Unità familiare e ritardi consolari: accolto ricorso d’urgenza il ricongiungimento familiare per un minore afghano

Progetto Melting Pot Europa - Monday, October 26, 2026

DOTT.SSA LINDA PEZZANO 1

Un nuovo e tempestivo intervento del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2026, censura le gravi lentezze della rete consolare italiana in materia di ricongiungimento familiare, imponendo la tutela immediata dei diritti fondamentali rispetto alle tempistiche burocratiche più volte denunciate con il progetto Annick. 

Con un recente decreto cautelare, emesso inaudita altera parte (ex art. 281-decies c.p.c.), e cioè senza attendere la notifica del ricorso e la celebrazione dell’udienza, il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e all’Ambasciata d’Italia a Teheran di rilasciare entro il termine perentorio di quindici giorni il visto d’ingresso in favore di un minore afghano, affidato in Kafalah alla sia titolare di asilo politico in Italia. 

La vicenda ricalca un modus operandi amministrativo purtroppo consolidato, del tutto analogo a quello già riscontrato e sanzionato in più occasioni e relativo a quasi tutte le Ambasciate d’Italia nel mondo. Nel caso in esame, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva ritualmente rilasciato il nulla osta nell’aprile 2025, riconoscendo l’esonero dai requisiti alloggiativi e reddituali previsto per i rifugiati (art. 29-bis D.Lgs. 286/1998), in quanto la richiedente è titolare dello status di rifugiata. 

Tuttavia, dopo essersi registrato nel mese di agosto sul portale del concessionario Visametric, il minore ha atteso per oltre tredici mesi senza ottenere la calendarizzazione dell’appuntamento, “confermata come indefinita”  dalla stessa autorità consolare nel settembre 2026.

Il provvedimento del Tribunale di Roma, “ritenuta la piena verosimiglianza del diritto azionato” e “ritenuto che sussistano eccezionali ragioni di urgenza tali da non consentire la preventiva convocazione della controparte”, si fonda su tre elementi di fatto e di diritto inconfutabili, quali la validità del vincolo protettivo (la Kafalah è stata riconosciuta come prova documentata di un legame familiare meritevole di tutela e non in contrasto con l’ordine pubblico), l’estremo pericolo per il minore (il ragazzo si trova in uno stato di dimora precaria in Iran, nell’oggettiva impossibilità di rientrare in un Afghanistan dominato dalla violenza generalizzata del regime talebano), il fattore tempo e l’interesse superiore del fanciullo (l’eventuale attesa dell’instaurazione del contraddittorio con il Ministero avrebbe comportato un ritardo incompatibile con il principio cardine dell’effettivo superiore interesse del minore, sancito dall’art. 3 della Convenzione di New York).

Il decreto ristabilisce il primato delle garanzie costituzionali e internazionali sull’inerzia amministrativa, scavalcando le inefficienze dei portali telematici. Obbligando l’Ambasciata a rilasciare il visto entro il termine di 15 giorni, il Tribunale rende effettiva la tutela dell’unità familiare e indirettamente accerta la sistematica negligenza dell’Ambasciata che avevo sospeso sine die la calendarizzazione dell’appuntamento. Speriamo che questo principio (ordine di rilascio del visto senza attendere l’instaurazione del contraddittorio), verrà ribadito anche in altre decisioni, specialmente quando i beneficiari della procedura sono minori vulnerabili in fuga da teatri di guerra o di crisi.

Tribunale di Roma, decreto del 15 ottobre 2026

Si ringrazia l’avv. Gennaro Santoro per la segnalazione.

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  1. Volontaria di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale. ↩︎