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Premiare i rimpatri, comprimere i diritti
ROSSELLA PUCA, GLOBAPROJECT.INFO Nel decreto sicurezza bis il governo lega compensi e procedure all’allontanamento delle persone migranti, restringe le garanzie difensive e consolida un modello sempre più autoritario di gestione dell’ordine pubblico. Il decreto sicurezza (bis) del 24 febbraio 2026, n. 23 è stato approvato al Senato il 17 aprile scorso e deve essere convertito definitivamente dalla Camera entro il 25 aprile. Notizie AVVOCATI E RIMPATRI: UN INCENTIVO CONTRO DIRITTI E DEONTOLOGIA Nel decreto sicurezza è previsto un compenso per i legali che li favoriscono Avv. Arturo Raffaele Covella 21 Aprile 2026 Dopo il via libera di Palazzo Madama, il governo ha posto la questione di fiducia per blindarne la conversione senza modifiche sostanziali: il 22 aprile in Aula sono iniziate le dichiarazioni di voto, nel pieno dello scontro con le opposizioni, mentre l’approvazione definitiva è attesa entro il termine previsto. Parallelamente, l’esecutivo lavora anche a un provvedimento ad hoc per riscrivere la norma contestata sugli incentivi economici legati ai rimpatri volontari, con l’ipotesi di estenderli non solo agli avvocati ma anche a mediatori e associazioni coinvolte nelle pratiche, persino nei casi in cui il rimpatrio non si concluda. Dentro questo decreto, all’articolo 30-bis inserito durante l’esame al Senato, è stata introdotta la norma sui cosiddetti “premi” ai legali: un compenso di circa 615 euro riconosciuto all’avvocato che assiste un cittadino straniero in un percorso di rimpatrio volontario, ma solo nel caso in cui il rimpatrio si realizzi effettivamente. Il meccanismo è costruito esplicitamente come incentivo “a risultato”: il pagamento arriva solo ad esito della partenza della persona assistita. Parallelamente, il decreto interviene anche sul piano delle garanzie, limitando il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni e rafforzando l’impianto dei rimpatri. Quello che viene presentato come un dettaglio tecnico è in realtà una scelta politica molto chiara: si introduce un interesse economico diretto dentro il rapporto tra avvocato e assistito, legandolo all’esito voluto dallo Stato. Ciò significa spostare l’equilibrio della difesa in un contesto in cui una delle due parti, il cittadino straniero, è già in condizioni di vulnerabilità materiale e giuridica. Non a caso le critiche sono arrivate anche dall’avvocatura, che ha parlato di lesione dell’indipendenza della difesa e di torsione della funzione del legale. Il punto politico è semplice: si costruisce un sistema in cui da un lato si incentiva economicamente l’allontanamento e dall’altro si riducono gli strumenti per opporvisi. Il risultato è una pressione strutturale verso il rimpatrio, ottenuta non solo con norme amministrative ma intervenendo direttamente sulle condizioni in cui si esercita il diritto di difesa. Il pagamento subordinato alla partenza introduce un elemento di condizionamento che entra in tensione con l’autonomia della difesa e con l’idea stessa di patrocinio. Nello stesso decreto sicurezza ci sono misure che vanno nella stessa direzione di cui parlavo qui. Tra cui l’estensione di strumenti di fermo preventivo in occasione delle manifestazioni e l’introduzione sistematica delle cosiddette “zone rosse”, cioè aree urbane in cui è possibile limitare l’accesso e la presenza sulla base di valutazioni di ordine pubblico. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tutto questo si inserisce in un impianto più ampio fatto della solita decretazione d’urgenza, dei tempi parlamentari contingentati e dell’ennesimo ricorso alla fiducia in barba alla separazione dei poteri. Il governo con Meloni si è assunto come vero e proprio legislatore, sebbene senza urgenza, sebbene senza (reale) conversione da parte di un parlamento e nonostante – ancora peggio – i rilievi del Quirinale sull’anticostituzionalità. Per questo la questione non riguarda solo la singola norma sui compensi ai legali. Riguarda un modo di governare che spinge verso una gestione sempre più autoritaria della sicurezza: incentivi economici per favorire i rimpatri, limitazione delle garanzie difensive, strumenti preventivi sulle manifestazioni, zone urbane sottratte all’uso libero. L’opposizione a questo decreto non è quindi solo una battaglia su un articolo specifico, per quanto spregevole, ma un rifiuto complessivo di un impianto che coarta sempre più spazi democratici e diritti nel nome della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie». (Piero Calamandrei) Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di ventura” pronto a vendersi al miglior offerente. La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia. Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri assistiti. L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri. Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa. Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere etico e deontologico. L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico «nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale». È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato, mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello Stato. La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate reazioni 2. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito». Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone migranti in posizione di irregolarità. Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce. Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e domani di chi altro ancora? 1. Atto Senato n. 1818 ↩︎ 2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎
DL “sicurezza”, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio
L’ennesimo decreto-legge n. 23/2026 in materia di “sicurezza e immigrazione” del governo Meloni, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, ha introdotto due disposizioni che hanno avuto una reazione unanime da parte del mondo forense e della magistratura.  L’art. 30 bis prevede un compenso per l’avvocato che assiste uno straniero nella richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo “ad esito della partenza dello straniero“. L’art. 29, co. 3, dal canto suo, abroga la norma che garantisce il gratuito patrocinio automatico – indipendentemente dai limiti reddituali ordinari – nei processi contro i provvedimenti di espulsione, rendendo di fatto molto più difficile per le persone straniere accedere al diritto di difesa. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha preso le distanze anche dal proprio coinvolgimento istituzionale previsto dalla norma, precisando di non essere “mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione“, e chiedendo al Parlamento di “eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali“. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha voluto esprime con una nota tutto il suo disappunto: “Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia“.  Durissima anche la reazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che nel testo intitolato “L’apologia dell’infedele patrocinio” ha scritto: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza“. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura, affermando che “il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento“, e auspicando che “in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto“. Magistratura Democratica (MD), infine, parlando di “Lesione di un diritto e di una funzione“, ha denunciato “la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato“, sottolineando che “una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti“.