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Il Ministro della Giustizia e l’Alta Corte disciplinare
“I magistrati se sbagliano vengono comunque assolti”. È una frase che viene pronunciata senza che l’autore si preoccupi di dimostrarla. In realtà, i dati ufficiali sui provvedimenti disciplinari proposti e adottati nei confronti dei magistrati inducono ad una valutazione assai diversa. La Costituzione (art. 107) e le norme vigenti (Decreto Legislativo 109/2006) consentono al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. I dati a disposizione mostrano che le azioni disciplinari sono state avviate dal Ministro in 24 casi nel 2023 (27%) e in 27 nel 2024 (34%). Quelle proposte dal Procuratore sono state 66 nel 2023 (73%) e 53 nel 2024 (66%). Queste percentuali dimostrano come la magistratura di fatto sia più severa del ministero della giustizia nel proporre l’apertura di un procedimento nei confronti dei giudici o dei pubblici ministeri. La valutazione dei vari casi segnalati e la decisione di stabilire eventuali sanzioni spettano alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Costituzione). In questo caso sono disponili i dati dal febbraio 2023 al dicembre 2025: sono state emesse 199 sentenze, di cui 23 con l’esclusione dal procedimento per decesso o per cessata appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario. Delle 176 sentenze effettive, sono state comminate 82 condanne (47%) e 94 assoluzioni (53%). Ovviamente è impossibile entrare nel merito di queste sentenze, ma si conoscono i dati delle impugnazioni. Sia il Procuratore sia il Ministro, oltre al magistrato incolpato, hanno la facoltà di ricorrere in Cassazione qualora ritengano che la sentenza sia ingiusta. La Procura Generale ha impugnato 13 sentenze (7%), mentre il Ministro ne ha impugnate 9 (5%). Quest’ultimo dato dimostra che il Ministro della Giustizia ha condiviso il 95% delle sentenze emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi 3 anni. A questo punto resta da spiegare perché lo stesso Ministro abbia presentato (insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri) la proposta di revisione costituzionale che prevede di sottrarre l’azione disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura per attribuirla all’Alta Corte disciplinare, che verrebbe istituita se al referendum del 22-23 marzo vincessero i favorevoli. Occorre notare che l’Alta Corte si differenzia per diversi aspetti dall’attuale Consiglio Superiore. In particolare, attualmente del Consiglio possono fare parte magistrati sia di merito sia di legittimità. Invece, nell’Alta Corte potranno essere sorteggiati e insediati soltanto magistrati di Cassazione. Questa scelta si pone in contraddizione con quanto stabilisce la Costituzione vigente, che prescrive che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (Art. 107). Ma soprattutto è evidente il rischio che la mancanza di magistrati di merito in seno all’Alta Corte possa determinare una valutazione oggettivamente parziale dei comportamenti dei magistrati di ogni funzione sottoposti a giudizio disciplinare. Inoltre, se nell’Alta Corte disciplinare possono essere presenti pubblici ministeri soltanto di Cassazione, si crea un problema almeno di opportunità per le azioni disciplinari promosse dal Procuratore Generale di Cassazione, poiché quest’ultimo di fatto è il “capo” di quei pubblici ministeri. In questo caso la tanto sbandierata terzietà del giudice, su cui insistono i promotori della riforma costituzionale, è finita tranquillamente nel dimenticatoio. Infine, oggi il Procuratore Generale è tenuto per legge ad affiancare il Ministro della Giustizia nel promuovere l’azione disciplinare, in quanto è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con l’approvazione della riforma il Procuratore sarà membro di diritto soltanto del Consiglio Superiore dei pubblici ministeri. Di conseguenza non è ragionevole che il Procuratore sia poi anche titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei giudici di fronte all’Alta Corte, poiché si creerebbe un’asimmetria interna all’ordine giudiziario. Perché per i provvedimenti disciplinari la separazione delle carriere non conta più nulla?   Rocco Artifoni
March 4, 2026
Pressenza
Livio Pepino: “perché NO lo hanno spiegato bene proprio Meloni e Nordio”
