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La procedura per il ricongiungimento e la coesione familiare: aspetti operativi
La procedura di ricongiungimento familiare è fortemente condizionata dalle prassi della pubblica amministrazione. In questo contesto, l’operatore o l’operatrice assume un ruolo chiave di orientamento. Un ruolo che richiede competenza tecnica, attenzione alla dimensione umana delle situazioni e capacità di lettura sistemica del quadro normativo. Questa scheda nasce sulla base dell’incontro formativo realizzato nell’ambito del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare con l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, coerenti con alcuni principi guida fondamentali del progetto, tra cui quelli di evitare un rigetto formale della domanda e garantire un accompagnamento consapevole e tempestivo lungo tutto il procedimento. A. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: STRUTTURA DELLA PROCEDURA E SNODI AMMINISTRATIVI 1. La procedura di ricongiungimento familiare si articola in più fasi, che coinvolgono autorità diverse e producono effetti giuridici distinti. La domanda viene presentata tramite Portale Servizi ALI alla Prefettura competente. (N.B.: si consiglia di rivolgersi ad un CAF o Patronato di esperienza comprovata).  Da questo momento decorre il termine entro il quale l’amministrazione deve pronunciarsi sul rilascio del nulla osta, termine che, per effetto delle ultime modifiche normative, è attualmente di 150 giorni. Qualora la Prefettura ritenga che non sussistano i requisiti necessari, dovrebbe attivare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, consentendo al richiedente di integrare la documentazione mancante. In assenza di integrazione, viene emesso un decreto di rigetto, impugnabile davanti al tribunale ordinario. Nel caso in cui la Prefettura non rilasci il nulla osta entro il termine previsto, si ritiene possibile che il familiare si presenti direttamente al Consolato con la ricevuta di accettazione della domanda, per richiedere il visto per motivi familiari. Il nulla osta ha una validità di sei mesi. RICHIESTA NULLA OSTA PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE 1. Requisiti da dimostrare 1.1 Permessi con cui è possibile richiedere il ricongiungimento: * permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno; * permesso per asilo politico; * permesso per protezione sussidiaria; * permesso per motivi di studio, per motivi religiosi; * permesso per motivi familiari; * permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; * permesso per attesa cittadinanza. N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. 1.2 Quali familiari si possono ricongiungere: * Il coniuge, purché non legalmente separato, di età non inferiore a diciotto anni e non coniugato con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non coniugati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. * I figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive legate al loro stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze essenziali di vita e siano affetti da invalidità totale (100%). * I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute, e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * Il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, purché dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato, secondo quanto previsto dalla normativa sul ricongiungimento. Ai fini della verifica di tali requisiti, si tiene conto anche della situazione dell’altro genitore. * Gli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 1.3 Requisito reddituale Il richiedente deve disporre di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a: * importo dell’assegno sociale * aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere A titolo esemplificativo: * 1 familiare (anche se minore di 14 anni): € 7.101,12 + € 3.550,56 = € 10.651,68 * 2 familiari: € 14.202,24 * 3 familiari: € 17.752,80 * 4 familiari: € 21.303,36 * 2 o più figli minori di 14 anni: € 14.202,24 (soglia fissa per i figli piccoli) Documenti da allegare: * Lavoratori/trici dipendenti: Ultima dichiarazione dei redditi (oppure Certificazione Unica); fotocopia del contratto di lavoro (Unilav)/lettera di assunzione; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; modello S3 da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro, documento di identità del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.  * Lavoratori/trici domestici/che: Ultima dichiarazione dei redditi (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/Denuncia rapporto di lavoro INPS); bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; modello S3 da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; documento di identità del datore di lavoro.  * Lavoratori/trici autonomi/e: Ditta individuale→ Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; Fotocopia attribuzione P. IVA; fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Società→ Visura camerale della società di data recente; fotocopia attribuzione Partita IVA della società; mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Collaborazione a progetto→ Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo; dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto; dichiarazione di gestione separata all’INPS; fotocopia mod. Unico. Socio lavoratore→ Visura camerale della cooperativa; fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa; dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; fotocopia del libro soci; mod. unico. Liberi professionisti→ iscrizione all’albo; mod. unico con ricevuta di presentazione. Questioni critiche sul reddito: * È ammesso il giudizio prognostico sul reddito futuro (giurisprudenza consolidata). * La piattaforma consente: * inserimento di CUD * indicazione del reddito mensile Attenzione alla strategia di caricamento: * In alcuni casi può essere preferibile allegare solo l’ultima busta paga, per evitare rigetti automatici basati su CUD pregressi insufficienti. * La Prefettura tende spesso a valutazioni sommarie (rigetti de plano). Tipologie di reddito problematiche: * disoccupazione * lavoro stagionale * collaborazione occasionale In questi casi è utile richiamare: * la Direttiva europea sul ricongiungimento familiare, che parla di risorse economiche stabili e regolari e non solo di reddito. Cumulo dei redditi: * generalmente ammesso il cumulo con il familiare convivente; * molto più complesso il cumulo con familiari non conviventi (alto rischio contenzioso). 1.4 Requisito alloggiativo Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari. Requisiti minimi indicativi (N.B. questi possono variare nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) * altezza minima: 2,70 m * superficie: * 1 persona: 14 mq * 2 persone: 28 mq * 3 persone: 42 mq * 4 persone: 56 mq * +10 mq per ogni persona aggiuntiva Ulteriori requisiti: * riscaldamento nei locali freddi * servizi igienici adeguati con finestra o areazione forzata Documentazione In caso di affitto: * contratto di locazione * certificato di idoneità alloggiativa * cessione di fabbricato * Modello S2 (consenso del proprietario) In caso di proprietà: * atto di compravendita * certificato di idoneità alloggiativa Minori sotto i 14 anni: * utilizzo del Modello S1 * non è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa Criticità frequenti * Tempi molto lunghi per il rilascio del certificato (in alcune città fino a un anno). * In molte Prefetture il certificato è considerato indispensabile: la sola ricevuta di richiesta può portare a rigetto. Indicazione operativa: * Avviare la richiesta di idoneità con largo anticipo. * Valutare la possibilità di indicare un alloggio diverso da quello del richiedente. 1.5 Ulteriore requisito per genitori ultrasessantacinquenni:  * Per il ricongiungimento dei genitori di età superiore ai 65 anni, è necessaria una dichiarazione di “Impegno assicurativo” a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore degli stessi. La normativa, contenuta nell’art 29, comma 3, lettera b-bis del TU Immigrazione, stabilisce che chi richiede il ricongiungimento debba garantire al genitore una copertura sanitaria adeguata. La polizza deve garantire la copertura per infortuni, malattie e spese di rimpatrio. Questa può avvenire in due modi: * tramite la stipula di una polizza assicurativa privata; * tramite l’iscrizione volontaria al SSN, con il pagamento di un contributo annuale. Per procedere, è necessario recarsi alla ASL di residenza o domicilio. -------------------------------------------------------------------------------- ECCEZIONI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA) Per i titolari di protezione internazionale: * non è richiesto dimostrare il requisito del reddito * non è richiesto dimostrare il requisito