L’INPS deve pagare i ratei non corrisposti del reddito di cittadinanza
Una cittadina rumena presentava domanda di reddito di cittadinanza. Al momento
della domanda, era anagraficamente residente in Italia da 9 anni e 150 giorni.
Secondo il Comune di Foligno, non integrava, quindi, il requisito della
residenza decennale di cui all’art. 2, d.l. 4/2019. Però, aveva dimostrato la
sua presenza in Italia antecedente all’iscrizione anagrafica (quindi il
soggiorno decennale) con altra documentazione: certificato storico dell’Agenzia
delle Entrate ed estratto conto previdenziale Inps.
Sul punto, con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, il Ministero del Lavoro aveva
chiarito che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza
decennale, non fosse necessario essere iscritti nei registri anagrafici (se non
al momento della domanda), ma fosse sufficiente provare che il richiedente
avesse nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi
due in maniera continuativa).
Nonostante ciò l’Inps revoca il beneficio e chiede la restituzione di quanto
percepito.
Viene presentato ricorso al Trib. lav. Spoleto, provando la detta residenza
decennale. Al momento del ricorso, pendeva già la questione di legittimità
costituzionale del detto art. 2, d.l. 4/2019, sollevata da App. Milano, ord.
31.5.2022.
Il Giudice ritiene di attendere il pronunciamento della Consulta. Quindi,
applica quanto statuito dalla sentenza costituzionale n. 31/2025 del 20.3.2025,
secondo cui è illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), d.l. 4/2019
“nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza
dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per
almeno 5 anni»”.
Poichè la ricorrente, al momento della domanda di RdC, era residente in Italia
da più di 5 anni, aveva maturato il requisito della residenza. Quindi, il
Giudice dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all’Inps la somma
percepita. Inoltre, condanna l’Inps a corrispondere i ratei del RdC non
corrisposti.
Tribunale Spoleto, sentenza del 19 giugno 2025
Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.