Protagonista dell’incontro pubblico sul tema “Le ragioni del NO in difesa della Costituzione e della democrazia” che si è svolto Casale Monferrato nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, l’ex-magistrato ha ripercorso la storia della riforma su cui vertono quesiti dell’imminente referendum. Presidente dell’associazione Volere la Luna – Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche, che nel 2018 ha contribuito a fondare e di cui coordina le pubblicazioni, e fino al 2023 direttore delle Edizioni Gruppo Abele, dal 1970 al 2010 pretore, sostituto presso la Procura della Repubblica e sostituto procuratore generale, inoltre giudice al tribunale minorile e anche consigliere presso la Corte di cassazione e un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Livio Pepino ha ricordato che a tentare di soggiogare il CSM alla politica sono stati, ad esempio, Almirante, Cossiga, Craxi e Berlusconi. «Certo il CSM in passato ha fatto molti errori e può ancora sbagliare. Ma se c’è una cosa giusta che, essendo indipendente, il CSM ha sempre garantito è la trasparenza. Tutte le sue sedute sono pubbliche, infatti anche trasmesse su Radio Radicale, ed è proprio la sua indipendenza dagli altri poteri dello stato che è sancita dalla Costituzione ad assicurare ai cittadini di poter valutare, criticare e giudicare l’operato dei magistrati». Il referendum popolare confermativo che voteremo a marzo delibererà in merito all’approvazione, e quindi alla ratifica, della legge costituzionale di iniziativa governativa intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare già approvata dal Parlamento (provvedimento 18 settembre 2025) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n° 253 / 30 ottobre 2025). Premettendo che sulla questione si è espressa una “maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, precisamente “dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025″, il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale specifica che riguardo alla ratifica della legge “un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare“. Così infatti è avvenuto… Nell’incontro pubblico a Casale Monferrato Livio Pepino ha analizzato vari aspetti dei 5 quesiti su cui i cittadini italiani sono interpellati a rispondere. La preponderaranza dei sì convaliderà una modifica della Costituzione in una sua parte fondamentale. «Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno fatto capire molto bene in cosa consista», ha osservato Livio Pepino ricordando che la premier ne auspica la ratifica plebiscitaria e che l’attuale ministro della giustizia si è stupito che la minoranza osteggi questo cambiamento che oggi favorisce l’attuale coalizione di governo e di cui poi in futuro beneficeranno i partiti di volta in volta detentori della maggioranza parlamentare. Infatti, è così: alla prevalenza dei sì conseguirà che tutte le istituzioni dello Stato italiano si ‘allineino’ alle linee guida della politica governativa mentre, invece, finché a tutela della magistratura e dei singoli magistrati dagli altri poteri, in particolare dal potere esecutivo, ci sarà un Consiglio superiore forte e autorevole, la magistratura potrà tutelare i diritti dei cittadini senza subire interferenze dei politici ‘di turno’… … e cosa succeda quando, invece, avviene il contrario, Livio Pepino lo ha dimostrato riferendo di due vicende accadute di recente ed in ambedue delle quali in modi diversi, ma speculari, sono coinvolti degli agenti di polizia: «Non lasciandosi influenzare dalle sollecitazioni di tanti politici che invocavano l’assoluzione dell’omicida, i procuratori hanno indagato e così appurato che a Milano un immigrato clandestino è morto in circostanze non corrispondenti alla versione dei fatti data ai mass-media dalle forze dell’ordine. Contemporaneamente, esaminando le prove a suo carico il gip (giudice per le indagini preliminari) non ha riscontrato evidenze tali da giustificare la detenzione e l’incriminazione con l’accusa di tentato omicidio del presunto aggressore di un poliziotto durante gli scontri di piazza a Torino, che invece vengono pretese da molti politici». Questi esempi infatti mostrano che il NO alla riforma Meloni-Nordio in sostanza ha la valenza di opposizione allo strapotere dell’esecutivo e