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Antagonismo e solidarietà
Infierire in gruppo su una persona caduta e isolata, poliziotto o no che sia, è un crimine, ma soprattutto è una manifestazione di crudeltà, cinismo e cattiveria (i termini buoni e cattivi sono da qualche tempo rientrati nel lessico politico, soprattutto nelle varianti di buonista e incattivire). E’ però meno della centesima parte di quello che i manifestanti contro il G8 di Genova avevano subito 25 anni fa a opera di polizia, carabinieri e guardia di finanza nella scuola Diaz, nella caserma di Bolzaneto e in piazza Alimonda. Una “macelleria messicana”, come definita da uno dei suoi responsabili, o la più grande aggressione del dopoguerra contro una manifestazione in Europa, come sancito da Amnesty International, il cui ricordo si è impresso nella memoria delle generazioni successive come la strage di Piazza Fontana e l’assassinio di Pinelli si erano impressi nella memoria di quelle precedenti. (Nessuna scusa, nessuna punizione e molte promozioni in entrambi i casi). Un ricordo rinfocolato nel tempo dalle molte aggressioni poliziesche subite dai manifestanti nel corso degli anni, non ultima quella di almeno tre persone non impegnate negli scontri nel corso della giornata del 31 gennaio a Torino. Un background del genere, rinfocolato nel corso degli ultimi mesi dalle accuse rivolte a centinaia di migliaia (milioni in tutto il mondo) di giovani e non scesi in piazza per denunciare lo sterminio dei palestinesi a Gaza e nei territori occupati, di essere terroristi non ha suscitato nelle nuove generazioni simpatia per la polizia e i suoi mandanti al governo, asserragliati, con armi, accordi, veti e legittimazioni, nel sostegno allo sterminio dei palestinesi. Certo quelle contrapposizioni non giustificano un’aggressione gratuita, ma possono contribuire a spiegarla e comprenderla: molti di quei giovani vedono nella polizia il volto nemico dello Stato e sfogano contro di essa la rabbia per la condizione di isolamento, esclusione, ingiustizia, miseria sociale prima ancora che materiale, a cui li condannano gli assetti sociali vigenti. Alcuni non vedono altro; se ne fregano se rischiano di rovinare una manifestazione di decine di migliaia di persone, anzi, pensano che coinvolgerle negli scontri qualifichi la presenza di tutti. Praticano un antagonismo personale senza alcun senso di solidarietà verso chi è sceso in piazza con intenti diversi dal loro. E’ quello che Sergio Bologna qualifica come “intifada”, una lotta senza prospettiva e senza volontà di averne, in opposizione alla solidarietà con le diverse e variegate motivazioni degli altri manifestanti, che Sergio Bologna chiama “ricomposizione”. La solidarietà è sempre connotata dalla reciprocità; non è benevolenza né beneficenza, perché in essa tutti portano quello che hanno e sono pronti ad accogliere, anche senza condividerlo pienamente, quello che portano gli altri. L’antagonismo senza solidarietà è sterile perché non fa crescere e non vuole far crescere niente altro. Come lo è la solidarietà senza antagonismo, che non può estendersi e approfondirsi senza confrontarsi con chi la contrasta con una promozione incondizionata dell’individualismo e con la volontà di spezzarla quando comincia a ingombrare il campo. Non c’è l’uno senza l’altra. E viceversa. Inutile pensare di superare le divaricazioni tra antagonismo e solidarietà appellandosi ai “valori” (quali?) di chi vorrebbe “rieducare” gli antagonisti. Il mondo adulto, e meno che mai quello istituzionale, non hanno alcun titolo per instradare verso forme accettabili di convivenza le nuove generazioni che vivono il disagio dello stato di cose presente. Sono – siamo – implicate e implicati fino al collo nella nostra accettazione delle ingiustizie, della violenza, dell’ipocrisia, delle diseguaglianze del mondo in cui viviamo, o nella nostra incapacità di combatterle. Che cosa pensiamo mai di insegnare, al di fuori – quando c’è – di quello che possiamo cercare di trasmettere con l’esempio? Non ci accorgiamo forse – soprattutto quelli di noi che hanno continuato a tenere alta la prospettiva di un altro mondo possibile – che i giovani non hanno alcun interesse per quello