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(Abilitazione Scientifica) Nazionale senza filtro
Il Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2025 ha approvato il disegno di legge dal titolo “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”. Roars ha già dato conto del testo nonché della relazione illustrativa. È opportuno procedere a un primo esame della proposta, da cui emergono immediatamente numerose e gravi criticità, sia nell’impostazione politica che nella scrittura tecnica del provvedimento. Esso intende aggiornare dopo 15 anni la legge Gelmini e la novità principale riguarda la procedura dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), che costituiva uno dei punti qualificanti della riforma. Secondo la relazione illustrativa, l’ASN avrebbe smarrito “la sua natura iniziale, … quella di accertare il possesso di un livello minimo di qualificazione e produttività scientifica basato su standard condivisi a livello nazionale”. Inoltre, si era “radicata l’aspettativa che” l’ASN conferisse “una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo,” destinata invece inevitabilmente a deludere la maggior parte degli abilitati dato il loro altissimo numero. In poche parole: un fallimento ammesso dalle stesse forze di governo che avevano fortemente voluto la riforma. Il rimedio, però, appare peggiore del male. La proposta è infatti quella di abolire le commissioni di valutazione e di rendere l’ASN puramente quantitativa mediante un’autodichiarazione degli interessati su una piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero. Se per i settori bibliometrici sopravviverebbe ancora una qualche forma di sbarramento (nonostante il fatto che a livello internazionale sia ormai acclarato che l’affidarsi solamente o prevalentemente a questi indici per la valutazione dei singoli ricercatori sia inaccettabile), per quelli non bibliometrici si andrebbero a calcolare i titoli in maniera puramente quantitativa, incoraggiando senza più alcuna remora la produzione di articoli spazzatura, pur di raggiungere i requisiti prescritti. La suddivisione delle riviste in due fasce infatti non funziona ed è piena di difetti: chi scrive lo dice a ragion veduta avendo fatto parte di uno dei Gruppi di Lavoro che valutava le domande delle riviste. Secondo la relazione, per integrare le soglie dell’ASN si terrebbero presenti “l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l’attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all’attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l’attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico etc.)”, nonché finalmente “una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale”. Una valutazione così complessa sarebbe affidata ancora una volta all’autodichiarazione, ma chi ha esperienza di commissioni di concorso sa bene quanto spesso i curricula tendano a enfatizzare e gonfiare questi dati, che qui sarebbero totalmente privi di validazione e controllo. Sempre nella relazione, si afferma che si intende “introdurre un sistema premiale per le università che assumono i migliori, ossia coloro i quali nel periodo successivo all’assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività, con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell’università che li ha reclutati”. A parte il fatto che questo elemento è già presente (indicatore R2 della Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR), non è chiaro che cosa esattamente abbia in mente il legislatore. Più avanti viene specificato che “la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento” va svolta “dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro”. La relazione però non va d’accordo con il disegno di legge (art. 2, c. 5.d), che invece prevede la “valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro”. A parte il dettaglio, tale valutazione dovrà incidere sul computo delle assegnazioni del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO). I casi sono due: 1. la valutazione deve metter su un carrozzone simile alla VQR, con tutto lo sforzo, la spesa e la distrazione dai compiti principali che ciò comporta. L’ipotesi sembra difficilmente realizzabile perché, a differenza della VQR quinquennale, il triennio (o il biennio) dipende dalla presa di servizio del docente o del ricercatore e dunque ha date sempre sfalsate e dovrebbe avere cadenza annuale interessando ogni anno una parte diversa del corpo docente, rendendo oltretutto i risultati disomogenei e non comparabili. Oppure 2. la valutazione è demandata alle sedi locali (cosa assai più semplice), ma poiché – come si sa – non bisogna chiedere all’oste se il vino è buono, gli atenei avrebbero tutto l’interesse a supervalutare ciascuno i propri docenti e ricercatori, rendendo inaffidabile la procedura. Arriviamo quindi – sempre nella relazione – alla “mobilità orizzontale attraverso il ‘trasferimento’ delle facoltà assunzionali (e delle relative risorse finanziarie)” il che avrebbe il fine di rendere “più attrattivo e conveniente il sistema di mobilità tra Atenei”. Non si capisce esattamente per chi risulterebbe più attrattivo, o forse si capisce fin troppo bene, in quanto i ricercatori scapperebbero tutti negli atenei più ricchi del nord svuotando in breve quelli del centro-sud e condannandoli alla sparizione nel giro di pochi anni, accelerando un processo già da tempo avviato in maniera più strisciante attraverso il sistema delle premialità. Si dice inoltre pudicamente che “potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei ‘cedenti’ facoltà assunzionali,” ma – a meno che non si prevedano premialità equivalenti o superiori alle risorse e alle capacità assunzionali perdute – nessun ateneo sarebbe così suicida da accettare un “trasferimento unidirezionale”. Anche in quest’ultimo ipotetico (e irrealistico) caso, tuttavia, si tratterebbe comunque di un finanziamento aggiuntivo gratuito alle università più ricche e del drenaggio delle menti migliori dalle sedi più svantaggiate. In sintesi, per quanto riguarda l’impostazione