all’instaurazione di un regime autoritario, in cui la ‘forza’ prevale sulla giustizia, e di difesa dello stato di diritto: «In pratica, l’esito del referendum deciderà se le stesse regole del gioco valgono per tutti, anche per i politici e i militari e persino per i magistrati – ha concluso Livio Pepino – La posta in gioco è il principio della “legge uguale per tutti”». Infatti, come annunciato da Giorgia Meloni ha annunciato e come Carlo Nordio ha sintetizzato indicando chi beneficia della ‘sua’ riforma, se al referendum vinceranno i sì i criteri di applicazione delle leggi verrano uniformati alle decisioni di chi potrà imporre le proprie scelte e decisioni con una facoltà non più soggetta al controllo sulla legittimità del proprio operato in base alla sua coerenza ai principi di giustizia, alle norme che tutelano i diritti civili e alle regole procedurali che la Costituzione della Repubblica italiana vigente sancisce inderogabili per tutti, cioè valide allo stesso modo per ogni persona, ogni cittadino ‘qualunque’ e ‘qualsiasi’ funzionario o pubblico ufficiale, e la cui equa applicazione è presupposta garantendo, e mantenendo, l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri istituzionali, ovvero dalle altre autorità e forze dello Stato. Maddalena Brunasti
February 25, 2026
Pressenza
D’Agostino (Giuristi democratici): «La riforma Nordio fa parte della torsione autoritaria in atto»
Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum costituzionale sulla cosiddetta riforma Nordio che, intervenendo su sette articoli della Costituzione, introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri (PM). La riforma prevede l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (CSM) distinti – uno per i giudici e uno per i PM – e la creazione di un’Alta Corte competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. L’allontanamento del pubblico ministero dall’ordine giudiziario e il rafforzamento della componente politica nei CSM sollevano forti preoccupazioni rispetto all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. Preoccupazioni che si collocano in un contesto politico segnato da evidenti spinte autoritarie, ben rappresentate dal decreto sicurezza recentemente licenziato dal Consiglio dei ministri, che amplia i poteri di polizia, introduce misure di favore sul piano della responsabilità giudiziale delle forze dell’ordine e rafforza ulteriormente le politiche repressive e discriminatorie, in particolare nei confronti delle persone migranti. Per provare a chiarire i nodi critici della riforma e il legame tra questa e l’impianto repressivo e razzista delle politiche governative, abbiamo intervistato Aurora D’Agostino, avvocata penalista e co-presidente di Giuristi Democratici, da anni impegnata sui temi della criminalizzazione del dissenso e con una lunga esperienza nei processi per reati di piazza contro attivistə e manifestanti. A prima vista, la c.d. separazione delle carriere, ovvero tra magistrati in funzione giudicante e pubblici ministeri, sembrerebbe una garanzia coerente con un sistema giudiziario informato ai principi dello Stato di diritto. Dal tuo punto di vista, questa riforma va effettivamente nella direzione di offrire maggiori garanzie a indagatə o imputatə? E quali sono i principali nodi critici, a partire dalla riforma del CSM? Sono in molti a sostenere che la riforma Nordio abbia una funzione di garanzia in senso difensivo e rappresenti un avanzamento dei principi fondamentali del processo accusatorio, a partire dalla parità delle parti e dalla presenza di un giudice realmente “terzo”. Personalmente, però, non condivido questa lettura. Innanzitutto, non credo che la creazione di due CSM separati – uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli inquirenti – abbia un effetto “magico” nel riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa nelle aule di giustizia. Le questioni in gioco sono ben altre. La parità delle parti processuali non è un dato “culturale”, ma un obiettivo che può e deve essere perseguito attraverso strumenti processuali adeguati e realmente paritari. In un sistema giudiziario in cui il dibattimento – e quindi la formazione della prova davanti al giudice in regime di contraddittorio – è sempre più surclassato dall’uso e dall’abuso dei cosiddetti riti