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Bulgaria: quando il principio di non-refoulement resta sulla carta
Mentre in tutta Europa si rafforzano dispositivi di controllo, detenzione e selezione delle persone in movimento, emergono con sempre maggiore chiarezza le fratture tra i principi dichiarati e le pratiche effettive. In questo contesto, la vicenda di Abdulrahman Al-Khalidi interroga direttamente il significato concreto delle garanzie giuridiche fondamentali e il loro grado di applicazione reale. L’appello diffuso dalla campagna Free Abdulrahman, ricostruisce il caso e pone una domanda cruciale: cosa resta di un diritto definito “assoluto” quando viene sistematicamente disatteso? Comunicati stampa e appelli/CPR, Hotspot, CPA OLTRE QUATTRO ANNI DI INGIUSTIZIA: LIBERTÀ PER ABDULRAHMAN AL KHALIDI Un appello sottoscritto da più di venti organizzazioni internazionali Redazione 10 Novembre 2025 Negli ultimi anni i dibattiti sul principio di non-refoulement si sono intensificati a livello internazionale, soprattutto alla luce delle crescenti politiche restrittive sull’asilo, dei controlli alle frontiere e del crescente uso di misure amministrative come la detenzione prolungata. Eppure, mentre in teoria questo principio è considerato assoluto nel diritto internazionale, nella pratica vediamo continui abusi che ne svuotano il contenuto. Il caso di Abdulrahman Al-Khalidi 1 ne è un esempio drammatico e simbolico 2. Caso Abdulrahman Al-Khalidi: i punti chiave Abdulrahman Al-Khalidi, giornalista e difensore dei diritti umani dell’Arabia Saudita, è un richiedente asilo trattenuto in Bulgaria da 5 anni in detenzione amministrativa. Abdulrahman è stato incarcerato senza una motivazione giuridica solida, con il ricorso a presunti rischi di sicurezza nazionale. Nel febbraio 2026 la Corte Suprema Amministrativa bulgara ha respinto la sua richiesta di scarcerazione, annullando una precedente decisione favorevole. DETENZIONE SENZA FINE: CINQUE ANNI DI ARBITRIO Il 17 febbraio 2026 la Corte Suprema Amministrativa in Bulgaria ha rigettato la richiesta di liberazione di Abdulrahman, annullando un precedente provvedimento favorevole emesso da un giudice di primo grado del Tribunale amministrativo di Sofia. Secondo il racconto dello stesso Abdulrahman, la decisione ha ignorato non solo gli argomenti legali basati sulla normativa europea e internazionale, ma anche le pesanti ripercussioni psicologiche e fisiche determinate da ormai cinque anni di detenzione non giustificata 3. Le autorità hanno invocato motivi di sicurezza nazionale per giustificare la permanenza in custodia, collegandoli in modo arbitrario a eventi di cronaca che nulla avevano a che fare con lui, in un chiaro esempio di strumentalizzazione del concetto di “minaccia” per aggirare le protezioni fondamentali. Il principio di non-refoulement è uno dei cardini del diritto dei rifugiati e dei diritti umani. Si trova, tra gli altri, nella Convenzione di Ginevra del 1951 4 e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed è stato interpretato dalle corti europee come una protezione non derogabile, anche nei casi in cui gli Stati invocano motivi di sicurezza o questioni di ordine pubblico. Secondo l’UNHCR, il principio proibisce agli Stati di rimandare chiunque rischi persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti al proprio paese o a un paese terzo in cui correrebbe tali rischi – un obbligo che subordina ogni altro interesse statale, compresa la sicurezza nazionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte ribadito che nemmeno una persona accusata o condannata per reati gravi può essere espulsa se c’è un rischio reale di violazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di destinazione. PH: @streetchroniclesbyluis LA PRASSI CHE CONTRADDICE I PRINCIPI Eppure, come denuncia Abdulrahman, nella prassi le garanzie procedurali e le valutazioni soggettive delle autorità di sicurezza spesso prevalgono sulle norme vincolanti. Nel suo caso, nonostante la mancanza di prove di pericolo concreto o specifico, né la valutazione dei danni