dell’alloggio Tuttavia: * è comunque necessario indicare un luogo certo dove i familiari andranno a vivere * la sola residenza fittizia può generare problemi nella prassi Indicazione operativa: * supportare l’utente nell’individuazione di una soluzione abitativa * attivare per tempo servizi sociali ed enti territoriali -------------------------------------------------------------------------------- 2. Esito della fase in Prefettura * Dopo l’invio, il portale rilascia la ricevuta entro 24 ore * Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Prefettura dovrebbe richiedere un’integrazione * Termine per il rilascio del nulla osta: 150 giorni Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/90) * consente integrazione documentale * fondamentale per attivare una interlocuzione amministrativa Silenzio della Prefettura * decorso il termine, il familiare può presentarsi al Consolato con la ricevuta -------------------------------------------------------------------------------- FASE CONSOLARE: RILASCIO DEL VISTO La seconda fase della procedura si svolge presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui si trova il familiare da ricongiungere. In questa fase devono essere provati i requisiti soggettivi, in particolare il legame di parentela, attraverso certificati di nascita, matrimonio o altra documentazione idonea, che devono essere tradotti, legalizzati e apostillati. In presenza di dubbi, il Consolato può richiedere un test del DNA per i figli, il cui costo è a carico del richiedente. Una volta superata questa fase, il Consolato ha 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari. Oggetto della verifica: * requisiti soggettivi * legame familiare Documenti: * certificati di nascita * certificati di matrimonio * certificazioni mediche (se necessarie) Tutti i documenti devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza del familiare: Dobbiamo distinguere tra Legalizzazione e Apostille, la scelta dipende dal fatto che il Paese d’origine abbia o meno firmato la Convenzione dell’Aia del 1961. * Paesi aderenti (Apostille): È una procedura semplificata. Il familiare deve recarsi presso l’autorità interna competente del suo Paese e farsi apporre sul retro del certificato originale un timbro speciale chiamato, appunto, Apostille. * Paesi NON aderenti (Legalizzazione Consolare): È una procedura doppia. Il documento deve prima essere certificato dal Ministero degli Esteri locale e poi portato fisicamente all’Ambasciata o al Consolato Italiano in quel Paese, che apporrà un secondo timbro di legalizzazione. Un documento straniero, anche se apostillato, non può essere letto dalle autorità italiane se non è tradotto→ Molte Ambasciate italiane hanno una lista di “traduttori di riferimento”. Il traduttore prepara la traduzione e poi l’Ambasciata stessa certifica che la traduzione è conforme all’originale (pagando le percezioni consolari). Test del DNA: * richiesto in caso di dubbi sulla genitorialità * a carico del richiedente Accesso alla procedura: * spesso gestito tramite agenzie esterne (VFS, BLS, Alma ecc.) * frequente indisponibilità di appuntamenti Indicazioni operative fondamentali: * registrarsi subito sulle piattaforme * documentare ogni tentativo (screenshot, video con data e ora ben visibili) * inviare PEC/email all’Ambasciata * interrompere così il termine di validità del nulla osta (6 mesi) -------------------------------------------------------------------------------- INGRESSO IN ITALIA E PERMESSO DI SOGGIORNO Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni il familiare dovrebbe dichiarare l’avvenuto ingresso presso la Prefettura. Nella prassi, l’appuntamento può essere fissato con forte ritardo; per questo viene consigliato l’invio di una comunicazione formale che attesti l’ingresso e la richiesta di appuntamento. Successivamente viene rilasciato il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che viene trasmesso alla Questura. Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare richiedente ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. * Entro 8 giorni dall’ingresso: comunicazione alla Prefettura * Entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale è necessario informare l’Autorità di P.S. L’ospitante il ricongiunto deve darne comunicazione in Questura Indicazione operativa: * inviare PEC alla Prefettura dichiarando l’avvenuto ingresso Successivamente: * rilascio del kit postale * richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari * durata pari a quella del permesso del familiare ricongiungente * permesso convertibile in lavoro -------------------------------------------------------------------------------- CRITICITÀ OPERATIVE, PRASSI E INCERTEZZE APPLICATIVE Accanto alla struttura formale della procedura, emergono criticità ricorrenti, che incidono in modo determinante sull’effettività del diritto all’unità familiare. 1. Validità del nulla osta e problemi di decorrenza Il tema della validità del nulla osta emerge come uno dei principali nodi critici. In caso di rettifiche (ad esempio errori su nome e cognome) la Prefettura ha talvolta emesso un nuovo nulla osta con nuova data, pur mantenendo lo stesso numero. Diversamente, nei casi di cambio dell’ambasciata competente (ad esempio per chiusura della sede), la prassi sembra orientata a non aggiornare la data, con conseguente decorrenza dalla data originaria. Questa incertezza pone i richiedenti in una situazione di forte vulnerabilità temporale, soprattutto quando il ritardo non è imputabile alla loro inerzia. 2. Accesso alla procedura consolare e ruolo delle agenzie esternalizzate In molti Paesi, l’accesso alle ambasciate italiane per la richiesta del visto è stato esternalizzato a soggetti privati. Nella prassi, risulta spesso impossibile ottenere un appuntamento tramite i portali di queste agenzie, per assenza di slot disponibili. Per questo viene consigliato di: * documentare i tentativi di accesso (screenshot, video con data e ora visibili); * inviare PEC o email alle ambasciate allegando la documentazione. Queste comunicazioni assumono rilievo sia come prova dell’attivazione del richiedente, sia in relazione alla validità temporale del nulla osta. 3. Chiusura delle ambasciate e accesso ai Paesi terzi La chiusura di alcune sedi consolari (ad esempio Teheran) obbliga i familiari a recarsi in Paesi terzi. Questo comporta ulteriori ostacoli: * necessità di ottenere visti di ingresso nel Paese terzo; * aumento dei costi; * intermediazioni informali e richieste economiche elevate. In alcuni casi, il codice dell’appuntamento presso la sede dell’agenzia esternalizzata è stato riconosciuto come titolo temporaneo per l’ingresso nel Paese terzo, ma si tratta di soluzioni contingenti e non generalizzabili. 4. Tracciabilità, pressione amministrativa e contenzioso Importanza di monitorare e tracciare l’operato dell’amministrazione: * solleciti; * mail; * PEC; * accessi informali; * raccolta sistematica delle prove dei tentativi effettuati. Screenshot e registrazioni dei tentativi di accesso sono stati utilizzati con successo anche in sede giudiziaria. L’inerzia amministrativa, sia nella fase prefettizia sia in quella consolare o di Questura, è descritta come una delle principali cause di allungamento dei tempi e di frustrazione per le persone coinvolte. 5. Impatto umano Accanto agli aspetti procedurali, va richiamata la dimensione umana della procedura: attese prolungate, ansia, frustrazione e senso di ingiustizia. È fondamentale che operatori e operatrici mantengano chiarezza nelle informazioni, trasparenza sulle tempistiche e un approccio consapevole del carico emotivo che la procedura comporta. -------------------------------------------------------------------------------- B. COESIONE FAMILIARE – FAMILIARI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 1. Differenza tra ricongiungimento familiare e coesione familiare * Ricongiungimento familiare: riguarda l’ingresso in Italia di un familiare che si trova all’estero; prevede la richiesta di nulla osta alla Prefettura e, successivamente, il rilascio del visto da parte dell’autorità consolare. * Coesione familiare: riguarda invece il caso in cui il familiare per cui si chiede l’unità familiare è già presente sul territorio nazionale. La coesione familiare è un istituto “analogo” al ricongiungimento familiare, inserito nella più ampia tutela del diritto all’unità familiare, con la differenza qualificante della presenza già avvenuta del familiare in Italia. 2. Presupposti soggettivi e ambito di applicazione * I soggetti che possono essere ricongiunti o ammessi alla coesione sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare. * La coesione familiare può essere richiesta quando il familiare: * è già presente in Italia; * è regolarmente soggiornante, oppure * è entrato con un visto scaduto da non oltre 12 mesi. Il dato normativo formale circoscrive la coesione ai casi di permesso scaduto da meno di un anno, ma questo perimetro viene poi ampliato nella giurisprudenza. 