generale del disegno di legge, l’abolizione del filtro nazionale dell’ASN confinerebbe i concorsi ancor più di quanto avvenga oggi in bolle localistiche e autoreferenziali, frantumando ulteriormente il già compromesso quadro unitario del sistema universitario nazionale; incentiverebbe la produzione massiva di articoli di scarsa o nessuna qualità; drenerebbe le menti migliori a favore delle università ricche del nord svuotando quelle meno privilegiate del centro-sud. Non è certo aumentando dal 20% al 25% le risorse da destinare a concorsi esterni che si risolve il problema, tanto più che contemporaneamente viene abolito il 33% delle risorse per bandi di ricercatori riservato a chi ha tre anni di dottorato o assegno di ricerca in altro ateneo (l’art. 24 c. 1 bis della Gelmini). Questo 25% inoltre aumenterebbe il costo del reclutamento per gli atenei mentre contemporaneamente si taglia pesantemente il FFO e non si forniscono fondi aggiuntivi per gli scatti stipendiali, tanto che molti atenei hanno di fatto già bloccato o fortemente limitato il turnover. In sintesi, si tratta di un disegno potenzialmente letale per il sistema nel suo complesso. È opportuno però entrare nei dettagli della proposta per vedere anche le gravi contraddizioni, che mostrano come gli estensori abbiano scarsa cognizione di come funzioni l’università italiana. Partiamo dalla composizione delle commissioni di concorso: servirebbero cinque membri per i docenti (fino a oggi ne bastavano tre e cinque era solo un’opzione), tutti ordinari per i concorsi di prima fascia, almeno tre ordinari (e due associati) per quelli di seconda fascia. Verrebbero mantenuti invece i tre commissari per i ricercatori (di cui uno ordinario e gli altri associati). Questo significherebbe aumentare pesantemente il fabbisogno di docenti commissari, complicando e rallentando i concorsi. Evidentemente chi ha scritto la norma viene da settori molto popolosi (medici, ingegneri, giuristi) e non si rende conto che invece molti settori vantano numeri molto bassi di ordinari. E nonostante questo si prevede “un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo” e “una serie di requisiti qualitativi e di equilibrio di genere, nonché finalizzati alla rotazione tra i professori chiamati a farne parte”, principi inapplicabili ai SSD poco popolosi. Sembra che non sia più possibile utilizzare come membro designato un esterno in quanto l’art. 2 c. 3 del disegno di legge prevede la presenza di “almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare (SSD) di cui al bando di concorso.” E se l’università non ha nessun ordinario del settore e nemmeno del gruppo scientifico disciplinare (GSD) come si fa? Poiché inoltre il comma prevede la presenza nella commissione di “almeno quattro componenti esterni” e di “almeno un componente interno” ci si chiede se i componenti della commissione possano essere anche più di cinque. Infine, se il sorteggio va fatto “tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare”, ciò significa che – a differenza di quanto avveniva fino ad oggi – non si possono includere colleghi stranieri. Si tratta di una svista o di un caso di “sovranismo accademico”? e come la mettiamo con il diritto comunitario? Senza parlare del fatto che ci si affida a un sorteggio per la designazione della commissione: un bel salto che sconfessa la retorica del merito finora imperante, che prevedeva soglie dei commissari ASN superiori a quelle degli ordinari, per affidarsi invece alla roulette. Il merito della dea bendata. Forse le due uniche note positive sono da un lato la previsione che il SSD sia vincolante per la scelta dei commissari, visto che sono stati numerosi i concorsi in cui alla commissione mancavano membri del SSD del bando, sostituiti da altri provenienti da SSD differenti dello stesso GSD. Dall’altro che la graduatoria stilata dalla commissione è vincolante, ossia non è più ammesso il malcostume di designare una rosa di candidati da cui il dipartimento sceglie a suo piacimento. Si parla anche di valutazione da parte della commissione delle modalità di svolgimento della didattica, senza però chiarire che cosa significhi esattamente (valutazione del curriculum o lezione dimostrativa?), nonché della possibilità per il dipartimento di invitare il vincitore di concorso a tenere una lezione o un seminario. Questo però avverrebbe dopo la conclusione dei lavori della commissione. Che cosa significa dunque? Che se la lezione non piace al dipartimento il vincitore non viene chiamato? Sarebbe una procedura davvero bizzarra. Come si vede anche da un punto di vista tecnico il disegno di legge presenta una serie di punti interrogativi e di contraddizioni patenti. Il giudizio sul disegno di legge, dunque, non può che essere negativo e l’auspicio è che venga riscritto su basi completamente differenti.
Perché aboliamo l’ASN. La relazione illustrativa del governo
Pubblichiamo la relazione illustrativa dello  SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO». Vi si spiega perché il governo voglia abolire l’ASN e sostituirla con una autodichiarazione.  “Infine, differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato di abilitazione o altro tipo di esito documentale (“esito verde o rosso”), ma costituirà unicamente lo strumento e la condizione per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione”. