Opinione pubblica, art. 11 e armi all’Ucraina: risposta a Crosetto
Crosetto ha più volte sostenuto che il sostegno militare all’Ucraina non può
dipendere dagli orientamenti dell’opinione pubblica. Questo articolo discute
quattro punti: il valore dell’opinione pubblica in democrazia, il rapporto con
l’articolo 11, le iniziative diplomatiche italiane e la qualifica di «difensivo»
attribuita alle armi.
PREMESSA
Le formule in discussione provengono dall’intervista di Crosetto alla BBC,
trasmessa il 18 ottobre 2026 (trascrizione fornita; da verificare sulla
registrazione).
Crosetto afferma che «non si può cedere all’opinione pubblica» quando si pensa
che stia sbagliando; che la maggioranza è contraria agli aiuti; che è difficile
spiegare che aiutare una nazione a resistere «non significa essere contro la
pace»; che «noi vorremmo una pace domani mattina».
Alla domanda se consideri sbagliata l’opinione pubblica, risponde ricordando che
la maggioranza è contraria e che l’Italia ha inviato dodici pacchetti, con un
tredicesimo probabile entro l’anno.
Dichiarazioni affini alla Camera:
* 7 giugno 2024 – “non esiste pace giusta se un popolo aggredito non può
difendersi”
* 15 gennaio 2026 – “interrompere gli aiuti significherebbe rinunciare alla
pace prima di costruirla”
L’OPINIONE PUBBLICA NON È UN ERRORE DA CORREGGERE
In una democrazia l’opinione pubblica è condizione di funzionamento del governo,
non un ostacolo da contenere. Lo mostra già Hume nel saggio Of the First
Principles of Government (1741): la forza materiale è sempre dalla parte dei
governati, e ciò che permette ai pochi di essere obbediti dai molti è
l’opinione. Per questo soltanto sull’opinione si fonda il governo, anche il più
dispotico.
Per Luca Cobbe (Il governo dell’opinione: l’epistemologia politica di David
Hume, Università di Ferrara) ne segue che l’attività principale di chi governa
non è eseguire ma «pensare per la società e attraverso di essa». L’opinione non
è una conoscenza inferiore o transitoria: è la materia di cui è fatta l’autorità
politica. Nessun governo può prescindere dall’opinione, sebbene quest’ultima non
abbia sempre ragione.
«Sbagliare» vale per i giudizi di fatto, mentre un’opinione sull’invio di armi o
sulla spesa militare è un giudizio su priorità, costi e rischi. Per Derrida è
una valutazione impegnativa, non un sapere, e non coincide con i sondaggi. Per
Dewey il pubblico è l’insieme di chi subisce le conseguenze indirette di
decisioni che non ha preso: nel nostro caso la spesa militare, i costi
dell’energia e il rischio di escalation.
Habermas fornisce il criterio. L’opinione pubblica nasce dalla discussione
critica di cittadini privati sulle decisioni del potere. Una decisione è
legittima se può essere giustificata in una discussione pubblica aperta, e
l’opinione che si forma nello spazio pubblico alimenta le istituzioni, che
devono rispondere con ragioni. La critica a un governo che dichiara «sbagliata»
l’opinione riguarda quindi la qualità della giustificazione, non il sondaggio:
il criterio non è che il pubblico abbia sempre ragione, ma che le decisioni
siano argomentate in pubblico.
Sul piano empirico, un’indagine Eumetra per PiazzaPulita (ItaliaOggi, 28
settembre 2026) rileva che il 61,1% degli italiani chiede lo stop immediato
all’invio di armi, con quote alte anche nell’opposizione (M5S 76,7%; Pd 47%
contro 41% favorevoli a proseguire). Una rilevazione Euroskopia-Swg dava invece
l’Italia quasi alla pari, 45% favorevoli e 46% contrari. Un orientamento
trasversale a più elettorati è difficile da spiegare con la sola disinformazione
straniera, documentata altrove: contano anche costi, stanchezza e timore di
escalation. Ridurre il dissenso a manipolazione lo tratta come effetto indotto.
L’ARTICOLO 11: CONSENTE, NON IMPONE
L’articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente limitazioni di sovranità per un ordinamento di pace e promuove le
organizzazioni internazionali con questo scopo. Sull’invio di armi la dottrina è
divisa.
* Lettura permissiva. Flick (già presidente della Corte costituzionale) lo
ritiene compatibile; Pagella Politica osserva che l’aiuto a uno Stato
aggredito che esercita la legittima difesa non è vietato (art. 51 Carta ONU,
richiamato anche dalla relazione al ddl governativo).
* Lettura critica. De Fiores definisce il ripudio un principio supremo; Volpi
sostiene che l’invio di armi rende l’Italia parte belligerante; Villone, più
sfumato, ricorda che la Costituzione non è pacifista a prescindere.
Ne seguono tre rilievi. Anche nella lettura permissiva l’articolo consente, non
impone: l’aiuto è una scelta politica, soggetta a deliberazione e consenso. La
seconda parte dell’articolo, sulla promozione della pace, fonda inoltre
un’aspettativa di azione diplomatica oltre che militare. Crosetto lo invoca come
limite (31 maggio 2024: armi usabili solo per la difesa dell’Ucraina, non in
territorio altrui), ma per Pagella Politica l’articolo non vincola l’uso da
parte di chi le riceve: il vincolo è politico. Il Parlamento ha autorizzato le
proroghe; il 15 gennaio 2026 la risoluzione di maggioranza è passata con 186
voti favorevoli, 49 contrari e 81 astenuti.
