Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la
tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi
amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il
caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale,
sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la
Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art.
19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma
va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona.
In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha
dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per
cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale
[diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali,
che deve fondarsi la decisione amministrativa.
Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso
utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile
con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in
modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di
soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo
reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure
non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre
un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la
ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in
cui è più necessaria.
Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese
d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il
giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett.
d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di
temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento
importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano
utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto
espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via
interpretativa.
La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando
implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al
centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad
esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il
paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non
potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il
giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio.
Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il
Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento
automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno
subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né
sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace
constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare
difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità.
Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto
alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la
protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non
previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la
vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento
utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie
croniche o di lunga durata.
Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione.
* Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche
(art. 19, comma 2, lett. d-bis)