Scarcerazione di Siher e garantismo a geometria variabile, tra conflitto sociale e uso selettivo delle garanzie giuridiche
Il procedimento a carico di Youssef Siher non riguarda soltanto gli elementi
contestati. Ci dice qualcosa sul modo in cui il campo politico e il discorso
pubblico costruiscono il dissenso come oggetto di governo: la protesta smette di
essere letta come forma ordinaria di partecipazione e viene ricodificata come
minaccia all’ordine pubblico. Proprio per questo le garanzie costituzionali
vanno difese nella loro universalità, perché la loro tenuta si misura nei casi
in cui difenderle è politicamente costoso_
I FATTI, LA CRONOLOGIA E LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA
Da quanto già era emerso dalla lettura delle undici pagine del decreto di fermo
emesso dalla Procura di Milano, non risultano fatti specifici adeguatamente
circostanziati, né elementi idonei a sostenere la contestata «finalità di
terrorismo». Un primo vaglio giurisdizionale ha confermato questi dubbi; il
giudizio definitivo spetterà comunque al contraddittorio tra le parti. Come
ricorda Luigi Ferrajoli, la presunzione di innocenza non è solo una tutela
individuale: è un dispositivo di limitazione del potere punitivo. Due elementi
richiedono una verifica rigorosa. Il primo è la sequenza temporale. Il gruppo
Telegram e l’account Instagram “Movimento 17 ottobre” sarebbero stati creati la
sera del 18 ottobre, quando gli scontri milanesi si erano già conclusi. Resta da
spiegare come quegli strumenti possano aver ispirato fatti avvenuti prima della
loro esistenza. Una lettura retrospettiva, che attribuisce agli eventi una
coerenza costruita a posteriori, produce narrazioni, non prove.
Il secondo riguarda i contenuti: la convocazione di una manifestazione per il 24
ottobre, indicazioni su come comportarsi in caso di intervento delle forze
dell’ordine, un’opposizione netta al Governo Meloni. In termini sociologici, si
tratta di mobilitazione delle risorse e definizione di un repertorio d’azione.
Dall’atto non emerge un’incitazione esplicita alla violenza riconducibile a
Siher. I commenti anonimi di terzi vanno valutati separatamente: attribuire a
una persona le parole altrui significa sostituire la responsabilità individuale
con una responsabilità di contesto. La costruzione discorsiva di un soggetto
collettivo di protesta, propria di ogni movimento sociale, non coincide con
l’imputazione di condotte penalmente rilevanti, che richiede prove
individualizzate.
IL DISSENSO COME OGGETTO DI SICUREZZA
Da quando convocare una manifestazione contro il Governo costituisce una
minaccia all’ordine democratico? Su quali basi una protesta non ancora avvenuta
può essere definita “sommossa”, e i suoi partecipanti “facinorosi”? Per Max
Weber lo Stato moderno si fonda sulla pretesa di monopolio dell’uso legittimo
della forza. Ma la legittimità dipende dal fatto che quella forza sia esercitata
secondo criteri pubblici, proporzionati e non selettivi. Manifestare e
organizzare il dissenso sono libertà costituzionali; nessuna libertà autorizza
la violenza, ma la distinzione tra protesta e reato deve restare netta. Nella
prospettiva della Scuola di Copenaghen, securitizzare significa sottrarre una
questione alla dialettica democratica presentandola come minaccia esistenziale.
I decreti sicurezza operano in questa direzione: confondono la radicalità delle
opinioni con la pericolosità delle condotte e restringono la struttura delle
opportunità politiche dei movimenti. È ciò che Jonathan Simon ha chiamato
governing through crime.
Lo schema si estende dal presunto “regista” all’intera generazione scesa in
piazza. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha affermato che molti dei ragazzi
protagonisti dei disordini del 17 e 18 ottobre avrebbero assunto droghe prima
delle devastazioni, chiamando in causa i messaggi veicolati da media e social.
Non è dato sapere su quali accertamenti si fondi l’affermazione; conta la sua
funzione. Spiegare il conflitto con la droga significa medicalizzarlo:
trasformare un fatto politico in un sintomo, una generazione in protesta in una
popolazione da correggere. Se chi scende in piazza è alterato o manipolato, le
ragioni della protesta, dal caro vita alla precarietà, scompaiono dal dibattito
pubblico. Stanley Cohen ha chiamato questo meccanismo panico morale: la
costruzione di “diavoli popolari” su cui proiettare ansie sociali diffuse. Il
giovane drogato, il ragazzo manipolato dai social, il militante di origine
straniera: figure diverse di uno stesso racconto, che sposta l’attenzione dalle
cause del conflitto alla patologia di chi lo esprime. Non a caso Riccardo
Ricciardi (M5S) ha definito quelle parole “vergognose” e Riccardo Magi vi ha
letto il fallimento di otto decreti sicurezza. Nessuno nega che vi siano state
condotte gravi o che il consumo di sostanze sia un problema reale; ma una
generalizzazione senza dati verificabili colpisce l’immagine di un’intera
generazione, non i singoli responsabili.
MANIFESTAZIONE STUDENTESCA “A SCUOLA NESSUNO È STRANIERO”
IL GARANTISMO SELETTIVO
Le garanzie devono valere per tutti, indipendentemente dall’orientamento
dell’indagato o dalla simpatia del Governo per le ragioni della piazza.
