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Vacilla il sostegno del Congresso Usa agli aiuti per Israele
Tra le centinaia di ragioni che spingono l’amministrazione Trump a cercare una soluzione rapida della guerra all’Iran – tra tentazioni di “dare un altro colpo” per presentare il fallimento come una mezza vittoria – c’è sicuramente il rapido mutamento del clima politico interno rispetto ai rapporti con Israele. Ieri la […] L'articolo Vacilla il sostegno del Congresso Usa agli aiuti per Israele su Contropiano.
July 16, 2026
Contropiano
Riforma legge elettorale, il testo in discussione alla Camera
a cura di Anna Maria Bianchi, Rosanna Oliva, Isabella Pierantoni E’ approdata all’esame  della Camera la riforma della legge elettorale del centro destra: pubblichiamo un riassunto delle caratteristiche principali invitando a approfondire il tema con le nostre video interviste e a partecipare all’iniziativa Mille voci per un voto uguale  promossa dai costituzionalisti che hanno firmato l’appello  Torniamo alla Costituzione , che si terrà a Roma il 30 giugno 2026 alle ore 15 al Teatro de’ Servi in Via Mortaro 22. > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) Il testo della riforma elettorale, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), è approdato alla discussione generale alla Camera il 26 giugno 2026. Il testo della seconda versione, detto il “Bignami bis” è stato ulteriormente modificato con gli emendamenti approvati nelle ultime sedute di  giugno della Commissione Affari costituzionali. Il testo licenziato dalla Commissione conferma le criticità della riforma.Le caratteristiche della proposta elettorale battezzata “Stabilicum” o “Melonellum” , rispetto al sistema attuale, il cosiddetto “Rosatellum” , la legge in vigore dal 2017 (1) sono*: ELIMINATI I COLLEGI UNINOMINALI  * Tenendo presente  che entrambi i sistemi elettorali tendono a modificare la maggioranza che si crea in Parlamento in due modi diversi,  con l’attuale sistema Rosatellum circa un terzo dei parlamentari è eletto con il sistema maggioritario: nei collegi uninominali (2) vince il candidato che ottiene un voto in più. Il Melonellum elimina i collegi uninominali e i seggi vengono assegnati secondo un sistema proporzionale,  i cui risultati sono corretti da un ammontare di seggi- premio assegnati  al vincitore a determinate condizioni. IL PREMIO DI MAGGIORANZA * Il Rosatellum non attribuisce alcun premio di maggioranza, nel Melonellum si prevede un sistema misto a turno unico, costituito da un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere, un premio fisso di 70 seggi alla Camera (su 400) e di 35 seggi al Senato (su 200 più i senatori a vita), che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione. * Rispetto alla prima versione della proposta “Bignami” è stato abolito il ballottaggio: se nessuna coalizione o lista singola raggiunge la soglia del 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. * È fissato un tetto di maggioranza raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER * Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier (3), con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste, fatte salve le prerogative del Presidente della repubblica in materia di formazione e scioglimento del Parlamento (4) e la libertà di mandato dei parlamentari. Il nome del candidato premier non è riportato sulla scheda elettorale (5). LISTONE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE * Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non potranno esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, che saranno individuati sulla base di liste bloccate. Cinque liste bloccate circoscrizionali (6) per la quota proporzionale, una lista nazionale per il premio di maggioranza dei 70 deputati e dei 35 senatori (quelli che saranno attribuiti alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42% in entrambe le camere), scelta di nuovo dai partiti di riferimento. Un candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale; * Come nel Rosatellum, anche col Melonellum  i candidati del sesso sottorappresentato dovranno essere presenti come minimo al 40% (7)   * Nessun cambiamento per i candidati eletti all’estero: 8 deputati e 4 senatori. * Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali vieta le pluricandidature per i parlamentari europei in carica, impedendo loro di correre contemporaneamente per le elezioni politiche nazionali (8) LE CIRCOSCRIZIONI * Nel Melonellum le circoscrizioni restano quelle oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. Alla Camera vi sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali, al Senato vi sono 20 circoscrizioni e 26 collegi plurinominali.   