Solo il 15% dei Comuni ha adottato un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Ci sono leggi “sfortunate”, leggi “figlie di un dio minore”, di serie B, che non
riusciranno mai a trovare piena applicazione. Anche quando si tratta di
normative adottate per dare la possibilità concreta a milioni di persone di
vivere, muoversi, studiare e lavorare in condizioni di pari dignità. E’ il caso
delle leggi 42/1986 e 104/1992, che hanno previsto i Piani di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA), quali strumenti in grado di monitorare,
progettare e pianificare gli interventi finalizzati al raggiungimento di una
soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Sono stati
previsti 40 anni fa, appunto dalla legge 41/1986 e, con la successiva legge
104/1992, ne è stata stabilita l’estensione agli spazi urbani, quale modalità
per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.
I PEBA, in sostanza, devono rilevare e classificare secondo una scala di
priorità le barriere architettoniche presenti su un territorio.
Il piano individua anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione
delle barriere presenti e fare la stima dei costi: oltre ad essere strumenti di
monitoraggio, i PEBA illustrano la pianificazione ed il coordinamento sugli
interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di
soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la
priorità di intervento. La legge prevede che i Comuni italiani, in quanto
amministrazioni pubbliche, se ne debbano dotare. Di norma, l’approvazione del
PEBA è oggetto di una delibera del Consiglio comunale ed è contenuto nella
sezione dell’Amministrazione trasparente (o come Provvedimento o come strumento
di Pianificazione del Governo del Territorio). Nonostante la legge del 1986
imponga un obbligo per le amministrazioni comunali, non tutti i comuni italiani
si sono dotati del Piano. L’Associazione Luca Coscioni per saperne di più ha
promosso un Osservatorio dei PEBA, a 40 anni dalla legge istitutiva, sui 119
comuni capoluogo di provincia. E’ stato consultato il sito internet con
particolare attenzione per la sezione “Amministrazione trasparente” e, in
assenza di informazione, è stato promosso, eventualmente, nei confronti dei
Comuni un accesso agli atti per conoscere lo stato di attuazione del PEBA
stesso.
Dal monitoraggio sui 118 Comuni capoluogo (esclusa Roma, dove la competenza è in
capo ai Municipi), al 24 febbraio 2026, emerge che: 43 Comuni (36,4%) hanno
approvato un PEBA con delibera di Consiglio comunale, come previsto dalla
normativa. Tra le Regioni con più capoluoghi figurano la Toscana (7 comuni su
11), Emilia-Romagna (5 comuni su 10), Lombardia (5 comuni su 12) ed il Piemonte
(4 comuni su 8). Milano, Firenze, Venezia, L’Aquila, Potenza, Campobasso e
Trento tra i capoluoghi di Regione che rientrano in questo computo; 16 Comuni
(13,6%) hanno un PEBA non ancora approvato dal Consiglio o hanno adottato
strumenti urbanistici alternativi, non previsti dalla normativa; 25 Comuni
(21,2%) risultano in fase di redazione del PEBA; 34 Comuni (28,8%) risultano
senza PEBA o con informazioni non reperibili/insufficienti. Tra le Regioni con
più capoluoghi in questa categoria, vi sono la Sardegna (7 comuni su 12), la
Calabria (4 comuni su 5), la Lombardia (4 capoluoghi su 12) e la Sicilia (4
comuni su 9), mentre tra i capoluoghi figurano Napoli, Bari e Cagliari. Roma,
come si diceva, costituisce un caso a parte: l’Associazione ha inoltrato accessi
agli atti ai 15 Municipi, ricevendo risposta solo da 4, ma nessuno di essi si è
ancora adeguato. Questi dati – già critici nei capoluoghi, che in teoria
dispongono di maggiori risorse tecniche e amministrative – indicano una realtà
ancora più arretrata nel resto del Paese: “riteniamo ottimisticamente,
sottolinea l’Associazione Luca Coscioni, che solo circa il 15% dei Comuni
italiani abbia davvero adottato un PEBA, e l’effettiva realizzazione degli
interventi previsti rappresenta una criticità ulteriore e ancora largamente
irrisolta”.
L’Associazione Luca Coscioni in questi anni nei tribunali ha conquistato un vero
e proprio “diritto ai PEBA”, affrontando casi concreti di discriminazione. La
giurisprudenza ha chiarito che l’assenza dei PEBA non è una semplice mancanza
amministrativa, ma una lesione di diritti. “Possiamo dirlo con chiarezza: grazie
alle nostre iniziative, ha sottolineato Alessandro Gerardi, consigliere generale
dell’Associazione Luca Coscioni e legale che segue le iniziative
dell’Associazione sull’accessibilità, si è costruito un vero e proprio diritto
ai PEBA, come dimostrano i provvedimenti emessi dai Tribunali, sia in sede
civile che amministrativa, con i quali i Comuni di Catania, Santa Marinella e
Pomezia, sono stati condannati ad adottare il Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche in tempi certi.” L’Associazione Luca Coscioni invita le
cittadine e i cittadini a farsi parte attiva in tutti i Comuni, in un primo
momento chiedendo l’accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e successivamente valutando anche la possibilità di un ricorso al Tribunale
civile ex articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006, che stabilisce “Misure per
la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54).
Qui i materiali per attivarsi
Giovanni Caprio