Il richiamo della Commissione europea conferma l’illegittimità dei controlli alla frontiera italo-slovena. Chi li ha voluti deve risponderne
La nota con cui la Commissione europea ha richiesto la cessazione dei controlli
alla frontiera italo-slovena non costituisce un semplice invito ma rappresenta,
sotto il profilo giuridico, un parere vincolante la cui inosservanza condurrà
all’avvio di una procedura di infrazione per violazione del diritto europeo nei
confronti dello Stato inadempiente.
Il Regolamento (UE) 2016/399, detto Schengen, come modificato dal Regolamento
(UE) 2024/1356, afferma solennemente che «la creazione di uno spazio in cui è
assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne
è una delle principali conquiste dell’Unione». Proprio per tutelare tale
conquista storica, il Regolamento prevede che il ripristino dei controlli alle
frontiere interne possa avvenire esclusivamente «in caso di minaccia grave per
l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro» (art. 25, par. 1).
La nozione di «minaccia grave» fa riferimento ad attentati o minacce di natura
terroristica, a forme gravi di criminalità organizzata, a emergenze sanitarie di
vasta portata oppure a «una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti
non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra
Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di
autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il
funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne» (art.
25, par. 2).
La gestione dei flussi migratori, anche quando significativa, non costituisce in
alcun modo una ragione ammessa dalla normativa per giustificare il ripristino
dei controlli alle frontiere interne. Il Regolamento è inoltre tassativo nel
chiarire che «il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e
sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio» e che, proprio per
questa ragione, può essere mantenuto per un periodo limitato, non superiore a un
mese e prorogabile fino a un massimo di tre mesi. Soltanto «una grave situazione
eccezionale» (art. 25, par. 6) può giustificare il mantenimento dei controlli
oltre tale termine. Lo Stato che invoca questa disposizione deve motivare con
estrema precisione quali siano le minacce gravi e concrete che possono essere
contrastate esclusivamente attraverso il ripristino dei controlli alla frontiera
interna.
Il Governo italiano ha disposto il ripristino dei controlli alla frontiera
italo-slovena, in vigore dall’ottobre 2023, senza rispettare alcuno degli
stringenti requisiti giuridici previsti dal Regolamento Schengen, non
sussistendo alcuna minaccia grave e persistente tale da giustificare una misura
tanto eccezionale.
Il ripristino dei controlli è stato dunque deciso non sulla base delle
previsioni normative, ma esclusivamente per ragioni propagandistiche, a sostegno
di scelte politiche del Governo nazionale e regionale. Ciò ha comportato un
enorme dispendio di risorse economiche e ha distolto le forze di polizia dai
loro compiti istituzionali, impiegandole massicciamente in operazioni tanto
inutili quanto illegittime, invece che nel controllo del territorio o
nell’accelerazione delle procedure di registrazione delle domande di asilo,
contribuendo così al perdurare dell’abbandono in strada di centinaia di persone.
Il fatto che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia avvenuto in
modo non conforme al diritto europeo anche in altri Stati membri non attenua in
alcun modo la gravità delle scelte irrazionali e contrarie al bene pubblico
compiute in Friuli Venezia Giulia. Chi le ha sostenute con veemenza, a livello
nazionale e locale, deve essere chiamato a risponderne.
Redazione Friuli Venezia Giulia