Restano in tutta Italia, tranne che nel Trentino e Valle d’Aosta, dove restano i collegi uninominali (9) SOGLIA DI SBARRAMENTO * Nel Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, con la differenza che il primo partito sotto il 3% all’interno delle coalizioni potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale (10). RACCOLTA FIRME * Per presentarsi alle elezioni con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025 (11) CAMERA DEI DEPUTATI  PROPOSTA DI LEGGE n. 2822, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIGNAMI, MOLINARI, BARELLI, LUPI, URZÌ, IEZZI, BENIGNI, ALESSANDRO COLUCCI, BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO – PROPOSTE DI LEGGE n. 157, d’iniziativa del deputato MAGI – PROPOSTE DI LEGGE N. 2236, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PAVANELLI, CHERCHI, FEDE, FERRARA, MORFINO, PENZA  SCARICA Dossier Camera e Senato A.C. 2822-157-2236-A Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elementi per l’esame in Assemblea del 26 giugno 2026 scarica il Dossier vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola Leggi le interviste: * Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico * Maria Agostina Cabiddu : rifoma legge elettorale, un Mino(ri)tarium con  una faccia proporzionale e un corpo maggioritario * Enrico Grosso: * Rosanna Oliva: riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili * Massimo Villone: riforma della legge elettorale, siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia Proposta di legge elettorale: l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali (19 maggio 2026) vedi Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis” di Isabella Pierantoni Roma, 29 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) 2017 il Parlamento approva, con i voti i centrosinistra e centrodestra, la legge Rosato, il “Rosatellum”,la quale prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. vedi . LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche Openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 (2) Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Il vincitore vince un seggio, mentre se il sistema fosse totalmente proporzionale avrebbe la quota percentuale dei voti ottenuti (per es 30%, o 40%). Questo spiega l’effetto maggioritario dei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. (3) Nel Rosatellum è previsto solo il capo della forza politica vedi normattiva https://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/11/17G00175/ORIGINAL Art. 1 Modifiche al sistema di elezione  della Camera dei deputati comma7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 14-bis. …comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. (4)Molti costituzionalisti hanno osservato che tale obbligo depotenzia il ruolo del capo dello Stato, l’unico a cui la Costituzione Italiana attribuisce il compito di conferire l’incarico per formare il governo (si veda ad esempio Gaetano Azzariti La legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico) (5) Alcune testate giornalistiche hanno fatto presente che tale obbligo potrebbe costringere alcuni partiti a cambiare simbolo (la Lega, “Lega per Salvini premier “e Forza Italia, “Berlusconi presidente”) [6] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (il cui territorio corrisponde a quello delle regioni) e 26 collegi plurinominali. (7) Si veda l’intervista a Rosanna Oliva: Riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili https://www.carteinregola.it/rosa-oliva-riforma-della-legge-elettorale-continuano-le-liste-bloccate-e-il-paradosso-delle-pluricandidature-femminili/ (8) E’ stato battezzato “L’emendamento “Anti-Vannacci”, dato che il leader di Futuro Nazionale è attualmente parlamentare europeo (9)  Si voterà ancora col maggioritario nella Valle d’Aosta, con un collegio unico e nel Trentino- Alto Adige, dove i collegi sono quattro.  Riporta il Fatto Quotidiano che la decisione sarebbe “dovuta a un accordo politico della maggioranza di centrodestra con Südtiroler Volkspartei“ (10 )Riporta il Fatto Quotidiano che tale modifica “è stata definita “salva-Lupi”, perché, ad esempio, favorirebbe Noi Moderati che difficilmente supererà il 3% all’interno del centrodestra“. (11) Futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se riuscisse a formare un gruppo a Montecitorio, sarebbe costretto a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni
June 29, 2026
carteinregola
Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico
L’intervista a Gaetano Azzariti Professore ordinario di Diritto costituzionale  – Università degli Studi di Roma La Sapienza, sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi La  riforma della legge elettorale è un tema che avrà  ricadute dirette sulla vita delle persone, sull’espressione dei propri diritti di elettori e della propria rappresentanza, ma che purtroppo sta passando in sordina, anche perché  percepito dai più come troppo tecnico e complesso. Oggi ne parliamo con il costituzionalista Gaetano Azzariti, a cui diamo il benvenuto. Per prima cosa le chiederei di raccontare quali sono i principali punti critici della proposta. Gaetano Azzariti Mi sembra che siano due i pilastri di questa legge elettorale. Da un lato, un tentativo di assicurare una maggioranza purchessia, anche qualora l’esito delle elezioni non dovesse in realtà far emergere nessuna maggioranza. D’altro lato – il secondo pilastro – la volontà di scegliere impropriamente, attraverso l’elezione del Parlamento, anche il presidente del Consiglio dei ministri. Un modo per conseguire lo stesso risultato che si voleva ottenere, cambiando la Costituzione, con l’elezione diretta del premier: una volta scomparsa dall’orizzonte la proposta di revisione costituzionale, ecco ora che si vuole raggiungere, in modo surrettizio, lo stesso scopo attraverso la legge ordinaria elettorale. Entrambi questi obiettivi rappresentano una forzatura rispetto al sistema costituzionale vigente. Credo che – se dovesse passare questa legge – la Corte costituzionale sarà chiamata ad intervenire. Ad essa spetterà alla fine l’ultima parola. E, a mio parere, la Consulta non potrà che dichiarare l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge, se approvate nell’attuale testo. Speriamo solo che ciò possa avvenire in tempo utile, ovvero prima delle prossime elezioni, poiché, altrimenti, queste rischiano di svolgersi in base a regole altamente sospette di incostituzionalità. Vediamo separatamente i due profili indicati. Per quanto riguarda il primo – garantire in modo assoluto una maggioranza purchessia – è il nome stesso che tradisce l’intenzione: “Stabilicum”. La stabilità a qualsiasi costo, da conseguire tramite un premio da garantire alla minoranza vincente, la “minore minoranza” diciamo così. Un grande premio di ben 70 deputati alla Camera e di 35 senatori al Senato. Non è il premio in sé a suscitare dubbi, ma l’entità e il meccanismo di assegnazione. Per comprendere dove si celano i vizi bisogna ricordare quanto ebbe a scrivere la Corte nelle due sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del Porcellum prima, dell’Italicum poi. In quell’occasione, nella prima delle due sentenze, la Corte costituzionale affermò che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta dei sistemi elettorali e diverse possono essere le modalità di composizione delle liste e delle preferenze. Il sistema di lista con preferenze, l’uninominale o anche – e questo è quello che a noi interessa – un sistema a liste bloccate; però in questo caso – dice espressamente la Corte – ci sono due condizioni che devono essere rispettate: che non tutto il sistema sia bloccato e che le lista siano assolutamente brevi, tali cioè da permettere all’elettore di riconoscere i candidati del suo collegio, di sapere in tal modo per chi vota. Tutte e due queste condizioni non sono presenti in questa proposta di legge elettorale. Non ci sono i requisiti richiesti perché i 70 parlamentari o i 35 senatori vengono eletti in blocco, e quindi ogni elettore, se avrà la fortuna di far parte della coalizione vincente, contribuirà a eleggere tutti i 70 deputati e tutti i 35 senatori: altro che liste brevi e candidati riconoscibili. Né questo vizio può essere sanato dal fatto che i candidati inseriti nel “listone” vengono artificialmente distribuiti nelle diverse circoscrizioni. Una crassa finzione, poiché una cosa è certa, ovvero che l’elettore di una qualunque circoscrizione – per esempio della Calabria – se avrà la fortuna di aver votata per la coalizione premiata, avrà contribuito ad eleggere tutti i 70 parlamentari, tanto quelli della sua circoscrizione quanto quelli di ogni altra parte del territorio italiano – per esempio quelli del Piemonte.   La Corte costituzionale ha, inoltre, stabilito che il premio può essere legittimo, ma a condizione che venga superata una certa soglia di consenso reale. Premi senza soglia sono certamente incostituzionali. Nell’attuale versione del disegno di legge tale soglia è stata fissata al 42%. Se non viene raggiunta? In tal caso la distribuzione dei seggi avviene in base ai criteri proporzionali. Sarebbe questo un esito che renderebbe inutile tutto lo sforzo e la ratio della legge. Ci si potrebbe rallegrare dell’eterogenesi dei fini, ma in fondo dimostra l’irragionevolezza e le difficoltà del sistema proposto. L’altro pilastro è l’obbligo di indicare il Presidente del consiglio della coalizione. Com’è noto la nostra costituzione stabilisce che spetta al capo dello Stato individuare e quindi nominare il Presidente del Consiglio dei ministri: dopo le elezioni, sulla base dei risultati elettorali, durante la legislatura (a seguito di eventuali crisi di governo) in base ai nuovi equilibri politico-parlamentari che si dovessero affermare. Pertanto, una procedura che può portare ad esiti diversi, in base alle valutazioni autonome del Capo dello Stato. La nomina del presidente del consiglio non può dunque essere predeterminata dalle forze politiche. Tanto è evidente questo che con un emendamento s’è scritto nella legge che l’indicazione, pur se definita dalle coalizioni al momento della presentazione delle liste, cionondimeno non contrasta con le prerogative del Capo dello Stato e con la Costituzione. La domanda che pongo è semplice, e credo che la risposta sia facile da darsi: “può una legge ordinaria autocertificare la propria costituzionalità?”