Tag - giustizia

VERONA: NUOVE INDAGINI SULL’OMICIDIO DIARRA, IL COMITATO “LE NOSTRE PERPLESSITÀ SONO EMERSE”
“Soddisfazione e amarezza” da parte del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra dopo aver letto le 54 pagine dell’ordinanza della giudice per le indagini preliminari Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione.  Ora il Pubblico Ministero dovrà aprire nuovamente le indagini sulla morte di Moussa, freddato da un poliziotto alla stazione di Verona Porta Nuova il 20 ottobre del 2024. Nell’ordinanza della GIP si chiede tra l’altro di indagare il poliziotto per concorso in depistaggio. La giudice ipotizza infatti che le prove siano state alterate dal poliziotto o da altre persone, oppure che siano state fornite false informazioni agli inquirenti. “Una sberla a come sono state condotte le indagini, parziali e a senso unico” ha dichiarato Daniele Todesco del Comitato ai nostri microfoni, aggiungendo che “è la narrativa completa della ricostruzione che viene messa in discussione”. “Non è nemmeno provato che Moussa nel momento della collutazione con i poliziotti avesse un coltello, le immagini non lo chiariscono”, ha aggiunto. L’approfondimento sull’ordinanza della GIP con Daniele Todesco, del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che rilancia con la raccolta fondi, che servirà, oltre che per sostenere il costo della prosecuzione delle indagini, anche per far tornare a casa la salma di Moussa, da 18 mesi all’ospedale di Borgo Roma. Ascolta o scarica Per sostenere le spese legali e il rimpatrio della salma CC MPS Intestato al Circolo Pink: IBAN: IT65G 01030 11707 0000 11099 492 – PayPal: permoussadiarra@gmail.com Causale: Moussa torna a casa.
April 23, 2026
Radio Onda d`Urto
VERONA: RESPINTA L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO MOUSSA DIARRA, IL POLIZIOTTO SARÀ INDAGATO PER DEPISTAGGIO
La giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione, quindi il pubblico ministero dovrà riprendere le indagini sulla morte di Moussa Diarra, 26 di origine maliana freddato da un poliziotto alla stazione di Verona Porta Nuova il 20 ottobre del 2024. Lo scorso novembre la Procura di Verona aveva chiesto l’archiviazione del caso, richiesta alla quale si era opposta la famiglia Diarra. Nelle 54 pagine di ordinanza della giudice per le indagini preliminari, si chiede di indagare il poliziotto per concorso in depistaggio. La giudice ipotizza infatti che le prove siano state alterate dal poliziotto o da altre persone, oppure che siano state fornite false informazioni agli inquirenti. La posizione del poliziotto quindi si aggrava, poiché inizialmente era indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Quest’ultima ipotesi era stata respinta dalla Procura, secondo la quale il poliziotto agì appunto per legittima difesa. L’avvocato e le avvocate della famiglia Diarra argomentarono da subito che l’indagine fu incompleta e parziale. Infatti le investigazioni sui poliziotti coinvolti nell’omicidio, furono affidate alla Questura. I legali di Diarra avevano anche insistito sulla non proporzionalità del pericolo rappresentato dal coltello da cucina che Moussa aveva in mano prima di essere sparato a morte. Il commento di uno degli avvocati della famiglia Diarra, Fabio Anselmo. Ascolta o scarica
April 21, 2026
Radio Onda d`Urto
Perù: A processo per terrorismo i dirigenti sociali di Ayacucho
Javier Bedía Prado Lo stato peruviano porta avanti il processo per terrorismo contro otto membri del Fronte di Difesa del Popolo dell’Ayacucho (Fredepa), per i quali chiede fino a 20 anni di carcere. Martedì 31 marzo, il Potere Giudiziario ha iniziato la fase orale del processo ai militanti del Fredepa, criminalizzati a seguito delle proteste […]
Il ricatto come contratto