alternativi, come il patteggiamento e il rito abbreviato, appare significativo che il dibattito pubblico resti sostanzialmente silente. Eppure, in questi procedimenti le decisioni si fondano quasi esclusivamente sugli atti contenuti nei fascicoli dell’accusa, senza che nessuno sembri particolarmente scandalizzarsi. Il tema del rapporto promiscuo tra giudici e PM è comunque sentito tra lə avvocatə: non a caso le Camere Penali si sono posizionate a favore della riforma. Secondo te quali sono gli interventi che potrebbero davvero correggere le storture esistenti nel sistema penale e riequilibrare i rapporti tra “accusa” e “difesa”, ovvero tra PM e avvocatə? Credo che ci siano altri terreni su cui porre l’attenzione, se davvero l’interesse è quello di migliorare in senso garantista il processo penale. Partiamo dalla realtà: le prove che le difese e l’accusa portano nelle aule giudiziarie non hanno pari valenza; alle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria è attribuita per legge fede privilegiata. Questo, penso, sia uno degli ostacoli maggiori, sostanziali, alla parità processuale delle parti, soprattutto nei procedimenti che riguardano reati contro la polizia, reati cd. di piazza, ma anche tanti altri determinati da abusi di potere di appartenenti alle forze dell’ordine. Potrei fare molti altri esempi di “privilegio” tecnico della Pubblica Accusa rispetto alla difesa (in tema di deposito liste testi, di prove ulteriori, di sequestro), ma il punto centrale è che a nessuno di quanti si stanno mobilitando per il sì alla riforma Nordio viene neppure in mente di immaginare misure che in concreto vadano quanto meno a temperare la sperequazione strutturale presente nel processo penale tra accusa e difesa. Che non è determinata dalla comunanza delle carriere dei magistrati, né dal fatto che nelle pause di udienza vadano al bar insieme, come sento dire da colleghi che banalizzano il concetto, bensì da norme e procedure. Tra le critiche ricorrenti alla riforma c’è che trasformerebbe i PM in “super-poliziotti”, ovvero che, intaccandone terzietà e imparzialità, attribuirebbe ai PM connotati tipici della polizia più che della magistratura. Dal tuo punto di vista esiste questo rischio? Se sì, per quali ragioni? Il rischio del rafforzamento estremo delle funzioni accusatorie – sintetizzato nel concetto PM-superpoliziotto – c’è eccome. In realtà, già oggi assistiamo a una prassi sempre più diffusa di adagiamento dei magistrati d’accusa alle tesi e proposte della polizia giudiziaria, a volte addirittura senza alcun vaglio critico e giuridico delle fattispecie di reato indicate dalle forze dell’ordine e trascritte de plano nel registro delle notizie di reato e negli atti processuali. In questo momento, poi, credo che sia chiaro al mondo quale direzione sta imboccando la legislazione in materia di “sicurezza” nel nostro Paese, con un governo che rivendica urlando la difesa a oltranza e assoluta degli appartenenti alle forze dell’ordine, al di sopra e al di fuori della legge, con pene spropositate per chiunque sia accusato di reati contro agenti di polizia e scudi penali in loro difesa. Un aggravio di pene e di misure che ha peggiorato sensibilmente un quadro legislativo già largamente schierato a difesa di qualunque abuso di Stato. Personalmente, l’idea del PM sganciato dalla giurisdizione in funzione esclusivamente accusatoria non mi pare affatto rassicurante e non riesco proprio a comprendere come si possa ritenere questo impianto migliorativo delle garanzie del sistema giustizia. Chiunque abbia a che fare con la giustizia penale sa che la polizia giudiziaria gode già nei fatti di una forte autonomia, operando spesso al di fuori del controllo effettivo della Procura. Negli ultimi giorni, però, alcuni esponenti del Governo hanno proposto di sganciare la polizia giudiziaria dalle Procure, quale passo ulteriore nel ridefinire il sistema giudiziario. Come vedi questa possibilità? Che effetti produrrebbe sull’equilibrio del sistema e sulla posizione di chi è indagatə? A me pare che l’ipotesi di sganciare la polizia giudiziaria dal controllo delle Procure non sia affatto compatibile con la Riforma Nordio, che va in tutt’altra direzione e necessita invece di una stretta collaborazione delle forze di polizia. Credo quindi che chi ne parla (non a caso, lo stesso ministro per cui «il diritto vale fino a un certo punto») lo faccia davvero a casaccio. Sono di tutt’altro tenore i messaggi che in questi giorni arrivano martellanti: la polizia fa il suo mestiere e bene, sono i magistrati giudicanti che poi liberano i “delinquenti” (come si è visto anche a Torino). E non a caso, l’orrore giuridico ora contenuto nel decreto legge in via di emanazione in questi giorni, il fermo di polizia per 12 ore di soggetti ritenuti pericolosi dalla polizia in vista di pubbliche manifestazioni, è affidato, a quanto si sa, al solo parere del PM, che ha facoltà di decidere se confermarlo o farlo terminare. Mi pare significativo del rapporto che si vuole instaurare e delle tutele che si vogliono negare. Di più, va considerato che in tutti i Paesi che hanno adottato il sistema introdotto dalla Riforma Nordio, il PM segue, o esegue, le direttive dell’esecutivo. La riforma costituzionale cade nel pieno di una torsione autoritaria. Che rapporto c’è tra la riforma dell’ordinamento giudiziario e le varie riforme che si sono succedute in materia di migrazioni, periferie e criminalizzazione del dissenso? Detta altrimenti, quali ricadute può avere la riforma costituzionale sulle categorie colpite dalle politiche repressive e razziste del governo? La riforma Nordio è parte integrante e necessaria della torsione autoritaria in atto e lo rivelano inequivocabilmente i continui richiami che le forze politiche al governo rivolgono contro la magistratura che non “esegue gli ordini” impartiti per legge in materia di immigrazione, periferie, repressione del dissenso. A partire dalle deportazioni in Albania, bloccate dai provvedimenti giudiziali che ne hanno evidenziato l’illegittimità, per arrivare, oggi, alle misure detentive negate a carico dei manifestanti arrestati a Torino. Il sogno di questo governo, in linea con quello di Trump, è quello di scardinare definitivamente il sistema delle tutele conquistato nel nostro Paese, e per realizzarlo vuole magistrati obbedienti e PM d’assalto. Per controllare la situazione, c’è bisogno di renderli docili, demotivati, ricattabili e impotenti; a questo serve l’estrazione a sorte dei componenti dei due CSM previsti dalla riforma. Guarda caso, solo per “i membri laici” il sistema dell’estrazione è “temperato”, perché avviene tra una rosa di nomi indicati dal Parlamento (quindi, dalla maggioranza). Insomma, poco a caso. Ma c’è un altro aspetto inquietante e che marcia di pari passo all’operazione “debilitazione e controllo” della magistratura: quello della crescente abolizione delle tutele giudiziali. Ne abbiamo visto un anticipo nell’ultima legge sicurezza approvata, con gli sfratti di polizia (convalidati giudizialmente a posteriori); oggi si parla di altri disegni di legge e decreti legge in materia di sicurezza che ne estenderebbero l’applicabilità non solo alle prime case, ma di fatto a tutte le “occupazioni senza titolo”; ma aggiungiamoci, anche nell’area civilistica, le proposte di legge in materia di recupero crediti professionali o degli sfratti per morosità mediante intimazione diretta, senza passare dal giudice, che interverrà quindi solo se il debitore o lo sfrattando riuscirà a fare opposizione in tempo utile. Insomma, abolizione progressive delle tutele, che diventano non la regola, ma un’eventualità. Credere alla volontà di combattere il familismo delle correnti della magistratura da parte di un governo campione in amichettismo, mi si permetta, è davvero un’ingenuità che rischiamo di pagare cara. E a proposito di costi, chiudo con un accenno alla spesa che la triplicazione degli organismi di vertice e disciplina previsti dalla riforma comporterà: un solo CSM ci costa circa 50 milioni di euro l’anno; mantenerne tre (CSM giudicanti, CSM requirenti e Alta Corte di Disciplina) avrà un peso non indifferente. Con 100 milioni di euro l’anno in più per il sistema giustizia, penso si potrebbe fare di molto meglio per i cittadini che, volenti o nolenti, frequentano le aule di tribunale, perché di loro ci dovremmo occupare prioritariamente. La copertina è di Istvan (Flickr) SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo D’Agostino (Giuristi democratici): «La riforma Nordio fa parte della torsione autoritaria in atto» proviene da DINAMOpress.
