Israelizzazione politico-culturale e repressione. Il disegno di legge per il contrasto all’antisemitismoPREMESSA
Il disegno di legge approvato il 4 marzo 2026 dal Senato, con il titolo
Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della
definizione operativa di antisemitismo, sarà probabilmente licenziato a
settembre dalla Camera dei deputati. È stato reso noto che la Commissione Affari
Costituzionali della Camera ha negato le richieste di approfondire il testo con
audizioni di esperti e la legge appare così di fatto blindata.
In un precedente articolo datato 29 ottobre 2025, Il disegno di legge Gasparri:
Hasbara e israelizzazione per la assimilazione delle coscienze e la repressione
del dissenso[1], si era brevemente analizzata l’ambigua definizione IHRA di
antisemitismo[2] e ripercorso le tappe internazionali e nazionali che hanno
portato alla sua adozione in Italia (2020), a cui hanno fatto seguito la prima
Strategia Nazionale di lotta all’antisemitismo (2021)[3], le Linee guida per la
scuola (2021)[4], la seconda Strategia Nazionale (2025)[5] e infine il DDL
Gasparri. Tutte tappe di un percorso che hanno condotto alla progressiva
scomparsa dal discorso sull’antisemitismo della matrice di stampo
nazifascista[6] a favore di un approccio securitario[7] che attribuisce
all’antisemitismo la matrice islamica e quella dei movimenti a sostegno della
Palestina. Non erano stati esaminati, in quell’articolo, i DDL 1004 e 1575,
precedentemente presentati da parlamentari della Lega e di Italia Viva, perché
interessava approfondire il DDL Gasparri, particolarmente punitivo nei confronti
dei movimenti studenteschi che si erano mobilitati con le intifade della prima
metà del 2025, poi seguite dell’esplosione autunnale del Blocchiamo tutto.
Ora, in una sorta di sequel di quell’articolo, si vorrebbe, tornando un poco
indietro, analizzare e confrontare i diversi disegni di legge, al fine di
mostrare come il testo definitivo approvato dal Senato, benché vada sotto il
nome del senatore Massimiliano Romeo (Lega), sia stato in realtà determinato nei
suoi contenuti da Fratelli d’Italia, che ha legittimato e conferito pieni poteri
al Coordinatore della Strategia nazionale e al suo gruppo tecnico di lavoro
(vedi di seguito), evitando così ulteriori passaggi legislativi (proposti in
altri disegni di legge) e rendendo del tutto opaco il concreto contrasto
all’antisemitismo, in quanto le azioni vengono decise e attuate da un soggetto
che risponde esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui è
nominato ed è sottratto a ogni forma di controllo democratico. La trattazione
del percorso del disegno di legge richiede di esaminare passaggi tecnici, che si
cercherà di rendere comprensibili, al fine di contrastare, a nostra volta, il
progetto liberticida e filoisraeliano del governo, volto a costruire e reprimere
dissenzienti e migranti come nemici interni[8].
LA DEFINIZIONE IHRA COME ISRAELIZZAZIONE POLITICO CULTURALE
Il disegno di legge in approvazione consta di due parti principali:
l’approvazione per legge della definizione IHRA e la legittimazione della
Strategia nazionale di contrasto all’antisemitismo e del gruppo tecnico di
lavoro come soggetto attuatore delle azioni di contrasto all’antisemitismo.
La definizione IHRA, è importante sottolinearlo, pur essendo stata concepita
come giuridicamente non vincolante (non-legally binding working definition),
verrà statuita per la prima volta come norma di legge proprio in Italia, in
quanto gli altri Paesi che l’hanno adottata si sono serviti di specifici
strumenti normativi (mozioni, regolamenti, ecc.), mentre il nostro Paese sarà il
primo ad inserirla in un testo legislativo.
Fino a circa un anno fa la definizione IHRA era scarsamente presente nel
dibattito politico italiano. Una breve ricognizione negli archivi dei quotidiani
online mostra che si iniziò a parlarne nel 2020, in coincidenza con la sua
approvazione da parte dell’Italia. Rimase poi sottotraccia fino a che il Senato,
nell’agosto 2025, inserì nei lavori della Commissione Affari Costituzionali i
primi due disegni di legge di contrasto all’antisemitismo, la cui discussione
iniziò infatti in settembre. Da quel momento il dibattito che ha segnato il
corso dei lavori parlamentari (sia durante le audizioni degli esperti favorevoli
alla legge sia negli interventi in aula) è stato farraginoso, ripetitivo,
inquietante. Ma non è stato capace di entrare nel merito delle questioni se non
in modo generico e approssimativo.
L’allarme per l’aumento degli episodi di antisemitismo in Italia è stato
enfatizzato pressoché all’unanimità, basandosi esclusivamente sui dati del
Centro di Documentazione Ebraica (CDEC), che già li cataloga sulla base della
definizione IHRA e dei suoi esempi. In questa lettura, le condizioni di vita
degli ebrei italiani sembrano sotto minaccia continua, riproducendo un cliché
tipicamente israeliano. L’antisemitismo è descritto come una patologia clinica,
un virus, un cancro da estirpare, addirittura il male assoluto, e la legge in
approvazione come un’arma indispensabile per contrastarlo. La veemenza
magniloquente di molti politici ed esperti su questi aspetti assume la valenza
di una vera e propria produzione di panico morale[9]. Del genocidio dei
palestinesi non si fa menzione, ma si ricorda il 7 ottobre 2023 come attacco
terroristico o come pogrom che ha fatto impennare l’antisemitismo. Non si
tratta, secondo molti, di proibire le critiche a Israele, ma di garantire il suo
“diritto all’esistenza”.
Tra i più significativi e citati è infatti il settimo esempio della definizione
IHRA che considera antisemita «negare agli ebrei il diritto
dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di
Israele è una espressione di razzismo». Il riferimento è certamente alla
risoluzione ONU 3379 del 1975 che dichiarò che «il sionismo è una forma di
razzismo e di discriminazione razziale». La risoluzione 3379 fu abolita nel
1991, nel contesto delle trattative per gli accordi di Oslo, ma evidentemente
ancora oggi si sente il bisogno di silenziarne la potente eco. Il senatore
Gasparri e altri condensano questo esempio con l’espressione «negazione del
diritto all’esistenza dello Stato di Israele», che talvolta è menzionata in
equivalenza con il concetto di «autodeterminazione». Va detto che questo
criterio di identificazione dell’antisemitismo è compreso anche nella Jerusalem
Declaration on antisemitism, redatta da studiosi internazionali nel 2021 con il
fine esplicito di rispondere alla dichiarazione IHRA, troppo ambigua e confusa,
e pertanto controproducente nella lotta contro l’antisemitismo[10]. Entrambe le
espressioni (autodeterminazione e diritto all’esistenza) sono contemplate nel
sistema legislativo italiano, in particolare nella Legge fondamentale della
Knesset[11]. La Repubblica italiana introduce dunque nel proprio ordinamento una
normativa della legislazione israeliana relativa alla politica interna di quel
Paese.
