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CNDDU: caporalato, sistema criminale e cultura costituzionale della legalità
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che il dibattito sul caporalato debba oggi compiere un deciso salto di qualità sul piano culturale, giuridico e scientifico. Le più recenti ricerche nell’ambito dell’economia del lavoro, della sociologia economica, della criminologia e del diritto del lavoro convergono infatti nel delineare un quadro profondamente diverso rispetto a quello che, fino a pochi anni fa, interpretava il fenomeno come una semplice forma di intermediazione illecita della manodopera. Il caporalato è oggi riconosciuto come un sistema complesso di governance illegale del lavoro, capace di inserirsi nelle fragilità dei mercati, nelle asimmetrie delle filiere produttive e nei processi di esternalizzazione dell’attività economica, trasformando la vulnerabilità sociale in un fattore di profitto. Gli studi presentati nel VII Rapporto “Agromafie e Caporalato”, discussi nel corso del 2025 anche nell’ambito di iniziative scientifiche promosse dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme alle analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell’INAPP, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle Relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, restituiscono un’immagine del fenomeno ben più articolata rispetto al passato. Il caporalato non coincide più con la sola figura del caporale né può essere letto esclusivamente come un insieme di violazioni penalmente rilevanti. Esso rappresenta il segmento più visibile di un sistema economico nel quale convergono criminalità organizzata, imprese irregolari, intermediazioni fittizie, filiere frammentate e sfruttamento della forza lavoro, con effetti che incidono sull’intero assetto economico e sociale del Paese. Questa evoluzione riflette le profonde trasformazioni dell’economia contemporanea. Le organizzazioni criminali mostrano una crescente capacità di adattarsi ai processi di globalizzazione, operando attraverso reti imprenditoriali, società di comodo, subappalti, piattaforme logistiche e articolati sistemi di intermediazione che rendono sempre più labile il confine tra economia legale ed economia illegale. Lo sfruttamento del lavoro non rappresenta più un’anomalia del mercato, ma diventa una strategia competitiva attraverso la quale si comprimono i costi di produzione, si alterano le regole della concorrenza, si alimentano fenomeni di evasione fiscale e contributiva e si rafforza il potere economico delle organizzazioni criminali. Secondo le più recenti elaborazioni, il volume d’affari riconducibile alle agromafie supera ormai i 25 miliardi di euro, mentre la filiera agroalimentare italiana sviluppa un valore economico superiore ai 620 miliardi di euro. Le stime disponibili indicano inoltre la presenza di circa duecentomila lavoratrici e lavoratori irregolari nel comparto agricolo e un’incidenza ancora elevata di irregolarità nelle aziende sottoposte a controllo ispettivo. Tali dati non rappresentano soltanto indicatori quantitativi, ma evidenziano il costo economico e sociale di un sistema che sottrae risorse alla fiscalità generale, altera il corretto funzionamento del mercato, penalizza le imprese che operano nel rispetto della legge e compromette la qualità dello sviluppo. Le analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro evidenziano inoltre come il lavoro forzato e lo sfruttamento producano profitti illeciti di dimensioni globali, mentre gli studi dell’INAPP sottolineano come precarietà, marginalità sociale, fragilità contrattuale e povertà educativa costituiscano fattori che amplificano il rischio di sfruttamento. Ne deriva una considerazione fondamentale: il caporalato non sfrutta soltanto la vulnerabilità delle persone, ma tende a riprodurla, alimentando un circuito nel quale esclusione sociale, dipendenza economica e ricattabilità diventano elementi funzionali alla permanenza del sistema. Alla luce di tali evidenze, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che il contrasto al caporalato non possa esaurirsi nella pur necessaria azione repressiva. Le indagini giudiziarie, i controlli ispettivi e le misure sanzionatorie intervengono quando il danno è già stato prodotto. La vera sfida consiste nel rafforzare gli anticorpi culturali della società, sviluppando una