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Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale, sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona. In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale [diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali, che deve fondarsi la decisione amministrativa. Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in cui è più necessaria. Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett. d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via interpretativa. La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio. Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità. Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie croniche o di lunga durata. Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis)
Permesso per cure mediche: quando la conversione in PdS per lavoro è ancora ammessa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte interviene su un caso di mancata conversione del permesso di soggiorno. In materia di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, facoltà abolita dal D.L. n. 20/2023, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per cure mediche, e non a quella della successiva domanda di conversione. La conversione risulta ancora possibile se l’istanza di rilascio del permesso da convertire è anteriore alla riforma: “Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro”. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1871 del 19 dicembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino per la segnalazione.
Rinnovo del PdS per cure mediche: accertata la mancanza di assistenza adeguata in Tunisia
Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche a un cittadino tunisino affetto da grave patologia psichiatrica cronica. Il ricorrente ha potuto ritirare il permesso nella giornata dell’1 agosto, ma solo dopo la diffida del legale inviata al Questore e al Capo di Gabinetto. Il ricorso era stato presentato contro il diniego della Questura di Foggia, che aveva motivato il rifiuto con presunte carenze documentali. Il Tribunale ha evidenziato che, in casi come questo, è prevalente il diritto alla salute, un valore primario tutelato dalla legge, e non un semplice interesse legittimo dell’immigrato. La valutazione della gravità della patologia e dell’impossibilità di ricevere cure adeguate in Tunisia, confermata dalle COI (informazioni sui Paesi di origine) aggiornati sulle condizioni del sistema sanitario tunisino, ha portato i giudici a riconoscere il rinnovo del permesso per un anno, con possibilità di ulteriori rinnovi finché persisteranno le condizioni sanitarie che giustificano la protezione. Tribunale di Bari, sentenza n. 2471 del 25 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Gerarda Carbone per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche
September 19, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Permesso di soggiorno per cure mediche per il cittadino tunisino con angina da sforzo in cardiopatia ischemica cronica
Il Tribunale di Trento, in materia di cure mediche, ha affermato che, per valutare la non adeguatezza delle cure nel Paese di origine, non basta verificare che vi siano dei centri con medici che curano la patologia, ma occorre anche verificare che, in concreto, il sistema sanitario permetta a tutti l’accesso alle cure. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Sebbene l’ambasciata – per altro via mail e senza altro tipo di ufficialità – abbia inoltrato il parere del proprio medico di fiducia in cui è stata riportata la seguente valutazione “le strutture sanitarie tunisine sono adatte a curare il cardiopatia ischemica che presenta il signor G.“, dalle fonti ufficiali report COI e del Ministero degli Esteri, emerge che, nonostante la patologia, dalla quale il ricorrente è affetto, sia astrattamente curabile nel suo paese di origine, tuttavia, in concreto, il sistema sanitario tunisino – per le carenze organizzative ed assistenziali che presenta – non risulta a ciò idoneo; e tanto anche in relazione alla stessa gravità della patologia del ricorrente e alle cure assistenziali/sanitarie di cui il medesimo necessita. Tribunale di Trento, ordinanza n. 758 del 21 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione relative al permesso di soggiorno per cure mediche