3. Procedura amministrativa La procedura di coesione familiare si caratterizza per l’assenza delle fasi legate all’ingresso dall’estero: * Non è prevista: * la richiesta di nulla osta alla Prefettura; * la richiesta di visto. * La domanda viene presentata direttamente alla Questura, tramite kit postale. Alla domanda devono essere allegati: * passaporto del familiare per cui si chiede la coesione; * documento/passaporto del familiare richiedente; * documentazione attestante il rapporto di parentela; * documentazione relativa all’alloggio (cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa); * documentazione reddituale (certificazione unica); * in generale, la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento familiare. Una volta presentata la domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari al familiare oggetto della coesione. 4. Regimi di favore e categorie particolari * Titolari di protezione internazionale: * non è necessario dimostrare il requisito alloggiativo; * non è necessario dimostrare il requisito di reddito. * Cittadino italiano che richiede la coesione familiare. * La tutela dell’unità familiare viene esplicitamente indicata come ratio sottesa all’istituto. 5. Requisito del titolo di soggiorno e interpretazioni estensive Il dato normativo prevede che il familiare beneficiario della coesione abbia un permesso scaduto da non oltre 12 mesi. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più estensiva, in particolare: * viene valorizzata la differenza tra: * diritto di ingresso sul territorio; * diritto a restare sul territorio in nome dell’unità familiare. * Nel bilanciamento degli interessi, l’allontanamento di un familiare già presente in Italia comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare già esistente, elemento che incide sull’interpretazione dei requisiti. In questa prospettiva: * vengono ricompresi anche soggetti: * entrati con visto per turismo; * entrati in regime di esenzione da visto per soggiorni di breve durata (90 giorni); * secondo l’interpretazione proposta, il diritto a chiedere la coesione familiare dovrebbe essere riconosciuto: * non solo entro i 90 giorni, * ma anche fino a un anno dopo la scadenza del periodo di regolare soggiorno. 6. Requisito economico: applicazione meno rigorosa * il requisito economico, stringente nel ricongiungimento familiare, viene trattato con maggiore elasticità nella coesione familiare. * La giurisprudenza distingue tra: * la possibilità dello Stato di impedire l’ingresso per mancanza del reddito; * la possibilità di espellere o allontanare un familiare già presente, con conseguente rottura dell’unità familiare. Nel caso di una soglia economica non pienamente raggiunta (es. 11.400 euro invece di 12.000), ciò non dovrebbe automaticamente comportare il diniego, proprio in ragione delle conseguenze sull’unità familiare. 7. Prassi amministrative e criticità operative Prassi problematiche: * rigetti motivati dal fatto che la Questura considera la coesione come una procedura elusiva del ricongiungimento; * assenza di risposta (silenzio amministrativo), con tempi di attesa indefiniti; * mancata risposta anche a diffide formali, con conseguente necessità di ricorso. Si precisa che: * la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, non del TAR; * è ipotizzabile un ricorso per silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. 8. Coesione familiare e protezione internazionale * per i titolari di status di rifugiato, la giurisprudenza ha stabilito che si può prescindere dal possesso di un valido permesso da parte del familiare; * tale principio è stato successivamente esteso anche ai titolari di protezione sussidiaria. 9. Requisito dei due anni di residenza Periodo minimo di residenza del soggetto richiedente: * per effetto del rinvio normativo, alla coesione familiare si applicano le stesse regole del ricongiungimento; * ciò comporta, in via letterale, la necessità di dimostrare: * due anni di residenza anagrafica del soggetto che richiede l’unità familiare. Tuttavia, anche questo requisito viene ritenuto suscettibile di valutazione più elastica in sede giudiziale, soprattutto in situazioni prossime alla maturazione del biennio.
