Le ragioni del ricorso contro la nuova legge elettoralePubblichiamo la Scheda di sintesi, a cura del Coordinamento nazionale della Rete
per un voto libero e uguale, ancora inedita, e stralciata appositamente per
Pressenza
La nuova legge elettorale presenta numerosi profili di possibile contrasto con
la Costituzione, che incidono sul diritto dei cittadini di scegliere liberamente
i propri rappresentanti, sull’eguaglianza del voto e sulla possibilità delle
forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità.
L’azione giudiziaria chiede al Tribunale ordinario di accertare la lesione dei
diritti di elettorato attivo e passivo e di sottoporre alla Corte costituzionale
le questioni di legittimità delle disposizioni contestate. È un percorso già
sperimentato con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014, relativa
al cosiddetto Porcellum, e n. 35 del 2017, relativa all’Italicum.
Il controllo di costituzionalità della legge elettorale può intervenire anche
prima che essa venga applicata, evitando che i cittadini siano chiamati a votare
con regole incompatibili con i principi costituzionali. Il ricorso si articola
in otto distinti motivi di illegittimità costituzionale.
1. Il premio di maggioranza e l’alterazione della rappresentanza
Il primo motivo riguarda il cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla
lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti nelle condizioni
previste dalla legge. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato,
assegnati attraverso un meccanismo che riduce preventivamente il numero dei
seggi da distribuire proporzionalmente tra le forze politiche. Sono previsti
tetti massimi di 220 deputati e 113 senatori.
La contestazione non riguarda il principio astratto secondo cui una legge
elettorale possa favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. Il
problema è stabilire fino a quale punto tale obiettivo possa giustificare
un’alterazione del rapporto tra i voti espressi dagli elettori e i seggi
assegnati. La nuova legge prevede un premio fisso, il cui effetto concreto varia
in funzione della distribuzione dei voti tra le liste e della quantità di voti
che non partecipano al riparto.
Una coalizione che superi di poco la soglia può ottenere un vantaggio
parlamentare significativo rispetto a una coalizione che rimanga immediatamente
al di sotto […] in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale
nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.
2. Il premio viene attribuito a candidati inseriti in liste bloccate
Il secondo motivo riguarda le modalità attraverso le quali vengono assegnati i
seggi del premio. I candidati destinati a beneficiare del premio di
governabilità sono inseriti in apposite liste circoscrizionali bloccate, sulle
quali gli elettori non possono esprimere preferenze. Il risultato è
particolarmente significativo perché la legge, da un lato, riconosce agli
elettori la possibilità di esprimere preferenze per i candidati dei collegi
plurinominali e, dall’altro, riserva una parte rilevante dei seggi parlamentari
a candidati selezionati preventivamente dalle forze politiche.
Quando il premio viene attribuito, i seggi riservati ai candidati bloccati
riducono quelli disponibili per gli eletti attraverso il sistema ordinario delle
preferenze. Sono circa trenta (alla Camera) i candidati eletti nei collegi che
vengono scalzati da quelli inseriti nella lista bloccata nazionale, se scatta il
premio di maggioranza. Il ricorso contesta questa compressione della capacità
dell’elettore di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti […] .
3. Il riparto nazionale dei seggi e il rapporto tra elettori e territorio
Il terzo motivo riguarda il sistema di distribuzione dei seggi, che muove da un
calcolo nazionale e procede successivamente alla loro attribuzione nei collegi
plurinominali. Il ricorso contesta gli effetti che tale meccanismo può produrre
sulla corrispondenza tra i voti espressi in un determinato territorio e i
rappresentanti che risultano eletti in quel territorio.
Il numero dei seggi attribuiti a una lista in un collegio può infatti dipendere
anche dai risultati ottenuti in altre parti del Paese e dalle operazioni
necessarie a rendere coerente il riparto territoriale con quello nazionale. Ne
può derivare che il risultato locale venga modificato da operazioni di
compensazione estranee alla volontà immediatamente espressa dagli elettori del
collegio.
Il problema costituzionale riguarda la trasparenza e la comprensibilità degli
effetti del voto, nonché il rapporto tra rappresentanza politica e articolazione
territoriale dell’elezione.[…]
4. Il premio nazionale al Senato e il collegamento obbligatorio tra le due
Camere
Il quarto motivo affronta due questioni distinte, entrambe particolarmente
rilevanti sul piano costituzionale. La prima riguarda l’articolo 57 della
Costituzione, secondo cui il Senato è eletto «a base regionale». La legge
introduce invece un premio di governabilità determinato su base nazionale anche
per il Senato. Il ricorso sostiene che tale soluzione debba essere verificata
alla luce della particolare struttura costituzionale dell’elezione senatoriale,
che conserva un riferimento espresso alle Regioni.
La seconda questione riguarda il collegamento tra i risultati delle elezioni
delle due Camere. La legge subordina l’attribuzione del premio al verificarsi
delle condizioni richieste in entrambe le assemblee, collegando così gli effetti
del voto espresso per la Camera dei deputati a quelli del voto espresso per il
Senato.
Eppure, le due Camere sono organi costituzionali distinti, ciascuno titolare di
una propria legittimazione elettorale. I cittadini sono liberi di esprimere
scelte politiche differenti nelle due votazioni […]
5. Capilista bloccati e candidature multiple: la scelta degli eletti si
allontana dagli elettori
Il quinto motivo riguarda la combinazione tra capilista bloccati e candidature
multiple.