February 11, 2026
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Le incongruenze della riforma del CSM
In primavera si terrà un referendum costituzionale senza quorum sulla cosiddetta riforma della giustizia. In sintesi potremmo riassumere il contenuto della revisione costituzionale in quattro punti. 1) La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM). Nella vigente Costituzione in relazione alla magistratura la parola “carriere” non esiste. Nella nuova formulazione dell’articolo 102 Cost. si fa riferimento alle «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Ma l’attuale art. 107 Cost., che in questo punto non viene modificato, recita: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». Di fatto si creano due norme che utilizzano due termini (“carriere” e “funzioni”) con significati non coincidenti. Attualmente i magistrati in Italia sono circa 8.800: circa 6.600 sono giudici e circa 2.200 sono pubblici ministeri. Negli ultimi anni questi sono i dati ufficiali del passaggio di funzioni da giudice a PM o viceversa. Nel 2019 = 24, nel 2020 = 25, nel 2021 = 31, nel 2022 = 25, nel 2023 = 34. Si tratta della percentuale dello 0,31%. Di fatto le “carriere” sono già separate. Considerati questi dati, ci si domanda che senso possa avere modificare la Costituzione per una questione quasi inesistente e che comunque si può risolvere con legge ordinaria. Il che – tra l’altro – è già avvenuto, perché la riforma Cartabia (approvata nel 2022) ha posto ulteriori limiti alla possibilità di passaggio di funzioni, che può avvenire per ciascun magistrato una sola volta entro un arco di tempo limitato. In realtà il testo della riforma costituzionale prevede un’eccezione al divieto di passaggio di funzione. Infatti, il novello art. 106 Cost. stabilisce che «su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, (…) magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». Si tratta di una deroga a senso unico: per la Cassazione viene reso possibile il passaggio da PM a giudice, ma non è previsto il percorso inverso da giudice a PM. Non si capisce il senso di tale deroga unidirezionale, che di fatto va a favore dei PM. 2) Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Attualmente il CSM è l’organo di governo autonomo (e non di autogoverno) di tutti i magistrati (giudici e PM). La riforma crea due CSM separati (uno per i giudici e l’altro per i PM), sottraendo ad entrambi la materia disciplinare, che viene delegata alla neonata Alta Corte Disciplinare (ACD). Di conseguenza si creano tre Organismi che svolgeranno complessivamente tutto quello che attualmente compete all’attuale unico CSM. Una scelta che evidentemente non va nella direzione della semplificazione e dell’efficienza. Basti dire che l’attuale CSM costa circa 50 milioni di euro l’anno. Si prevede che il nuovo assetto costerebbe almeno il doppio, per svolgere le stesse funzioni. Aumenta anche l’onere per il Presidente della Repubblica, che dovrà presiedere entrambi i CSM, rispetto all’unico attuale. È evidente che la scelta di stabilire una netta divisione delle carriere tra giudici e PM non implica necessariamente la creazione di due CSM distinti. 3) L’istituzione di una Alta Corte Disciplinare (ACD). L’istituzione di una ACD sembra illogica per almeno due ragioni: 1) Non si capisce perché l’azione disciplinare venga sottratta alle competenze dei CSM, che continueranno ad occuparsi di tutte le altre questioni: «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni». In questo modo il sistema di governo della magistratura sarà più frammentato e di conseguenza meno equilibrato. 2) Non si capisce perché è stata creata soltanto una ACD. In coerenza con la scelta di costituire due CSM, sarebbe logico creare due ACD. Per quale motivo la prerogativa dell’azione disciplinare debba essere esercitata congiuntamente da giudici e PM, se le loro carriere e/o funzioni sono assolutamente separate? Giuseppe Santalucia, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha scritto: «I pubblici ministeri presenti nell’Alta Corte si occuperanno degli affari disciplinari dei giudici, e viceversa, quindi saranno i dossier più delicati, quelli disciplinari, a continuare ad essere oggetto di condivisione, senza che venga dato conto del perché ciò non dovrebbe mettere in pericolo la terzietà dei giudici, per come è raccontata dai sostenitori della riforma». Da notare che mentre nell’attuale CSM sono presenti 15 giudici