Tag - legge elettorale 180/2026

La buona speranza
Finché c’è vita c’è la buona speranza, sgorgata dalla rabbia studentesca e dai tras-portatori sani che crescono nei valori della Carta, in liste d’attesa partorite da un sistema padronale che promette mari e monti…sfrontato nell’im-battibile record di quattro lunghi anni. Finché c’è vita c’è la buona speranza che fa uscire dalle urne… i forti pro-cacciatori di sogni ad occhi aperti, contro le manovre governative spocchiose che moltiplicano le colpe non commesse e piantano ar-busti mussoliniani purgati e coltivati da parole boccheggiate… come pesci fuor d’acqua. Finché c’è vita c’è la buona speranza di non avere un parlamento privatizzato che se ne sta appollaiato e re-legato da una madre-matrona dolcemente assiepata nelle sue idee, negli interessi di bottega e nella rimozione di una sfera pubblica assetata di risposte vere e sicure. Finché c’è vita c’è la buona speranza e la giustizia dei nuovi colonizzatori uniti scompare sul carro alato di un sole spento in un giorno di festa elettorale, appestata e attestata da un criminale, ri-messo nei sentieri di guerra per completare l’opera di sterminio su Gaza amata dai sionisti che non vogliono meditare… che questo è stato. Pino Dicevi
October 29, 2026
Pressenza
Le ragioni del ricorso contro la nuova legge elettorale
Pubblichiamo la Scheda di sintesi, a cura del Coordinamento nazionale della Rete per un voto libero e uguale, ancora inedita,  e stralciata appositamente per Pressenza  La nuova legge elettorale presenta numerosi profili di possibile contrasto con la Costituzione, che incidono sul diritto dei cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti, sull’eguaglianza del voto e sulla possibilità delle forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità. L’azione giudiziaria chiede al Tribunale ordinario di accertare la lesione dei diritti di elettorato attivo e passivo e di sottoporre alla Corte costituzionale le questioni di legittimità delle disposizioni contestate. È un percorso già sperimentato con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014, relativa al cosiddetto Porcellum, e n. 35 del 2017, relativa all’Italicum. Il controllo di costituzionalità della legge elettorale può intervenire anche prima che essa venga applicata, evitando che i cittadini siano chiamati a votare con regole incompatibili con i principi costituzionali. Il ricorso si articola in otto distinti motivi di illegittimità costituzionale. 1. Il premio di maggioranza e l’alterazione della rappresentanza Il primo motivo riguarda il cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti nelle condizioni previste dalla legge. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, assegnati attraverso un meccanismo che riduce preventivamente il numero dei seggi da distribuire proporzionalmente tra le forze politiche. Sono previsti tetti massimi di 220 deputati e 113 senatori. La contestazione non riguarda il principio astratto secondo cui una legge elettorale possa favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. Il problema è stabilire fino a quale punto tale obiettivo possa giustificare un’alterazione del rapporto tra i voti espressi dagli elettori e i seggi assegnati. La nuova legge prevede un premio fisso, il cui effetto concreto varia in funzione della distribuzione dei voti tra le liste e della quantità di voti che non partecipano al riparto. Una coalizione che superi di poco la soglia può ottenere un vantaggio parlamentare significativo rispetto a una coalizione che rimanga immediatamente al di sotto […] in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. 2. Il premio viene attribuito a candidati inseriti in liste bloccate Il secondo motivo riguarda le modalità attraverso le quali vengono assegnati i seggi del premio. I candidati destinati a beneficiare del premio di governabilità sono inseriti in apposite liste circoscrizionali bloccate, sulle quali gli elettori non possono esprimere preferenze. Il risultato è particolarmente significativo perché la legge, da un lato, riconosce agli elettori la possibilità di esprimere preferenze per i candidati dei collegi plurinominali e, dall’altro, riserva una parte rilevante dei seggi parlamentari a candidati selezionati preventivamente dalle forze politiche. Quando il premio viene attribuito, i seggi riservati ai candidati bloccati riducono quelli disponibili per gli eletti attraverso il sistema ordinario delle preferenze. Sono circa trenta (alla Camera) i candidati eletti nei collegi che vengono scalzati da quelli inseriti nella lista bloccata nazionale, se scatta il premio di maggioranza. Il ricorso contesta questa compressione della capacità dell’elettore di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti […] . 3. Il riparto nazionale dei seggi e il rapporto tra elettori e territorio Il terzo motivo riguarda il sistema di distribuzione dei seggi, che muove da un calcolo nazionale e procede successivamente alla loro attribuzione nei collegi plurinominali. Il ricorso contesta gli effetti che tale meccanismo può produrre sulla corrispondenza tra i voti espressi in un determinato territorio e i rappresentanti che risultano eletti in quel territorio. Il numero dei seggi attribuiti a una lista in un collegio può infatti dipendere anche dai risultati ottenuti in altre parti del Paese e dalle operazioni necessarie a rendere coerente il riparto territoriale con quello nazionale. Ne può derivare che il risultato locale venga modificato da operazioni di compensazione estranee alla volontà immediatamente espressa dagli elettori del collegio. Il problema costituzionale riguarda la trasparenza e la comprensibilità degli effetti del voto, nonché il rapporto tra rappresentanza politica e articolazione territoriale dell’elezione.