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Regno Unito e Francia rinnovano il controllo della Manica
Il rinnovo dell’accordo tra Francia e Regno Unito sulla gestione dei flussi migratori attraverso la Manica fino al 2029 conferma la direzione sempre più securitaria delle politiche di controllo delle frontiere europee. Il nuovo quadro si inserisce nella continuità del Trattato di Sandhurst 1, rafforzandone strumenti e logiche di cooperazione tra i due Paesi nella gestione delle traversate. Un sistema che, secondo le autorità, punta a contrastare le partenze irregolari e le reti di traffico. Ma che, secondo organizzazioni umanitarie e operatori sul campo, produce un effetto opposto: rendere i viaggi più pericolosi e aumentare il numero di vittime. In questo contesto, Médecins Sans Frontières denuncia con forza le conseguenze delle politiche franco-britanniche al confine della Manica, definendo il nuovo accordo > “un ulteriore ingranaggio di un sistema di brutalità”. Il nuovo accordo prevede un significativo rafforzamento del sostegno economico britannico alla Francia. «Per “impedire le traversate della Manica”,» denuncia Utopia 56, «il Regno Unito finanzia nuovamente la repressione dello Stato francese. 580 milioni di euro saranno investiti in più effettivi e tecnologie poliziesche. Questa politica dimostra però da anni la sua inefficacia e pericolosità». 2 Una cifra che chiarisce la natura dell’intesa: un finanziamento diretto al contenimento delle persone migranti prima che raggiungano il territorio britannico, attraverso il rafforzamento di pattugliamenti, sorveglianza e intercettazioni. Parallelamente, il dispositivo di controllo viene ulteriormente potenziato con l’aumento delle risorse operative: più agenti lungo le coste, maggiore impiego di droni, elicotteri e sistemi di monitoraggio, oltre al rafforzamento dei centri di detenzione per le persone in attesa di espulsione. Secondo MSF, questa architettura di controllo non riduce le partenze, ma le trasforma, spingendo le persone verso rotte più rischiose e imprevedibili. “Questo accordo non dissuade le persone dal tentare la traversata su imbarcazioni non sicure, ma le costringe a partire da punti sempre più lontani, rendendo il viaggio ancora più lungo e pericoloso”, afferma Michaël Neuman, responsabile del programma migrazioni di MSF in Francia. Le équipe mediche dell’organizzazione, attive a Calais e Dunkerque, riportano quotidianamente condizioni di forte vulnerabilità: traumi psicologici, esaurimento fisico, mancanza di accesso a cure e vita in insediamenti informali esposti a sgomberi continui. Dal lato britannico, la critica riguarda anche l’enorme investimento economico destinato al controllo delle frontiere. “Tra questo accordo e il precedente, il Regno Unito ha speso oltre un miliardo di sterline in misure che infliggono danni e mettono vite in pericolo”, denuncia Liz Harding, rappresentante umanitaria di MSF nel Regno Unito. > “Queste risorse dovrebbero essere impiegate per garantire vie sicure e legali > e condizioni di accoglienza dignitose”. Il sistema si basa anche sul cosiddetto meccanismo “One in, One out”, che prevede la riammissione in Francia di alcune persone in cambio di limitati canali legali di ingresso nel Regno Unito. Un modello che, secondo MSF, resta insufficiente e incapace di garantire accesso reale alla protezione internazionale. Notizie L’ACCORDO “UNO A UNO” TRA FRANCIA E REGNO UNITO Un ulteriore passo verso la deumanizzazione delle persone migranti Maria Giuliana Lo Piccolo 7 Agosto 2025 Dal 2023, anno dell’ultimo accordo, oltre 110 persone hanno perso la vita tentando di attraversare la Manica. Un dato che, per le organizzazioni umanitarie, dovrebbe imporre un cambio radicale di approccio. Eppure, il rinnovo del Trattato di Sandhurst conferma la prosecuzione di una strategia fondata su esternalizzazione, deterrenza e militarizzazione del confine. Per MSF, il punto resta invariato: queste politiche non fermano le migrazioni, ma ne aumentano il costo umano. E a pagarlo sono, ancora una volta, le persone in movimento, intrappolate in un sistema che le rende più esposte, più invisibili e sempre più lontane dalla protezione. 1. Regno Unito/Francia: Trattato relativo al rafforzamento della cooperazione per la gestione coordinata della loro frontiera condivisa [TS n.1/2018] ↩︎ 2. Attraversamento della Manica: Francia e Regno Unito rinnovano il Trattato di Sandhurst, EuroNews (23 aprile 2025) ↩︎
Premiare i rimpatri, comprimere i diritti