. Si tratta del classico caso di excusatio non petita[i]: in qualche modo si vogliono mettere le mani avanti, perché si è assolutamente consapevoli che una volta che c’è un impegno (nella relazione si cerca di sminuire sottolineando che si tratta di un impegno solo “politico” ovvero di mera “trasparenza”), le forze politiche non potranno poi andare dal Capo dello Stato e non ritenersi vincolati a quello che hanno promesso agli elettori, rendendo vano ogni tentativo di mediazione e ogni eventuale diversa valutazione del nostro garante della Costituzione. Anna Maria Bianchi Guardiamo questa vicenda con sguardo più ampio.  Si invoca la stabilità a scapito del pluralismo,  ma il pluralismo è una garanzia democratica. Lei ha spesso  parlato della difficoltà del governare, che però non deve impedire il confronto tra forze politiche, che  fa parte delle regole democratiche. Gaetano Azzariti Governare nel rispetto delle logiche di una democrazia è difficile. In conformità con quelle di una democrazia pluralista è ancora più faticoso. È molto più facile governare in ordinamenti di natura autoritaria, al limite dittatoriale, perché lì decide tutto un capo senza bisogno di mediazioni e senza contraddittorio. In fondo il governo dell’uno semplifica al massimo le decisioni e le rende immediate. Questa è una banale, ma rivelatrice verità. Purtroppo per i nostri governanti, però, viviamo in società che ritengono sia la democrazia la migliore forma di Stato, in cui bisogna garantire che le decisioni siano assunte da molti, possibilmente da tutti. Per questo bisogna assicurare una rappresentanza politica plurale.  Questa è la ragione per cui il sistema di scelta dei propri rappresentanti più democratico è quello proporzionale; ciascuno elegge un proprio rappresentante e poi ci sarà un luogo – il Parlamento – in cui si raggiunge il “compromesso”, come scrivono tanti classici della democrazia, ad iniziare da Hans Kelsen[ii]. Se queste sono cose di senso comune, da molto tempo a questa parte – almeno da un quarto di secolo – si assiste ad una progressiva erosione del potere parlamentare e una concentrazione del potere nelle mani di un unico organo (il Governo). Se, nella nostra Costituzione, è scritto che il Parlamento è al centro del sistema costituzionale e che è necessario preservare un equilibrio nel rapporto tra i diversi poteri – questo ce l’ha insegnato Montesquieu[iii] – è evidente che oggi si assiste ad uno squilibrio, ad un predominio del Governo su ogni altro potere. È così che la dialettica parlamentare si riduce, e il “luogo del compromesso” diventa il Consiglio dei ministri, ovvero la volontà politica si forma in quei “luoghi” informali dove si riuniscono le varie componenti che danno vita ad una maggioranza, senza alcun ascolto di chi non ne fa parte. Un’alterazione profonda delle regole democratiche. Solo nel Parlamento – assicurando che sia questo l’organo dove si assumono le decisioni politiche generali – si può garantire che siano ascoltate e che si possa tener conto di tutte le voci o almeno di tutte le forze sociali che riescono ad ottenere una rappresentanza parlamentare. Che non si possa concentrare la decisone entro un unico organo ce lo dice la nostra carta costituzionale, ma lo ha ribadito anche la Corte costituzionale, nonché sempre più spesso il garante della nostra Costituzione. Il presidente della Repubblica più volte, nei suoi interventi di moral suasion[iv], ricorda infatti come ci sono dei limiti alle decisioni della maggioranza. Dei limiti a quella che molti definiscono la “tirannia della maggioranza”. Hans Kelsen diceva un’altra cosa, che a me pare molto significativa, anche se oggi può apparire eretica. Proprio considerando che spetta alla maggioranza la decisone finale, appare particolarmente rilevante il ruolo delle minoranze, perché sono esse che fanno da contrappeso. Sentire la voce delle minoranze – scriveva provocatoriamente Kelsen – è forse più importante di sentire quella delle maggioranze. Certo alla fine prevarrà l’indirizzo politico espresso dalla maggioranza, come è giusto e naturale in democrazia, però gli equilibri si creano nel