psicologici dovuti alla detenzione, l’istanza di scarcerazione è stata respinta e la prospettiva di una soluzione positiva sembra ancora lontana. Questo non è solamente un errore giuridico, ma un campanello d’allarme: quando uno Stato ignora deliberatamente norme internazionali riconosciute come obbligatorie, viene messa in discussione l’efficacia stessa del diritto internazionale a proteggere i più vulnerabili. La vicenda di Abdulrahman non è isolata. Riflette una tendenza globale in cui le politiche securitarie spingono sempre più paesi a utilizzare strumenti giuridici e amministrativi per aggirare i limiti imposti dai trattati internazionali. La detenzione prolungata, le espulsioni forzate, il ricorso a criteri di “sicurezza” vaghi e discrezionali sono tutte pratiche che minano il diritto alla libertà, all’asilo e alla protezione contro trattamenti inumani. Se il principio di non-refoulement può essere aggirato senza conseguenze, allora non siamo di fronte a una semplice violazione, ma a una sua progressiva disattivazione. Il caso di Abdulrahman Al-Khalidi mostra come l’eccezione stia diventando regola, e come la detenzione amministrativa venga utilizzata come strumento ordinario di governo delle migrazioni. L’appello promosso da Free Abdulrahman chiama quindi a una presa di posizione chiara: o si difendono concretamente diritti che si dicono fondamentali, oppure si accetta che vengano svuotati e resi negoziabili. 1. La pagina di Abdulrahman Al-Khalidi su Melting Pot ↩︎ 2. Puoi seguire Abdulrahman Al-Khalidi su 1) instagram alkhabd1 2) Facebook Alkhabd21 ↩︎ 3. Il 27 gennaio 2026, dopo quattro anni di detenzione amministrativa presso il centro di detenzione di Busmantsi, mentre entravo nel mio quinto anno, sono stato trasferito al centro di detenzione di Lyubimets a Haskovo. Questo passo non è stato un annuncio di libertà. Io resto detenuto. La realtà oggettiva è parzialmente cambiata: la gravità delle restrizioni e l’estremo confinamento spaziale che esisteva lì si sono allentate, e ora sono geograficamente più lontano dall’aeroporto di Sofia, un simbolo che da tempo rappresentava per me una minaccia esistenziale di deportazione forzata da un momento all’altro – How to Survive a Detention in 2026: Notes from Year Five – Free Abdulrahman (6 febbraio 2026) ↩︎ 4. Il non respingimento è un principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti umani. Significa che nessuna persona può essere restituita, espulsa o estradata in un paese in cui affronta un rischio reale di: tortura, trattamenti inumani o degradanti, gravi persecuzioni. In breve: il non respingimento garantisce che i diritti umani fondamentali – in particolare il diritto alla vita e la protezione dalla tortura – abbiano la priorità sugli interessi statali o sulle rivendicazioni di sicurezza: The 1951 Refugee Convention – UNHCR ↩︎
La sicurezza come narrazione
Alla fine di ogni anno si fanno i conti e il Ministro dell’Interno il 31 dicembre ha voluto fare i suoi conti con un video pubblicato su X. Nel suo discorso, il Ministro ha sottolineato di voler “condividere i fatti, i numeri veri, contro ipocrisie e fake news”, aggiungendo inoltre che in questi tre anni il governo ha sempre lavorato per aumentare la sicurezza e la vivibilità delle nostre città. Una sicurezza fatta non solo di arresti e denunce, ma anche di ordine, decoro, rispetto delle regole. Lo scopo del video del Ministro Piantedosi è chiaro. Rilanciare la narrazione governativa e giustificare i discussi interventi normativi adottati in questi anni soprattutto in materia di immigrazione, attraverso un richiamo al bisogno di sicurezza avvertito dal popolo italiano. Ma non solo. Il Ministro lancia anche un secondo messaggio alla sua platea di uditori: la stretta securitaria funziona e a confermarlo sono i numeri dei rimpatri e degli ingressi in Italia di cittadini stranieri. Lo slogan è molto semplice: meno sbarchi e più rimpatri. Non entro nel dibattito circa la correttezza dei dati forniti dal ministero. Sottolineo semplicemente che, alcuni commentatori, hanno fatto notare delle