Quando minacciare il licenziamento è un reato — e perché ci vuole così tanto a riconoscerlo C’è un tipo di violenza che non lascia lividi. Non compare nelle statistiche della criminalità, non finisce nei notiziari della sera, non mobilita campagne. Eppure è una delle forme di coercizione più diffuse nel mercato del lavoro italiano: la minaccia del licenziamento usata come leva per imporre condizioni che il lavoratore non accetterebbe mai liberamente. Orari non pagati. Rinunce a contributi maturati. Buste paga firmate per cifre mai corrisposte. Il tutto accompagnato da un messaggio implicito, chiaro e brutale: o accetti, o perdi il posto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11253 del 2026 della seconda sezione penale, ha detto una cosa che sembra ovvia ma che nel dibattito giuridico e pubblico fatica ancora ad affermarsi: quella condotta è estorsione. Non una violazione lavoristica. Non un abuso contrattuale da rimettere all’ispettorato o al giudice civile. Un reato, punibile con la reclusione fino a dieci anni. La notizia è rilevante. Ma lo è ancora di più il fatto che ci sia bisogno di ribadirlo. Un fenomeno ordinario Parliamo di qualcosa che milioni di lavoratori conoscono direttamente o indirettamente. Il ricatto occupazionale non è un’eccezione nel tessuto produttivo italiano: è una pratica strutturale, che prospera nell’informalità, nella dipendenza economica, nella difficoltà di trovare alternative. Prospera soprattutto là dove il lavoratore non può permettersi di perdere il reddito — e il datore lo sa. Non riguarda solo il lavoro nero, anche se nel lavoro in nero raggiunge la sua forma più spudorata. Riguarda i contratti part-time firmati da chi lavora a tempo pieno, i pagamenti in nero che completano stipendi ufficialmente regolari, le ferie mai godute che spariscono dai cedolini, i premi di risultato promessi a voce e negati per iscritto. Riguarda i lavoratori assunti con contratti a termine rinnovati di trimestre in trimestre, ciascuno dei quali è un’occasione per ricalibrare le condizioni verso il basso. Riguarda, in sostanza, chiunque dipenda da una sola fonte di reddito e non abbia potere contrattuale per difenderla. Il denominatore comune è sempre lo stesso: l’asimmetria. Da un lato c’è chi può decidere se mantenere o revocare un posto di lavoro. Dall’altro c’è chi, se quel posto perde, rischia di non pagare l’affitto il mese successivo. Questa asimmetria non è un accidente del mercato: in molti settori è progettata, alimentata, gestita consapevolmente come strumento di controllo. Cosa è successo nel caso deciso dalla Cassazione Il caso è emblematico proprio per la sua ordinarietà. Una società aveva sistematicamente indotto i propri dipendenti ad accettare condizioni peggiorative, prospettando il licenziamento a chi si fosse opposto. Non si trattava di episodi isolati. Era una pratica organizzata, reiterata, costruita sulla certezza che i lavoratori non avrebbero avuto la forza di resistere. Le corti di merito avevano condannato gli imputati per concorso in estorsione. La difesa aveva tentato di ricondurre tutto alla fattispecie dell’art. 603-bis del codice penale, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — norma introdotta nel 2011 per combattere il caporalato, che prevede pene significativamente inferiori. La Cassazione ha respinto questa lettura. Dove ricorrono gli elementi dell’estorsione — la minaccia, la coartazione della volontà, il profitto ingiusto, il danno patrimoniale — l’art. 629 del codice penale si applica. Le due norme non si escludono, e l’una non può diventare un rifugio per chi pratica l’altra. C’è un elemento tecnico che la Corte chiarisce con precisione e che vale la pena capire anche fuori dai circuiti specialistici: la minaccia di licenziamento integra estorsione quando il rapporto di lavoro è già in essere. Se il datore impone condizioni illegittime a chi è già suo dipendente — anche in nero, anche senza contratto scritto — e lo fa prospettando la perdita del posto, sta usando uno strumento contrattuale come mezzo di coercizione. Il lavoratore perde diritti che aveva già acquisito. Quel danno è reale, è quantificabile, e il diritto penale lo riconosce come tale. Perché il diritto del lavoro da solo non basta Chi conosce le vertenze lavorative sa che il sistema degli strumenti civili e amministrativi è spesso inadeguato rispetto alla realtà che deve fronteggiare. I tempi della giustizia del lavoro sono lunghi, i costi legali sono proibitivi per chi guadagna poco, l’onere della prova ricade