Revisione codice dei beni culturali e del paesaggio, le osservazioni di Carteinregola alla Commissione parlamentareL’Associazione Carteinregola, con Anna Maria Bianchi e Daniela Rizzo, è stata
audita dalla Commissione Ambiente della Camera il 4 febbraio 2026 sulla
PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42[i], in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Pubblichiamo le
Osservazioni di Carteinregola inviate alla Commissione.
* Vai alla registrazione dell’intervento in Commissione Revisione codice dei
beni culturali e del paesaggio – (Audizione Carteinregola a 27’30” da inizio,
audizione Ass. Bianchi Bandinelli a 18’55” )
* Vai al Testo della Proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la
revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione
paesaggistica
* Vai al sito della Camera – Lavori preparatori dell’Atto Camera 2606 con tutti
i materiali
* Vedi anche Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2026 cronologia e
materiali
PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42,
IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE CARTEINREGOLA
Ringraziamo la Commissione per l’opportunità di intervenire nell’ambito
dell’esame della Proposta di legge N. 2606 in discussione[ii], sperando che il
contributo di Carteinregola possa offrire lo spunto per una riflessione tecnica
e costruttiva delle criticità del testo in esame.
Va premesso che ogni volta che si interviene sul Codice dei beni culturali e del
paesaggio, si interviene su un pilastro dell’ordinamento, su un testo che il
mondo ci riconosce come uno dei più avanzati, frutto di una tradizione giuridica
e culturale che ha fatto dell’Italia un riferimento internazionale. È quindi
essenziale farlo con prudenza, con consapevolezza e soprattutto con una visione
chiara degli effetti che le modifiche produrranno sul territorio.
Già lo scorso anno l’Associazione Carteinregola, con il contributo scritto
sul Disegno di Legge N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei
beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione
paesaggistica aveva inviatoalle Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato il 17
aprile 2025[iii] aveva espresso la propria contrarietà al DL 1372 in
discussione, che intendeva “rivedere” il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.
Con la proposta di legge C. 2606 (già S. 1372, approvata dal Senato il 17
settembre 2025) attualmente in esame, si intendono modificare alcuni articoli
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
intervenendo, in particolare, sulle procedure di autorizzazione paesaggistica.
A distanza di poco meno di due anni ci ritroviamo a esaminare una Proposta che,
seppure formalmente migliorata, ripropone molte delle incongruenze e criticità
già segnalate da più Associazioni, da altre Istituzioni e da tecnici di fama
internazionale, che continuano a destare non poche preoccupazioni.
In particolare si ripropone ancora una volta il ridimensionamento del Codice,
sia con un allentamento delle regole, sia con un depotenziamento delle
istituzioni deputate a esprimere i pareri vincolanti sui progetti di
trasformazione. Una tendenza che riscontriamo da anni a più livelli
istituzionali nelle proposte normative riguardanti il rapporto tra governo del
territorio o esigenze economiche e produttive e la tutela del paesaggio, ne è
un esempio particolarmente emblematico la Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex
PL 171) approvata nell’agosto scorso dal Consiglio della Regione Lazio[iv].
Il rischio è sottomettere – “coordinare” – il Codice dei Beni culturali e Del
Paesaggio ad altri strumenti di pianificazione territoriale a cui il Codice è
sovraordinato. Del resto il tema è ben evidenziato anche dalla Scheda di
lettura del Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025[v]:
“Sotto altro profilo, vi è uno stretto rapporto gerarchico tra la pianificazione
paesaggistica e gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Il Codice
dei beni culturali (art. 145, comma 3) sancisce espressamente il principio di
prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle dei piani
urbanistici ed ogni altro piano territoriale (inclusi piani di settore, piani
delle aree protette, etc.). La Corte costituzionale ha più volte dato attuazione
a questo principio, dichiarando incostituzionali leggi regionali che violavano
le prescrizioni dei piani paesaggistici o ne attenuavano la forza vincolante (da
ultimo sent. n. 261/2021).
Entriamo dunque nel merito degli articoli della Proposta in esame, riservando
alle conclusioni alcune considerazioni generali di pari rilievo.
– L’impostazione dell’art. 1 – secondo cui la tutela del Patrimonio culturale
dovrebbe essere “contemperata” con la semplificazione dei procedimenti
amministrativi mediante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –
non risulta condivisibile.
La semplificazione vera non si ottiene modificando il Codice, che rappresenta un
impianto normativo solido e riconosciuto a livello internazionale, né
indebolendo la tutela, ma attuando le norme che il Codice già prevede,
attraverso la piena realizzazione della pianificazione paesaggistica, a oggi
l’unico strumento che consente di governare il territorio con una visione
condivisa.