incongruenze, sollevando dubbi sulla correttezza di quanto affermato 1. Non entro in questa diatriba perché a non convincermi non sono i numeri ma il ragionamento complessivo che sorregge quei numeri e le politiche di questo esecutivo. L’obiettivo dichiarato del ministro infatti è quello di aumentare la sicurezza. Qui nasce, a mio parere, il primo intoppo. Cosa dobbiamo intendere per sicurezza. Il Ministro Piantedosi, da buon burocrate, ha infatti una idea del concetto di sicurezza molto limitato e appiattito sul rapporto con le politiche migratorie. Probabilmente, anzi, sicuramente, la questione è ben più complessa e coinvolge la vita dei cittadini a 360 gradi. Sicurezza non è solo protezione rispetto a fenomeni criminali. La sicurezza e la sua percezione sono determinate anche dalle condizioni generali di vita della popolazione, dalla situazione economica e sociale, dal rapporto dei cittadini con la realtà presente fatta di educazione, lavoro, salute e tempo libero, nonché dalle aspettative future. Più correttamente, un discorso serio “sulla sicurezza e sulla vivibilità delle nostre città” dovrebbe fondarsi su un’analisi complessiva della situazione degli italiani e prevedere interventi volti a migliorare le condizioni di vita e non solo a punire i fenomeni criminali. Viviamo una fase storica in cui oltre a dover fare i conti con gli effetti nefasti delle gravi crisi internazionali e della generale instabilità che contraddistingue lo scenario politico ed economico mondiale, scontiamo il peso di problematiche endogene e ormai ataviche. La regressione demografica, con l’incontenibile spinta all’invecchiamento della popolazione e i tassi di natalità in caduta libera, è certamente il fattore endogeno più dirompente, ma non è l’unico. La grande questione lavorativa con un indebolimento costante del tessuto produttivo italiano e la conseguente perdita della capacità di acquisto pro capite. La grave crisi sanitaria che si caratterizza non soltanto per la carenza di personale ma anche per la difficoltà di offrire cure adeguate alle esigenze della popolazione. La fuga verso l’estero di tante professionalità e le migrazioni interne che spingono moltissimi giovani da sud a nord e determinano lo spopolamento di moltissimi comuni del mezzogiorno. Sono solo alcuni dei fenomeni che in vario modo incidono sulla qualità di vita dei singoli e delle comunità. Fenomeni che ingenerano insicurezza, sfiducia e timore in ampi settori della popolazione italiana. Con ciò non si vuole negare che esiste un problema legato alla criminalità e che questo problema è più avvertito nelle zone metropolitane rispetto alla vasta provincia italiana. Tutt’altro. Si vuole piuttosto affermare che a fronte di questa più estesa sensazione di insicurezza, di cui la questione criminalità è solo una parte, occorrono ben altri interventi normativi e politici. Si vuole, in altre parole, introdurre un elemento di riflessione rispetto ad un problema, quello della criminalità, che nessuno nega ma che va riportato a realtà per evitare la propaganda portata avanti per giustificare sempre maggiori interventi securitari e sempre meno rispetto dei diritti e delle libertà dei singoli. A sostegno del ragionamento del Ministro Piantedosi e di ogni intervento securitario portato avanti in questi anni, vi è un’equazione, tutta da dimostrare, secondo la quale a più immigrati corrisponderebbero più reati. Una semplificazione inaccettabile frutto della volontà di piegare la realtà a logiche politiche ben precise. Non vi è alcun automatismo tra il numero di immigrati presenti in un territorio e il numero di reati commessi. D’altra parte, anche se le campagne elettorali degli ultimi anni, in Italia e in altri Stati (europei e non), hanno riportato al centro del dibattito il tema del rapporto tra immigrazione e criminalità, gli studi 2 sul tema dimostrano che non esiste un legame causale tra immigrazione e aumento della criminalità. Gli stessi studi che evidenziano come il perdurare del falso mito che l’immigrazione alimenti la criminalità è da ricondurre alla influenza