quasi sempre su chi ha meno risorse per raccoglierla. L’ispettorato del lavoro è cronicamente sottorganico. Le sanzioni amministrative, quando arrivano, sono spesso inferiori al vantaggio economico ottenuto dalla violazione. Ma il problema più profondo è un altro: il lavoratore che subisce il ricatto difficilmente denuncia mentre il rapporto è in corso. Lo farà forse dopo, quando ha già perso il posto o si è già dimesso. E in quel momento dovrà ricostruire prove di pratiche che si sono svolte in modo informale, orale, intenzionalmente non tracciabile. La difficoltà non è solo giuridica. È psicologica, economica, pratica. L’estorsione cambia questa geometria in modo significativo. La procedibilità d’ufficio significa che non è necessaria una querela della vittima: può essere il pubblico ministero ad agire, ad esempio su segnalazione dell’ispettorato o a seguito di un’indagine più ampia. La pena fino a dieci anni di reclusione ha una capacità dissuasiva reale, quella che le sanzioni amministrative da sole non riescono a produrre. E l’applicazione della norma penale manda un messaggio che il solo diritto del lavoro non riesce a inviare con altrettanta chiarezza: certe condotte non sono irregolarità da sanare, sono crimini. La normalizzazione dello sfruttamento C’è una narrazione diffusa che tende a trattare il ricatto occupazionale come una zona grigia, un’area di confine in cui la colpa è distribuita, in cui il lavoratore ha sempre qualche alternativa che non vuole esercitare, in cui “si sa come funziona”. È una narrazione funzionale a chi pratica lo sfruttamento, e va contrastata. Il lavoratore che firma una busta paga per un importo che non ha ricevuto non ha una scelta libera. Il lavoratore che rinuncia a ferie o permessi per non “creare problemi” non sta negoziando: sta cedendo sotto pressione. Il lavoratore che accetta un peggioramento delle proprie condizioni per non perdere l’unica fonte di reddito che ha non è complice: è vittima. Chiamare queste situazioni con il loro nome è il primo passo per trattarle seriamente. La sentenza della Cassazione va letta anche in questa chiave. Non è un pronunciamento tecnico su un oscuro punto di diritto penale. È una risposta dell’ordinamento a una pratica che l’ordinamento stesso ha tollerato troppo a lungo attraverso la via della qualificazione attenuata. Dire che quella condotta è estorsione significa dire che chi la pratica è un estorsore. Non un datore di lavoro creativo. Non un imprenditore che fa quel che può in un mercato difficile. Un estorsore. Una sentenza che dovrebbe circolare Le sentenze della Cassazione non cambiano da sole la realtà. Lo sa chiunque lavori nel diritto e abbia visto pronunce importanti restare lettera morta perché nessuno le ha rese operative sul territorio. Ma questa sentenza ha le caratteristiche per diventare un punto di riferimento pratico, se entra nel patrimonio di conoscenza di chi lavora sul campo: gli ispettori del lavoro, i sindacalisti, gli avvocati dei lavoratori, i patronati, le associazioni che offrono supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità lavorativa. Sapere che la minaccia di licenziamento usata per imporre condizioni illegittime può configurare estorsione cambia la geometria delle consulenze, delle segnalazioni, delle strategie difensive. Cambia anche la prospettiva di chi subisce: sapere che quello che gli è stato fatto non è solo una violazione contrattuale ma un reato può essere la differenza tra rassegnarsi e agire. Non si tratta di invocare la repressione penale come soluzione a tutti i problemi del mercato del lavoro. Si tratta di usare gli strumenti che l’ordinamento già offre, dove i presupposti ci sono, senza lasciare che la via della qualificazione attenuata continui a fare da schermo a condotte che, nella loro essenza, sono ricatto. La Cassazione lo ha detto. Il compito ora è farlo sapere. Redazione Napoli
April 14, 2026
Pressenza
Puntata del 4/4/2026
Una quotidianità di razzismo, povertà, violenza, guerre e indifferenza rende impossibili le nostre esistenze e mette a rischio il significato stesso delle parole libertà e solidarietà. Con le ultime decisioni...