che diciamo, per le riunioni a cui li invitiamo, che non si riconoscono nel nostro linguaggio, che sentono impregnato di ipocrisia? L’unica alternativa praticabile è facilitare – o almeno non ostacolare, non temere – la loro autonomia, aiutarli a creare le condizioni per auto-educarsi reciprocamente in sedi dove il loro più che legittimo antagonismo possa essere fertilizzato dalla solidarietà. E viceversa. Queste condizioni sono innanzitutto degli spazi: spazi fisici, al di fuori di quelli imposti dal denaro, dal conformismo e dalle mode e spazi di informazione e di cultura, sottratti al controllo dei padroni dei media. Spazi dove costruire pratiche in cui quei due orientamenti possano confluire in una prospettiva comune, come quelli in cui si stava sperimentando una difficilissima convivenza tra istituzioni e antagonismo e che proprio per questo sono stati oggetto di conclamati sgomberi. E non solo dall’attuale compagine governativa. E’ una storia che dura da tempo sotto i governi e le amministrazioni più diverse in nome della proprietà privata, dell’”ordine”, della “sicurezza”, di una legalità che non è difesa dei diritti, ma l’esatto contrario. La loro offesa. Guido Viale
February 8, 2026
Pressenza
Il meccanismo che garantisce l’impunità agli agenti di polizia in Italia
In Italia la disciplina degli agenti di polizia è un complesso insieme di norme contraddittorie che ne garantiscono quasi sempre l’impunità persino per gravi reati penali. L’articolo 8 del DPR 737/1981 prevedeva il licenziamento automatico.[1] Tuttavia, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 971 del 12-14 ottobre 1988.[2] In pratica, il principio attualmente vigente è che la destituzione dell’operatore delle polizie debba sempre essere disposto a seguito di un procedimento disciplinare istituito dal Consiglio Superiore Disciplinare di ciascuna forza di polizia. Ogni forza di polizia italiana ha un proprio regolamento disciplinare e un proprio Consiglio di Disciplina, che stabilisce le eventuali sanzioni per i comportamenti non conformi a tali regolamenti (vedi note seguenti). Questo Consiglio disciplinare è istituito dai vertici di ciascuna polizia che di fatto quasi mai arriva alla misura di destituzione. L’autonomia del procedimento disciplinare dal parallelo procedimento penale da parte di tribunali è da tempo consolidata (sentenza 51/2014 della Corte Costituzionale[3]). Come confermato anche dalla Sessione Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2009[4], il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale solo a partire dal momento del rinvio a giudizio del dipendente. Esistono anche disposizioni di coordinamento (come gli articoli 653 e seguenti del Codice di Procedura Penale) che definiscono i criteri in base ai quali l’esito di un procedimento penale è considerato determinante ai fini dell’accertamento della responsabilità per il fatto per il quale il dipendente è stato condannato. Tuttavia, il Consiglio di Disciplina (articolo 16 del citato DPR 737/1981), organo competente a decidere sulle sanzioni oltre al rimprovero (e quindi alla sospensione dal servizio e al licenziamento), ha ampia discrezionalità nel valutare il danno disciplinare connesso a quanto accertato nel procedimento penale (ciò vale in particolare per il Consiglio Supremo e per il Consiglio di Disciplina Centrale). È qui che nascono le discordanze applicative, ben note agli addetti ai lavori (avvocati e sindacati di polizia): la discrezionalità si trasforma in assoluto arbitrio e persino comportamenti identici possono valutati in modo estremamente diverso. Il Consiglio Supremo di Disciplina della Polizia di Stato[5] è istituito annualmente con decreto del Ministro dell’Interno ed è composto da: il Ministro o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato (che lo convoca e lo presiede); il Capo della Polizia, che è anche Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (o il suo Vice-Direttore); e due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Centrale Disciplinare è istituito con decreto del Capo della Polizia ed è composto da: a) il Direttore Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (o, per sua delega, il Direttore di un servizio