Tag - Contratto di convivenza

Confermato il diritto al rilascio di un PdS FAMIT al/alla convivente di fatto o familiare di cittadino italiano “statico”
Importantissima conferma da parte del Tribunale di Torino dell’applicabilità dell’intero impianto normativo – compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno cd. famit per il convivente di fatto – al familiare di cittadino italiano statico. La storia: cittadina canadese in precedenza regolarmente soggiornate forma parte di una convivenza di fatto con cittadino italiano statico (che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in UE). La Questura dapprima non adotta decisioni sulla domanda di permesso di soggiorno cd. FAMIT, poi in pendenza del ricorso avanti al Tribunale, adotta un provvedimento di rigetto sostenendo che non sia concedibile il permesso al convivente di fatto di cittadino italiano per effetto della modifica legislativa dell’art. 23, D. Lgs. 30/2007 intervenuta nell’agosto 2023. Dopo aver sostenuto che non viene meno l’interesse a ricorrere, né sopravviene la cessata materia del contendere all’adozione del provvedimento di rigetto da parte della Questa allorché è già pendente il ricorso (tecnicamente contro il silenzio amministrativo, ma realmente) per il riconoscimento del diritto al soggiorno della straniera, il Tribunale afferma che la riforma normativa menzionata non è volta a limitare i diritto del familiare di cittadino italiano statico, perché “qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all’art. 23, comma 1 bis, in esame fosse quella più restrittiva e onerosa contenuta nella disposizioni di cui al TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi, si introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell’unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd Famit, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007”. Tribunale di Torino, sentenza del 21 gennaio 2026 Si ringraziano per la segnalazione e il commento gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino, il praticante avvocato Delia Branda di Torino. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI PERMESSO FAMIT Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 4 Settembre 2025
Registrazione del contratto di convivenza: il sindaco in qualità di ufficiale di Governo, è l’unico legittimato passivo
Il Tribunale di Napoli, accogliendo due ricorsi avverso il diniego di registrazione di contratti di convivenza da parte dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, ha chiarito la questione relativa al soggetto legittimato passivo e alla notificazione. L’avvocatura comunale si era costituita chiedendo di accertare il difetto di notificazione del ricorso introduttivo e il difetto di legittimazione passiva del Comune in favore del Ministero dell’Interno, per agire il Sindaco come mero delegato dello Stato nelle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e anagrafe.  Il Tribunale ha rigettato le eccezioni dell’Avvocatura comunale e ha chiarito che la delega al sindaco delle funzioni governative in materia di anagrafe trasferisce su questi sia il potere di adottare gli atti che la legittimazione processuale attiva e passiva. Il Ministero dell’Interno pertanto non è legittimato passivo diretto nè litisconsorte necessario ma ha un potere di indirizzo e vigilanza (art. 9, D.P.R. 396/2000) che realizza tipicamente nelle forme della circolare. Conseguentemente, rispetto alla notificazione, il Tribunale osserva che è correttamente effettuata presso la Casa Comunale. Infatti il Sindaco, anche quando agisce come ufficiale di Governo, non è difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, in base all’art. 1 R.D. 1611/1933. 1) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 2) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanite per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al patto o contratto di convivenza
Ordinato al Comune di Roma di registrare il contratto di convivenza tra cittadina italiana e cittadino extra-UE privo di PdS
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. avverso il rifiuto del Comune di Roma di registrare il contratto di convivenza tra cittadina italiana e cittadino extra-UE privo di permesso di soggiorno. Si ribadisce che l’esistenza della convivenza di fatto, come formazione sociale riconosciuta e tutelata dall’ordinamento italiano, prescinde dalla previa iscrizione anagrafica e, dunque, dalla regolarità di soggiorno del convivente di fatto cittadino extra-UE. Molto interessante la motivazione dell’accoglimento rispetto alla sussistenza del requisito del periculum in mora, che viene correlato – sic et simpliciter – alla necessaria tutela dell’unità familiare: «Risulta evidente che l’urgenza cautelare riguardi in modo particolarmente significativo, soprattutto in relazione all’oggetto della domanda, l’unità del legame familiare… tutelato, come noto, anche dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, vincolante per l’ordinamento italiano ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma Cost., secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; Id., 08/07/2021, n. 19517/2021; Id., 26/02/2021, n. 5506; Id., 22/01/2021, n. 1347)». Tribunale di Roma, ordinanza dell’1 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Violetta Lamberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Donati. * Consulta altre decisioni relative al contratto o patto di convivenza
September 30, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Nessuna discriminazione tra cittadini italiani “statici” e “mobili” in tema di permesso FAMIT
Una recente decisione, ottenuta dall’avvocato Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, ha fatto emergere una discriminazione specifica sul riconoscimento del diritto all’unità familiare. La vicenda di una coppia gay convivente tra cittadino italiano ed extraUE ha messo in evidenza come le persone LGBTQ+ possano incontrare ostacoli ulteriori nel vedersi riconosciuti diritti fondamentali. Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso cautelare presentato da un cittadino colombiano che aveva chiesto un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il partner italiano. La Questura di Trento aveva respinto la sua domanda sostenendo che la convivenza di fatto non fosse equiparabile al matrimonio o all’unione civile, e che dunque il richiedente non potesse ottenere un titolo di soggiorno familiare, in particolare dopo le modifiche normative del 2023 che introducono la distinzione tra familiare di cittadino statico e dinamico. Inoltre, aveva ritenuto inammissibile la coesistenza di una precedente sua domanda di asilo e di una domanda per di permesso per motivi familiari. Il giudice, però, ha rigettato questa interpretazione. Nella decisione si sottolinea che la direttiva europea 2004/38/CE e il d.lgs. 30/2007 mirano a “garantire l’unità familiare, agevolando l’ingresso anche ai soggetti che, pur condividendo un progetto di vita caratterizzato da stabile assistenza morale e materiale, non abbiano formalizzato la loro unione con il matrimonio o con l’unione civile, purché la relazione sia debitamente attestata con documentazione ufficiale”. In questo senso, il contratto di convivenza stipulato e registrato dai due partner, uno cittadino extracomunitario l’altro cittadino italiano è ritenuto dal Tribunale pienamente valido: “Deve riconoscersi che il contratto di convivenza sottoscritto […] abbia i requisiti della documentazione ufficiale richiesta ai fini dell’iscrizione anagrafica” ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 30/07. Quanto all’interpretazione dell’art. 23, comma 1-bis, introdotto nel 2023, il Giudice chiarisce che non può essere usato per restringere i diritti dei familiari di cittadini italiani “statici”: il rinvio al Testo Unico Immigrazione riguarda solo le modalità tecniche di rilascio, non la sostanza del diritto. Diversamente, spiega l’ordinanza, si produrrebbe “una discriminazione dei cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e ai cittadini italiani mobili, non supportata da adeguata giustificazione”. Infine, viene escluso che la pendenza di una domanda di protezione internazionale impedisca quella per motivi familiari. Il pericolo di espulsione, dato il rigetto della prima richiesta d’asilo e l’incertezza sulla seconda, rende urgente la tutela. Per queste ragioni, il Tribunale ha ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari con dicitura “Familiare cittadino italiano” (denominato FAMIT), accertando il diritto del ricorrente all’unità familiare. Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è un progetto a cura di Melting Pot ODV in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. E’ stato finanziato nel corso del 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.