È proprio la mancata conclusione della pianificazione in molte regioni italiane
il vero nodo irrisolto.
– Ci si deve soffermare sul tema del silenzio-assenso, riproposto nella Proposta
in esame all’art. 2 comma 2, lett. a)[vi]: la già citata Scheda di lettura del
Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025 ha chiarito come la Corte
Costituzionale abbia “dichiarato costituzionalmente illegittime leggi regionali
che avevano introdotto forme di silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione
paesaggistica, restando escluso l’assenso finale tacito e dovendo semmai
l’inerzia essere ovviata tramite poteri sostitutivi, in linea con l’art. 146,
comma 10, del codice (da ultimo sent. n. 160/2021)”.
La Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali che lo avevano introdotto,
perché la tutela del paesaggio – qualificata come “interesse sensibile” –
richiede un atto espresso, motivato e fondato su competenze tecniche e non può
essere affidata a un automatismo procedurale. Peraltro, l’ordinamento già
prevede strumenti per superare l’inerzia amministrativa, come i poteri
sostitutivi da parte del superiore Ministero. Estendere ulteriormente il
silenzio-assenso non porterebbe benefici reali, ma aumenterebbe i rischi per il
territorio.
– L’art. 2, comma 2 lett. c) prevede l’esclusione del parere delle
Soprintendenze per interventi classificati come “di lieve entità” e che tali
interventi “competano esclusivamente agli enti territoriali”, seppure “previa
verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica
conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all’articolo 143 del
codice”.
Innanzitutto va rilevato che, a differenza della Proposta N. 1372 , che si
riferivaagli interventi elencati nell’allegato “A”al Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la Proposta in
esame rimanda all’ elencodell’Allegato Bdi tale regolamento[vii],che contiene
interventi per molti aspetti assai più impattanti sul territorio e sul
Paesaggio, interventi che devono a nostro avviso essere sottoposti al parere
delle Soprintendenze.
A titolo di esempio si citano alcuni interventi compresi nel citato Allegato B
Interventidi lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato:
– Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria;
–interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente;
–realizzazione di autorimesse….compresi i percorsi di accesso e le eventuali
rampe;
–realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente;
– realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione
di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura,
o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
– posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali
serbatoi e cisterne
– interventi sulle coperture… comportanti alterazione dell’aspetto esteriore
degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti… modifiche alla
inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari
o terrazze a tasca… realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o
elementi consimili;
modifiche ai tetti e alle coperture anche nei centri storici sono già state
introdotte dalla citata Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171).
Gli esempisopra riportati, minima parte di un elenco ben più lungo, tra l’altro
sono anche direttamente connessi con la tutela archeologica del territorio, che
verrebbe definitivamente compromessa se non esaminata preventivamente dalle
Soprintendenze competenti.
Per non parlare di tutte le opere previste nel sopracitato Allegato B che, se
non sottoposte alla preventiva valutazione delle Soprintendenze, potrebbero
avere un impatto devastante sull’architettura degli edifici storici, urbani e
rurali, a oggi vanto identitario dei nostri territori e testimonianza materiale
di una storia che non può essere compressa entro logiche di mera efficienza
amministrativa. L’inserimento di interventi invasivi, standardizzati e privi di
un’adeguata valutazione paesaggistica rischia infatti di compromettere non solo
la qualità architettonica dei singoli manufatti, ma l’equilibrio complessivo dei
contesti in cui essi si inseriscono: borghi, centri storici, paesaggi agrari,
insediamenti rurali stratificati nei secoli.
Ma più in generale occorre rilevare che la valutazione dell’impatto di un
intervento sul territorio non può essere definita in astratto: essa va
analizzata caso per caso da tecnici che conoscano la storia, le specificità e le
fragilità di quel contesto territoriale. Un’opera apparentemente minima può
avere un impatto enorme in un contesto fragile: un terrazzamento storico,
un’area archeologica non ancora indagata, un tratto costiero vulnerabile, un
paesaggio agrario tradizionale.
Proprio per questo, l’esecuzione di lavori classificati “di lieve entità” senza
un preventivo esame della Soprintendenza rischia non solo di coinvolgere aree
con rilevanti incidenze paesaggistiche, che richiedono invece un’attenta
verifica e adeguate misure di tutela, ma soprattutto rischiano di produrre
effetti contrari alla finalità di salvaguardia del paesaggio.
Inoltre è da evidenziare che gli interventi di lieve entità già oggi godono di
procedure semplificate, non c’è dunque alcun bisogno di eliminarne la verifica
tecnica.
