europea, tanto che al riguardo si dovrà ancora pronunciare la Corte di giustizia UE. Con questo decreto legge il governo italiano ricorre a misure distorsive della futura normativa europea che pure si vanta di avere contribuito a determinare. Esattamente il contrario di quello che aveva chiesto la Commissione europea, che lo scorso 8 maggio sollecitava gli Stati ad una applicazione uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo ed al rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei Trattati UE, come l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce a chiunque il diritto ad una difesa effettiva. Denunce e ricorsi a valanga, ci saranno di certo, fino alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, alla Corte di Giustizia UE, e vedremo se ancora esiste lo Stato di diritto. E’ una questione di democrazia. Nulla è scontato. Fulvio Vassallo Paleologo
June 12, 2026
Pressenza