April 9, 2026
mezzoradaria
CASO COSPITO: “FUORI ALFREDO DAL 41 BIS”: VERSO LE MOBILITAZIONI DEL 10 E 18 APRILE A ROMA
Entro il 4 maggio, a distanza di quattro anni dal 2022, dovrà essere riconfermato il 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito. Tra il 2022 e il 2023, grazie allo sciopero della fame di Alfredo Cospito e a una mobilitazione diffusa, per la prima volta nella storia recente si è parlato e si è messa in discussione l’effettiva umanità del regime di 41 bis. Radio Onda Rossa sta realizzando una serie di podcast verso le giornate di mobilitazione del 10 e 18 aprile (in basso info e comunicato). Puntata uno – Il caso Delmastro/Donzelli fino ad arrivare alle più recenti dimissioni.Ascolta o scarica  COMUNICATO VERSO LE GIORNATE DI MOBILITAZIONE DEL 10 E 18 APRILE Quelle carceri sono delle prigioni di guerra. Fuori Alfredo dal 41bis La vita di Alfredo Cospito passa di nuovo per le mani del Ministro della Giustizia, quindi del governo, poiché nei primi giorni di maggio scadono i primi 4 anni in regime di 41bis. Da quel momento in poi, il termine vedrà la sua cadenza ogni 2 anni. La storia di Alfredo oggi è conosciuta da ampi settori della società che hanno preso consapevolezza della violenza del 41bis grazie allo sciopero della fame di oltre 180 giorni, che Alfredo ha portato avanti a cavallo tra il 2022 e il 2023, e alla forte mobilitazione nazionale e internazionale in sua solidarietà. Attualmente le condizioni detentive di Alfredo sono peggiorate: non può ricevere alcun tipo di libro (anche quelli privi di contenuti politici), la censura sulle lettere è aumentata e non può ottenere nemmeno la farina per il pane. Questo ulteriore accanimento è un’evidente rappresaglia in seguito alla sentenza contro il Sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, condannato per rivelazioni di segreti d’ufficio. Il Sottosegretario alla Giustizia aveva trasmesso a Donzelli, responsabile del partito di governo, dei documenti del DAP riguardanti conversazioni che Alfredo aveva avuto con altri detenuti della sua sezione durante l’ora d’aria. La solidarietà con Alfredo non è mai stata solo una lotta per Alfredo. Come più volte si è detto, un anarchico in 41bis oggi è un avvertimento per tutt, poichè questa ulteriore estensione di quel regime carcerario costituisce una delle punte più avanzate dell’attuale fase reazionaria. L’accanimento contro di lui, infatti, ha come principale spiegazione la volontà di chiudere la partita con ogni forma di dissenso, da quelle radicali a quelle consentite. Lo stato permanente di preparazione alla guerra, in cui siamo immers da quattro anni a questa parte, è il risultato di un adeguamento dell’agenda e della propaganda dello Stato. Autoritarismo, tagli alla spesa pubblica, militarizzazione della società, guerra ai poveri, patriarcato, leggi razziste, detenzione amministrativa (CPR), ma soprattutto, la feroce celebrazione di tutto ciò, rappresentano l’impalcatura economica e culturale a cui stanno abituando la popolazione. I poveri sono individui in eccesso da confinare fuori il consesso sociale. Le persone dissidenti sono nemic da combattere, il conflitto sociale terrorismo. L’imperativo è legge e ordine, o prigione. Ed è per questo che è appropriato considerare le carceri come delle vere e proprie prigioni e le persone detenute vere e proprie prigioniere di una guerra che, pur non avendo ancora fatto esplodere bombe in questo angolo di mondo, impone la necessità preventiva di serrare i ranghi per scoraggiare e disincentivare non solo il conflitto sociale ma ogni forma di opposizione. Quelle carceri sono delle prigioni per Anan, condannato a 5 anni e 6 mesi in quanto palestinese che ha preso parte alla resistenza contro l’occupazione israeliana; sono delle prigioni per Tarek Dridi, condannato per reato di resistenza all’interno della manifestazione del 5 ottobre 2024; sono delle prigioni per Ahmad Salem, in regime di Alta Sicurezza solamente per aver visionato dei video rintracciabili da chiunque sul web ma ritenuti dagli inquirenti prove della preparazione all’uso di ordigni per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Per Alfredo, per l’abolizione del 41bis, per tutte le persone prigioniere, per la diserzione da ogni guerra, per lo smantellamento dell’apparato militare e dell’ideologia militarista e patriarcale, per tutte le persone colpite dalla repressione per aver agito in solidarietà con la Palestina. Facciamo appello a coloro che tre anni fa hanno preso una posizione, a quella parte di società che in questi anni è scesa in strada per la Palestina, e che di fronte alle ingiustizie non è solita tacere. Il 10 aprile assemblea pubblica a Roma. Il 18 aprile saremo in strada a Roma per Alfredo. Fuori Alfredo dal 41bis Quelle carceri sono delle prigioni di guerra. Libertà per tutti e tutte Compagnx contro le galere