[…] 4. Il premio nazionale al Senato e il collegamento obbligatorio tra le due Camere Il quarto motivo affronta due questioni distinte, entrambe particolarmente rilevanti sul piano costituzionale. La prima riguarda l’articolo 57 della Costituzione, secondo cui il Senato è eletto «a base regionale». La legge introduce invece un premio di governabilità determinato su base nazionale anche per il Senato. Il ricorso sostiene che tale soluzione debba essere verificata alla luce della particolare struttura costituzionale dell’elezione senatoriale, che conserva un riferimento espresso alle Regioni. La seconda questione riguarda il collegamento tra i risultati delle elezioni delle due Camere. La legge subordina l’attribuzione del premio al verificarsi delle condizioni richieste in entrambe le assemblee, collegando così gli effetti del voto espresso per la Camera dei deputati a quelli del voto espresso per il Senato. Eppure, le due Camere sono organi costituzionali distinti, ciascuno titolare di una propria legittimazione elettorale. I cittadini sono liberi di esprimere scelte politiche differenti nelle due votazioni […] 5. Capilista bloccati e candidature multiple: la scelta degli eletti si allontana dagli elettori Il quinto motivo riguarda la combinazione tra capilista bloccati e candidature multiple. Il sistema prevede che il capolista sia eletto prioritariamente rispetto ai candidati che competono attraverso le preferenze. Consente inoltre a uno stesso candidato di presentarsi in più collegi, secondo i limiti stabiliti dalla legge, e di concorrere anche attraverso le liste collegate al premio. La combinazione di questi meccanismi rende più difficile per l’elettore conoscere l’effetto concreto del proprio voto. Un candidato presentato in un collegio può infatti risultare eletto in un altro, mentre la sua elezione e l’applicazione dei criteri di assegnazione possono incidere sull’individuazione degli altri candidati eletti. La questione non riguarda soltanto la libertà dei partiti di selezionare i candidati. Riguarda soprattutto la possibilità dei cittadini di concorrere effettivamente alla scelta delle persone che li rappresenteranno. […] 6. L’equilibrio di genere e l’effettività della rappresentanza Il sesto motivo riguarda le modifiche alle garanzie dirette a promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza parlamentare. La nuova legge elimina il limite del 60% per ciascun sesso nelle posizioni di capolista, ossia proprio nelle posizioni che godono della maggiore probabilità di elezione. La modifica assume particolare rilievo perché il sistema conserva capilista bloccati e introduce ulteriori liste bloccate per l’assegnazione del premio. Il ricorso sostiene che la tutela dell’equilibrio di genere debba essere valutata con riferimento alle possibilità effettive di elezione, e non soltanto alla presenza numerica di candidati dei due sessi nelle liste. La legge introduce inoltre un sistema di tre preferenze sottoposto a vincoli di genere. Il ricorso ne contesta la proporzionalità, sostenendo che l’obiettivo di promuovere la parità debba essere perseguito senza imporre limitazioni alla libertà di scelta dell’elettore più estese di quanto necessario. La questione richiama gli articoli 3 e 51 della Costituzione. 7. L’obbligo di indicare un candidato Presidente del Consiglio: una trasformazione indiretta della forma di governo Il settimo motivo riguarda una delle innovazioni politicamente e costituzionalmente più significative della legge. Per partecipare alle elezioni, le forze politiche devono indicare preventivamente la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste coalizzate devono indicare il medesimo nominativo. L’inosservanza dell’obbligo comporta l’esclusione dalla competizione elettorale. Il ricorso contesta anzitutto la proporzionalità di questa condizione. Una formazione politica può legittimamente partecipare alle elezioni per rappresentare determinati interessi, sostenere specifiche proposte legislative o svolgere una funzione di opposizione, senza necessariamente aspirare a esprimere il Presidente del Consiglio. Imporre comunque l’indicazione di un candidato alla guida del Governo, a pena di esclusione, significa subordinare l’esercizio del diritto di partecipazione politica a una scelta che non appartiene necessariamente alle finalità della formazione stessa. Ma il motivo presenta anche un profilo più profondo, relativo alla forma di governo parlamentare. Secondo l’articolo 92 della Costituzione, la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 94, il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere. Nella forma di governo disegnata dalla Costituzione, la formazione del Governo dipende quindi dal rapporto tra Presidente della Repubblica, Parlamento e maggioranze parlamentari effettivamente esistenti. La nuova legge anticipa invece l’indicazione della persona destinata a guidare il Governo al momento della presentazione delle liste elettorali, quando ancora non si conoscono né la composizione delle Camere né i gruppi parlamentari che vi saranno costituiti. L’indicazione, pur non essendo formalmente vincolante per il Presidente della Repubblica, può generare negli elettori l’aspettativa che il voto determini anche la scelta del Presidente del Consiglio. Si introduce così, attraverso una legge elettorale ordinaria, un elemento di personalizzazione dell’investitura del Governo che rischia di alterare il significato delle successive consultazioni presidenziali e del rapporto fiduciario con il Parlamento […] 8. L’aumento delle firme: una barriera alla partecipazione delle nuove forze politiche L’ottavo motivo riguarda le condizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali. La legge innalza da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 il numero delle sottoscrizioni richieste per collegio plurinominale alle formazioni politiche prive dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o degli esoneri. Si tratta di un aumento particolarmente rilevante, che può comportare la necessità di raccogliere centinaia di migliaia di firme per presentare candidature sull’intero territorio nazionale. Il problema non riguarda la legittimità astratta di richiedere sottoscrizioni a sostegno delle liste. Tale requisito può rispondere alla ragionevole esigenza di evitare candidature prive di un minimo radicamento elettorale. Il ricorso contesta invece la proporzionalità dell’onere imposto e la differenza di trattamento tra le forze politiche già presenti nelle istituzioni e quelle che intendono accedere per la prima volta alla competizione parlamentare.  […] Ne deriva il rischio che le regole per l’accesso alle elezioni finiscano per proteggere le forze politiche già rappresentate, rendendo eccessivamente difficile l’ingresso di nuove formazioni[…] [in contrasto con – ndr] l’articolo 49 della Costituzione […].   Redazione Italia
October 27, 2026
Pressenza