diffusa cultura costituzionale della legalità capace di prevenire le condizioni che rendono possibile lo sfruttamento. La legalità non può essere concepita esclusivamente come rispetto formale delle norme. Essa rappresenta una competenza civica e giuridica che consente di comprendere il significato economico e sociale dei principi costituzionali, di interpretare criticamente il funzionamento dei mercati, di riconoscere i limiti dell’iniziativa economica privata posti dalla tutela della dignità della persona e di comprendere che libertà d’impresa e giustizia sociale non costituiscono valori contrapposti, bensì principi destinati a integrarsi reciprocamente all’interno dell’ordinamento costituzionale. In questa prospettiva la scuola è chiamata a svolgere una funzione strategica. Non soltanto luogo di trasmissione del sapere, ma laboratorio di formazione della coscienza costituzionale delle nuove generazioni. È nella scuola che gli studenti possono acquisire gli strumenti per comprendere come il diritto non sia un insieme astratto di disposizioni normative, ma il linguaggio attraverso il quale la Repubblica disciplina i rapporti economici, tutela il lavoro, garantisce l’uguaglianza sostanziale e assicura che la libertà economica non si trasformi in abuso o sfruttamento. Particolare rilievo assume, in questo contesto, il contributo dei docenti delle discipline giuridiche ed economiche. Essi svolgono una funzione essenziale nell’accompagnare gli studenti alla comprensione delle trasformazioni del lavoro, dei processi economici, del ruolo delle istituzioni, della responsabilità sociale dell’impresa e delle connessioni tra diritto, economia e democrazia. Attraverso lo studio della Costituzione, del diritto del lavoro, dell’economia politica e dell’Educazione civica, i docenti contribuiscono a formare cittadini capaci di riconoscere i segnali dello sfruttamento, di comprendere il valore della concorrenza leale e di interpretare criticamente i fenomeni complessi che caratterizzano la società contemporanea. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone pertanto di rafforzare, nell’ambito dell’Educazione civica, percorsi dedicati all’analisi delle trasformazioni del lavoro, dell’economia e delle filiere produttive, valorizzando il contributo delle discipline giuridiche ed economiche nella costruzione di una cittadinanza pienamente consapevole. Comprendere i meccanismi attraverso i quali le economie criminali si inseriscono nei mercati significa infatti sviluppare quella capacità critica che costituisce il più efficace strumento di prevenzione. La lotta al caporalato non si gioca esclusivamente nelle aule di giustizia. Si gioca anche nelle aule scolastiche, dove si forma la coscienza civile delle nuove generazioni. Una società capace di leggere il mercato attraverso i principi della Costituzione è una società meno esposta alla normalizzazione dello sfruttamento. Per questa ragione il CNDDU rinnova il proprio impegno affinché la cultura giuridica diventi sempre più patrimonio diffuso e strumento di partecipazione democratica, nella convinzione che il diritto, prima ancora di reprimere l’illegalità, abbia il compito di formare cittadini consapevoli, liberi e responsabili. Romano Pesavento, presidente CNDDU Redazione Italia
July 14, 2026
Pressenza
I nuovi schiavi della Repubblica
Da Amendolara ai ghetti agricoli, la strage dei quattro braccianti afghani rivela il fallimento delle politiche sul lavoro e sull’immigrazione. Dietro il caporalato c’è una filiera che unisce sfruttamento, decreti …
Il ricatto come contratto
Quando minacciare il licenziamento è un reato — e perché ci vuole così tanto a riconoscerlo C’è un tipo di violenza che non lascia lividi. Non compare nelle statistiche della criminalità, non finisce nei notiziari della sera, non mobilita campagne. Eppure è una delle forme di coercizione più diffuse nel mercato del lavoro italiano: la minaccia del licenziamento usata come leva per imporre condizioni che il lavoratore non accetterebbe mai liberamente. Orari non pagati. Rinunce a contributi maturati. Buste paga firmate per cifre mai corrisposte. Il tutto accompagnato da un messaggio implicito, chiaro e brutale: o accetti, o perdi il posto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11253 del 2026 della seconda sezione penale, ha detto una cosa che sembra ovvia ma che nel dibattito giuridico e pubblico fatica