April 9, 2026
Radio Onda d`Urto
Colpa, responsabilità, giustizia
5 aprile, dal porto di Ancona (foto Gaza FREEstyle) a quello di Bari, dove è arrivata il 7 aprile, e ora verso la Sicilia e poi Gaza: è il viaggio della Zeineddin con la Global Sumud Flottilla -------------------------------------------------------------------------------- Di fronte alla violenza protratta, alla distruzione e alla perdita di vite umane, le domande che emergono non sono solo politiche. Sono domande morali, quasi elementari: quando tutto questo si fermerà? Che cosa resterà? E soprattutto: sarà possibile, dopo, tornare a guardarsi senza paura? La storia ci insegna che, nel pieno del trauma, la distinzione tra un governo e un popolo tende a cedere. È accaduto dopo la Seconda guerra mondiale, quando per molti europei “tedesco” e “nazista” sono rimasti a lungo sovrapposti. Non si trattava solo di ignoranza, ma di una memoria ferita, incapace di separare responsabilità politiche e identità collettive. Il dolore, quando è profondo, semplifica. E lo fa in modo brutale. Questo rischio esiste sempre: quando la violenza è estrema, la mente cerca una difesa nella generalizzazione. Ma se quella generalizzazione si cristallizza, produce un’altra ingiustizia, perché trasforma la responsabilità storica in un destino identitario. Per questo è necessario mantenere una distinzione: le azioni di un governo non coincidono mai pienamente con un popolo. Tuttavia, questa distinzione non può diventare un alibi. Esiste una responsabilità che va oltre i singoli governanti e che riguarda la capacità — o l’incapacità — di una società di porre limiti e riconoscere il male mentre accade. Perché le scelte di un leader non evaporano con la fine di un mandato: diventano un’eredità che grava sui figli. Se oggi il male non viene riconosciuto e trasformato, ciò che resta non è solo il ricordo, ma una “macchia” che si trasmette. Quando i figli di chi ha esercitato la violenza o è rimasto a guardare si troveranno domani a fare i conti con la storia, proveranno lo stesso peso che ha schiacciato le generazioni del dopoguerra: la scoperta che l’identità nazionale è stata barattata con l’orrore. In questo senso, la colpa non è una categoria astratta, ma una traccia che continua ad agire. Eppure, la colpa immobilizza. La responsabilità, invece, implica una risposta: riconoscere l’accaduto, assumerne le conseguenze, modificare le condizioni che lo hanno reso possibile. C’è un luogo preciso, oggi, in cui tutto questo non è astrazione: è Gaza, è la Cisgiordania, è una storia di privazione che dura da decenni e a cui si aggiungono ora nuove distruzioni senza riconoscimento. La ferita diventa una frattura morale difficilmente ricomponibile. Non esiste una riparazione capace di cancellare il sangue, ma esiste una differenza decisiva tra un male negato e un male riconosciuto. Il primo genera solo altra ingiustizia; il secondo può diventare, lentamente, il punto di partenza per una trasformazione. Resta, infine, una consapevolezza più fragile: la memoria è anche paura e rifiuto. Come accadeva a chi, dopo la guerra, non riusciva a vedere un tedesco senza tremare, così domani molti non riusciranno a guardare un israeliano senza vedere le macerie di oggi. La giustizia non è solo un atto giuridico. È un processo che attraversa i secoli e gli sguardi. E forse si può dire in modo semplice: ciò che non viene riconosciuto e riparato non passa. Resta. E ciò che resta, se non viene trasformato, continua a produrre ingiustizia. -------------------------------------------------------------------------------- L'articolo Colpa, responsabilità, giustizia proviene da Comune-info.
April 9, 2026
Comune-info