della Direzione Centrale, che lo convoca e lo presiede); b) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale; c) due ufficiali della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell’imputato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale. Il Consiglio Disciplinare Provinciale è istituito con decreto del Questore ed è composto da: a) vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale. Per le altre forze di polizia, il regolamento prevede procedure specifiche, tuttavia analoghe a quelle della Polizia di Stato, attribuendo sempre potere decisivo ai vertici nazionali e locali. Di fatto i vertici delle forze di polizia hanno sempre cercato di evitare sanzioni gravi, fortemente sostenuti a tal proposito dai sindacati o dai rappresentanti del personale, anzi spesso non hanno comminato alcuna sanzione. È ovvio che il codice disciplinare dovrebbe essere radicalmente riformato e che un codice unico per tutte le forze di polizia sarebbe opportuno, ma come detto in nostre precedenti pubblicazioni, nessuna autorità istituzionale o forza politica osa infrangere l’autonomia, il libero arbitrio e la pressoché totale impunità del personale di queste forze. Per un archivio delle impunità Ricordiamo che nessuno degli alti ufficiali di polizia condannati, anche di quarto grado, per reati penali commessi al vertice del G8 di Genova è stato destituito nonostante le gravi condanne. Lo stesso vale anche per tutti i casi di reati commessi da dirigenti e operatori delle polizie in molteplici circostanze. Si pensi ai responsabili di torture del caso Dozier, nonché ai poliziotti autori delle torture alla caserma Ranieri durante il Global Forum di Napoli (prologo del G8 di Genova), ai casi quali l’assassinio di Stefano Cucchi, quello di Federico Aldrovandi ucciso come George Floyd e i cui assassini sono reintegrati in servizio, e tanti altri ancora (citati in Polizie, sicurezza e insicurezze). L’ultimo caso emblematico e assai sconcertante è quello del Fabrizio Ledoti che nel 2001 era uno dei capi squadra del Settimo nucleo del Reparto mobile di Roma, artefice della “mattanza messicana alla Diaz e condannato a 4 anni per lesioni gravi (vedi articolo di Marco Preve) condanna prescritta perché non c’era legge sulla tortura e le torture erano classificate come semplici lesioni e quindi punite con circa 3 anni e presto prescrittibili, ma promosso ispettore e risarcito. Seguendo peraltro l’esempio dell’eccellente analisi pubblicata dal presidente della sezione riesame del Tribunale di Perugia, Pino Narducci, l’Osservatorio Repressione si impegna a creare un archivio di tutte i casi di impunità. Chiediamo di segnalarci documenti e informazioni a tale proposito.   NOTE: [1] NEL PUBBLICO IMPIEGO ITALIANO, IL “LICENZIAMENTO DI DIRITTO” CONSISTE NELL’ESPULSIONE AUTOMATICA DI UN DIPENDENTE PUBBLICO A SEGUITO DI UNA SPECIFICA CONDANNA PENALE, SENZA LA NECESSITÀ DI ULTERIORI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. IN ALTRE PAROLE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, UNA CONDANNA PENALE COMPORTA AUTOMATICAMENTE IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE. MA COME MOSTRIAMO IN QUESTO ARTICOLO QUESTO NON VALE PER GLI OPERATORI DELLE POLIZIE PROPRIO GRAZIE AL MECCANISMO DI GARANZIA DELLA LORO IMPUNITÀ. [2] LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL DECRETO PRESIDENZIALE 25 OTTOBRE 1981, N. 737 (SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DISCIPLINA DEI RELATIVI PROCEDIMENTI): HTTPS://GIURCOST.ORG/DECISIONI/1988/0971S-88.HTML [3] ALLORA LA CORTE COSTITUZIONALE ERA COMPOSTA DA ALCUNI FRA I PIÙ IMPORTANTI MINISTRI DEI PASSATI GOVERNI E ANCHE DALL’ATTUALE PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: HTTPS://WWW.CORTECOSTITUZIONALE.IT/ACTIONSCHEDAPRONUNCIA.DO?ANNO=2014&NUMERO=51. [4] HTTPS://SIULP.IT/PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-LESERCIZIO-DELLAZIONE-PENALE-E-PRESUPPOSTO-OSTATIVO-CONS-STATO-SENT-NR-109-DEL-15-DICEMBRE-2008/ [5] HTTPS://WWW.FSP-POLIZIA.IT/D-P-R-25-OTTOBRE-1981-N-737/ E  HTTPS://WWW.INTERNO.GOV.IT/SITES/DEFAULT/FILES/MODULISTICA/CODICE_COMPORTAMENTO_DEI_DIPENDENTI_DEL_MINISTERO_DELLINTERNO.PDF Salvatore Turi Palidda
July 24, 2025
Pressenza