La stereotipia, l’assenza di profondità dei discorsi politici sulla definizione
IHRA, e sul “nuovo antisemitismo”, riflettono il fatto che il suo linguaggio e
le sue logiche non appartengono alla cultura politica italiana, non sono
sedimentate nella coscienza collettiva, in quanto appartengono alla cultura
politica israeliana da cui derivano. La definizione con i suoi esempi,
innegabilmente di difficile comprensione e interpretazione, si servono di
formule attentamente limate e affinate per esprimere in modo apparentemente
neutro il punto di vista di Israele e delle lobby di pressione ebraiche, ma sono
estranee, nei loro sottotesti impliciti, all’opinione pubblica italiana e agli
stessi rappresentanti politici, i quali infatti manifestano non poche difficoltà
ad entrare nel merito e in molti casi giungono a trattare il contrasto
all’antisemitismo con gli stessi toni dell’ennesimo decreto sicurezza.
Questa forma di israelizzazione politico culturale ha radici lontane in quanto
prodotto di una sapiente e incalzante Hasbara israeliana che dagli anni Settanta
negli Stati Uniti e in Israele ha identificato il “nuovo antisemitismo” con
l’antisionismo e con la critica alle politiche di Israele considerato come
“ebreo collettivo”[12]. Dalla fine degli anni Novanta questa strategia politico
discorsiva è stata perseguita tenacemente e con pressioni diplomatiche costanti
dalla destra del Likud e dallo stesso Netanyahu ed è giunta a compimento con la
definizione IHRA (2016), recepita dal Parlamento europeo nel 2017 e dal
Consiglio dell’Unione Europea nel 2018, che a sua volta ha esortato i Paesi
membri ad adottarla. Nel marzo 2023, durante la visita di Netanyahu in Italia,
Giorgia Meloni si è fatta garante dell’intensificazione della lotta contro
l’antisemitismo, certamente senza immaginare che la famosa inchiesta di
«Fanpage» del 2024 avrebbe smascherato l’antisemitismo e il razzismo di Gioventù
nazionale, l’organizzazione giovanile del suo partito[13].
In Italia, come ha mostrato Amedeo Rossi, le accuse di antisemitismo,
soprattutto alla cultura politica di sinistra, ma anche a intellettuali come
Primo Levi (sic!), Hannah Arendt, Edgar Morin, Zygmunt Bauman (“ebrei rinnegati”
come molti altri), hanno trovato voce da parte di storici e giornalisti
soprattutto dopo il 2013, dando vita a una pubblicistica dai toni più o meno
polemici che, pur rimanendo in circuiti ristretti, ha preparato il terreno alla
svolta semantica attuale[14].
Nei lavori parlamentari vi sono state tuttavia voci critiche, seppur
inascoltate: nelle audizioni in qualità di esperte/i Anna Foa, Nicola Perugini,
Simon Levis Sullam, Carlotta Ferrara degli Uberti, Simone Oggionni hanno
affrontato in modo complesso la questione ed escluso l’opportunità di legiferare
sulla definizione di antisemitismo. In particolare, Anna Foa ha esplicitamente
affermato che: «Oggi, in questo diverso contesto, lo stesso far propria la
dichiarazione IHRA assume la valenza di una appoggio alla politica del governo
israeliano […] vuol dire praticamente aderire in pieno senza remore alla
politica del governo di Netanyahu, alla sua guerra contro tutti i palestinesi e
al progetto di rendere la grande Israele priva di palestinesi […] Non c’è
bisogno di normative che rischiano di trasformarsi in leggi liberticide»[15].
Foa insiste sulla confusione indotta dal dibattito attuale nella nozione di
antisemitismo, che dovrebbe essere liberata da ogni uso strumentale e
propagandistico «per evitare che sia travolta dalla storia recente».
Nicola Perugini, docente di Relazioni internazionali all’Università di
Edimburgo, ha affermato senza mezzi termini come la definizione IHRA sia «una
definizione politica e culturale sviluppata grazie all’azione congiunta di
governi e di gruppi di pressione pro-Israele. Israele stesso ha esercitato una
pressione diplomatica sistematica affinché la definizione venisse adottata da
quanti più stati e istituzioni possibili. Il risultato è che un organismo nato
per la memoria dell’Olocausto si è trasformato in uno strumento di diplomazia
politica contribuendo a promuovere non solo la lotta contro l’antisemitismo, ma
anche una specifica agenda politica di stato»[16].
In sostanza, con la approvazione della definizione IHRA, l’Italia fa propria
l’“agenda politica di stato” israeliana.
I SEI DISEGNI DI LEGGE CHE ACCOLGONO LA DEFINIZIONE IHRA
Il primo disegno di legge (n. 1004) era stato presentato il 30 gennaio 2024 dai
senatori Massimiliano Romeo, Daisy Pirovano e Giorgio Maria Bergesio (Lega per
Salvini Premier) con il titolo Disposizioni per l’adozione della definizione
operativa di antisemitismo nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo.
Insieme con la definizione IHRA, il testo proponeva alcune misure da adottare
con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: la
creazione di una banca dati sull’antisemitismo, la formazione per Forze di
polizia e per docenti, l’elaborazione di linee guida per le scuole, l’educazione
interculturale nell’educazione civica, controlli su internet, campagne di
informazione sui canali televisivi e in occasioni di manifestazioni sportive. Il
disegno di legge era connotato dall’art. 3, nel quale si richiamava la normativa
del regio decreto del 18 giugno 1931, art. 18, cioè una legge fascista sulle
manifestazioni e riunioni pubbliche, per la quale il questore «per ragioni di
ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione
abbia luogo». Su questa base giuridica, «in caso di valutazione di grave rischio
potenziale» per uso di simboli, slogan, messaggi o altri atti antisemiti ai
sensi della dichiarazione IHRA, si legittimava il diniego alla autorizzazione
riunioni o manifestazioni pubbliche. Gli echi di una tale proposta, che
rimandano direttamente alla legislazione del ventennio, rimangono inquietanti,
anche se l’art. 3 verrà poi rimosso dal testo definitivo approvato in Senato,
mentre altri articoli verranno invece conservati.
Il DDL Romeo rimase in attesa fino a che l’8 luglio 2025 venne presentato dal
senatore Oscar Scalfarotto (Italia Viva) il disegno di legge n. 1575
(Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo)
praticamente identico al precedente, incluso l’art. 3 sul diniego
all’autorizzazione di manifestazioni: quale sia stato l’intento di una tale
replica non è dato sapere.
Nell’agosto 2025, dopo i lunghi mesi di mobilitazioni studentesche per la
Palestina, il senatore Gasparri presentava il suo disegno di legge (n. 1627),
Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della
definizione operativa di antisemitismo, incentrato, non a caso, sul mondo
dell’istruzione – scuole e università – e sulla conseguente necessità di
prevenire e segnalare da parte dei/delle docenti gli episodi di antisemitismo
sulla base della definizione IHRA. Ma, soprattutto, il DDL Gasparri era
caratterizzato dalla proposta (art. 4) di pene detentive fino a sei anni per i
colpevoli di “antisemitismo” sulla base dell’art. 604bis del Codice penale[17],
integrato con il reato di negazione «del diritto all’esistenza dello Stato di
Israele» o l’auspicio della sua «distruzione» Aggravante, che poteva aumentare
della metà la pena, era considerato «l’uso, in qualsiasi forma, di segni,
simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o
indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione
o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto
all’esistenza dello Stato di Israele».
Questo disegno di legge, molto duro e repressivo, cominciò a suscitare dibattito
e preoccupazione tra i gruppi e i movimenti della società civile mobilitata per
Gaza e per la Palestina.