ancora ad affermarsi: quella condotta è estorsione. Non una violazione lavoristica. Non un abuso contrattuale da rimettere all’ispettorato o al giudice civile. Un reato, punibile con la reclusione fino a dieci anni. La notizia è rilevante. Ma lo è ancora di più il fatto che ci sia bisogno di ribadirlo. Un fenomeno ordinario Parliamo di qualcosa che milioni di lavoratori conoscono direttamente o indirettamente. Il ricatto occupazionale non è un’eccezione nel tessuto produttivo italiano: è una pratica strutturale, che prospera nell’informalità, nella dipendenza economica, nella difficoltà di trovare alternative. Prospera soprattutto là dove il lavoratore non può permettersi di perdere il reddito — e il datore lo sa. Non riguarda solo il lavoro nero, anche se nel lavoro in nero raggiunge la sua forma più spudorata. Riguarda i contratti part-time firmati da chi lavora a tempo pieno, i pagamenti in nero che completano stipendi ufficialmente regolari, le ferie mai godute che spariscono dai cedolini, i premi di risultato promessi a voce e negati per iscritto. Riguarda i lavoratori assunti con contratti a termine rinnovati di trimestre in trimestre, ciascuno dei quali è un’occasione per ricalibrare le condizioni verso il basso. Riguarda, in sostanza, chiunque dipenda da una sola fonte di reddito e non abbia potere contrattuale per difenderla. Il denominatore comune è sempre lo stesso: l’asimmetria. Da un lato c’è chi può decidere se mantenere o revocare un posto di lavoro. Dall’altro c’è chi, se quel posto perde, rischia di non pagare l’affitto il mese successivo. Questa asimmetria non è un accidente del mercato: in molti settori è progettata, alimentata, gestita consapevolmente come strumento di controllo. Cosa è successo nel caso deciso dalla Cassazione Il caso è emblematico proprio per la sua ordinarietà. Una società aveva sistematicamente indotto i propri dipendenti ad accettare condizioni peggiorative, prospettando il licenziamento a chi si fosse opposto. Non si trattava di episodi isolati. Era una pratica organizzata, reiterata, costruita sulla certezza che i lavoratori non avrebbero avuto la forza di resistere. Le corti di merito avevano condannato gli imputati per concorso in estorsione. La difesa aveva tentato di ricondurre tutto alla fattispecie dell’art. 603-bis del codice penale, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — norma introdotta nel 2011 per combattere il caporalato, che prevede pene significativamente inferiori. La Cassazione ha respinto questa lettura. Dove ricorrono gli elementi dell’estorsione — la minaccia, la coartazione della volontà, il profitto ingiusto, il danno patrimoniale — l’art. 629 del codice penale si applica. Le due norme non si escludono, e l’una non può diventare un rifugio per chi pratica l’altra. C’è un elemento tecnico che la Corte chiarisce con precisione e che vale la pena capire anche fuori dai circuiti specialistici: la minaccia di licenziamento integra estorsione quando il rapporto di lavoro è già in essere. Se il datore impone condizioni illegittime a chi è già suo dipendente — anche in nero, anche senza contratto scritto — e lo fa prospettando la perdita del posto, sta usando uno strumento contrattuale come mezzo di coercizione. Il lavoratore perde diritti che aveva già acquisito. Quel danno è reale, è quantificabile, e il diritto penale lo riconosce come tale. Perché il diritto del lavoro da solo non basta Chi conosce le vertenze lavorative sa che il sistema degli strumenti civili e amministrativi è spesso inadeguato rispetto alla realtà che deve fronteggiare. I tempi della giustizia del lavoro sono lunghi, i costi legali sono proibitivi per chi guadagna poco, l’onere della prova ricade quasi sempre su chi ha meno risorse per raccoglierla. L’ispettorato del lavoro è cronicamente sottorganico. Le sanzioni amministrative, quando arrivano, sono spesso inferiori al vantaggio economico ottenuto dalla violazione. Ma il problema più profondo è un altro: il lavoratore che subisce il ricatto difficilmente denuncia mentre il rapporto è in corso. Lo farà forse dopo, quando ha già perso il posto o si è già dimesso. E in quel momento dovrà ricostruire prove di pratiche che si sono svolte in modo informale, orale, intenzionalmente non tracciabile. La difficoltà non è solo giuridica. È psicologica, economica, pratica. L’estorsione cambia questa geometria in modo significativo. La