Coesione familiare padre-figlia: illegittimo il rifiuto della Questura, la P.A. condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio
Il caso riguarda un cittadino albanese che presentava la pratica di coesione in sede con la figlia presso la Questura di Bergamo la quale, con decreto emesso il 27.12.2022, rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato e si chiedeva il suo annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Il giudice di prime cure del Tribunale di Brescia dopo un lungo processo che vedeva impegnava le parti nella produzione di documenti, ascolto di testimoni, rigettava il ricorso e lo condannava alle spese in favore della amministrazione. La sentenza di primo grado veniva impugnata presso la Corte di Appello di Brescia rilevando che l’istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno e che a sostegno della domanda il richiedente produceva sia alla questura in sede amministrativa che al Giudice di prime cure in sede giudiziale la documentazione diretta a provare che la figlia era l’unica che poteva mantenerlo economicamente – documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione – come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenziava anche che l’interessato percepiva una pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L’appellante produceva già in primo grado anche: * il certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese (corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all’evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania; * una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in Albania, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a mantenere anche il padre; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che il figlio, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. (…), non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio dove risiede il figlio che attesta che quest’ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio che certifica che il figlio non percepisce sussidio economico; * una dichiarazione di una vicina di casa del nucleo familiare, che dichiara che da due anni il ricorrente/appellante vive con la figlia, il genero e il nipote che lo mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L’appellante inoltre produceva la certificazione unica 2024 del marito della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. La Corte di Appello ritenendo l’appello fondato lo accoglieva ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava illegittimo il decreto di rifiuto della Questura di Bergamo con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio con la seguente motivazione: “Va evidenziato che il testo originario dell’art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all’eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d’origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 – , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all’art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l’ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l’ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all’art. 6, che gli Stati membri “possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell’art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l’art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l’art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l’appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero degli Interni-Questura di Bergamo, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come da dispositivo”. Questo caso è stato molto faticoso per il ricorrente poiché ha dovuto affrontare due gradi di giudizio prima di vedere affermare il suo diritto a permanere con la figlia ed ottenere il permesso per motivi familiari. Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 819 del 12 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’unità familiare, in particolare: * di coesione familiare; * di ricongiungimento familiare.
Coesione familiare: interpretazioni errate della Questura sui parametri richiesti
Il caso di un cittadino albanese che presentava istanza di coesione in sede presso la Questura di Brindisi per i suoi genitori e che si vedeva notificare il provvedimento di rifiuto per i seguenti requisiti: 1. “ai fini della coesione, non veniva data prova alcuna del continuo e consistente apporto economico dell’istante a favore dei genitori a carico per un periodo di 6 mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine e manca l’attestazione di vivenza a carico o altra documentazione inerente al reddito complessivo di entrambi i genitori”; 2. “il requisito reddituale non risultava soddisfatto perché il reddito prodotto dall’interessato nell’anno 2022 si attesta ben al di sotto della soglia richiesta“. Il ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del Questore di Brindisi e contestava il provvedimento impugnato e fondava le proprie doglianze proponendo i seguenti motivi: * Violazione di legge per lesione del diritto all’unità familiare sancito dalla Costituzione, dal diritto internazionale e comunitario e dal T.U. in materia di immigrazione; * Violazione degli attt. 2, 28, 29, 30 della C. Cost. Violazione dell’art. 28 e 30 comma 1 del D.Lgs. 286/98; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; * Violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. n. 241/1990; * Violazione del principio di corrispondenza tra il preavviso di rigetto ed il provvedimento finale. In fatto si esponeva che i genitori del ricorrente, risiedevano in Albania e non avendo sufficienti mezzi di sussistenza, decidevano di raggiungere il figlio in Italia, non avendo più figli residenti in Albania in grado di prendersi cura di loro. Il figlio chiedeva al Questore della Provincia di Brindisi il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare per i genitori ed all’uopo inviava a mezzo pec la documentazione necessaria.  Su richiesta della Questura, integrava la documentazione necessaria all’accoglimento dell’istanza, attestando che la madre viveva senza percepire alcuna pensione mentre il padre era titolare di una pensione pari ad € 82,22.  