Applicato solo agli alleati, il garantismo diventa privilegio di status. E
quando si distribuisce secondo una gerarchia implicita di cittadinanza, tradisce
il principio stesso dell’uguaglianza davanti alla legge: non esistono italiani
di serie A e di serie B. Il paradosso è evidente negli ambienti che del
garantismo hanno fatto una bandiera identitaria – secondo un menù à la carte del
capo – e che oggi adottano un lessico amico-nemico, avvicinandosi a una logica
da “diritto penale del nemico”, in cui si è giudicati per ciò che si
rappresenta, non per ciò che si è fatto. Colpisce il silenzio di tanti
garantisti di professione: la coerenza di un principio si misura nei casi
scomodi. Bourdieu chiamava potere simbolico la capacità di imporre categorie di
classificazione del mondo sociale. Definire qualcuno” facinoroso”, “sovversivo”
o “drogato” non descrive la realtà: contribuisce a produrla.
La gip di Milano Tiziana Landoni ha respinto ieri la convalida del fermo e la
custodia cautelare chieste dalla Procura per il caso Siher: nelle 37 pagine
dell’ordinanza esclude i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga,
qualificando i contenuti del canale social come appelli alla disobbedienza
civile e alla programmazione di manifestazioni settimanali, non come istigazione
a condotte violente o criminose. Il testo sottolinea che i nodi sollevati
(cronologia, assenza di istigazione individualizzata, distinzione tra
organizzare il dissenso e istigare al reato) non erano cavilli ma il cuore della
questione, e che ricondurre il caso alla categoria della disobbedienza civile
significa spostarlo dal registro della sicurezza a quello della politica. La
reazione dell’esecutivo è stata immediata: la presidente Meloni ha definito la
decisione «vergognosa», parlando di mortificazione del lavoro di forze
dell’ordine e inquirenti; Salvini l’ha definita assurda, chiedendo se il giudice
pagherà di tasca propria eventuali danni durante i cortei del venerdì; Tajani ha
sostenuto che la scarcerazione metterebbe in pericolo la sicurezza del Paese.
SIHER DOPO L’USCITA DA SAN VITTORE TORNA A CASA CIRCONDATO DALLA MOGLIE E DAI
SUOI AMICI
L’ingerenza, ancora una volta, tocca l’equilibrio tra i poteri (articoli 101 e
104 della Costituzione). La proposta di Salvini viene letta come ripetizione sul
piano istituzionale dello stesso schema applicato a Siher: far rispondere un
giudice di fatti futuri, eventuali e commessi da altri, cioè responsabilità di
contesto invece che personale. Gasparri ha definito Siher un «estremista
palestinese» nonostante sia un cittadino italiano nato e cresciuto nel
Bresciano: il sospetto diventa razziale e sopravvive alla scarcerazione. Il
garantismo selettivo trova qui la sua forma compiuta, quando le garanzie
proteggono l’avversario diventano un ostacolo e il giudice che le applica
diventa nemico; la logica amico-nemico arriva dalla piazza alla giurisdizione,
ed è lì che si misura la tenuta dello Stato di diritto.
IRONIA SUL GARANTISMO A DUE VELOCITÀ
Che meraviglia il garantismo à la carte: per gli amici la Costituzione è un
santuario intoccabile, per i nemici è carta igienica. Quando la gip applica le
garanzie a chi il governo non gradisce, ecco che le garanzie diventano
“vergognose” e il giudice un bersaglio da mettere alla gogna social. Altro che
articolo 101, qui vige l’articolo “fai quello che dico io”. Salvini, poi, ha
superato sé stesso: chiede che il giudice paghi di tasca propria i danni di
cortei futuri, eventuali e organizzati da altri. Geniale: la responsabilità
oggettiva applicata ai magistrati, mentre per i “potenti” vale sempre il
principio “non poteva sapere, non poteva prevedere”. E Gasparri che definisce
“estremista palestinese” un cittadino italiano nato e cresciuto nel Bresciano.
Insomma, il garantismo selettivo ha finalmente la sua forma compiuta: le
garanzie vanno benissimo finché proteggono noi; quando proteggono l’avversario,
diventano un ostacolo e chi le applica diventa il nemico. La logica amico-nemico
è partita dalla piazza e ora bussa alla porta della giurisdizione: chissà che lo
Stato di diritto non apra e si accomodi.
Non si tratta di assolvere preventivamente Siher, né di sostituirsi alla
magistratura, né, oggi, di trasformare un’ordinanza in una bandiera. Si tratta
di chiedere che il procedimento rispetti le regole che valgono per chiunque:
accertamento dei fatti, responsabilità personale, rispetto della cronologia,
distinzione tra opinioni e reati, nessuna gerarchia fondata sull’origine. E che
una generazione in piazza venga ascoltata nelle sue ragioni prima di essere
ridotta a un problema di ordine pubblico o di salute. Una democrazia non si
misura dalla quantità di ordine che impone, ma dalla quantità di conflitto che
sa tollerare senza rinunciare alle proprie garanzie.
VERSIONE PER PRESSENZA[ACCÌ]
Aurelio Angelini