Sorprendentemente, in questi primi tre disegni di legge non erano menzionate né
la prima (2021) né la seconda (2025) Strategia nazionale di contrasto
all’antisemitismo, il cui coordinatore, nominato nel gennaio 2024, è tutt’oggi
il generale di corpo d’armata dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, dal 2017 al
2023 comandante del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri con competenze
sulla criminalità organizzata e sul terrorismo. Per coadiuvarne l’operato, nel
settembre 2024 era stato nominato il Gruppo tecnico di lavoro per
l’aggiornamento della Strategia nazionale di lotta all’antisemitismo che
recentemente Ugo Giannangeli, in un incontro online, ha definito una vera e
propria Task force, e la cui composizione è importante da considerare. Ne fanno
parte infatti tre tipologie di componenti: 1. rappresentanti di ministeri e
uffici governativi; 2. rappresentanti delle comunità e associazioni ebraiche; 3.
alcuni studiosi, intellettuali o giornalisti[18].
Questa Task force ha rielaborato e pubblicato la corposissima Seconda Strategia
nazionale, strutturata in ben 68 azioni, fondata sulla definizione IHRA e sui
dati raccolti dal CDEC, che cala definitivamente l’oblio sull’antisemitismo di
matrice fascista, circoscrivendo il pericolo antisemita e la minaccia al diritto
all’esistenza “dello stato ebraico” a una questione di sicurezza e ordine
pubblico, cioè ai movimenti a favore della Palestina[19] e a un imprecisato
quanto stereotipato mondo islamico.
Nonostante il fatto che le proposte contenute nei primi tre disegni di legge
fossero già ampiamente previste nella Strategia nazionale, quest’ultima compare
per la prima volta nel disegno di legge 1722, presentato dal senatore PD
Graziano Delrio e dalla senatrice PD Simona Malpezzi il 20 novembre 2025, poi
condiviso da un buon numero di parlamentari oltre che da Carlo Calenda di
Azione[20], che si intitola infatti Disposizioni per la prevenzione e il
contrasto dell’antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale
per la lotta contro l’antisemitismo nonché delega al Governo in materia di
contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line. Il testo si
contraddistingue per la centralità della dimensione web, in quanto propone di
adottare uno o più disegni di legge per regolamentare la adozione della
definizione IHRA da parte delle piattaforme e dell’AGCOM (Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni) e le modalità di azione «in materia di
prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi
sulle piattaforme online di servizi digitali in lingua italiana» in modo da
rafforzare la Strategia nazionale. Non mancano gli articoli dedicati a scuola e
università, in particolare il monitoraggio delle azioni di prevenzione e
contrasto all’antisemitismo in ambito scolastico e universitario, «in conformità
con quanto previsto dalla Strategia nazionale». Il riferimento all’AGCOM sarà
recepito nel testo definitivo del disegno di legge e sei senatori PD voteranno a
favore.
Neppure il quinto disegno di legge, n. 1757, presentato il 13 gennaio 2026 dalla
senatrice Mariastella Gelmini con Giusy Versace (del gruppo Civici
d’Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare), fa menzione della Strategia
nazionale. Gelmini, forse per il suo passato di Ministra dell’Istruzione, dedica
interamente il suo progetto di legge alla didattica scolastica e universitaria e
alla formazione dei docenti.
I vari disegni di legge erano stati assegnati alla Commissione Affari
Costituzionali del Senato, che aveva programmato le consuete audizioni di
esperti. Tra essi Gadi Luzzatto Voghera, direttore del CDEC e componente del
gruppo tecnico della Strategia Nazionale, che, il 15 gennaio, aveva infatti
osservato l’inopportunità che gli articoli di legge andassero a sovrapporsi alla
strategia nazionale, che da tempo stava già lavorando, e che anzi quest’ultima
dovesse essere sostenuta anche finanziariamente.
Inaspettatamente, il 20 gennaio 2026, poco più di un mese prima della
approvazione in Senato, è arrivato il disegno di legge 1762 dal breve titolo
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo, firmato dal
senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan con diversi parlamentari del suo
gruppo[21], che offre pieno riconoscimento e autorevolezza alla Strategia
nazionale. Un disegno di legge brevissimo, il cui articolo 1 riprende l’analogo
articolo del DDL Romeo e accoglie la definizione IHRA senza esplicitarne i
contenuti. L’articolo 2, dal titolo Strategia nazionale per la lotta contro
l’antisemitismo, dichiara l’adozione triennale di tale Strategia «su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei
ministri» e ne specifica le finalità[22]. L’articolo 3, dal titolo Coordinatore
nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, affida al Coordinatore, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e al suo gruppo tecnico
(la cui composizione è dettagliatamente descritta), la predisposizione della
Strategia nazionale.
Il significato politico del DDL Malan è espresso molto chiaramente al termine
della sintetica presentazione, in cui, dopo un excursus storico approssimativo
sulla storia degli ebrei, si afferma: «Con la fondazione, sulla spinta del
movimento sionista, dello Stato d’Israele, gli odiatori degli Ebrei hanno
trovato un catalizzatore, un bersaglio di ogni iniziativa possibile: dalle
risoluzioni delle Nazioni Unite (più numerose contro Israele che contro tutti
gli altri Stati sommati) ai boicottaggi»[23].
È evidente che queste espressioni riprendono, semplificandoli brutalmente, gli
argomenti della Hasbara israeliana, ma la loro esplicitazione rivela il reale
intento del DDL: legittimare Israele e silenziare le denunce del genocidio,
dell’apartheid, della appropriazione abusiva di territori in Cisgiordania,
dell’occupazione illegale della Palestina, degli interventi militari in Libano e
contro l’Iran. In altre parole, lasciare mano libera a Israele nell’area
mediorientale e impedire che l’opinione pubblica italiana e le voci della
società civile e dei movimenti ne denuncino il carattere genocidario e
criminale.
IL TESTO DEFINITIVO DEL DISEGNO DI LEGGE
Di fatto il DDL Malan costituisce la struttura e la sostanza del disegno di
legge che sarà approvato il 4 marzo dal Senato con alcuni emendamenti e
specificazioni. I titoli degli articoli del testo definitivo sono infatti: 1.
Definizione; 2. Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo; 3.
Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo;
4. Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo; 5. Clausola di
invarianza finanziaria.
Nell’art. 1, che riproduce quasi integralmente l’analogo articolo del DDL Romeo,
vanno segnalati tre emendamenti. Il primo proposto da diversi senatori
sostituisce, significativamente, il termine “rifiuta” con il termine “ripudia”
(ogni forma di antisemitismo). Il secondo proposto dai senatori di AVS Peppe De
Cristofaro, Ilaria Cucchi e Tino Magni riesce a far aggiungere la frase: «ferme
restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la
libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi
costituzionali». Il terzo, presentato dai senatori di Fratelli d’Italia Malan,
Lisei e altri, fa aggiungere: «considerata l’unicità storica del fenomeno e
delle sue conseguenze», riproducendo un argomento tipico della narrazione
sionista.
L’articolo 2 riprende alla lettera il DDL Malan, emendato con l’aggiunta di una
premessa degli stessi Lisei, Malan e altri di Fratelli d’Italia.