ROSSELLA PUCA, GLOBAPROJECT.INFO Nel decreto sicurezza bis il governo lega compensi e procedure all’allontanamento delle persone migranti, restringe le garanzie difensive e consolida un modello sempre più autoritario di gestione dell’ordine pubblico. Il decreto sicurezza (bis) del 24 febbraio 2026, n. 23 è stato approvato al Senato il 17 aprile scorso e deve essere convertito definitivamente dalla Camera entro il 25 aprile. Notizie AVVOCATI E RIMPATRI: UN INCENTIVO CONTRO DIRITTI E DEONTOLOGIA Nel decreto sicurezza è previsto un compenso per i legali che li favoriscono Avv. Arturo Raffaele Covella 21 Aprile 2026 Dopo il via libera di Palazzo Madama, il governo ha posto la questione di fiducia per blindarne la conversione senza modifiche sostanziali: il 22 aprile in Aula sono iniziate le dichiarazioni di voto, nel pieno dello scontro con le opposizioni, mentre l’approvazione definitiva è attesa entro il termine previsto. Parallelamente, l’esecutivo lavora anche a un provvedimento ad hoc per riscrivere la norma contestata sugli incentivi economici legati ai rimpatri volontari, con l’ipotesi di estenderli non solo agli avvocati ma anche a mediatori e associazioni coinvolte nelle pratiche, persino nei casi in cui il rimpatrio non si concluda. Dentro questo decreto, all’articolo 30-bis inserito durante l’esame al Senato, è stata introdotta la norma sui cosiddetti “premi” ai legali: un compenso di circa 615 euro riconosciuto all’avvocato che assiste un cittadino straniero in un percorso di rimpatrio volontario, ma solo nel caso in cui il rimpatrio si realizzi effettivamente. Il meccanismo è costruito esplicitamente come incentivo “a risultato”: il pagamento arriva solo ad esito della partenza della persona assistita. Parallelamente, il decreto interviene anche sul piano delle garanzie, limitando il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni e rafforzando l’impianto dei rimpatri. Quello che viene presentato come un dettaglio tecnico è in realtà una scelta politica molto chiara: si introduce un interesse economico diretto dentro il rapporto tra avvocato e assistito, legandolo all’esito voluto dallo Stato. Ciò significa spostare l’equilibrio della difesa in un contesto in cui una delle due parti, il cittadino straniero, è già in condizioni di vulnerabilità materiale e giuridica. Non a caso le critiche sono arrivate anche dall’avvocatura, che ha parlato di lesione dell’indipendenza della difesa e di torsione della funzione del legale. Il punto politico è semplice: si costruisce un sistema in cui da un lato si incentiva economicamente l’allontanamento e dall’altro si riducono gli strumenti per opporvisi. Il risultato è una pressione strutturale verso il rimpatrio, ottenuta non solo con norme amministrative ma intervenendo direttamente sulle condizioni in cui si esercita il diritto di difesa. Il pagamento subordinato alla partenza introduce un elemento di condizionamento che entra in tensione con l’autonomia della difesa e con l’idea stessa di patrocinio. Nello stesso decreto sicurezza ci sono misure che vanno nella stessa direzione di cui parlavo qui. Tra cui l’estensione di strumenti di fermo preventivo in occasione delle manifestazioni e l’introduzione sistematica delle cosiddette “zone rosse”, cioè aree urbane in cui è possibile limitare l’accesso e la presenza sulla base di valutazioni di ordine pubblico. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tutto questo si inserisce in un impianto più ampio fatto della solita decretazione d’urgenza, dei tempi parlamentari contingentati e dell’ennesimo ricorso alla fiducia in barba alla separazione dei poteri. Il governo con Meloni si è assunto come vero e proprio legislatore, sebbene senza urgenza, sebbene senza (reale) conversione da parte di un parlamento e nonostante – ancora peggio – i rilievi del Quirinale sull’anticostituzionalità. Per questo la questione non riguarda solo la singola norma sui compensi ai legali. Riguarda un modo di governare che spinge verso una gestione sempre più autoritaria della sicurezza: incentivi economici per favorire i rimpatri, limitazione delle garanzie difensive, strumenti preventivi sulle manifestazioni, zone urbane sottratte all’uso libero. L’opposizione a questo decreto non è quindi solo una battaglia su un articolo specifico, per quanto spregevole, ma un rifiuto complessivo di un impianto che coarta sempre più spazi democratici e diritti nel nome della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie». (Piero Calamandrei) Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di ventura” pronto a vendersi al miglior offerente. La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia. Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri assistiti. L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri. Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa. Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere etico e deontologico. L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico «nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale». È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato, mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello Stato. La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate reazioni 2. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito». Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone migranti in posizione di irregolarità. Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce. Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e domani di chi altro ancora? 1. Atto Senato n. 1818 ↩︎ 2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎
DL “sicurezza”, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio
L’ennesimo decreto-legge n. 23/2026 in materia di “sicurezza e immigrazione” del governo Meloni, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, ha introdotto due disposizioni che hanno avuto una reazione unanime da parte del mondo forense e della magistratura.  L’art. 30 bis prevede un compenso per l’avvocato che assiste uno straniero nella richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo “ad esito della partenza dello straniero“. L’art. 29, co. 3, dal canto suo, abroga la norma che garantisce il gratuito patrocinio automatico – indipendentemente dai limiti reddituali ordinari – nei processi contro i provvedimenti di espulsione, rendendo di fatto molto più difficile per le persone straniere accedere al diritto di difesa. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha preso le distanze anche dal proprio coinvolgimento istituzionale previsto dalla norma, precisando di non essere “mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione“, e chiedendo al Parlamento di “eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali“. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha voluto esprime con una nota tutto il suo disappunto: “Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia“.  Durissima anche la reazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che nel testo intitolato “L’apologia dell’infedele patrocinio” ha scritto: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza“. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura, affermando che “il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento“, e auspicando che “in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto“. Magistratura Democratica (MD), infine, parlando di “Lesione di un diritto e di una funzione“, ha denunciato “la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato“, sottolineando che “una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti“.
IL DECRETO SICUREZZA: L’AVVOCATO COME ESECUTORE DI POLITICHE DI PARTE
Meno strumenti per opporsi all’espulsione, più incentivi a favorire il rimpatrio: così si svuota in concreto il diritto di difesa. C’è una domanda che il decreto-legge n. 23/2026 pone, e che il dibattito pubblico ha finora eluso: cosa rimane del diritto di difesa quando lo Stato decide che alcune persone possono essere allontanate più facilmente, più velocemente, con meno possibilità di contestare la propria sorte davanti a un giudice? La risposta che il testo dà — nel testo emendato al Senato e ora all’esame della Camera con scadenza al 25 aprile — è inequivoca: rimane poco. E quel poco viene ulteriormente eroso da un meccanismo che trasforma il difensore in strumento del progetto di rimpatrio. Non è una lettura allarmistica. È la descrizione di due norme che, lette insieme, disegnano un sistema coerente: da un lato si restringe l’accesso al gratuito patrocinio per chi impugna un provvedimento di espulsione, dall’altro si condiziona il compenso dell’avvocato all’effettivo rimpatrio del proprio assistito. Il cerchio si chiude su una persona che ha sempre meno strumenti per restare e sempre più pressioni per andarsene — incluso il difensore che avrebbe dovuto tutelarla. Espellere senza essere fermati L’art. 29 co. 3 del decreto interviene sul gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. La norma introduce limitazioni all’accesso alla difesa a spese dello Stato per i cittadini stranieri che contestano giudizialmente un ordine di allontanamento. È una scelta che colpisce nel punto più fragile dell’intero sistema di garanzie: le procedure di espulsione sono già tra le più rapide, le meno garantite, le più esposte al rischio di errori e di violazioni procedurali. Sono i procedimenti in cui il controllo giurisdizionale sarebbe più necessario — e sono esattamente quelli in cui si decide di renderlo meno accessibile. Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione vale per tutti, compresi i migranti. Non può essere subordinato né alla nazionalità né alla convenienza politica del momento. La garantisce a tutti, il che significa che rimuovere sistematicamente gli strumenti concreti per esercitarla — il patrocinio gratuito, l’accesso a un difensore competente, il tempo sufficiente per costruire una strategia — equivale a svuotarla di contenuto pur lasciandola formalmente intatta. È la tecnica classica con cui i diritti vengono aboliti senza essere abrogati: si lascia la norma, si eliminano le condizioni per applicarla. Chi viene colpito non è una categoria astratta. Sono persone che si trovano in una procedura accelerata, spesso senza conoscere la lingua, senza reti di supporto, senza la capacità di orientarsi in un sistema giuridico complesso. Sono persone per le quali il difensore non è un optional ma l’unico punto di contatto reale con le garanzie che l’ordinamento formalmente offre. Togliere o rendere più difficile quel punto di contatto non è una