e 5 PM, rispecchiando nella rappresentanza esattamente il rapporto 3 a 1 dell’effettivo numero dei magistrati (6.600 e 2.200), nell’ACD ci saranno 6 giudici e 3 PM (quindi con un rapporto 2 a 1), di fatto rafforzando la presenza dei PM a discapito dei giudici. Non solo: mentre nei CSM il rapporto tra magistrati e componenti “laici” è 2 a 1, nell’ACD è 3 a 2. Non si capisce per quale ragione. Nella composizione della ACD si pone un’altra questione: possono farne parte soltanto magistrati «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità». In altre parole i magistrati presenti nella ACD sono soltanto quelli della Cassazione. Una decisione che appare poco equilibrata, dovendo giudicare ed eventualmente sanzionare i magistrati di tutti i livelli di giudizio, Cassazione compresa. La scelta di inserire nella ACD magistrati soltanto di legittimità fa pensare ad una visione gerarchica dell’ordinamento. Come per altro l’introduzione del termine “carriere” potrebbe lasciar intendere. Invece la diversità di funzioni è un criterio di differenziazione non gerarchica dei magistrati. Nel testo della riforma costituzionale è previsto che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». Anche in questo caso si potrebbe creare un conflitto tra il ricorso previsto soltanto dinanzi all’ACD (nuovo art. 105 Cost.) e l’art. 111 Cost., che resta invariato: «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». 4) La modifica del sistema di scelta dei membri dei CSM e della ACD. Per la composizione dei 2 CSM e della ACD i magistrati verrebbero scelti per sorteggio e non più eletti. È del tutto evidente che le elezioni, pur considerando gli eventuali difetti delle cosiddette “correnti”, garantiscono una rappresentanza del pluralismo, in questo caso di culture giuridiche. In fondo è ciò che vale per i rappresentanti politici, che vengono eletti in liste di partito. Il sorteggio pone almeno tre problemi: 1) I sorteggiati non potranno avere la stessa autorevole rappresentanza che hanno gli eletti. Gli eletti rappresentano gli elettori. I sorteggiati si trovano a svolgere un ruolo di rappresentanza che non hanno scelto e per il quale non sono stati scelti. 2) I sorteggiati, essendo scelti dal caso, potrebbero appartenere tutti o in maggioranza soltanto ad una determinata cultura giuridica (o corrente), creando il paradosso che i rappresentanti di una minoranza si trovino nelle condizioni di governare e di sanzionare tutti i magistrati. Si tratterebbe di un governo autonomo non democratico e potenzialmente autoritario. 3) Se il sorteggio vale per i magistrati, che vengono scelti fra tutti quelli in servizio, non si capisce perché i consiglieri “laici”, cioè quelli di nomina parlamentare, non vengano sorteggiati allo stesso modo. Infatti, nei 2 CSM e nella ACD anche i consiglieri “laici” vengono estratti a sorte, ma in una lista precompilata dal Parlamento «mediante elezione». È evidente che il sorteggio tra tutti i magistrati e il sorteggio tra una lista di eletti (di cui non è specificato il numero) dal Parlamento, può essere molto diverso. Inoltre, nella ACD tre componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica. Si tratta di una novità assoluta, che al di là di una valutazione di merito, si pone in tendenziale contrasto con la scelta del sorteggio per gli altri componenti. Da notare la contraddizione tra la già citata norma che consente ai PM di accedere alla Cassazione per “meriti insigni” e la composizione per sorteggio (cioè senza alcun merito) dei CSM e della ACD. Il merito conta o non conta nulla? Nella stessa norma sono presenti idee contrastanti. Infine, si pone il problema delle regole applicative, che vengono delegate alla normativa ordinaria: «La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». Dato che la legge ordinaria viene approvata con la maggioranza semplice, è evidente il condizionamento del Parlamento e/o del Governo in questa materia delicata, che riguarda l’autonomia della magistratura. Inoltre, una norma ordinaria può essere modificata ad ogni cambio di maggioranza politica, con il rischio di una periodica oscillazione delle regole per il funzionamento della ACD. Considerando le incongruenze presenti nel testo e gli ampi spazi lasciati all’interpretazione, si può concludere che si tratta di una legge di revisione di pessima qualità, che sicuramente non migliora l’attuale Carta Costituzionale. Rocco Artifoni
December 10, 2025
Pressenza