L’articolo 3 accoglie, sempre in riferimento alla Strategia nazionale e al suo
Coordinatore, alcuni contenuti dell’originario art. 2 del DDL Romeo e,
attraverso emendamenti, i contenuti di altri disegni di legge. In particolare, i
commi a), sulla creazione di una banca dati[24] e b) sul contrasto
all’antisemitismo in rete derivano dal DDL Romeo; il comma c) sulla scuola
integra il comma d) del DDL Romeo con gli emendamenti proposti da Gelmini,
Gasparri, Occhiuto, Malpezzi, Delrio, Verini, Calenda e altri; il comma d)
sull’università è frutto di un emendamento di Gelmini e Delrio; il comma f) sul
servizio pubblico televisivo e radiofonico corrisponde al comma g) del DDL
Romeo. Si tratta, insomma, un articolo pout pourri, che accontenta i diversi
partiti, compresa la cosiddetta “ala riformista del Pd” capitanata da Delrio.
L’articolo 4, invece, riproduce quasi integralmente l’art. 3 del DDL Malan, che
descrive il modus operandi del Coordinatore e del gruppo tecnico.
Risulta dunque evidente che, dopo due anni, l’originario DDL 1004 ha cambiato
improvvisamente e radicalmente il proprio orientamento, è diventato un
provvedimento sandwich: in mezzo a due articoli (art. 2 e art. 4) pressoché
integralmente tratti dal disegno di legge di FdI, che delega ogni potere alla
Task force, vi è l’art. 3, che riprende le proposte specifiche dei diversi
gruppi collocandole nell’ambito della stessa Strategia nazionale.
La scelta politica vincente di FdI, pur sotto copertura, è stata dunque quella
di affidare l’applicazione della definizione IHRA e il contrasto
dell’antisemitismo, o meglio la repressione dell’antisionismo, il silenziamento
dei movimenti contro il genocidio in Palestina e il panico morale antislamico, a
un gruppo operativo sottratto a ogni ulteriore regolamentazione e a ogni
controllo parlamentare. Il testo di legge approvato dal Senato ha certamente
eliminato gli aspetti più palesemente vessatori e punitivi, contenuti nei
progetti di Romeo e Gasparri, ma ha privilegiato la discrezionalità e l’opacità
delle azioni “di contrasto” all’antisemitismo, che potranno essere indirizzate
ad libitum nei confronti di coloro che la Task force riterrà disturbanti.
La Task force rappresenta plasticamente l’alleanza tra gli attori politici che
con questo disegno di legge hanno trovato una convergenza sui loro interessi
specifici: le comunità e associazioni ebraiche confermano il loro ruolo di
cinghia di trasmissione politico culturale di Israele nella difesa dalle accuse
di genocidio e criminalità, Fratelli d’Italia e il governo hanno uno strumento
per la repressione dei movimenti di piazza e del dissenso politico sulla scia
dei decreti sicurezza e rinsaldano i rapporti della premier e del suo partito
con Netanyahu. Comune a tutti è l’ostilità per il mondo musulmano, palestinese o
meno, un’ostilità che va crescendo con il diffondersi del movimento del generale
Vannacci e che si ripercuote sulla popolazione migrante facendone un capro
espiatorio e un oggetto di pesante strumentalizzazione politica.
L’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE E LA POSTURA DELL’OPPOSIZIONE
Non abbiamo fin qui citato il disegno di legge 1765, Disposizioni per la
prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo e degli altri atti ed espressioni
di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, presentato
il 22 gennaio 2026 da un nutrito drappello di senatrici e senatori PD-IDP
capitanato da Andrea Giorgis. Questo gruppo del PD sembra aver preso molto sul
serio la tematica dell’antisemitismo, che considera, al pari degli altri
componenti della Commissione Affari Costituzionali, un pericoloso fenomeno da
contrastare. Redige perciò un corposo disegno di legge caratterizzato da una
definizione che riecheggia la Jerusalem Declaration, estesa a ogni tipo di
discriminazione che propone una serie di dettagliatissime normative relative
alla scuola, alla creazione di un Osservatorio antisemitismo, al mondo dei media
e del web, alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e
altro, prevedendo addirittura un fondo di dieci milioni di euro per l’attuazione
della legge. Tanto zelo nei confronti delle proposte liberticide della
maggioranza appare del tutto fuori luogo in un contesto in cui le intenzioni
erano molto chiare, anche se solo talvolta dichiarate. Assumere anche da parte
dell’opposizione la postura degli imprenditori del panico morale edulcorando i
contenuti con una spruzzata di liberalismo innocuo e un po’ patetico non serve
certo a contrastare la deriva autoritaria con cui il disegno di legge approvato
prosegue la costruzione del nemico interno sulla scia degli altri decreti
sicurezza.
Infatti, Gasparri, nel suo intervento in aula del 4 marzo, è stato molto
esplicito: la legge serve per tutelare lo Stato di Israele, in particolare con
gli esempi 2 e 7 della dichiarazione IHRA[25]. Egli dichiara di aver
“rinunciato” alle sanzioni penali previste nel suo disegno di legge per chi
auspica la distruzione dello stato di Israele o nega il suo diritto
all’esistenza perché tali sanzioni «sono presenti nella legge Mancino e
nell’articolo 604-bis del Codice penale. Le avrei volute rinforzare; non le
rinforziamo, ci sono»[26]. Dunque, la penalizzazione è possibile e prevista.
Ovviamente sarebbe stata necessaria una totale e tenace opposizione da parte di
tutti i partiti non governativi, una opposizione che coinvolgesse la società
civile e criticasse con argomenti irrefutabili la definizione IHRA come esito di
una pluridecennale Hasbara, mettendone in evidenza lo strumentale uso politico
della destra italiana e israeliana, ma di fatto il disegno di legge ha raggiunto
un consenso trasversale. Il gruppo dei “riformisti del PD” (sei senatori) ha
votato a favore[27], oltre ad aver collaborato al testo, e il resto del gruppo
PD si è astenuto. Solo il M5S e ASV hanno votato contro. Il 4 marzo il disegno
di legge è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli altri
partiti[28].
È ben vero che nella discussione finale il senatore Roberto Cataldi (M5S) ha
esordito dicendo che «questo provvedimento non è nato in memoria della Shoah e
neppure per contrastare l’antisemitismo. È nato per silenziare il dissenso nelle
piazze, per vietare le manifestazioni per la pace in Palestina»[29] e che la
senatrice Alessandra Maiorino (M5S) ha affermato che «il vostro intento è sempre
stato uno solo: dare copertura politica alla destra israeliana di cui siete
amici e che avete sostenuto in ogni modo con la propaganda e con le azioni»,
mentre il senatore De Cristofaro (AVS) ha evidenziato che «con la definizione
IHRA, si fa passare l’idea che il boicottaggio sia antisemita e questo non è
accettabile»[30]. Purtroppo, ha avuto buon gioco la senatrice di Fratelli
d’Italia Ester Mieli a ricordare che l’adozione della dichiarazione IHRA in
Italia era stata sancita nel 2020 dal governo Conte 2 alleato con il PD e
fortemente sostenuta da senatori dei due partiti: quindi l’attuale voto
contrario o l’astensione rappresentano una contraddizione palese[31].
Ma le contraddizioni si trovano anche in seno alla maggioranza. La legge Mancino
(1993), brandita come una clava da Gasparri, rende punibili la propaganda e
l’incitamento all’odio razziale ed è stata poi trasferita nell’art. 604bis del
Codice penale nel 2018. Proprio la sua abrogazione è stata uno storico cavallo
di battaglia della Lega, che nel 2014 aveva raccolto le firme per un referendum
abrogativo e nel 2018 ci aveva riprovato per iniziativa del ministro Lorenzo
Fontana, suscitando le proteste sdegnate da parte delle comunità ebraiche[32].