Quanto alla delega di tale funzione agli enti locali, va rilevato che in
moltissimi casi i Comuni non hanno le competenze e/o il personale per poter
fare valutazioni adeguate, e oltretutto c’è il rischio che possano essere
maggiormente orientati a favorire le ristrutturazioni edilizie e l’espansione
urbanistica del proprio territorio piuttosto che a garantirne una tutela
rigorosa e imparziale.
– Le stesse osservazioni valgono per l’art. 2, comma 2 lett. f) che riguarda
“il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività
di carattere stagionale e ripetitivo” poiché anche in questo caso la norma
sembra presupporre che la ripetitività o la stagionalità dell’intervento ne
garantiscano automaticamente la compatibilità paesaggistica. È un presupposto
fragile: molte attività stagionali, se reiterate nel tempo, producono
trasformazioni significative, sia per accumulo di impatti, sia per la
progressiva alterazione delle percezioni visive, dell’uso dei suoli e della
fruizione dei luoghi.
Un esempio su tutti, che non ha bisogno di commenti puntuali: gli stabilimenti
balneari che ricadono in aree di interesse archeologico e paesaggistico
sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio!
– Non meno critica è la previsione dell’articolo 2, comma 2 lett d), che
attribuisce alla Direzione Generale la competenza sulle autorizzazioni relative
alle “infrastrutture strategiche”.
La tutela paesaggistica è una funzione tecnica e specialistica che non può
essere modulata in base alla dimensione dell’opera né sottratta alle
Soprintendenze, le quali devono rimanere parte integrante del procedimento.
L’accentramento presso il Ministero introduce, inoltre, un margine di
valutazione politico‑discrezionale non supportata da una conoscenza specifica
dei luoghi, incompatibile con la natura imparziale e tecnica della tutela,
rischiando di comprometterne l’autonomia e la credibilità.
– Anche nei casi previsti al comma 2 lett. e) si parla di interventi per la
prevenzione dei rischi, che per la loro natura non possono che essere valutati
caso per caso, così come le possibilità di ripristino di infrastrutture
danneggiate, mentre si prefigura la possibilità di “individuare le tipologie di
intervento di prevenzione e di ripristino” alle quali applicare “una specifica
disciplina procedimentale semplificata”, cioè modalità di intervento da
utilizzare in ogni situazione, che quindi superano – o aggirano – le normali
procedure di intervento, adottate proprio a tutela di quella “natura storica,
architettonica o paesaggistica” che a parole si vorrebbe preservare – “ove
possibile” – “nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione”.
– Quanto all’art. 2, comma 2 lett. g), che prevede “nel rispetto del principio
di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di
coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e
l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici…”, si tratta di un punto
ampiamente condivisibile, poiché quando una Regione non provvede alla redazione
o all’adeguamento del piano paesaggistico, si crea una situazione di vuoto che
mette a rischio la salvaguardia dei valori identitari del territorio e genera
incertezza amministrativa, contenzioso e disparità di trattamento tra cittadini.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli artt. 135 e 156, stabilisce
l’obbligo per le Regioni di redigere il piano paesaggistico insieme al Ministero
della Cultura e prevede, in caso di inerzia, l’attivazione graduale dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero con l’obiettivo di non esporre i territori a
pressioni trasformative incontrollate e di non indebolire la capacità delle
amministrazioni locali di operare scelte coerenti che potrebbero, altrimenti,
compromettere la qualità dello sviluppo del territorio stesso.
La Corte costituzionale ha ribadito più volte (con sentenze n. 182/2006, n.
367/2007, n. 235/2010 e n. 66/2018) che, quando la Regione non adempie ai propri
obblighi, lo Stato può intervenire in via sostitutiva, senza operare una
compressione dell’autonomia regionale ma assicurando l’effettività della tutela
paesaggistica, qualificata dalla Corte come “valore primario e assoluto” (sent.
n. 367/2007).
Le norme, dunque, già esistono, basterebbe solo pretenderne il rispetto!
– Con il comma 5 dell’art. 2 e con l’Art. 3 è demandato alle possibilità del
Governo, “nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura
previsti dal presente articolo” di “adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il
coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti e di
provvedere alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice
dei Beni culturali e del paesaggio e delle altre disposizioni vigenti, in
contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi”
Quindi “il coordinamento normativo” più volte citato assumerà poi la forma che
deciderà di dare il Governo al Codice dei beni culturali, con modifiche che
possono cambiarne profondamente la natura di norma sovraordinata a tutte le
altre.
In conclusione, una considerazione di carattere più generale.