rispetto delle opinioni di chi dissente da te. Questo è il cuore della democrazia pluralista. Un principio ormai dimenticato, almeno da quando si è affermata quella che viene chiamata la “democrazia maggioritaria”. Da allora, dal referendum del 1993 sui sistemi elettorali, si è diventati un po’ strabici, si guarda soltanto da una parte, ci si preoccupa solo di garantire e tutelare la solidità delle maggioranze. La governabilità è diventata un mito che tutto finisce per assoggettare. Non voglio con ciò dire che la stabilità non sia un obiettivo. Lo ha detto la Corte costituzionale: è un obiettivo costituzionalmente apprezzabile. Certo che sì. Chi, infatti, potrebbe negare che non sarebbe auspicabile che i governi durino a lungo? Si potrebbe aggiungere anche l’auspicio che “governino bene”, o almeno che rispettino rigorosamente le regole della democrazia pluralista. La durate dei governi è certamente uno obiettivo di pregio costituzionale. Ma poi c’è l’altro corno: quello della rappresentanza politica plurale. Ancora una volta sono le parole della Corte che ce lo ricordano: oltre la stabilità, ciò che è ancora più importante, perché si pone a fondamento della democrazia, è che nel momento delle elezioni sia assicurata la rappresentanza politica plurale, che non può essere ridotta alla rappresentanza dell’uno ma deve essere una rappresentanza dei molti. Dovremmo allora trovare un sistema elettorale che, anziché garantire la stabilità “costi quel che costi”, si proponga di raggiungere l’obiettivo “necessario” (non solo “legittimo”) di preservare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico. Questa sì che sarebbe un’inversione di tendenza estremamente opportuna, soprattutto oggi, quando si sta palesando una grave crisi della democrazia, che emerge in base ad un dato non contestabile, da un fatto statistico. La democrazia è in crisi se le persone non vanno a votare.  E oggi, come ben noto, metà degli aventi diritto non esercita il proprio diritto al voto. Ed è per questo che, anziché adottare una legge elettorale che forza ulteriormente gli esiti del voto, volendo garantire purchessia una maggioranza ad un governo di minoranza, sarebbe opportuno adottare una legge elettorale che convinca la maggioranza degli elettori a tornare alle urne. Saranno poi i rappresentanti del popolo, come dice la nostra Costituzione, in base al loro libero mandato, ad individuare le maggioranze di volta in volta in grado di governare entro un sistema di democrazia parlamentare. Anna Maria Bianchi Dal suo punto di vista quale sistema sarebbe il sistema elettorale adatto secondo lei ad essere battezzato Democraticum?  Perché il Rosatellum vigente non è esente da difetti e critiche… Gaetano Azzariti L’attuale sistema elettorale – il Rosatellum – è tutt’altro che esente da difetti. La proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento è però peggiore: è il peggio del peggio. Premesso che le leggi elettorali sono strumenti e non esiste un modello perfetto che risolve tutti i problemi, voglio comunque rispondere alla domanda. A mio modo di vedere il sistema migliore in questo contesto potrebbe essere quello usato dal 1948 sino al 1993 per le elezioni del Senato. Una legge di natura proporzionale, con collegi uninominali e con una soglia di sbarramento, che in Germania è del 5%. La soglia deve essere calibrata in base al numero dei parlamentari da eleggere, che in Germania è elevato e variabile. In Italia i parlamentari sono molti meno, quindi una soglia adeguata dovrebbe essere quella del 3%. La soglia di sbarramento serve a evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti, poi si procede ad un’assegnazione proporzionale dei seggi, ciascuna forza politica deve trovare una rappresentanza in proporzione ai suffragi realmente ottenuti. Ciò andrebbe a sanare anche un vizio degli attuali sistemi che assegnano un premio alla coalizione. Paradossalmente fornendo una super-rappresentanza alle forze minori che finiscono per essere decisive per far vincere la coalizione. È così che i vari Vannacci, Renzi, Calenda, etc., se faranno parte di una coalizione potranno esercitare quel che normalmente si dice un “potere di ricatto”. Il termine è certamente eccessivo, ma non v’è dubbio che potranno contrattare da una posizione di forza la formazione delle liste bloccate di ben 70 o 35 seggi. La cui composizione è il frutto di una contrattazione tra le forze politiche. E chi si ritiene decisivo per vincere, anche se poco rappresenta, si farà valere, pretendendo più seggi rispetto alla sua effettiva forza. In un sistema proporzionale, invece, superata la soglia (3%, abbiamo detto), ciascuno conterà per quel che riesce a rappresentare. Perché collegi uninominali? Non solo perché in questo modo si risolverebbe l’annosa questione del voto di lista (e il rischio di voto di scambio o di cordate che esso trascina con sé) o della lista bloccata (che espropria l’elettore di ogni scelta dei suoi rappresentati), ma perché rappresenta un sistema in grado di rafforzare una doppia responsabilità.  