In quell’occasione Fratelli d’Italia aveva espresso il suo sostegno a Fontana:
«Siamo sempre stati contrari ai reati di opinione perché riteniamo la libertà di
espressione sacra e inviolabile», scrivevano sul loro sito[33].
I DISEGNI DI LEGGE E IL MONDO DELLA SCUOLA
Per quanto riguarda le scuole, le presentazioni e gli articoli dei disegni di
legge appaiono alle/i docenti del tutto lontani dalla realtà, quando non
decisamente offensivi. Nessun rappresentante del mondo della scuola è stato
audito, a nessun esperto o esperta di scuola è stato richiesto di esprimersi.
Le scuole vengono descritte come ricettacoli di razzismo, odio e intolleranza, i
docenti sono considerati incapaci di riconoscere e contrastare stereotipi e
pregiudizi, di insegnare un pensiero critico, di trasmettere consapevolezza
storica, e sembra che non abbiano mai prestato attenzione alla memoria della
Shoah né alle discriminazioni razziali. Insomma, degli insipienti che
abbisognano di formazione, di linee guida, di interventi culturali che i centri
di ricerca e le associazioni ebraiche sapranno certamente assicurare in
collaborazione con il MIUR.
In realtà sulla base della quotidiana esperienza di coloro che insegnano è da
escludere che nelle scuole – dove da decenni si trasmettono anticorpi contro gli
orrori delle deportazioni e dei campi di sterminio leggendo Primo Levi, Hannah
Arendt, Hannah Frank o Etty Hillesum, dedicando al genocidio ebraico il Giorno
della Memoria, andando ad Auschwitz con il Treno della Memoria – si sia
intensificato il fenomeno dell’antisemitismo. Molte/i docenti hanno sicuramente
una conoscenza storiografica e letteraria di quanto accaduto molto più profonda
della leghista Daisy Pirovano che, con un certo fastidio, ha dichiarato di non
comprendere perché si accostano sempre gli ebrei e il nazifascismo e ha chiesto
di proseguire il dibattito in aula «senza ricordare per l’ennesima volta quello
che hanno compiuto i nazifascisti» (sic!)[34].
Per la loro cultura, formazione ed esperienza, le/i docenti sanno riconoscere
che cosa siano antisemitismo e genocidio, e sanno insegnarlo. Appaiono dunque
paradigmatiche di una politica di palazzo del tutto avulsa dalla vita concreta
delle persone le parole del senatore Delrio: «I contesti nell’ambito dei quali
sono sempre più evidenti i fenomeni di antisemitismo sono le piattaforme on line
e gli ambienti scolastici e universitari, nei quali la diffusione del linguaggio
di odio e dell’intolleranza risulta in netta prevalenza rispetto al confronto
tra punti di vista differenti». E risulta del tutto propagandistico e vessatorio
imporre per legge il monitoraggio degli episodi di antisemitismo nelle scuole e
la comunicazione al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo
delle azioni attuate per contrastare tali fenomeni[35].
La verità è che nello specchio di Gaza si è manifestato agli occhi del mondo non
solo il progetto di colonialismo di insediamento che da oltre cento anni ha
devastato la società, la cultura, il territorio palestinese, assoggettati con la
forza delle armi, della pulizia etnica, dell’oppressione, dell’apartheid, ma
anche il volto genocidario del colonialismo europeo di cui la stessa
persecuzione nazifascista degli ebrei è stata una criminale conseguenza[36]. Per
questo molte e molti docenti si stanno interrogando su nuovi modi e strumenti
per insegnare – la storia, la filosofia, le letterature, l’arte, le scienze
umane, l’antropologia – si stanno formando sulla prospettiva decoloniale e sulla
world history (peraltro già presente in alcuni materiali didattici degli anni
Settanta), ripensano la modernità e la nazione, ricercano le parole, i
linguaggi, le autrici e gli autori con cui trasmettere contenuti disciplinari
innovativi e valori autenticamente democratici: questo è il “pensiero critico”,
non certo il “contraddittorio” sterile e polarizzante, che crea, quello sì,
stereotipi e pregiudizi, come fanno le Linee guida di Valditara, secondo il
quale “solo l’Occidente” avrebbe una storia[37].
La retorica vischiosa, o meglio la Hasbara, che ha accomunato la quasi totalità
dei discorsi degli esponenti politici nelle discussioni sul disegno di legge è
penosamente e tristemente lontana dalla profondità storica di questi sguardi e
fenomeni così come è del tutto incurante di quell’ampia parte di società
italiana che non ha accettato e non accetta di stare in silenzio di fronte al
genocidio, che sia in nome della Costituzione, del Vangelo, della giustizia
sociale, dell’autodeterminazione dei popoli o di un’etica del riconoscimento.
CONCLUSIONE
La legge verrà approvata e la violazione della definizione IHRA di antisemitismo
sarà considerata punibile sulla base della legge Mancino. Come in Israele,
esporre una bandiera della Palestina[38], e come in altri Paesi europei scandire
uno slogan come «From the river to the sea Palestine will be free» o parlare di
Gaza e di Palestina nelle scuole, potranno venire considerati reati di
antisemitismo.
Oggi in Italia è impossibile colpire tutte e tutti coloro che si stanno
impegnando per denunciare il genocidio, chiedere giustizia per i palestinesi e
per esprimere solidarietà nei modi più vari e creativi – non solo docenti,
studentesse e studenti (i principali bersagli dei disegni di legge), ma
sanitari, lavoratrici e lavoratori portuali, aeroportuali e ferroviari, artisti,
scrittrici e scrittori, studiosi, giuristi, giornalisti, associazioni della
società civile e centinaia, se non migliaia, di gruppi, collettivi, comitati di
attivisti e di cittadine e cittadini.
Si potranno realmente censurare o proibire, in nome del “diritto dell’esistenza
dello Stato di Israele”, un enorme numero di libri, testi scientifici, ricerche,
romanzi, riviste, inchieste, rapporti, convegni, incontri pubblici, opere
artistiche, fotografie, film, video, siti, canzoni, performance, mostre su Gaza,
sulla storia della Palestina, sul genocidio? Come si potrà sanzionare un intero
mondo culturale e politico?
La risposta è certamente negativa: la legge servirà piuttosto come
intimidazione, perché potrà essere aggiunto il reato di antisemitismo in alcuni
casi eclatanti che serviranno di esempio, casi come quelli che già conosciamo:
indagini su alcuni docenti, ispezioni nelle scuole, denunce e arresti di
palestinesi e musulmani, come Mohammad Hannoun, Anan Yaheesh e Mohamed Shahin.
I rappresentanti del governo, degli apparati di pubblica sicurezza e delle
associazioni e comunità ebraiche, riunite nella Task force della Strategia
Nazionale potranno in assoluta autonomia e discrezionalità decidere quando e
come intervenire, quali soggetti perseguire, come già peraltro stanno facendo.