La Questura convocava il figlio a presentarsi per consegnare la richiesta di coesione familiare e produrre la documentazione in originale. All’appuntamento si presentavano il figlio/ricorrente ed i genitori, accompagnato dal loro difensore, e gli uffici, verificata la documentazione prodotta, invitavano il ricorrente a produrre la dichiarazione di vivenza a carico, al fine di completare la documentazione per l’accoglimento dell’istanza. In ottemperanza alla richiesta, il ricorrente, a mezzo del suo difensore inviava alla Questura la dichiarazione di vivenza a carico.  La questura, nonostante la sussistenza dei requisiti decretava il rigetto. Il provvedimento veniva sospeso dal Tribunale di Lecce. In sede istruttoria venivano esaminati tutti i documenti prodotti a sostegno della domanda e che erano stati depositati anche nel giudizio ed all’esito il ricorso veniva accolto con la seguente motivazione:  “La coesione familiare è una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Può essere richiesta solo se il familiare da ricongiungere è già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, in presenza dei medesimi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, come appunto nel caso specifico i genitori dell’istante. Le motivazioni addotte dalla questura per il respingimento della domanda appaiono non giustificate ed erronee. Ed invero dall’esame della documentazione prodotta, risulta chiaramente che attualmente il ricorrente, oltre ad essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano, sia in condizioni economiche tali da poter mantenere i propri genitori. Il ricorrente ha documentato il possesso di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2021, modello 730/2022, pari ad € 18.764,00, di cui € 13.797,00 rinvenienti dall’attività lavorativa da lui svolta ed € 4.967,00 dichiarati dalla moglie. Le soglie di reddito per la coesione familiare sono quelle previste per il ricongiungimento ex art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. secondo cui il richiedente deve avere “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Nel 2022 l’assegno sociale era pari ad € 467,65 per un importo annuo di € 5.611,80, applicando alla lettera i criteri previsti dalla norma sopra indicata, per due familiari da ricongiungere la soglia minima si attesta ad € 11.223,60. Inoltre, il reddito complessivo del ricorrente e della moglie per l’anno d’imposta 2022, risulta superiore a quello dell’anno 2021, a dimostrazione del fatto che il reddito continua ad essere sufficiente. Infine, si evidenzia che per la coesione in sede non è previsto, contrariamente a quanto affermato dal Questore nel provvedimento impugnato, il requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Quanto agli altri requisiti, si precisa che l’attestazione di vivenza a carico veniva prodotta a mezzo pec e di tanto si è fornita la prova con la documentazione allegata al ricorso. Inoltre, dal punto di vista normativo l’art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Pertanto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti ex art. 29 del d.lgs. 286/98 – anche in ragione della documentazione già prodotta in sede di integrazione della stessa, richiesta dal Questore – per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia. In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso“. Questa pronuncia è molto importante perché legittima la presentazione delle istanze di coesione in sede definendo tale pratica una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Mentre le Questure ed in particolare l’Ufficio Immigrazione di Brindisi avevano, per così dire, “chiuso le porte” a tali pratiche, spingendo tutti a passare attraverso lo Sportello Unico per il nulla osta ed il relativo visto per ricongiungimento familiare, la decisione legittima la presenza di chi entra in possesso di passaporto biometrico definendolo regolare. Ed esclude la previsione del requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Ma cosa più importante ha chiarito come si deve interpretare l’art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. relativamente alle soglie di reddito da applicare in caso di coesione in sede; ossia, per il ricongiungimento è richiesto, in ogni caso, “un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale ed ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Tribunale di Lecce, sentenza del 25 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
September 24, 2025
Progetto Melting Pot Europa
E’ diritto del minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti ottenere sempre un PdS per motivi familiari
Il tribunale di Torino stabilisce il diritto del minore convivente con genitore regolare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 31 comma 1 TUI a prescindere dalla sussistenza di requisiti reddituali o alloggiativi.  La Questura di Torino, infatti, è solita rigettare le richieste di permesso di soggiorno per figli ultraquattordicenni se i genitori non dimostrano di avere i requisiti reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI e richiamati all’art. 30 TUI.  Il Tribunale ha invece accolto la tesi difensiva e chiarito che “l’art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti. L’autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l’iscrizione di cui all’art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all’esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014). Orbene, come già rilevato, l’art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L’assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI. L’interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all’art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l’inequivocabile dato normativo di cui all’art 31 co. 1 TUI. Invero, l’art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all’art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l’autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto 74)”. La pronuncia, peraltro, è stata resa in favore di una minore divenuta maggiorenne nelle more della valutazione questorile: anche sul punto il Giudice ha accolto le nostre argomentazioni e riconosciuto ugualmente il diritto al permesso per motivi familiari considerato che al momento di presentazione della domanda la stessa era ancora minorenne. Tribunale di Torino, sentenza del 22 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Paola Fierro dello Studio Legale.
September 12, 2025
Progetto Melting Pot Europa