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il presente disegno di legge riprende i tratti fondamentali delle proposte elaborate nell’ambito del Gruppo di Lavoro nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 20 settembre 2024 , n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, dell’assetto e della governance della valutazione dell’università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli Organi consultivi del Ministero dell’università e della ricerca. Il Gruppo di lavoro – composto dai Presidenti degli Organismi di consulenza del Ministro, nonché da esperti del settore – ha portato avanti diversi filoni di discussione, a partire dai temi della funzionalità del vigente sistema di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e da quelli, strettamente connessi, delle procedure per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato (artt. 18 e 24 della medesima legge). L’obiettivo principale è stato quello di effettuare una valutazione complessiva di coerenza agli scopi originari, alla luce dei risultati attesi. Sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro, è stato elaborato il presente disegno di legge, che persegue la finalità di promuovere la qualità del sistema universitario italiano, avendo presente in particolare la necessità di renderlo maggiormente accessibile agli studiosi più giovani, di semplificarne le procedure, di rafforzare l’autonomia dei singoli Atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento. Infine, si è ritenuto di dover intervenire anche al fine di reinserire procedure di mobilità del personale docente che il quadro risultante dalle modifiche intervenute negli ultimi quindici anni avevano fortemente limitato, cristallizzando un localismo di cui certamente non può giovarsi il sistema complessivamente inteso. Partendo dall’analisi della funzionalità del sistema ASN dopo quindici anni dall’approvazione della legge n. 240 del 2010 e dopo più di dodici anni di prassi applicativa, si è registrato un generale smarrimento della sua natura iniziale, ovvero quella di accertare il possesso di un livello minimo di qualificazione e produttività scientifica basato su standard condivisi a livello nazionale, livello che deve fungere da precondizione indispensabile per partecipare alle procedure di reclutamento. Nonostante la normativa indichi chiaramente che il conseguimento dell’abilitazione non dia titolo alcuno alla chiamata, si è invece radicata l’aspettativa che questa costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo: questa aspettativa, unitamente all’altissimo numero di abilitati, comporta effetti distorsivi molto pesanti sulla programmazione strategica degli Atenei. Tale aspettativa è, per altro, confermata dalla enorme pressione tesa al progressivo allungamento della validità del titolo abilitativo, originariamente prevista in quattro anni e giunta, a seguito di numerose modifiche intervenute nel corso degli anni (l’ultima recata in sede di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024), a ben dodici anni, svuotando pressoché di senso il suo aggancio a una valutazione della produzione scientifica basata su indicatori di produttività all’interno di un determinato arco temporale, arco temporale che è finalizzato ad accertare, tra l’altro, il perdurare di tale produttività fino al momento in cui si svolgono le procedure di chiamata. In aggiunta, la ripetizione di una valutazione quali-quantitativa, effettuata prima a livello nazionale dalle Commissioni ASN (per altro, gravando i loro componenti di un lavoro obiettivamente lungo e assorbente, tale da distoglierli dalla loro attività primaria negli Atenei), e poi a livello di singola procedura di reclutamento presso i singoli Atenei, appare ridondante, soprattutto per quanto riguarda i titoli scientifici, incluse le pubblicazioni. Tale ridondanza è, a maggior ragione, evidente nei settori c.d. bibliometrici, all’interno dei quali il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi è per lo più ritenuto sufficiente, e non già solamente necessario, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, riducendo o addirittura eliminando il peso della valutazione qualitativa che spetterebbe alla Commissione ASN. Per converso, il fatto che ai fini dell’abilitazione non siano valutate l’attività didattica, quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, quella amministrativo-gestionale, e, per le aree mediche, l’esperienza clinico-assistenziale, comporta un’asimmetria nei criteri di valutazione rispetto ai concorsi, dove invece queste attività cruciali per il profilo dei docenti sono valutate. I risultati della ASN, anche a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, hanno creato una forte disomogeneità nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, compromettendo in maniera evidente l’idea stessa di un sistema unitario e tendenzialmente omogeneo per tutte le aree scientifiche. D’altro canto, l’intervento di modifica si rende necessario anche al fine di dare compiuta attuazione alla Riforma 1.5 (Missione 4, Componente 1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza MUR, che ha provveduto, tra l’altro, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, ad individuare i nuovi Gruppi scientifico-disciplinari (per un totale di n. 190, che hanno sostituito sia nell’inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori scientifico-disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC). I Gruppi scientifico-disciplinari costituiscono una prerogativa necessaria per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono utilizzati per l’adempimento degli obblighi didattici da parte degli stessi. Trattasi di un’operazione di semplificazione per far sì che ciascun gruppo scientifico disciplinare possa contenere uno o più settori scientifico-disciplinari afferenti allo stesso, alla luce delle declaratorie indicate nel decreto sopra menzionato. In questo quadro, la proposta normativa ha l’obiettivo di semplificare radicalmente l’attuale sistema, garantendo il mantenimento di una soglia minima di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l’introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia. Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al comma 3, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – recte, la dichiarazione sostitutiva del candidato – della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Non si tratta di una procedura automatizzata di valutazione, ma di una mera condizione di ammissibilità strumentale ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l’ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali. Infine, differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato di abilitazione o altro tipo di esito documentale (“esito verde o rosso”), ma costituirà unicamente lo strumento e la condizione per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione. In definitiva, il nuovo sistema, nella valorizzazione del principio di autonomia responsabile, affida alle università la gestione dei processi di selezione nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, pur garantendo – a livello centrale – una serie di requisiti di partecipazione, salvaguardando così l’autonomia garantita dall’art. 33 della Costituzione. Con il nuovo sistema si intendono responsabilizzare concretamente gli atenei circa le rispettive politiche di reclutamento. In quest’ottica la valutazione dei nuovi assunti diviene un elemento fondamentale al fine del riparto della quota premiale del FFO e del contributo destinato alle università non statali. Si intende introdurre un sistema premiale per le università che assumono i migliori, ossia coloro i quali nel periodo successivo all’assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività, con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell’università che li ha reclutati. Oltre alle nuove modalità di reclutamento, al fine di favorire la circolazione dei professori e dei ricercatori già in ruolo, si prevede un meccanismo di mobilità orizzontale attraverso il “trasferimento” delle facoltà assunzionali (e delle relative risorse finanziarie), rendendo più attrattivo e conveniente il sistema di mobilità tra Atenei. Passando all’illustrazione dell’articolato, il presente disegno di legge, all’articolo 1, si pone l’obiettivo di semplificare radicalmente l’attuale sistema, garantendo al contempo il mantenimento di una fissazione ex ante di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l’introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia. Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al comma 3, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica del Ministero e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – recte, la dichiarazione sostitutiva del candidato –  della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Si tratta, dunque, di una mera condizione di ammissibilità nonché di un mero strumento ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l’ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali. Tali requisiti riprenderanno in parte gli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell’ASN (l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l’attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all’attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l’attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico etc.) e comprenderanno una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale, sostituendo funzionalmente i cosiddetti “valori soglia”, individuati dal D.M. n. 589 del 2018. Si precisa che i requisiti previsti dal novellato articolo 16 della legge n. 240 del 2010, non costituiscono un elenco necessariamente tassativo per tutte le aree scientifiche, ma sarà il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR, di cui al nuovo articolo 16, comma 1, a dettagliarne il contenuto per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e ciascuna delle due fasce di docenza, delimitando quindi l’ambito entro il quale ciascuna università sarà chiamata a svolgere le valutazioni mediante commissioni giudicatrici formate come disciplinato nel prosieguo del testo. Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione. Dunque, nel nuovo sistema, al posto di un controllo centralizzato a valle del quale le singole università sono integralmente libere di gestire i singoli processi di selezione, si individuano – a livello centrale – una serie di requisiti, rimettendo poi la responsabilità delle procedure, in capo alle commissioni giudicatrici locali coinvolte nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in relazione alle quali si fissano tuttavia una serie di vincoli di composizione e di funzionamento, ossia una pluralità di interventi di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l’autonomia garantita dall’art. 33 della Costituzione. La definizione ex lege di linee guida relativamente ai requisiti generali di accesso ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata garantisce un’applicazione uniforme e trasparente delle singole procedure a livello locale, fornendo una cornice normativa generale in relazione alle regole e ai criteri da adottare da parte delle singole commissioni locali nell’ambito delle procedure di reclutamento di riferimento. Tali interventi di armonizzazione hanno operato su una pluralità di piani distinti. La finalità è quella di superare i picchi più marcati di disomogeneità a livello dei singoli Atenei, fonte di numerosi contenziosi e, al tempo stesso, di garantire che l’accesso effettivo al ruolo avvenga ovunque con requisiti minimali condivisi e rafforzati mediante l’obbligo del colloquio sui titoli da parte dei/delle candidati/e. A tal fine, vengono inseriti alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, indicando una serie di requisiti qualitativi e di equilibrio di genere, nonché finalizzati alla rotazione tra i professori chiamati a farne parte, ai quali si aggiunge l’individuazione di una serie di categorie escluse al fine di elevare la qualità dei procedimenti di selezione. In secondo luogo, si prevede, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, nonché delle modalità di svolgimento delle stesse, in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e innescare dinamiche virtuose di responsabilizzazione dei Dipartimenti, titolari già a legislazione vigente della decisione sulla proposta di chiamata. Inoltre, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, si è ritenuto di fissare il principio che l’individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare “rose” di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata. Tale problematica è emersa in maniera dirompente alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, VII