Sarà poi la magistratura a decidere la punibilità dei reati. In molti casi tali
accuse potranno poi essere archiviate o si areneranno nel nulla, come avvenuto
in altri paesi, anche grazie all’intervento della CEDU (Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo), e in Italia per Shahin, ma si enfatizzeranno i veleni nella
sfera pubblica, i sospetti e le delazioni, le accuse, le denigrazioni, le
diffamazioni costringendo le/gli accusate/i ad affrontare la mediatica fabbrica
del fango o procedimenti giudiziari.
Già dal 2020 sono nel mirino organizzazioni come il BDS e Un ponte per,
sindacati come la FIOM e partiti politici come Rifondazione comunista.
L’Osservatorio antisemitismo e il suo rapporto annuale indicano nuovi soggetti,
tra i quali le reti Digiuno per Gaza[39], Sanitari per Gaza[40], ong come Medici
senza Frontiere[41], addirittura la rivista online «Tecnica della scuola»[42].
Attualmente grande attenzione viene dedicata agli utenti delle piattaforme
online: Facebook e Instagram e TikTok.
Che fare, dunque?
Non farci intimidire, continuare, come da tre anni stiamo facendo, a scendere
nelle piazze, parlare di Palestina a scuola, praticare i boicottaggi,
decostruire l’Hasbara e ricostruire la storia con ricerche e argomentazioni
scientificamente fondate, organizzare convegni e incontri, sostenere i gazawi e
i palestinesi attraverso le associazioni e i progetti umanitari, rafforzare le
reti e ricercare convergenze, consapevoli che un movimento così ampio e
multiforme non può essere silenziato se è coeso e determinato.
Segnali favorevoli alla libertà di pensiero e di opinione cominciano a giungere
da paesi in cui la repressione è stata più intensa, soprattutto nelle
università. Negli USA l’Università del Minnesota ha risarcito con 250.000
dollari il docente ebreo Raz Segal, licenziato su pressione delle lobby ebraiche
nel 2024 per aver definito Gaza «un caso da manuale di genocidio»[43]. In UK una
Corte d’appello ha respinto il ricorso dell’Università di Bristol, che aveva
licenziato David Miller per le sue idee antisioniste e ha dichiarato che: «È
coerente definire “razzista” un’ideologia [il sionismo] che promuove la
creazione di uno Stato [in questo caso Israele] per una sola razza [gli ebrei]
in un territorio che in precedenza ospitava un gran numero di persone di una
razza diversa [i palestinesi]»[44], In Germania una Corte d’Appello ha annullato
una precedente sentenza assolvendo l’autrice di un post che paragonava le
politiche di Israele a quelle dei nazisti (decimo esempio della dichiarazione
IHRA) in quanto opinione non antisemita[45]. Recentissima è la notizia che il
Tribunale federale USA ha dato torto alla amministrazione statunitense che aveva
accusato di antisemitismo l’università di Harvard, stabilendo che i diritti
civili degli studenti ebrei non sono stati violati[46].
Sarà poi necessario un contromonitoraggio costante sul modo in cui
l’antisemitismo verrà declinato, sulle attività della Task force, del CDEC e
dell’Osservatorio antisemitismo, sui loro linguaggi, narrazioni e obiettivi, per
essere pronte/i a riconoscere le dinamiche più o meno occulte della repressione
e intervenire in massa, con tutti gli strumenti possibili, come nei casi di
Mohamed Shahin, dei docenti del liceo Righi, tra cui Salvatore Bullara, e
Massimo Sabbatini, del liceo Vivona[47], di Roma, le cui storie rappresentano
modelli vincenti di resistenza anche perché sostenute dalla mobilitazione della
società civile, dei giuristi democratici, dei sindacati. Certo, non abbiamo le
risorse economiche e le strutture di cui le organizzazioni sioniste
dispongono[48], ma possiamo avere la forza della moltitudine che non si piega.
Maria Teresa Silvestrini, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e
delle università
Scarica qui il saggio in pdf.
Silvestrini, Isrealizzazione e repressioneDownload
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[1] Cfr. M.T. Silvestrini, in Scuole e università di pace. Fermiamo la follia
della guerra, Aracne, Roma 2025, pp. 189-210. Il termine israelizzazione è un
neologismo già registrato dal 2018 nell’Enciclopedia Treccani online con questo
significato: «Adeguamento ai costumi e agli stili di vita israeliani, anche con
riferimento al controllo militare operato dallo Stato d’Israele e ai sistemi di
sicurezza da esso messi in atto»;
https://www.treccani.it/enciclopedia/israelizzazione_(altro)/#google_vignette.
Il termina Hasbara indica la sofistica attività diplomatica e di pubbliche
relazioni di Israele, mirata a legittimare a livello internazionale le sue
politiche e diffondere, in funzione di propaganda, una immagine positiva del
paese; cfr., ad esempio: Shivi Greenfield, Israeli Hasbara: Myths and Facts, 27
dicembre 2012;
https://www.molad.org/en/researches/israeli-hasbara-myths-and-facts. Ringrazio
per la lettura, il confronto e i preziosi suggerimenti Michele Lucivero, Filippo
Osella, Amedeo Rossi, Maurizio Russo e le compagne e i compagni della Scuola per
la pace Torino e Piemonte.
[2] La definizione dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)
recita: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere
espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e
fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà,
verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto». Ad
essa seguono undici esempi orientativi, sette dei quali riguardano Israele;
https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto.
Per un breve inquadramento critico, si vedano: il dossier di BDS Italia,
Combattere l’antisemitismo. Difendere la libertà di espressione (2021):
https://bdsitalia.org/images/stories/pdfs/definizione-IHRA-ott-2021.pdf; Amnesty
International, Antisemitismo: no all’adozione della definizione dell’IHRA,
https://www.amnesty.it/antisemitismo-no-alladozione-della-definizione-dellihra/
(29 gennaio 2026).
[3] Strategia nazionale di lotta all’antisemitismo. Rapporto finale, 2021;
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo_def.pdf.
[4] Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola, novembre 2021;
https://www.mim.gov.it/documents/20182/6740601/Linee+guida+antisemitismo.pdf.
[5] Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo. Edizione 2025;
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/Strategia_Nazionale_2025-IT.pdf.
[6] L’antisemitismo di matrice fascista continua a essere un fenomeno diffuso,
anche se non gli viene dato risalto nella cronaca mediatica e non ha assunto
rilievo neppure nel dibattito parlamentare sul contrasto all’antisemitismo. Lo
monitora comunque l’Osservatorio antisemitismo. Tra gli episodi recenti, a
Savona tre giovani di Terza posizione hanno diffuso online contenuti
suprematisti e antisemiti (12 luglio 2026). A Torino dodici Militanti fascisti
dovranno fare lavori socialmente utili e risarcire la Comunità ebraica (14
luglio 2026); tra essi Carlo Vignale, figlio dell’assessore regionale Gian Luca
Vignale, ed Enrico Forzese, esponente di primo piano del movimento di Vannacci
(cfr. Saluti romani e inni a Hitler, nel covo dei neonazisti anche militari, 7
marzo 2026).
[7] Che la Strategia sia centrata sulla sicurezza e l’ordine pubblico, si può
leggere anche in un articolo di Adam Smulevich sul sito dell’Osservatorio
antisemitismo: Antisemitismo – presentata al Governo la nuova strategia, 20
febbraio 2025;
https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/roma-presentata-al-governo-la-nuova-strategia-per-la-lotta-contro-lantisemitismo-sviluppata-sotto-la-guida-del-coordinatore-nazionale-per-il-contrasto-allodio-antiebraico-il-genera/?hilite=strategia+nazionale.