Il sistema prevede che il capolista sia eletto prioritariamente rispetto ai
candidati che competono attraverso le preferenze. Consente inoltre a uno stesso
candidato di presentarsi in più collegi, secondo i limiti stabiliti dalla legge,
e di concorrere anche attraverso le liste collegate al premio.
La combinazione di questi meccanismi rende più difficile per l’elettore
conoscere l’effetto concreto del proprio voto. Un candidato presentato in un
collegio può infatti risultare eletto in un altro, mentre la sua elezione e
l’applicazione dei criteri di assegnazione possono incidere sull’individuazione
degli altri candidati eletti.
La questione non riguarda soltanto la libertà dei partiti di selezionare i
candidati. Riguarda soprattutto la possibilità dei cittadini di concorrere
effettivamente alla scelta delle persone che li rappresenteranno. […]
6. L’equilibrio di genere e l’effettività della rappresentanza
Il sesto motivo riguarda le modifiche alle garanzie dirette a promuovere
l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza parlamentare. La nuova
legge elimina il limite del 60% per ciascun sesso nelle posizioni di capolista,
ossia proprio nelle posizioni che godono della maggiore probabilità di elezione.
La modifica assume particolare rilievo perché il sistema conserva capilista
bloccati e introduce ulteriori liste bloccate per l’assegnazione del premio. Il
ricorso sostiene che la tutela dell’equilibrio di genere debba essere valutata
con riferimento alle possibilità effettive di elezione, e non soltanto alla
presenza numerica di candidati dei due sessi nelle liste.
La legge introduce inoltre un sistema di tre preferenze sottoposto a vincoli di
genere. Il ricorso ne contesta la proporzionalità, sostenendo che l’obiettivo di
promuovere la parità debba essere perseguito senza imporre limitazioni alla
libertà di scelta dell’elettore più estese di quanto necessario. La questione
richiama gli articoli 3 e 51 della Costituzione.
7. L’obbligo di indicare un candidato Presidente del Consiglio: una
trasformazione indiretta della forma di governo
Il settimo motivo riguarda una delle innovazioni politicamente e
costituzionalmente più significative della legge.
Per partecipare alle elezioni, le forze politiche devono indicare
preventivamente la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio.
Le liste coalizzate devono indicare il medesimo nominativo. L’inosservanza
dell’obbligo comporta l’esclusione dalla competizione elettorale.
Il ricorso contesta anzitutto la proporzionalità di questa condizione. Una
formazione politica può legittimamente partecipare alle elezioni per
rappresentare determinati interessi, sostenere specifiche proposte legislative o
svolgere una funzione di opposizione, senza necessariamente aspirare a esprimere
il Presidente del Consiglio.
Imporre comunque l’indicazione di un candidato alla guida del Governo, a pena di
esclusione, significa subordinare l’esercizio del diritto di partecipazione
politica a una scelta che non appartiene necessariamente alle finalità della
formazione stessa. Ma il motivo presenta anche un profilo più profondo, relativo
alla forma di governo parlamentare.
Secondo l’articolo 92 della Costituzione, la nomina del Presidente del Consiglio
spetta al Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 94, il Governo deve
ottenere la fiducia delle Camere. Nella forma di governo disegnata dalla
Costituzione, la formazione del Governo dipende quindi dal rapporto tra
Presidente della Repubblica, Parlamento e maggioranze parlamentari
effettivamente esistenti.
La nuova legge anticipa invece l’indicazione della persona destinata a guidare
il Governo al momento della presentazione delle liste elettorali, quando ancora
non si conoscono né la composizione delle Camere né i gruppi parlamentari che vi
saranno costituiti. L’indicazione, pur non essendo formalmente vincolante per il
Presidente della Repubblica, può generare negli elettori l’aspettativa che il
voto determini anche la scelta del Presidente del Consiglio.
Si introduce così, attraverso una legge elettorale ordinaria, un elemento di
personalizzazione dell’investitura del Governo che rischia di alterare il
significato delle successive consultazioni presidenziali e del rapporto
fiduciario con il Parlamento […]
8. L’aumento delle firme: una barriera alla partecipazione delle nuove forze
politiche
L’ottavo motivo riguarda le condizioni richieste per la presentazione delle
liste elettorali. La legge innalza da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 il numero delle
sottoscrizioni richieste per collegio plurinominale alle formazioni politiche
prive dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o degli esoneri.
Si tratta di un aumento particolarmente rilevante, che può comportare la
necessità di raccogliere centinaia di migliaia di firme per presentare
candidature sull’intero territorio nazionale. Il problema non riguarda la
legittimità astratta di richiedere sottoscrizioni a sostegno delle liste. Tale
requisito può rispondere alla ragionevole esigenza di evitare candidature prive
di un minimo radicamento elettorale.
Il ricorso contesta invece la proporzionalità dell’onere imposto e la differenza
di trattamento tra le forze politiche già presenti nelle istituzioni e quelle
che intendono accedere per la prima volta alla competizione parlamentare. […]
Ne deriva il rischio che le regole per l’accesso alle elezioni finiscano per
proteggere le forze politiche già rappresentate, rendendo eccessivamente
difficile l’ingresso di nuove formazioni[…] [in contrasto con – ndr] l’articolo
49 della Costituzione […].
Redazione Italia