Procedure di frontiera: il Tribunale di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale sulla finzione di non ingresso

Progetto Melting Pot Europa - Monday, October 19, 2026

Il giudice Michele Guarnotta sospende l’obbligo di residenza presso Villa Sikania e rimette alla Corte costituzionale la disciplina degli artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del d.lgs. 142/2015.

Con ordinanza del 13 ottobre 2026, il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, giudice dott. Michele Guarnotta, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della disciplina che impone ai richiedenti asilo sottoposti alla procedura di frontiera di risiedere esclusivamente in un luogo determinato.

La decisione è intervenuta nell’ambito di un reclamo proposto dall’avv. Claudia Avenia, del Foro di Agrigento, nell’interesse di un cittadino egiziano destinatario di un provvedimento prefettizio di obbligo di residenza presso il centro Villa Sikania di Siculiana.

La tutela del richiedente

Il Tribunale ha riconosciuto i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., rilevando che il richiedente non era stato posto nelle condizioni di comprendere effettivamente il provvedimento e i rimedi giurisdizionali esperibili.

Particolare rilievo hanno assunto le difficoltà linguistiche emerse durante l’audizione, essendo il richiedente in grado di parlare esclusivamente il dialetto egiziano e non l’arabo standard utilizzato dall’interprete.

Il giudice ha inoltre accolto l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., sospendendo l’efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio.

La questione costituzionale

Il Tribunale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, comma 3, Cost.

Al centro della questione vi è la cosiddetta finzione di non ingresso, che consente di considerare giuridicamente non entrato nel territorio nazionale un richiedente asilo fisicamente presente in Italia.

Secondo il giudice, tale disciplina rischia di comprimere il diritto costituzionale di asilo, i diritti inviolabili della persona e il principio di eguaglianza.

Particolarmente significativo è il richiamo alla teoria dei controlimiti, nel rapporto tra la normativa europea sulle procedure di frontiera e i principi fondamentali della Costituzione italiana.

Il Tribunale ha sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La questione, nata da un reclamo individuale, potrebbe avere conseguenze generali sulla disciplina delle procedure di frontiera, qualora la Consulta riconoscesse l’illegittimità delle disposizioni censurate.

Tribunale di Palermo, ordinanza del 13 ottobre 2026

Si ringrazia l’avv. Claudia Avenia, Foro di Agrigento, per la segnalazione dell’ordinanza e il commento.