LA DIPLOMAZIA: AZIONI DICHIARATE, NESSUNA INIZIATIVA AUTONOMA VERIFICATA
Nelle fonti consultate non risulta un’iniziativa italiana autonoma di mediazione
né un canale negoziale con Mosca, anche se non si può escludere che esista e non
sia pubblica. Risultano azioni dichiarative e in coordinamento con altri:
* Tajani al Consiglio di sicurezza ONU (23 settembre 2026): appello al cessate
il fuoco immediato e alla Russia perché negozi seriamente.
* La risoluzione di maggioranza (bozza del 10 giugno 2026): «ogni utile
iniziativa» per una pace giusta, in coordinamento con Stati Uniti, NATO e G7
e con un ruolo dell’UE.
* La proposta di Crosetto di una tregua con monitoraggio e garanzia ONU (Salone
del Libro di Torino; data da verificare) e la Ukraine Recovery Conference di
Roma (luglio 2025), che riguarda la ricostruzione e non la mediazione.
Il 15 gennaio 2026 lo stesso Crosetto ha detto che il negoziato non decolla
perché la Russia temporeggia. Il rilievo va quindi formulato con precisione: le
dichiarazioni sulla pace non dicono quale proposta italiana, con quali
interlocutori, con quali tempi e con quali esiti sia in corso.
“DIFENSIVO”: UNA QUALIFICA POLITICA CHE NON SI PUÒ VERIFICARE
L’aiuto è difensivo per finalità, cioè respingere un’aggressione; per tipo di
arma la distinzione è meno netta. La legittima difesa (art. 51 Carta ONU)
comprende anche azioni offensive sul piano tattico, come i contrattacchi. Il 26
gennaio 2023 Crosetto ha detto che il sesto decreto era l’unico con soli
armamenti difensivi, cioè sistemi antiaerei (SAMP/T, Aspide e Stinger secondo la
stampa): i cinque precedenti non lo erano esclusivamente. L’elenco dei materiali
inviati è secretato; i pacchetti sono dodici, per un valore stimato tra 2,5 e 3
miliardi di euro (Affaritaliani, che cita Bloomberg).
Il governo afferma che le armi italiane non possono essere usate in territorio
russo. Secondo Quotidiano.net il vincolo riguarda l’uso fuori dai confini
ucraini internazionalmente riconosciuti, quindi non esclude di colpire le forze
russe in Crimea o nei territori occupati; Crosetto stesso ha detto che l’uso
difensivo comprende anche colpire i russi in Ucraina. Non risulta come il
rispetto del vincolo sia verificato. Decode39, citando La Stampa e una fonte
della Difesa, riporta che le armi italiane possono servire a scopi sia difensivi
sia offensivi.
Finché l’elenco è secretato, né i cittadini né il Parlamento nel suo complesso
(l’elenco passa per le sedi riservate, come il Copasir) possono giudicare la
qualifica di «difensivo». Si chiede il consenso su una scelta di cui non si
possono verificare i termini.
OBIEZIONI PREVEDIBILI
* «Il mandato parlamentare non è imperativo» (art. 67 Cost.) – Vero, ma
riguarda il rapporto tra eletto ed elettori: non autorizza a dichiarare
errata l’opinione né dispensa dal giustificare le scelte.
* «Su fatti verificabili l’opinione può sbagliare» – Vero; l’onere della prova
spetta però a chi governa, in pubblico. Per Habermas l’errore si corregge con
l’argomentazione, non con la delegittimazione.
* «La disinformazione ostile esiste» – È documentata, ma resta da dimostrare
quanto spieghi un orientamento trasversale a più elettorati.
* «L’azione diplomatica passa per UE, G7 e ONU» – Posizione sostenibile, che
non toglie la domanda su quali proposte italiane siano state avanzate e con
quali esiti.
* «I sistemi antiaerei sono difensivi per natura e la riservatezza protegge
l’operatività» – Plausibile per quei sistemi, non per l’intero elenco dei
dodici pacchetti, né spiega come sia controllato il vincolo d’uso.
CONCLUSIONE
«Non si può cedere all’opinione pubblica.» Cedere a chi? Alla maggioranza degli
italiani, che per ammissione dello stesso ministro è contraria agli aiuti. Un
governo che procede contro la maggioranza dei cittadini ha almeno il dovere di
dirlo e di spiegarlo. Non basta credere di avere ragione: bisogna poterlo
dimostrare. Una convinzione non è una prova, e chi decide sulla guerra deve
poter essere contraddetto.
Hume lo sapeva già nel 1741: chi governa non ha dalla sua altro che l’opinione.
Dewey: chi sopporta le conseguenze ha titolo a giudicarle.
Habermas: nessuna decisione è legittima se non regge davanti a chi ne è toccato.
Derrida: la democrazia non è mai data, si inventa ogni giorno. Quattro voci, una
sola lezione: l’opinione non è l’avversario della politica, ne è la condizione.
Si vuole la pace «domani mattina»? Allora si dica che cosa fa l’Italia questa
mattina: quale proposta, con quali interlocutori, con quali esiti. Si chiamano
«difensive» le armi? Allora si mostri che cosa si invia e chi controlla come
viene usato. Si dichiara sbagliata la maggioranza dei cittadini? Allora lo si
dimostri, davanti a quei cittadini. Spiegare è difficile. Ma è la fatica della
democrazia, non il suo ostacolo: una democrazia che si difende all’estero non
può smettere di praticarsi in casa.
Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università