[8] Come nel precedente articolo, non ci si riferisce qui alla lunga storia
dell’antisemitismo, del sionismo e dell’antisionismo, ma all’uso politico nel
dibattito italiano della definizione di “nuovo antisemitismo” sintetizzata nella
definizione IHRA. Cfr. Silvestrini, Il disegno di legge Gasparri, cit., nota 2,
p. 190: «Storicamente, con antisemitismo si intende una forma di razzismo: la
discriminazione storica e l’esclusione degli ebrei, la privazione del diritto ad
avere dei diritti (Hannah Arendt), che ha portato al loro genocidio nei campi di
sterminio nazisti. Con sionismo si intende solitamente il movimento, nato in
reazione all’antisemitismo, fondato nel 1897 da Theodor Herzl (1860-1904), con
il progetto di costituzione di uno Stato nazionale ebraico in Palestina
espropriandone ed espellendone i palestinesi (“una terra senza popolo per un
popolo senza terra”). L’antisionismo si contrappone all’esclusione sionista, a
sua volta razzista, dei palestinesi dal diritto ad avere dei diritti, ed è
quindi antirazzista».
[9] «Il concetto di panico morale è stato usato per riferirsi alla paura diffusa
o esagerata che la cultura o il benessere di una società siano sotto attacco da
parte di individui o forze malvagie. Gli imprenditori morali – dai giornalisti
ai politici, dagli opinionisti ai legislatori – innescano o guidano un
sentimento di panico, spesso con l’introduzione di nuove leggi che aumentano il
controllo sociale»; D. Della Porta, Guerra all’antisemitismo? Il panico morale
come strumento di repressione politica, Altreconomia, Milano 2024, p. 15.
[10] La Dichiarazione di Gerusalemme sull’Antisemitismo, 1° aprile 2021
https://www.assopacepalestina.org/2021/04/01/la-dichiarazione-di-gerusalemme-sullantisemitismo/;
Jerusalem Declaration on antisemitism, https://jerusalemdeclaration.org/.
[11] D. Zecca, Israele Stato-Nazione del popolo ebraico. L’ebraicità da pretesa
normativa a parametro costituzionale, in NOMOS, 3-2019;
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/01/Zecca-3-2019-ver-2.pdf.
[12] V. Pisanty, Antisemita. Una parola in ostaggio, Giunti, Firenze 2025, in
part. pp. 56-67 su L’invenzione del nuovo antisemitismo; N. Finkelstein,
L’industria dell’Olocausto. Lo sfruttamento della sofferenza degli ebrei,
Meltemi, Milano 2024 (ed. or. Verso Books, New York 2000).
[13] Gioventù meloniana;
https://www.fanpage.it/backstair/story/gioventu-meloniana-inchiesta-su-giovani-di-fdi/.
[14] A. Rossi, Antisemitismo e antisionismo. Usi e abusi, Edizioni Q, Roma 2025.
[15] Roma – Contrasto all’antisemitismo (23.09.25);
https://www.youtube.com/watch?v=R97RWz8NByk.
[16] Ivi.
[17] Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione
razziale etnica e religiosa.
[18] Nel settembre 2024 le nomine governative erano così articolate: Presidenza
del Consiglio dei ministri (Sabrina Bono); Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e
sull’origine etnica (UNAR) (Mattia Peradotto); Ministero dell’Università e della
Ricerca (Alessandra Servidori, docente universitaria di politiche del Welfare e
strumenti contrattuali); Ministero della cultura (Stefano Musco); Ministero per
lo Sport e i Giovani (Juri Morico); Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (Andrea Esteban Sama); Ministero dell’istruzione e
del Merito (Alessandra Veronese, docente di Storia Medievale, Università di
Pisa); Ministero dell’Interno (Francesca Romano Capaldo, Capo Segreteria
dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD,
presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione centrale della
Polizia criminale). Le comunità e associazioni ebraiche erano rappresentate da
Luigi Maccotta, Capo della Delegazione italiana presso l’IHRA; Simonetta Della
Seta, componente della Delegazione italiana presso l’IHRA; Noemi Di Segni,
Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI); Uriel Perugia,
Segretario generale dell’UCEI; Luca Spizzichino, Presidente dell’Unione Giovani
Ebrei Italiani – UGEI; Giorgio Sacerdoti, Presidente della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC); Gadi Luzzatto Voghera, Direttore
del CDEC. Gli esperti erano Andrea Di Porto, docente emerito di Istituzioni di
Diritto Privato alla Sapienza di Roma; Alessandro Saggioro, docente di Religioni
antiche e moderne, alla Sapienza di Roma; Andrea Zanotti, docente di Diritto
Ecclesiastico e Diritto canonico, Università di Bologna; Claudia Gina Hassan,
docente di Sociologia della Comunicazione, Università Roma 2 – Tor Vergata;
Paolo Mieli, giornalista, saggista e conduttore televisivo;
https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-strategia.
[19] «In ambito nazionale, la polarizzazione del dibattito sulle ragioni della
crisi mediorientale e delle parti in conflitto ha alimentato le istanze contro
l’esistenza stessa dello Stato ebraico, trasversalmente condivise in seno ai
circuiti organizzati dell’estremismo politico»; p. 14.
[20] Aggiungono le firme i senatori del PD-IDP Alessandro Alfieri, Alfredo
Bazoli, Tatjana Rojc, Filippo Sensi, Walter Gerini, Sandra Zampa oltre a Pier
Ferdinando Casini (Centristi per l’Europa). Seguono Marco Lombardo, Carlo
Calenda (Misto, Azione-Renew Europe) e Luigi Spagnolli (Aut, SVP-PATT, Cb).
[21] Esteri Mieli, Marco Scurria, Domenica Spinelli, Marco Lisei, Costanzo Della
Porta, Raffaele Speranzon, Andrea De Priamo, Giuliomaria Terzi di Sant’Agata.
[22] Le finalità erano così formulate: «a) prevenire e contrastare ogni forma di
antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone,
delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il
rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;
c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle
comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione».
[23] Il testo continua così: «L’espressione “non siamo antisemiti, siamo
antisionisti” ovvero “siamo contro l’attuale governo d’Israele” spesso è solo un
espediente per nascondere il solito antisemitismo. Legittimo criticare il
governo di qualsiasi Stato, ma l’accanimento a senso unico su qualunque atto
dello Stato ebraico, accompagnato dalla totale indifferenza e a volte dalla
solidarietà verso i terroristi o le assai più gravi violazioni perpetrate
altrove è verosimile indice di antisemitismo mascherato»;
https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLPRES&id=1492448&idoggetto=0&part=DDLpres_DDLpres1-relpres_relpres1.
[24] Rispetto all’originario testo di legge 1004, che proponeva di creare una
banca dati, il testo definitivo prevede di utilizzare anche per l’antisemitismo
la banca dati del Centro di Elaborazione Dati (CED), presso la direzione
centrale della polizia criminale, organo istituito con l’art. 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza.
[25] Il secondo esempio della definizione IHRA recita: «Fare insinuazioni
mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui
o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non
esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che
controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni
all’interno di una società».
[26] Legislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 395 del
04/03/2026;
https://www.senato.it/printable/route/sen_showdoc.show_doc_controller_structure?id=1496638&idoggetto=0&leg=19&tipodoc=Resaula&part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_rdddddl1004eccaa:2&printable_format=print&legislature=19.