procedibilità d’ufficio significa che non è necessaria una querela della vittima: può essere il pubblico ministero ad agire, ad esempio su segnalazione dell’ispettorato o a seguito di un’indagine più ampia. La pena fino a dieci anni di reclusione ha una capacità dissuasiva reale, quella che le sanzioni amministrative da sole non riescono a produrre. E l’applicazione della norma penale manda un messaggio che il solo diritto del lavoro non riesce a inviare con altrettanta chiarezza: certe condotte non sono irregolarità da sanare, sono crimini. La normalizzazione dello sfruttamento C’è una narrazione diffusa che tende a trattare il ricatto occupazionale come una zona grigia, un’area di confine in cui la colpa è distribuita, in cui il lavoratore ha sempre qualche alternativa che non vuole esercitare, in cui “si sa come funziona”. È una narrazione funzionale a chi pratica lo sfruttamento, e va contrastata. Il lavoratore che firma una busta paga per un importo che non ha ricevuto non ha una scelta libera. Il lavoratore che rinuncia a ferie o permessi per non “creare problemi” non sta negoziando: sta cedendo sotto pressione. Il lavoratore che accetta un peggioramento delle proprie condizioni per non perdere l’unica fonte di reddito che ha non è complice: è vittima. Chiamare queste situazioni con il loro nome è il primo passo per trattarle seriamente. La sentenza della Cassazione va letta anche in questa chiave. Non è un pronunciamento tecnico su un oscuro punto di diritto penale. È una risposta dell’ordinamento a una pratica che l’ordinamento stesso ha tollerato troppo a lungo attraverso la via della qualificazione attenuata. Dire che quella condotta è estorsione significa dire che chi la pratica è un estorsore. Non un datore di lavoro creativo. Non un imprenditore che fa quel che può in un mercato difficile. Un estorsore. Una sentenza che dovrebbe circolare Le sentenze della Cassazione non cambiano da sole la realtà. Lo sa chiunque lavori nel diritto e abbia visto pronunce importanti restare lettera morta perché nessuno le ha rese operative sul territorio. Ma questa sentenza ha le caratteristiche per diventare un punto di riferimento pratico, se entra nel patrimonio di conoscenza di chi lavora sul campo: gli ispettori del lavoro, i sindacalisti, gli avvocati dei lavoratori, i patronati, le associazioni che offrono supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità lavorativa. Sapere che la minaccia di licenziamento usata per imporre condizioni illegittime può configurare estorsione cambia la geometria delle consulenze, delle segnalazioni, delle strategie difensive. Cambia anche la prospettiva di chi subisce: sapere che quello che gli è stato fatto non è solo una violazione contrattuale ma un reato può essere la differenza tra rassegnarsi e agire. Non si tratta di invocare la repressione penale come soluzione a tutti i problemi del mercato del lavoro. Si tratta di usare gli strumenti che l’ordinamento già offre, dove i presupposti ci sono, senza lasciare che la via della qualificazione attenuata continui a fare da schermo a condotte che, nella loro essenza, sono ricatto. La Cassazione lo ha detto. Il compito ora è farlo sapere. Redazione Napoli
April 14, 2026
Pressenza
Morire di lavoro: giustizia negata e i Palazzi in silenzio
articoli di Luciana Cimino e Mario Sommella. A seguire una nota della “bottega” con un rimando al prezioso lavoro statistico di Carlo Soricelli. Stragi sul lavoro, processi fermi e famiglie travolte dalle spese Di Franco, Fillea Cgil: «Ma per gli operai giustizia negata» di Luciana Cimino (*) Esattamente due anni fa, il 17 febbraio del 2024, moriva a Frascineto, in
February 18, 2026
La Bottega del Barbieri
Un nemico perfetto
Il ddl Meloni non “gestisce” l’immigrazione: fabbrica paura, criminalizza il soccorso e usa i migranti come prototipo per comprimere diritti e democrazia C’è una verità che andrebbe stampata a caratteri …
February 12, 2026
Osservatorio Repressione
2026: già 36 persone morte di lavoro
di Carlo Soricelli (*) Sono già 36 i morti sul lavoro accertati e registrati dall’Osservatorio nel 2026, con le stesse modalità di rilevazione del 2025. Due casi sono particolarmente emblematici: quello di Sofia Ansalone, giovane donna di soli 21 anni morta in un incidente in itinere — come le oltre 100 donne che nel 2025 hanno perso la vita andando
January 18, 2026
La Bottega del Barbieri