Dal lato quella dei partiti, i quali si devono assumere la responsabilità del candidato da presentare agli elettori, dall’altro però anche quella dell’elettore che deve scegliere responsabilmente sia il partito ma anche il proprio rappresentante. Un sistema di equilibrio tra la responsabilità del partito che presenta un unico candidato per ciascun collegio; peraltro, anche quest’ultimo ne trarrà beneficio, poiché non dovrà più la sua elezione solo al partito e alla sua collocazione dentro una lista, ma anche al territorio e agli elettori che lo hanno scelto; l’elettore, infine, che dovrà valutare non solo la forza politica ma anche la persona che viene proposta come candidato, scegliendo così il “suo” parlamentare. Il legame del candidato al territorio (purché le circoscrizioni siano di ridotte dimensioni) permetterebbe, inoltre, di ridurre il tasso eccessivo di leaderizzazione del nostro sistema politico. Oltre al capo carismatico del partito, l’elettore sarà legato anche al candidato che si è presentato e si è fatto conoscere in quel territorio. Anna Maria Bianchi Cosa succede adesso? Quali sono le prospettive di questo disegno di legge, se verrà approvato, e soprattutto cosa si può fare, cosa possono fare i partiti di opposizione e cosa può fare anche la cittadinanza? Gaetano Azzariti La speranza è l’ultima a morire: quindi speriamo che il Parlamento non approvi per le ragioni più diverse, magari non tutte nobili (la paura di Vannacci?). Se questa legge elettorale non fosse approvata, dal punto di vista dei cittadini, sarebbe comunque una vittoria. Anche se ciò avvenisse, ricordo quello che ho detto prima: noi non ci troveremo in una buona situazione perché il Rosatellum è un’altra legge che dovrebbe essere modificata. Quindi quello che possiamo fare è, in ogni caso, cominciare a riflettere su come cambiare sostanzialmente la rotta, cambiare direzione, riscoprire le virtù della rappresentanza politica a fianco a quella della stabilità dei governi. Come si può fare ciò? Due sono le vie da seguire, quella sociale e quella giuridica. Oltre ovviamente continuare a contrastare la legge in ambito politico parlamentare. Con riferimento a quest’ultimo è però da dire che i regolamenti parlamentari non lasciano molto spazio. Come vediamo infatti in parlamento la maggioranza sta andando avanti senza ascoltare l’opposizione. L’opposizione invece fa un ostruzionismo che può valere fintanto che non verrà approvata la legge. Vediamo allora cosa si può fare in ambito più propriamente sociale e in quello strettamente giuridico. Quello che può fare la società civile è anzitutto manifestare il proprio dissenso, nelle forme proprie di una comunità impegnata e consapevole dei propri diritti. Ricordando che il consenso è alla base della democrazia e che questa è una legge che non è condivisa, forse neppure capita, dai cittadini italiani. La strada giuridica è un’altra, è quella che conduce alla Consulta. Se sarà approvata questa legge, prima o poi arriverà alla Corte. Già due volte si è arrivati alla Corte, e… “non c’è due senza tre”. Qui si aprono una serie di problemi. Il primo è quello dei tempi. Si legge sui giornali che c’è intenzione da parte dell’attuale maggioranza di approvare la legge e andare immediatamente alle elezioni. Non so se questo sia vero. Non so neppure se questo si potrà fare: ricordo, in proposito, che lo scioglimento spetta non al governo, per nostra fortuna, ma al Presidente della Repubblica. Dunque, non è detto che le Camere possano essere sciolte, neppure se dovesse dimettersi l’attuale Governo. Certo è che se ciò dovesse avvenire in tempi rapidi sarebbe elevato il rischio di andare a votare, nelle more del processo costituzionale, con una legge elettorale che poi rischia di venir dichiarata incostituzionale. Vorrei allora suggerire al legislatore illuminato, al buon governo – semai ci fosse in Italia – che, se anche dovesse essere approvata questa legge, con le sue criticità costituzionale abbastanza evidenti, sarebbe opportuno che prima di indire nuove elezioni si aspettasse almeno la decisione di chi ha il diritto all’ultima parola, ossia la Corte costituzionale. Sarebbe opportuno che non si facessero le elezioni prima di sentire quello che dirà la Consulta. Certo anche questo passaggio, pur decisivo, non sarà però risolutivo. Vedremo quello che dirà la Corte costituzionale ovviamente se e quando ci arriveremo, però ricordo che non spetta alla Corte fare buone leggi. I giudici non sono legislatori. La Corte costituzionale eventualmente dovrà dichiarare l’illegittimità costituzionale – per la terza volta – di una legge approvata da questo Parlamento. Ma poi “la palla” tornerà necessariamente al legislatore che dovrà, prima o poi, riuscire ad approvare una legge elettorale costituzionalmente conforme. L’ultima osservazione è la seguente. Credo ovviamente che l’attuale maggioranza abbia la responsabilità maggiore con riferimento all’ultima legge elettorale in discussione. Ma è anche vero che in passato il Parlamento non ha dato buone prove. È allora il sistema politico-parlamentare nel suo complesso che si dovrebbe render conto che una terza bocciatura della legge elettorale rappresenterebbe un colpo inferto alla legittimazione della attuale maggioranza, ma anche alla politica in quanto tale, al sistema dei partiti, alla democrazia parlamentare. Se dovesse esserci una terza bocciatura da parte della Corte sarebbe come se il garante giurisdizionale della nostra costituzione dicesse al Parlamento: “non sai nemmeno in grado di trovare un sistema per farti eleggere”. Questo in tempi di anti-politica, di anti-partiti, di anti-parlamentarismo sarebbe un esito che dovremmo cercare di schivare tutti e dovrebbero evitare soprattutto tutti i partiti politici che hanno l’ambizione di governare il Paese, senza distinzione alcuna. Forse l’attuale classe dirigente del nostro Paese non si rende conto che sta segando il ramo su cui siede, su cui fonda la propria legittimazione. Qualunque persona che ha a cuore la nostra democrazia parlamentare, il nostro sistema dei partiti democratici, dovrebbe temere questo esito. Rivolgendomi al Parlamento e non solo all’attuale maggioranza, mi verrebbe da dire: “Fermatevi prima che sia troppo tardi”. (L’intervista è stata registrata e pubblicata il 18 giugno 2026) Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e pubblicata on line il 19 giugno 2026 – trascrizione e editing a cura di Isabella Pierantoni ) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] È l’inizio della celebre locuzione latina “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, che si traduce letteralmente con “scusa non richiesta, accusa manifesta” [1] Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) è stato un giurista e filosofo austriaco, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il maggior esponente del normativismo. (Wikipedia) [1] Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755), è stato un celebre filosofo, giurista e storico francese. È considerato uno dei padri dell’Illuminismo e il teorizzatore del liberalismo politico moderno (Treccani) [1] “persuasione morale” o “pressione morale” è un’opera di convincimento e pressione autorevole, non vincolante per legge
June 27, 2026
carteinregola
DL SICUREZZA: VIA LIBERA DALLA CAMERA ALLA CONVERSIONE IN LEGGE, “PROPAGANDA SECURITARIA A TUTTO TONDO”
Dl sicurezza: la Camera ha approvato la conversione in legge della norma ultraliberticida scritta dal governo Meloni contro le lotte sociali e le persone migranti. Il testo ora verrà portato al Quirinale, dov’è atteso pure il decretino correttivo sull’infame mancia da 600 euro agli avvocati che spingono i propri assistiti, migranti, ad accettare il cosiddetto “rimaptrio volontario”. “Abbiamo visto nelle aule del Parlamento una destra allo sbando festeggiare dopo aver approvato un decreto esplicitamente e chiaramente incostituzionale e liberticida. È un fatto inaudito nella storia della nostra Repubblica ed è una cosa molto grave per la qualità del lavoro parlamentare, per la dignità del Parlamento, ma anche per la qualità della democrazia italiana” di dichiarato Nicola Fratoianni di AVS ai cronisti in piazza Montecitorio. Nicola Fratoianni ai microfoni di Radio Onda d’Urto ha aggiunto che “siamo di fronte alla trasformazione dell’avvocatura in una funzione dipendente dall’esecutivo“, dopo averci “già provato con la magistratura”. Anche nel resto del testo, il dl sicurezza “contiene norme molto pericolose”, ha concluso Fratoianni “prima fra tutte quelle del fermo preventivo, che dà il segno di una crisi della maggioranza che dopo la botta referendaria non sa fare altro che rifugiarsi in quella che per loro è una comfort zone”. Il commento di Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. Ascolta o scarica
April 24, 2026
Radio Onda d`Urto
Il governo mette la fiducia anche sul decreto sicurezza. Hanno timore di tutto… e vergogna di niente
Il governo porrà oggi la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell’aula della Camera. Dalle 16 è previsto il via alle dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto sulla fiducia e l’esame degli ordini del giorno.  L’esecutivo è ricorso ancora una volta al voto di fiducia affermando che il […] L'articolo Il governo mette la fiducia anche sul decreto sicurezza. Hanno timore di tutto… e vergogna di niente su Contropiano.