[27] Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Graziano Delrio, Filippo Sensi,
Walter Verini, Sandra Zampa.
[28] Seduta n. 395 del 4 marzo 2026 – Votazione elettronica;
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl/votazione?did=57902&sessionId=395&voteId=2.
[29] Legislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 394 del
03/03/2026
https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=resaula&id=1496579&idoggetto=0&part=doc_dc-ressten_rs-DDLtit_rdddDDL1004eccaa:3-intervento_cataldim5s.
[30] Legislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 395 del
04/03/2026;
https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=resaula&id=1496638&idoggetto=0&part=doc_dc-ressten_rs-DDLtit_rdddDDL1004eccaa-intervento_decristofaromistoavs.
[31] Ivi. Mieli si riferisce in particolare a una mozione presentata in Senato
il 5 febbraio 2020 da parlamentari di centro sinistra e del M5S che accoglieva
pienamente la dichiarazione IHRA;
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00212&ramo=S&leg=18.
[32] La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei
Cinque Stelle: “Non si cambia”, La Stampa, 4 agosto 2018,
https://www.lastampa.it/politica/2018/08/04/news/la-lega-vuole-abolire-la-legge-mancino-sui-reati-di-opinione-gelo-dei-cinque-stelle-non-si-cambia-1.34036281/.
[33]
https://www.fratelli-italia.it/mancino-meloni-fdi-favorevole-ad-abrogazione-condividiamo-parole-ministro-fontana/;
ultima consultazione 8 agosto 2026.
[34] Roma. Contrasto all’antisemitismo. Audizione del 23 settembre 2025, minuto
1.39.00; https://www.youtube.com/watch?v=R97RWz8NByk.
[35] Il monitoraggio degli episodi di antisemitismo verrebbe svolto dai tavoli
permanenti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n.71,
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo
(https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-29;71), che
prevede l’istituzione in ogni scuola di un tavolo tecnico di monitoraggio.
[36] Cfr. M. Meotto, Sguardi coloniali. Il genocidio nella didattica della
storia in Scuole e università di pace. Fermiamo la follia della guerra, Aracne,
Roma 2025, pp. 155-187, che definisce «il genocidio come un fenomeno strutturale
e ricorrente nella modernità, strettamente collegato allo sviluppo dello
Stato-Nazione, e come un atto politico in senso proprio» (p. 157).
[37] Anche Roberto Vecchioni, cantautore e docente, si è riferito alla
tradizione filosofica e letteraria europea in chiave scandalosamente
eurocentrica: «Socrate, Spinoza, Cartesio, Hegel, Marx, Shakespeare, Cervantes,
Pirandello, Manzoni, Leopardi. Ma gli altri le hanno queste cose?»; cfr.
Ferdinando Pastore, L’Europa illuminata e gli altri barbari: l’imbarazzante
discorso di Roberto Vecchioni, 16 marzo 2025;
https://www.kulturjam.it/costume-e-societa/leuropa-illuminata-e-gli-altri-barbari-limbarazzante-discorso-di-roberto-vecchioni/.
[38] Limitazioni israeliane alla bandiera palestinese, ennesimo attacco ai
diritti umani, 23 gennaio 2023;
https://www.amnesty.it/limitazioni-israeliane-alla-bandiera-palestinese-ennesimo-attacco-ai-diritti-umani/.
[39] Toscana, digiuno contro il “sanitaricidio” di Gaza, 24 luglio 2026;
https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/toscana-digiuno-contro-il-sanitaricidio-di-gaza/?hilite=Amnesty.
[40] Contrasto all’antisionismo nelle strutture ospedaliere, 6 luglio 2026;
https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/contrasto-allantisionismo-nelle-strutture-ospedaliere/?hilite=Sanitari.
[41] Documentare la cultura organizzativa antisemita di Medici Senza Frontiere
(MSF), 3 luglio 2026
https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti/documentare-la-cultura-organizzativa-antisemita-di-medici-senza-frontiere-msf/?hilite=3+luglio.
[42] Pregiudizi antisionisti di una rivista per la scuola, 20 luglio 2026
https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/pregiudizi-antisionista-di-una-rivista-per-la-scuola/.
[43] Gli revocò l’incarico dopo un articolo su Gaza: università del Minnesota
risarcisce con 250mila dollari lo storico del genocidio Raz Segal, Il Fatto
Quotidiano, 7 agosto 2026;
https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/07/raz-segal-risarcimento-universita-minnesota-notizie/8473418/.
[44] Areeb Ullah, Una Corte d’appello del Regno Unito conferma che le opinioni
antisioniste sono tutelate dalla legge contro la discriminazione;
https://zeitun.info/2026/08/06/una-corte-dappello-del-regno-unito-conferma-che-le-opinioni-antisioniste-sono-tutelate-dalla-legge-contro-la-discriminazione/?print=print.
[45] Sentenza d’appello in Germania: paragonare Israele al nazismo non è reato,
4 agosto 2026;
https://www.ilmitte.com/2026/08/germania-paragonare-israele-nazismo-non-e-reato-sentenza/.
[46] Trump perde contro Harvard: il Tribunale federale boccia la causa per
antisemitismo, Il Fatto quotidiano, 13 agosto 2026;
https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/13/trump-harvard-causa-antisemitismo-notizie/8478466/.
[47] Sui casi del Righi e del Vivona si veda la conferenza stampa di Stefania
Ascari tenuta il 4 agosto alla Camera: https://webtv.camera.it/evento/32139.
Cfr. S. Delitala, Il contraddittorio a senso unico: come si censura la Palestina
nella scuola, 11 luglio 2026,
https://osservatorionomilscuola.com/2026/07/11/contraddittorio-senso-unico-censura-palestina-scuola/;
Ead., Liceo Vivona: un’ispezione sul niente, 19 luglio 2026,
https://osservatorionomilscuola.com/2026/07/19/liceo-vivona-ispezione-sul-niente-palestina-censura/;
M. Bocciano, La lettera del prof su Gaza, l’ispezione che non scopre nulla, la
solidarietà: qualcosa non mi torna, Il Fatto Quotidiano, 27 luglio 2026;
https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/27/prof-gaza-lettera-vivona-ispezione-notizie/8460861/.
L’Osservatorio antisemitismo ha stigmatizzato il prof. Sabbatini in due
articoli: Saul Meghnagi e Antonella Castelnuovo commentano le considerazioni
propal del docente del liceo Vivona, 24 luglio 2026 e Livia Ottolenghi (UCEI),
La scuola formi il pensiero critico, non orienti ideologicamente gli studenti,
23 luglio 2026.
[48] Non sarà inutile sapere che il Centro di documentazione ebraica
contemporanea, con sede a Milano, dove si trovano anche il Memoriale della Shoah
e una biblioteca, ha un bilancio preventivo 2026 di 975.146 euro, di cui 500.440
di contributi pubblici. I più significativi derivano dalla legge 155/2009, che
destina al Cdec 300.500 euro l’anno, e dal Ministero della cultura che ne
destina 153.000 per tre anni. Il Cdec è soggetto alla vigilanza dell’UCEI e fa
ovviamente parte del gruppo tecnico della Strategia nazionale;
https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2026/02/Conto-Economico-Preventivo-2026.pdf.
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