sez., 25 ottobre 2024, n. 8516 relativamente alle chiamate dei ricercatori, in cui è stata censurato la disciplina d’ateneo che consentiva la rimessione alla decisione del dipartimento, anche nel senso di sovvertire la graduatoria di merito definita dalla commissione giudicatrice. Quanto agli interventi di fissazione di principi circa la composizione delle Commissioni giudicatrici, oltre a richiedere il possesso dei requisiti per le funzioni di professore di prima fascia, si è ritenuto di inserire principi di afferenza al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonché principi (finora rimessi all’autonomia del singolo ateneo) relativi alla provenienza interna o esterna all’università che ha indetto la procedura e di promozione dell’equilibrio di genere, nonché principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Al fine di rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità si prevede, in particolare, che la commissione giudicatrice sarà formata da cinque componenti, di cui almeno quattro esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Si è altrettanto ritenuto di escludere una serie di categorie, quali, tra gli altri, i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa circa le attività svolte, i professori condannati, in via definitiva, per i reati nei confronti della pubblica amministrazione, i professori in aspettativa obbligatoria. Inoltre, anche per innescare dinamiche virtuose e disincentivare ricorsività e potenziali conflitti di interesse, è stato inserito anche un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo. Si è ritenuto di operate tale intervento di armonizzazione tanto in relazione alle procedure ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, relative alla chiamata di professori di prima e di seconda fascia, quanto a quelle ex art. 24, concernenti il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni necessari adattamenti. In particolare, si è ritenuto opportuno procedere anche in relazione a quest’ultime, ancorché, in questo caso, la Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento non sia chiamata a valutare l’effettivo possesso dei requisiti quali-quantitativi finalizzati alla successiva chiamata in qualità di professore associato (anche perché il loro possesso non è richiesto in sede di valutazione ai fini dell’assunzione in qualità di ricercatore a tempo determinato). Posta, infatti, la stretta strumentalità tra la procedura di reclutamento in qualità di ricercatore a tempo determinato (in c.d. tenure track) e la successiva valutazione ai fini della chiamata come professore associato, appare maggiormente coerente una armonizzazione anche dei criteri fondamentali di formazione delle commissioni giudicatrici relativi a queste procedure, tra i quali i principi che ne devono ispirare la composizione a garanzia dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Si applicano, pertanto, alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui all’articolo 24 gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera b-bis), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, di cui almeno due esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. A tale parallelismo sulla composizione delle commissioni locali fa poi seguito, in relazione ai ricercatori a tempo determinato, l’applicazione dei requisiti di qualificazione scientifica fissati ai sensi dell’art. 16 al momento della valutazione per il passaggio a professore associato (ai sensi dell’art. 24, comma 5). Oltre all’intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore perno sul quale ruota la riforma contenuta nel presente disegno di legge è costituito dall’aggancio strettissimo del reclutamento effettuato, alla valutazione della ricerca, con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti degli Aten. A tal fine, è prevista l’emanazione di linee-guida per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento (effettuate ai sensi degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010), da svolgersi dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro. La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.   L’articolo 2 del presente disegno di legge disciplina specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l’indice relativo ai professori reclutati dall’esterno, prevedendo: un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun ateneo deve reclutare dall’esterno, portandoli ad almeno uno su quattro reclutamenti, un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all’interno del finanziamento ordinario. È un dato di fatto che la circolazione e la mobilità dei docenti universitari negli ultimi anni sono risultate fortemente limitate a causa di una pluralità di fattori (l’eliminazione del terzo livello a tempo determinato, le dinamiche innescate dalla disciplina amministrativa dei c.d. punti-organico, etc.). Si propone, quindi, di estendere l’ambito di applicazione delle procedure di mobilità attualmente normate dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, aggiungendo, alla possibilità dello scambio contestuale di docenti fra due sedi distinte anche la possibilità di un trasferimento unidirezionale, con contestuale trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali. Al fine di incentivare la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all’entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei “cedenti” facoltà assunzionali. Infine, l’articolo 3 detta disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure ASN e delle procedure locali in corso all’entrata in vigore del presente disegno di legge, nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla legislazione previgente. Inoltre, il comma 5 prevede il trasferimento al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del parere per le chiamate dirette dall’estero, attualmente previsto in capo alle commissioni nazionali ASN quanto alla congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare, unitamente alla valutazione relativa all’inquadramento che lo stesso CUN già svolge all’interno della medesima procedura. L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Addio all’abilitazione scientifica nazionale. Il testo del disegno di legge del governo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato da poche ore lo schema di disegno di legge che rivede le norme per l’accesso, la valutazione e il reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La novità più rilevante è l’addio all’abilitazione scientifica nazionale. In attesa di una lettura più meditata, ecco il testo completo del provvedimento.    SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO» ART. 1 (Disposizioni in materia di reclutamento universitario)   1. L’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «Art. 16. – (Requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari) – 1. L’ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. 2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione: 3. l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero; 4. la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; 5. il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi; 6. la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali; 7. il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; 8. ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti. 9. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.» 10. All’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 11. a) al comma 1: * alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare» e, dopo le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari», sono inserite le seguenti: «, nonché, per l’area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»; * alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell’abilitazione» fino a «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti: «studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell’articolo 16»; * dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all’articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri: * almeno quattro componenti esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; * almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; * per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, ameno tre componenti della commissione giudicatrice sono individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2); b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell’anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»; * alla lettera d), sono anteposte le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica, nonché» e le parole da: «il numero massimo» a: «comma 3, lettera b), e» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15,»; * dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; d-ter) ferma restando la proposta di chiamata in capo al Dipartimento di cui alla lettera e), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera e), il Dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all’area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il Dipartimento può determinare l’àmbito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati;»; 1. b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I docenti di cui all’articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.»; 2. c) al comma 4-ter, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell’articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»; 3. d) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alle legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.». 3. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 4. a) il comma 1-bis) è abrogato; 5. b) al comma 2: * alla lettera a), dopo le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono inserite le seguenti: «, nonché, per l’area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»; * dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all’articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: * almeno due membri esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; * almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell’anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»; * alla lettera c), le parole da: «possibilità di prevedere» a: «pubblicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15,»; * dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera d), il Dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all’area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il Dipartimento può determinare l’àmbito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati; 1. c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell’articolo 16».     ART. 2 (Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)   1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all’articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «È inoltre consentito, con l’assenso dell’interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali. Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all’esito delle procedure di cui all’articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4. Analoghi trasferimenti possono essere disposti in favore di università non statali legalmente riconosciute. Il Ministro provvede alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario della università statale dalla quale è disposto il trasferimento.». 2. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.».     ART. 3 (Disposizioni transitorie e finali)   1. Fino alla definizione dei requisiti dei cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell’abilitazione medesima. 4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell’ambito della abilitazione scientifica nazionale non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente, e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. 5. Fino al termine di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3, nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. 6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».   ART. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.