Confermato il diritto al rilascio di un PdS FAMIT al/alla convivente di fatto o familiare di cittadino italiano “statico”
Importantissima conferma da parte del Tribunale di Torino dell’applicabilità
dell’intero impianto normativo – compreso il diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno cd. famit per il convivente di fatto – al familiare di cittadino
italiano statico.
La storia: cittadina canadese in precedenza regolarmente soggiornate forma parte
di una convivenza di fatto con cittadino italiano statico (che non ha esercitato
il diritto alla libera circolazione in UE). La Questura dapprima non adotta
decisioni sulla domanda di permesso di soggiorno cd. FAMIT, poi in pendenza del
ricorso avanti al Tribunale, adotta un provvedimento di rigetto sostenendo che
non sia concedibile il permesso al convivente di fatto di cittadino italiano per
effetto della modifica legislativa dell’art. 23, D. Lgs. 30/2007 intervenuta
nell’agosto 2023.
Dopo aver sostenuto che non viene meno l’interesse a ricorrere, né sopravviene
la cessata materia del contendere all’adozione del provvedimento di rigetto da
parte della Questa allorché è già pendente il ricorso (tecnicamente contro il
silenzio amministrativo, ma realmente) per il riconoscimento del diritto al
soggiorno della straniera, il Tribunale afferma che la riforma normativa
menzionata non è volta a limitare i diritto del familiare di cittadino italiano
statico, perché “qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui
all’art. 23, comma 1 bis, in esame fosse quella più restrittiva e onerosa
contenuta nella disposizioni di cui al TUI, che concerne il ricongiungimento
familiare di cittadini di Paesi terzi, si introdurrebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani
(statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell’unità familiare,
incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
Pertanto, anche seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si
giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico
andrà rilasciato il cd Famit, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui
agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007”.
Tribunale di Torino, sentenza del 21 gennaio 2026
Si ringraziano per la segnalazione e il commento gli Avv.ti Andrea Scozzaro e
Giacomo Venesia di Torino, il praticante avvocato Delia Branda di Torino.
Giurisprudenza italiana/Guida legislativa
NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI
PERMESSO FAMIT
Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025
Avv. Giovanni Barbariol (Padova)
4 Settembre 2025