esercitata dai media sull’opinione pubblica alla stregua della retorica politica. Non è corretto affermare che i migranti non siano coinvolti nella criminalità. Proprio come non è corretto affermare che vi sia una stretta relazione tra immigrazione e criminalità. Peraltro, quando parliamo di stranieri presenti in Italia dovremmo iniziare a ragionare anche su tutta una serie di variabili che incidono profondamente sulla equazione semplicistica coniata da certa politica: grado di integrazione, condizioni di vita degli stranieri, lavoro e inserimento nel tessuto sociale ed economico della comunità. “Nonostante siano più di 5,4 milioni (il 9,2% della popolazione residente), la gran parte degli stranieri che vivono in Italia si trova in situazioni di marginalità sociale” 3. Inoltre, gli italiani sono inclini a guardare con favore i residenti stranieri quando sono impiegati in lavori faticosi e poco qualificati, o nei servizi familiari, quando accudiscono gli anziani e i bambini, ma non sono propensi a credere che possano godere dei medesimi diritti di cittadinanza degli italiani autoctoni. Ed infatti, il 58,8% degli italiani è convinto che un quartiere finisca per degradarsi quando sono presenti tanti immigrati, mentre il 54,1% percepisce gli stranieri come un pericolo per l’identità e la cultura nazionali. Questi dati determinano quello che comunemente si definisce “il rischio percepito” che è cosa ben diversa dal “rischio reale”. Categorie che spesso non collimano in quanto, mentre la seconda si basa su dati oggettivi e misurabili, la prima, diversamente, si determina in base a sensazioni, percezioni, dati appunto soggettivi, in alcuni casi addirittura irrazionali. Politiche inclusive possono ridurre significativamente la criminalità. Garantire uno status legale agli immigrati non solo facilita l’integrazione economica e sociale, ma porta anche a una riduzione dei comportamenti devianti. Al contrario, misure restrittive che criminalizzano gli immigrati irregolari o impediscono loro di lavorare 4 possono paradossalmente aumentare la criminalità. Quando gli immigrati non hanno accesso al mercato del lavoro legale, sono più vulnerabili a forme di sfruttamento o attività illecite per sopravvivere. Allo stesso modo, la detenzione amministrativa all’interno dei CPR degli immigrati irregolari, legata alla semplice mancanza di un permesso di soggiorno, nella maggior parte dei casi comporta un generale peggioramento della condizione dell’immigrato straniero anche nella fase post trattenimento. Siamo partiti dal video messaggio di fine anno del Ministro Piantedosi e, dopo un lungo giro, è tempo di ritornare proprio a quel discorso. Il Ministro parla di sicurezza, di ordine, di decoro e di rispetto delle regole. Certo, lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza dei propri cittadini e deve farlo anche facendo rispettare le regole, garantendo decoro e ordine. Ma lo Stato ha un dovere più pregnante che è quello di assicurare che la sicurezza e il decoro non siano solo formali ma anche sostanziali, garantendo la tutela appunto dei diritti costituzionali di tutti i cittadini mediante educazione, lavoro, assistenza sociale e sanitaria. Se tutto questo manca, la semplice morsa securitaria è ben poca cosa e rischia solamente di creare ulteriori attriti sociali, nuovi problemi, maggiori tensioni, oltre a far crescere la rabbia verso uno Stato che viene percepito come semplice persecutore. Tutto questo ragionamento oggi sembra essere pura utopia, soprattutto perché è evidente che la strada che si è deciso di perseguire è ben altra. Una strada che punta tutto sul comando, sull’uso della forza, sull’irrigidimento delle posizioni. A confermarlo non solo le parole di fine anno di Piantedosi, ma anche e soprattutto l’annunciato nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza e la Circolare del Ministero dell’Interno del 20/01/2026 con la quale si danno indicazioni in materia di trattenimento presso i CPR di stranieri socialmente pericolosi. La direttiva è indirizzata ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari del Governo delle Province di Trento e Bolzano, al Presidente della Regione Valle d’Aosta e a tutti i Questori e nasce espressamente dal bisogno di dare risposta “ai recenti episodi di cronaca che hanno posto all’attenzione la necessità di perseguire con la massima determinazione l’obiettivo, prioritario per la sicurezza pubblica, del rimpatrio degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale che si siano evidenziati per comportamenti pericolosi”. Una dimostrazione del peso che gli eventi di cronaca, veicolati attraverso i media, esercitano sulle scelte politiche andando a determinare una percezione distorta della realtà. La costante necessità di rispondere alle domande che vengono poste da questo o quel fatto di cronaca, che immediatamente si trasforma in emergenza, è una costante del nostro tempo. La direttiva dunque ha una genesi ben precisa e il suo contenuto è in linea con questa genesi. Occorre continuare la lotta contro gli stranieri irregolarmente presenti in Italia e per farlo, bisogna impegnare tutte le risorse economiche e umane che si hanno. Le Questure dovranno allora utilizzare ancora più risorse per garantire l’accompagnamento degli stranieri nei CPR. Dovranno essere impiegate ancora più risorse per la manutenzione dei Centri già esistenti al fine di garantirne la piena capacità. Si dovranno accettare ingressi nei CPR anche senza certificazione di idoneità impegnandosi a compiere tale adempimento nelle successive 24 ore 5. Tutto questo mentre anche gli ultimi report 6 pubblicati e relativi alle visite ispettive compiute all’interno dei CPR dislocati in diverse regioni italiane, ci mostrano la drammatica condizione di luoghi in cui la violazione dei diritti umani oltre ad essere costante, sembra ormai divenuta sistemica. Nell’affrontare questioni delicate come quella che attiene alla sicurezza e alle scelte politiche e legislative, abbiamo il dovere di domandarci se stiamo perseguendo la strada giusta, se stiamo realmente operando per risolvere un problema che, comunque, è percepito con preoccupazione da una parte della popolazione italiana, o se, piuttosto, non stiamo semplicemente assecondando la pancia di queste persone per meri calcoli elettorali. In questo secondo caso, allora, forse è il caso di domandarci fino a che punto siamo disposti a spingerci e quali saranno le conseguenze, nel medio e lungo periodo, di questo modo di governare certi fenomeni. 1. I numeri sui rimpatri diffusi pubblicamente dal ministro Piantedosi sono gonfiati. Ecco perché, AltrEconomia (16 gennaio 2026) ↩︎ 2. Immigration and Crime: An International Perspective – Journal of Economic Perspectives – Volume 38, Number 1-Winter 2024-Pages 181-200 ↩︎ 3. Il 29,4% svolge un lavoro non qualificato (tra gli occupati italiani la quota corrispondente è dell’8,0%) e il 55,4% degli occupati stranieri laureati risulta overqualified, ovvero possiede un titolo di studio troppo elevato rispetto al lavoro effettivamente svolto (tra gli italiani la quota corrispondente è del 18,7%). La spesa media mensile di una famiglia straniera (con una dimensione media di 2,5 componenti per nucleo familiare) è di 1.781,65 euro, mentre quella di una famiglia italiana (che in media è costituita da 2,3 componenti) è di 2.817,36 euro, con una differenza quindi di più di mille euro al mese. Il 35,6% dei cittadini stranieri vive sotto la soglia della povertà assoluta (tra gli italiani i poveri sono invece il 7,4% (cfr. CENSIS, 59° Rapporto sulla situazione sociale del Paese) ↩︎ 4. American Economic Review: Clicking on Heaven’s Door: The Effect of Immigrant Legalization on Crime ↩︎ 5. La gravità di quest’ultima previsione è stata ampiamente analizzata e spiegata nell’appello lanciato dai professionisti della salute per la tutela delle persone migranti ↩︎ 6. Si veda: Report sull’accesso ispettivo al CPR di Palazzo San Gervasio del 22 dicembre 2025; “Come i manicomi, anche i CPR vanno chiusi”. I risultati del monitoraggio del Tavolo asilo e immigrazione – Asgi (28 gennaio 2026) ↩︎
Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