Ancora una volta si tende a individuare nelle Soprintendenze il principale
ostacolo alla crescita del territorio e allo sviluppo economico del Paese,
proseguendo, dunque, in una narrazione scorretta e fuorviante. Le Soprintendenze
sono le sole istituzioni chiamate, per mandato costituzionale, a tutelare il
Paesaggio e il Patrimonio storico della Nazione. Esse rappresentano l’ultimo
presidio a difesa di un territorio sempre più vulnerabile e, grazie al lavoro
quotidiano dei loro tecnici – spesso svolto in condizioni estremamente
difficili, con organici ridotti e carichi amministrativi crescenti – riescono a
conciliare le legittime esigenze di sviluppo con l’altrettanto imprescindibile
salvaguardia del patrimonio che la Storia ha consegnato alla collettività.
Le continue aggressioni al paesaggio degli ultimi decenni dimostrano come la
tutela territoriale sia stata progressivamente subordinata a logiche
urbanistiche e di investimenti produttivi, nonostante l’esistenza di un Codice
che il mondo intero riconosce come modello avanzato di protezione: non è un caso
che i tecnici delle Soprintendenze siano spesso chiamati a formare colleghi di
Paesi meno dotati di strumenti normativi altrettanto efficaci.
Va inoltre ricordato che molte delle più importanti scoperte archeologiche
recenti, di straordinario valore storico, sono state possibili proprio grazie
all’applicazione rigorosa delle norme del Codice, dall’archeologia preventiva
agli scavi mirati di tutela: tali scoperte, oltre ad arricchire l’identità e il
patrimonio collettivo della Nazione, costituiscono oggi uno dei principali
attrattori turistici del Paese, un asset economico strategico che verrebbe messo
a rischio da un indebolimento dell’azione di tutela che ne è all’origine.
Le modifiche prospettate al Codice dei beni culturali e del paesaggio rischiano
di compromettere profondamente la tradizione italiana di tutela che le
Soprintendenze continuano a garantire con responsabilità e competenza,
nonostante la cronica carenza di personale e l’aumento costante degli
adempimenti amministrativi: se davvero si vuole semplificare, occorre
intervenire su questi adempimenti, rendendo le procedure più snelle e meno
onerose, non indebolendo gli strumenti di tutela.
Per tutte queste ragioni, l’Associazione esprime piena contrarietà a revisioni
del Codice che non siano orientate a rafforzare – e non a ridurre – l’efficacia
della tutela e della gestione del patrimonio culturale, in attuazione
dell’articolo 9 della nostra Costituzione.
Daniela Rizzo
Anna Maria Bianchi
Associazione Carteinregola
Nella foto Daniela Rizzo durante l’audizione
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10 febbraio 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[i] Vedi DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta
Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana “41”. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il
03/12/2025) (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28)
[ii] Vedi La Proposta di Legge che vuole modificare il Codice dei Beni culturali
(riducendo le tutele paesaggistiche) Il testo proposta di legge N. 2606 Delega
al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di
autorizzazione paesaggistica firmata da senatori della Lega e già approvato dal
Senato il 17 settembre 2025. (vai all’articolo)
[iii] Vedi DDL Paesaggio, le Osservazioni di Carteinregola 17 aprile 2025
> DDL Paesaggio, le Osservazioni di Carteinregola
[iv] Vedi La Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171)
> La Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171)
[v] vedi scheda di lettura 31 10 25
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/02/scheda-di-lettura-delega-revisione-codice-dei-beni-culturali-31-10-2025.pdf
[vi]Art. 2 comma 2 lett a) garantire, al fine di superare incertezze
applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui
all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto
dall’articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990];
[vii] ’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento
all’atto pubblicato il 30/07/2021)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31:a
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio
semplificato
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi
nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali
interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2,
comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di
protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2,
comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali
diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne
fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o
elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti
innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di
finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche,
laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio
pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli
edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità
esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o
in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di
impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora
tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia
rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di
singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti
in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non
superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a),
b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la
fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati già
attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione
del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo
complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato
A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per
tipologia, dimensioni e localizzazione));
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali:
sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione
di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo
drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati
ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il
Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel
piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle
aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi
dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti
edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente
interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i
percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura
permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non
superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente
fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di
edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti
sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo,
modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad
attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite
del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la
canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui
muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei
medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali
o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti
nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove
prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla
realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o
di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali
serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del
terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o
sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico,
mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al
suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli,
eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e
non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da
configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti
amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non
stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi
igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di
presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o
tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare
accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti
tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o
di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività
ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel
rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree
rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo
accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità
competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che
individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di
radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili
esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente
assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in
assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione
previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui
all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi
le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché
l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni
consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di
singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri
6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di
impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di
antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la
realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a
servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non
superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se
posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei
corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla
regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti
da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi
compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime
corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di
ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in
conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i
beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione,
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
difesa esistenti sulla costa.