April 22, 2026
Contropiano
La Proposta di Legge che vuole modificare il Codice dei Beni culturali (riducendo le tutele paesaggistiche)
Pubblichiamo la proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica firmata da senatori della Lega e già approvato dal Senato il 17 settembre 2025. Attualmente il DDL è all’esame delle Commissioni della Camera. In nota i riferimenti normativi citati. (AMBM) Vedi anche Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2026 cronologia e materiali PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 settembre 2025 (v. stampato Senato n. 1372) d’iniziativa dei senatori deI Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO ,Claudio BORGHI,CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 Art. 1. (Finalità e princìpi generali) Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[i] Art. 2. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241[ii], anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[iii], per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990[iv]; b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380[v]; c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31[vi], non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all’articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[vii] e qualora siano previste specifiche prescrizioni d’uso; d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall’articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36[viii], il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura; e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell’identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione; f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata; g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241[ix]. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l’Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[x], che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono tra- smessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. 4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti. 6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. (Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[xi], adotta linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[xii]. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i]  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004. Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana “41”. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28) [ii] LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/12/2025) [iii] all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del2004 Articolo 146 (Autorizzazione) Comma 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5*.( Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.) (*) articolo 143, commi 4 e 5 Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico   1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: > a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi > delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia > e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; > b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse > pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in > scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche > prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il > disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; > c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro > delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché > determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei > caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la > valorizzazione; > d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole > interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro > delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché > determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo > 138, comma 1; > e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati > all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di > utilizzazione; > f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini > dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità > del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di > pianificazione e di difesa del suolo; > g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree > significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di > valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; > h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel > contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al > fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; > i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a > termini dell’articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146. 5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4**. ** articolo 145, commi 3 e 4 Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. 2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.   3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (…) [iv] articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 Art. 17-bis ((Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti)) tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. ((Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.)) Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; ((lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.)) ((Non sono ammesse)) ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. ((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.)) In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. [v] d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia [vi] ’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021) Allegato B  (di cui all’art. 3, comma 1 Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario; B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; ((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione)); B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice; B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale; B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente; B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne; B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione; B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua; B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati; B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree; B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura; B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale; B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine; B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice; B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa. [vii] Articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146. 5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.[viii]  DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12) [ix]  Legge 7 agosto 1990, n. 241 Articolo 15 Responsabile unico del progetto (RUP) 1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. ((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.)) L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. [x] Articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/01/2013) (GU n.202 del 30-08-1997) Art. 8 Conferenza Stato – città ed autonomie locali e Conferenza unificata 1. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni. 2. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno. [xi] ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 PARTE PRIMA – Disposizioni generali  Art. 3. Tutela del patrimonio culturale (1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.) Comma 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. [xii] articolo 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sezione II – Uso dei beni culturali Art. 106. Uso individuale di beni culturali 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Comma 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
February 1, 2026
carteinregola
CAMERA DEI DEPUTATI: OCCUPATA LA SALA STAMPA E IMPEDITA LA CONFERENZA DI FASCISTI E NAZISTI PER LA “REMIGRAZIONE”
Impedita questa mattina (venerdì 30 gennaio) alla Camera dei deputati la conferenza stampa sulla “remigrazione” a cui avrebbero dovuto partecipare fascisti e nazisti di Casapound,  Veneto Fronte Skinheads,  e scissioni di Forza Nuova rappresentate da Brescia Ai Bresciani e Rete dei Patrioti. Deputati di M5s, Avs, Pd e Azione hanno occupato la sala stampa di Montecitorio, dov’era prevista l’iniziativa. La protesta dei deputati dell’opposizione ha centrato l’obiettivo: tutte le conferenze stampa di oggi sono state annullate. Il vice-premier e Ministro delle Infrastrutture leghista Salvini ha definito la protesta “intollerabile”. A organizzare la conferenza era stato il deputato lametino Domenico Friguele, passato da una lunga carriera nelle formazioni neofasciste calabresi per fare poi il salto nella Lega. Ha cercato di fare entrare lui i 4 fascisti, da un ingresso laterale, ma sono stati bloccati dai commessi. Nell’andarsene, i fascisti hanno distribuito biglietti con la scritta “remigrazione in Africa” ai giornalisti, gridando poi “Matteotti? Sta bene dove sta” al deputato radicale Magi che mostrava un’immagine del deputato socialista ammazzato dai fascisti nel 1924. La deputata del Movimento Cinque Stelle Gilda Sportiello ai microfoni di Radio Onda d’Urto dopo l’occupazione. Ascolta o scarica
January 30, 2026
Radio Onda d`Urto
ROMA: SANITARI PER GAZA IN PIAZZA MONTECITORIO PER FRANCESCA ALBANESE E IN SOLIDARIETÀ CON LA POPOLAZIONE PALESTINESE
Presidio in corso dalle ore 16 a Roma, davanti alla Camera dei deputati, in solidarietà alla popolazione palestinese e a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, già colpita da sanzioni statunitensi. La piazza è stata chiamata dall’associazione Sanitari per Gaza. Il presidio continuerà almeno fino alle ore 20, ma potrebbe proseguire anche oltre. Dalle ore 14 infatti erano già presenti in piazza attivisti e attiviste dell’organizzazione Liberti cittadini per la Palestina, che intende restare a oltranza. L’azione di emergenza è stata convocata anche per chiedere lo sblocco immediato degli aiuti umanitari e la fine dell’assedio di Gaza. In collegamento con noi dalla piazza romana Stefano Bertoldi, nostro collaboratore dalla capitale, che ci aggiorna anche sulla Global Sumud Flotilla. Ascolta o scarica L’intervista di Stefano Bertoldi a Paola Prestigiacomo di Sanitari per Gaza. Ascolta o scarica
July 22, 2025
Radio Onda d`Urto