misura di efficienza amministrativa. È una scelta politica precisa: rendere le espulsioni più difficilmente contestabili, e quindi più facili da eseguire. Il compenso condizionato: quando il difensore lavora per il rimpatrio L’art. 30 bis completa il quadro con una logica che, una volta capita, non si presta ad alcuna lettura benevola. La norma prevede un meccanismo di compenso per gli avvocati che assistono cittadini stranieri nell’ambito dei programmi di rimpatrio assistito — ma il compenso scatta soltanto se il proprio assistito presenta domanda di rimpatrio volontario e viene effettivamente rimpatriato. Non si paga la difesa. Si paga il risultato. E il risultato è la partenza. Esiste una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito, tra l’avvocato che serve lo Stato come istituzione — figura ordinamentale del tutto legittima, presente in ogni amministrazione pubblica — e l’avvocato privato trasformato in esecutore di un indirizzo politico di parte. Il primo difende le posizioni giuridiche dell’ente che rappresenta nel quadro di un sistema di garanzie che vale per tutti. Il secondo, in questo schema, viene pagato per orientare le scelte del proprio cliente nella direzione voluta da una maggioranza parlamentare. Non dallo Stato come istituzione. Da chi, in questo momento, governa lo Stato e ha deciso che i migranti devono partire. La deontologia forense esiste proprio per impedire questa torsione. L’avvocato deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza, senza che il proprio compenso dipenda dall’esito ottenuto nell’interesse di terzi. Quando invece il compenso dipende da quell’esito — e quell’esito è il rimpatrio — il mandato fiduciario si inverte: il difensore non lavora per il cliente, lavora contro di lui, nell’interesse di chi ha scritto la norma. La persona assistita cessa di essere il soggetto della difesa e diventa il suo oggetto. La geometria di un progetto Le due norme non sono incidenti di percorso. Sono i tasselli di un disegno che ha una propria coerenza interna. Si riduce la possibilità di contestare l’espulsione davanti a un giudice. Si crea un incentivo economico perché il difensore convinca il proprio assistito ad andarsene volontariamente. Si costruisce così un percorso a imbuto in cui la resistenza giuridica è scoraggiata a ogni livello — dall’accesso limitato al patrocinio gratuito fino alla presenza di un avvocato il cui interesse economico è allineato con quello del governo e non con quello del cliente. Il termine remigration, che circola da anni negli ambienti della destra europea per indicare l’obiettivo politico di inversione dei flussi migratori, descrive esattamente questa logica: non gestire la presenza di stranieri sul territorio, ma ridurla attraverso ogni strumento disponibile, inclusi quelli giuridici. Il decreto sicurezza non è una misura emergenziale nata da un’urgenza specifica. È un tassello di quel progetto, tradotto in norme tecniche sufficientemente presentabili da superare il vaglio parlamentare senza troppo rumore. Il rumore, però, c’è stato. L’Unione delle Camere Penali ha parlato di previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l’eliminazione immediata delle norme contestate — e lo ha fatto dopo aver appreso dell’inserimento del CNF nel testo del decreto dal giornale, non da alcuna comunicazione istituzionale: un dettaglio che dice molto sul rapporto di questo governo con le istituzioni che dovrebbe consultare. Anche dalla magistratura sono arrivate posizioni di sconcerto. Quando avvocatura e magistratura convergono nello stesso allarme, di solito c’è una ragione. Cosa resta del diritto di difesa La risposta onesta è che resta la forma. Resta l’art. 24 della Costituzione, formalmente intatto. Resta il codice, la procedura, il vocabolario della garanzia. Quello che si smonta è la sostanza: la possibilità concreta, per una persona vulnerabile e senza risorse, di trovare un difensore indipendente, di accedere a un giudice, di contestare una decisione che può cambiare radicalmente la propria vita. Uno stato di diritto non si misura dalle norme che scrive ma dalle condizioni che crea perché quelle norme siano effettive. Un diritto che esiste sulla carta ma non nella pratica non è un diritto: è una promessa non mantenuta, usata per legittimare un sistema che ha già deciso l’esito prima che il procedimento cominci. La Camera deve convertire il decreto entro il 25 aprile. Il Parlamento sa cosa significa quella data. Sarebbe utile che lo ricordasse prima di votare. Redazione Napoli
April 19, 2026
Pressenza
Morire di lavoro: giustizia negata e i Palazzi in silenzio
articoli di Luciana Cimino e Mario Sommella. A seguire una nota della “bottega” con un rimando al prezioso lavoro statistico di Carlo Soricelli. Stragi sul lavoro, processi fermi e famiglie travolte dalle spese Di Franco, Fillea Cgil: «Ma per gli operai giustizia negata» di Luciana Cimino (*) Esattamente due anni fa, il 17 febbraio del 2024, moriva a Frascineto, in
February 18, 2026
La Bottega del Barbieri